TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 7968/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 31.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7968 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via Martiri di Pietrarsa n° 20, presso lo studio dell'avv.
Antonio Iozzolino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Caserta alla Via G.M. Bosco, 80 presso lo studio degli avv.ti Agostino De Maio e Maria Rosaria Morrone, che la rapp.tano e difendono, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.4.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1161/2024, Parte_1
depositato in data 28.2.2024 e regolarmente notificato in data
29.2.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la CP_1 somma di € 25.891,89, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita di prodotti alimentari.
In particolare l'opponente, eccepiva da un lato l'assenza di prova del credito, e dall'altro l'esistenza di una transazione in forza della quale l'opposta rinunciava ad una parte del credito trattandosi di merce avariata. Proponeva domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento dei danni in favore della società opponente da provare in corso di giudizio.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e la conformità all'originale della transazione depositata da controparte.
4. In vista della prima udienza del 9.12.2024 questo giudice, con decreto del 26.11.2024, ordinava a parte opponente il deposito dell'originale della transazione datata 20.8.2020.
4.1. In prima udienza parte opponente esibiva l'originale della scrittura privata citata, a fronte della quale l'opposta non contestava alcunché. A
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 3 sua volta parte creditrice esibiva gli originali dei d.d.t. depositati in copia del fascicolo monitorio.
Il l.r.p.t. della opponente non compariva;
il relativo difensore si impegnava a depositare entro quindici giorni la giustifica per la relativa assenza.
Tale giustifica non è stata depositata;
ragion per cui l'assenza dell'opponente ben può essere valutata ai sensi dell'art. 116 comma 2
c.p.c. (art. 183 c.p.c.).
All'esito dell'udienza venivano rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e le istanze istruttorie (“… - In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: alla luce della transazione in atti, non reputa opportuno concederla; - in ordine alle istanze istruttorie: rigetta le richieste di prove orali avanzate da entrambe le parti in quanto relative a circostanze documentali ed irrilevanti;
rigetta altresì la richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto irrilevante…”) e veniva formulata la seguente proposta ex art. 185-bis c.p.c.: “…il punctum dolens della vicenda appare essere soltanto quello relativo alla non debenza di € 10.000,00, secondo la versione di parte opponente, in virtù di transazione in atti;
scrittura che, esibita in originale, non è stata minimamente contestata da parte opposta,
I danni, genericamente dedotti dall'opponente, non sono viceversa provati;
né sul punto è stata articolata richiesta istruttoria.
In ottica conciliativa gli interessi vengono riconosciuti dal deposito del ricorso per d.i., 21.2.2024 e fino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., e le spese legali, ivi comprese quelle della fase monitoria, vengono riconosciuti ai valori minimi.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio e verifica per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta, salva la possibilità di svilupparla autonomamente.
A tale udienza le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede indicare quali siano state le loro posizioni al riguardo,
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 4 anche al fine di consentirne l'eventuale valutazione giudiziale ai degli artt. 91, comma 1 (“Il giudice … se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92”), 92, comma 2 (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”) e 96, commi 3 (“… il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”) e 4 c.p.c. (“Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”).
P.Q.M.
a) PROPONE il pagamento, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, della somma di € 15.891,89 (25.891,89-10.000,00), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 21.2.2024
e fino al soddisfo, nonché il pagamento, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano, ivi comprese quelle della fase monitoria, in € 145,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
b) INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base di tale proposta concedendo termine fino alla data dell'udienza;
c) INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
d) RINVIA all'udienza del 9.1.2025 per quanto di ragione”.
4.2. All'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., parte opposta aderiva alla proposta mentre n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 5 l'opponente, pur dichiarando di aderire alla proposta, chiedeva un rinvio per formalizzare una transazione stragiudiziale.
4.3. Il giudizio veniva rinviato pertanto al 30.1.2025 e parte opponente, ancora una volta il giorno prima della data di udienza, pur dichiarando di voler aderire alla proposta, rappresentava di aver proposto alla opposta il pagamento in diciotto mesi, non accettato dalla creditrice.
Per tale ragione lo scrivente a quell'udienza così si esprimeva:
“Osservato che parte opponente non ha, di fatto, accettato la proposta conciliativa formulata dallo scrivente ex art. 185-bis c.p.c., dichiarando di accettarla previo pagamento rateale di circa un anno e mezzo, non accettato da controparte;
ritenuto, in ogni caso, che lo scrivente non può rinviare la causa di 18 mesi per attendere l'esito del pagamento indicato;
osservato, tuttavia, che le parti, se vorranno, potranno nelle more chiedere a questo giudice di redigere un verbale di conciliazione (che
è titolo esecutivo) alle condizioni che riterranno opportune;
rilevato che sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e sulla richiesta dei mezzi istruttori questo giudicante si è già pronunciato all'udienza del
9.12.2024 cui si rinvia;
ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 31.3.2025, con termine per note fino al 17.3.2025”.
4.4. Tale termine per il deposito di note conclusive è stato rispettato dalla sola parte opposta (parte opponente, difatti, le ha depositate il
28.3.2025).
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata limitatamente alla non debenza di €
10.000,00.
Invero con atto di transazione del 20.8.2020, esibita anche in originale e non contestata dall'opposta, le parti quantificavano il valore della n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 6 merce avariata in € 10.000,00 e parte opposta si impegnava a detrarre quell'importo da successive fatture.
La deduzione secondo cui il precedente l.r.p.t. della opposta abbia stipulato tale transazione al solo fine di danneggiare la società, è circostanza rimasta del tutto sfornita di prova.
Viceversa la somma di € 15.891,89 (25.891,89 di cui al d.i.-10.000,00 indicati in transazione) è senz'altro dovuta.
Il credito, difatti, è fondato su fatture e d.d.t., esibiti anche in originale,
e non contestati da controparte.
Ugualmente la richiesta di riduzione del prezzo e di risarcimento danni
è rimasta del tutto sfornita di prova (sul punto, del resto, l'opponente non ha neppure articolato richieste istruttorie).
7. Ne consegue che il d.i. va revocato e l'opponente va condannata al pagamento di € 15.891,89 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.
8. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio
1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a
10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass.
S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del quantum rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudicante di disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del
31.10.2022).
Conseguentemente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi con riferimento al giudizio monitorio e minimi per la fase di opposizione, tenuto conto della non particolare n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 7 complessità della vicenda, in punto di fatto e di diritto (scaglione fino ad € 26.000.00), ma con l'aumento di cui al comma 1-bis dell'art. 4 DM
55/14.
9. Resta da verificare se il rifiuto della proposta conciliativa, da parte della opponente, sia stato o meno ingiustificata.
La risposta deve essere positiva.
Innanzitutto, da un punto di vista formale, è la stessa opponente ad aver dichiarato per ben tre volte di voler aderire alla proposta (ritenendola dunque conveniente), salvo poi domandare un pagamento rateale a diciotto mesi, non previsto dallo scrivente, e legittimamente rifiutato dalla opposta.
In secondo luogo lo scrivente, in data 9.1.2024, precisava che solo “in ottica conciliativa” non venivano riconosciuti gli interessi al tasso ed alle decorrenze id cui al d.lgs. n. 231/02, ma solo quelli di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso per d.i. e venivano liquidate le spese di lite ai valori minimi, anche per la fase monitoria, e con esclusione della fase decisoria (a quel momento non ancora svolta) e degli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis DM 55/14.
La somma dovuta dall'opponente, dunque, sia per gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 che per le spese legali, è maggiore rispetto a quella indicata con la proposta ex art. 185-bis c.p.c..
L'opponente, pertanto, ha del tutto ingiustificatamente (per quanto esposto nel corso della motivazione) rifiutato la proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c., pur essendo stata avvisata con l'ordinanza del
14.3.2024 che “in caso di mancata accettazione della proposta ex art.
185-bis c.p.c., ritenuta dallo scrivente magistrato non giustificata, verranno applicati gli artt. 91,92 e 96 c.p.c..”.
Senza dimenticare che, benché con decreto del 18.11.2024 lo scrivente precisava che la prima udienza sarebbe stata celebrata con la presenza obbligatoria delle parti (novellato art. 127-ter c.p.c.) e che l'assenza ingiustificata poteva essere valutata ai sensi dell'art. 116 comma 2
c.p.c., ciononostante il l.r.p.t. della opponente non compariva, né veniva poi depositata una giustifica, come viceversa dichiarato dal relativo difensore all'udienza del 9.12.2024 (“Rappresenta che il proprio
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 8 assistito oggi per problemi di salute non può essere presente. L'avv.
Iozzolino si riserva di depositare giustifica nel fascicolo telematico entro quindici giorni da oggi”).
10. Per quanto appena descritto, le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, tali da giustificare la condanna per lite temeraria, ex art. 96, commi 3-4, c.p.c., attesa la irragionevole mancata adesione alla proposta ex art. 185-bis c.p.c..
Di conseguenza il relativo rifiuto appare ingiustificato e costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017,
21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
11. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. parte opponente va anche condannata al versamento in favore della delle di CP_2 CP_3
importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 1161/2024;
2) condanna al pagamento, in favore di di Parte_1 CP_1
€ 15.891,89 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02;
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 9 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in complessivi € 4.184,60, di cui € 4.039,10 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
Agostino Di Maio e Maria Rosaria Morrone, antistatari;
4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'ulteriore importo di € 4.184,60, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
[...]
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 10
11 SEZIONE CIVILE
N. 7968/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 31.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 7968 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano
(NA) alla via Martiri di Pietrarsa n° 20, presso lo studio dell'avv.
Antonio Iozzolino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
elett.te dom.ta in Caserta alla Via G.M. Bosco, 80 presso lo studio degli avv.ti Agostino De Maio e Maria Rosaria Morrone, che la rapp.tano e difendono, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.4.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1161/2024, Parte_1
depositato in data 28.2.2024 e regolarmente notificato in data
29.2.2024, con il quale le veniva ingiunto di pagare, a la CP_1 somma di € 25.891,89, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita di prodotti alimentari.
In particolare l'opponente, eccepiva da un lato l'assenza di prova del credito, e dall'altro l'esistenza di una transazione in forza della quale l'opposta rinunciava ad una parte del credito trattandosi di merce avariata. Proponeva domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento dei danni in favore della società opponente da provare in corso di giudizio.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e la conformità all'originale della transazione depositata da controparte.
4. In vista della prima udienza del 9.12.2024 questo giudice, con decreto del 26.11.2024, ordinava a parte opponente il deposito dell'originale della transazione datata 20.8.2020.
4.1. In prima udienza parte opponente esibiva l'originale della scrittura privata citata, a fronte della quale l'opposta non contestava alcunché. A
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 3 sua volta parte creditrice esibiva gli originali dei d.d.t. depositati in copia del fascicolo monitorio.
Il l.r.p.t. della opponente non compariva;
il relativo difensore si impegnava a depositare entro quindici giorni la giustifica per la relativa assenza.
Tale giustifica non è stata depositata;
ragion per cui l'assenza dell'opponente ben può essere valutata ai sensi dell'art. 116 comma 2
c.p.c. (art. 183 c.p.c.).
All'esito dell'udienza venivano rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e le istanze istruttorie (“… - In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: alla luce della transazione in atti, non reputa opportuno concederla; - in ordine alle istanze istruttorie: rigetta le richieste di prove orali avanzate da entrambe le parti in quanto relative a circostanze documentali ed irrilevanti;
rigetta altresì la richiesta di CTU avanzata da parte opponente in quanto irrilevante…”) e veniva formulata la seguente proposta ex art. 185-bis c.p.c.: “…il punctum dolens della vicenda appare essere soltanto quello relativo alla non debenza di € 10.000,00, secondo la versione di parte opponente, in virtù di transazione in atti;
scrittura che, esibita in originale, non è stata minimamente contestata da parte opposta,
I danni, genericamente dedotti dall'opponente, non sono viceversa provati;
né sul punto è stata articolata richiesta istruttoria.
In ottica conciliativa gli interessi vengono riconosciuti dal deposito del ricorso per d.i., 21.2.2024 e fino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., e le spese legali, ivi comprese quelle della fase monitoria, vengono riconosciuti ai valori minimi.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio e verifica per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta, salva la possibilità di svilupparla autonomamente.
A tale udienza le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede indicare quali siano state le loro posizioni al riguardo,
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 4 anche al fine di consentirne l'eventuale valutazione giudiziale ai degli artt. 91, comma 1 (“Il giudice … se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92”), 92, comma 2 (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”) e 96, commi 3 (“… il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”) e 4 c.p.c. (“Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”).
P.Q.M.
a) PROPONE il pagamento, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, della somma di € 15.891,89 (25.891,89-10.000,00), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 21.2.2024
e fino al soddisfo, nonché il pagamento, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, delle spese di lite che si liquidano, ivi comprese quelle della fase monitoria, in € 145,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso);
b) INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base di tale proposta concedendo termine fino alla data dell'udienza;
c) INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
d) RINVIA all'udienza del 9.1.2025 per quanto di ragione”.
4.2. All'udienza del 9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., parte opposta aderiva alla proposta mentre n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 5 l'opponente, pur dichiarando di aderire alla proposta, chiedeva un rinvio per formalizzare una transazione stragiudiziale.
4.3. Il giudizio veniva rinviato pertanto al 30.1.2025 e parte opponente, ancora una volta il giorno prima della data di udienza, pur dichiarando di voler aderire alla proposta, rappresentava di aver proposto alla opposta il pagamento in diciotto mesi, non accettato dalla creditrice.
Per tale ragione lo scrivente a quell'udienza così si esprimeva:
“Osservato che parte opponente non ha, di fatto, accettato la proposta conciliativa formulata dallo scrivente ex art. 185-bis c.p.c., dichiarando di accettarla previo pagamento rateale di circa un anno e mezzo, non accettato da controparte;
ritenuto, in ogni caso, che lo scrivente non può rinviare la causa di 18 mesi per attendere l'esito del pagamento indicato;
osservato, tuttavia, che le parti, se vorranno, potranno nelle more chiedere a questo giudice di redigere un verbale di conciliazione (che
è titolo esecutivo) alle condizioni che riterranno opportune;
rilevato che sull'istanza ex art. 648 c.p.c. e sulla richiesta dei mezzi istruttori questo giudicante si è già pronunciato all'udienza del
9.12.2024 cui si rinvia;
ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 31.3.2025, con termine per note fino al 17.3.2025”.
4.4. Tale termine per il deposito di note conclusive è stato rispettato dalla sola parte opposta (parte opponente, difatti, le ha depositate il
28.3.2025).
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è fondata limitatamente alla non debenza di €
10.000,00.
Invero con atto di transazione del 20.8.2020, esibita anche in originale e non contestata dall'opposta, le parti quantificavano il valore della n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 6 merce avariata in € 10.000,00 e parte opposta si impegnava a detrarre quell'importo da successive fatture.
La deduzione secondo cui il precedente l.r.p.t. della opposta abbia stipulato tale transazione al solo fine di danneggiare la società, è circostanza rimasta del tutto sfornita di prova.
Viceversa la somma di € 15.891,89 (25.891,89 di cui al d.i.-10.000,00 indicati in transazione) è senz'altro dovuta.
Il credito, difatti, è fondato su fatture e d.d.t., esibiti anche in originale,
e non contestati da controparte.
Ugualmente la richiesta di riduzione del prezzo e di risarcimento danni
è rimasta del tutto sfornita di prova (sul punto, del resto, l'opponente non ha neppure articolato richieste istruttorie).
7. Ne consegue che il d.i. va revocato e l'opponente va condannata al pagamento di € 15.891,89 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02.
8. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi atto dei seguenti principi di diritto, espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Il primo, secondo cui con l'opposizione a d.i. non “viene promossa” una controversia, trattandosi di una prosecuzione del giudizio monitorio e non di un giudizio impugnatorio (in tal senso già: Cass. S.U. 7 luglio
1993, n. 7448, 30 luglio 2008, n. 20604, 9 settembre 2010, n. 19246, a
10 luglio 2015, n. 14475, 18 settembre 2020, n. 1959 ed infine Cass.
S.U. n. 927/2022), dovendosi dunque guardare all'esito complessivo del giudizio, e l'altro, per il quale la riduzione del quantum rispetto a quanto domandato con un'unica domanda, come avvenuto nel caso in esame, non consente più al giudicante di disporre la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (cfr. Cass. S.U. n. 32061 del
31.10.2022).
Conseguentemente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori medi con riferimento al giudizio monitorio e minimi per la fase di opposizione, tenuto conto della non particolare n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 7 complessità della vicenda, in punto di fatto e di diritto (scaglione fino ad € 26.000.00), ma con l'aumento di cui al comma 1-bis dell'art. 4 DM
55/14.
9. Resta da verificare se il rifiuto della proposta conciliativa, da parte della opponente, sia stato o meno ingiustificata.
La risposta deve essere positiva.
Innanzitutto, da un punto di vista formale, è la stessa opponente ad aver dichiarato per ben tre volte di voler aderire alla proposta (ritenendola dunque conveniente), salvo poi domandare un pagamento rateale a diciotto mesi, non previsto dallo scrivente, e legittimamente rifiutato dalla opposta.
In secondo luogo lo scrivente, in data 9.1.2024, precisava che solo “in ottica conciliativa” non venivano riconosciuti gli interessi al tasso ed alle decorrenze id cui al d.lgs. n. 231/02, ma solo quelli di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso per d.i. e venivano liquidate le spese di lite ai valori minimi, anche per la fase monitoria, e con esclusione della fase decisoria (a quel momento non ancora svolta) e degli aumenti di cui all'art. 4 comma 1-bis DM 55/14.
La somma dovuta dall'opponente, dunque, sia per gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 che per le spese legali, è maggiore rispetto a quella indicata con la proposta ex art. 185-bis c.p.c..
L'opponente, pertanto, ha del tutto ingiustificatamente (per quanto esposto nel corso della motivazione) rifiutato la proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c., pur essendo stata avvisata con l'ordinanza del
14.3.2024 che “in caso di mancata accettazione della proposta ex art.
185-bis c.p.c., ritenuta dallo scrivente magistrato non giustificata, verranno applicati gli artt. 91,92 e 96 c.p.c..”.
Senza dimenticare che, benché con decreto del 18.11.2024 lo scrivente precisava che la prima udienza sarebbe stata celebrata con la presenza obbligatoria delle parti (novellato art. 127-ter c.p.c.) e che l'assenza ingiustificata poteva essere valutata ai sensi dell'art. 116 comma 2
c.p.c., ciononostante il l.r.p.t. della opponente non compariva, né veniva poi depositata una giustifica, come viceversa dichiarato dal relativo difensore all'udienza del 9.12.2024 (“Rappresenta che il proprio
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 8 assistito oggi per problemi di salute non può essere presente. L'avv.
Iozzolino si riserva di depositare giustifica nel fascicolo telematico entro quindici giorni da oggi”).
10. Per quanto appena descritto, le difese dell'opponente si sono dimostrate del tutto pretestuose, tali da giustificare la condanna per lite temeraria, ex art. 96, commi 3-4, c.p.c., attesa la irragionevole mancata adesione alla proposta ex art. 185-bis c.p.c..
Di conseguenza il relativo rifiuto appare ingiustificato e costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso della difesa, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017,
21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
11. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. parte opponente va anche condannata al versamento in favore della delle di CP_2 CP_3
importo pari alla sanzione minima processuale applicabile nelle ipotesi di accertato abuso dello strumento processuale, ossia di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 1161/2024;
2) condanna al pagamento, in favore di di Parte_1 CP_1
€ 15.891,89 oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02;
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 9 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle della fase monitoria, liquida in complessivi € 4.184,60, di cui € 4.039,10 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione agli avv.ti
Agostino Di Maio e Maria Rosaria Morrone, antistatari;
4) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'ulteriore importo di € 4.184,60, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
5) condanna al versamento in favore della Parte_1 Parte_2 di € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c..
[...]
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 7968/2024 r.g.a.c. Pag. 10