Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
2459 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2459 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in BOLOGNA in data 19/09/1999 tra i coniugi:
1. , nata a CE ON (RC) in [...]_1
02/01/1965, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. TONINI STEFANIA e dall' avv. DI
MATTO SARA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 19/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in BOLOGNA in data 19/09/1999 tra i coniugi:
1. , nata a CE ON (RC) in [...]_1
02/01/1965, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BOLOGNA al n. 40 P. 2
S. C Uff. 01 anno 1999; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
19/11/2024, che integralmente si riportano:
1. La SI.ra , unitamente alle figlie e , resterà a vivere Controparte_1 Per_1 Per_2
nella ex casa coniugale sita in Cesena (FC) Via Tobruk n. 66, di proprietà esclusiva della predetta.
2. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2
corrispondendo mensilmente la somma di € 300,00 per ciascuna figlia (€ 600,00 complessivi), oltre adeguamento annuale ISTAT decorrente dal termine di un anno dalla data del deposito
2 della sentenza di separazione coniugale, corresponsione che perdurerà sino a quando le figlie non saranno divenute economicamente autosufficienti.
Tale somma verrà versata, entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale, intestato a ciascuna delle figlie, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, dette spese extra assegno riguarderanno: a) spese universitarie, quali tasse e libri;
b) percorsi di specializzazioni;
c) stage e master;
d) eventuali percorsi formativi all'estero; e) spese mediche e specialistiche;
f) attività sportive e abbigliamento sportivo;
g) attività ricreative;
h) acquisto di cellulari;
i) acquisto di autovetture;
l) abbonamenti a trasporti;
m) viaggi;
n) cura della persona e estetista. Le spese verranno concordate fra i genitori e le figlie e il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla esibizione dei documenti di pagamento.
3. Il SI. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla SI.ra Parte_1
la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille,00), oltre adeguamento Controparte_1
annuale ISTAT decorrente dal termine di un anno dalla data di deposito della sentenza di separazione coniugale, corresponsione che verrà effettuata entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente personale della SI.ra . Controparte_1
4. I coniugi intendono regolamentare anche i rapporti di natura patrimoniale ancora tra loro esistenti e così, allo scopo di definire le pendenze derivanti dalla pregressa vita coniugale, prevedono le seguenti condizioni:
4.1. Il SI. riconosce in favore della moglie SI.ra Parte_1 CP_1
un risarcimento per danni morali e di salute, derivanti a quest'ultima a causa
[...]
della sospensione lavorativa, per avere dovuto affrontare le gravi problematiche familiari incorse, riportate nell'ambito della famiglia del marito, costringendola nel necessario accudimento delle figlie e per i comportamenti sleali sopraggiunti nel percorso di vita comune, che non hanno tenuto conto della necessità di tranquillità e cura per la delicata condizione di salute della moglie. L'importo così stabilito in €
3 70.000,00 (euro settantamila) verrà corrisposto dal SI. con Parte_1
modalità di rateizzazione quali: € 45.000,00 entro l'anno 2025, senza corresponsione d'interessi; € 12.662,84 quale importo residuo alla data del 18/07/2023 del finanziamento a tasso variabile n. 006312512, tuttora in essere presso Pt_2
di Ravenna, contratto per il pagamento del mutuo ipotecario gravante sulla
[...]
casa coniugale e ciò sino alla sua naturale e completa scadenza, come precisato anche al punto 4.4 del presente atto;
€ 12.337,16 mediante 62 rate pari ad € 200,00 mensili a decorrere dal 31/12/2025 sino al 28/02/2031.
4.2. Il SI. riconosce in favore delle figlie e la somma Parte_1 Per_1 Per_2
di € 10.000,00 (euro diecimila) per ciascuna, quindi complessivi € 20,000,00 (euro ventimila), a titolo di riconoscimento per quanto occorso alle medesime in termini di danni morali e di salute, a causa delle gravi vicende riportate nell'ambito della famiglia del marito paterna. Il versamento di detti importi verrà effettuato dal SI. sul conto corrente personale di ciascuna figlia come da Parte_1
finanziamento richiesto dal SI. e comunque entro il 31/01/2025. Parte_1
4.3. Le somme derivanti dagli investimenti e dagli accantonamenti relativi al Fondo
Pensione AS (Fondo pensione negoziale per i lavoratori del settore autostrade, trasporti e infrastrutture), dalla Polizza Assicurati Generali, e dalla Polizza Vita
Unipol-Sai, rapporti economici tutti intestati al SI. verranno Parte_1
ripartite in quote di pari importo a favore di , Parte_1 Controparte_1
e al momento della naturale scadenza dei singoli CP_2 Parte_3
contratti.
4.4. Il SI. come precisato al punto 4.1 del presente ricorso, si Parte_1
impegna a continuare a pagare unilateralmente, senza onere di ripetizione della propria quota di debito da parte della SI.ra , le rate di mutuo Controparte_1
ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Cesena Via Tobruk n. 66, tuttora in essere presso la di Ravenna finanziamento n. 006312512, Parte_2
4 con un importo residuo a saldo alla data del 18/07/2023 pari ad € 12.662,84, sino alla sua completa estinzione.
5. I coniugi danno atto di avere regolato ogni questione economica e patrimoniale in essere tra di loro e che l'accordo di definizione della crisi coniugale così concluso è pienamente satisfattivo per entrambi, non avendo null'altro da pretendere e/o esigere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto ivi previsto e concordato.
6. Le spese legali della presente procedura di scioglimento del matrimonio sono poste a carico delle parti in ragione della metà cadauna.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BOLOGNA per quanto di competenza.
Forlì, 14/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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