TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9416/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9416/2019 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA PIEMONTE N.25/C ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. COSTARELLI
SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in via Freri n.14/D – contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elett. dom. in VIA RENATO IMBRIANI, 222 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARRESI SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTI
Con provvedimento del 25.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate. pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 24.10.2013, veniva coinvolto in un incidente stradale Parte_1
mentre percorreva -a bordo della sua moto Honda Hornet tg. AZ93361- la via Mario IS a
Catania. Specificamente, l'attore riferiva che , il quale procedeva nel suo medesimo Controparte_1
senso di marcia a bordo della Toyota Yaris tg. BZ844EB, di sua proprietà, effettuava improvvisamente una svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio privato, tagliandogli così la strada.
Il , nonostante la frenata, non riusciva ad evitare l'impatto con la Toyota e cadeva a terra, Parte_1 mentre la sua moto scivolava lungo la carreggiata fino ad urtare un'autovettura Smart Fortwo tg.
EG765MP ivi parcheggiata. Al momento della caduta, batteva la testa e, Parte_1 nonostante indossasse il casco, perdeva conoscenza. Veniva, pertanto, trasportato d'urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Nuovo Garibaldi di Catania, ove veniva sottoposto agli accertamenti del caso.
In tale sede, venivano accertati: trauma cranico con emorragia subdurale ed ematoma intracranico, perdita di coscienza e amnesia retrograda, trauma toracico-addominale, con fratture costali multiple a sinistra, dall'ottava all'undicesima costa di sinistra, trauma contusivo renale e splenico con ematoma intraparenchimale renale, trauma bacino con frattura pluri-frammentaria e comminuta dell'ala iliaca sinistra, trauma polso sinistro, con frattura base primo metacarpo e diastasi dell'articolazione scafolunare e frattura con sottile rima a decorso trasversale dell'epifesi diastale del radio, ferita L.C. in sede sopraccigliare e gomito. Si disponeva, quindi, il ricovero del presso lo stesso Ospedale Parte_1
Garibaldi, ove permaneva dal 24.10.2013 al 25.11.2013. Veniva successivamente trasferito, fino al
14.12.2013, presso la casa di cura Madonna del Rosario, sita in Catania, al fine di eseguire la F.K.T. e la riabilitazione ambulatoria. Si sottoponeva, infine, a visita medico legale ove veniva accertato: un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 55; un periodo di inabilità temporanea parziale del
50% per giorni 40; un periodo di inabilità temporanea parziale del 25% per giorni 30 e postumi permanenti di danno biologico funzionale del 30% dovuti a: esiti cicatriziali con superficie discromica in sede sopracigliare sinistra ed al gomito destro, episodi di cefalea con caratteristiche di ingravescenza nel corso della giornata, ribelli a terapia farmacologica e con associata sindrome vertiginosa e scarso potere di concentrazione;
frequenti episodi di toraco algie all'emitorace sinistro, ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti posturali in posizione supina;
coxalgia sinistra, con dolore irradiato in sede anteriore e posteriore fino alla sincondrosi sacro iliaca, ai cambiamenti posturali, al mantenimento della postura in ortostatismo oltre i 60 minuti e alla deambulazione prolungata oltre tale periodo, limitazione funzionale ai movimenti torsionali del busto a destra e ai movimenti di
pagina 2 di 8 flessione es extra rotazione dell'arto inferiore sinistro;
sindrome ansiosa post traumatica, con insonnia notturna frequente e alterazione del ciclo sonno-veglia.
L'attore chiedeva, pertanto: di voler ritenere unico responsabile del sinistro per cui è causa il sig.
, conducente e proprietario dell'autovettura Toyota Yaris tg. BZ844EB, il quale il Controparte_1
giorno 24/10/2013, verso le ore 16.30, mentre percorreva in Catania Viale Mario IS svoltava improvvisamente a sinistra al fine di immettersi in un luogo privato sito al numero civico 28, tagliando la strada al sig. che procedeva alla guida della sua moto Honda Hornet targata Parte_1
AZ93361, nello stesso senso di marcia;
per l'effetto della superiore statuizione, di voler condannare il proprietario e conducente della predetta Toyota Yaris tg, BZ844EB, sig. , quale Controparte_1
responsabile civile, nonché in solido con lo stesso, la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nella qualità di compagnia che la garantiva per la rc auto all'epoca del sinistro, al risarcimento in favore dell'odierno attore sig. per i Parte_1
danni di ogni genere, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dallo stesso complessivamente qualificabili in Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00), secondo il metodo e le Tabelle di calcolo applicate dal Tribunale di Milano, o in quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo, da computarsi eventualmente sulle somme rivalutate;
condannare, infine i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2019, a Controparte_2 mezzo della quale contestava la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum, ritenendo non provata la dinamica dei fatti così come descritta nell'atto di citazione e ritenendo la predetta ricostruzione difforme rispetto alla relazione della Polizia Municipale, redatta sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti. Contestava, inoltre, l'effettivo uso del casco da parte del , affermando -sulla base di Parte_1
quanto accertato dal medico della compagnia in sede stragiudiziale- l'incompatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'utilizzo del dispositivo predetto. Il mancato uso del casco -precisava- avrebbe certamente inciso sull'an o comunque sul quantum delle lesioni. A fronte di tali rilievi, la
[...]
riteneva sussistente quantomeno una corresponsabilità dell'attore. Contestava, Controparte_2
comunque, il quantum risarcitorio indicato dal , nonché la percentuale di invalidità Parte_1
permanente del 30%, la richiesta del danno morale ed il rimborso delle spese mediche. In particolare, chiedeva: nel merito, di rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata e, pertanto, disporre che nessuna somma è dovuta dalla concludente all'attore; in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, contenere la pretesa risarcitoria nella
pagina 3 di 8 misura del giusto, equo e provato tenendo (conto) della responsabilità concorsuale ascrivibile in capo alla condotta colposa dell'attore che viaggiava contromano e senza casco protettivo e circoscrivere il risarcimento dovuto nei limiti delle voci del danno biologico correlate all'inabilità temporanea assoluta e parziale, con compensazione delle spese, in considerazione della necessità per la convenuta compagnia di contrastare l'evidente esosità della pretesa dell'attore.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace nonostante la regolarità Controparte_1 della notifica dell'atto di citazione.
La controversia, istruita documentalmente e, stante il rigetto della chiesta prova testimoniale, come da ordinanza del 01.03.2021, alla quale si rinvia e da intendersi qui integralmente riportata, veniva rinviata per espletare l'interrogatorio formale di , il quale tuttavia non compariva. Quindi, la Controparte_1
causa veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Con provvedimento del 25.6.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda avanzata non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, l'attore pone a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la consulenza tecnica del Geom.
e la consulenza del medico legale di parte. Per_1
Tuttavia, sulla base di tali elementi, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro e non è stata fornita la prova, con riferimento a quanto accaduto, della responsabilità di . Controparte_1
Non sono sufficienti, in tal senso, le mere dichiarazioni dello stesso attore, le quali risultano prive di riscontri esterni e peraltro non perfettamente aderenti a quanto rilevato dalla Polizia Municipale nella relativa relazione, redatta sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti.
Specificamente -come si evince dalla relazione predetta- dichiarava: “Percorrevo il Controparte_1
V.le M. IS, direzione Piazza Santa Maria di Gesù, giunto all'altezza del civico 28 azionavo il dispositivo di sinistra, in quanto dovevo accedere al passo carrabile, mi portavo a sinistra e mi fermavo, non vedendo auto provenire dal senso opposto di marcia, mi accertavo dallo specchietto retrovisore laterale sinistro che non proveniva nessun veicolo, superata la linea longitudinale discontinua venivo violentemente urtato nello spigolo posteriore sinistro e successivamente nel sottoporta sinistro”.
invece - con propria dichiarazione scritta depositata dalla moglie presso l'Ufficio Parte_1
Infortunistica del Corpo di Polizia Municipale di Catania - esponeva: “in data 24 ottobre 2013, verso le ore 16:30, mentre percorrevo questo Viale Mario IS in direzione piazza S.M. di Gesù a bordo del mio motociclo Honda Hornet targato AZ93361, giunto quasi all'altezza del civico 30 ero costretto,
pagina 4 di 8 a causa di un repentino rallentamento della vettura che mi precedeva, a spostarmi sulla corsia di sinistra proprio mentre una vettura girava a sinistra ponendosi trasversalmente alla sede stradale. Nel tentativo di evitare lo scontro cercavo di passare da dietro ma non riuscivo ad evitare lo spigolo posteriore sinistro della vettura contro cui urtavo con la fiancata sinistra del mio mezzo e con il lato sinistro del corpo. Venivo quindi sbalzato dal motociclo e, nonostante indossassi regolarmente il casco, verosimilmente a causa del violento impatto della testa sull'asfalto, perdevo coscienza. Tale stato mi impediva di acquisire ulteriori dettagli sulla controparte di cui, in atto, sconosco generalità del guidatore e targa del veicolo”.
La Polizia Municipale, peraltro, ha rilevato che il , al momento dell'impatto, procedeva Parte_1 contromano ed ha irrogato per tale condotta la relativa sanzione, prevista dall'art. 143 c.d.s.
Anche la relazione tecnica del Geometra non risulta idonea a dare fondamento alla Per_1
ricostruzione attorea. La consulenza tecnica di parte, infatti, non fornisce elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, né elementi dai quali desumere la velocità tenuta dall'attore al momento dell'impatto, né è desumibile, in particolare, che la velocità da lui tenuta fosse inferiore ai limiti consentiti e consona alle condizioni dei luoghi.
Al contrario, emergono elementi idonei a far presumere con elevata probabilità che il tenesse Parte_1
una velocità eccessiva.
In particolare, dal sopralluogo effettuato dalla polizia Municipale -così come documentato nella relazione in atti- è stato accertato che i segni di frenata lasciati dal erano pari a 7,8 metri e Parte_1
che la moto, dopo la caduta del conducente, ha continuato a scivolare per 28,9 metri, prima di arrestarsi a seguito dell'impatto con un veicolo parcheggiato lungo la carreggiata.
Da tali elementi può presumersi che il procedesse ad una velocità considerevole e per nulla Parte_1 adeguata alle condizioni della strada e del traffico. Peraltro, al momento dell'arrivo della Polizia
Municipale, la stessa ha rilevato condizioni di “traffico intenso”.
L'attore ha, inoltre, riferito di essersi spostato sulla corsia di sinistra per evitare di tamponare l'auto che lo precedeva, la quale aveva frenato repentinamente. Tuttavia, nonostante tale manovra, la sua velocità era evidentemente talmente elevata tanto da non consentirgli di arrestarsi in tempo per evitare l'urto con la Toyota Yaris del convenuto.
Da tali circostanze è possibile desumere che il conducente del motociclo non solo non avesse tenuto un'adeguata distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva, ma che procedesse ad una velocità considerevole e inadeguata alle condizioni della strada percorsa, così da non riuscire ad evitare il sinistro con alcuna manovra, in violazione dell'art.141 CdS, secondo cui:
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico
pagina 5 di 8 del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Quanto alla pendenza del piano stradale che, ad avviso del c.t.p., avrebbe inciso sulla dinamica dei fatti rendendo più difficile l'arresto del prima dell'urto, non trova riscontro nella relazione della Parte_1
Polizia Municipale (nella relazione, infatti, si riportano, quali condizioni della strada: rettilinea, asciutta, senza anomalie e non viene indicata alcuna pendenza). Al contrario, non esime il conducente dal mantenere una velocità adeguata in relazione ai luoghi.
D'altro canto, non emergono profili di responsabilità in capo al che effettuava la svolta a CP_1
sinistra in presenza di linea discontinua, ponendo in essere quindi una manovra consentita. Il convenuto, peraltro, dichiarava alla Polizia Municipale di avere messo la freccia a sinistra e di essersi assicurato, prima di svoltare, che non vi fosse nessuno che provenisse sia dall'opposto senso di marcia, sia da dietro. Quanto da lui dichiarato non trova smentita da altri elementi probatori.
E' appena il caso di rilevare, d'altronde, che, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, deferito al convenuto contumace - non comparso all'udienza del 25.11.2021, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione del 01.03.2021 - la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., n.3258/2007). Peraltro, è noto che con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (cfr., Cass. Civ., n.22753/2004). Nella specie, ai sensi dell'art.232 c.p.c., la mancata comparizione del convenuto contumace non consente di ritenere come provati i fatti dedotti da parte attrice in assenza di ulteriori elementi probatori per come sopra evidenziato.
pagina 6 di 8 Inoltre, nel caso in esame si ritiene che non possa trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc. in quanto, ad avviso della giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 II° co. c.c. Difatti la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per
l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale” (Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018,
n.2840). D'altronde, la Cassazione ha ritenuto che: “la presunzione prevista dall'articolo 2054, comma
2, del Cc, pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, sicché non deve essere l'un conducente a dimostrare che la controparte abbia superato i limiti di velocità, ma deve essere questo ultimo a provare di avere rispettato i limiti prescritti. L'accertamento, tuttavia, della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, del Cc, nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non avere arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico - esclusivo o assorbente - dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cassazione civile sez. III, 09/03/2017, n.6039).
Nel caso in esame, invero, sussistono elementi dai quali desumere la rilevanza esclusiva della condotta posta in essere dall'attore nella causazione del danno evento.
Non risulta provata, al contrario, la illiceità della condotta del -non potendosi desumere da CP_1
alcun elemento che la sua manovra sia stata effettivamente repentina e contraria alle norme del codice della strada. A ciò si aggiunga, che non vi è prova del nesso causale tra la sua condotta e le lesioni riportate dall'attore a causa dell'incidente, relativamente alle quali, peraltro, non è stata fornita la documentazione medica del P.S. dell'Ospedale Garibaldi, ove sarebbe stato ricoverato, non essendo a tal uopo sufficiente la relazione tecnica di parte.
Non vi è prova, inoltre, dell'utilizzo del casco protettivo da parte del , in assenza di riscontri Parte_1
esterni alla sua dichiarazione.
Ebbene, quanto fin qui esposto preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2043 c.c.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte convenuta costituitasi, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtato della metà, avuto riguardo al valore della controversia, e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Controparte_1
contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il 06.06.2019; Parte_1
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta costituitasi,
pari ad euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA Controparte_3
come per legge.
Così deciso in Catania, il 11.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Dott.ssa Maddalena CP_4
Guglielmino.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9416/2019 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in VIA PIEMONTE N.25/C ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. COSTARELLI
SALVATORE giusta procura in atti.
ATTORE
contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente, in via Freri n.14/D – contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elett. dom. in VIA RENATO IMBRIANI, 222 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARRESI SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTI
Con provvedimento del 25.06.2024 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate. pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
premetteva che, in data 24.10.2013, veniva coinvolto in un incidente stradale Parte_1
mentre percorreva -a bordo della sua moto Honda Hornet tg. AZ93361- la via Mario IS a
Catania. Specificamente, l'attore riferiva che , il quale procedeva nel suo medesimo Controparte_1
senso di marcia a bordo della Toyota Yaris tg. BZ844EB, di sua proprietà, effettuava improvvisamente una svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio privato, tagliandogli così la strada.
Il , nonostante la frenata, non riusciva ad evitare l'impatto con la Toyota e cadeva a terra, Parte_1 mentre la sua moto scivolava lungo la carreggiata fino ad urtare un'autovettura Smart Fortwo tg.
EG765MP ivi parcheggiata. Al momento della caduta, batteva la testa e, Parte_1 nonostante indossasse il casco, perdeva conoscenza. Veniva, pertanto, trasportato d'urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Nuovo Garibaldi di Catania, ove veniva sottoposto agli accertamenti del caso.
In tale sede, venivano accertati: trauma cranico con emorragia subdurale ed ematoma intracranico, perdita di coscienza e amnesia retrograda, trauma toracico-addominale, con fratture costali multiple a sinistra, dall'ottava all'undicesima costa di sinistra, trauma contusivo renale e splenico con ematoma intraparenchimale renale, trauma bacino con frattura pluri-frammentaria e comminuta dell'ala iliaca sinistra, trauma polso sinistro, con frattura base primo metacarpo e diastasi dell'articolazione scafolunare e frattura con sottile rima a decorso trasversale dell'epifesi diastale del radio, ferita L.C. in sede sopraccigliare e gomito. Si disponeva, quindi, il ricovero del presso lo stesso Ospedale Parte_1
Garibaldi, ove permaneva dal 24.10.2013 al 25.11.2013. Veniva successivamente trasferito, fino al
14.12.2013, presso la casa di cura Madonna del Rosario, sita in Catania, al fine di eseguire la F.K.T. e la riabilitazione ambulatoria. Si sottoponeva, infine, a visita medico legale ove veniva accertato: un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 55; un periodo di inabilità temporanea parziale del
50% per giorni 40; un periodo di inabilità temporanea parziale del 25% per giorni 30 e postumi permanenti di danno biologico funzionale del 30% dovuti a: esiti cicatriziali con superficie discromica in sede sopracigliare sinistra ed al gomito destro, episodi di cefalea con caratteristiche di ingravescenza nel corso della giornata, ribelli a terapia farmacologica e con associata sindrome vertiginosa e scarso potere di concentrazione;
frequenti episodi di toraco algie all'emitorace sinistro, ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti posturali in posizione supina;
coxalgia sinistra, con dolore irradiato in sede anteriore e posteriore fino alla sincondrosi sacro iliaca, ai cambiamenti posturali, al mantenimento della postura in ortostatismo oltre i 60 minuti e alla deambulazione prolungata oltre tale periodo, limitazione funzionale ai movimenti torsionali del busto a destra e ai movimenti di
pagina 2 di 8 flessione es extra rotazione dell'arto inferiore sinistro;
sindrome ansiosa post traumatica, con insonnia notturna frequente e alterazione del ciclo sonno-veglia.
L'attore chiedeva, pertanto: di voler ritenere unico responsabile del sinistro per cui è causa il sig.
, conducente e proprietario dell'autovettura Toyota Yaris tg. BZ844EB, il quale il Controparte_1
giorno 24/10/2013, verso le ore 16.30, mentre percorreva in Catania Viale Mario IS svoltava improvvisamente a sinistra al fine di immettersi in un luogo privato sito al numero civico 28, tagliando la strada al sig. che procedeva alla guida della sua moto Honda Hornet targata Parte_1
AZ93361, nello stesso senso di marcia;
per l'effetto della superiore statuizione, di voler condannare il proprietario e conducente della predetta Toyota Yaris tg, BZ844EB, sig. , quale Controparte_1
responsabile civile, nonché in solido con lo stesso, la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, nella qualità di compagnia che la garantiva per la rc auto all'epoca del sinistro, al risarcimento in favore dell'odierno attore sig. per i Parte_1
danni di ogni genere, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dallo stesso complessivamente qualificabili in Euro 177.000,00 (centosettantasettemila/00), secondo il metodo e le Tabelle di calcolo applicate dal Tribunale di Milano, o in quella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
condannare i convenuti al pagamento degli interessi legali dalla data del sinistro fino al soddisfo, da computarsi eventualmente sulle somme rivalutate;
condannare, infine i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2019, a Controparte_2 mezzo della quale contestava la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an, sia sotto il profilo del quantum, ritenendo non provata la dinamica dei fatti così come descritta nell'atto di citazione e ritenendo la predetta ricostruzione difforme rispetto alla relazione della Polizia Municipale, redatta sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti. Contestava, inoltre, l'effettivo uso del casco da parte del , affermando -sulla base di Parte_1
quanto accertato dal medico della compagnia in sede stragiudiziale- l'incompatibilità delle lesioni riportate dall'attore con l'utilizzo del dispositivo predetto. Il mancato uso del casco -precisava- avrebbe certamente inciso sull'an o comunque sul quantum delle lesioni. A fronte di tali rilievi, la
[...]
riteneva sussistente quantomeno una corresponsabilità dell'attore. Contestava, Controparte_2
comunque, il quantum risarcitorio indicato dal , nonché la percentuale di invalidità Parte_1
permanente del 30%, la richiesta del danno morale ed il rimborso delle spese mediche. In particolare, chiedeva: nel merito, di rigettare la domanda risarcitoria ex adverso avanzata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e non provata e, pertanto, disporre che nessuna somma è dovuta dalla concludente all'attore; in subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, contenere la pretesa risarcitoria nella
pagina 3 di 8 misura del giusto, equo e provato tenendo (conto) della responsabilità concorsuale ascrivibile in capo alla condotta colposa dell'attore che viaggiava contromano e senza casco protettivo e circoscrivere il risarcimento dovuto nei limiti delle voci del danno biologico correlate all'inabilità temporanea assoluta e parziale, con compensazione delle spese, in considerazione della necessità per la convenuta compagnia di contrastare l'evidente esosità della pretesa dell'attore.
Nessuno si costituiva per , il quale rimaneva contumace nonostante la regolarità Controparte_1 della notifica dell'atto di citazione.
La controversia, istruita documentalmente e, stante il rigetto della chiesta prova testimoniale, come da ordinanza del 01.03.2021, alla quale si rinvia e da intendersi qui integralmente riportata, veniva rinviata per espletare l'interrogatorio formale di , il quale tuttavia non compariva. Quindi, la Controparte_1
causa veniva assegnata a Questo G.I. in data 03.09.2020. Con provvedimento del 25.6.2024 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Ciò posto, la domanda avanzata non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Invero, l'attore pone a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la consulenza tecnica del Geom.
e la consulenza del medico legale di parte. Per_1
Tuttavia, sulla base di tali elementi, non è possibile ricostruire la dinamica del sinistro e non è stata fornita la prova, con riferimento a quanto accaduto, della responsabilità di . Controparte_1
Non sono sufficienti, in tal senso, le mere dichiarazioni dello stesso attore, le quali risultano prive di riscontri esterni e peraltro non perfettamente aderenti a quanto rilevato dalla Polizia Municipale nella relativa relazione, redatta sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti.
Specificamente -come si evince dalla relazione predetta- dichiarava: “Percorrevo il Controparte_1
V.le M. IS, direzione Piazza Santa Maria di Gesù, giunto all'altezza del civico 28 azionavo il dispositivo di sinistra, in quanto dovevo accedere al passo carrabile, mi portavo a sinistra e mi fermavo, non vedendo auto provenire dal senso opposto di marcia, mi accertavo dallo specchietto retrovisore laterale sinistro che non proveniva nessun veicolo, superata la linea longitudinale discontinua venivo violentemente urtato nello spigolo posteriore sinistro e successivamente nel sottoporta sinistro”.
invece - con propria dichiarazione scritta depositata dalla moglie presso l'Ufficio Parte_1
Infortunistica del Corpo di Polizia Municipale di Catania - esponeva: “in data 24 ottobre 2013, verso le ore 16:30, mentre percorrevo questo Viale Mario IS in direzione piazza S.M. di Gesù a bordo del mio motociclo Honda Hornet targato AZ93361, giunto quasi all'altezza del civico 30 ero costretto,
pagina 4 di 8 a causa di un repentino rallentamento della vettura che mi precedeva, a spostarmi sulla corsia di sinistra proprio mentre una vettura girava a sinistra ponendosi trasversalmente alla sede stradale. Nel tentativo di evitare lo scontro cercavo di passare da dietro ma non riuscivo ad evitare lo spigolo posteriore sinistro della vettura contro cui urtavo con la fiancata sinistra del mio mezzo e con il lato sinistro del corpo. Venivo quindi sbalzato dal motociclo e, nonostante indossassi regolarmente il casco, verosimilmente a causa del violento impatto della testa sull'asfalto, perdevo coscienza. Tale stato mi impediva di acquisire ulteriori dettagli sulla controparte di cui, in atto, sconosco generalità del guidatore e targa del veicolo”.
La Polizia Municipale, peraltro, ha rilevato che il , al momento dell'impatto, procedeva Parte_1 contromano ed ha irrogato per tale condotta la relativa sanzione, prevista dall'art. 143 c.d.s.
Anche la relazione tecnica del Geometra non risulta idonea a dare fondamento alla Per_1
ricostruzione attorea. La consulenza tecnica di parte, infatti, non fornisce elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, né elementi dai quali desumere la velocità tenuta dall'attore al momento dell'impatto, né è desumibile, in particolare, che la velocità da lui tenuta fosse inferiore ai limiti consentiti e consona alle condizioni dei luoghi.
Al contrario, emergono elementi idonei a far presumere con elevata probabilità che il tenesse Parte_1
una velocità eccessiva.
In particolare, dal sopralluogo effettuato dalla polizia Municipale -così come documentato nella relazione in atti- è stato accertato che i segni di frenata lasciati dal erano pari a 7,8 metri e Parte_1
che la moto, dopo la caduta del conducente, ha continuato a scivolare per 28,9 metri, prima di arrestarsi a seguito dell'impatto con un veicolo parcheggiato lungo la carreggiata.
Da tali elementi può presumersi che il procedesse ad una velocità considerevole e per nulla Parte_1 adeguata alle condizioni della strada e del traffico. Peraltro, al momento dell'arrivo della Polizia
Municipale, la stessa ha rilevato condizioni di “traffico intenso”.
L'attore ha, inoltre, riferito di essersi spostato sulla corsia di sinistra per evitare di tamponare l'auto che lo precedeva, la quale aveva frenato repentinamente. Tuttavia, nonostante tale manovra, la sua velocità era evidentemente talmente elevata tanto da non consentirgli di arrestarsi in tempo per evitare l'urto con la Toyota Yaris del convenuto.
Da tali circostanze è possibile desumere che il conducente del motociclo non solo non avesse tenuto un'adeguata distanza di sicurezza dall'auto che lo precedeva, ma che procedesse ad una velocità considerevole e inadeguata alle condizioni della strada percorsa, così da non riuscire ad evitare il sinistro con alcuna manovra, in violazione dell'art.141 CdS, secondo cui:
1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico
pagina 5 di 8 del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Quanto alla pendenza del piano stradale che, ad avviso del c.t.p., avrebbe inciso sulla dinamica dei fatti rendendo più difficile l'arresto del prima dell'urto, non trova riscontro nella relazione della Parte_1
Polizia Municipale (nella relazione, infatti, si riportano, quali condizioni della strada: rettilinea, asciutta, senza anomalie e non viene indicata alcuna pendenza). Al contrario, non esime il conducente dal mantenere una velocità adeguata in relazione ai luoghi.
D'altro canto, non emergono profili di responsabilità in capo al che effettuava la svolta a CP_1
sinistra in presenza di linea discontinua, ponendo in essere quindi una manovra consentita. Il convenuto, peraltro, dichiarava alla Polizia Municipale di avere messo la freccia a sinistra e di essersi assicurato, prima di svoltare, che non vi fosse nessuno che provenisse sia dall'opposto senso di marcia, sia da dietro. Quanto da lui dichiarato non trova smentita da altri elementi probatori.
E' appena il caso di rilevare, d'altronde, che, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, deferito al convenuto contumace - non comparso all'udienza del 25.11.2021, nonostante la regolarità della notifica dell'ordinanza di ammissione del 01.03.2021 - la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Cass. Civ., n.3258/2007). Peraltro, è noto che con riguardo alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette (cfr., Cass. Civ., n.22753/2004). Nella specie, ai sensi dell'art.232 c.p.c., la mancata comparizione del convenuto contumace non consente di ritenere come provati i fatti dedotti da parte attrice in assenza di ulteriori elementi probatori per come sopra evidenziato.
pagina 6 di 8 Inoltre, nel caso in esame si ritiene che non possa trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 cc. in quanto, ad avviso della giurisprudenza, “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In assenza di tale prova, e in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 II° co. c.c. Difatti la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per
l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale” (Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018,
n.2840). D'altronde, la Cassazione ha ritenuto che: “la presunzione prevista dall'articolo 2054, comma
2, del Cc, pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, sicché non deve essere l'un conducente a dimostrare che la controparte abbia superato i limiti di velocità, ma deve essere questo ultimo a provare di avere rispettato i limiti prescritti. L'accertamento, tuttavia, della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, comma 2, del Cc, nonché dall'onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non avere arrecato alcun apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite
l'accertamento del collegamento eziologico - esclusivo o assorbente - dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cassazione civile sez. III, 09/03/2017, n.6039).
Nel caso in esame, invero, sussistono elementi dai quali desumere la rilevanza esclusiva della condotta posta in essere dall'attore nella causazione del danno evento.
Non risulta provata, al contrario, la illiceità della condotta del -non potendosi desumere da CP_1
alcun elemento che la sua manovra sia stata effettivamente repentina e contraria alle norme del codice della strada. A ciò si aggiunga, che non vi è prova del nesso causale tra la sua condotta e le lesioni riportate dall'attore a causa dell'incidente, relativamente alle quali, peraltro, non è stata fornita la documentazione medica del P.S. dell'Ospedale Garibaldi, ove sarebbe stato ricoverato, non essendo a tal uopo sufficiente la relazione tecnica di parte.
Non vi è prova, inoltre, dell'utilizzo del casco protettivo da parte del , in assenza di riscontri Parte_1
esterni alla sua dichiarazione.
Ebbene, quanto fin qui esposto preclude una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova sottesa alla domanda attorea, non avendo parte attrice assolto all'onere sulla stessa incombente ex art. 2043 c.c.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte convenuta costituitasi, tenendo conto di quanto previsto dal quinto scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, decurtato della metà, avuto riguardo al valore della controversia, e con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, previa dichiarazione di contumacia di , ogni Controparte_1
contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta le domande avanzate da con atto di citazione notificato il 06.06.2019; Parte_1
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore di parte convenuta costituitasi,
pari ad euro 8.433,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA Controparte_3
come per legge.
Così deciso in Catania, il 11.02.2025
IL GIUDICE dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dal Dott.ssa Maddalena CP_4
Guglielmino.
pagina 8 di 8