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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/10/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 294 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025 , vertente
TRA
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Kennedy n.
242 (già n. 226), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Tiziana
Rotondo pec: che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 mandato in atti
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] (cod. fis. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Maria dell'Arco n.16, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Antonio Lanfranchi che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE Avverso la sentenza n. 1201/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il
12/10//2022 nel procedimento RG 567/2012.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso del 20/12/2011 innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto l'Ing.
otteneva decreto ingiuntivo n. 67/2012 per Euro 29.325,14 nei Controparte_1 confronti della con riferimento a spettanze professionali relative Parte_1 all'incarico di predisporre istanza di concessione edilizia (progetto esecutivo) avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra e piano cantinato da realizzare a Barcellona Pozzo di Gotto nella Via dello Stadio;
lamentava il mancato pagamento da parte della società, nonostante l'attività professionale fosse stata svolta, anche se non portata a pieno compimento in quanto la ditta, benché sollecitata all'invio di documentazione integrativa da produrre presso gli uffici comunali, non avesse mai provveduto in tal senso.
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e nel chiederne la revoca, in uno alla condanna, in via riconvenzionale, al pagamento della somma pari ad Euro
50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per responsabilità professionale ex art. 2236 cod. civ., deduceva i seguenti motivi inerenti: a) l'inadempimento (o, comunque,
l'inesatto adempimento) della prestazione professionale, stante la predisposizione di un progetto inidoneo ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in virtù: b) la carenza, al tempo della presentazione, della realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione primaria (avvenuta solo con atto notarile del 19.12.1997); c) il contrasto con le norme di attuazione di cui all'art. 5 del regolamento, stante la previsione, per il piano terra e cantinato, di una destinazione d'uso (“magazzini e depositi all'ingrosso”) in contrasto con il citato art. 5 (I motivo di opposizione); d) la predisposizione di un progetto affetto da carenze ed errori (meglio enumerate, nel dettaglio, alle lettere dalla
A alla R della citazione - II motivo di opposizione); e) la carenza di accordo per la pag. 2/13 prosecuzione della progettazione (“nessuna progettazione di massima è stata mai autorizzata, firmata o richiesta” - III motivo di opposizione).
Nell'instaurato giudizio R.G. 567/2012 si costituiva , contestando la Controparte_1 fondatezza della opposizione, all'uopo rilevando di aver predisposto e presentato (in data 29/06/1993) il progetto su incarico della opponente e di aver sollecitato alla società le necessarie integrazioni documentali richieste dall'ente comunale in data 01/02/1999 apportando le integrazioni progettuali richieste, senza, tuttavia, ricevere il pagamento più volte sollecitato dei compensi legati ai progetti realizzati, nonché la insussistenza delle criticità tecniche lamentate (stante, tra le altre, la natura di progetto di massima abbisognevole, nella fase successiva, delle integrazioni “con le disposizioni della direzione lavori durante le fasi di esecuzione”), eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, concludendo, dunque, per la conferma del decreto opposto.
Denegata la chiesta provvisoria esecutività e concessi i chiesti termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita con le produzioni documentali allegate ai fascicoli di parte e con CTU tecnica affidata all'Ing. che depositava il proprio elaborato Persona_1 peritale e successiva relazione integrativa.
La causa era posta in decisione e con sentenza del 12/10/2022 il Tribunale ha così deciso: “CONDANNA, previa la riforma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 67/2012, la opponente al pagamento della somma Parte_1 pari ad € 8.622,31 oltre spese (Cassa ed IVA) ed interessi per le ragioni e secondo il dettaglio di cui in parte motiva respingendo, ad un tempo, la domanda riconvenzionale interposta nei confronti di - CONDANNA parte opponente Controparte_1 soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano in
€ 4.835,00 ( di cui € 875,00 per fase studio;
€ 740,00 per fase introduttiva;
€ 1.600,00 per fase istruttoria/trattazione e € 1.620,00 per fase decisoria) oltre rimborso generale,
IVA, CPA come per legge;
- PONE definitivamente le spese di CTU a carico della parte soccombente”.
Il Giudice ha così deciso sulla scorta della documentazione in atti e sulla base delle risultanze della CTU.
pag. 3/13 Avverso la suddetta sentenza la ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa era poi assegnata in decisione con ordinanza del 17/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure per
”Erronea qualificazione della domanda – violazione dell'art. 1362 cod. civ. – Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione dell'art. 1460 cod. civ. Violazione dell'art. 1176 cod. civ – Travisamento di atti documentali”.
L'appellante evidenzia che con il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo era stato prospettato che la domanda di concessione edilizia redatta dall'Ing. non poteva CP_1
essere presentata atteso che, trattandosi di piano di lottizzazione, era necessaria la propedeutica e preliminare realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 14 L.R. 719/1978, ed inoltre che il progetto esecutivo redatto e presentato dall'Ing.
era errato perché aveva previsto al piano cantinato ed al piano terra una destinazione CP_1
d'uso di magazzini e deposito all'ingrosso in contrasto con quanto previsto dall'art. 5 delle NTA che, invece, vietava tale destinazione.
Sul punto ribadisce che l'Ing. aveva espressamente formulato domanda di pagamento CP_1
dei compensi per la redazione di un “progetto esecutivo”, per come può evincersi dall'esame della domanda giudiziale mentre invece, in violazione dell'art. 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, il Giudice di primo grado, ha poi condannato l' al pagamento di competenze professionali per un “progetto di massima”, con ciò Parte_1 aderendo alla valutazione resa in tal senso dal CTU che ha qualificato in tal modo il progetto in questione;
l'appellante evidenzia di avere commissionato al professionista un progetto esecutivo, prestazione che non è stata regolarmente eseguita e che peraltro, il progetto non poteva nemmeno in astratto considerarsi un progetto di massima perché quest'ultimo è un elaborato che si allega alla richiesta di parere preventivo (art. 17 del Regolamento di Edilizia
Comunale del Comune di Barcellona P.G.) mentre invece alla richiesta di rilascio di concessione pag. 4/13 edilizia, così come accaduto nella fattispecie per cui è causa, va allegato un progetto esecutivo
(art. 12 del Regolamento di Edilizia Comunale del Comune di Barcellona P.G.).
L'appellante rileva inoltre che un progetto di massima relativo al fabbricato in questione era già stato redatto ed approvato dal Comune di Barcellona P.G. in quanto già allegato al Piano di
Lottizzazione; più precisamente, una tipologia edilizia di massima del fabbricato era già contenuta nell'allegato “TIPOLOGIA A” del Piano di Lottizzazione predisposto dallo stesso Ing.
ed approvato dal Comune di Barcellona P.G. il 27/12/1992 e pertanto, non avrebbe CP_1
avuto alcun senso ripresentare una richiesta dello stesso tipo.
L'appellante contesta anche la determinazione del Giudice secondo la quale, poiché la convenzione urbanistica in parola reca la sottoscrizione dell'amministratore unico della società, ne conseguirebbe di potere ritenere la consapevolezza, in capo a quest'ultima, dell'obbligo di assumere precisi obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
sul punto l'appellante evidenzia che un soggetto non ha normalmente conoscenze urbanistiche e si affida ad un professionista confidando nelle sue particolari competenze tecniche, sottoscrivendo tutta la documentazione predisposta e seguendolo nei consigli, e peraltro quand'anche non fosse così e quand'anche il cliente avesse competenze specifiche, non verrebbe meno, la responsabilità professionale del progettista.
L'appellante, ancora, ritiene erronea la statuizione del Giudice di primo grado secondo cui dal complessivo compendio probatorio acquisito, non emerge evidenza di configurabilità, nel progetto redatto e presentato dal professionista opposto, di una sostanziale e definitiva inutilizzabilità e ciò in quanto lo stesso non era attuabile poiché poteva essere presentato subordinatamente al rilascio della concessione edilizia delle opere di urbanizzazione, nonché all'effettiva esecuzione delle opere ed alla loro cessione, in virtù della convenzione di lottizzazione ed in virtù della normativa vigente, A conclusione del primo motivo di impugnazione l'appellante rimarca l'errore del professionista in ordine al mancato rilievo della previsione circa il divieto di destinazione d'uso di magazzino e deposito all'ingrosso degli immobili nell'area interessata, quando invece essa società era invece interessata proprio a tale tipo di utilizzo dell'immobile, circostanza risultata determinante in ordine alla decisione di non proseguire nel progetto.
pag. 5/13 Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure per le medesime violazioni normative laddove il decidente, seppure a fronte degli errori del progettista, dettagliatamente elencati dalla società, ha ritenuto di non ravvisare, anche in questo caso, una inadempienza del professionista, anche alla luce del contenuto della CTU.
Sul punto l'appellante evidenzia come gli errori siano invece da considerare gravi atteso che il progetto deve essere considerato esecutivo e non già di massima, ed inoltre che si discute della correttezza e legittimità di un progetto esecutivo presentato per ottenere il rilascio di concessione edilizia e non già di un progetto diretto ad ottenere un parere e quindi i vizi, errori e deficienze del progetto hanno una rilevanza determinante. Sul punto l'appellante conclude che anche il CTU ha comunque rilevato la presenza degli errori e che quindi, in conclusione, nulla sarebbe dovuto al progettista a titolo di compenso.
In proposito con riferimento alla natura del rapporto intercorrente fra il professionista, nella specie ingegnere, ed il cliente, giova osservare quanto segue.
La responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale è da ravvisarsi laddove lo stesso si sia reso inadempiente al mandato professionale conferito dal cliente;
si tratta, pertanto, di una responsabilità da inadempimento contrattuale, con tutti gli oneri probatori che ne derivano.
In particolare, nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civile, SS.UU. 30/10/2001 n. 13533).
Con particolare riferimento all'onere della prova incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale anche del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento;
in argomento la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata, inquadrando la materia specialmente con riferimento ad alcune categorie di professioni individuali e ribadendo alcuni punti fermi ormai definitivamente consolidati con riferimento alla attività del prestatore d'opera intellettuale.
Per quanto riguarda la natura del rapporto professionale che viene ad instaurarsi tra il prestatore d'opera intellettuale e il cliente, questo rientra nel contratto d'opera intellettuale pag. 6/13 disciplinato dagli artt. 2229 e segg. cod. civ. in quanto compatibili, e dagli artt. 2222 e segg. cod.civ. recanti le disposizioni generali del lavoro autonomo, fatte, in ogni caso, salve le disposizioni di eventuali leggi speciali.
La responsabilità del professionista origina sostanzialmente dal contratto concluso con il cliente. L'obbligazione assunta con l'accettazione dell'incarico si configura come un'obbligazione “di mezzi” (o “di diligenza”) e non “di risultato”: il professionista è tenuto a svolgere in modo diligente l'attività richiesta, senza peraltro garantire sull'esito finale della prestazione. In altre parole, egli è adempiente, quindi esente da responsabilità, qualora adotti un comportamento idoneo a realizzare l'interesse economico del cliente;
è quest'ultimo, infatti, che sopporta il rischio dell'eventuale esito negativo della prestazione, dovendo inoltre corrispondere il compenso indipendentemente dal risultato. Pertanto, l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità; nello specifico,
l'inadempimento sarà “assoluto”, qualora la prestazione non sia stata resa, mentre sarà
“relativo” quando resa, ma non in maniera esatta o puntuale.
La responsabilità contrattuale origina dalla violazione di uno specifico dovere, derivante da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto: ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. la responsabilità contrattuale sorge in capo al debitore qualora non abbia eseguito la prestazione dovuta o non la abbia eseguita correttamente ed è previsto che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In sostanza la responsabilità (contrattuale) è strettamente correlata al mandato conferito dal cliente e, specificatamente, alla diligenza spiegata dallo stesso nell'eseguire la prestazione richiesta.
I profili di responsabilità contrattuale del professionista sono disciplinati dall'art. 1176, comma
2, cod.civ. e dall'art. 2236 cod.civ.. Il primo dispone che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”: si tratta di una diligenza diversa e più specifica rispetto al criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia di cui al comma 1 del medesimo pag. 7/13 articolo, ed è la c.d. diligenza del “debitore qualificato”, caratterizzata dalla “perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletare e allo standard professionale della sua categoria”, e che vale a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguati per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. La diligenza a cui è tenuto il professionista, pertanto, deve essere valutata secondo standard di normalità oggettiva e prescinde, quindi, dalle concrete capacità del soggetto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, delineando i confini di tale diligenza qualificata e stabilendo che la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell'attività professionale “è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie”, a meno che la prestazione professionale da eseguire nel concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ. solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 18612 del
05/08/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014).
Osserva la Corte che è principio ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'obbligazione del progettista nella redazione di un progetto edilizio è un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto a rendere un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, sicché l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo a inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso tramite eccezione d'inadempimento (Cass. 10/0272020 n. 3052 e
18/01/2017, n. 1214); quanto sopra in quanto, pur costituendo il progetto un opus preparatorio all'edificazione, esso deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare, quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 21/05/2012 n. 8014 e 09/07/2019 n. 18342).
In considerazione di ciò poiché l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, impegnando il professionista incaricato alla prestazione di un progetto concretamente realizzabile, il committente, in base al principio inadimplenti non est pag. 8/13 adimplendum, ha diritto di rifiutare il compenso al professionista che abbia fornito il progetto di un'opera non conforme agli strumenti urbanistici del comune del luogo in cui questa deve essere eseguita. Il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico. In conseguenza dei principi di cui sopra, da un lato, la realizzabilità del progetto va valutata non in astratto, ma in concreto, in rapporto al risultato avuto di mira dal cliente, anche se non espressamente dedotto nel contratto;
dall'altro, le difficoltà che si oppongano a una rapida realizzazione nei tempi sperati per la consegna dell'opera, rientrano certamente nel dovere di informazioni, derivante dalla diligenza imposta al professionista nell'esecuzione dell'incarico affidatogli. (Cass. 16/10/2020
n. 22576).
Nella fattispecie per cui è causa è accaduto che l'intera vicenda è stata connotata da una scarsa diligenza del professionista tanto che fin da subito la progettazione si è caratterizzata per la presenza di errori, problemi ed impedimenti.
L'intento della società committente era quello di avere un vero e proprio progetto esecutivo al fine di realizzare l'opera, e non già un mero progetto di massima finalizzato alla semplice acquisizione di un parere, ed in effetti non solo l'iter procedimentale è sempre stato quello di una progettazione esecutiva, ma anche lo stesso professionista non ha mai avanzato richieste di compensi per progetti di massima, facendo riferimento lui stesso alla fattispecie di progetto esecutivo.
Sul punto osserva la Corte che il progetto di massima serve a fornire al Committente un'idea di massima dell'opera che si sta per eseguire e a dargli una prima valutazione del costo di costruzione, permettendogli di calibrare e di confrontare le proprie esigenze con la proposta del progettista, ed è formato da una parte grafica costituita da tutti gli elaborati da presentare al Comune (planimetrie, piante in scale, prospetti e sezioni e parte descrittiva), mentre il progetto esecutivo deve contenere tutte le informazioni tecniche, distributive, formali per la corretta e puntuale realizzazione dell'opera e quindi anche una relazione generale che descrive le ragioni e i contenuti del progetto, una parte grafica con disegni architettonici, strutturali, impiantistico-tecnologici ed una parte estimativa relativa ai costi.
L'incarico conferito dall'appellante al professionista rientrava nella seconda ipotesi, e cioè in quella di un progetto esecutivo, ed infatti lo stesso Ing. nel suo ricorso per decreto CP_1
pag. 9/13 ingiuntivo, specifica che la società dapprima (già nel 1992) aveva dato incarico di verificare la possibilità di presentare un progetto per la realizzazione di un fabbricato e quindi, effettuato lo studio preliminare e ritenuti esistenti i presupposti, è stato poi presentato il progetto.
E' però accaduto che gli errori ed i vizi presenti nella progettazione ne hanno impedito il suo accoglimento;
tali errori e vizi sono comunque attribuibili al professionista in ragione dei criteri sopra evidenziati in ordine agli obblighi di diligenza nel rendere la prestazione e che, nella fattispecie, non sono stati rispettati.
Va innanzi tutto evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non può ritenersi esistente alcuna consapevolezza della società per avere sottoscritto gli atti da presentare agli Uffici Comunali;
è di tutta evidenza che la cliente presta la massima fiducia nel professionista che incarica e delle cui indicazioni non può che fidarsi, confidando appunto nella competenza e professionalità dello specialista del settore essendo quest'ultimo in possesso delle conoscenze ed abilità professionali utili allo scopo.
Dalla stessa relazione del CTU, e comunque dalla documentazione presente in atti, si evidenziano tali errori che hanno inficiato fin da subito la progettazione e che il professionista, usando l'ordinaria diligenza dovuta quale operatore qualificato, avrebbe fin da subito dovuto riscontrare, evidenziare e soprattutto rappresentare alla cliente;
risulta infatti determinante la circostanza che la volontà della ditta era in particolare quella di realizzare una struttura con depositi e magazzini ma l'impossibilità di tale realizzazione non è stata fin da subito riscontrata dal professionista ed è emersa solo in un momento successivo e solo a seguito dei rilievi della
Commissione edilizia. In sostanza tale impossibilità ha vanificato l'impegno della ditta che risulta penalizzata anche per l'inutile esborso di denaro effettuato per una procedura che poi non è andata a buon fine, per quanto essa appellante non abbia più riproposto in appello la propria domanda riconvenzionale di condanna di controparte.
Dalla stessa CTU si evince la presenza degli errori in questione, ed infatti il consulente afferma che “Soltanto le carenze, le imprecisioni e le sviste grafiche di cui ai punti C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, R, della memoria ex art.183VI n.2 c.p.c sono effettivamente presenti. Inoltre, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 12 del Regolamento Edilizio vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, il progetto risulta deficitario dei seguenti elaborati: Nella planimetria del lotto in scala 1:200, mancano i seguenti elementi: L'indicazione dell'andamento altimetrico dell'area e di quelle
pag. 10/13 limitrofe (Art. 12. Punto 3- d); La precisa ubicazione planimetrica ed altimetrica riferita ai capisaldi fissi, prevista per le opere progettate;
L'indicazione del tipo di recinzione;
Sono stati omessi due dei quattro prospetti (Art. 12. Punto 6); Sono stati omessi i particolari delle piante, delle sezioni, e dei prospetti in scala non inferiore a 1/20, in corrispondenza di punti caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore (Art. 12.
Punto 9); E' stato omesso l'estratto di mappa catastale, aggiornato, nel quale devono essere indicati l'area coperta e quella di pertinenza (Art. 12. Punto 10)” ; il CTU conclude che “Il complesso di tali difetti è imputabile al progettista”
Il CTU, inoltre, afferma che in considerazione dei deficit del progetto ma soprattutto per la tempistica di deposito presso il Comune, il progetto stesso poteva essere “considerato alla stregua di un progetto di massima”, anche integrandolo con le dovute correzioni, sostanzialmente declassandolo, seppure mantenendolo in vita (grazie alle integrazioni ma pur sempre come progetto di massima) ma di certo snaturandolo del tutto rispetto a quello che doveva invece essere e cioè un progetto esecutivo a tutti gli effetti il cui risultato finale doveva essere l'esecuzione dell'opera per come commissionata dalla ditta e per come fin dall'inizio non sconsigliato o comunque non ritenuto ineseguibile dal;
in ragione di quanto sopra CP_1
il professionista va ritenuto inadempiente il relazione al proprio obbligo quel prestatore d'opera professionale e quindi alcun compenso può essere ritenuto a lui spettante.
Va quindi accolta in pieno l'opposizione presentata dall'odierna appellante al decreto ingiuntivo apposto e di conseguenza l'impugnata sentenza va riformata.
Viene infine all'esame della Corte l'appello incidentale di che ha chiesto la Controparte_1
riforma della sentenza con il rigetto della opposizione di controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto: stante l'accoglimento dell'appello principale, ne consegue il rigetto dell'appello incidentale atteso che alcun compenso va riconosciuto in favore di CP_1
.
[...]
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, c.17, della L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30/05/2002, n. 115: «Quando l'impugnazione, pag. 11/13 anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”: atteso l'integrale rigetto dell'appello incidentale sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1201/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il 12/10//2022 nel procedimento
RG 567/2012, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2012 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiara che alcuna somma è dovuta dalla suddetta società all'ng. per le causali di cui al Controparte_1 ciato decreto ingiuntivo;
2) Condanna al rimborso in favore della di spese e compensi di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 200,00 per spese ed Euro
4.835,00 per compensi e per il secondo grado in Euro 400,00 per spese ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. e pone le spese di CTU a carico di;
Controparte_1
3) Dichiara sussistenti i presupposti ex art. 1, c.17, L. 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c. 1 quater all'art. 13 del T.U. D.P.R. 115/2002 per la condanna di parte appellante incidentale al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo della causa.
Messina, camera di consiglio del 23/09/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 12/13 pag. 13/13