CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2728/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11.6.2025 all'esito della trattazione orale ex art. 281 sexies c.3 cpc e vertente tra già (p.Iva in persona del L.R.P.T, con PAte_1 PAte_2 P.IVA_1 sede legale in Roma via Alberto Tallone n.84, elettivamente domiciliata in Roma via Nicolò Tartaglia n. 3 presso lo studio dell' Avv. Vittorio Largajolli (CF
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._1 dichiarando di voler ricevere le comunicazioni p/o l'indirizzo pec fax 0645441514, il quale si dichiara Email_1 antistatario. Appellante
E
AR (p. iva , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 persona del L.R.P.T. con sede legale in NC ST (Turchia) Merve Mahallesi Gazi Caddesi n. 17
NONCHE' (p.Iva in persona del L.R.P.T. Controparte_3 P.IVA_3 con sede legale in NC ST (Turchia) Merve Mahallesi Gazi Caddesi n. 17
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Paolo Petrosillo (cf
) in virtù di procura in atti, presso il cui studio in Roma sono C.F._2
1 elettivamente domiciliate con richiesta di inviare le comunicazioni all'indirizzo pec fax 069678909 Appellate Email_2
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 3189/2024 Oggetto: vendita di cose mobili Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La e la , società di diritto turco, hanno convenuto in giudizio CP_1 CP_3 la , ora , al fine di sentir dichiarare che la società convenuta era PAte_2 Pt_1 debitrice della dell'importo di € 886.650,95 portato da fatture in atti, con CP_1 condanna della debitrice al pagamento di detta somma oltre interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/02 dalle date delle singole fatture al saldo, nonché che la convenuta era debitrice della dell'importo di € 603.519,97 portato da fatture in CP_3 atti, con condanna della debitrice al pagamento di detta somma oltre interessi moratori di cui al d.lgs n. 231/02 dalle date delle singole fatture al saldo, somme relative alla fornitura di “extension cabinet” destinate all'installazione sulla rete in fibra ottica di LE TA spa. Inoltre le società attrici chiedevano che venisse accertato che nulla era da loro dovuto alla in ragione delle pretese avanzate da quest'ultima con lettera del PAte_2
8/6/2020. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle domande attoree in PAte_2 quanto infondate e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi il proprio credito di € 1.948.925,76 nei confronti della con condanna di quest'ultima al CP_3 pagamento di detta somma oltre interessi, nonché accertarsi il proprio credito di € 1.048.037,00 nei confronti della con condanna di quest'ultima al pagamento CP_1 di detta somma oltre interessi. Dopo l'espletamento di CTU con sentenza n. 3189/2024 il Tribunale di Roma ha accolto le domande delle attrici condannando la al pagamento delle PAte_2 somme rispettivamente richieste oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, condannando altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto impugnazione la già PAte_1 Pt_2
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna delle controparti
[...] alle spese del doppio grado di giudizio. La appellante formulava altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, istanza che veniva accolta da questa Corte con ordinanza del 25/9/2024. Le appellate dal canto loro, hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e, in subordine, ove venissero accolte anche in parte le domande riconvenzionali della , compensare le somme dovute alle appellate con quelle Pt_1 eventualmente ritenute dovute alla appellante. All'udienza del 11 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel 2014 LE TA bandisce una commessa per la fornitura di “Extension Cabinet” destinate alla installazione sulla sua rete in fibra ottica. In considerazione che nel bando erano previste delle limitazioni alla partecipazione di società extra UE, l' aggiudicazione della commessa è avvenuta tramite la società italiana , ora , la quale gestiva le richieste di prodotti formulate da PAte_2 Pt_1
LE, prodotti realizzati da in Turchia e poi distribuite a LE CP_3 da . PAte_2
Successivamente per l'acquisizione di ulteriori commesse da Enel Open Fiber, Infratel ecc. nelle quali veniva richiesto che i soci di fossero tutti italiani, PAte_2 le quote di partecipazione al capitale di furono tutte trasferite a PAte_2 [...]
già amministratore della società, per cui ha continuato la sua Per_1 PAte_2 attività di raccolta degli ordinativi di materiali, prodotti e forniti in Turchia da
[...]
e che successivamente la distribuiva ai committenti. CP_3 CP_1 PAte_2
Tale rapporto è proseguito con regolarità fino al 2018 quando la ha PAte_2 sospeso il pagamento di alcune fatture per forniture della per CP_3 complessivi € 603.519,97 e della per complessivi € 886.650,95. CP_1
A seguito dei solleciti per ottenere il pagamento delle fatture la con due PAte_2 note in data 8/6/2020 opponeva in compensazione dei crediti derivanti:
-quanto a dalla necessità di provvedere a rilavorazioni urgenti dei CP_3 materiali forniti, effettuate dalla società , e destinati a LE TA, in quanto Pt_3 tali prodotti non rispettavano le specifiche tecniche previste nel bando di gara, nonché dal supporto tecnico prestato da per lo sviluppo delle varie serie PAte_2 di Extension Cabinet;
-quanto ad i crediti di sarebbero derivati dall'applicazione di CP_1 PAte_2 prezzi maggiorati rispetto a quelli concordati, nonché dal supporto ingegneristico fornito da per adeguare i prodotti forniti alle specifiche tecniche richieste PAte_2 dal committente Enel Open Fiber ed infine dal ritardo nelle consegne che avrebbero comportato l'applicazione di penali a carico della società distributrice. Il primo motivo di impugnazione (erronea ricostruzione dei fatti di causa da parte del Tribunale), il secondo motivo (lacunosità della CTU effettuata in primo grado), il terzo, quarto, quinto e sesto motivo (violazione dell'art. 115 cpc), nonché il settimo motivo (omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali inerenti l'accertamento dei controcrediti proposte da ) in quanto connessi possono essere trattati PAte_2 congiuntamente. Occorre distinguere le forniture di prodotti effettuati da da quelle di PAte_2
CP_1
Quanto ai prodotti di dall'esame della documentazione in atti e della CTU PAte_2 espletata in primo grado emerge che sul prototipo del “modulo di espansione” del cabinet outdoor 250W realizzato da , vengono formulate delle richieste CP_3 di modifica per la realizzazione di prestazioni extra ST974 di alcune componenti per adattarlo alle esigenze di LE. Successivamente il 24/3/2015 LE effettua presso il laboratorio di Fiano Romano della il collaudo di n. 30 Cabinet FTTCAB 250 W vtr integrati con CP_4 apparati Huawei, collaudo che ha avuto esito negativo in quanto:
3 1)l'allarme porta risultava attivo anche con porta chiusa
2)i tappi di chiusura fori per la predisposizione del passaggio cavi risultavano non adeguatamente chiusi tanto che la prova di tenuta all'acqua non veniva superata
3)la chiave della serratura securvite non si accoppiava con la testa della serratura non consentendo l'apertura e chiusura della serratura Solo all'esito della rilavorazione di tali apparati da parte di , i 30 cabinet ricevono Pt_3 in data 7/4/2015 l'esito positivo del collaudo. In data 1/3/2017 viene effettuata una verifica dalla su 180 Cabinet 300W dalla Pt_3 quale risulta che 32 sono soggetti ad infiltrazione d'acqua tra l'accoppiamento dell'aletta di raffreddamento e la base del sopralzo, anche tali apparati sono stati sottoposti a rilavorazione con applicazione di sigillante specifico. Per quanto concerne le “strutture di sala”, “gli armadi di permutazione PFS3, PFS4 e CNO”, i “telai ODF, moe, subrack e splitter” al fine di produrre apparati rispondenti alle specifiche tecniche indicate dal committente è stato necessario il supporto mediante visite da parte dei tecnici di (ing. nei siti di produzione PAte_2 Per_2 degli apparati in Turchia per la comprensione delle specifiche tecniche indicate dai committenti, per il supporto tecnico ingegneristico per la progettazione delle soluzioni alle criticità riscontrate mediante software 3D compatibile con quello utilizzato in Turchia, per il controllo di qualità dei prodotti in loco, nonché per la produzione del fascicolo tecnico dei prodotti (data sheet, manuale di installazione, test report ecc.). Inoltre la , quale titolare dei contratti, al fine di non recare danno alla PAte_2 propria immagine commerciale di distributore e per cercare di ridurre al minimo le penali da ritardo nella consegna degli apparati a causa di alcuni difetti degli stessi, ha altresì affidato alla il “ripristino cablaggio piastra Cabinet e gruppo ventole Pt_3 di 8.145 pezzi di sopralzo 250W su 14563 forniti. Complessivamente, quindi, risulta che la ha commissionato la PAte_2 rilavorazione da parte della di 8.207 apparati destinati a LE sostenendo Pt_3 un costo di € 877.733,76 come da fatture in atti limitatamente alle fatture inerenti gli apparati di cui sopra. Sul punto la sentenza impugnata ha ritenuto che “tale costo sostenuto dalla società convenuta non poteva in alcun modo ricadere sulle società attrici, dato che era stato originato da una scelta unilateralmente assunta dalla convenuta, in assenza di alcuna condotta collaborativa da parte delle attrici. Peraltro parte convenuta non forniva prova che i prodotti oggetto di rilavorazione fossero viziati, piuttosto, la ragione che l'aveva indotta a procedere a rilavorazione era un proprio scrupolo, cioè la volontà di tutelarsi nei confronti della committente da eventuali contestazioni in ordine alla non conformità del prodotto in relazione agli standard tecnici indicati”. Tale ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata non è condivisa da questa Corte. Infatti dalla CTU espletata in primo grado e dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che, contrariamente a quanto indicato in sentenza, i 30 Cabinet 250W non avevano passato il collaudo in quanto vi erano i vizi precedentemente indicati, i 32 Cabinet 300W erano soggetti ad infiltrazioni d'acqua, mentre gli 8.145 pezzi di sopralzo 250W sono stati sottoposti a rilavorazione per ripristino cablaggio piastra Cabinet e gruppo ventole, vizi la cui presenza, peraltro, non è oggetto di contestazione da parte delle che si limita a replicare riportando stralci CP_3
4 della CTU ma senza mai affermare e documentare che i prodotti forniti non avessero vizi e fossero perfettamente conformi alle specifiche tecniche richieste dal committente LE o contestando la circostanza che alcuni di essi non avevano passato il collaudo effettuato dalla committente, collaudo superato solo dopo la rilavorazione degli apparati da parte della . Pt_3
Di conseguenza ritiene questa Corte che, in accoglimento dell'appello, debba essere riconosciuto il controcredito eccepito dalla nei confronti della PAte_2 [...]
per la rilavorazione dei prodotti viziati nella misura di € 877.733,76 come da CP_3 fatture prodotte, importo per il quale deve essere operata la compensazione con il credito vantato dalla di € 603.519,97 di cui alle fatture in atti per la CP_3 fornitura degli apparati, fornitura non contestata dall'appellante né per quanto concerne la consegna degli apparati né per quanto concerne i prezzi applicati, all'esito della quale residua un credito della appellante nei confronti della
[...]
di € 274.213,76, somma sulla quale devono essere calcolati gli interessi CP_3 legali dalla domanda al saldo. Per quanto concerne il credito rivendicato da in ordine ai costi sostenuti PAte_2 per utilizzo personale in affiancamento, progettazione soluzioni per eliminazione vizi degli apparati prodotti da si osserva che dalla documentazione in atti CP_3 emerge che la società ha sostenuto costi per il personale così precisato:
-progetto 250W per variazioni al progetto in quanto il PAte_4 modello non aveva superato le prove termiche prescritte dal committente con particolare riferimento allo studio della dissipazione termica anche con ausilio di termo camere noleggiate allo scopo, progettazione nuovo dissipatore termico, test dei prodotti in laboratorio, omologazione del prodotto, irraggiamento solare simulato in camera climatica del prodotto, prove meccaniche del prodotto, resistenza alle vibrazioni, verifica della rumorosità, nebbia salina, prove in camera umido statica, verifica del prodotto con il cliente, realizzazione del campione di riferimento per cablaggi elettrici, ordine di connettori elettrici adeguati alle richieste del committente, gestione dei problemi di qualità dei prodotti ricevuti da (infiltrazioni CP_3
d'acqua, inserimento dello schema elettrico di un modello precedente, contatto Reed montato erroneamente, erronea indicazione codice seriale), progettazione e certificazione controller per pilotaggio del sistema di raffreddamento, preparazione della check-list per l'effettuazione dei controlli di qualità da parte di , CP_3 per un totale di 2.500 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 100.000,00;
-progetto CABINET 300W per un totale di 4.000 ore lavorate per PAte_4 un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 160.000,00;
con affiancamento nel sito di produzione in Turchia da PAte_5 parte dell'ing. per la progettazione e disegno delle strutture di fila, prove per Per_2 certificazione effettuate in laboratorio sul quadro 48V, reperimento temporizzatore con spegnimento ad 1 ora realizzato ad hoc dalla soc. Vemer su richiesta Pt_2 PA
, prove di carico su telaio richieste da , disegno e realizzazione prototipi barre
[...] di rame per quadro 48V, check strutture di fila effettuato in Turchia dall'Ing. Per_2 disegno e rendering della modifica canalizzazione anteriore richiesta e approvata da PA
, ordini per lavorazioni in TA per QDA rack e subrack, preparazione documento in inglese per check qualità interno, ricerca bonding point messa a terra operatori,
5 per un totale di 2.000 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 80.000,00;
per un Controparte_5 PAte_6 totale di 2.000 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente
€ 80.000,00;
per un totale di 1.000 ore lavorate per un Controparte_6 corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 40.000,00. Conseguentemente in accoglimento dell'appello deve essere riconosciuto alla Pt_2
un credito nei confronti della per costi sostenuti per €
[...] CP_3
460.000,00, somma sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo, in riforma della sentenza impugnata che nulla ha disposto in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla appellante. Per quanto concerne il credito rivendicato da in ordine ai costi sostenuti PAte_2 per utilizzo personale in affiancamento, progettazione soluzioni per eliminazione vizi degli apparati prodotti da si osserva che dalla documentazione in atti CP_1 emerge che la società ha sostenuto costi per il personale così precisato:
-PROGETTO ODF verifica per i campioni di modelli TR3 pervenuti con difetti di lavorazione che non ne permettevano la chiusura, modello non accettato dal cliente Open Fiber, disegno in collaborazione con l'ing. irettamente in Turchia di una Per_2 terza versione del modello TR2, poi accettato dal cliente, per un totale di 1.600 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 64.000,00;
-PFS3/PFS4 progetto la cui produzione è stata avviata dall'Ing. durante Per_2 numerose trasferte presso la fabbrica di Eskisehir (Turchia) in cui è stato eseguito il disegno in TA della parte meccanica dello splitter HLGX, realizzazione n TA del cablaggio ottico, disegno PFS4, correzioni sul disegno del PFS3 con realizzazione di video-check, predisposizione fascicolo tecnico PFS3, prove di laboratorio PFS per qualificazione, per un totale di 7.000 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 280.000,00;
-CNO progetto derivato dal PSF3 con cliente finale Infratel e ingegneria di riferimento Open Fiber, per il quale si è resa necessaria la modifica che rendesse la parte interna indipendente ed auto sostentante per consentire la sostituzione dell'involucro esterno in caso di atti vandalici o danneggiamenti che ha richiesto numerose trasferte in Turchia dell'Ing. nell'agosto 2019, realizzazione del vendor specification del Per_2 modello sfilabile, qualificazione ad Open Fiber con predisposizione data sheet dell'armadio e dei componenti interni, effettuazione test report ottici, prove IP55 norma IEC 60529, prove IK10, prove nebbia salina 720 ore norma ISO 9227, ideazione e disegno soluzione per mantenimento splitter, check CNO per un totale di 4.000 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 160.000,00;
-PTE PUNTO DI TERMINAZIONE disegno della scatola punto di terminazione progetto per Open Fiber;
-supporto per lo sviluppo del divider
-individuazione criticità cablaggio ottico prodotti CP_1 per un totale di 2.000 ore lavorate per un corrispettivo di € 40/h e quindi complessivamente € 80.000,00.
6 Conseguentemente in accoglimento dell'appello deve essere riconosciuto alla Pt_2
un credito nei confronti della per costi sostenuti per € 584.000,00,
[...] CP_1 somma sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo, in riforma della sentenza impugnata che nulla ha disposto in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla appellante. Quanto al ribaltamento dei costi della penale da ritardo Open Fiber di € 85.322,00 (doc. 16 e 17 primo grado) l'appello è infondato. Difatti la previsione di una penale riguarda il rapporto tra ed il committente PAte_2 ed è una pattuizione alla quale è rimasta estranea. CP_1
Osserva in proposito la Corte che la penale contrattualmente prevista ha una natura mista di predeterminazione del danno da ritardo nell'adempimento e, contestualmente, sanzionatoria con effetti limitati alle parti che l'hanno pattuita ai sensi dell'art. 1382 c.c., con esclusione, quindi, di effetti diretti nei confronti dei terzi estranei alla pattuizione. Conseguentemente il ribaltamento dei costi sostenuti da sul fornitore PAte_2 per il pagamento della penale da ritardo applicata da Open Fiber non è CP_1 consentito in quanto l'appellante non ha fornito elementi specifici per permettere di determinare i criteri per quantificare il danno da ritardo attribuibile ad CP_1
Alla luce di quanto sopra deve essere respinta la domanda di di PAte_2 riconoscimento di un credito di € 85.322,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo nella fornitura dei prodotti applicata da Open Fiber.. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alla maggiorazione dei costi dei prodotti destinati ad Open Fiber richiesti da rispetto a quelli CP_1 originariamente concordati, maggiorazione della quale non è stata fornita prova agli atti. Ritiene quindi questa Corte che, in accoglimento dell'appello, debba essere riconosciuto il controcredito eccepito dalla nei confronti della PAte_2 CP_1 soltanto per l'attività di supporto tecnico prestata per la progettazione, eliminazione di vizi dei prodotti e qualificazione degli stessi di € 584.000,00 come da fatture prodotte, importo per il quale deve essere operata la compensazione con il credito vantato dalla di € 886.650,95 di cui alle fatture in atti per la fornitura degli CP_1 apparati, fornitura non contestata dall'appellante né per quanto concerne la consegna degli apparati, all'esito della quale residua un debito della appellante nei confronti della di € 302.650,95, somma sulla quale devono essere calcolati CP_1 gli interessi legali dalla domanda al saldo. Conclusivamente l'appello proposto dalla , già , deve essere Pt_1 PAte_2 parzialmente accolto con riforma dell'impugnata sentenza n. 3189/2024 del Tribunale di Roma nei termini sopra indicati. In considerazione del parziale accoglimento dell'impugnazione e, quindi, della parziale soccombenza reciproca, tenuto altresì conto dell'andamento complessivo del giudizio, ritiene la Corte di compensare integralmente le spese di lite con riferimento al primo grado e di compensare le spese relativamente al grado di appello nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico delle società appellate, spese liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 in relazione allo scaglione di valore di riferimento della causa (€ 2.996.962,76) come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, esclusa la fase istruttoria.
7
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato dalla già in PAte_1 PAte_2 persona del LRPT, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3189 dell'anno 2024, ritenuta assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie parzialmente l'appello nei termini di cui in motivazione e in riforma della sentenza impugnata a) condanna l' appellata AR in persona Controparte_3 CP_2 del L.R.P.T. al pagamento in favore dell' appellata già PAte_1 [...]
della somma di € 734.213,76 oltre interessi legali dalla domanda al PAte_2 saldo;
b) condanna l'appellante già in persona del legale PAte_1 PAte_2
L.R.P.T. al pagamento in favore dell'appellata CP_1 PAte_7
della somma di € 302.650,95 oltre interessi legali dalla
[...] domanda al saldo;
c) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado d) pone a carico delle appellate AR e Controparte_3 CP_2
AR i 2/3 delle spese Controparte_7 CP_2 del presente grado, che liquida in complessivi € 10.428,67, oltre rimborso forfettario Iva e Cpa, condannando le appellate sopra indicate in solido al pagamento di dette spese in favore di già PAte_1 PAte_2 compensandole nella parte rimanente.
Roma, li 11 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
8