Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6184/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F.: C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F.: Parte_1
), rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore D'Apice, giusta procura C.F. 2
alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza
della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo n. 9;
- Opponenti -
CONTRO
Controparte_1 (C.F.: P.IVA_1 ) e per essa la procuratrice [...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Leonardo Blandino, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Francesco Cozzi in Salerno, Corso Vittorio Emanuele 126;
- Opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione Parte_2Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 e proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 852/2019 del 13.03.2019 con cui il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dalla Controparte_1 ha ingiunto gli odierni opponenti di pagare la somma di euro 5.846,91, oltre interessi e spese monitorie, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento n.
in via principale e nel merito la nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento n. 1203981
di originari euro 15.350,00 per violazione della normativa antiusura ex Legge 108/96; la nullità e/o annullabilità della clausola determinativa degli interessi di mora per abusività della clausola, ex art. 18 RITARDO NEI PAGAMENTI delle condizioni generali del contratto;
nullità e/o annullabilità del contratto di finanziamento n. 1203981 per assenza di documentazione scritta, in violazione dell'art. 117, comma 1 TUB;
violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera CICR del 09 Febbraio 2000; condotta dell'opposto passibile di valutazione ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
infine, con richiesta di CTU contabile.
Concludevano chiedendo: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
Controparte_1 accertare e dichiarare l'assoluta improcedibilità e/o inammissibilità della procedura monitoria stante la manifesta carenza di legittimazione attiva del creditore ricorrente;
accogliere istanza di contestazione ex articolo 2719 codice civile, in ragione della quale la documentazione da depositare deve essere in copia autentica notarile, unitamente ad una certificazione del notaio rogante dell'atto di cessione che attesti che il credito azionato sia compreso tra quelli oggetto della cessione;
accertare e dichiarare, in ogni caso,
nullo e/o annullabile il monitorio opposto per l'omesso tentativo, di parte ricorrente, dell'Istituto della mediazione, introdotto con la D.Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, stante la natura del credito oggetto della presente opposizione (contratti bancari); accertare e dichiarare l'inammissibilità del monitorio opposto in quanto il credito ivi rappresentato non risponde ai requisiti di legge attesa la carenza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità; e dichiarare, anche inaudita altera parte l'assoluta improcedibilità
del concesso monitorio per l'omessa indicazione dell'intervenuto atto di revoca o di recesso del/i contratto/i di finanziamento oggetto di causa, ancorché l'effettiva costituzione in mora del debitore, ma soprattutto l'intimante società non ha allegato né provato a quanto risalirebbe l'ultima rata di finanziamento non onorata dal debitore ovvero quanto tempo sarebbe trascorso tra la presunta insolvenza e la costituzione in mora, né la banca ha illustrato il criterio di calcolo degli interessi e se essi includono anche gli interessi
-corrispettivi e - se si in quale misura – delle rate non pagate fino alla, non meglio specificata, revoca/decadenza dal beneficio del termine, l'importo degli interessi di mora con la relativa base di calcolo tempo per tempo utilizzata, elementi tutti che, de facto, rendono il monitorio opposto privo della certezza, liquidità ed esigibilità (MANCATA PRECISAZIONE DEL
CREDITO); dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di finanziamento n. 1203981,
relativamente alla clausola determinativa degli interessi moratori, violativa della Legge
108/96, e/o nullità del contratto di finanziamento per carenza di documentazione contrattuale ex art. 117, comma 1 TUB;
annullare e/o revocare o comunque dichiarare nullo,
e/o annullabile e/o illegittimo e comunque infondato, tanto in fatto quanto in diritto, il decreto opposto per violazione degli artt. 116 e ss. Testo Unico Bancario, oltre agli artt. 33,
34 e 40 Codice del Consumo D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, attesa la natura di
-
consumatore del soggetto finanziato;
accertare e dichiarare, in riferimento ai rapporti contrattuali oggetto di causa, se vi sia superamento del tasso soglia fissato con D.M. nel periodo riferito all'erogazione del finanziamento, avuto riguardo alla particolare categoria di operazione finanziaria, relativamente alla determinazione degli interessi corrispettivi e/o di mora contrattualmente convenuti;
accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa la falsa e diversa rappresentazione del parametro TAN per come rappresentato nella CTP;
accertare e dichiarare, in riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa, l'omessa inclusione nel contratto di finanziamento degli oneri accessori direttamente collegati all'erogazione del finanziamento, nonché la mancata consegna della documentazione precontrattuale, in violazione delle leggi in materia;
accertare e dichiarare,
in ogni caso, l'abusività della clausola determinativa degli interessi di mora in quanto poca chiara e non comprensibile al consumatore medio - contraente debole e, comunque, la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità, della applicazione/pattuizione dell'interesse anatocistico e di quello ultralegale nella parte in cui è accertata la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale del contratto e/o condizioni generale del contratto ed il superiore tasso soglia ex legge 108/96 avuto riguardo al momento perfezionativo del contratto di finanziamento;
accertare e dichiarare, la responsabilità del legale rappresentante della ricorrente, ex art. 96 c.p.c., per aver disatteso e violato le regole di condotta tipizzate dall'ordinamento della attività bancaria, della prassi di comportamento propria del banchiere che esercita rettamente la erogazione del credito,
delle regole di correttezza, di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 del codice civile, nonché del dovere di informazione sugli obblighi precontrattuali previsto dagli artt. 124 – 125-bis del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 c.d. Testo Unico Bancario, nonché della disciplina contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2006, n.206 - Codice del Consumo - artt. 40 e ss al quale il bonus argentarius deve attenersi con l'intensità propria dello status professionale e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme indebitamente percepite,
oltre alla condanna dei danni morali e patrimoniali, anche per l'indebita segnalazione del nominativo degli opponenti quale cattivo pagatore nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del
Giudice; in caso di denegato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare, il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso sostitutivo ex art. 1815, 2° comma c.c.
(gratuità dei prestiti) e/o tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, 7° comma ovvero del punto 7
dell'art. 125-bis TUB e, quindi quantificare l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui rapporti di finanziamento oggetto della presente e sulla base dell'intera documentazione relativa dimessa in atti dalle parti e da richiedere ex art. 210 c.p.c. attesa l'intervenuta richiesta ancor prima della notifica del monitorio opposto;
Condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso forfetario, cassa nazionale avvocati ed iva.
Controparte_1 si è costituita in giudizio Con comparsa depositata in data 08.11.2019, la contestando in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto,
con conferma del decreto opposto previa concessoria della provvisoria esecuzione.
Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva esperito il tentativo di mediazione con esito negativo. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. ed esperita la CTU contabile, all'udienza del 08.01.2025 venivano precisate le conclusioni dove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata tempestivamente dagli opponenti. Parte opponente sin dal primo attoCP_1
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
L'eccezione può ritenersi superata.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che, come più volte ribadito da copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi assolto a mezzo dell'allegata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco. Va,
infatti, evidenziato che la funzione di detta pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice".
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività
della cessione del credito. L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Quindi la verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso in esame oltre alla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 143 dell'11.12.2018 risulta depositato anche l'elenco dei crediti ceduti. La prova della avvenuta cessione può ritenersi fornita altresì mediante il deposito, sia pure tardivo del contratto di cessione. Inoltre il possesso del titolo contrattuale, del libretto di circolazione dell'autovettura rappresentano degli elementi idonei a far ritenere provata la cessione del credito.
Venendo al merito in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (
cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL
26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto dichiarazione
unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito -
dall'ordinario estratto conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di
incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg.
1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c.
alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha prodotto la documentazione contrattuale;
in particolare risulta depositato sin dalla fase monitoria il contratto di finanziamento n. 1203981 dell'importo di euro 15.350,00 , il piano di ammortamento. La documentazione contrattuale depositata ha consentito al CTU di rispondere ai quesiti formulati e di ricostruire entrambi i rapporti.
Parte opponente, senza contestare di aver sottoscritto il contratto, ha sollevato contestazioni inerenti alla applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari.
Il contratto è stato stipulato il 19.10.2007 quindi nel quarto trimestre dell'anno 2007 per l'acquisto di una autovettura usata. Nel corso delle operazioni peritali, al fine di rispondere ai quesiti posti, correttamente il consulente ha applicato la Formula della Banca di Italia.
Peraltro le istruzioni della Banca di Italia PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA del Maggio 2006 Lettera C6
relative al calcolo dei tassi
Infine non è stato riscontrato superamento del tasso soglia: " Dai calcoli svolti dallo scrivente, sviluppati in base alla formula della Banca d'Italia, risulta essere stato applicato al finanziamento un tasso effettivo globale (TEG) pari all'8,859%. Tale tasso è inferiore al tasso soglia applicabile al quarto trimestre 2007, pari allegato 5/B) al 15,4650% (Calcoli TEG interessi corrispettivi in Il CTU può
affermare che il tasso effettivo globale (TEG) relativo agli interessi corrispettivi, pattuiti in contratto,
è nei limiti del tasso soglia applicabile ratione temporis"
A diverse conclusioni è giunto il CTU per gli interessi di mora. Con una indagine immune da vizi ha rilevato che "Il TEG calcolato relativo alla mora,sviluppato sia in base alla formula della
Banca d'Italia che in base alla matetica finanziaria, è risultato essere superiore al tasso soglia di mora applicabile al momento della pattuizione. Il CTU può affermare, quindi, che il tasso effettivo globale
(TEG) relativo agli interessi di mora, pattuiti in contratto all'articolo 18, è superiore ai limiti del tasso soglia di mora applicabile ratione temporis".
Ne consegue che eseguendo il ricalcolo applicando gli interessi corrispettivi in quanto non usurari, il saldo dovuto è pari a euro 4.888,79.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. meritano di essere condivise, in quanto il procedimento eseguito risulta immune da vizi logici.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, revocato il decreto ingiuntivo e parte opponente condannata al pagamento della minor somma pari a euro 4.888,79
Spese processuali
Con riferimento alle spese processuali le stesse meritano di essere compensate nella misura del 50% ponendo il residuo 50% a carico della parte opponente e liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento sulla base del valore del decisum di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
2) Condanna Parte_1 e Parte_2 al pagamento della somma pari a euro 4.999,79 in favore di parte opposta.
3) Compensa nella misura del 50% le spese processuali e condanna parte opponente al pagamento del residuo 50% pari a euro 1.276 anziché euro 2.552,00 in favore di CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA.
4) Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti essendo stata la CTU utile ai fini del giudizio.
Così deciso in Salerno il 14-5-2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1203981 del 27.11.2007.