Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza di discussione del giorno 11 febbraio 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c ., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6628 / 2024 R.G.
promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Tindaro Salvatore Parte_1
Truglio per procura come in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marina Marinelli come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere promosso accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c con procedimento iscritto al N.R.G.
l'Ill.mo Tribunale Civile di Catania, Sezione Lavoro, Voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio il requisito sanitario legittimante la revisione delle valutazioni dell' alla luce della documentazione sanitaria in atti e delle patologie CP_1
ivi riscontrate, ai fini del riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18 (invalido civile non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognando di un'assistenza continua) sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa (16.06.2023) o da altra data che riterrà la Giustizia adita a conclusione della compienda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi di cui si chiede la distrazione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1
ricorso.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali con ordinanza del 7 novembre 2024 successivamente, con istanza del 2 dicembre 2024, la ricorrente rappresentava di intendere rinunciare al presente giudizio e, in seguito ad interlocuzione delle parti, all' odierna udienza il procuratore della stessa parte ribadiva l'intenzione della ricorrente di intendere formulare una rinuncia all'azione come da atto sottoscritto dalla parte e depositato in data 6 febbraio 2025 nonché notificato a mezzo PEC al procuratore costituito. Parte ricorrente chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
CP_ preso atto insisteva per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio, letti ed esaminati gli atti, viene emessa la presente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
___________ __
La causa può decidersi dichiarando cessata la materia del contendere e ritenendo assorbita ogni diversa questione.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato dichiarazione sottoscritta personalmente e depositata telematicamente dal suo procuratore dalla quale risulta che la stessa ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della causa e, a mezzo del proprio procuratore all'odierna udienza, ha dichiarato di rinunciare all'azione chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La rinuncia alla domanda formulata dalla parte ricorrente deve essere qualificata come rinunzia all'azione ed evidenziato che costituisce consolidato orientamento presso la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. nn. 2268/1999, 5390/2000, 18255/2004, 23749/2011), condiviso da questo giudice, quello secondo cui la rinuncia all'azione -a differenza della rinuncia agli atti del giudizio- preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e fa, quindi, venir meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta (e rinunciata).
Nel caso in esame, quanto alle spese, avuto riguardo alla dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. in atti le stesse vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU espletata nella fase di ATP, liquidate con separato decreto, sono poste per le stesse ragioni a carico di . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso