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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/10/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Song Damiani giudice dott. Stefano Costarella giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4389/2018 R.G.
TRA
(c.f.: ), con l'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
ND RI
-ATTORE-
E
(c.f. ), in proprio e in qualità di CP_1 C.F._2 amministratore unico e l.r.p.t. della AM s.r.l. (p.i. ), con P.IVA_1
l'avvocato Crescenzio Santuori
-CONVENUTO-
Oggetto: recesso società di capitali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
3/6/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio , in proprio e in Parte_1 CP_1 qualità di amministratore unico e l.r.p.t. della AM s.r.l., esponendo, in punto di fatto: di essere stato socio al 50% della suddetta società; che, in data 4/8/2017, con atto rogato dal Notaio da Lamezia Terme (CZ), egli recedeva Persona_1 dalla qualità di socio, non avendo più interesse a proseguire il rapporto sociale, essendo peraltro la società a tempo indeterminato;
che, nel suddetto atto, veniva specificato che il rimborso della partecipazione, pari ad € 80.000,00, sarebbe stato eseguito entro 180 giorni dalla data del 4/8/2017 (cfr. art. 1); che, contestualmente,
, divenuto unico socio al 100% del capitale sociale (con una quota CP_1 di partecipazione pari ad € 10.000,00), cedeva talune porzioni di tali quote a Pt_2
(€ 2.000,00), (€ 2.000,00) e (€ 2.000,00).
[...] Persona_2 Persona_3
Tanto premesso, l'attore ha dedotto di non aver ancora ottenuto la propria liquidazione della quota e che, pertanto, non essendosi ancora perfezionata la procedura di recesso, egli è rimasto – di fatto, ma anche giuridicamente – socio della AM s.r.l.; che, in ogni caso, l'atto di recesso deve essere risolto per grave inadempimento della società, che non ha liquidato al recedente il valore della propria partecipazione sociale;
che, ulteriormente, l'atto di recesso e cessione delle quote è nullo, avendo il socio ceduto a terzi quote societarie CP_1 di cui non aveva ancora la giuridica disponibilità.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare mai perfezionatosi l'atto di Recesso di Socio e Cessioni di Quote di Società a
Responsabilità Limitata per notar del 04/08/2017 rep.1757, racc.1413, Per_1 non avendo il socio , anche nella veste di amministratore e legale CP_1 rappresentante della AM S.r.l., provveduto a liquidare nei termini di cui all'atto di recesso la quota al socio dichiarando Parte_1 conseguentemente che le quote della Società AM S.r.l. per nominali €
5.000,00 sono di esclusiva proprietà del Sig. ed in ogni Parte_1 caso condannare il Sig. o chi per esso alla restituzione in favore CP_1 dell'attore delle quote della AM S.r.l. per nominali € 5.000,00, ordinando
Pagina 2 di 8 all'amministratore della società stessa di provvedere all'annotazione della sentenza presso il Registro delle Imprese competente per territorio;
2. in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dell'atto di recesso di socio e cessione di quote di società a responsabilità limitata, per notar Per_1 del 04/08/2017 rep.1757, racc.1413, per grave inadempimento dell'amministratore e socio sig. per non aver corrisposto, nei CP_1 termini e con le modalità convenute nell'atto impugnato, la somma dovuta, dichiarando conseguentemente che le quote della Società AM S.r.l. per nominali € 5.000,00 sono di esclusiva proprietà del Sig. ed Parte_1 in ogni caso condannare il Sig. o chi per esso alla restituzione in CP_1 favore dell'attore delle quote della AM S.r.l. per nominali € 5.000,00, ordinando all'amministratore della società stessa di provvedere all'annotazione della sentenza presso il Registro delle Imprese competente per territorio;
3. condannare il Sig. al pagamento dei compensi e delle spese del CP_1 presente giudizio secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int.”.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha, preliminarmente, chiesto l'estensione del contraddittorio ai nuovi componenti la compagine sociale ( , Parte_2
e ; nel merito, ha eccepito l'infondatezza Persona_2 Persona_3 dell'avversa azione e ne ha chiesto il rigetto.
Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., parte attrice ha proposto le seguenti ulteriori domande: “
4. in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di recesso di socio e cessioni di quote del 04/08/2017 per notar
di Lame-zia Terme con dichiarazione di inefficacia dello stesso nei Per_1 confronti del socio e degli altri soggetti acquirenti e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare l'attore socio al 50% della AM S.r.l. P.I. Parte_1
, come in origine;
5. in via subordinata, dichiarare la nullità P.IVA_1 dell'atto di recesso di socio e cessioni di quote del 04/08/2017 per notar Per_4
[... Lamezia Terme, poiché eseguito prima del mancato perfezionamento della procedura di recesso del socio ai sensi e per gli effetti del Parte_1
Codice, non avendo quest'ultimo alla data dell'atto notarile mai perso la qualifica
Pagina 3 di 8 di socio della AM S.r.l. e la titolarità della propria partecipazione pari al 50% del capitale sociale”.
Parte convenuta ne ha eccepito l'inammissibilità per tardività, in quanto formulate al di là delle barriere preclusive di rito.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, occorre valutare l'ammissibilità delle (ulteriori) domande formulate da parte attrice in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c.
In generale, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito come “Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema
d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto la interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Civ. 1585/2015; Cass. Civ. 12621/2012; Cass. Civ. Sez. Lav.
17457/2009).
Pagina 4 di 8 In particolare, è stato precisato come “Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda” (cfr. Cass.,
28873/2024; Cass., 18546/2020).
Applicando i principi appena esposti, emerge l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di recesso del 4/8/2017 (formulata sub n. 4 delle conclusioni), in quanto introduce, a sostegno della pretesa attorea, fatti costitutivi radicalmente diversi da quelli prospettati con l'originario atto introduttivo del giudizio, determinando, quindi, un indebito allargamento dell'oggetto di quest'ultimo.
In particolare, mentre nella citazione (in cui si domanda l'accertamento della permanenza della qualità di socio in capo al o, in subordine, la Parte_1 risoluzione per inadempimento del recesso) l'atto notarile del 4/8/2017 viene presupposto come effettivo e realmente voluto dalle parti;
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., il suddetto atto viene, invece, configurato come una simulazione assoluta, in virtù della quale l'attore – seppur formalmente uscito dalla compagine societaria – sarebbe rimasto come socio di fatto della AM ed avrebbe potuto rientrare in possesso delle proprie quote su semplice richiesta rivolta ai formali intestatari delle medesime.
Si tratta, all'evidenza, di domanda nuova – ed incompatibile – con quelle originariamente introdotte: mentre con quest'ultime si tende all'accertamento della permanenza della qualità di socio in ragione del mancato perfezionamento della procedura di liquidazione della partecipazione sociale, così come stabilita nell'atto notarile del 4/8/2017; con la domanda nuova, l'attore mira, invece, a dimostrare che egli è rimasto sempre socio di fatto della AM, in virtù di una
Pagina 5 di 8 simulazione assoluta del suddetto atto e, dunque, della sua totale improduttività di effetti tra le parti.
Trattandosi, dunque, di pretesa ancorata su fatti costitutivi diversi (e non complanari) rispetto a quelli addotti con l'atto introduttivo del giudizio, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della simulazione del recesso è inammissibile, siccome proposta al di là delle preclusioni stabilite dal codice di rito.
Viceversa, è ammissibile la domanda avente ad oggetto la nullità dell'atto di recesso (formulata sub n. 5 delle conclusioni), in quanto, in tal caso, si tratta di una mera specificazione di un tema già introdotto nell'atto di citazione originario, ove, a pag. 3, si legge: “in ogni caso l'atto di recesso e cessione delle quote è anche affetto da nullità assoluta ed insanabile avendo il socio CP_1 ceduto a terzi quote societarie con l'impugnato atto, ancor prima che le stesse quote fossero giuridicamente nella propria disponibilità (mancata annotazione nel registro delle imprese e mancato pagamento e liquidazione al socio recedente)”.
3. Chiarito, quindi, il perimetro delle domande esaminabili (n. 1, n. 2 e n. 5), le stesse sono, tuttavia, infondate.
Occorre premettere che il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota (Cassazione Civile, ordinanza n.
21036/2017).
In altri termini, “il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge” (Cassazione Civile, ordinanza n. 10325 del 16/04/2024).
Pagina 6 di 8 I principi appena esposti, valgono sia per le società di persone (Cass. n.
21036/2017), sia per le società di capitali (Trib. Palermo 7.2.2022; Trib. Roma
17.1.2017; Trib. Napoli 11.1.2011).
Orbene, ricostruita la fattispecie negoziale nei suddetti termini, la mancata liquidazione del valore della partecipazione sociale è inidonea ad impedire il pieno dispiegarsi dell'efficacia del recesso esercitato dall'attore e portato a conoscenza della società in sede di atto notarile del 4/8/2017.
Ne consegue che, pur in assenza di liquidazione della quota, il ha perso Parte_1 la propria qualità di socio sin dal 4/8/2017, attesa l'immediata efficacia dell'atto di recesso. Sicché, la domanda formulata sub n. 1 delle conclusioni deve essere respinta.
Peraltro, l'immediata efficacia del recesso non consente di ritenere che la contestuale cessione delle porzioni di partecipazione in favore di terzi soggetti sia affetta dalla prospettata nullità: la società, infatti, ben poteva disporre delle quote di partecipazione liberate dal recedente e rientrate, immediatamente (ed a prescindere dalle vicende inerenti la liquidazione della sua quota), nella disponibilità della AM e, dunque, da questa trasferibili, eventualmente, a terzi.
Né, infine, può essere accolta la domanda, proposta in via subordinata dall'attore
(n. 2 delle conclusioni) di risoluzione per inadempimento del recesso: quest'ultimo, infatti, costruito come atto unilaterale recettizio, non è suscettibile di essere risolto, non dipendendo il suo perfezionamento dall'adempimento di una controprestazione e non essendo configurabile, pertanto, alcun sinallagma contrattuale. Il credito del socio recedente, che ha natura pecuniaria, costituisce un credito di valuta ed è esigibile e di pronta e facile liquidazione, e come tale produttivo di interessi fin dal suo sorgere, senza necessità di alcun atto di messa in mora (Cass. 5548/2004), non rappresenta, dunque, la controprestazione del recesso esercitato (tale da legittimare la risoluzione di quest'ultimo in caso di suo inadempimento), bensì, ex art. 2473 c.c., un diritto di rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, che il recedente può esercitare non più come socio, bensì come terzo creditore della società.
Pagina 7 di 8 Per quanto sin qui esposto, dunque, le domande azionate da parte attrice, complessivamente infondate, devono essere disattese.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi fissati dal DM n. 55/2014 e s.m.i., in ragione della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al
Tribunale), del suo valore (€ 5.000,00) e dell'assenza di autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa assorbita e respinta, cosi provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
1.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Cosi deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 06/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Stefano Costarella Dott.ssa Adele Ferraro
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