CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38410 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RD, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale della libertà di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE TA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame presentata da RD LA contro il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia gli ha applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione illecita di cocaina descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di LA si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione di legge Penale Sent. Sez. 6 Num. 38410 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza della misura applicata e alla autonoma valutazione da parte del Tribunale. 3. Con dichiarazione trasmessa telematicamente il 19 agosto 2025, l’Avvocato Giovanni Vitale, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, poiché il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE TA Ercole AP
udita la relazione svolta dal Consigliere GE TA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame presentata da RD LA contro il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia gli ha applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di detenzione illecita di cocaina descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di LA si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione di legge Penale Sent. Sez. 6 Num. 38410 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 23/09/2025 2 relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, alla adeguatezza della misura applicata e alla autonoma valutazione da parte del Tribunale. 3. Con dichiarazione trasmessa telematicamente il 19 agosto 2025, l’Avvocato Giovanni Vitale, difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, poiché il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GE TA Ercole AP