Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2035/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
), come da procura a Parte_1 P.IVA_1 margine dell'atto di appello, rapp.ta e difesa dall'avv. Giulio Russo
), con il quale elett.te domicilia in S. Maria a Vico, via Appia, 317. C.F._1
APPELLANTE
Contro
), rappresentata da (già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, in virtù di procura rilasciata dall'Amministratore Unico p.t.,, Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonio Ferrara ( , con il quale elett.te dom.lia CodiceFiscale_2 in Napoli alla Via M.Cervantes n.55/5
APPELLATA
E
.TA DA e Controparte_4 Controparte_3 CP_5
APPELLATE CONTUMACI
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza nr. 1157/2022 del 04/04/2022 del Tribunale di S. Maria C.V.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del13.03.2025.
Nessuno è comparso nemmeno in tale udienza e la Corte, rilevato che le parti non sono comparse per due udienze successive, malgrado le rituali comunicazioni degli avvisi di cancelleria, ha trattenuta la causa in decisione senza termini.
Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
S. Maria C.V. nr. 1157/2022, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 28/03/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta D'Amore