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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1319/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa LV AR ON Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa UL OS Consigliera Rel. all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4821/2024 (est. Stefanizzi), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello Giustiniani, presso il cui studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Patané e Roberta Patané, presso il cui studio in Milano, viale Monza n. 73, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 4281/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”. Appellato: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per Controparte_2
l'effetto;
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 4281/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Camilla Stefanizzi nel procedimento già annotato al NRG 6529/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. al Parte_1 lavoratore per le causali di cui in atti;
condannare l a s o c i e t à in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1 al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6529/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “1) accerta e CP_1 Parte_1 dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Controparte_3
del 20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui si
[...] esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, condanna a pagare l'importo di euro Parte_1
3.420,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, in favore di;
CP_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite […]”. Parte_1
pag. 2/13 Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso di essere dipendente di facente parte del personale mobile di cui al CCNL Parte_1
Mobilità Area Attività Ferroviarie, con mansioni di tecnico specializzato/macchinista, ha rivendicato l'accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie anche delle seguenti componenti variabili, invece escluse dalla contrattazione collettiva aziendale e nazionale:
- indennità di utilizzazione professionale giornaliera (di cui, previa dichiarazione di nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui ne limita il riconoscimento per le giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80, ha chiesto l'attribuzione anche per tali giornate nella misura media percepita nei giorni di presenza lavorativa);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016). Il giudice di prime cure, richiamata giurisprudenza della CGUE e della Corte di
Cassazione in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ha osservato che l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale sono connaturate alla prestazione di lavoro del macchinista.
Escluso che tali indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, trattandosi di emolumenti corrisposti con continuità secondo quanto emerge dalle buste paga prodotte, ha concluso che entrambe le voci devono essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Dichiarata la nullità delle disposizioni dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità esaminate ed escluso l'operare della prescrizione in quanto la domanda concerne crediti maturati dopo gennaio 2018, ha condannato al pagamento degli Parte_1 importi rivendicati dal ricorrente. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo parte appellante denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che “correttamente parte ricorrente abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debbano essere computate nell'ambito della retribuzione feriale anche le indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quelle mediamente percepite nell'ultimo anno”.
Lamenta che la sentenza, muovendo da un'interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione, non riconosca l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
pag. 3/13 Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci e le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato ha escluso l'incidenza sul trattamento retributivo feriale hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Allega che, di fatto ed in concreto, il trattamento retributivo riconosciuto dal
Gruppo Ferrovie dello Stato ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano.
Quanto alla specifica posizione dell'appellato – deduce parte appellante - tale percentuale è oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,46% e il 98,78%.
Si tratterebbe, nell'ottica del gravame, “di una retribuzione certamente
“paragonabile” se non “sostanzialmente coincidente” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere, altrettanto certamente,
“idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie””, tanto che l'appellato aveva sempre goduto delle ferie.
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in merito ai conteggi proposti da Parte_1 controparte e al quantum rivendicato.
In particolare, deduce che “l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate al più potrà essere dunque riferita al periodo minimo di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti nel caso di specie a venti giorni lavorativi - e non ventotto, come riportato in sentenza -, e ciò in quanto l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, è appunto articolato su 5 giorni lavorativi”.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, per calcolare la media giornaliera delle indennità occorrerebbe utilizzare il divisore 26, mentre non sarebbe corretto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, “in quanto palesemente in contrasto con l'art. 68 comma 6 del CCNL, che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero (e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate), il totale delle voci retributive
(e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 4/13 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da non può trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello questa Corte si è già pronunciata, disattendendoli, con plurime pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.. (cfr., tra le tante, sentenza n. 670/2024, est. Sommariva, pres. Vitali;
sentenza n. 1022/2023, est.
Onesti, pres. Vitali;
sentenza n. 316/2023, est. Onesti, pres. Mantovani;
sentenza n.
966/2022, est. , pres. Picciau;
sentenza n. 780/2022, est. Locorotondo, pres. CP_1
Cuomo; sentenza n. 397/2022, est. OS, pres. Vitali;
sentenza n. 1470/2021, est.
pres. Vitali). Per_1
L'orientamento espresso sui temi dibattuti è stato confermato dalla Corte di
Cassazione che, con i recenti arresti di cui alle sentenze 20 maggio 2024 n. 13932 e 20 maggio 2024 n. 13972, ha rigettato i primi ricorsi proposti dall'odierna appellante contro dette pronunce e, con sentenza 21 maggio 2024 n. 14089, ha, invece, accolto il ricorso proposto da altro lavoratore contro una sentenza di segno opposto della Corte
d'Appello di Torino.
Tanto premesso, in ordine alle censure oggetto del primo motivo di gravame si richiamano in particolare le argomentazioni della sentenza n. 670/2024 di questa
Corte – pronunciata in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, per la coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti – che ha statuito quanto segue: “la Corte non può che riaffermare l'infondatezza delle censure, là dove il criterio di giudizio da osservare per l'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella percepita in via ordinaria dal lavoratore, omogeneità da valutarsi avuto riguardo al rischio di effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n. 13425 del 17.5.2019; n. 22401/2020 e da ultimo Cass. n. 2431/2024 e 2682/2024 su TR:
“La retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, conformemente all'interpretazione della Direttiva
2003/88/CE da parte della Corte di Giustizia. Inoltre, l'indennità spettante in caso di pag. 5/13 mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore.”).
Le voci retributive variabili rivendicate dal ricorrente, come rilevabile dalle buste paga dallo stesso prodotte […], costituiscono elementi costanti della retribuzione e sono funzionalmente riconducibili allo svolgimento delle sue ordinarie mansioni di capo-treno.
Tale è, innanzi tutto, l'indennità di utilizzazione professionale, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016, che, come osservato dal primo giudice, “è manifestamente priva del carattere della occasionalità (o dell'aleatorietà) e della funzione di rimborso spese ed è anzi intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte […], è corrisposta con continuità.” […].
La sua corresponsione al personale di bordo (categoria alla quale appartiene il
[…]) nella sola misura fissa di € 4,50 nei giorni di assenza dal servizio per ferie, in forza di quanto previsto dall'art. 31, punto 5, dei citati contratti aziendali, si pone all'evidenza in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione Europea, principi dai quali emerge l'enunciato criterio di tendenziale omogeneità.
Per soddisfare tale criterio occorre necessariamente considerare anche la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, la cui entità giornaliera risultante dalle buste paga per i giorni di effettiva presenza risulta mediamente superiore all'importo fisso di € 4,50 previsto dalla contrattazione collettiva aziendale nei giorni di assenza dal servizio per ferie, dovendosi perciò confermare la nullità della limitazione dalla stessa sancita per contrarietà con prescrizioni imperative della legislazione interna (artt. 2109 c.c. e 36 Cost.) e dell'UE.
Del pari nullo è l'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016, là dove vi si dispone che “L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Invero, come evidenziato nella gravata sentenza, “l'indennità in argomento è un elemento fisso della retribuzione del ricorrente […] e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione in caso di ferie”. Tale indennità risulta d'altronde intrinsecamente connessa alle mansioni proprie del personale mobile, il quale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede, là dove l'art. 77 dei CCNL citati ne prevede la corresponsione nelle misure orarie indicate, quale “compenso per assenza dalla residenza di lavoro”, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di pag. 6/13 lavoro, quando i servizi svolti comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore alle tre ore (vd. art. 7, comma 2.1).
E' evidente che tale indennità viene corrisposta a fronte dell'incomodo proprio del personale mobile ed insito nell'essere in costante movimento lontano dalla propria residenza lavorativa, mentre ne va esclusa la natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, attesa la continuità dell'erogazione, connaturata alle mansioni di capo- treno e svincolata dall'esistenza di concreti esborsi da questi eventualmente sostenuti nel periodo di lontananza dalla residenza. […]”.
Le argomentazioni richiamate trovano autorevole avallo in recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione che, nel confermare le conclusioni assunte da questa Corte sulle questioni controverse proprio con riferimento al personale mobile di e alle voci retributive per cui è causa, dando seguito Parte_1 all'orientamento già espresso in relazione al personale mobile TR, si è espressa nei seguenti termini: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS Per_ c. ).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
pag. 7/13 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005
(che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla
Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex pag. 8/13 ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a live llo retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite
è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE TO Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE TO Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per pag. 9/13 sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del
16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo pag. 10/13 diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (così Cass., 20 maggio 2024 n. 13932, cit.).
Le considerazioni che precedono dimostrano in primo luogo l'infondatezza delle censure nei confronti della sentenza di primo grado inerenti all'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie, evidenziando l'esistenza di un nesso intrinseco tra l'espletamento delle mansioni affidate e gli elementi retributivi in parola (“indennità di utilizzazione professionale variabile” e “indennità di assenza dalla residenza”).
Anche nel caso di cui si controverte (come nel caso oggetto del precedente di questa Corte sopra richiamato), le voci retributive in esame sono erogate al lavoratore con carattere di continuità e rappresentano una quota tutt'altro che trascurabile del trattamento retributivo dallo stesso percepito, come emerge dalla disamina dei cedolini paga in atti (cfr. doc. 4 fascicolo appellato di primo grado). Devono essere, pertanto, disattesi i rilievi sollevati da in Parte_1 ordine all'effettiva efficacia dissuasiva dell'esclusione delle anzidette voci retributive dalla retribuzione feriale.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che, al fine di apprezzare l'incidenza dell'effetto dissuasivo, non pare corretto effettuare un raffronto su base annuale, risultando più aderente alla ratio dell'istituto valorizzare la prospettiva mensile, trattandosi di parametro temporale coerente con quello della durata delle ferie annue e, perciò, maggiormente idoneo a rappresentare l'impatto economico dell'esclusione di dette componenti dalla retribuzione dei giorni di ferie.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, infatti, “per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Riguardato secondo tale prospettiva temporale, l'impatto delle componenti retributive in parola sul trattamento economico ordinariamente percepito dall'appellato si rivela tutt'altro che irrilevante.
In via esemplificativa, dalla disamina dei cedolini paga dell'anno 2023 emerge che la retribuzione mensile fissa si è attestata sull'importo di € 2.190,79, mentre la retribuzione variabile composta da “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità utilizzazione professionale”, estratte da ogni singola busta paga, si attestano fra un minimo di € 650,00 fino ad oltre € 1.500,00, con una media mensile di € 1.563,64
(ricavata dividendo il totale annuo di € 18.763,65 per dodici mensilità), corrispondente al 71,38% della retribuzione mensile fissa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte il primo motivo di gravame deve essere respinto.
pag. 11/13 Infondato si ritiene anche il secondo motivo, inerente al quantum rivendicato dal lavoratore e liquidato dal giudice di prime cure.
E' dirimente osservare che, secondo quanto dedotto nel ricorso ex art. 414
c.p.c. e non contestato da nonché confermato dai cedolini paga in atti, Parte_1
l'odierno appellato ha un'anzianità di servizio inferiore agli otto anni e pertanto, a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, egli ha maturato venti giorni di ferie all'anno, ossia un numero di giorni non eccedente il minimo di quattro settimane come calcolate da parte appellante in forza dell'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali.
Risulta perciò infondata la censura in esame, considerato che, come già osservato da questa Corte, “l'eventuale trascinamento di ferie pregresse non godute nell'anno di maturazione, che determina nell'anno in cui sono godute un maggior numero di ferie godute rispetto al minimo di legge, costituisce una facoltà attribuita da ai dipendenti” (cfr. sentenza n. 1022/2023); dall'esercizio di tale facoltà, Parte_1 pertanto, non può derivare un pregiudizio economico a carico del lavoratore, il quale, diversamente, si troverebbe ad aver goduto in alcune annualità (in particolare nel
2022, cfr. prospetto riepilogativo allegato sub doc. 5 fascicolo appellato di primo grado) di un numero di giorni di ferie retribuite inferiore al minimo delle quattro settimane annue, nella specie equivalenti a venti giorni.
Sarebbe stato, pertanto, onere di dimostrare, sulla base di Parte_1 un'analitica ricostruzione storica fondata sui cedolini paga, che nelle annualità in cui l'appellato ha fruito di un numero di ferie superiore ai venti giorni spettanti a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, la relativa eccedenza non fosse imputabile a ferie pregresse, contenute entro il predetto limite, non godute negli anni precedenti e trascinate in quelli successivi.
Nel caso di specie difetta una simile dettagliata allegazione e, dunque, anche per tale ragione la censura non può essere accolta.
Neppure si ritiene corretto l'assunto di parte appellante, secondo cui, al fine di ottenere una media giornaliera delle competenze accessorie in questione, non dovrebbe utilizzarsi il divisore corrispondente al numero di giornate di effettivo lavoro, ma il divisore 26, in applicazione dell'art. 68 punto 6 CCNL Attività Ferroviarie.
Si richiama in proposito quanto condivisibilmente statuito nella citata sentenza n. 316/2023 di questa Corte: “L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26
e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto
1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione pag. 12/13 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non
è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza TO , punto 37)”. Pt_2
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4281/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 28 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
UL OS LV AR ON
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1319/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa LV AR ON Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa UL OS Consigliera Rel. all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4821/2024 (est. Stefanizzi), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello Giustiniani, presso il cui studio in Milano, via Michele Barozzi n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Patané e Roberta Patané, presso il cui studio in Milano, viale Monza n. 73, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano n. 4281/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024 e notificata in data 5 novembre 2024. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio”. Appellato: “Voglia Codesta Corte d'Appello adita, totalmente rigettare il ricorso in appello notificato dalla per i motivi esposti nel presente atto e per Controparte_2
l'effetto;
- confermare in ogni sua parte la impugnata sentenza n. 4281/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Camilla Stefanizzi nel procedimento già annotato al NRG 6529/2024, immune da vizi logici e giuridici;
- nella non temuta ipotesi di adesione di Codesta adita Corte alle richieste istruttorie proposte da parte appellante in via istruttoria, si chiede a Codesta Corte d'Appello, ove ne ravvisasse i presupposti in fatto e in diritto, la nomina di idoneo C.T.U. con il fine precipuo di verificare l'ammontare delle somme dovute dalla soc. al Parte_1 lavoratore per le causali di cui in atti;
condannare l a s o c i e t à in persona del legale rappresentate pro Parte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1 al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 6529/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “1) accerta e CP_1 Parte_1 dichiara la nullità dell'art. 31, punto 5, dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, all'importo fisso di € 12,80; dichiara, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Controparte_3
del 20 luglio 2012 e del 16 dicembre 2016, nella parte in cui si
[...] esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
2) accerta il diritto del ricorrente al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero medio tempore già riconosciuto;
3) per l'effetto, condanna a pagare l'importo di euro Parte_1
3.420,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, in favore di;
CP_1
4) condanna alla rifusione delle spese di lite […]”. Parte_1
pag. 2/13 Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso di essere dipendente di facente parte del personale mobile di cui al CCNL Parte_1
Mobilità Area Attività Ferroviarie, con mansioni di tecnico specializzato/macchinista, ha rivendicato l'accertamento del proprio diritto alla ricomprensione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie anche delle seguenti componenti variabili, invece escluse dalla contrattazione collettiva aziendale e nazionale:
- indennità di utilizzazione professionale giornaliera (di cui, previa dichiarazione di nullità dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui ne limita il riconoscimento per le giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80, ha chiesto l'attribuzione anche per tali giornate nella misura media percepita nei giorni di presenza lavorativa);
- indennità di assenza dalla residenza (art. 77 punto 2.4 CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016). Il giudice di prime cure, richiamata giurisprudenza della CGUE e della Corte di
Cassazione in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ha osservato che l'indennità di assenza dalla residenza e l'indennità di utilizzazione professionale sono connaturate alla prestazione di lavoro del macchinista.
Escluso che tali indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, trattandosi di emolumenti corrisposti con continuità secondo quanto emerge dalle buste paga prodotte, ha concluso che entrambe le voci devono essere considerate nell'ambito della retribuzione ordinaria che deve essere mantenuta durante il periodo di ferie.
Dichiarata la nullità delle disposizioni dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le indennità esaminate ed escluso l'operare della prescrizione in quanto la domanda concerne crediti maturati dopo gennaio 2018, ha condannato al pagamento degli Parte_1 importi rivendicati dal ricorrente. Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo, articolato, motivo parte appellante denuncia erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto che “correttamente parte ricorrente abbia domandato la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con norme imperative e come debbano essere computate nell'ambito della retribuzione feriale anche le indennità in questione, da calcolarsi in un'entità corrispondente a quelle mediamente percepite nell'ultimo anno”.
Lamenta che la sentenza, muovendo da un'interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione, non riconosca l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
pag. 3/13 Deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci e le indennità di cui la contrattazione collettiva aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato ha escluso l'incidenza sul trattamento retributivo feriale hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Allega che, di fatto ed in concreto, il trattamento retributivo riconosciuto dal
Gruppo Ferrovie dello Stato ai propri dipendenti durante i periodi di ferie, in applicazione delle previsioni dettate al riguardo dal CCNL e dai contratti collettivi aziendali succedutisi nel tempo, è risultato tale da garantire nei giorni di ferie una percentuale tra il 99,5% ed il 97% della retribuzione media calcolata su base annua dei soggetti che hanno proposto ricorso nel solo foro di Milano.
Quanto alla specifica posizione dell'appellato – deduce parte appellante - tale percentuale è oscillante, a seconda degli anni, tra il 99,46% e il 98,78%.
Si tratterebbe, nell'ottica del gravame, “di una retribuzione certamente
“paragonabile” se non “sostanzialmente coincidente” con quella ordinariamente goduta, e di differenze talmente minimali da non essere, altrettanto certamente,
“idonee a ingenerare un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie””, tanto che l'appellato aveva sempre goduto delle ferie.
Con il secondo motivo lamenta erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto le eccezioni sollevate da in merito ai conteggi proposti da Parte_1 controparte e al quantum rivendicato.
In particolare, deduce che “l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate al più potrà essere dunque riferita al periodo minimo di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti nel caso di specie a venti giorni lavorativi - e non ventotto, come riportato in sentenza -, e ciò in quanto l'orario di lavoro dell'Appellato, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, è appunto articolato su 5 giorni lavorativi”.
Ad avviso di parte appellante, inoltre, per calcolare la media giornaliera delle indennità occorrerebbe utilizzare il divisore 26, mentre non sarebbe corretto il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, “in quanto palesemente in contrasto con l'art. 68 comma 6 del CCNL, che prevede espressamente che, per ottenere il dato retributivo giornaliero (e dunque anche la media giornaliera delle indennità, da utilizzare quale moltiplicatore per il calcolo delle differenze rivendicate), il totale delle voci retributive
(e delle indennità) percepite nei giorni di ordinaria presenza debba essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile”.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto Parte_1
l'integrale riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 4/13 Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da non può trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
Sulle questioni oggetto dei motivi d'appello questa Corte si è già pronunciata, disattendendoli, con plurime pronunce le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.. (cfr., tra le tante, sentenza n. 670/2024, est. Sommariva, pres. Vitali;
sentenza n. 1022/2023, est.
Onesti, pres. Vitali;
sentenza n. 316/2023, est. Onesti, pres. Mantovani;
sentenza n.
966/2022, est. , pres. Picciau;
sentenza n. 780/2022, est. Locorotondo, pres. CP_1
Cuomo; sentenza n. 397/2022, est. OS, pres. Vitali;
sentenza n. 1470/2021, est.
pres. Vitali). Per_1
L'orientamento espresso sui temi dibattuti è stato confermato dalla Corte di
Cassazione che, con i recenti arresti di cui alle sentenze 20 maggio 2024 n. 13932 e 20 maggio 2024 n. 13972, ha rigettato i primi ricorsi proposti dall'odierna appellante contro dette pronunce e, con sentenza 21 maggio 2024 n. 14089, ha, invece, accolto il ricorso proposto da altro lavoratore contro una sentenza di segno opposto della Corte
d'Appello di Torino.
Tanto premesso, in ordine alle censure oggetto del primo motivo di gravame si richiamano in particolare le argomentazioni della sentenza n. 670/2024 di questa
Corte – pronunciata in controversia del tutto sovrapponibile alla presente, per la coincidenza delle voci retributive esaminate e dei motivi di gravame proposti – che ha statuito quanto segue: “la Corte non può che riaffermare l'infondatezza delle censure, là dove il criterio di giudizio da osservare per l'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella percepita in via ordinaria dal lavoratore, omogeneità da valutarsi avuto riguardo al rischio di effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse (cfr. ex multis: Corte di Cassazione n. 13425 del 17.5.2019; n. 22401/2020 e da ultimo Cass. n. 2431/2024 e 2682/2024 su TR:
“La retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, conformemente all'interpretazione della Direttiva
2003/88/CE da parte della Corte di Giustizia. Inoltre, l'indennità spettante in caso di pag. 5/13 mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore.”).
Le voci retributive variabili rivendicate dal ricorrente, come rilevabile dalle buste paga dallo stesso prodotte […], costituiscono elementi costanti della retribuzione e sono funzionalmente riconducibili allo svolgimento delle sue ordinarie mansioni di capo-treno.
Tale è, innanzi tutto, l'indennità di utilizzazione professionale, disciplinata dall'art. 31 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016, che, come osservato dal primo giudice, “è manifestamente priva del carattere della occasionalità (o dell'aleatorietà) e della funzione di rimborso spese ed è anzi intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai capitreno e, inoltre, come dimostrato dalle buste paga prodotte […], è corrisposta con continuità.” […].
La sua corresponsione al personale di bordo (categoria alla quale appartiene il
[…]) nella sola misura fissa di € 4,50 nei giorni di assenza dal servizio per ferie, in forza di quanto previsto dall'art. 31, punto 5, dei citati contratti aziendali, si pone all'evidenza in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamenti dell'Unione Europea, principi dai quali emerge l'enunciato criterio di tendenziale omogeneità.
Per soddisfare tale criterio occorre necessariamente considerare anche la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, la cui entità giornaliera risultante dalle buste paga per i giorni di effettiva presenza risulta mediamente superiore all'importo fisso di € 4,50 previsto dalla contrattazione collettiva aziendale nei giorni di assenza dal servizio per ferie, dovendosi perciò confermare la nullità della limitazione dalla stessa sancita per contrarietà con prescrizioni imperative della legislazione interna (artt. 2109 c.c. e 36 Cost.) e dell'UE.
Del pari nullo è l'art. 77, punto 2.4, dei CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie
2012 e 2016, là dove vi si dispone che “L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
Invero, come evidenziato nella gravata sentenza, “l'indennità in argomento è un elemento fisso della retribuzione del ricorrente […] e quindi merita di essere calcolata nel computo della retribuzione in caso di ferie”. Tale indennità risulta d'altronde intrinsecamente connessa alle mansioni proprie del personale mobile, il quale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede, là dove l'art. 77 dei CCNL citati ne prevede la corresponsione nelle misure orarie indicate, quale “compenso per assenza dalla residenza di lavoro”, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di pag. 6/13 lavoro, quando i servizi svolti comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore alle tre ore (vd. art. 7, comma 2.1).
E' evidente che tale indennità viene corrisposta a fronte dell'incomodo proprio del personale mobile ed insito nell'essere in costante movimento lontano dalla propria residenza lavorativa, mentre ne va esclusa la natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, attesa la continuità dell'erogazione, connaturata alle mansioni di capo- treno e svincolata dall'esistenza di concreti esborsi da questi eventualmente sostenuti nel periodo di lontananza dalla residenza. […]”.
Le argomentazioni richiamate trovano autorevole avallo in recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione che, nel confermare le conclusioni assunte da questa Corte sulle questioni controverse proprio con riferimento al personale mobile di e alle voci retributive per cui è causa, dando seguito Parte_1 all'orientamento già espresso in relazione al personale mobile TR, si è espressa nei seguenti termini: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS Per_ c. ).
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
pag. 7/13 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005
(che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla
Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). 19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex pag. 8/13 ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a live llo retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che
'"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite
è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE TO Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che
"una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE TO Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per pag. 9/13 sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del
16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo pag. 10/13 diritto di fruire effettivamente del riposo annuale” (così Cass., 20 maggio 2024 n. 13932, cit.).
Le considerazioni che precedono dimostrano in primo luogo l'infondatezza delle censure nei confronti della sentenza di primo grado inerenti all'individuazione delle voci retributive da ricomprendere nella retribuzione dei giorni di ferie, evidenziando l'esistenza di un nesso intrinseco tra l'espletamento delle mansioni affidate e gli elementi retributivi in parola (“indennità di utilizzazione professionale variabile” e “indennità di assenza dalla residenza”).
Anche nel caso di cui si controverte (come nel caso oggetto del precedente di questa Corte sopra richiamato), le voci retributive in esame sono erogate al lavoratore con carattere di continuità e rappresentano una quota tutt'altro che trascurabile del trattamento retributivo dallo stesso percepito, come emerge dalla disamina dei cedolini paga in atti (cfr. doc. 4 fascicolo appellato di primo grado). Devono essere, pertanto, disattesi i rilievi sollevati da in Parte_1 ordine all'effettiva efficacia dissuasiva dell'esclusione delle anzidette voci retributive dalla retribuzione feriale.
A tale riguardo si osserva in primo luogo che, al fine di apprezzare l'incidenza dell'effetto dissuasivo, non pare corretto effettuare un raffronto su base annuale, risultando più aderente alla ratio dell'istituto valorizzare la prospettiva mensile, trattandosi di parametro temporale coerente con quello della durata delle ferie annue e, perciò, maggiormente idoneo a rappresentare l'impatto economico dell'esclusione di dette componenti dalla retribuzione dei giorni di ferie.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata, infatti, “per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Riguardato secondo tale prospettiva temporale, l'impatto delle componenti retributive in parola sul trattamento economico ordinariamente percepito dall'appellato si rivela tutt'altro che irrilevante.
In via esemplificativa, dalla disamina dei cedolini paga dell'anno 2023 emerge che la retribuzione mensile fissa si è attestata sull'importo di € 2.190,79, mentre la retribuzione variabile composta da “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità utilizzazione professionale”, estratte da ogni singola busta paga, si attestano fra un minimo di € 650,00 fino ad oltre € 1.500,00, con una media mensile di € 1.563,64
(ricavata dividendo il totale annuo di € 18.763,65 per dodici mensilità), corrispondente al 71,38% della retribuzione mensile fissa.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte il primo motivo di gravame deve essere respinto.
pag. 11/13 Infondato si ritiene anche il secondo motivo, inerente al quantum rivendicato dal lavoratore e liquidato dal giudice di prime cure.
E' dirimente osservare che, secondo quanto dedotto nel ricorso ex art. 414
c.p.c. e non contestato da nonché confermato dai cedolini paga in atti, Parte_1
l'odierno appellato ha un'anzianità di servizio inferiore agli otto anni e pertanto, a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, egli ha maturato venti giorni di ferie all'anno, ossia un numero di giorni non eccedente il minimo di quattro settimane come calcolate da parte appellante in forza dell'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali.
Risulta perciò infondata la censura in esame, considerato che, come già osservato da questa Corte, “l'eventuale trascinamento di ferie pregresse non godute nell'anno di maturazione, che determina nell'anno in cui sono godute un maggior numero di ferie godute rispetto al minimo di legge, costituisce una facoltà attribuita da ai dipendenti” (cfr. sentenza n. 1022/2023); dall'esercizio di tale facoltà, Parte_1 pertanto, non può derivare un pregiudizio economico a carico del lavoratore, il quale, diversamente, si troverebbe ad aver goduto in alcune annualità (in particolare nel
2022, cfr. prospetto riepilogativo allegato sub doc. 5 fascicolo appellato di primo grado) di un numero di giorni di ferie retribuite inferiore al minimo delle quattro settimane annue, nella specie equivalenti a venti giorni.
Sarebbe stato, pertanto, onere di dimostrare, sulla base di Parte_1 un'analitica ricostruzione storica fondata sui cedolini paga, che nelle annualità in cui l'appellato ha fruito di un numero di ferie superiore ai venti giorni spettanti a norma dell'art. 30 CCNL Attività Ferroviarie, la relativa eccedenza non fosse imputabile a ferie pregresse, contenute entro il predetto limite, non godute negli anni precedenti e trascinate in quelli successivi.
Nel caso di specie difetta una simile dettagliata allegazione e, dunque, anche per tale ragione la censura non può essere accolta.
Neppure si ritiene corretto l'assunto di parte appellante, secondo cui, al fine di ottenere una media giornaliera delle competenze accessorie in questione, non dovrebbe utilizzarsi il divisore corrispondente al numero di giornate di effettivo lavoro, ma il divisore 26, in applicazione dell'art. 68 punto 6 CCNL Attività Ferroviarie.
Si richiama in proposito quanto condivisibilmente statuito nella citata sentenza n. 316/2023 di questa Corte: “L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26
e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto
1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione pag. 12/13 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non
è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza TO , punto 37)”. Pt_2
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata. Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori dell'appellato ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4281/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge e distrae in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 28 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
UL OS LV AR ON
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