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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1207 del 4.7.2023 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
1.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Simonetta Galizia, Parte_1
domiciliataria
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Anna Rotunno, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del l'1.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
con tempestivo ricorso del 2.1.2024, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 14.1.2020 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale (Ernia discale lombare L% S1).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(coibentatore, carpentiere), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 3.6.2025, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …nel sig. non era e non è presente la denunciata malattia “Ernia discale lombare L5 S1” ad Pt_1
etiopatogenesi professionale lavorativa…” ”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..l'ernia discale lombare visibile nella indagine radiologia di risonanza magnetica non è equivalente alla presenza di una patologia da ernia discale lombare in atto perché non è assolutamente detto che l'ernia visualizzata nella indagine di risonanza entri in conflitto con le delicate strutture nervose emergenti dal midollo spinale con conseguente deficit radicolare a carico degli arti inferiori …nella stragrande maggioranza delle indagini di risonanza evidenzianti ernie discali lombari la situazione di patologico conflitto tra l'ernia discale ed il nervo spinale non si verifica…la mia indagine clinico obiettiva odierna non ha rilevato presenza di patologia da ernia…...” Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente.
Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 4.7.2023 n. 1207 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente estensore
Appello Sentenza Tribunale Brindisi nr. 1207 del 4.7.2023 Oggetto: indennizzo da malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.sa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
1.2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Simonetta Galizia, Parte_1
domiciliataria
APPELLANTE
Contro
, in persona del Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Diana Anna Rotunno, come da Parte_2
procura generale alle liti richiamata in atti, domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura dell'Istituto, sita in via Don Bosco 49
APPELLATO
All'udienza del l'1.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
con tempestivo ricorso del 2.1.2024, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la domanda del 14.1.2020 per ottenere un indennizzo conseguente alla denunziata malattia professionale (Ernia discale lombare L% S1).
Presupposta la riconducibilità delle patologie denunziate all'attività lavorativa di operaio
(coibentatore, carpentiere), e comportanti un grado di inabilità indennizzabile, ha chiesto la riforma della citata sentenza, la quale ha negato esservi nesso causale fra attività lavorativa e patologia lamentata, così rigettando la domanda.
Ha censurato il decisum lamentando l'acritica ratifica operata dal giudice delle conclusioni raggiunte nella relazione di CTU la quale ha, come detto, negato il cit. nesso causale, ed ha reiterato la domanda già avanzata con il favore delle spese del doppio grado.
L' , si è costituto in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
All'odierna udienza, previo espletamento di CTU, dopo discussione orale la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Questa Corte ha disposto il rinnovo della consulenza medico legale e l'esito, di cui alla relazione depositata in data 3.6.2025, ed avverso la quale vi sono state osservazioni entro i termini concessi con l'ordinanza del 7.3.2025, è stato del seguente tenore: “ …nel sig. non era e non è presente la denunciata malattia “Ernia discale lombare L5 S1” ad Pt_1
etiopatogenesi professionale lavorativa…” ”
Tale esito consegue alla documentata circostanza che “..l'ernia discale lombare visibile nella indagine radiologia di risonanza magnetica non è equivalente alla presenza di una patologia da ernia discale lombare in atto perché non è assolutamente detto che l'ernia visualizzata nella indagine di risonanza entri in conflitto con le delicate strutture nervose emergenti dal midollo spinale con conseguente deficit radicolare a carico degli arti inferiori …nella stragrande maggioranza delle indagini di risonanza evidenzianti ernie discali lombari la situazione di patologico conflitto tra l'ernia discale ed il nervo spinale non si verifica…la mia indagine clinico obiettiva odierna non ha rilevato presenza di patologia da ernia…...” Detto risultato con riferimento alla insussistenza del nesso causale o concausale è condiviso da questa Corte perché aderente alla migliore scienza medica ed alla normativa ministeriale recente.
Le spese di giudizio ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc sono irripetibili.
Le spese di CTU, già quantificate in separato decreto, gravano definitivamente sull' CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21.2024 da nei confronti dell' , avverso la sentenza del 4.7.2023 n. 1207 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del DPR n.115.2002 d° atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 1.10.2025
Il Presidente estensore