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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. RASCHINI DEBORA Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio degli avv.ti FERRARI GIOVANNI e MARCHIONI Controparte_1
STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni
Per parte attrice: “ ogni contraria istanza od eccezione disattesa, previi tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso in principalità -accertare e dichiarare la nullità, anche per difetto di forma ex art.782 cc e per l'estraneità dello stesso ai poteri del procuratore, del contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere “ , denominata Caryali lunghezza fuori Controparte_2 tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra CP_1 procuratore speciale della e il medesimo in proprio,
[...] Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri in subordine -dichiarare l'annullamento e comunque annullare ex art.
1395 cc il contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere “ , denominata Controparte_2
Caryali lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra procuratore speciale della e il medesimo Controparte_1 Parte_1 in proprio, trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 Controparte_1
1 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri, in ogni caso -condannare a Controparte_1 riconsegnare alla l'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario Parte_1 entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D “ , denominata Caryali Controparte_2 presso il porto italiano di Porto Nogaro , condannandolo al pagamento in favore della società attrice di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, -condannare a Controparte_1 pagare alla , se del caso a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
2.000,00 mensili o quella diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, per tutto il periodo in cui egli ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione decorrente da 1 giugno
2011 sino a quella dell'emananda sentenza con gli interessi di cui all'art.1284 c IV cc dalla data della domanda, -ordinarsi a di rendere il conto della gestione dell'imbarcazione Controparte_1
a decorrere da 4-2-2016, fornendo tutta la documentazione inerente la stessa, -condannarsi
a risarcire alla il danno derivante dall'incuria con cui egli ha Controparte_1 Parte_1 utilizzato/gestito l'imbarcazione nell'importo che risulterà corrispondere alla differenza tra il valore della stessa al momento della sua restituzione e quello contabile di libro di euro
314.998,22 pari al prezzo di acquisto e delle spese incrementative sostenute dalla società, con gli interessi di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data della domanda, In caso di mancata restituzione del bene condannarsi a risarcire il danno provocato alla Controparte_1 Parte_1
a tale titolo per un importo corrispondente ad euro 314.998,22 o per l'importo diverso
[...] maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, con gli interessi ex art.1284 c IV cc dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra avversaria domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: – revocato ogni proprio precedente provvedimento, dichiarare la remissione in termini del convenuto Sig. , con concessione allo Controparte_1 stesso dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto coma n°1 - 2 - 3 - ante riforma Cartabia del processo civile;
Nel merito: - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte da con l'atto di introduttivo del presente giudizio. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue.
[...]
è una società avente ad oggetto sociale la costruzione, acquisto, vendita, Parte_1 locazione di immobili, affitto di beni mobili e mobili iscritti in pubblici registri, oltre al noleggio e locazione di imbarcazioni con e senza skipper. La stessa era proprietaria di un'imbarcazione da
2 diporto a vela, numero di iscrizione 2MN306D, acquistata nel 2010 ad un prezzo di 200.000,00 euro (docc. 1 e 2).
Al fine di esercitare l'attività sociale, l'attrice conferiva una procura speciale alla sig.ra
[...]
(doc. 4), la quale, a sua volta, mediante atto dell'1.6.2011 autorizzava il sig. Parte_2 CP_1 ad utilizzare l'imbarcazione.
[...]
In data 4.2.2016, a seguito della nomina della sig.ra quale amministratore unico Controparte_3 della società, quest'ultima conferiva una procura speciale al sig. affinché Controparte_1 provvedesse alla locazione dell'imbarcazione con o senza skipper (doc. 6).
Nell'ottobre 2019, il sig. vendeva la suddetta imbarcazione a sé stesso dietro CP_1 corrispettivo di 1 euro, asserendo che tale importo sarebbe stato l'effettivo valore dell'imbarcazione attesa la sua vetustà e le condizioni di uso e manutenzione (doc. 7), inoltre, il medesimo non avrebbe informato la società attrice, la quale avrebbe appreso che l'imbarcazione era stata oggetto di compravendita solo nel febbraio 2020 pertanto, presentava una denunzia di querela nei confronti del sig. (doc. 10) e richiedeva al medesimo di restituire CP_1
l'imbarcazione e pagare un compenso/indennizzo per tutto il periodo di utilizzo della stessa (doc.
11).
Parte attrice deduceva che il sig. contrattando con se stesso avrebbe stipulato un CP_1 contratto assimilabile ad una donazione, di cui mancherebbero i requisiti formali di cui all'art. 782 c.c. ed inoltre, sarebbe esorbitante dall'ambito della procura ricevuta nella quale l'attrice non avrebbe espresso alcun animus donandi e, in ogni caso, sosteneva che il contratto sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c., in quanto gravemente lesivo dei doveri di procuratore e degli interessi della società attrice.
Chiedeva in principalità di accertare e dichiarare la nullità, anche per difetto di forma ex art.782 cc e per l'estraneità dello stesso ai poteri del procuratore, del contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN
306D, cantiere , denominata Caryali lunghezza fuori tutto 17,87 metri, Controparte_2 larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra procuratore Controparte_1 speciale della e il medesimo in proprio, trascritto presso l'Ufficio Parte_1 Controparte_1
Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri;
in subordine, di dichiarare l'annullamento e comunque annullare ex art. 1395 cc il contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere , denominata Caryali lunghezza fuori Controparte_2 tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra CP_1 procuratore speciale della e il medesimo in proprio,
[...] Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di
3 repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri.
In ogni caso, condannare a riconsegnare alla l'imbarcazione da Controparte_1 Parte_1 diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D
[...]
, denominata Caryali presso il porto italiano di Porto Nogaro, condannandolo al CP_2 pagamento in favore della società attrice di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, nonché di condannare a pagare alla , se del caso a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 2.000,00 mensili o quella diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, per tutto il periodo in cui egli ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione decorrente da 1 giugno 2011 sino a quella dell'emananda sentenza con gli interessi di cui all'art.1284 comma IV cc dalla data della domanda;
di ordinarsi a Controparte_1 di rendere il conto della gestione dell'imbarcazione a decorrere da 4-2-2016, fornendo tutta la documentazione inerente la stessa;
di condannare a risarcire alla Controparte_1 Parte_1 il danno derivante dall'incuria con cui egli ha utilizzato/gestito l'imbarcazione nell'importo che risulterà corrispondere alla differenza tra il valore della stessa al momento della sua restituzione e quello contabile di libro di euro 314.998,22 pari al prezzo di acquisto e delle spese incrementative sostenute dalla società, con gli interessi di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data della domanda.
In subordine, in caso di mancata restituzione del bene condannarsi a risarcire il Controparte_1 danno provocato alla a tale titolo per un importo corrispondente ad euro Parte_1
314.998,22 o per l'importo diverso maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, con gli interessi ex art.1284 c IV cc dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse.
Il sig. , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva di essere rimesso in termini Controparte_1 ai sensi dell'art. 294 c.p.c., inoltre, deduceva l'infondatezza della richiesta di parte attrice di accertamento e dichiarazione di nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. dell'atto di vendita del 17.10.2019, in quanto dalla relazione del perito navale risulterebbe uno stato di Parte_3 usura e degrado dell'imbarcazione tale da renderla valutabile per un importo non superiore a
25.000,00 euro;
inoltre, sosteneva che il convenuto avrebbe vantato crediti nei confronti della società attrice ben superiori al suddetto importo per cui non vi sarebbe alcun arricchimento del convenuto relativo all'operazione di vendita della predetta imbarcazione e pertanto, l'assoluta carenza di qualsivoglia spirito di liberalità.
Esponeva inoltre l'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. in quanto, la figlia avrebbe autorizzato il medesimo a vendere Controparte_3
l'imbarcazione al fine di poter recuperare i costi anticipati dallo stesso per le attività manutentive,
4 superiori a 25.000,00 euro ed inoltre, la procura speciale del 4.2.2016 prevederebbe la facoltà del
Procuratore speciale di alienare la predetta imbarcazione.
Deduceva inoltre, l'infondatezza della richiesta di parte attrice in merito al pagamento di una penale giornaliera di 200,00 euro posta la validità della vendita del 17.10.2019 ed esponeva altresì l'infondatezza della richiesta risarcimento danni per il periodo decorrente dal 1.6.2011, in quanto l'autorizzazione rilasciata dall'attrice in data 1.6.2011 avrebbe consentito al convenuto di condurre in Italia e all'estero la suddetta imbarcazione.
Esponeva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice derivante dall'incuria con la quale il convenuto avrebbe utilizzato/gestito l'imbarcazione in quanto, la stessa non avrebbe provato di aver acquistato l'imbarcazione de qua né avrebbe dedotto di averla pagata col proprio denaro ed inoltre, riteneva infondata la domanda di risarcimento per euro 314.998,22 nell'ipotesi di mancata restituzione dell'imbarcazione.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare la remissione nei termini dello stesso.
Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Mediante ordinanza del 22.11.2023 veniva respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte convenuta.
La società attrice presentava ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 671
c.p.c., e mediante ordinanza del 23.11.2023 veniva confermato “il decreto emesso inaudita altera parte in data 8.9.2023 limitando l'importo autorizzato per il sequestro conservativo di beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili, quote/azioni/partecipazioni societarie in Italia o all'estero e crediti verso terzi del sig. fino alla concorrenza di euro 300.000”. Controparte_1
Avverso tale ordinanza il sig. ha proposto reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., CP_1 il quale veniva respinto con ordinanza del 19.1.2024.
La causa è stata istruita mediante CTU col seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa, determini, previa sua descrizione, il valore dell'imbarcazione con originaria iscrizione 2MN
306D, ed attuale numero di iscrizione 2MN306DX, denominata Caryali/Caryal costruttore
“ , lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri alla Controparte_2 data del 17 ottobre 2019, tenendo conto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria fatte eseguire sulla stessa dalla. determini il corrispettivo medio di noleggio Parte_1 corrente sul mercato negli anni dal 2016 in poi di una imbarcazione comparabile a quella con originaria iscrizione 2MN 306D, ed attuale numero di iscrizione 2MN306DX denominata
Caryali/Caryal costruttore “ , lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza Controparte_2 fuori tutto 4,90, nonché nel periodo da 1° novembre 2011 al 2016, distinguendo tra il noleggio senza equipaggio ed il noleggio con equipaggio”.
5 Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione avanzata da parte del convenuto in merito alla nullità della notificazione dell'atto di citazione. Sul punto, si richiama l'ordinanza del
22.11.2023 con la quale è stata respinta la richiesta di remissione in termini formulata da parte convenuta: “Rilevato che parte convenuta costituendosi in giudizio in data 18.10.2023 a fase istruttoria in corso ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. deducendo che
l'amministratrice di figlia del convenuto, al tempo della Parte_1 Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione (fine gennaio-primi di febbraio 2021) fosse a conoscenza del fatto che non si trovava in Italia;
che la medesima avesse negli Controparte_1 Controparte_3 anni 2020-2021-2022 talvolta munita delle chiavi di casa del padre in Brescia avesse aperto la cassetta delle lettere e sostenendo e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere fatta nel luogo di reale dimora del convenuto (Cass. n.16941/2003) o ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; Rilevato che parte convenuta ha dedotto che l'attrice sapesse che il luogo di abituale dimora di CP_1
non fosse quello di residenza in Brescia senza indicare e documentare espressamente
[...] alcun diverso e specifico indirizzo. Sul punto la frequenza dei viaggi e delle permanenze del in Spagna, non documentata nel periodo rilevante per la notificazione, non risulta CP_1 sufficiente in assenza di precisa indicazione di un univoco indirizzo in tale Paese ad inficiare la notifica eseguita nel luogo di residenza del convenuto in Brescia;
Rilevato che parte attrice con la memoria autorizzata del 2.11.2023 ha documentato che lo stesso convenuto ha più volte e costantemente dichiarato che il proprio indirizzo di residenza fosse quello in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di citazione, dei provvedimenti relativi all'interpello ed al sub- procedimento cautelare in corso di casa. Sul punto si rileva che: -nella “vendita” dell'imbarcazione del 17/10/2019 (doc.7) ha dichiarato per due volte di essere Controparte_1 domiciliato in Brescia via Zadei 72, mentre nello stesso documento (titolare Testimone_1 dell'agenzia di pratiche nautiche) nel certificare l'autenticità delle firme apposte in sua presenza, ha dichiarato che lo stesso è residente a [...] e tale informazione si trova ripetuta nella nota di trascrizione e nel suo allegato C, vergato di pugno dal convenuto;
- dal certificato di residenza del 13 ottobre 2020 (doc. A) risulta che era residente Controparte_1 in Brescia via Zadei n.72; - nella procura alle liti rilasciata l'8 ottobre 2020 e rogata dal notaio di Torreveja (doc. B) dichiara di essere Persona_1 Controparte_1 pensionato (jubilado), di non essere residente in [...]e di essere domiciliato in Brescia via
Zadei n.72; nel ricorso al Tribunale di Ibiza (Juzgado de Primera Instancia) del 15 dicembre
2020 (doc.15) proposto nei confronti di per regolamentare l'utilizzo Controparte_4 dell'immobile di Formentera si dichiara che è domiciliato in Brescia via Zadei Controparte_1
n.72; - nell'atto in data 1 gennaio 2021 (doc.C) di estensione del contraddittorio alla nuda
6 proprietaria si dichiara che è domiciliato in Brescia via Zadei Controparte_3 Controparte_1
n.72; - nella procura notarile dell'8 ottobre 2020 e negli atti giudiziari del 15 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è taciuta qualsiasi informazione riguardo ad un possibile domicilio spagnolo;
- la comunicazione del 13 febbraio 2020 (doc.11) inviata all'indirizzo di Brescia via
Zadei 72 è stata ritirata il giorno successivo;
- i certificati di residenza richiesti il 18 dicembre
2020 e il 18 febbraio 2021 (docc. sub.E) e quelli del 24 luglio 2022 e del 14 settembre 2023
(docc. sub F) confermavano, senza alcuna variazione, la residenza del all'indirizzo di CP_1
Brescia via Zadei n.72 interno 1, il luogo in cui il soggetto si trovava il 28 settembre 2023 al momento dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
- anche nella dichiarazione unilaterale di vendita del 6 aprile 2023 (doc.2 convenuto) dichiara di essere residente in [...]
Brescia via Zadei n.72. Rilevato che parte attrice ha contestato che avesse le CP_3 chiavi dell'immobile di via Zadei n.72 Brescia aggiungendo che la stessa non vi si reca da anni e che i capitoli di prova dedotti sulla predetta circostanza sono generici e inidonei a provare che avrebbe sottratto la corrispondenza relativa alle notifiche relative al giudizio Controparte_3 indicato in epigrafe dalla cassetta postale del convenuto. In particolare, si rileva che il capitolo
2 non indica alcuna specifica dimora abituale in Spagna e che il capitolo 4 non si spinge ad affermare che la avrebbe preso della corrispondenza ma solo che sarebbe stata vista CP_1 aprire “la cassetta delle lettere” in alcune imprecisate occasioni;
ritenuto che
non sussistono i presupposti di cui all'art. 294 c.p.c”. Nello specifico, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata eseguita a mezzo servizio postale presso via Zadei n.72, indirizzo di residenza del sig. come risulta dai diversi certificati di residenza prodotti in giudizio (docc. A, E ed F CP_1 proc. e docc. 7 e sub. 16) inoltre, si rileva che lo stesso in merito ad Per_2 Controparte_1 una diversa controversia relativa ad un immobile di Formentera aveva dichiarato al notaio
[...] di essere residente in [...] (docc. B e C proc. Controparte_5 cautelare) peraltro, il medesimo era presente presso il predetto indirizzo al momento dell'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione del sequestro giudiziario. Alla luce di quanto detto, è possibile concludere che la residenza del convenuto sia in Brescia via
Zadei n. 72.
Si rileva inoltre che la notifica dell'atto di citazione veniva richiesta in data 26.1.2021 e, in data
28.1.2021 veniva affisso l'avviso congiuntamente al deposito del plico non ritirato presso l'ufficio postale oltre all'invio della comunicazione di avvenuto deposito pertanto, è evidente che la notificazione è stata eseguita nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c. e non vi è alcuna nullità della citazione che potrebbe aver impedito al sig. di avere conoscenza CP_1 del processo in quanto, come anzidetto, la notifica è stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del medesimo. Peraltro, non coglie nel segno la tesi sostenuta da parte del convenuto relativa alla circostanza che la mancata costituzione in giudizio gli sarebbe stata impedita per una causa a lui non imputabile e ascrivibile agli asseriti comportamenti tenuti dalla figlia la Controparte_3
7 quale avrebbe prelevato dalla cassetta delle lettere gli avvisi di avvenuto deposito emessi dal servizio postale;
tale tesi non risulta comprovata da alcun elemento probatorio ed inoltre, il medesimo avrebbe dovuto curare diligentemente di poter ricevere e ritirare la corrispondenza anche nell'ipotesi in cui si fosse assentato per il periodo in cui l'atto era in giacenza presso l'ufficio postale. Sul punto la Cassazione ha statuito che “la mancata conoscenza del processo per fatto non imputabile al destinatario può aversi soltanto per il verificarsi di un evento estraneo, non prevedibile e non prevenibile con l'ordinaria diligenza” (Cass.
9.5.2014 n.10183).
Da quanto detto, si desume che la notificazione dell'atto di citazione non risulta affetta da alcuna nullità e deve ritenersi regolarmente effettuata.
Nel merito, risulta fondata la domanda principale avanzata da parte dell'attrice riguardante la richiesta di accertamento della nullità della compravendita effettuata in data 17.10.2019 per mancanza della forma prevista ai sensi dell'art. 782 c.c., il quale prevede che la donazione venga eseguita mediante atto pubblico. Sulla natura della vendita, si rileva che l'irrisorietà del prezzo della stessa fa presumere l'assoluta gratuità dell'atto parimenti, la coincidenza tra la persona del venditore/procuratore e l'acquirente, comprova l'intenzione del convenuto di compiere un atto di liberalità nei propri confronti mediante il trasferimento di un bene a fronte di un corrispettivo del tutto simbolico e sostanzialmente inesistente, inoltre, non si può neppure configurare il suddetto negozio quale donazione indiretta, posto che la stessa si qualifica per la mancanza di un corrispettivo.
È evidente che esaminando l'atto sotto un profilo di gratuità e liberalità, lo stesso difetta dei requisiti di cui all'art. 782 c.c., sia in relazione al trasferimento della proprietà del bene sia in relazione alla procura, la quale avrebbe dovuto rivestire le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante doveva concludere;
da ciò ne consegue la nullità dell'atto di vendita del
17.10.2019.
Si evidenzia che, pur non ritenendo il negozio nullo, lo stesso sarebbe comunque annullabile data la presenza di un conflitto di interessi tra il rappresentato e il suo rappresentante di cui all'art. 1394 c.c., inoltre, l'art. 1395 c.c. stabilisce “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi”. Valutando la situazione de qua alla luce dei principi che precedono, si rileva che la procura del 4.2.2016 non prevedeva la possibilità per il rappresentante di contrarre con sé stesso, né vi era alcuna predeterminazione del contenuto essenziale di un contratto di compravendita dell'imbarcazione, inoltre, il rappresentante non era autorizzato a donare né a stipulare negozi a titolo gratuito ed infine, era posto a carico del rappresentante l'obbligo del rendiconto. Pertanto risulta evidente che il sig. ha abusato dei poteri conferitigli mediante la suddetta procura, vendendo a sé stesso CP_1
8 l'imbarcazione a fronte di un corrispettivo simbolico pari ad un euro. Sul punto, si evidenzia che il Ctu ha determinato il valore di tale bene nella somma di 164.900,00 euro oltre iva, in considerazione della possibile assenza di attività manutentive a partire dal 17.10.2019. Appare evidente che il corrispettivo di 1 euro risulta inadeguato sia in relazione a quanto si è evinto dalla consulenza tecnica, sia rispetto alla stima effettuata dall'ing. nel marzo 2019, il quale Parte_3 aveva valutato l'imbarcazione in circa 25.000,00 euro (doc. 14).
Ciò premesso, è evidente l'invalidità del contratto di compravendita del 17.10.2019 per cui la domanda avanzata dall'attrice relativa alla restituzione da parte del sig. CP_1 dell'imbarcazione merita accoglimento, rilevato che, in corso di causa sono emersi degli elementi dai quali potrebbe attendersi la probabile difficoltà, se non l'impossibilità, per il convenuto di restituire l'imbarcazione (docc. 30,30 bis,31 e 31 bis) posto che, la stessa parrebbe essere stata da lui venduta nell'aprile 2023 al prezzo di 1.000,00 euro (doc. 2 reclamo al collegio), merita accoglimento anche la domanda attorea proposta in via subordinata di risarcimento dei danni per l'importo pari al valore dell'imbarcazione al momento dell'atto di compravendita del 2019.
Dalle risultanze dell'elaborato peritale si evince che il Ctu ing. ha effettuato una Per_3 ricostruzione molto accurata in merito a tutti gli elementi disponibili per la stima del bene al 2019 comparandoli altresì con quelli relativi alla data di acquisto dell'imbarcazione del 9.7.2010, tenendo conto delle attività svolte e degli importi sostenuti per il refitting effettuato negli anni
2011, 2012 nonché degli atti attinenti alla navigazione effettuata. I predetti dati congiuntamente considerati hanno portato il Ctu a formulare due ipotesi di valutazione del valore dell'imbarcazione, la prima pari ad un importo di 228.700,00 euro oltre iva, la seconda pari a
164.900,00 euro oltre iva, in considerazione della possibile assenza di attività manutentive alla data del 17.10.2019. Tale secondo importo appare corretto stante la totale assenza agli atti e nei documenti contabili di fatture relative all'attività di manutenzione ordinaria negli anni dal 2013 al
2019. Peraltro, dalle informazioni ricavabili dagli atti unitamente alla perizia redatta nel 2019 si evidenzia la presenza di una serie di vizi afferenti allo stato del motore, agli impianti e all'assenza di vele ciò, porta a desumere che l'imbarcazione necessitasse di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Posto che dai documenti prodotti in giudizio non si rileva alcuna attività manutentiva svolta da parte della società attrice e che comunque, qualora svolta parrebbe essere stata effettuata da parte del convenuto, appare più corretta l'ipotesi n. 2 proposta dal Ctu, nella quale si ipotizzano come funzionanti e presenti tutti i componenti e gli accessori dell'imbarcazione compreso il motore, impiantistica, vele per un importo pari a 164.900,00 euro oltre iva al netto della manutenzione (di cui non vi è prova). Non può pertanto trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice in merito alla condanna del convenuto alla corresponsione di 314.998,22 euro pari al valore contabile societario riferito al prezzo di acquisto del 2010 maggiorato delle spese incrementative in quanto, l'importo che deve essere riconosciuto in favore di è pari a quello correttamente determinato dal Ctu in 164.900,00 Parte_1
9 euro. Invero la mancata esecuzione di attività manutentive non può che imputarsi alla società attrice che non ha dimostrato di essersene occupata né di aver conferito un apposito mandato in tal senso al sig. Sul punto, si precisa che tale domanda è stata svolta dalla società attrice CP_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'asserita incuria con cui il sig. avrebbe CP_1 utilizzato/gestito l'imbarcazione ma, anche sotto tale profilo, le spese manutentive avrebbero dovuto essere poste a carico della società attrice in qualità di proprietaria dell'imbarcazione, la quale però non ha espletato l'attività manutentiva né ha conferito espressamente tale incarico al convenuto.
In merito alla domanda avanzata da relativa alla condanna del convenuto al Parte_1 risarcimento del danno per la somma di 2.000,00 euro mensili per tutto il periodo in cui quest'ultimo ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione, decorrente dall' 1.6.2011 sino ad oggi, si rileva che il documento prodotto da parte attrice relativo all'autorizzazione del convenuto all'utilizzo dell'imbarcazione (doc.5), consiste unicamente nel potere del sig. di poter CP_1 condurre l'imbarcazione in Italia e all'estero ma non fa menzione ad eventuali oneri di custodia, doveri manutentivi e di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'imbarcazione.
La procura speciale del 4.2.2016 nominava il convenuto quale procuratore speciale, conferendogli potere di rappresentanza della società attrice laddove avesse posto in essere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente all'imbarcazione, facoltà concesse con tale procura anche relativamente ad eventuali manutenzioni, riparazioni, noleggio e cessione della conduzione dell'imbarcazione a terzi come anche la vendita, ma non è stato precisato il rapporto e i termini di mandato intercorrenti tra le parti. Peraltro si rileva che la stessa società attrice nella memoria di replica conclusionale ha affermato che era intenzione della famiglia che il CP_1 convenuto potesse guadagnarsi da vivere proprio mediante l'esecuzione del charter nautico, assecondando la sua inclinazione per la navigazione e l'esperienza maturata nel mondo velico, facendo intendere che costui potesse trattenere i proventi di un eventuale noleggio. Pertanto, in assenza di specifica deduzione e prova sugli accordi tra le parti dal 2011 al 2019 in merito all'utilizzo del bene da parte del la mera disponibilità dell'imbarcazione non legittima CP_1 automaticamente la società attrice ad avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del medesimo. Inoltre, si rileva che in riferimento al periodo all'atto di compravendita, Parte_1 non ha comprovato che avrebbe potuto noleggiare a terzi l'imbarcazione, a maggior ragione
[...] tenuto conto del fatto che nei quattro anni precedenti la barca non era stata posta in navigazione, rimanendo inutilizzata come risulta dalla documentazione nautica (doc. 21). Risulta piuttosto evidente che la società attrice ha dimostrato un certo disinteresse in merito alle sorti della suddetta imbarcazione omettendo di espletare le attività manutentive e riparatorie necessarie, inoltre, non risulta che avesse formalmente incaricato il sig. di noleggiarla a terzi né si è CP_1 mai premurata di proporla a noleggio direttamente o a mezzo di intermediari.
10 Merita invece accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'attrice nei riguardi del sig. in riferimento al rendiconto del proprio operato in qualità di procuratore speciale, difatti CP_1 dalla documentazione in atti si evince che mediante la procura del 4.2.2016 la società attrice conferiva al convenuto il potere di rappresentanza della stessa anche in relazione agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre, gli attribuiva delle facoltà anche riguardo alle manutenzioni di riparazioni e noleggio e cessione dell'imbarcazione a terzi oltre alla vendita, pertanto, il sig. è tenuto a rendicontare le potenziali spese sostenute per la manutenzione CP_1 del bene nonché eventuali somme ricavate dall'utilizzo dell'imbarcazione laddove abbia operato in tal senso, nell'ambito della procura conferitagli.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro
14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 2.115,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese del procedimento cautelare sono poste a carico di parte convenuta con condanna della stessa alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.007,60 di cui euro 5.224,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 783,60 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese del procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. sono poste a carico di parte convenuta con condanna della stessa alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.007,60 di cui euro 5.224,00 per compenso professionale
(considerati valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 783,60 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la nullità del contratto concluso il 17.10.2019 tra in qualità di Controparte_1 procuratore speciale di e lo stesso in proprio, trascritto presso Parte_1 Controparte_1
l'ufficio locale marittimo di Porto Nogaro il 6.12.2019 al n. 34/19 di repertorio e per l'effetto,
11 ordina l'annotazione della sentenza nell'archivio telematico centrale delle unità di diporto e per quanto corrente all'ufficio locale marittimo di Porto Nogaro nel registro delle imbarcazioni di diporto;
Condanna parte convenuta a riconsegnare a l'imbarcazione da diporto a vela Parte_1 con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione MN306D “camper e , CP_2 denominata Caryali presso il porto italiano di Porto Nogaro;
in caso di mancata restituzione del bene entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, condanna il convenuto a risarcire all'attrice l'importo di 164.900,00 euro oltre Iva, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda;
Ordina al sig. di rendere conto della gestione dell'imbarcazione con decorrenza Controparte_1 dal 4.2.2016 sino al giorno della riconsegna dell'imbarcazione, fornendo tutta la documentazione inerente alla stessa;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 14 agosto 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 140/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. RASCHINI DEBORA Parte_1
ATTRICE contro
, con il patrocinio degli avv.ti FERRARI GIOVANNI e MARCHIONI Controparte_1
STEFANO
CONVENUTO
Conclusioni
Per parte attrice: “ ogni contraria istanza od eccezione disattesa, previi tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso in principalità -accertare e dichiarare la nullità, anche per difetto di forma ex art.782 cc e per l'estraneità dello stesso ai poteri del procuratore, del contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere “ , denominata Caryali lunghezza fuori Controparte_2 tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra CP_1 procuratore speciale della e il medesimo in proprio,
[...] Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri in subordine -dichiarare l'annullamento e comunque annullare ex art.
1395 cc il contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere “ , denominata Controparte_2
Caryali lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra procuratore speciale della e il medesimo Controparte_1 Parte_1 in proprio, trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 Controparte_1
1 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri, in ogni caso -condannare a Controparte_1 riconsegnare alla l'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario Parte_1 entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D “ , denominata Caryali Controparte_2 presso il porto italiano di Porto Nogaro , condannandolo al pagamento in favore della società attrice di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, -condannare a Controparte_1 pagare alla , se del caso a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro Parte_1
2.000,00 mensili o quella diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, per tutto il periodo in cui egli ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione decorrente da 1 giugno
2011 sino a quella dell'emananda sentenza con gli interessi di cui all'art.1284 c IV cc dalla data della domanda, -ordinarsi a di rendere il conto della gestione dell'imbarcazione Controparte_1
a decorrere da 4-2-2016, fornendo tutta la documentazione inerente la stessa, -condannarsi
a risarcire alla il danno derivante dall'incuria con cui egli ha Controparte_1 Parte_1 utilizzato/gestito l'imbarcazione nell'importo che risulterà corrispondere alla differenza tra il valore della stessa al momento della sua restituzione e quello contabile di libro di euro
314.998,22 pari al prezzo di acquisto e delle spese incrementative sostenute dalla società, con gli interessi di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data della domanda, In caso di mancata restituzione del bene condannarsi a risarcire il danno provocato alla Controparte_1 Parte_1
a tale titolo per un importo corrispondente ad euro 314.998,22 o per l'importo diverso
[...] maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, con gli interessi ex art.1284 c IV cc dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni altra avversaria domanda ed eccezione disattesa: In via preliminare: – revocato ogni proprio precedente provvedimento, dichiarare la remissione in termini del convenuto Sig. , con concessione allo Controparte_1 stesso dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. sesto coma n°1 - 2 - 3 - ante riforma Cartabia del processo civile;
Nel merito: - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande svolte da con l'atto di introduttivo del presente giudizio. Con vittoria Parte_1 di spese e competenze di lite, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
deducendo quanto segue.
[...]
è una società avente ad oggetto sociale la costruzione, acquisto, vendita, Parte_1 locazione di immobili, affitto di beni mobili e mobili iscritti in pubblici registri, oltre al noleggio e locazione di imbarcazioni con e senza skipper. La stessa era proprietaria di un'imbarcazione da
2 diporto a vela, numero di iscrizione 2MN306D, acquistata nel 2010 ad un prezzo di 200.000,00 euro (docc. 1 e 2).
Al fine di esercitare l'attività sociale, l'attrice conferiva una procura speciale alla sig.ra
[...]
(doc. 4), la quale, a sua volta, mediante atto dell'1.6.2011 autorizzava il sig. Parte_2 CP_1 ad utilizzare l'imbarcazione.
[...]
In data 4.2.2016, a seguito della nomina della sig.ra quale amministratore unico Controparte_3 della società, quest'ultima conferiva una procura speciale al sig. affinché Controparte_1 provvedesse alla locazione dell'imbarcazione con o senza skipper (doc. 6).
Nell'ottobre 2019, il sig. vendeva la suddetta imbarcazione a sé stesso dietro CP_1 corrispettivo di 1 euro, asserendo che tale importo sarebbe stato l'effettivo valore dell'imbarcazione attesa la sua vetustà e le condizioni di uso e manutenzione (doc. 7), inoltre, il medesimo non avrebbe informato la società attrice, la quale avrebbe appreso che l'imbarcazione era stata oggetto di compravendita solo nel febbraio 2020 pertanto, presentava una denunzia di querela nei confronti del sig. (doc. 10) e richiedeva al medesimo di restituire CP_1
l'imbarcazione e pagare un compenso/indennizzo per tutto il periodo di utilizzo della stessa (doc.
11).
Parte attrice deduceva che il sig. contrattando con se stesso avrebbe stipulato un CP_1 contratto assimilabile ad una donazione, di cui mancherebbero i requisiti formali di cui all'art. 782 c.c. ed inoltre, sarebbe esorbitante dall'ambito della procura ricevuta nella quale l'attrice non avrebbe espresso alcun animus donandi e, in ogni caso, sosteneva che il contratto sarebbe annullabile ai sensi dell'art. 1395 c.c., in quanto gravemente lesivo dei doveri di procuratore e degli interessi della società attrice.
Chiedeva in principalità di accertare e dichiarare la nullità, anche per difetto di forma ex art.782 cc e per l'estraneità dello stesso ai poteri del procuratore, del contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN
306D, cantiere , denominata Caryali lunghezza fuori tutto 17,87 metri, Controparte_2 larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra procuratore Controparte_1 speciale della e il medesimo in proprio, trascritto presso l'Ufficio Parte_1 Controparte_1
Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri;
in subordine, di dichiarare l'annullamento e comunque annullare ex art. 1395 cc il contratto di compravendita dell'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D, cantiere , denominata Caryali lunghezza fuori Controparte_2 tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri, concluso in data 17 ottobre 2019 tra CP_1 procuratore speciale della e il medesimo in proprio,
[...] Parte_1 Controparte_1 trascritto presso l'Ufficio Locale Marittimo di Porto Nogaro il 6 dicembre 2019 al n.34/19 di
3 repertorio ed ordinarsi all'ufficio locale Marittimo di Porto Nogaro di annotare la sentenza negli appositi registri.
In ogni caso, condannare a riconsegnare alla l'imbarcazione da Controparte_1 Parte_1 diporto a vela con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione 2MN 306D
[...]
, denominata Caryali presso il porto italiano di Porto Nogaro, condannandolo al CP_2 pagamento in favore della società attrice di una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, nonché di condannare a pagare alla , se del caso a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 2.000,00 mensili o quella diversa, maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, per tutto il periodo in cui egli ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione decorrente da 1 giugno 2011 sino a quella dell'emananda sentenza con gli interessi di cui all'art.1284 comma IV cc dalla data della domanda;
di ordinarsi a Controparte_1 di rendere il conto della gestione dell'imbarcazione a decorrere da 4-2-2016, fornendo tutta la documentazione inerente la stessa;
di condannare a risarcire alla Controparte_1 Parte_1 il danno derivante dall'incuria con cui egli ha utilizzato/gestito l'imbarcazione nell'importo che risulterà corrispondere alla differenza tra il valore della stessa al momento della sua restituzione e quello contabile di libro di euro 314.998,22 pari al prezzo di acquisto e delle spese incrementative sostenute dalla società, con gli interessi di cui all'art.1284 IV comma cc dalla data della domanda.
In subordine, in caso di mancata restituzione del bene condannarsi a risarcire il Controparte_1 danno provocato alla a tale titolo per un importo corrispondente ad euro Parte_1
314.998,22 o per l'importo diverso maggiore o minore che riterrà di giustizia il Tribunale, con gli interessi ex art.1284 c IV cc dalla data della domanda. Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse.
Il sig. , costituitosi tardivamente in giudizio, chiedeva di essere rimesso in termini Controparte_1 ai sensi dell'art. 294 c.p.c., inoltre, deduceva l'infondatezza della richiesta di parte attrice di accertamento e dichiarazione di nullità per difetto di forma ex art. 782 c.c. dell'atto di vendita del 17.10.2019, in quanto dalla relazione del perito navale risulterebbe uno stato di Parte_3 usura e degrado dell'imbarcazione tale da renderla valutabile per un importo non superiore a
25.000,00 euro;
inoltre, sosteneva che il convenuto avrebbe vantato crediti nei confronti della società attrice ben superiori al suddetto importo per cui non vi sarebbe alcun arricchimento del convenuto relativo all'operazione di vendita della predetta imbarcazione e pertanto, l'assoluta carenza di qualsivoglia spirito di liberalità.
Esponeva inoltre l'infondatezza della domanda di annullamento dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. in quanto, la figlia avrebbe autorizzato il medesimo a vendere Controparte_3
l'imbarcazione al fine di poter recuperare i costi anticipati dallo stesso per le attività manutentive,
4 superiori a 25.000,00 euro ed inoltre, la procura speciale del 4.2.2016 prevederebbe la facoltà del
Procuratore speciale di alienare la predetta imbarcazione.
Deduceva inoltre, l'infondatezza della richiesta di parte attrice in merito al pagamento di una penale giornaliera di 200,00 euro posta la validità della vendita del 17.10.2019 ed esponeva altresì l'infondatezza della richiesta risarcimento danni per il periodo decorrente dal 1.6.2011, in quanto l'autorizzazione rilasciata dall'attrice in data 1.6.2011 avrebbe consentito al convenuto di condurre in Italia e all'estero la suddetta imbarcazione.
Esponeva infine l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice derivante dall'incuria con la quale il convenuto avrebbe utilizzato/gestito l'imbarcazione in quanto, la stessa non avrebbe provato di aver acquistato l'imbarcazione de qua né avrebbe dedotto di averla pagata col proprio denaro ed inoltre, riteneva infondata la domanda di risarcimento per euro 314.998,22 nell'ipotesi di mancata restituzione dell'imbarcazione.
Chiedeva preliminarmente di dichiarare la remissione nei termini dello stesso.
Nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Mediante ordinanza del 22.11.2023 veniva respinta l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte convenuta.
La società attrice presentava ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 671
c.p.c., e mediante ordinanza del 23.11.2023 veniva confermato “il decreto emesso inaudita altera parte in data 8.9.2023 limitando l'importo autorizzato per il sequestro conservativo di beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili, quote/azioni/partecipazioni societarie in Italia o all'estero e crediti verso terzi del sig. fino alla concorrenza di euro 300.000”. Controparte_1
Avverso tale ordinanza il sig. ha proposto reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., CP_1 il quale veniva respinto con ordinanza del 19.1.2024.
La causa è stata istruita mediante CTU col seguente quesito “esaminati atti e documenti di causa, determini, previa sua descrizione, il valore dell'imbarcazione con originaria iscrizione 2MN
306D, ed attuale numero di iscrizione 2MN306DX, denominata Caryali/Caryal costruttore
“ , lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza fuori tutto 4,90 metri alla Controparte_2 data del 17 ottobre 2019, tenendo conto delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria fatte eseguire sulla stessa dalla. determini il corrispettivo medio di noleggio Parte_1 corrente sul mercato negli anni dal 2016 in poi di una imbarcazione comparabile a quella con originaria iscrizione 2MN 306D, ed attuale numero di iscrizione 2MN306DX denominata
Caryali/Caryal costruttore “ , lunghezza fuori tutto 17,87 metri, larghezza Controparte_2 fuori tutto 4,90, nonché nel periodo da 1° novembre 2011 al 2016, distinguendo tra il noleggio senza equipaggio ed il noleggio con equipaggio”.
5 Successivamente, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione avanzata da parte del convenuto in merito alla nullità della notificazione dell'atto di citazione. Sul punto, si richiama l'ordinanza del
22.11.2023 con la quale è stata respinta la richiesta di remissione in termini formulata da parte convenuta: “Rilevato che parte convenuta costituendosi in giudizio in data 18.10.2023 a fase istruttoria in corso ha chiesto di essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. deducendo che
l'amministratrice di figlia del convenuto, al tempo della Parte_1 Controparte_3 notificazione dell'atto di citazione (fine gennaio-primi di febbraio 2021) fosse a conoscenza del fatto che non si trovava in Italia;
che la medesima avesse negli Controparte_1 Controparte_3 anni 2020-2021-2022 talvolta munita delle chiavi di casa del padre in Brescia avesse aperto la cassetta delle lettere e sostenendo e che, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere fatta nel luogo di reale dimora del convenuto (Cass. n.16941/2003) o ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; Rilevato che parte convenuta ha dedotto che l'attrice sapesse che il luogo di abituale dimora di CP_1
non fosse quello di residenza in Brescia senza indicare e documentare espressamente
[...] alcun diverso e specifico indirizzo. Sul punto la frequenza dei viaggi e delle permanenze del in Spagna, non documentata nel periodo rilevante per la notificazione, non risulta CP_1 sufficiente in assenza di precisa indicazione di un univoco indirizzo in tale Paese ad inficiare la notifica eseguita nel luogo di residenza del convenuto in Brescia;
Rilevato che parte attrice con la memoria autorizzata del 2.11.2023 ha documentato che lo stesso convenuto ha più volte e costantemente dichiarato che il proprio indirizzo di residenza fosse quello in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di citazione, dei provvedimenti relativi all'interpello ed al sub- procedimento cautelare in corso di casa. Sul punto si rileva che: -nella “vendita” dell'imbarcazione del 17/10/2019 (doc.7) ha dichiarato per due volte di essere Controparte_1 domiciliato in Brescia via Zadei 72, mentre nello stesso documento (titolare Testimone_1 dell'agenzia di pratiche nautiche) nel certificare l'autenticità delle firme apposte in sua presenza, ha dichiarato che lo stesso è residente a [...] e tale informazione si trova ripetuta nella nota di trascrizione e nel suo allegato C, vergato di pugno dal convenuto;
- dal certificato di residenza del 13 ottobre 2020 (doc. A) risulta che era residente Controparte_1 in Brescia via Zadei n.72; - nella procura alle liti rilasciata l'8 ottobre 2020 e rogata dal notaio di Torreveja (doc. B) dichiara di essere Persona_1 Controparte_1 pensionato (jubilado), di non essere residente in [...]e di essere domiciliato in Brescia via
Zadei n.72; nel ricorso al Tribunale di Ibiza (Juzgado de Primera Instancia) del 15 dicembre
2020 (doc.15) proposto nei confronti di per regolamentare l'utilizzo Controparte_4 dell'immobile di Formentera si dichiara che è domiciliato in Brescia via Zadei Controparte_1
n.72; - nell'atto in data 1 gennaio 2021 (doc.C) di estensione del contraddittorio alla nuda
6 proprietaria si dichiara che è domiciliato in Brescia via Zadei Controparte_3 Controparte_1
n.72; - nella procura notarile dell'8 ottobre 2020 e negli atti giudiziari del 15 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è taciuta qualsiasi informazione riguardo ad un possibile domicilio spagnolo;
- la comunicazione del 13 febbraio 2020 (doc.11) inviata all'indirizzo di Brescia via
Zadei 72 è stata ritirata il giorno successivo;
- i certificati di residenza richiesti il 18 dicembre
2020 e il 18 febbraio 2021 (docc. sub.E) e quelli del 24 luglio 2022 e del 14 settembre 2023
(docc. sub F) confermavano, senza alcuna variazione, la residenza del all'indirizzo di CP_1
Brescia via Zadei n.72 interno 1, il luogo in cui il soggetto si trovava il 28 settembre 2023 al momento dell'accesso da parte dell'Ufficiale Giudiziario;
- anche nella dichiarazione unilaterale di vendita del 6 aprile 2023 (doc.2 convenuto) dichiara di essere residente in [...]
Brescia via Zadei n.72. Rilevato che parte attrice ha contestato che avesse le CP_3 chiavi dell'immobile di via Zadei n.72 Brescia aggiungendo che la stessa non vi si reca da anni e che i capitoli di prova dedotti sulla predetta circostanza sono generici e inidonei a provare che avrebbe sottratto la corrispondenza relativa alle notifiche relative al giudizio Controparte_3 indicato in epigrafe dalla cassetta postale del convenuto. In particolare, si rileva che il capitolo
2 non indica alcuna specifica dimora abituale in Spagna e che il capitolo 4 non si spinge ad affermare che la avrebbe preso della corrispondenza ma solo che sarebbe stata vista CP_1 aprire “la cassetta delle lettere” in alcune imprecisate occasioni;
ritenuto che
non sussistono i presupposti di cui all'art. 294 c.p.c”. Nello specifico, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata eseguita a mezzo servizio postale presso via Zadei n.72, indirizzo di residenza del sig. come risulta dai diversi certificati di residenza prodotti in giudizio (docc. A, E ed F CP_1 proc. e docc. 7 e sub. 16) inoltre, si rileva che lo stesso in merito ad Per_2 Controparte_1 una diversa controversia relativa ad un immobile di Formentera aveva dichiarato al notaio
[...] di essere residente in [...] (docc. B e C proc. Controparte_5 cautelare) peraltro, il medesimo era presente presso il predetto indirizzo al momento dell'accesso all'immobile da parte dell'Ufficiale Giudiziario per l'esecuzione del sequestro giudiziario. Alla luce di quanto detto, è possibile concludere che la residenza del convenuto sia in Brescia via
Zadei n. 72.
Si rileva inoltre che la notifica dell'atto di citazione veniva richiesta in data 26.1.2021 e, in data
28.1.2021 veniva affisso l'avviso congiuntamente al deposito del plico non ritirato presso l'ufficio postale oltre all'invio della comunicazione di avvenuto deposito pertanto, è evidente che la notificazione è stata eseguita nel rispetto dei requisiti di cui agli artt. 163 e 163 bis c.p.c. e non vi è alcuna nullità della citazione che potrebbe aver impedito al sig. di avere conoscenza CP_1 del processo in quanto, come anzidetto, la notifica è stata effettuata presso l'indirizzo di residenza del medesimo. Peraltro, non coglie nel segno la tesi sostenuta da parte del convenuto relativa alla circostanza che la mancata costituzione in giudizio gli sarebbe stata impedita per una causa a lui non imputabile e ascrivibile agli asseriti comportamenti tenuti dalla figlia la Controparte_3
7 quale avrebbe prelevato dalla cassetta delle lettere gli avvisi di avvenuto deposito emessi dal servizio postale;
tale tesi non risulta comprovata da alcun elemento probatorio ed inoltre, il medesimo avrebbe dovuto curare diligentemente di poter ricevere e ritirare la corrispondenza anche nell'ipotesi in cui si fosse assentato per il periodo in cui l'atto era in giacenza presso l'ufficio postale. Sul punto la Cassazione ha statuito che “la mancata conoscenza del processo per fatto non imputabile al destinatario può aversi soltanto per il verificarsi di un evento estraneo, non prevedibile e non prevenibile con l'ordinaria diligenza” (Cass.
9.5.2014 n.10183).
Da quanto detto, si desume che la notificazione dell'atto di citazione non risulta affetta da alcuna nullità e deve ritenersi regolarmente effettuata.
Nel merito, risulta fondata la domanda principale avanzata da parte dell'attrice riguardante la richiesta di accertamento della nullità della compravendita effettuata in data 17.10.2019 per mancanza della forma prevista ai sensi dell'art. 782 c.c., il quale prevede che la donazione venga eseguita mediante atto pubblico. Sulla natura della vendita, si rileva che l'irrisorietà del prezzo della stessa fa presumere l'assoluta gratuità dell'atto parimenti, la coincidenza tra la persona del venditore/procuratore e l'acquirente, comprova l'intenzione del convenuto di compiere un atto di liberalità nei propri confronti mediante il trasferimento di un bene a fronte di un corrispettivo del tutto simbolico e sostanzialmente inesistente, inoltre, non si può neppure configurare il suddetto negozio quale donazione indiretta, posto che la stessa si qualifica per la mancanza di un corrispettivo.
È evidente che esaminando l'atto sotto un profilo di gratuità e liberalità, lo stesso difetta dei requisiti di cui all'art. 782 c.c., sia in relazione al trasferimento della proprietà del bene sia in relazione alla procura, la quale avrebbe dovuto rivestire le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante doveva concludere;
da ciò ne consegue la nullità dell'atto di vendita del
17.10.2019.
Si evidenzia che, pur non ritenendo il negozio nullo, lo stesso sarebbe comunque annullabile data la presenza di un conflitto di interessi tra il rappresentato e il suo rappresentante di cui all'art. 1394 c.c., inoltre, l'art. 1395 c.c. stabilisce “è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi”. Valutando la situazione de qua alla luce dei principi che precedono, si rileva che la procura del 4.2.2016 non prevedeva la possibilità per il rappresentante di contrarre con sé stesso, né vi era alcuna predeterminazione del contenuto essenziale di un contratto di compravendita dell'imbarcazione, inoltre, il rappresentante non era autorizzato a donare né a stipulare negozi a titolo gratuito ed infine, era posto a carico del rappresentante l'obbligo del rendiconto. Pertanto risulta evidente che il sig. ha abusato dei poteri conferitigli mediante la suddetta procura, vendendo a sé stesso CP_1
8 l'imbarcazione a fronte di un corrispettivo simbolico pari ad un euro. Sul punto, si evidenzia che il Ctu ha determinato il valore di tale bene nella somma di 164.900,00 euro oltre iva, in considerazione della possibile assenza di attività manutentive a partire dal 17.10.2019. Appare evidente che il corrispettivo di 1 euro risulta inadeguato sia in relazione a quanto si è evinto dalla consulenza tecnica, sia rispetto alla stima effettuata dall'ing. nel marzo 2019, il quale Parte_3 aveva valutato l'imbarcazione in circa 25.000,00 euro (doc. 14).
Ciò premesso, è evidente l'invalidità del contratto di compravendita del 17.10.2019 per cui la domanda avanzata dall'attrice relativa alla restituzione da parte del sig. CP_1 dell'imbarcazione merita accoglimento, rilevato che, in corso di causa sono emersi degli elementi dai quali potrebbe attendersi la probabile difficoltà, se non l'impossibilità, per il convenuto di restituire l'imbarcazione (docc. 30,30 bis,31 e 31 bis) posto che, la stessa parrebbe essere stata da lui venduta nell'aprile 2023 al prezzo di 1.000,00 euro (doc. 2 reclamo al collegio), merita accoglimento anche la domanda attorea proposta in via subordinata di risarcimento dei danni per l'importo pari al valore dell'imbarcazione al momento dell'atto di compravendita del 2019.
Dalle risultanze dell'elaborato peritale si evince che il Ctu ing. ha effettuato una Per_3 ricostruzione molto accurata in merito a tutti gli elementi disponibili per la stima del bene al 2019 comparandoli altresì con quelli relativi alla data di acquisto dell'imbarcazione del 9.7.2010, tenendo conto delle attività svolte e degli importi sostenuti per il refitting effettuato negli anni
2011, 2012 nonché degli atti attinenti alla navigazione effettuata. I predetti dati congiuntamente considerati hanno portato il Ctu a formulare due ipotesi di valutazione del valore dell'imbarcazione, la prima pari ad un importo di 228.700,00 euro oltre iva, la seconda pari a
164.900,00 euro oltre iva, in considerazione della possibile assenza di attività manutentive alla data del 17.10.2019. Tale secondo importo appare corretto stante la totale assenza agli atti e nei documenti contabili di fatture relative all'attività di manutenzione ordinaria negli anni dal 2013 al
2019. Peraltro, dalle informazioni ricavabili dagli atti unitamente alla perizia redatta nel 2019 si evidenzia la presenza di una serie di vizi afferenti allo stato del motore, agli impianti e all'assenza di vele ciò, porta a desumere che l'imbarcazione necessitasse di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Posto che dai documenti prodotti in giudizio non si rileva alcuna attività manutentiva svolta da parte della società attrice e che comunque, qualora svolta parrebbe essere stata effettuata da parte del convenuto, appare più corretta l'ipotesi n. 2 proposta dal Ctu, nella quale si ipotizzano come funzionanti e presenti tutti i componenti e gli accessori dell'imbarcazione compreso il motore, impiantistica, vele per un importo pari a 164.900,00 euro oltre iva al netto della manutenzione (di cui non vi è prova). Non può pertanto trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice in merito alla condanna del convenuto alla corresponsione di 314.998,22 euro pari al valore contabile societario riferito al prezzo di acquisto del 2010 maggiorato delle spese incrementative in quanto, l'importo che deve essere riconosciuto in favore di è pari a quello correttamente determinato dal Ctu in 164.900,00 Parte_1
9 euro. Invero la mancata esecuzione di attività manutentive non può che imputarsi alla società attrice che non ha dimostrato di essersene occupata né di aver conferito un apposito mandato in tal senso al sig. Sul punto, si precisa che tale domanda è stata svolta dalla società attrice CP_1
a titolo di risarcimento del danno derivante dall'asserita incuria con cui il sig. avrebbe CP_1 utilizzato/gestito l'imbarcazione ma, anche sotto tale profilo, le spese manutentive avrebbero dovuto essere poste a carico della società attrice in qualità di proprietaria dell'imbarcazione, la quale però non ha espletato l'attività manutentiva né ha conferito espressamente tale incarico al convenuto.
In merito alla domanda avanzata da relativa alla condanna del convenuto al Parte_1 risarcimento del danno per la somma di 2.000,00 euro mensili per tutto il periodo in cui quest'ultimo ha avuto la disponibilità dell'imbarcazione, decorrente dall' 1.6.2011 sino ad oggi, si rileva che il documento prodotto da parte attrice relativo all'autorizzazione del convenuto all'utilizzo dell'imbarcazione (doc.5), consiste unicamente nel potere del sig. di poter CP_1 condurre l'imbarcazione in Italia e all'estero ma non fa menzione ad eventuali oneri di custodia, doveri manutentivi e di gestione ordinaria e/o straordinaria dell'imbarcazione.
La procura speciale del 4.2.2016 nominava il convenuto quale procuratore speciale, conferendogli potere di rappresentanza della società attrice laddove avesse posto in essere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente all'imbarcazione, facoltà concesse con tale procura anche relativamente ad eventuali manutenzioni, riparazioni, noleggio e cessione della conduzione dell'imbarcazione a terzi come anche la vendita, ma non è stato precisato il rapporto e i termini di mandato intercorrenti tra le parti. Peraltro si rileva che la stessa società attrice nella memoria di replica conclusionale ha affermato che era intenzione della famiglia che il CP_1 convenuto potesse guadagnarsi da vivere proprio mediante l'esecuzione del charter nautico, assecondando la sua inclinazione per la navigazione e l'esperienza maturata nel mondo velico, facendo intendere che costui potesse trattenere i proventi di un eventuale noleggio. Pertanto, in assenza di specifica deduzione e prova sugli accordi tra le parti dal 2011 al 2019 in merito all'utilizzo del bene da parte del la mera disponibilità dell'imbarcazione non legittima CP_1 automaticamente la società attrice ad avanzare una richiesta di pagamento nei confronti del medesimo. Inoltre, si rileva che in riferimento al periodo all'atto di compravendita, Parte_1 non ha comprovato che avrebbe potuto noleggiare a terzi l'imbarcazione, a maggior ragione
[...] tenuto conto del fatto che nei quattro anni precedenti la barca non era stata posta in navigazione, rimanendo inutilizzata come risulta dalla documentazione nautica (doc. 21). Risulta piuttosto evidente che la società attrice ha dimostrato un certo disinteresse in merito alle sorti della suddetta imbarcazione omettendo di espletare le attività manutentive e riparatorie necessarie, inoltre, non risulta che avesse formalmente incaricato il sig. di noleggiarla a terzi né si è CP_1 mai premurata di proporla a noleggio direttamente o a mezzo di intermediari.
10 Merita invece accoglimento la domanda di condanna avanzata dall'attrice nei riguardi del sig. in riferimento al rendiconto del proprio operato in qualità di procuratore speciale, difatti CP_1 dalla documentazione in atti si evince che mediante la procura del 4.2.2016 la società attrice conferiva al convenuto il potere di rappresentanza della stessa anche in relazione agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed inoltre, gli attribuiva delle facoltà anche riguardo alle manutenzioni di riparazioni e noleggio e cessione dell'imbarcazione a terzi oltre alla vendita, pertanto, il sig. è tenuto a rendicontare le potenziali spese sostenute per la manutenzione CP_1 del bene nonché eventuali somme ricavate dall'utilizzo dell'imbarcazione laddove abbia operato in tal senso, nell'ambito della procura conferitagli.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 di cui euro
14.103,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 2.115,45 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese del procedimento cautelare sono poste a carico di parte convenuta con condanna della stessa alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
6.007,60 di cui euro 5.224,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 783,60 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese del procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. sono poste a carico di parte convenuta con condanna della stessa alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.007,60 di cui euro 5.224,00 per compenso professionale
(considerati valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e dello scaglione relativo all'importo liquidato) ed euro 783,60 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la nullità del contratto concluso il 17.10.2019 tra in qualità di Controparte_1 procuratore speciale di e lo stesso in proprio, trascritto presso Parte_1 Controparte_1
l'ufficio locale marittimo di Porto Nogaro il 6.12.2019 al n. 34/19 di repertorio e per l'effetto,
11 ordina l'annotazione della sentenza nell'archivio telematico centrale delle unità di diporto e per quanto corrente all'ufficio locale marittimo di Porto Nogaro nel registro delle imbarcazioni di diporto;
Condanna parte convenuta a riconsegnare a l'imbarcazione da diporto a vela Parte_1 con motore ausiliario entrobordo numero di iscrizione MN306D “camper e , CP_2 denominata Caryali presso il porto italiano di Porto Nogaro;
in caso di mancata restituzione del bene entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, condanna il convenuto a risarcire all'attrice l'importo di 164.900,00 euro oltre Iva, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda;
Ordina al sig. di rendere conto della gestione dell'imbarcazione con decorrenza Controparte_1 dal 4.2.2016 sino al giorno della riconsegna dell'imbarcazione, fornendo tutta la documentazione inerente alla stessa;
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
Pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, a carico di parte convenuta.
Brescia, 14 agosto 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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