Articolo 4 della Legge 14 dicembre 1951, n. 1325
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 1951
Art. 4.
L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione, entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la durata, da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.
Il collocamento e' affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1951