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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. EN RE Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa LI AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 667/2024, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in AL DO (BG), VIA PONCHIELLI, 2, presso lo studio dell'avvocato LUCA CAROBBIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in LECCO, PIAZZA MANZONI, 11, presso lo studio dell'avvocato
SC AO LD, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di opposizione del giudizio di primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: mediazione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita cosi statuire: nel Parte_1
merito: - in totale riforma della sentenza n. 484/2023, pronunciata dal Tribunale di Lecco, emessa
all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 744/2021, respingere tutte le domande
avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutività; nel
merito, in via subordinata: - in totale riforma della sentenza n.484/2023, pronunciata dal Tribunale di
Lecco, emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 744/2021, respingere
tutte le domande avversarie e, accertato il diritto di credito di condannare la Parte_1
signora al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
6.100,00 o della diversa maggiore o minore somma dalla Corte accertata dovuta o ritenuta di
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi
professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la
inammissibilità dell'appello proposto da Nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
per i motivi indicati nella parte espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n.484/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco nel procedimento n. 744/2021 RG. Onorari e spese di
causa di secondo grado rifusi ex D.M 147/2022, ivi compreso il rimborso spese forfettarie del 15% ex
art. 2 co. II del predetto D.M. n. 147/2022”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione, davanti al tribunale di Lecco, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 159/2021,
emesso in data 10.02.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 6.100,00, oltre interessi e spese di lite, in favore di quale compenso per l'attività di mediatrice immobiliare Parte_1
di quest'ultima, sostenendo che tale somma non era dovuta. A fondamento della opposizione, parte opponente asseriva: 1) di avere sottoscritto in data 19.11.2020 la proposta di acquisto dell'immobile sito in Torre de Busi, via San Gottardo, di proprietà della Erremme Srl, con sede legale in Curno (BG),
via Dalmine;
2) che alla proposta sottoscritta erano state aggiunte delle clausole che prevedevano al punto n. 7 che il compenso della mediazione, fissato nella misura di 5.000,00, oltre IVA, sarebbe stato corrisposto solo al momento della conclusione del “compromesso”; 3) di avere versato, al momento della sottoscrizione, € 5.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
4) che in data 28.11.2020 era stata comunicata, via e-mail, l'accettazione della venditrice, indicando come data per la stipula del preliminare quella del 30.11.2020 o del 4.12.2020; 5) di essersi recata in data 30.11.2020 presso l'agenzia per ottenere una copia della proposta di acquisto sottoscritta dalla venditrice, che le veniva inoltrata via e-mail in data 1.12.2020; 6) di avere chiesto delucidazioni del perché la sottoscrizione non fosse avvenuta presso la sede legale della società venditrice e che le venissero fornite le copie dell'atto di proprietà dell'immobile e della bozza del compromesso;
7) che l'agenzia le aveva inviato in data
3.12.2020 copia dell'atto di proprietà dell'immobile e in data 4.12.2020 la bozza del preliminare, da cui scopriva che il legale rappresentante della società venditrice, non era lo stesso Parte_2
soggetto che aveva sottoscritto per accettazione la proposta di acquisto;
8) di avere, quindi, chiesto all'agenzia di non ritenere valida l'accettazione e, pertanto, di non consegnare l'assegno dato in deposito;
9) che l'agenzia le aveva risposto che l'accettazione era valida e che l'assegno era già stato consegnato alla parte venditrice;
10) di avere inviato in data 10.12.2020 una bozza del preliminare pagina 3 di 8 inserendo all'art. 6 che la mancata concessione del mutuo avrebbe comportato la risoluzione del contratto e all'art. 7 che, in caso di risoluzione, venisse applicato un tasso di mora pari al 9% sulle somme anticipate dalla promissaria acquirente in caso di ritardo nella loro restituzione;
11) che l'agenzia, a fronte di tale bozza, interrompeva ogni rapporto, diffidandola a mezzo di legale;
12) che l'importo quantificato era nullo in quanto indicato in una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 C.d.C..
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto il suo Parte_1
diritto alla provvigione si era perfezionato al momento della accettazione della proposta da parte del proprietario.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 484 /2023, depositata il 25.09.2023, accoglieva l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia in Parte_1
quanto errata e contraddittoria.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 28.05.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere il motivo di impugnazione non solo chiaro e specifico, ma anche rilevante nella prospettiva della riforma della sentenza perseguita dall'appellante.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto dell'unico motivo di appello è la decisione del tribunale laddove ha ritenuto che tra la e la promittente venditrice non si fosse concluso CP_1 pagina 4 di 8 alcun contratto preliminare, ma solo un preliminare di preliminare, con la conseguenza che non era sorto in capo all'agenzia alcun diritto alla provvigione.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che dal testo contrattuale si evince chiaramente la volontà delle parti di concludere il preliminare a seguito dell'accettazione della proposta da parte della promissaria venditrice, come indicato dall'art. 6 dell'accordo.
Tale motivo è infondato.
Oggetto del contendere è se il diritto del mediatore alla provvigione possa scaturire dalla mera accettazione della proposta irrevocabile di acquisto, ritenuta da parte appellante già un preliminare di compravendita, la cui indagine, diretta a verificare se le parti siano rimaste nell'ambito delle trattative ovvero abbiano concluso un contratto preliminare, è, per costante giurisprudenza, rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica,
esauriente e non inficiata da violazione di norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 24397/2015;
Cass. 2924/1996; Cass. 7871/1990).
La Corte ritiene, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare può ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. 30083/2019; Cass. 39377/2021; Cass. 15559/2022; Cass. 15577/2022; Cass.
17396/2022; Cass. 20132/2022; Cass. 24533/2022; Cass. 28879/2022; Cass. 7628/2023).
Nel caso di specie, alla luce di una lettura complessiva, si ritiene che l'accordo concluso a seguito dell'accettazione da parte venditrice della proposta di acquisto immobiliare sottoscritta dall'appellante in data 19.11.2020 (doc. 1 del fascicolo del procedimento monitorio) non costituisca un vero e proprio preliminare. pagina 5 di 8 Si osserva al riguardo che, se è vero, da una parte, che le parti avevano provveduto a indicare correttamente, nella proposta contrattuale, la descrizione del bene, l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento e della data entro cui si doveva procedere alla conclusione del contratto definitivo (gennaio 2021), nonché, al punto n. 6, che “La presente proposta si perfezionerà in vincolo
contrattuale (contratto preliminare) non appena il compratore avrà conoscenza dell'accettazione della
proposta stessa da parte del proprietario. La società di mediazione dovrà in ogni caso comunicare al
sottoscritto l'accettazione della proposta a mezzo di telegramma, telefax, raccomandata a mano,
postale, pec o e-mail o con la consegna della copia del presente contratto accettato dal venditore con
l'apposizione della firma per presa visione”; è anche vero, dall'altra, che le parti avevano espressamente previsto la stipula di un contratto preliminare che si sarebbe sostituito alla proposta, che la mediazione sarebbe stata incassata solo al momento del compromesso, ex art. 7 del contratto e,
infine, che (art. 8): “Il mio rifiuto a perfezionare la presente proposta, con la mancata stipula del
preliminare, ovvero del rogito notarile come da punto 10, comporterà a mio carico la perdita di
quanto versato al punto 10, somma che verrà consegnata al proprietario, oltre al risarcimento di una
penale all'agenzia, pari al 70% della provvigione pattuita al punto 7”.
È evidente, alla luce di ciò, che le parti, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, avevano ritenuto la conclusione del preliminare fondamentale ai fini del perfezionamento dell'accordo e al conseguente pagamento della provvigione, avendo, invece, previsto, che, nel caso di mancata conclusione del preliminare, fossero dovute al proprietario soltanto la somma versata a titolo di caparra confirmatoria e al mediatore una somma a titolo di penale pari al 70% della provvigione.
In considerazione di ciò, escluso, quindi, che la proposta de qua, a seguito dell'accettazione, configuri un vero e proprio contratto preliminare, risulta del tutto condivisibile la decisione del tribunale che ha qualificato l'accordo de quo come “preliminare di preliminare”, con conseguente esclusione del diritto alla provvigione, alla luce del costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. 30083/2019;
pagina 6 di 8 Cass. 31431/2023; Cass. ord. 8879/2022; Cass. 7781/2020; Cass. ord. 39377/2021; Cass. ord.
15559/2022; Cass. ord. 22012/2023).
Le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (€ 6.200,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”,
ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svoltasi nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
LI AZ EN RE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott. EN RE Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa LI AZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 667/2024, promossa
da
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in AL DO (BG), VIA PONCHIELLI, 2, presso lo studio dell'avvocato LUCA CAROBBIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliata in LECCO, PIAZZA MANZONI, 11, presso lo studio dell'avvocato
SC AO LD, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di opposizione del giudizio di primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: mediazione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Illustrissima Corte di Appello adita cosi statuire: nel Parte_1
merito: - in totale riforma della sentenza n. 484/2023, pronunciata dal Tribunale di Lecco, emessa
all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 744/2021, respingere tutte le domande
avversarie e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutività; nel
merito, in via subordinata: - in totale riforma della sentenza n.484/2023, pronunciata dal Tribunale di
Lecco, emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 744/2021, respingere
tutte le domande avversarie e, accertato il diritto di credito di condannare la Parte_1
signora al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
6.100,00 o della diversa maggiore o minore somma dalla Corte accertata dovuta o ritenuta di
giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso: - con vittoria di spese e compensi
professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la
inammissibilità dell'appello proposto da Nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
per i motivi indicati nella parte espositiva e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n.484/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco nel procedimento n. 744/2021 RG. Onorari e spese di
causa di secondo grado rifusi ex D.M 147/2022, ivi compreso il rimborso spese forfettarie del 15% ex
art. 2 co. II del predetto D.M. n. 147/2022”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione, davanti al tribunale di Lecco, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 159/2021,
emesso in data 10.02.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 6.100,00, oltre interessi e spese di lite, in favore di quale compenso per l'attività di mediatrice immobiliare Parte_1
di quest'ultima, sostenendo che tale somma non era dovuta. A fondamento della opposizione, parte opponente asseriva: 1) di avere sottoscritto in data 19.11.2020 la proposta di acquisto dell'immobile sito in Torre de Busi, via San Gottardo, di proprietà della Erremme Srl, con sede legale in Curno (BG),
via Dalmine;
2) che alla proposta sottoscritta erano state aggiunte delle clausole che prevedevano al punto n. 7 che il compenso della mediazione, fissato nella misura di 5.000,00, oltre IVA, sarebbe stato corrisposto solo al momento della conclusione del “compromesso”; 3) di avere versato, al momento della sottoscrizione, € 5.000,00 a titolo di deposito cauzionale;
4) che in data 28.11.2020 era stata comunicata, via e-mail, l'accettazione della venditrice, indicando come data per la stipula del preliminare quella del 30.11.2020 o del 4.12.2020; 5) di essersi recata in data 30.11.2020 presso l'agenzia per ottenere una copia della proposta di acquisto sottoscritta dalla venditrice, che le veniva inoltrata via e-mail in data 1.12.2020; 6) di avere chiesto delucidazioni del perché la sottoscrizione non fosse avvenuta presso la sede legale della società venditrice e che le venissero fornite le copie dell'atto di proprietà dell'immobile e della bozza del compromesso;
7) che l'agenzia le aveva inviato in data
3.12.2020 copia dell'atto di proprietà dell'immobile e in data 4.12.2020 la bozza del preliminare, da cui scopriva che il legale rappresentante della società venditrice, non era lo stesso Parte_2
soggetto che aveva sottoscritto per accettazione la proposta di acquisto;
8) di avere, quindi, chiesto all'agenzia di non ritenere valida l'accettazione e, pertanto, di non consegnare l'assegno dato in deposito;
9) che l'agenzia le aveva risposto che l'accettazione era valida e che l'assegno era già stato consegnato alla parte venditrice;
10) di avere inviato in data 10.12.2020 una bozza del preliminare pagina 3 di 8 inserendo all'art. 6 che la mancata concessione del mutuo avrebbe comportato la risoluzione del contratto e all'art. 7 che, in caso di risoluzione, venisse applicato un tasso di mora pari al 9% sulle somme anticipate dalla promissaria acquirente in caso di ritardo nella loro restituzione;
11) che l'agenzia, a fronte di tale bozza, interrompeva ogni rapporto, diffidandola a mezzo di legale;
12) che l'importo quantificato era nullo in quanto indicato in una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 C.d.C..
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto il suo Parte_1
diritto alla provvigione si era perfezionato al momento della accettazione della proposta da parte del proprietario.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 484 /2023, depositata il 25.09.2023, accoglieva l'opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia in Parte_1
quanto errata e contraddittoria.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio ex art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 28.05.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Collegio rileva che deve essere rigettata la eccezione di inammissibilità
dell'appello svolta da parte appellata, ex art. 342 c.p.c., dovendosi ritenere il motivo di impugnazione non solo chiaro e specifico, ma anche rilevante nella prospettiva della riforma della sentenza perseguita dall'appellante.
Ciò premesso, per quanto concerne il merito, oggetto dell'unico motivo di appello è la decisione del tribunale laddove ha ritenuto che tra la e la promittente venditrice non si fosse concluso CP_1 pagina 4 di 8 alcun contratto preliminare, ma solo un preliminare di preliminare, con la conseguenza che non era sorto in capo all'agenzia alcun diritto alla provvigione.
Secondo l'appellante, tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che dal testo contrattuale si evince chiaramente la volontà delle parti di concludere il preliminare a seguito dell'accettazione della proposta da parte della promissaria venditrice, come indicato dall'art. 6 dell'accordo.
Tale motivo è infondato.
Oggetto del contendere è se il diritto del mediatore alla provvigione possa scaturire dalla mera accettazione della proposta irrevocabile di acquisto, ritenuta da parte appellante già un preliminare di compravendita, la cui indagine, diretta a verificare se le parti siano rimaste nell'ambito delle trattative ovvero abbiano concluso un contratto preliminare, è, per costante giurisprudenza, rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica,
esauriente e non inficiata da violazione di norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass. 24397/2015;
Cass. 2924/1996; Cass. 7871/1990).
La Corte ritiene, in via generale, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare può ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (cfr. Cass. 30083/2019; Cass. 39377/2021; Cass. 15559/2022; Cass. 15577/2022; Cass.
17396/2022; Cass. 20132/2022; Cass. 24533/2022; Cass. 28879/2022; Cass. 7628/2023).
Nel caso di specie, alla luce di una lettura complessiva, si ritiene che l'accordo concluso a seguito dell'accettazione da parte venditrice della proposta di acquisto immobiliare sottoscritta dall'appellante in data 19.11.2020 (doc. 1 del fascicolo del procedimento monitorio) non costituisca un vero e proprio preliminare. pagina 5 di 8 Si osserva al riguardo che, se è vero, da una parte, che le parti avevano provveduto a indicare correttamente, nella proposta contrattuale, la descrizione del bene, l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento e della data entro cui si doveva procedere alla conclusione del contratto definitivo (gennaio 2021), nonché, al punto n. 6, che “La presente proposta si perfezionerà in vincolo
contrattuale (contratto preliminare) non appena il compratore avrà conoscenza dell'accettazione della
proposta stessa da parte del proprietario. La società di mediazione dovrà in ogni caso comunicare al
sottoscritto l'accettazione della proposta a mezzo di telegramma, telefax, raccomandata a mano,
postale, pec o e-mail o con la consegna della copia del presente contratto accettato dal venditore con
l'apposizione della firma per presa visione”; è anche vero, dall'altra, che le parti avevano espressamente previsto la stipula di un contratto preliminare che si sarebbe sostituito alla proposta, che la mediazione sarebbe stata incassata solo al momento del compromesso, ex art. 7 del contratto e,
infine, che (art. 8): “Il mio rifiuto a perfezionare la presente proposta, con la mancata stipula del
preliminare, ovvero del rogito notarile come da punto 10, comporterà a mio carico la perdita di
quanto versato al punto 10, somma che verrà consegnata al proprietario, oltre al risarcimento di una
penale all'agenzia, pari al 70% della provvigione pattuita al punto 7”.
È evidente, alla luce di ciò, che le parti, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, avevano ritenuto la conclusione del preliminare fondamentale ai fini del perfezionamento dell'accordo e al conseguente pagamento della provvigione, avendo, invece, previsto, che, nel caso di mancata conclusione del preliminare, fossero dovute al proprietario soltanto la somma versata a titolo di caparra confirmatoria e al mediatore una somma a titolo di penale pari al 70% della provvigione.
In considerazione di ciò, escluso, quindi, che la proposta de qua, a seguito dell'accettazione, configuri un vero e proprio contratto preliminare, risulta del tutto condivisibile la decisione del tribunale che ha qualificato l'accordo de quo come “preliminare di preliminare”, con conseguente esclusione del diritto alla provvigione, alla luce del costante orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass. 30083/2019;
pagina 6 di 8 Cass. 31431/2023; Cass. ord. 8879/2022; Cass. 7781/2020; Cass. ord. 39377/2021; Cass. ord.
15559/2022; Cass. ord. 22012/2023).
Le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di quale parte soccombente, avuto riguardo della natura della causa, delle Parte_1
questioni affrontate e del valore della controversia (€ 6.200,00), applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 5.201 a € 26.000”,
ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svoltasi nel presente giudizio.
In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13
comma 1 quater DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
LI AZ EN RE
pagina 8 di 8