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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.327 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.05.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Parte_2
in Taranto, Via Golfo di Taranto 7/D, presso l'Avvocatura della Sede
Prov.le dell' stesso, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Antonio Andriulli,
giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del
Notaio di Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974; Persona_1
- APPELLANTE –
E
),elettivamente domiciliata CP_2 CodiceFiscale_1
in Martina Franca(TA) alla via F.Caroli n.28, presso lo studio dell'Avv. Floriana Ancona, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.779/2020) il Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro,accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell' CP_2 CP_3
diretto a vedersi riconosciuto il proprio diritto all'indennità di maternità per interdizione anticipata e astensione obbligatoria dal lavoro, per il periodo 18.03.2020
al 21.09.2020, data presunta del parto,in luogo di quella della disoccupazione
NASPI e, per l'effetto,dichiarava il diritto dell'istante a percepire l'indennità
giornaliera di maternità,invece dell'indennità di disoccupazione Naspi nel periodo dal 18.3.2020 al 21.9.2020 condannando l' a pagare in favore della ricorrente CP_3
la detta indennità in misura di legge,oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16 co.6 L.30.12.1991 n.412 a decorrere dal 121 * giorno successivo alla scadenza del periodo indennizabile.
Condannava l' a rifondere all'istante le spese di causa. CP_3
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,lamentandone l' erroneità e CP_3
chiedendone la riforma.
Si costituiva ,in persona del legale rappreentante, concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
L'appello è infondato.
Ebbene, assumeva di aver presentato in data 1.4.2020 domanda di CP_2
maternità per astensione obbligatoria anticipata, per il periodo dal 18.3.2020 al
21.9.2020 (data presunta del parto), a causa di gravi complicazioni della gestazione,
essendo l'istante lavoratrice disoccupata ed in godimento della relativa indennità e che l' aveva respinto la domanda di maternità, sul presupposto che la stessa CP_3
fosse stata presentata oltre 60 giorni dalla data di licenziamento, sospendendo - tra l'altro - anche l'erogazione della NASPI.
Il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condannava l' ad erogare in CP_3
favore della ricorrente “l'indennità giornaliera di maternità - invece dell'indennità di disoccupazione naspi - nel periodo dal 18.03.2020 al 21.09.2020”.
Con i motivi d' appello,l'appellante ripropone tutte le motivazioni e le argomentazioni già svolte in primo grado,chidendo la riforma della decisione gravata.
Orbene, in base al D.Lgs 151\2001,la lavoratrice madre ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità se, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, risulta disoccupata e in godimento della NASPI.
In sostanza, in questo caso, l'assegno di disoccupazione viene sostituito, per i 5
mesi del periodo protetto, dall'indennità di maternità, pari all'80% della retribuzione giornaliera (che viene calcolata sulla base dell'ultima busta paga prima dell'inizio del congedo).
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità,
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purchè tra l'inizio della
3 sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo, non siano decorsi più di sessanta giorni.
Deduce l'appellante che in ordine ai presupposti di fatto, di cui all'art.24 co.4
D.LGV. N. 151/2001 per l'insorgenza del diritto della gestante alla prestazione obbligatoria di maternità nei confronti dell' , l'art. 24 comma 4 del D.LGS. CP_3
151/2001 («Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all' indennità ordinaria di disoccupazione») trovi applicazione esclusivamente nell'ipotesi di richiesta dell'ordinario periodo di congedo obbligatorio per maternità, escludendo dall'operatività della fattispecie quella per astensione anticipata ex art. 17, comma 2, lettera a), con l'effetto che quest'ultima sarebbe indennizzabile solo se richiesta nel termine ordinario di sessanta giorni, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, così come prevede il comma 2 dell'art. 24 del medesimo decreto.
Invero, la Corte non condivide tale interpretazione, poiché oltre ad essere smentita dalla normativa di riferimento, che non formula alcuna distinzione tra astensione ordinaria e astensione anticipata, risulta contraria alla stessa ratio della legge e non trova conferma neanche nelle circolari richiamate dallo stesso , che CP_3 CP_1
coinvolgono fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Orbene, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure se la finalità
della NASPI è quella di consentire al lavoratore di poter godere di un periodo cuscinetto utile a reperire una nuova occupazione, con conseguente sospensione del congedo ordinario di maternità a causa, per l'appunto, dell'impossibilità per la lavoratrice gestante di utilizzare detto periodo per le finalità previste, non si comprende, perché tale sospensione non debba operare anche nel caso di gravi complicazioni connesse con lo stato di gravidanza, verificatesi nel periodo
4 precedente a quello di astensione obbligatoria, che come impediscono alla gestante di essere impiegata in alcuna attività lavorativa, parimenti non le permettono certamente di occuparsi della ricerca di una nuova attività lavorativa.
«L'indennità spetta anche alla lavoratrice disoccupata (o anche a quella sospesa o assente dal lavoro senza retribuzione), purché tra la data di inizio della disoccupazione e la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni;
l'indennità spetta anche ove vengano superati i suddetti sessanta giorni, purché l'interessata sia in godimento dell'indennità di disoccupazione (art. 17, secondo comma). Ciò in quanto la tutela previdenziale è
intesa a sopperire alla mancanza della prestazione lavorativa conseguente alla astensione obbligatoria e presuppone il pregresso svolgimento di un'attività
lavorativa, come fatto palese dal citato art. 17 ( oggi art. 24 d.lgs. 151/2001), che determina appunto il tempo che deve intercorrere tra la data di inizio della disoccupazione ed il periodo di astensione obbligatoria, mentre l'indennità non spetta alla gestante che non abbia mai svolto attività lavorativa autonoma o subordinata,
oppure che l'abbia svolta in epoca anteriore a quella prefissata dall'art. 17.». Cass. n.
7675/2017
Non si condivide,pertanto,la tesi difensiva dell' , secondo la quale la data da CP_1
prendere come riferimento per la verifica dello stato di disoccupazione (utile per poter invocare il diritto all'indennità di maternità) dovrebbe essere la data di teorica decorrenza del periodo di congedo ordinario di maternità (nel caso di specie il
21.07.2020) e non il 18.03.2020, giacché la certificazione ASL del 26.03.2020
“ non poteva far sorgere, in assenza dell'attualità di un rapporto di lavoro, un diritto
CP_ al congedo di maternità”, che - secondo la tesi dell' - deve essere limitato al solo periodo di astensione obbligatoria ordinaria.
La decisione appellata è priva dei vizi denunziati,pertanto dev'essere confermata.
5 Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_3
di giudizio del presente grado, che si liquidano in € 800,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipante;
-Dichiara per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13
comma quater D.P.R. n.115 del 2002.
Taranto 28.05.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.327 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.05.2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato Parte_2
in Taranto, Via Golfo di Taranto 7/D, presso l'Avvocatura della Sede
Prov.le dell' stesso, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che CP_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e Antonio Andriulli,
giusta procura generale alle liti conferita ai predetti Avvocati con atto del
Notaio di Roma del 21 luglio 2015, repertorio n. 80974; Persona_1
- APPELLANTE –
E
),elettivamente domiciliata CP_2 CodiceFiscale_1
in Martina Franca(TA) alla via F.Caroli n.28, presso lo studio dell'Avv. Floriana Ancona, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata agli atti;
-APPELLATA-
All'udienza del 28.05.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.779/2020) il Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro,accoglieva il ricorso proposto da nei confronti dell' CP_2 CP_3
diretto a vedersi riconosciuto il proprio diritto all'indennità di maternità per interdizione anticipata e astensione obbligatoria dal lavoro, per il periodo 18.03.2020
al 21.09.2020, data presunta del parto,in luogo di quella della disoccupazione
NASPI e, per l'effetto,dichiarava il diritto dell'istante a percepire l'indennità
giornaliera di maternità,invece dell'indennità di disoccupazione Naspi nel periodo dal 18.3.2020 al 21.9.2020 condannando l' a pagare in favore della ricorrente CP_3
la detta indennità in misura di legge,oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art.16 co.6 L.30.12.1991 n.412 a decorrere dal 121 * giorno successivo alla scadenza del periodo indennizabile.
Condannava l' a rifondere all'istante le spese di causa. CP_3
Avverso tale decisione proponeva appello l' ,lamentandone l' erroneità e CP_3
chiedendone la riforma.
Si costituiva ,in persona del legale rappreentante, concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata per omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
L'appello è infondato.
Ebbene, assumeva di aver presentato in data 1.4.2020 domanda di CP_2
maternità per astensione obbligatoria anticipata, per il periodo dal 18.3.2020 al
21.9.2020 (data presunta del parto), a causa di gravi complicazioni della gestazione,
essendo l'istante lavoratrice disoccupata ed in godimento della relativa indennità e che l' aveva respinto la domanda di maternità, sul presupposto che la stessa CP_3
fosse stata presentata oltre 60 giorni dalla data di licenziamento, sospendendo - tra l'altro - anche l'erogazione della NASPI.
Il Tribunale, accogliendo la domanda attorea, condannava l' ad erogare in CP_3
favore della ricorrente “l'indennità giornaliera di maternità - invece dell'indennità di disoccupazione naspi - nel periodo dal 18.03.2020 al 21.09.2020”.
Con i motivi d' appello,l'appellante ripropone tutte le motivazioni e le argomentazioni già svolte in primo grado,chidendo la riforma della decisione gravata.
Orbene, in base al D.Lgs 151\2001,la lavoratrice madre ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità se, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, risulta disoccupata e in godimento della NASPI.
In sostanza, in questo caso, l'assegno di disoccupazione viene sostituito, per i 5
mesi del periodo protetto, dall'indennità di maternità, pari all'80% della retribuzione giornaliera (che viene calcolata sulla base dell'ultima busta paga prima dell'inizio del congedo).
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità,
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purchè tra l'inizio della
3 sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo, non siano decorsi più di sessanta giorni.
Deduce l'appellante che in ordine ai presupposti di fatto, di cui all'art.24 co.4
D.LGV. N. 151/2001 per l'insorgenza del diritto della gestante alla prestazione obbligatoria di maternità nei confronti dell' , l'art. 24 comma 4 del D.LGS. CP_3
151/2001 («Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all' indennità ordinaria di disoccupazione») trovi applicazione esclusivamente nell'ipotesi di richiesta dell'ordinario periodo di congedo obbligatorio per maternità, escludendo dall'operatività della fattispecie quella per astensione anticipata ex art. 17, comma 2, lettera a), con l'effetto che quest'ultima sarebbe indennizzabile solo se richiesta nel termine ordinario di sessanta giorni, a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, così come prevede il comma 2 dell'art. 24 del medesimo decreto.
Invero, la Corte non condivide tale interpretazione, poiché oltre ad essere smentita dalla normativa di riferimento, che non formula alcuna distinzione tra astensione ordinaria e astensione anticipata, risulta contraria alla stessa ratio della legge e non trova conferma neanche nelle circolari richiamate dallo stesso , che CP_3 CP_1
coinvolgono fattispecie diverse da quella oggetto del presente giudizio.
Orbene, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure se la finalità
della NASPI è quella di consentire al lavoratore di poter godere di un periodo cuscinetto utile a reperire una nuova occupazione, con conseguente sospensione del congedo ordinario di maternità a causa, per l'appunto, dell'impossibilità per la lavoratrice gestante di utilizzare detto periodo per le finalità previste, non si comprende, perché tale sospensione non debba operare anche nel caso di gravi complicazioni connesse con lo stato di gravidanza, verificatesi nel periodo
4 precedente a quello di astensione obbligatoria, che come impediscono alla gestante di essere impiegata in alcuna attività lavorativa, parimenti non le permettono certamente di occuparsi della ricerca di una nuova attività lavorativa.
«L'indennità spetta anche alla lavoratrice disoccupata (o anche a quella sospesa o assente dal lavoro senza retribuzione), purché tra la data di inizio della disoccupazione e la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni;
l'indennità spetta anche ove vengano superati i suddetti sessanta giorni, purché l'interessata sia in godimento dell'indennità di disoccupazione (art. 17, secondo comma). Ciò in quanto la tutela previdenziale è
intesa a sopperire alla mancanza della prestazione lavorativa conseguente alla astensione obbligatoria e presuppone il pregresso svolgimento di un'attività
lavorativa, come fatto palese dal citato art. 17 ( oggi art. 24 d.lgs. 151/2001), che determina appunto il tempo che deve intercorrere tra la data di inizio della disoccupazione ed il periodo di astensione obbligatoria, mentre l'indennità non spetta alla gestante che non abbia mai svolto attività lavorativa autonoma o subordinata,
oppure che l'abbia svolta in epoca anteriore a quella prefissata dall'art. 17.». Cass. n.
7675/2017
Non si condivide,pertanto,la tesi difensiva dell' , secondo la quale la data da CP_1
prendere come riferimento per la verifica dello stato di disoccupazione (utile per poter invocare il diritto all'indennità di maternità) dovrebbe essere la data di teorica decorrenza del periodo di congedo ordinario di maternità (nel caso di specie il
21.07.2020) e non il 18.03.2020, giacché la certificazione ASL del 26.03.2020
“ non poteva far sorgere, in assenza dell'attualità di un rapporto di lavoro, un diritto
CP_ al congedo di maternità”, che - secondo la tesi dell' - deve essere limitato al solo periodo di astensione obbligatoria ordinaria.
La decisione appellata è priva dei vizi denunziati,pertanto dev'essere confermata.
5 Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese CP_3
di giudizio del presente grado, che si liquidano in € 800,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore anticipante;
-Dichiara per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13
comma quater D.P.R. n.115 del 2002.
Taranto 28.05.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott.Annamaria LASTELLA
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