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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
In persona del consigliere delegato dott. Carlo Maddaloni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2826/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DEGLI AFFARI 12 LECCO presso lo studio dell'avv. PRANDI LORENA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 dpr 115\2002
pagina 1 di 4 sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudicante revocare o comunque disapplicare il decreto impugnato di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente ammettere la sig.ra come sopra generalizzata al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nel procedimento n. 124/2023 RG Corte d'Appello di Milano, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all'istanza già in atti e qui riprodotta quale doc. 13 e nota spese doc. 14 o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Spese di lite rifuse con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., salvo l'accogliento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per il presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. 15 d. lgs. 150\2011, 170 d.p.r. 115\2002 e 281 decies e segg. C.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di appello, Il , proponendo Controparte_2
opposizione al decreto collegiale di questa Corte del 6/28-9-2023, con il quale era stato revocato il patrocinio a spese dello Stato in favore della medesima per il giudizio di impugnazione avverso la sentenza n.594\2022 del Tribunale di Lecco, e ciò per manifesta infondatezza di detto appello, respinto con sentenza n.2772\2023.
La ricorrente assume come la valutazione espressa dalla Corte di appello, circa la manifesta infondatezza della impugnazione, non era condivisibile, e quindi non sussistevano le ragioni per disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Nessuno si è costituito per il . Controparte_1
Alla prima udienza del 19-12-2023, autorizzata parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, veniva fissata per la discussione l'udienza del 30 gennaio 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini sino al 19 gennaio 2024 per note difensive e sino al 30 gennaio per le note previste dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 di 4 Depositate da parte opponente dette note, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve osservarsi preliminarmente come in tema di opposizione ex art. 170 dpr 115\2002, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Va rilevato come la previsione della competenza di un giudice monocratico per l'opposizione avverso un provvedimento emesso da un giudice collegiale, nei casi stabiliti dagli artt. 170 dpr 115 del 2002 e
15 d. lgs. 150 del 2011, abbia superato il vaglio di costituzionalità, come statuito dalla pronuncia n.80 del 2020 della Corte Costituzionale.
Tutto ciò premesso sul piano processuale, ritiene la Corte la infondatezza della opposizione proposta dalla ricorrente.
La valutazione espressa nel decreto impugnato, circa una evidente infondatezza dell'impugnazione proposta, della quale la parte poteva avvedersi mediante una ordinaria diligenza, e quindi circa l'esistenza di una colpa grave nell'avere proposto il giudizio di appello, va condivisa.
Premesso che l'oggetto di questo giudizio non può sovrapporsi a quello di impugnazione, innanzi alla
Suprema Corte, della sentenza resa dalla Corte di appello di Milano n.2772\2023, il provvedimento opposto in questa sede risulta del tutto coerente con gli accertamenti compiuti nella detta pronuncia, che ha definito in secondo grado il merito.
Come affermato nel decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, il difetto assertivo e probatorio, quanto all'aspetto del nesso causale tra la condotta imperita dei sanitari e le conseguenze negative di natura extra odontoiatrica per la paziente, già riscontrato dal giudice di primo grado, ha trovato piena conferma anche nel processo di appello, dove è stata sottolineata l'inammissibilità di acquisizione di nuovi elementi probatori mediante l'indagine di una nuova ctu, che avrebbe assunto un evidente carattere esplorativo.
Nella decisione di merito, si rileva come le osservazioni svolte in primo grado dal consulente nominato dalla signora all'operato dei ctu, siano state da questi esaminate in modo approfondito, e Pt_1
disattese, con argomentazioni logiche, mediante una analisi di tutta la documentazione prodotta, dai consulenti nominati dall'ufficio, e le motivazioni a sostegno dei motivi di impugnazione sono state valutate dalla Corte come inidonee ad inficiare il ragionamento dei consulenti d'ufficio.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, con la conferma del provvedimento impugnato.
Attesa la contumacia del convenuto, nessun provvedimento deve essere Controparte_1
adottato per le spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica:
a)respinge l'opposizione e conferma il decreto impugnato.
Milano 30 gennaio 2024
Il Consigliere Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
In persona del consigliere delegato dott. Carlo Maddaloni
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2826/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DEGLI AFFARI 12 LECCO presso lo studio dell'avv. PRANDI LORENA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 dpr 115\2002
pagina 1 di 4 sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudicante revocare o comunque disapplicare il decreto impugnato di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, e conseguentemente ammettere la sig.ra come sopra generalizzata al patrocinio a spese Parte_1
dello Stato nel procedimento n. 124/2023 RG Corte d'Appello di Milano, liquidando altresì il compenso al difensore in conformità all'istanza già in atti e qui riprodotta quale doc. 13 e nota spese doc. 14 o comunque nella misura che risulterà di giustizia.
Spese di lite rifuse con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., salvo l'accogliento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato anche per il presente giudizio di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. 15 d. lgs. 150\2011, 170 d.p.r. 115\2002 e 281 decies e segg. C.p.c., Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Corte di appello, Il , proponendo Controparte_2
opposizione al decreto collegiale di questa Corte del 6/28-9-2023, con il quale era stato revocato il patrocinio a spese dello Stato in favore della medesima per il giudizio di impugnazione avverso la sentenza n.594\2022 del Tribunale di Lecco, e ciò per manifesta infondatezza di detto appello, respinto con sentenza n.2772\2023.
La ricorrente assume come la valutazione espressa dalla Corte di appello, circa la manifesta infondatezza della impugnazione, non era condivisibile, e quindi non sussistevano le ragioni per disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Nessuno si è costituito per il . Controparte_1
Alla prima udienza del 19-12-2023, autorizzata parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni, veniva fissata per la discussione l'udienza del 30 gennaio 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini sino al 19 gennaio 2024 per note difensive e sino al 30 gennaio per le note previste dall'art. 127 ter c.p.c.
pagina 2 di 4 Depositate da parte opponente dette note, la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve osservarsi preliminarmente come in tema di opposizione ex art. 170 dpr 115\2002, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Va rilevato come la previsione della competenza di un giudice monocratico per l'opposizione avverso un provvedimento emesso da un giudice collegiale, nei casi stabiliti dagli artt. 170 dpr 115 del 2002 e
15 d. lgs. 150 del 2011, abbia superato il vaglio di costituzionalità, come statuito dalla pronuncia n.80 del 2020 della Corte Costituzionale.
Tutto ciò premesso sul piano processuale, ritiene la Corte la infondatezza della opposizione proposta dalla ricorrente.
La valutazione espressa nel decreto impugnato, circa una evidente infondatezza dell'impugnazione proposta, della quale la parte poteva avvedersi mediante una ordinaria diligenza, e quindi circa l'esistenza di una colpa grave nell'avere proposto il giudizio di appello, va condivisa.
Premesso che l'oggetto di questo giudizio non può sovrapporsi a quello di impugnazione, innanzi alla
Suprema Corte, della sentenza resa dalla Corte di appello di Milano n.2772\2023, il provvedimento opposto in questa sede risulta del tutto coerente con gli accertamenti compiuti nella detta pronuncia, che ha definito in secondo grado il merito.
Come affermato nel decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato, il difetto assertivo e probatorio, quanto all'aspetto del nesso causale tra la condotta imperita dei sanitari e le conseguenze negative di natura extra odontoiatrica per la paziente, già riscontrato dal giudice di primo grado, ha trovato piena conferma anche nel processo di appello, dove è stata sottolineata l'inammissibilità di acquisizione di nuovi elementi probatori mediante l'indagine di una nuova ctu, che avrebbe assunto un evidente carattere esplorativo.
Nella decisione di merito, si rileva come le osservazioni svolte in primo grado dal consulente nominato dalla signora all'operato dei ctu, siano state da questi esaminate in modo approfondito, e Pt_1
disattese, con argomentazioni logiche, mediante una analisi di tutta la documentazione prodotta, dai consulenti nominati dall'ufficio, e le motivazioni a sostegno dei motivi di impugnazione sono state valutate dalla Corte come inidonee ad inficiare il ragionamento dei consulenti d'ufficio.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, con la conferma del provvedimento impugnato.
Attesa la contumacia del convenuto, nessun provvedimento deve essere Controparte_1
adottato per le spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica:
a)respinge l'opposizione e conferma il decreto impugnato.
Milano 30 gennaio 2024
Il Consigliere Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4