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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1260/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ARCURI MARIA STEFANIA, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
Alessandra Turi
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Turi si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Contesta la memoria di costituzione avversaria, evidenziando come vi siano pronunce dei Tribunali di
Bologna e di Massa che hanno riconosciuto il diritto alla carta docente indipendentemente dall'orario svolto dal docente assunto con contratto a tempo determinato.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCURI Parte_1 C.F._1
MARIA STEFANIA, con elezione di domicilio in VIA NOE', 60 88811 CIRO' MARINA, presso il difensore avv. ARCURI MARIA STEFANIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.04.2024, il docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in forza dei seguenti contratti fino al Controparte_2
termine delle attività didattiche:
1) Nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 28.11.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso Ist Tecnico Commerciale - Sezione "Graziani" Casa di
Reclusione – Volterra;
2) Nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 14.11.2023 al 30.06.2024 per n. 2 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso Ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - Ist. penitenziario;
Controparte_3
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024), richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/22 e l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
2 Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire per tutti i periodi di supplenza meglio indicati in narrativa (aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art. 1 comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa. - Per l'effetto condannare il , in Controparte_2
persona del l.r.p.t. ad accreditare alla ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, ovvero per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda e Controparte_2
chiedendone la reiezione, in quanto infondata, poiché il ricorrente, nelle annualità 2022/2023 e
2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore e n. 2 ore di servizio settimanali, a fronte di un orario di lavoro a tempo pieno di n. 18 ore settimanali), con la conseguenza che la sua concreta situazione non è comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che i docenti part-time di ruolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola, a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra
(orario che, anche in presenza di particolari esigenze legate alla salvaguardia del principio di unicità del docente, non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno;
v. Circ. n. 8 del
Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 ottobre 1997).
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che il ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, con i sopra indicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, su posto normale, rispettivamente per n. 6 e n. 2 ore di lavoro settimanale, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal CP_1
resistente.
Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che il ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 22.02.2025 al
07.06.2025, su posto normale, per n. 1 ora di servizio settimanale.
3 Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è
4 tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato,
5 strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con
6 efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
7 In ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione del ricorrente, con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (per n. 6 e n. 2 ore di servizio settimanali), con conseguente rigetto delle relative domande.
8 Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerata la sussistenza di contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica relativa alla spettanza della carta docente a favore dei docenti a tempo determinato in caso di c.d. spezzoni orari, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1260/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ARCURI MARIA STEFANIA, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
Alessandra Turi
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita la parte a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Turi si riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
Contesta la memoria di costituzione avversaria, evidenziando come vi siano pronunce dei Tribunali di
Bologna e di Massa che hanno riconosciuto il diritto alla carta docente indipendentemente dall'orario svolto dal docente assunto con contratto a tempo determinato.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCURI Parte_1 C.F._1
MARIA STEFANIA, con elezione di domicilio in VIA NOE', 60 88811 CIRO' MARINA, presso il difensore avv. ARCURI MARIA STEFANIA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.04.2024, il docente ha esposto di avere prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del , in forza dei seguenti contratti fino al Controparte_2
termine delle attività didattiche:
1) Nell'a.s. 2022/2023 – contratto dal 28.11.2022 al 30.06.2023, per n. 6 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso Ist Tecnico Commerciale - Sezione "Graziani" Casa di
Reclusione – Volterra;
2) Nell'a.s. 2023/2024 – contratto dal 14.11.2023 al 30.06.2024 per n. 2 ore di servizio settimanali, per un posto normale, presso Ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - Ist. penitenziario;
Controparte_3
senza ricevere, a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato, la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
(la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto il proprio diritto all'erogazione del beneficio economico di €
500,00 annui (per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024), richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/22 e l'ordinanza del 18/05/2022 emessa dalla CGUE nella causa C-450/21.
2 Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire per tutti i periodi di supplenza meglio indicati in narrativa (aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad euro 500 annuali di cui alla Carta
Elettronica del docente, ex art. 1 comma 121, L. 107/2015, ovvero alla maggiore e/o minore somma da accertarsi in corso di causa. - Per l'effetto condannare il , in Controparte_2
persona del l.r.p.t. ad accreditare alla ricorrente, il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, ovvero per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 per i periodi ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda e Controparte_2
chiedendone la reiezione, in quanto infondata, poiché il ricorrente, nelle annualità 2022/2023 e
2023/2024, ha stipulato con l'amministrazione resistente contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di cattedra (n. 6 ore e n. 2 ore di servizio settimanali, a fronte di un orario di lavoro a tempo pieno di n. 18 ore settimanali), con la conseguenza che la sua concreta situazione non è comparabile a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, atteso che i docenti part-time di ruolo sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, dell'O.M 55/1998 e dell'art. 39, co. 4, CCNL Scuola, a garantire almeno il 50% dell'orario di cattedra
(orario che, anche in presenza di particolari esigenze legate alla salvaguardia del principio di unicità del docente, non può comunque scendere al di sotto del 30% del tempo pieno;
v. Circ. n. 8 del
Dipartimento della Funzione Pubblica del 21 ottobre 1997).
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Nella fattispecie, è documentale che il ricorrente abbia svolto attività di docenza, negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, con i sopra indicati contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, su posto normale, rispettivamente per n. 6 e n. 2 ore di lavoro settimanale, come emerge dai contratti allegati al fascicolo di parte ricorrente e dallo stato matricolare prodotto dal CP_1
resistente.
Parimenti, dallo stato matricolare in atti emerge che il ricorrente, anche per l'a.s. 2024/2025, ha stipulato con l'amministrazione resistente un contratto di lavoro a tempo determinato, dal 22.02.2025 al
07.06.2025, su posto normale, per n. 1 ora di servizio settimanale.
3 Ciò posto, l'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 stabilisce che: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
In attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato ribadito che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ancora, l'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, senza operare alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è
4 tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dalle soprariportate disposizioni normative e regolamentari emerge che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
a tal proposito, il ricorrente sostiene che vi sarebbe stata una discriminazione a danno dei docenti precari, che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (quindi, in difetto di ragioni obiettive).
Si evidenzia che il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. Il Giudice amministrativo, inoltre, ha ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato,
5 strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
In ordine alla questione della compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione
Europea, è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'UE, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE.
In particolare, la Corte di Giustizia ha ritenuto che: “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (v. Corte Giustizia UE, sez. VI, ordinanza del 18/05/2022, nella causa n. 450/2021).
A tal proposito, si evidenzia che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con
6 efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è, inoltre, pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma CP_1
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
7 In ordine alla questione relativa alle supplenze (fino al termine delle attività didattiche) con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (questione non affrontata nell'ambito della sentenza n. 29961/2023, che non si è occupata della questione dei c.d. spezzoni orari: “così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più”), fattispecie verificatasi nel caso in esame con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, si richiama, seppure nella consapevolezza dell'esistenza di opposti orientamenti della giurisprudenza di merito, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 6/2024: “Con riferimento alle supplenze annuali in regime di part-time si precisa che ai sensi del DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” che prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” nonché degli artt. 39, co.4 del CCNL Comparto Scuola e 4, comma 1, dell'Ordinanza
Ministeriale n. 55/1998 secondo cui la durata minima della prestazione lavorativa a tempo parziale deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno, la Carta Elettronica deve essere riconosciuta solo in caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività di didattiche (30.6 ovvero 31.8) con orario pari al 50% di quello a tempo pieno”.
In particolare, l'art. 28, comma 5, del CCNL del 29 novembre 2007 stabilisce che “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni …(omissis).”.
Ciò posto, si ritiene non pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo la concreta situazione del ricorrente, con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024, in cui il ricorrente ha svolto un orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno (per n. 6 e n. 2 ore di servizio settimanali), con conseguente rigetto delle relative domande.
8 Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Considerata la sussistenza di contrapposti orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione giuridica relativa alla spettanza della carta docente a favore dei docenti a tempo determinato in caso di c.d. spezzoni orari, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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