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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per iscritto al n. 1190/2023 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in VIA DON MINZONI N. 40 FORLI', con il patrocinio dell'avv. BOSI MARIA
ASSUNTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Bufalini, n. 38
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. , residente CP_1 C.F._2
in VIA MARTIRI N. 49, FUSIGNANO, con il patrocinio dell'avv. MAGGIONI LUIGI
BRUNO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via A. Zirardini, n. 14, 48121
RAVENNA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti all'udienza del giorno 8/4/2025 hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui ai fogli depositati in data 4/4/2025 l'attrice e 574/2025 il convenuto in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 11/5/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti condizioni concordate congiuntamente dalle parti. -Stabilire che versi a CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario del figlio l'assegno mensile di € 500,00 a far Persona_1 data da gennaio 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Forlì sino all'indipendenza economica del figlio. -Spese legali compensate fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio minore”, depositato il 11/05/2023, chiedeva che per il Parte_1 mantenimento del figlio nato a [...] in data [...] dall'unione con Per_1 CP_1
fosse disposta a carico del padre la cifra di euro 500 mensili, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie in parziale modifica del decreto già emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in data 3.12.2015 che le affidava il minore in via esclusiva e poneva a carico del padre la somma mensile di euro 300.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 30.10.2023
, chiedendo in via riconvenzionale l'affidamento condiviso del minore CP_1
con conferma di quanto già disposto in punto di mantenimento.
All'udienza del 11/12/2023 il giudice sentiva le parti e formulava una proposta conciliativa avente ad oggetto un mantenimento pari a euro 500 fermo restando l'affidamento esclusivo alla madre;
le parti concordavano sulle questioni economiche ma il convenuto insisteva nella richiesta di affidamento condiviso e di audizione del minore e il Giudice, con ordinanza del
12.12.2023 fissava l'ascolto. Tuttavia, nelle more, il figlio diveniva maggiorenne, pertanto il
Giudice, nulla dovendosi più disporre in merito al suo affidamento, fissava udienza precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025. In quella sede le parti precisavano le proprie conclusioni come riportato in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che, nulla dovendosi più disporre in punto di affidamento avendo il figlio della coppia raggiunto la maggiore età, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, rispondenti alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e non contrarie all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 25/05/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, disattesa ogni ulteriore istanza, nel procedimento promosso da
nata a [...] il [...] nei confronti di Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]:
[...]
recepisce l'accordo raggiunto tra le parti per il mantenimento del figlio, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per iscritto al n. 1190/2023 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in VIA DON MINZONI N. 40 FORLI', con il patrocinio dell'avv. BOSI MARIA
ASSUNTA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì, via Bufalini, n. 38
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. , residente CP_1 C.F._2
in VIA MARTIRI N. 49, FUSIGNANO, con il patrocinio dell'avv. MAGGIONI LUIGI
BRUNO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via A. Zirardini, n. 14, 48121
RAVENNA
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
CONCLUSIONI Le parti all'udienza del giorno 8/4/2025 hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui ai fogli depositati in data 4/4/2025 l'attrice e 574/2025 il convenuto in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato in data 11/5/2023, per come di seguito integralmente trascritte: “Nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e pertanto CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti condizioni concordate congiuntamente dalle parti. -Stabilire che versi a CP_1 Parte_1 per il mantenimento ordinario del figlio l'assegno mensile di € 500,00 a far Persona_1 data da gennaio 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Forlì sino all'indipendenza economica del figlio. -Spese legali compensate fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica dell'assegno di mantenimento per il figlio minore”, depositato il 11/05/2023, chiedeva che per il Parte_1 mantenimento del figlio nato a [...] in data [...] dall'unione con Per_1 CP_1
fosse disposta a carico del padre la cifra di euro 500 mensili, oltre al 50% delle spese
[...]
straordinarie in parziale modifica del decreto già emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in data 3.12.2015 che le affidava il minore in via esclusiva e poneva a carico del padre la somma mensile di euro 300.
Si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 30.10.2023
, chiedendo in via riconvenzionale l'affidamento condiviso del minore CP_1
con conferma di quanto già disposto in punto di mantenimento.
All'udienza del 11/12/2023 il giudice sentiva le parti e formulava una proposta conciliativa avente ad oggetto un mantenimento pari a euro 500 fermo restando l'affidamento esclusivo alla madre;
le parti concordavano sulle questioni economiche ma il convenuto insisteva nella richiesta di affidamento condiviso e di audizione del minore e il Giudice, con ordinanza del
12.12.2023 fissava l'ascolto. Tuttavia, nelle more, il figlio diveniva maggiorenne, pertanto il
Giudice, nulla dovendosi più disporre in merito al suo affidamento, fissava udienza precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025. In quella sede le parti precisavano le proprie conclusioni come riportato in epigrafe. Alla luce dell'accordo sopravvenuto e preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
*******
Rileva il Tribunale che, nulla dovendosi più disporre in punto di affidamento avendo il figlio della coppia raggiunto la maggiore età, non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole, rispondenti alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio e non contrarie all'ordine pubblico;
visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 25/05/2023;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede, disattesa ogni ulteriore istanza, nel procedimento promosso da
nata a [...] il [...] nei confronti di Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]:
[...]
recepisce l'accordo raggiunto tra le parti per il mantenimento del figlio, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/04/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI