Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 23624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23624 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23624/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2025, proposto da ON NO, OS MA, ET PA, OF RA, ON GG, MAana AU, AU AU, UT AU, IA ER, SI ER e ES ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Beatrice Bonini e Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno e Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto n. 226/2024 datato 16 ottobre 2024, emesso in data 26 ottobre 2024 e pubblicato il 31 ottobre 2024, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione, di concerto con il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha disciplinato le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche;
- della circolare prot. n. 34247 del 03/12/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione, avente ad oggetto chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico, disciplinato con Decreto interministeriale;
- della circolare prot. n. 36851 del 23/12/2024, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione, avente ad oggetto il Programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Registro Elettronico NCC e Taxi e del Foglio di Servizio Elettronico;
- del Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell’Adunanza del 23 maggio 2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non noti;
nonché per remissione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate
ovvero per rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per le questioni pregiudiziali infra illustrate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell’Interno e del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. UC FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) I ricorrenti, nella loro qualità di utenti del servizio di noleggio con conducente, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per contestare la legittimità del: i) decreto n. 226 del 16 ottobre 2024 con il quale il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha disciplinato le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio in formato elettronico da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente; ii) delle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nn. 34247 del 3 dicembre 2024 e 36851 del 23 dicembre 2024; iii) del parere favorevole espresso a riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 maggio 2024.
2.) I ricorrenti, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, aver richiamato le prescrizioni del gravato d.m. n. 226/2024 e aver fatto riferimento al contenuto delle gravate circolari ministeriali, hanno contestato la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati sulla scorta di quattro distinti mezzi di gravame, chiedendone l’annullamento.
3.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 17 marzo 2025, ha notificato ai ricorrenti un atto di opposizione ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorrenti, quindi, hanno proceduto a trasporre in sede giurisdizionale il suddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, riproponendo dinanzi a questo Tribunale tutti i motivi di doglianza articolati avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe.
4.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’interno e il Garante per la protezione dei dati personali, in data 23 maggio 2025, si sono costituiti in giudizio.
5.) Le amministrazioni resistenti, con memoria depositata in data 5 settembre 2025, hanno eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere, anche in ragione della mancanza di una lesione immediata e concreta degli atti e provvedimenti impugnati nella loro sfera giuridica. I ricorrenti, secondo la prospettazione difensiva delle amministrazioni statali, non sarebbero titolari di alcuna posizione differenziata rispetto a quella degli altri consociati e, comunque, non avrebbero dimostrato in atti di essere effettivi utenti del servizio di noleggio con conducente. Oltretutto, non si sarebbe prodotta alcuna lesione nella loro sfera giuridica, in quanto gli atti impugnati costituiscono atti di carattere generale, come tali non suscettibili di incidere in maniera immediata e diretta nella sfera giuridica dei possibili utenti del servizio. Peraltro, la carenza attuale di lesività degli atti e provvedimenti impugnati discenderebbe dalla mancata adozione della circolare attuativa prevista dall’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 226/2024;
- l’infondatezza del ricorso.
6.) I ricorrenti, con memoria depositata in data 6 settembre 2025, hanno chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per l’8 ottobre 2025, non essendosi ancora formato il giudicato sulle precedenti pronunce giurisdizionali della Sezione con le quali è stato disposto l’annullamento dei medesimi provvedimenti gravati con il ricorso in esame.
7.) All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata discussa.
Il Collegio, nel corso della discussione, ha rigettato l’istanza di rinvio formulata dai ricorrenti, ritenendo che la pendenza del giudizio di appello avverso una pronuncia della Sezione non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, non integri i presupposti richiesti dall’articolo 73, comma 1- bis , c.p.a. per la concessione di un rinvio. Ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza.
All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, in via preliminare, ritiene che le eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti non siano meritevoli di pregio, ad eccezione di quella di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, ma solo limitatamente ad alcuni dei profili di censura articolati con il primo motivo di ricorso in relazione ai vincoli gravanti sui vettori NCC e unicamente incidenti sulla organizzazione del servizio da parte di questi ultimi e sulla erogazione delle prestazioni all’utenza.
Si tratta, in particolare, delle censure con le quali è stata contestata la legittimità delle previsioni ministeriali con le quali è stato imposto ai vettori NCC di non cambiare il nome del passeggero selezionato e di stipulare contratti per l’erogazione di servizi di durata.
1.1. Le restanti eccezioni di rito sollevate dalle amministrazioni resistenti, invece, non meritano di essere accolte.
A riguardo, vale innanzitutto evidenziare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, “ un atto generale […] è immediatamente impugnabile quando incide senz’altro – senza la necessaria intermediazione di provvedimenti applicativi [da intendersi quali atti implicanti ulteriori valutazioni di interessi, n.d.r.] – sui comportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5480 del 7 novembre 2014).
Nel caso di specie, non v’è alcun dubbio che tale incidenza vi sia, in quanto il contenuto dispositivo del decreto ministeriale impugnato e dei relativi allegati esaurisce i profili di conformazione dell’attività dei vettori del servizio di noleggio con conducente (“ NCC ”) connessi all’introduzione del foglio di servizio in formato elettronico, con i relativi risvolti in punto di erogazione del servizio e incidenza sui diritti degli utenti ai quali detto servizio è destinato – tra i quali figurano anche i ricorrenti – residuando esclusivamente la definizione di aspetti meramente tecnici legati all’accesso all’applicazione informatica.
1.2. A differenza di quanto sostenuto dalle amministrazioni resistenti, le previsioni contenute nell’impugnato d.m. n. 226/2024 risultano suscettibili di incidere in via immediata sul comportamento dei destinatari, diretti e indiretti, della disciplina con esse introdotta, ivi inclusi gli utenti del servizio di NCC.
Risultano, pertanto, prive di pregio le eccezioni di inammissibilità sollevate con riguardo alla carenza di interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti, nonché alla mancanza di un pregiudizio attuale nella loro sfera giuridica.
1.3. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, inoltre, può anche essere respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che la contestata disciplina introdotta con il gravato d.m. n. 226/2024 è atta ad incidere sulla riservatezza dei dati degli utenti ed è proprio con riguardo a tale profilo che sono state articolate le censure mosse, con il presente gravame, avverso le prescrizioni ministeriali in questione.
2. Il Collegio, esaurita la delibazione delle eccezioni preliminari, ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere accolto per le seguenti ragioni di diritto.
3. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato d.m. n. 226/2024 per “ Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 4 l. n. 21/1992, come modificato dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e) e comma 2, decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, in relazione agli artt. 2, in particolare alle lettere da a) a h), da m) a t) e da z) a ee) e di conseguenza degli artt da 3 a 10 e relativi Allegati da 1 a 5 del decreto interministeriale del 26 ottobre 2024 n. 226 ”.
Con tale mezzo di gravame, in estrema sintesi, è stata contestata la legittimità dell’intero decreto ministeriale in questione sull’assunto che lo stesso abbia istituito un impianto non previsto, né voluto dal legislatore che, con l’articolo 10- bis , comma 1, lett. e) , del d.-l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non ha stabilito che dovesse essere istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un sistema informativo e telematico relativo al foglio di servizio, nonostante la sua trasposizione in formato elettronico, né che dovesse essere introdotto un meccanismo di avocazione centralizzata presso detto Ministero di tutti i dati degli utenti che fruiscono del servizio di NCC.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’intero impianto del gravato d.m. n. 226/2024 lederebbe il loro diritto alla vita privata, in qualità di utenti del servizio di NCC, in ragione del carattere non proporzionato dei dati personali che devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assoggettando gli stessi, per un lungo e irragionevole periodo di tre anni, al controllo degli organi previsti dall’articolo 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
In base alla tesi dei ricorrenti, le prescrizioni dell’impugnato decreto ministeriale si ripercuoterebbero e inficerebbero la loro libertà di consumo rispetto alla scelta del servizio di trasporto pubblico non di linea, inducendoli a utilizzare il servizio taxi al fine di evitare di essere sottoposti alla illegittima ingerenza ministeriale, in quanto ai fini della fruizione del servizio taxi non risulta necessario fornire all’amministrazione ministeriale alcuna delle informazioni personali previste dal d.m. n. 226/2024.
Oltretutto, la violazione dei diritti inviolabili della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione ad opera delle prescrizioni del gravato decreto ministeriale, risulterebbe ancor più marcata in ragione del fatto che i dati degli utenti del servizio di NCC vengono trattati e conservati dalla pubblica amministrazione, senza previo consenso degli interessati, per un lungo periodo di tempo.
3.1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
3.2. Giova innanzitutto richiamare il contesto normativo in cui si è sviluppata l’elaborazione della disciplina censurata.
Con il citato d.-l. n. 135/2018, il legislatore ha operato un complessivo riassetto del regime afferente all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, introducendo le seguenti modifiche alla previgente disciplina contenuta nella legge 15 gennaio 1992, n. 21:
- possibilità di effettuare la prenotazione del servizio, oltre che presso la rimessa, anche presso la sede, e altresì mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici (articolo 3, comma 1, della legge n. 21/1992);
- possibilità di disporre, oltre che della rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana (articolo 3, comma 3, della legge n. 21/1992);
- possibilità, anche per i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, di mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente (articolo 10, comma 2- bis , della legge n. 21/1992);
- previsione dell’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno, in sostituzione del foglio di servizio cartaceo già previsto dalla previgente normativa (articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992);
- previsione dell’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio (già precedentemente introdotto ma successivamente sospeso dall’articolo 7- bis , comma 1, del d.-l. n. 5/2009, con disposizione reiterata di anno in anno sino all’intervento del d.-l. n. 135/2018) e delle relative deroghe, che consentivano di iniziare un nuovo servizio senza il rientro in rimessa quando: i) sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d’attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione (articolo 11, comma 4- bis , della legge n. 21/1992); ii) in via transitoria, quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato (articolo 10- bis , comma 9, del d.-l. n. 135/2018);
- possibilità di fermata su suolo pubblico durante l’attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso (articolo 11, comma 4- ter , della legge n. 21/1992);
- istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante (c.d. Rent, articolo 10- bis , comma 3, del d.-l. n. 135/2018);
- disciplina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (articolo 10- bis , comma 8, del d.-l. n. 135/2018).
3.2.1. Sul predetto assetto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020, la quale ha:
- dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10- bis , commi 1, lett. e) – nella parte, in cui, sostituendo il comma 4 dell’articolo 11, della legge n. 21/1992, ha previsto che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente debbano avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse – ed f) , nonché dell’articolo 9 del d.-l. n. 135/2018, avendo ritenuto sproporzionato l’incondizionato obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio;
- ritenuto ragionevoli e non sproporzionati l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio”, nonché la temporanea moratoria al rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla completa operatività del Rent.
3.2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“ Mit ”), con decreto del 19 febbraio 2020, ha adottato la disciplina del Rent, la cui operatività è stata, tuttavia, immediatamente sospesa dal Mit con un successivo decreto del 20 febbraio 2020, in ragione del fatto che l’istituzione di tale registro sarebbe stata “ funzionale all’adempimento anche degli obblighi di cui al citato art. 11, comma 4, e che, pertanto, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 10-bis, la piena operatività del predetto registro è subordinata all’adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, relativo alle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico ”.
3.2.3. Il Mit, sin dalle prime fasi di elaborazione delle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico, ha inteso operare uno stretto collegamento tra il suddetto strumento e il Rent, tanto da ritenerli non suscettibili di separata operatività.
Già con la sentenza di questa Sezione n. 6068 del 27 marzo 2024, con la quale è stato annullato il decreto ministeriale del 20 febbraio 2020, era emerso come il Mit non avesse chiarito i termini e le ragioni dell’asserito collegamento tra il foglio di servizio in formato elettronico e il Rent.
Questa Sezione, infatti, anche alla luce di tale mancato chiarimento ha statuito che:
- “ l’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 stabilisce che l’istituzione del Registro sarebbe dovuta intervenire entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto-legge ”;
- “ l’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 […] non subordina affatto l’operatività del Registro all’adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche tecniche del Foglio, come erroneamente ritenuto dal Ministero resistente ”;
- “ l’art. 10-bis, comma 2, del d.l. n. 135/2018 prevede invece che ‘Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019’. Si tratta, invero, di una norma che si limita a individuare il termine di adozione del decreto ministeriale relativo alle specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico, senza assumere alcun ruolo di raccordo ovvero di coordinamento con quanto previsto dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 in merito alla istituzione del Registro e all’introduzione delle specifiche tecniche di attuazione dello stesso ”;
- “ laddove il legislatore avesse effettivamente voluto subordinare l’operatività del Registro all’adozione del decreto recante le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico l’avrebbe innanzitutto espressamente previsto e, comunque, avrebbe ben potuto coordinare diversamente l’efficacia dei plurimi decreti ministeriali in questione, in quanto gli stessi sono stati previsti uno actu, essendo tutti contemplati dall’art. 10-bis del d.l. n. 135/2018 che, sul punto e come più volte evidenziato, ha modificato in parte qua l’art. 11 della legge n. 21/1992 ”;
- “ con specifico riguardo al periodo transitorio, il legislatore ha optato per l’introduzione di uno strumento assimilabile quoad effectum al foglio di servizio in formato elettronico, dettagliando in maniera analitica gli obblighi di tenuta dello stesso da parte degli operatori esercenti il servizio di NCC. Laddove lo strumento del foglio di servizio in formato elettronico fosse stato indispensabile per l’operatività del Registro, di certo il legislatore non avrebbe previsto l’introduzione di uno strumento alternativo di portata transeunte e si sarebbe sicuramente premurato di evidenziare quell’asserito nesso di correlazione tecnica tra Foglio e Registro che il Ministero ha erroneamente inteso porre a fondamento del gravato decreto di sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale istitutivo dell’archivio informatico pubblico nazionale. Di tale correlazione, tecnica e/o funzionale, tuttavia non v’è alcuna traccia nelle previsioni normative applicabili ratione materiae ”;
- il Ministero ha “ falsamente interpretato le previsioni normative appena richiamate, introducendo una condizione di efficacia del decreto istitutivo del Registro – e, dunque, della stessa operativa di tale registro – non prevista dalla legge ”, con l’effetto di una “ estensione indebita e ad libitum del periodo di moratoria legale relativo al rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di NCC ”.
3.2.4. Successivamente, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla moratoria prevista dall’articolo 10- bis , comma 6, del d.-l. n. 135/2018, rilevando questa volta che “ la disposizione in esame ha consentito per oltre cinque anni dalla sua entrata in vigore (e potrebbe consentirlo in futuro) di mantenere in vita un divieto, vincolante per regioni ed enti locali, che ha gravemente compromesso la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea ”, e che “[in tal modo si è consentito, n.d.r.] all’autorità amministrativa di bloccare a tempo indefinito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC, con effetti protezionistici consistenti nell’elevare un’indebita barriera alla libertà di accesso al mercato, che non solo si è tradotta un’ulteriore posizione di privilegio degli operatori in questo già presenti – che agiscono in una situazione in cui la domanda è ampiamente superiore all’offerta – ma che, soprattutto, ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività ”.
Ne è conseguita la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa.
3.3. Con il decreto ministeriale gravato dai ricorrenti con il presente ricorso è definitivamente emersa la portata del disegno perseguito dall’amministrazione ministeriale resistente, risultando che lo stesso fosse finalizzato a realizzare la preannunciata interoperabilità tra il Rent e il foglio di servizio in formato elettronico e facendo divenire quest’ultimo strumento una mera appendice del Rent, come peraltro già segnalato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 15272 del 4 agosto 2025).
Ciò, in particolare, trova conforto nelle seguenti disposizioni ministeriali:
- l’istituzione di un sistema telematico ed informatico, anche sotto forma di applicazione, creato, gestito e messo a disposizione dei vettori NCC dal Mit (cfr. la definizione di “ applicazione informatica ” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) , del d.m. n. 226/2024), che archivia e conserva i fogli di servizio e i relativi dati per la durata di tre anni (cfr. articolo 7, comma 1, lett. l) e m );
- l’acquisizione dal Rent dei dati di cui all’Allegato 1 del d.m. n. 226/2024 (estremi della registrazione sul Rent, nome, cognome, codice fiscale dei conducenti ed estremi della relativa iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i dati degli eventuali contratti di durata stipulati dai vettori NCC), come risulta anche dal paragrafo 3 della relativa circolare applicativa;
- l’utilizzo dell’applicativo soltanto a seguito della corretta iscrizione nel Rent (cfr. Allegato 5 del d.m. n. 226/2024 e paragrafo 2 della circolare applicativa);
- l’interoperabilità tra i dati riportati nei fogli di servizio e quelli presenti nel Rent (Allegato 5);
- la possibilità, per i Comuni e gli organi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di consultare i dati presenti nel foglio di servizio tramite un’apposita interfaccia grafica ( app mobile ) o attraverso un sistema che garantisce la cooperazione applicativa tra i sistemi (Allegato 5); - l’accesso al sistema consentito al CED, tramite il personale appositamente autorizzato “ ai fini della manutenzione e dell’evoluzione del registro informatico pubblico nazionale istituito ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ” (cfr. articolo 8, comma 3, del d.m. n. 226/2024) laddove è particolarmente evidente la sostanziale integrazione tra il foglio di servizio in formato elettronico e il Rent.
3.4. Con la descritta architettura l’amministrazione ministeriale resistente ha, dunque, precostituito i presupposti per realizzare un controllo generalizzato dell’intera attività dei vettori NCC, per un periodo di tempo particolarmente lungo (tre anni), tramite la diretta disponibilità, accentrata in mano pubblica, di tutti i dati concernenti i servizi di tutti gli operatori attivi sull’intero territorio nazionale, con acquisizione anche delle informazioni riguardanti gli spostamenti degli utenti.
3.5. Il Collegio reputa, tuttavia, che a normativa primaria istitutiva del foglio di servizio elettronico non consentiva di addivenire a un assetto di questo tipo e, pertanto, risultano fondate le doglianze mosse dai ricorrenti, atteso che il sistema introdotto dal Mit con il gravato decreto ministeriale comporta una indebita e ingiustificata compressione della riservatezza dei loro dati personali, in quanto utenti del servizio di NCC.
3.5.1. Occorre, in proposito, prendere le mosse dall’articolo 11, comma 4, terzo e quarto periodo della legge n. 21/1992, che prevede quanto segue “ Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
a) targa del veicolo;
b) nome del conducente;
c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
e) dati del fruitore del servizio.
Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa ”.
3.5.2. Da tali previsioni normative si ricava che il foglio di servizio in formato elettronico è compilato, nonché “ tenuto ”, dal conducente.
Detto strumento, quindi, non presenta una natura diversa, salvo che per il formato, rispetto a quella del foglio di servizio in formato cartaceo previsto in via transitoria in attesa della definitiva introduzione di quello in formato elettronico, che i vettori NCC hanno l’obbligo di tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, sì da essere prontamente esibito agli organi di controllo.
3.5.3. D’altronde, pur volendo andare al di là degli elementi testuali ricavabili dal testo della legge, dall’esame dei lavori preparatori del disegno di legge di conversione del d.-l. 29 dicembre 2018, n. 143 (che costituiva l’originario contenitore delle previsioni normative in questione, prima di essere trasfuse nella legge di conversione del d.-l. n. 135/2018) non è possibile ricavare alcuna indicazione relativa alla possibilità, per l’amministrazione ministeriale, di istituire un sistema di controllo sull’attività dei vettori NCC, digitalizzato e di carattere accentrato, quale quello introdotto con il decreto ministeriale impugnato.
Tale sistema, come già evidenziato, anziché costituire uno strumento tenuto dal conducente e da esibire agli organi di controllo, si sostanzia in un archivio digitalizzato, obbligatoriamente accentrato in seno all’amministrazione ministeriale e aggiornato in tempo reale, in cui confluisce tutta l’attività svolta dai vettori NCC, nonché i dati degli utenti del servizio, il tutto conservato per un periodo largamente superiore a quello di 15 giorni previsto dalla legge per il foglio di servizio in formato cartaceo.
3.5.4. Tenuto conto della portata e della pervasività di un meccanismo di questo tipo, se realmente questa fosse stata l’intenzione del legislatore è agevole ritenere che lo avrebbe previsto espressamente, mentre alcun elemento della disposizione normativa in parola consente di pervenire al risultato cui sono addivenute le amministrazioni ministeriali resistenti, delineando un’operatività del foglio di servizio in formato elettronico incidente su molteplici valori e interessi anche di rilievo costituzionale – quali, appunto, i dati personali degli utenti del servizio di NCC – circostanza che avrebbe imposto un previo e idoneo bilanciamento a livello di normazione primaria.
3.5.5. D’altra parte, come è già stato rilevato dalla Sezione nella richiamata sentenza n. 6068/2024, “ pur volendo teoricamente assumere […] che lo strumento del foglio di servizio in formato elettronico abbia originariamente potuto costituire un fattore differenziale nella lotta all’abusivismo – ossia, in vigenza dell’obbligo, per gli operatori del servizio di NCC, di rientrare in rimessa prima di effettuare un nuovo servizio – successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle previsioni normative che avevano introdotto tale obbligo, non può più essere in alcun modo sostenuto che il foglio di servizio in formato elettronico costituisca, ai fini del contrasto alle condotte abusive, un presidio superiore al foglio di servizio cartaceo ”.
Vi è implicita in tale constatazione il riconoscimento che il foglio di servizio in formato elettronico e quello in formato cartaceo, pur nella loro differente configurazione, partecipano della medesima natura.
Il foglio di servizio in formato elettronico, pur presentando i vantaggi derivanti dall’impiego della tecnologia, tuttavia non si presta ad essere trasformato in un vero e proprio registro informatico, alla pari del Rent, così come previsto dalle amministrazioni resistenti con il gravato d.m. n. 226/2024.
3.6. Oltretutto, l’illegittimità dell’accentramento informativo imposto dal d.m. n. 226/2024 risulta vieppiù amplificata dalla circostanza per cui i dati inseriti nel foglio di servizio in formato elettronico sono destinati ad essere conservati per un lasso di tempo particolarmente elevato, fissato dal predetto decreto ministeriale in 3 anni.
Tale previsione, così come contestato dai ricorrenti, rende particolarmente pregiudizievole l’intero impianto ministeriale, facendo risultare più perniciosa l’indebita compressione del diritto alla riservatezza degli utenti del servizio di NCC.
3.6.1. Giova osservare che la normativa primaria non prevede uno specifico intervallo temporale di conservazione dei dati inseriti nel foglio di servizio in formato elettronico, a differenza di quanto accade per il foglio di servizio in formato cartaceo, per il quale è espressamente prevista la conservazione dello stesso per una durata pari a 15 giorni.
Tuttavia, l’apparente silenzio del legislatore sul punto non può in alcun modo intendersi come conferimento di una delega in bianco all’amministrazione ministeriale, la quale, quindi, non è legittimata a individuare, in maniera discrezionale, un diverso e non proporzionato periodo di conservazione dei dati inseriti nel foglio di servizio in formato elettronico.
3.6.2. Occorre, in proposito, ricordare che l’introduzione dell’obbligo di tenuta di un foglio di servizio in formato cartaceo è stata originariamente prevista dall’articolo 29, comma 1- quater , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In base a tale previsione normativa, l’allora termine di conservazione di tale documento era fissato in sole due settimane.
3.6.3. La disciplina dettata dal d.-l. n. 135/2018 non ha sostanzialmente modificato tale aspetto, limitandosi di fatto a sostituire il riferimento alle due settimane con il termine di quindici giorni e introducendo, altresì, l’obbligo del deposito di una copia conforme del foglio di servizio presso la rimessa.
Tale modifica, invero, non implica un più lungo periodo di conservazione dei dati inseriti nel foglio di servizio in formato cartaceo, essendo unicamente il frutto delle deroghe introdotte all’obbligo di iniziare e terminare ciascun singolo servizio presso la rimessa.
Nel contesto normativo all’epoca vigente, infatti, si prevedeva il divieto, per i vettori NCC, di effettuare più servizi consecutivi se le prenotazioni non fossero state tutte antecedenti alla partenza dalla rimessa, in connessione con l’indefettibile obbligo, previsto dalla legge, di rientrare in rimessa prima di poter effettuare un nuovo servizio.
In questa situazione il deposito della suddetta copia conforme presso la rimessa, anteriormente all’inizio del servizio, aveva la funzione di consentire il confronto con il foglio originale che, altrimenti, non sarebbe stato possibile stante l’astratta modificabilità ovvero alterabilità del documento cartaceo.
Alla suddetta previsione era, pertanto, estranea la finalità di consentire un controllo più a lungo termine, per il detto tramite, dei servizi registrati nel foglio di servizio in formato cartaceo che, d’altra parte, una volta venuto meno l’obbligo di conservazione dell’originale, avrebbe perduto il necessario termine di riscontro.
3.6.4. Orbene, assumere che il termine di quindici giorni sia applicabile al solo foglio di servizio in formato cartaceo equivarrebbe a ritenere che il legislatore abbia irrazionalmente circoscritto, con il suddetto limite temporale, le possibilità di controllo dell’amministrazione proprio nel caso di utilizzo dello strumento considerato meno affidabile.
3.6.5. È, allora, ragionevole concludere che il periodo di quindici giorni sia stato assunto dal legislatore come intervallo temporale sufficientemente congruo per assicurare l’effettività dei controlli, consentendo una certa possibilità di verifica a ritroso e al contempo ricercando una misura di bilanciamento con le contrapposte esigenze dei soggetti sottoposti a controllo, oltre che con gli ulteriori valori in gioco, anche di rango costituzionale, nella misura in cui rilevano la riservatezza degli spostamenti e la libertà di circolazione.
3.7. In questa prospettiva, la previsione del gravato decreto ministeriale relativa alla conservazione dei dati degli utenti del servizio di NCC per un periodo di tre anni, oltre a porsi al di fuori del tracciato normativo, non trova alcuna precipua giustificazione e, quindi, risulta palesemente sproporzionata rispetto alle esigenze di controllo cui è funzionalizzato il foglio di servizio in formato elettronico.
4. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Violazione degli articoli 2, 3, 16, 10, 11, 117, co. 1 Cost. in relazione agli artt.1 e 8 CEDU del gravato decreto.
Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 11, comma 4 l. n. 21/1992, come modificato dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e) e comma 2, decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Illegittimità derivata del decreto in caso di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 l. n. 21/1992, come modificato dall'artt. 10-bis, comma 1, lettera e) e comma 2, decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 in riferimento agli artt. 2, 3, 16 della Costituzione, nonché violazione degli artt. 2, 10, 11 e 117 co. 1, della Cost. questo in relazione agli artt. 1 e 8 CEDU ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità delle gravate previsioni ministeriali in quanto la loro attuazione comporterebbe una significativa ingerenza dell’amministrazione nella vita dei ricorrenti, nella loro qualità di consumatori, costringendoli a rendere noti alla stessa, senza previo consenso, una serie di dati inerenti alle proprie abitudini di vita, ai propri rapporti personali e sociali, ecc.
Ciò, secondo la prospettazione dei ricorrenti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione, nonché con gli articoli 1 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in relazione agli articoli 10, 11 e 117, comma 1, della Costituzione (“ CEDU ”).
In estrema sintesi, in base alla tesi ricorsuale, le previsioni del gravato d.m. n. 226/2024 non risulterebbero conformi con le tutele dei diritti inviolabili della persona umana assicurate dall’articolo 2 della Costituzione e dall’articolo 8 della CEDU.
I ricorrenti, in subordine, nell’ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 226/2024 sia meramente applicativo dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, hanno prospettato l’illegittimità costituzionale di tale previsione normativa per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto foriera di ingenerare una illegittima discriminazione tra gli utenti che si rivolgono al servizio taxi e quelli che intendono avvalersi del servizio di NCC.
4.1. Ad avviso del Collegio le censure articolate con tale mezzo di gravame possono essere assorbite alla luce dell’accoglimento delle doglianze mosse con il primo motivo di ricorso, non potendo i ricorrenti ritrarre alcuna maggiore utilità dall’accoglimento delle stesse.
Infatti il Collegio, per le ragioni esposte in precedenza, ha già accertato l’illegittimità dell’intero sistema informativo, di carattere digitale e centralizzato, introdotto con il gravato d.m. n. 226/2024, sicché addivenire all’accertamento dell’illegittimità delle medesime previsioni ministeriali per differenti e concorrenti motivi, non arrecherebbe alcun vantaggio per i ricorrenti, neppure sul versante dei vincoli conformativi che l’amministrazione è tenuta a rispettare in sede di riedizione del potere amministrativo contestato nel presente giudizio.
4.2. Nel caso di specie, in particolare, ricorre una ipotesi di assorbimento logico-necessario e, quindi, può farsi applicazione del principio di diritto espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale “ il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 5 del 27 aprile 2015, p. 9.3.4.2.)
4.3. Stante la fondatezza delle censure mosse avverso le previsioni ministeriali, non occorre valutare la sussistenza delle condizioni normative per procedere alla rimessione, dinanzi alla Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, peraltro formulata dai ricorrenti solo in via subordinata.
5. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Illegittimità dell’art. 2, lettere da a) a h), da m) a t) e da z) a ee); art 6; art. 7, in particolare c), e), g), l), m) e n); art. 8; art. 9, comma 2 del Decreto, nel combinato disposto con gli Allegati da 1 a 5, per violazione dell’art. 3 e 117, co. 3, Cost. in relazione all’art. 7, 8 par. 1, 51, paragrafi 1 e 3 CDFUE.
Illegittimità derivata per contrasto con la normativa eurounitaria dell’art. 10. bis, comma 1, lettera e) che ha modificato l’art. 11, comma 4, l. 21/1992 ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la violazione, da parte delle previsioni dell’impugnato d.m. n. 226/2024, del diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“ CDFUE ”) e dall’articolo 8 della CEDU, nonché del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 CDFUE.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le previsioni ministeriali indicate nella rubrica del motivo in esame risulterebbero illegittime in quanto, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte EDU, le disposizioni che impongono o consentono la comunicazione di dati personali di persone fisiche a un soggetto terzo, quale un’autorità pubblica, in assenza di consenso e a prescindere dal loro successivo utilizzo, devono essere qualificate come ingerenza nella vita privata dei titolari di tali dati e, quindi, come una limitazione del diritto al rispetto della vita privata previsto dall’articolo 8 della CEDU.
Del pari, costituirebbe una indebita ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 CDFUE, nonché 8 CEDU, anche la conservazione prolungata dei diritti relativi alla vita privata dei ricorrenti, nella loro qualità di utenti del servizio di NCC, giusto quanto previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, CDFUE, non venendo in rilievo una misura prevista dalla legge e avente carattere proporzionato.
I ricorrenti, in via subordinata, hanno poi instato affinché questo Tribunale operi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, laddove dovesse ritenersi che le misure introdotte dal d.m. n. 226/2024 siano conformi alle previsioni dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992.
5.1. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento.
5.2. Vale, innanzitutto, ricordare che l’articolo 7 della CDFUE garantisce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, della CDFUE conferisce esplicitamente a ogni persona il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
5.3. Giova, poi, rilevare che tra i dati che i vettori NCC devono inserire nel foglio di servizio in formato elettronico figurano anche quelli degli utenti, sicché può affermarsi che tale documento contiene informazioni relative a persone fisiche identificate.
Pertanto, i diversi trattamenti di cui tali dati possono essere oggetto incidono sul diritto fondamentale degli utenti del servizio di NCC al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della CDFUE, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza del 21 giugno 2022, in causa C-817/19, “ Ligue des droits humains ASBL c. Conseil des ministres ”, p. 94, in racc. digitale).
I trattamenti dei dati degli utenti del servizio di NCC, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza eurounitaria, costituiscono anche trattamenti di dati personali ai sensi dell’articolo 8 della CDFUE e, di conseguenza, devono necessariamente soddisfare gli obblighi di protezione previsti da tale previsione normativa (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza del 21 giugno 2022, in causa C-817/19, p. 95, cit. ).
5.4. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, inoltre, affermato che “ secondo giurisprudenza costante, la comunicazione di dati personali a un terzo, quale un’autorità pubblica, costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate. Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l’accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche. A tal riguardo, poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno carattere delicato o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza ” (cfr. CGUE, Grande Sezione, sentenza del 21 giugno 2022, in causa C-817/19, p. 96, cit. ).
5.5. Orbene, atteso che la comunicazione di dati personali a un’autorità pubblica, nonché la conservazione di tali dati da parte della stessa, determina un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della CDFUE, nel caso di specie sussiste la lamentata violazione dei predetti diritti fondamentali dei ricorrenti, in quanto, come già statuito da questa Sezione, “ l’imposizione, da parte del decreto, di una raccolta centralizzata dei dati e di una loro conservazione generalizzata per un periodo di tre anni, in assenza di una valutazione d’impatto, di motivazioni specifiche o di idonee garanzie, risulta sproporzionata e incompatibile con l’impianto normativo, oltre che con i principi europei in materia di trattamento dei dati personali ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 15272/2025, cit. ).
Ciò, peraltro, trova conferma nel fatto che il periodo di conservazione individuato dal decreto ministeriale impugnato è palesemente eccedente il necessario avuto riguardo sia alla finalità della disciplina, in considerazione degli interessi tutelati e nel bilanciamento con l’interesse degli utenti alla riservatezza delle informazioni riguardanti i loro spostamenti, sia all’espressa indicazione normativa di un termine di conservazione del foglio di servizio in formato cartaceo pari a quindici giorni.
Il termine triennale di conservazione dei dati degli utenti del servizio di NCC che devono essere riportati nel foglio di servizio in formato elettronico, invero, risulta irragionevolmente più esteso di quello previsto dal legislatore per la tenuta del foglio di servizio in formato cartaceo, senza che dagli atti impugnati emerga una minima, argomentata, rappresentazione delle ragioni poste a fondamento di una così protratta conservazione dei dati degli utenti.
5.6. Oltretutto, il medesimo illegittimo accentramento in capo al Mit imposto dal d.m. n. 226/2024, derivante dalla prevista confluenza di tutti i dati in una banca dati conservata presso l’amministrazione ministeriale, aggrava ulteriormente il quadro sin qui delineato, risultando tale modalità di conservazione idonea a determinare, a motivo della quantità rilevante di dati che possono essere conservati continuativamente, rischi inerenti ad un uso non proporzionato dei dati degli utenti ovvero, addirittura, ad un abuso degli stessi.
L’illegittimità delle gravate previsioni del d.m. n. 226/2024, inoltre, risulta anche corroborata dal fatto che la misura di pseudonimizzazione prevista non si appalesa idonea a rendere recessivi i richiamati rischi, dal momento che essa non determina la definitiva e completa eliminazione dei dati dal sistema informatico centralizzato dell’Autorità ministeriale, essendo tali dati sempre ricostruibili ex post .
5.7. Stante la fondatezza delle censure mosse avverso le previsioni ministeriali, non occorre pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni normative richieste per operare il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con riguardo alla compatibilità eurounitaria dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, questione che, peraltro, i ricorrenti hanno formulato esclusivamente in via subordinata.
6. Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali del 23 maggio 2024 per “ Violazione artt. 7, 8, par. 1, 52, par. 1 e 3 CDFUE.
Violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, violazione del principio di non aggravamento del procedimento e difetto di proporzionalità.
Sviamento di potere ”.
Con tale mezzo di gravame, in estrema sintesi, è stata contestata la legittimità del parere favorevole reso sullo schema di decreto ministeriale dal Garante per la protezione dei dati personali sulla scorta di censure sostanzialmente assimilabili a quelle articolate con il terzo motivo di ricorso.
6.1. Il Collegio ritiene che anche le censure articolate con il quarto motivo di ricorso siano meritevoli di accoglimento, atteso che il parere del Garante per la protezione dei dati personali costituisce atto presupposto del d.m. n. 226/2024 e che, in sede di delibazione del primo e terzo motivo di ricorso, è stata accertata l’illegittimità delle previsioni ministeriali inerenti al trattamento e alla conservazione dei dati degli utenti del servizio di NCC.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere accolto stante la sua fondatezza e, per l’effetto, devono essere integralmente annullati gli atti e provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa, che potranno essere adottati, senza vincolo di contenuto, ma nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente pronuncia giurisdizionale.
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico delle amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla integralmente gli atti e provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa, senza vincolo di contenuto, ma nel rispetto del vincolo conformativo discendente dalla presente pronuncia giurisdizionale.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno e il Garante per la Protezione dei Dati Personali alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
UC FF, Referendario, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC FF | LE ZI |
IL SEGRETARIO