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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 678/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 678/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 14/02/1967 ed ivi residente in [...], e (C.F. Parte_2
-nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._2
EN LL OV (AQ) Via V. Emanuele III,18 – rappresentati e difesi dall'avv. Elena
SC - ed elettivamente domiciliati in VI OV (AQ) Via Madonna delle Grazie,20, presso lo studio dello stesso, giusta procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
7440/2016 pubblicato da questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento R.G
1065/2016 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) La casa coniugale sita in San EN V.R. Via Vittorio Emanuele III,18 di proprietà dell' viene assegnata alla con tutti i mobili e suppellettili e quanto altro Pt_3 Parte_2 presente nella stessa abitazione.
2) La figlia nata il [...] in [...] è economicamente Persona_1 autosufficiente e vive con il proprio convivente Sig. e due figli di anni CP_1 Persona_2
7 e di mesi 8 in US (Ravenna). Persona_3
3) la figlia , portatrice di handicap, viene affidata ad entrambi i genitori Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San EN LL OV (AQ) Via Vittorio Emanuele III,18.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative Persona_4 all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni fisiche e mentali della figlia. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) Il padre potrà vedere la figlia ogni giorno con preavviso alla madre di almeno 24 ore prima compatibilmente con gli orari di riabilitazione della stessa;
il padre nei fine settimana alternati potrà portare con sé la figlia dalle ore 10 del sabato e riportarla alle ore 20 della domenica;
e nelle festività natalizie, pasquali e patronali verrà applicato il principio dell'alternanza valido anche per il
Ferragosto e compleanno;
7) il Sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_4
la somma pari ad €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
[...] giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay n. 5333171132379013 intestato alla madre . Parte_2
8)il rimborserà alla il 50% delle spese mediche o essenziali Parte_1 Parte_2 per , dietro esibizione di fatture o scontrini fiscali, oltre alle eventuali spese straordinarie, Per_4 dietro esibizione di fatture.
Se dovessero cambiare alcune situazioni lavorative e/o economiche, le parti concorderanno tra loro la rivisitazione delle somme ivi riportate., così come contribuiranno, secondo la loro disponibilità economica, al fabbisogno necessario alla loro figlia, , se lo stesso dovesse mutare con il passar Per_4 degli anni.
Le spese voluttuarie dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10.09.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 17/12/1994 in San EN LL OV (AQ) dal quale sono nate due figlie il 06/06/1995 in Avezzano e il Persona_1 Persona_4
06/05/1996 in Pescara, maggiorenne portatrice di handicap.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
7440/2016 pubblicato da questo Tribunale in data 17.10.2016 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che la figlia maggiorenne è autosufficiente economicamente e vive Per_1
autonomamente con il proprio compagno.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 17.10.2016, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse delle figlie, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione. 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 17/12/1994, in San EN LL
[...] Parte_2
OV (AQ), trascritto presso il detto comune al n. 10, p. 2, s A, anno 1994;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
4) la figlia , portatrice di handicap, viene affidata ad entrambi i genitori Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San EN LL OV (AQ) Via Vittorio Emanuele III,18.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia , relative all'educazione e Persona_4 alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni fisiche e mentali della figlia. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-all'assegnazione della casa coniugale:
“1) La casa coniugale sita in San EN V.R. Via Vittorio Emanuele III,18 di proprietà dell' viene assegnata alla con tutti i mobili e suppellettili e quanto altro Pt_3 Parte_2 presente nella stessa abitazione.
-al diritto di visita paterno:
6) Il padre potrà vedere la figlia ogni giorno con preavviso alla madre di almeno 24 ore prima compatibilmente con gli orari di riabilitazione della stessa;
il padre nei fine settimana alternati potrà portare con sé la figlia dalle ore 10 del sabato e riportarla alle ore 20 della domenica;
e nelle festività natalizie, pasquali e patronali verrà applicato il principio dell'alternanza valido anche per il
Ferragosto e compleanno;
-al mantenimento per la seconda figlia:
7) il Sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_4
la somma pari ad €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
[...] giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay n. 5333171132379013 intestato alla madre . Parte_2
8) il rimborserà alla il 50% delle spese mediche o essenziali Parte_1 Parte_2 per , dietro esibizione di fatture o scontrini fiscali, oltre alle eventuali spese straordinarie, Per_4 dietro esibizione di fatture.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San EN LL OV (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 678/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ) il 14/02/1967 ed ivi residente in [...], e (C.F. Parte_2
-nata il [...] a [...] e residente in [...]C.F._2
EN LL OV (AQ) Via V. Emanuele III,18 – rappresentati e difesi dall'avv. Elena
SC - ed elettivamente domiciliati in VI OV (AQ) Via Madonna delle Grazie,20, presso lo studio dello stesso, giusta procura in calce al ricorso;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale tra coniugi n.
7440/2016 pubblicato da questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento R.G
1065/2016 ad oggi passato in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) La casa coniugale sita in San EN V.R. Via Vittorio Emanuele III,18 di proprietà dell' viene assegnata alla con tutti i mobili e suppellettili e quanto altro Pt_3 Parte_2 presente nella stessa abitazione.
2) La figlia nata il [...] in [...] è economicamente Persona_1 autosufficiente e vive con il proprio convivente Sig. e due figli di anni CP_1 Persona_2
7 e di mesi 8 in US (Ravenna). Persona_3
3) la figlia , portatrice di handicap, viene affidata ad entrambi i genitori Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San EN LL OV (AQ) Via Vittorio Emanuele III,18.
4) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative Persona_4 all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni fisiche e mentali della figlia. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) Il padre potrà vedere la figlia ogni giorno con preavviso alla madre di almeno 24 ore prima compatibilmente con gli orari di riabilitazione della stessa;
il padre nei fine settimana alternati potrà portare con sé la figlia dalle ore 10 del sabato e riportarla alle ore 20 della domenica;
e nelle festività natalizie, pasquali e patronali verrà applicato il principio dell'alternanza valido anche per il
Ferragosto e compleanno;
7) il Sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_4
la somma pari ad €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
[...] giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay n. 5333171132379013 intestato alla madre . Parte_2
8)il rimborserà alla il 50% delle spese mediche o essenziali Parte_1 Parte_2 per , dietro esibizione di fatture o scontrini fiscali, oltre alle eventuali spese straordinarie, Per_4 dietro esibizione di fatture.
Se dovessero cambiare alcune situazioni lavorative e/o economiche, le parti concorderanno tra loro la rivisitazione delle somme ivi riportate., così come contribuiranno, secondo la loro disponibilità economica, al fabbisogno necessario alla loro figlia, , se lo stesso dovesse mutare con il passar Per_4 degli anni.
Le spese voluttuarie dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 10.09.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 17/12/1994 in San EN LL OV (AQ) dal quale sono nate due figlie il 06/06/1995 in Avezzano e il Persona_1 Persona_4
06/05/1996 in Pescara, maggiorenne portatrice di handicap.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con decreto n.
7440/2016 pubblicato da questo Tribunale in data 17.10.2016 ad oggi passato in giudicato.
All'udienza del 12 novembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio precisando di non aver mai ripreso la convivenza dopo la separazione ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno precisato che la figlia maggiorenne è autosufficiente economicamente e vive Per_1
autonomamente con il proprio compagno.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale, depositato da questo Tribunale in data 17.10.2016, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse delle figlie, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione. 3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 17/12/1994, in San EN LL
[...] Parte_2
OV (AQ), trascritto presso il detto comune al n. 10, p. 2, s A, anno 1994;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia minore:
4) la figlia , portatrice di handicap, viene affidata ad entrambi i genitori Persona_4 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre nella sua abitazione sita in San EN LL OV (AQ) Via Vittorio Emanuele III,18.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia , relative all'educazione e Persona_4 alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni fisiche e mentali della figlia. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
5) Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
-all'assegnazione della casa coniugale:
“1) La casa coniugale sita in San EN V.R. Via Vittorio Emanuele III,18 di proprietà dell' viene assegnata alla con tutti i mobili e suppellettili e quanto altro Pt_3 Parte_2 presente nella stessa abitazione.
-al diritto di visita paterno:
6) Il padre potrà vedere la figlia ogni giorno con preavviso alla madre di almeno 24 ore prima compatibilmente con gli orari di riabilitazione della stessa;
il padre nei fine settimana alternati potrà portare con sé la figlia dalle ore 10 del sabato e riportarla alle ore 20 della domenica;
e nelle festività natalizie, pasquali e patronali verrà applicato il principio dell'alternanza valido anche per il
Ferragosto e compleanno;
-al mantenimento per la seconda figlia:
7) il Sig. si impegna a corrispondere per il mantenimento della figlia Parte_1 Persona_4
la somma pari ad €. 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il
[...] giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay n. 5333171132379013 intestato alla madre . Parte_2
8) il rimborserà alla il 50% delle spese mediche o essenziali Parte_1 Parte_2 per , dietro esibizione di fatture o scontrini fiscali, oltre alle eventuali spese straordinarie, Per_4 dietro esibizione di fatture.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San EN LL OV (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 12 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo