CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CI IN, TO
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2550/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240011241071000 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2790/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta
Resistente chiamato alle ore 10.52 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18.07.2024 la Ricorrente_1, ( P_IVA_3), in persona del Presidente e legale pro tempore, On. Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), assistita e rappresentata nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1), giusto decreto presidenziale n. 95 del 14.06.2024 e procura quest'ultima in calce all'atto depositato, elettivamente domiciliati esclusivamente presso l'indirizzo digitale p.e.c.: maria. Email_4 presentava ricorso avverso a) cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi notificata alla Ricorrente_1 tramite p.e.c. in data 19.04.2024 dell'importo di euro 39.747,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2023 del Consorzio speciale per la bonifica Arneo ed € 5,88 a titolo di diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate- Riscossione per un totale di € 39.752,88,
contro
:
- Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato in seguito alla soppressione del Consorzio
Speciale per la bonifica dell'Arneo (93544360725), con sede legale in Bari al Indirizzo_1, in persona del Suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore, Dott. Nominativo_2 , (CF_1), domicilio digitale di p.e.c. Email_5 Resistente- Ente Creditore
nonché
contro
:
- Agenzia delle Entrate –Riscossione- Agente della Riscossione – Prov. Brindisi, in persona del suo legale rappresentante p.t., in qualità di agente della riscossione su incarico del Consorzio Speciale per la bonifica dell'Arneo (13756881002) con sede legale in Brindisi alla Indirizzo_2, domicilio digitale di p.e.c.: Email_6 Agente della riscossione notiziando altresì L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Indirizzo_3
- 00142 Roma c.f. P.IVA_1, domicilio digitale di p.e.c.: Email_2 Email_7.
La ricorrente deduceva in via principale la nullità della cartella di pagamento per inesistenza o nullità degli atti presupposti, in quanto:
non risultavano notificati gli avvisi di pagamento relativi al contributo consortile 2023; non risultavano notificati i solleciti di pagamento;
la cartella impugnata costituisce il primo atto con cui l'Ente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
Riteneva pertanto, che l'assenza di notifica degli atti prodromici determina la violazione del diritto di difesa e la nullità derivata della cartella.
Per queste ragioni chiedeva a questa Corte adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, di provvedere:
a) In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione dell' atto impugnato in quanto dallo stesso deriverebbe senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio del ricorrente che dovrebbe utilizzare per pagare la somma indicata nella cartella.
b) Accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi per inesistenza e/o nullità dei prodromici avvisi e solleciti di pagamento;
c) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo dalla Ricorrente_1 all'odierna controparte in quanto non vi è stato alcun vantaggio specifico, riguardante i fondi dei quali si tratta, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi notificata alla ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite
Si costituiva in giudizio in data 06.08.2024 Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente Pubblico
Economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_4, rappresentata e difesa dalla propria dipendente Nominativo_3 (CF_2), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4
di Roma del 25 luglio 2024 - Rep. n. 181515 - Racc. n. 12772 depositata in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_5 e con indirizzo di p.e.c.: Email_2.
L'ADER con proprie controdeduzioni eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva per la mancata notifica degli atti prodromici lamentati dalla ricorrente la cui loro formazione e la consegna dei ruoli sono di responsabilità dell'ENTE emittente.
Concludeva chiedendo a codesta 'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis,
- in via preliminare, dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio essendo il suo ruolo circoscritto alla sola riscossione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa e di condanna, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità del resistente Agente della riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Anche il Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud Puglia ( 93544360725), in data 31.10.2024 si costituiva in giudizio con sede in Bari al Indirizzo_6 in persona del suo Commissario Straordinario dott. Nominativo_5
, quale Ente subentrato senza soluzione di continuità dal 01.01.2024 in forza della Legge della
Regione Puglia n.1 del 3.2.2017 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.1100/2023 del 31.7.2023 al soppresso Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo (P.IVA_2) già con sede in Nardò (Le); elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Tuglie alla Indirizzo_6 e presso la Email_8
Email_3 -da intendersi anche quale domicilio legale- nello studio dell'avv. Difensore_2
(CF_Difensore_2) che lo rappresenta e difende con procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale depositata in atti.
Il Consorzio eccepiva le doglianze di parte ricorrente ribandendo innanzitutto che i Consorzi per la natura del contributo richiesto previsto per legge, non hanno nessun obbligo di notifica atti prodromici, ovvero l'avviso di pagamento o il sollecito di pagamento, rispetto all'atto impositivo tipico, che, nella fattispecie, è rappresentato dalla cartella di pagamento emessa.
Da respingere anche la doglianza di mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi essenziali previsti per legge. Al pari da rigettare la mancanza di benefici maturati dai consorziati per mancanza di opere eseguite dal Consorzio. Al contrario, dall'elenco dei comuni di cui fanno parte i terreni della ricorrente sono evidente le opere di bonifica effettuate dal Consorzio a beneficio dei consorziati,
Concludeva respinta e disattesa ogni avversa eccezione, a codesta Corte di riconoscere e dichiarare inammissibile, illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto respingendolo insieme ad ogni altra domanda. Con vittoria di spese, compensi ed accessori fiscali e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale, esaminati gli atti e gli scritti difensivi della parti ritiene il ricorso fondato nel merito per le ragioni seguenti.
1. Sulla legittimità della pretesa tributaria consortile
Il ricorso sottoposto all'attenzione di questa Corte all'odierna discussione riguarda il mancato pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2023, richiesto alla Ricorrente_1 ricorrente, mediante cartella di pagamento. La doglianza principale attiene alla mancata realizzazione di opere di bonifica e alla conseguente assenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione del contributo.
1.1. Quadro normativo
Ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, nonché degli artt. 860–865 c.c., il contributo consortile è dovuto dai proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio solo se:
- l'immobile ha tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
- tale beneficio è concreto, effettivo e individualizzato.
Le leggi Regionali della Puglia n. 12/2011 (art. 3) e n. 4/2012 (art. 17) ribadiscono che il contributo è dovuto in proporzione al vantaggio conseguito dal fondo, non semplicemente per la mera appartenenza al comprensorio.
Il beneficio fondiario, per essere giuridicamente rilevante, deve risultare da un miglioramento reale del fondo, individuati da un incremento della capacità produttiva, una protezione idraulica effettiva, un miglioramento della fruibilità o della redditività del bene.
Non può ritenersi sufficiente la mera inclusione catastale nel perimetro consortile, la generica esecuzione di opere nel comprensorio o la previsione astratta di interventi futuri.
In più occasioni ha ribadito La Corte di Cassazione che:
“Il contributo consortile è dovuto solo se l'immobile trae un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, non essendo sufficiente la mera inclusione nel comprensorio” (Cass. civ., sez. trib., n. 9099/2012; n. 17066/2010; n. 21176/2014).
“Il beneficio deve essere concreto ed effettivo, non potendo consistere in un vantaggio indiretto o generico” (Cass. civ., sez. trib., n. 1881/2018). “Le spese di funzionamento del Consorzio possono essere poste a carico dei proprietari solo quando sia accertato un vantaggio specifico e diretto per ciascun fondo” (Cass. civ., sez. trib., n. 3961/1993). Altrettanto concorde la giurisprudenza tributaria di merito nello stabilire che “L'onere di provare il beneficio incombe sul Consorzio, non potendo il giudice desumerlo dalla sola appartenenza al comprensorio” (CGT II grado Puglia, sent. n. 312/2021).
Nel caso di specie odierno il Consorzio non ha documentato alcuna opera di bonifica eseguita sul fondo della Provincia ricorrente, né ha dimostrato esaustivamente l'esistenza di interventi manutentivi, idraulici o irrigui riferibili al bene, né ha fornito alcuna prova di un vantaggio diretto e specifico conseguito dagli immobili di proprietà della ricorrente rientranti nei diversi comprensori di appartenenza.
Si è limitata solo a richiamare la generica appartenenza dell'immobile al comprensorio, la natura istituzionale del Consorzio, l'obbligo della contribuzione da parte dei consorziati prevista dalla norma.
Tale motivazione è insufficiente agli occhi della Corte per riconoscere la legittimità della pretesa tributaria della cartella impugnata che è apparsa astratta, generica e contraddittoria, per il fatto che non ha individuato la realizzazione di opere specifiche e i benefici concreti a favore dei consorziati;
In assenza di prova del beneficio anche in questo caso va accolta la doglianza di parte ricorrente e ritenere illegittimo l'atto impugnato e per questo va annullata la pretesa tributaria cfr. Corte di Cass. civ. n. 17066/2010 che così recita: …..“L'assenza di beneficio fondiario rende illegittima la richiesta contributiva, che deve essere annullata anche se il fondo è incluso nel comprensorio”
La Corte per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza, dichiara il ricorso fondato e per questo deve essere accolto. Compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CI IN, TO
NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2550/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_3
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240011241071000 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2790/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta
Resistente chiamato alle ore 10.52 nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18.07.2024 la Ricorrente_1, ( P_IVA_3), in persona del Presidente e legale pro tempore, On. Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), assistita e rappresentata nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1), giusto decreto presidenziale n. 95 del 14.06.2024 e procura quest'ultima in calce all'atto depositato, elettivamente domiciliati esclusivamente presso l'indirizzo digitale p.e.c.: maria. Email_4 presentava ricorso avverso a) cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi notificata alla Ricorrente_1 tramite p.e.c. in data 19.04.2024 dell'importo di euro 39.747,00 a titolo di quota consortile per l'anno 2023 del Consorzio speciale per la bonifica Arneo ed € 5,88 a titolo di diritti di notifica spettanti all'Agenzia delle Entrate- Riscossione per un totale di € 39.752,88,
contro
:
- Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato in seguito alla soppressione del Consorzio
Speciale per la bonifica dell'Arneo (93544360725), con sede legale in Bari al Indirizzo_1, in persona del Suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore, Dott. Nominativo_2 , (CF_1), domicilio digitale di p.e.c. Email_5 Resistente- Ente Creditore
nonché
contro
:
- Agenzia delle Entrate –Riscossione- Agente della Riscossione – Prov. Brindisi, in persona del suo legale rappresentante p.t., in qualità di agente della riscossione su incarico del Consorzio Speciale per la bonifica dell'Arneo (13756881002) con sede legale in Brindisi alla Indirizzo_2, domicilio digitale di p.e.c.: Email_6 Agente della riscossione notiziando altresì L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Indirizzo_3
- 00142 Roma c.f. P.IVA_1, domicilio digitale di p.e.c.: Email_2 Email_7.
La ricorrente deduceva in via principale la nullità della cartella di pagamento per inesistenza o nullità degli atti presupposti, in quanto:
non risultavano notificati gli avvisi di pagamento relativi al contributo consortile 2023; non risultavano notificati i solleciti di pagamento;
la cartella impugnata costituisce il primo atto con cui l'Ente viene a conoscenza della pretesa tributaria.
Riteneva pertanto, che l'assenza di notifica degli atti prodromici determina la violazione del diritto di difesa e la nullità derivata della cartella.
Per queste ragioni chiedeva a questa Corte adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, di provvedere:
a) In via preliminare accogliere l'istanza di sospensione dell' atto impugnato in quanto dallo stesso deriverebbe senza alcun dubbio un danno grave ed irreparabile al patrimonio del ricorrente che dovrebbe utilizzare per pagare la somma indicata nella cartella.
b) Accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi per inesistenza e/o nullità dei prodromici avvisi e solleciti di pagamento;
c) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo dalla Ricorrente_1 all'odierna controparte in quanto non vi è stato alcun vantaggio specifico, riguardante i fondi dei quali si tratta, concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non di riflesso e conseguentemente annullare la cartella di pagamento n. 02420240011241071000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Brindisi notificata alla ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite
Si costituiva in giudizio in data 06.08.2024 Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente Pubblico
Economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_4, rappresentata e difesa dalla propria dipendente Nominativo_3 (CF_2), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_4
di Roma del 25 luglio 2024 - Rep. n. 181515 - Racc. n. 12772 depositata in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla Indirizzo_5 e con indirizzo di p.e.c.: Email_2.
L'ADER con proprie controdeduzioni eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva per la mancata notifica degli atti prodromici lamentati dalla ricorrente la cui loro formazione e la consegna dei ruoli sono di responsabilità dell'ENTE emittente.
Concludeva chiedendo a codesta 'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectiis,
- in via preliminare, dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE in riferimento a tutte le eccezioni di pertinenza dell'Ente impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio essendo il suo ruolo circoscritto alla sola riscossione;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa e di condanna, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità del resistente Agente della riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Anche il Consorzio Unico di Bonifica del Centro Sud Puglia ( 93544360725), in data 31.10.2024 si costituiva in giudizio con sede in Bari al Indirizzo_6 in persona del suo Commissario Straordinario dott. Nominativo_5
, quale Ente subentrato senza soluzione di continuità dal 01.01.2024 in forza della Legge della
Regione Puglia n.1 del 3.2.2017 e della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n.1100/2023 del 31.7.2023 al soppresso Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo (P.IVA_2) già con sede in Nardò (Le); elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Tuglie alla Indirizzo_6 e presso la Email_8
Email_3 -da intendersi anche quale domicilio legale- nello studio dell'avv. Difensore_2
(CF_Difensore_2) che lo rappresenta e difende con procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale depositata in atti.
Il Consorzio eccepiva le doglianze di parte ricorrente ribandendo innanzitutto che i Consorzi per la natura del contributo richiesto previsto per legge, non hanno nessun obbligo di notifica atti prodromici, ovvero l'avviso di pagamento o il sollecito di pagamento, rispetto all'atto impositivo tipico, che, nella fattispecie, è rappresentato dalla cartella di pagamento emessa.
Da respingere anche la doglianza di mancanza di motivazione dell'atto impugnato. Invero la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi essenziali previsti per legge. Al pari da rigettare la mancanza di benefici maturati dai consorziati per mancanza di opere eseguite dal Consorzio. Al contrario, dall'elenco dei comuni di cui fanno parte i terreni della ricorrente sono evidente le opere di bonifica effettuate dal Consorzio a beneficio dei consorziati,
Concludeva respinta e disattesa ogni avversa eccezione, a codesta Corte di riconoscere e dichiarare inammissibile, illegittimo e/o infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto respingendolo insieme ad ogni altra domanda. Con vittoria di spese, compensi ed accessori fiscali e di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta collegiale, esaminati gli atti e gli scritti difensivi della parti ritiene il ricorso fondato nel merito per le ragioni seguenti.
1. Sulla legittimità della pretesa tributaria consortile
Il ricorso sottoposto all'attenzione di questa Corte all'odierna discussione riguarda il mancato pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2023, richiesto alla Ricorrente_1 ricorrente, mediante cartella di pagamento. La doglianza principale attiene alla mancata realizzazione di opere di bonifica e alla conseguente assenza di un beneficio fondiario diretto e specifico, presupposto indefettibile per l'imposizione del contributo.
1.1. Quadro normativo
Ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, nonché degli artt. 860–865 c.c., il contributo consortile è dovuto dai proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio solo se:
- l'immobile ha tratto un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica;
- tale beneficio è concreto, effettivo e individualizzato.
Le leggi Regionali della Puglia n. 12/2011 (art. 3) e n. 4/2012 (art. 17) ribadiscono che il contributo è dovuto in proporzione al vantaggio conseguito dal fondo, non semplicemente per la mera appartenenza al comprensorio.
Il beneficio fondiario, per essere giuridicamente rilevante, deve risultare da un miglioramento reale del fondo, individuati da un incremento della capacità produttiva, una protezione idraulica effettiva, un miglioramento della fruibilità o della redditività del bene.
Non può ritenersi sufficiente la mera inclusione catastale nel perimetro consortile, la generica esecuzione di opere nel comprensorio o la previsione astratta di interventi futuri.
In più occasioni ha ribadito La Corte di Cassazione che:
“Il contributo consortile è dovuto solo se l'immobile trae un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, non essendo sufficiente la mera inclusione nel comprensorio” (Cass. civ., sez. trib., n. 9099/2012; n. 17066/2010; n. 21176/2014).
“Il beneficio deve essere concreto ed effettivo, non potendo consistere in un vantaggio indiretto o generico” (Cass. civ., sez. trib., n. 1881/2018). “Le spese di funzionamento del Consorzio possono essere poste a carico dei proprietari solo quando sia accertato un vantaggio specifico e diretto per ciascun fondo” (Cass. civ., sez. trib., n. 3961/1993). Altrettanto concorde la giurisprudenza tributaria di merito nello stabilire che “L'onere di provare il beneficio incombe sul Consorzio, non potendo il giudice desumerlo dalla sola appartenenza al comprensorio” (CGT II grado Puglia, sent. n. 312/2021).
Nel caso di specie odierno il Consorzio non ha documentato alcuna opera di bonifica eseguita sul fondo della Provincia ricorrente, né ha dimostrato esaustivamente l'esistenza di interventi manutentivi, idraulici o irrigui riferibili al bene, né ha fornito alcuna prova di un vantaggio diretto e specifico conseguito dagli immobili di proprietà della ricorrente rientranti nei diversi comprensori di appartenenza.
Si è limitata solo a richiamare la generica appartenenza dell'immobile al comprensorio, la natura istituzionale del Consorzio, l'obbligo della contribuzione da parte dei consorziati prevista dalla norma.
Tale motivazione è insufficiente agli occhi della Corte per riconoscere la legittimità della pretesa tributaria della cartella impugnata che è apparsa astratta, generica e contraddittoria, per il fatto che non ha individuato la realizzazione di opere specifiche e i benefici concreti a favore dei consorziati;
In assenza di prova del beneficio anche in questo caso va accolta la doglianza di parte ricorrente e ritenere illegittimo l'atto impugnato e per questo va annullata la pretesa tributaria cfr. Corte di Cass. civ. n. 17066/2010 che così recita: …..“L'assenza di beneficio fondiario rende illegittima la richiesta contributiva, che deve essere annullata anche se il fondo è incluso nel comprensorio”
La Corte per queste ragioni, assorbita ogni altra doglianza, dichiara il ricorso fondato e per questo deve essere accolto. Compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr.ssa Annamaria Epicoco