Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 991/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
composto dai magistrati: dr. Monica Barco presidente est dr. Maria Cristina Persico giudice dr. Chiara Michelone giudice riunito nella camera di consiglio del 20.3.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 991 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio all'udienza del 26.2.2025 e vertente tra
nato a [...], il giorno 10/1/1981, ivi residente in [...]
Chiara n. 12, cod. fiscale , elett.te dom.to presso l'avv. S. Grossi dal C.F._1
quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
ricorrente
e
, nata a [...] il [...] C.F. residente in [...] C.F._2
Castore Durante 76, elett.te dom.ta presso gli avvt. G. Bernardi e P. Miri del foro di Roma come da procura in atti
resistente
e con l'intervento del PM presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
conclusioni
NEL MERITO:
pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Roma il 2 settembre 2012 tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla CP_1
annotazione della sentenza;
confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento presso il padre in Verbania;
disporre che la madre veda e tenga
Co con se le figlie minori, a settimane alternate, dalle ore 18.00 del venerdi quando andrà
a prenderle presso l'abitazione del padre, alle ore 20.00 della domenica quando le riaccompagnerà a casa del padre, secondo un calendario trimestrale concordato il trimestre precedente, o nella modalità ritenuta di giustizia;
disporre che la madre senta e veda le figlie, anche con videochiamate, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.00, ed il fine settimana liberamente previo accordo con il padre;
i genitori potranno tenere con se le figlie per un periodo consecutivo durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/01; le figlie trascorreranno, di anno in anno, le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo, alternativamente con ciascun genitore;
entrambi i genitori potranno tenere con sè le figlie per sei settimane anche consecutive per le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori, da concordarsi di anno in anno entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto compatibilmente con le esigenze delle minori e con gli impegni lavorativi dei genitori;
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di €
1.200,00 (euro 600,00 per figlia), rivalutabile annualmente secondo Istat, o quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia;
confermare che le spese straordinarie, secondo quanto disposto dal protocollo del
Tribunale di Verbania, rimangano a carico di ciascun genitore per la quota del 50%.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio.”; chiede che venga disposta la prosecuzione dell'istruttoria in merito alle altre domande formulate dal ricorrente.
Per la resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania adito, contrariis reiectis - Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Roma in data 2.09.2012 tra i SI.ri e ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
Stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
E per il prosieguo:
In via preliminare all'adozione di qualsiasi provvedimento:
- Disporre l'audizione della minore;
Persona_3
In via principale e nel merito:
- affidare le minori e ad entrambi i genitori disponendo il collocamento Per_1 Per_2
prevalente delle stesse presso la madre a Roma e prevedendo un calendario di frequentazioni del padre con le minori ritenuto più adeguato a preservare e garantire il diritto alla genitorialità delle bambine e il pari diritto del SI. all'esercizio del Pt_1
proprio ruolo genitoriale con le stesse
Co
- ordinare al SI. di corrispondere alla SI.ra , quale contributo al Pt_1
mantenimento delle figlie minori e , un assegno mensile pari a complessivi Per_1 Per_2
Euro 1.000,00 (500,00 Euro per ciascuna figlia) oltre al 70% delle spese straordinarie necessarie per le stesse, oltre rivalutazione ISTAT annuale come per legge.
In ogni caso, con condanna alle spese, competenze ed onorari del grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU psicologica (sulla quale non c'è stata alcuna contestazione di controparte) volta a verificare l'attuale stato delle minori e , oggi provate dalla lontananza Per_1 Per_2
materna e totalmente affidate alle cure e gestione di terzi, al fine di verificare il migliore e più adeguato regime di collocamento delle minori nonché verificare le reali capacità genitoriali del SI. stigmatizzando e censurando tutti i comportamenti gravemente Pt_1
contrari ai principi basilari in materia di affidamento condiviso delle minori dallo stesso assunti a danno dei diritti genitoriali materni”
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.10.2024 premesso di essere separato da Parte_1
con sentenza non definitiva dell'intestato tribunale n. 351/2021 emessa in data CP_1
21/9/2021, passata in giudicato in data 23/3/2022, che con successiva sentenza n.
139/2024 datata 18 gennaio 2024, pubblicata il 1° marzo 2024, il Tribunale, aderendo alle conclusioni a cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio, ed accogliendo le richieste del resistente, dichiarava l'addebito della separazione alla moglie, affidava le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso il padre in Verbania, assegnava in uso al medesimo la casa coniugale con mobili ed arredi, dava facoltà alla madre di vedere e tenere con sé le figlie minori, a settimane
Co alternate, dalle ore 18.00 del venerdì quando la avrebbe dovuto prenderle presso l'abitazione del padre, alle ore 20.00 della domenica quando avrebbe dovuto riaccompagnarle a casa del padre, un periodo consecutivo durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23/12 al 31/12 o dal 31/12 al 6/01, di anno in anno, le festività di
Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, per sei settimane anche consecutive per le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori, da concordarsi di anno in anno entro il 30 maggio di ciascun anno, poneva a carico della resistente CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 1.000,00 (euro 500,00 per figlia), rivalutabile annualmente secondo Istat, oltre alla metà delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 2.9.2012 con , con conferma - CP_1
quanto al collocamento delle figlie minori e alle modalità di visita- delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione e previsione dell'obbligo a carico della madre di contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo la somma mensile di euro 1200,00 in luogo dei
1000,00 previsti, ferma restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva nella procedura aderendo alla domanda di divorzio e avanzando CP_1
richiesta di collocamento delle minori presso di sé a Roma, ponendo a sostegno della domanda le seguenti circostanze, in primo luogo il fatto che le bambine sentirebbero la sua mancanza, che vivrebbero il “dramma” della lontananza dalla madre, che il loro “stato di salute psicofisica” sarebbe a rischio, che presenterebbero “fragilità e debolezze in un contesto ove tutto sembra apparentemente scorrere in maniera scandita e organizzata ma ove manca di fondo l'affetto, la vicinanza, l'accudimento, la condivisione quotidiana e le premure della loro mamma”, di poi l'incompatibilità tra il ruolo del quale genitore Pt_1 collocatario delle figlie minori e l'impegno lavorativo quale oculista con un proprio studio privato, dimostrata dal fatto che la gestione delle bambine sarebbe dal medesimo delegata a terzi di talchè le minori avrebbero del padre “una visione e percezione del tutto sfuggente e aleatoria in ragione delle sue prolungate e reiterate assenze” e ancora i
“comportamenti gravemente lesivi dei diritti genitoriali materni” posti in essere dal ricorrente, da ultimo l'”isolamento sociale” dal medesimo imposto alle figlie minori le quali non frequenterebbero il gruppo dei pari se non all'interno del contesto scolastico essendo Pers la loro vita sociale fondata sulla frequentazione dei cugini e e l'aspetto personale Per_4 del rappresentato dal fatto che, in occasione di un incidente stradale nel quale il Pt_1
medesimo era rimasto coinvolto, gli sarebbe stata comminata la sanzione accessoria della sospensione della patente per due anni perché trovato alla guida sotto l'effetto di alcol.
Con ordinanza in data 23.1.2025 veniva unicamente previsto l'obbligo per la resistente di comunicare al ricorrente entro il 20 di ciascun mese, i weekend del mese successivo in cui si sarebbe recata a Verbania per tenere con sé le figlie, ferme restando le altre previsioni di cui alla separazione.
A fronte della richiesta avanzata dal di pronuncia sullo status, veniva assegnato Pt_1 alle parti termine per note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni al 26.2.2025
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia sullo status è fondata e merita accoglimento.
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio con rito concordatario a Roma il 2.9.2012 (cfr. doc 1 fascicolo ricorrente) e si sono separati con sentenza non definitiva dell'intestato tribunale n. 351/2021, passata in giudicato.
I coniugi hanno concordemente escluso di aver dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale di Verbania nella procedura di separazione più convissuto e di poter fra essi ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta pertanto utilmente trascorso il periodo di ininterrotta separazione dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale richiesto dall'art. 3 n. 2 lett.b
L. 898/70 come modificata dalla legge 55/2015 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene il Tribunale che il giudizio debba proseguire per la trattazione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.ù
Considerata tuttavia la pendenza dell'appello avverso le statuizioni relative alle figlie minori, appare opportuno, al fine di evitare una eventuale duplicazione di attività istruttoria, attendere l'esito del giudizio di gravame, fissando nuova udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato.
Attesa la natura parziale della sentenza appare opportuno riservare alla pronuncia definitiva la decisione in merito alle spese.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 2.9.2012 tra
nato a [...], il giorno 10/1/1981, ivi residente in [...]
Chiara n. 12 e , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
76, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma (parte II serie B n. 32 anno
2012); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000; fissa udienza, in prosieguo, per la comparizione delle parti davanti al giudice delegato dr.
Barco, al 9.7.2025 ore 10.00
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Presidente est
Monica Barco