Art. 4.
L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione, entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la durata, da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.
Il collocamento e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.
L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione, entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la durata, da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.
Il collocamento e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.