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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale LA CH TI (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Cecchetti ed elettivamente domiciliato a
Viareggio, piazza Garibaldi n. 19, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Lonardi ed elettivamente domiciliata a
Verona, vicolo San Bernardino n. 6/B, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1986/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 20 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 15 Voglia la Corte d'Appello di Venezia,
pregiudizialmente dichiarare ammissibile la produzione dei documenti n. 3, 4, 5 allegati all'atto di appello e comunque già prodotti nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Verona del proc. n. 958/2004 RG (causa Parte_1
; CP_2 nel merito, ogni contraria eccezione respinta, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
1). In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CP_1 nella causazione dei danni tutti lamentati dalla LA CH TI
e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni tutti subiti CP_1 dalla predetta LA CH TI a seguito dell'occorso, quantificati sulla base di quanto deciso dalla Corte d'Appello di Venezia nel proc.
n. 2404/2009 RGA, vale dire € 91.605,00 oltre interessi legali e spese di cause, e così come da atto di precetto, per € 138.030,76, oltre ad altra somma derivante dal maggior danno verificatosi a seguito dell'esecuzione immobiliare subita dal
Sig. , in misura da determinarsi ovvero, in ipotesi, da Parte_1 liquidarsi anche in via equitativa;
ovvero in altra somma corrispondente al danno che sarà ritenuta di giustizia e di legge. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dal fatto al saldo.
2) In subordine autorizzare parte attrice all'integrazione del litisconsorte necessario Avv. Fabrizio Miracolo, ferme restando le conclusioni rassegnate al punto precedente da intendersi qui integralmente riportate.
3) In via istruttoria ammettersi le prove dedotte da parte attrice in seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. innanzi al Tribunale di Verona. Con revoca dell'ordinanza riservata del 09.03.2023.
Con ogni ulteriore conseguenza di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Sul punto della produzione dei documenti in appello, per quanto occorrer possa, in via di ulteriore ipotesi, si chiede comunque ammettersi la seguente prova per testi:
pagina 2 di 15 CV che i documenti n. 3, 4, 5 allegati all'atto di appello erano stati a suo tempo prodotti nel giudizio n. 958/2004 Tribunale di Verona, ma non erano nella disponibilità del;
A teste Avv. Fabrizio Miracolo (Viareggio). Parte_1
Per CP_1
B) In via pregiudiziale
Per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., della produzione documentale di cui ai documenti 3, 4 e 5 allegati all'atto di citazione d'appello, in quanto tardiva essendo avvenuta per la prima volta in appello, e per l'effetto disporsi l'espunzione dei suddetti documenti dagli atti di causa.
C) Nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, rigettarsi l'appello proposto dalla , in Parte_2 persona dell'omonimo titolare , e per l'effetto confermarsi la Parte_1 sentenza n.1986/2023 emessa dal Tribunale di Verona nel giudizio n.3872/22 Rg in data 19 ottobre 2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023
D) In subordine nel merito
1) Nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza di appello, rigettarsi in ogni caso le domande formulate nell'atto di citazione d'appello, per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa di costituzione, nonché per i motivi tutti dedotti, anche quali eccezioni, in primo grado in atti e verbali di causa, da intendersi integralmente riproposti in appello.
2) Nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza di appello, accogliersi in ogni caso le conclusioni formulate in primo grado, di seguito riportate:
I Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, accertarsi e dichiararsi in capo a parte attrice la carenza di legittimazione attiva
e/o di titolarità attiva in relazione ai diritti azionati con le domande formulate nell'atto di citazione.
In via subordinata
Nel merito
pagina 3 di 15 II. Accertati i fatti di cui in narrativa, rigettarsi le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa medesima
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle suestese domande, accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, accertarsi e dichiararsi
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati nell'atto di citazione per l'effetto rigettarsi le domande attoree.
In ogni caso
II. Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi ex art. 96 cpc la ditta in persona Parte_3 dell'omonimo titolare , al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'avv. , da quantificarsi nella misura che risulterà di giustizia in CP_1 corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 cc
IV. Con vittoria di competenze, 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA.
E) In ogni caso
1. Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi ex art. 96 cpc la ditta in persona Parte_3 dell'omonimo titolare , al risarcimento dei danni subiti e Parte_1 subendi dall'avv. , da quantificarsi nella misura che risulterà di CP_1 giustizia in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 cc
2. Con vittoria di competenze, 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 18 marzo 2022, , quale Parte_1 titolare della ditta individuale LA CH TI, conveniva in giudizio l'avv. esponendo: CP_1
- di avere ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo n. 3643/2003 contro per l'importo di euro 102.852,00, pari al Controparte_3 corrispettivo da quest'ultima dovutogli per alcuni lavori da egli eseguiti;
- che, poiché la aveva proposto opposizione al decreto Controparte_3
pagina 4 di 15 ingiuntivo, egli aveva conferito mandato all'avv. Fabrizio Miracolo del Foro di
Lucca per costituirsi in quel procedimento (Tribunale di Verona R.G. n.
958/2004), il quale aveva eletto domicilio presso l'avv. di Verona. CP_1
Quest'ultima, dopo aver sostituito l'avv. Miracolo all'udienza del 18.11.2004, aveva errato nell'annotazione dei termini delle memorie istruttorie ex art. 184
c.p.c. ratione temporis applicabile, indicando le relative scadenze nel 15 marzo e 15 aprile 2005 anziché nel 5 marzo e 5 aprile 2005. Tale errore, determinando il mancato deposito della prima memoria ex art. 184 c.p.c., aveva di fatto causato la revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza n. 2423/2008;
- di avere, a mezzo di altro difensore, proposto appello avverso la sentenza di primo grado (procedimento R.G. n. 2404/2009 Corte di appello di Venezia), appello accolto con sentenza n. 2476/2016, che aveva condannato
[...]
a pagargli la somma di euro 91.605,00, oltre spese e accessori;
CP_3
- che era stata messa in liquidazione volontaria il Controparte_3
14.2.2005, aveva trasferito la sede sociale a Benevento e il 10.3.2010 aveva cessato l'attività con un bilancio finale di liquidazione che evidenziava un passivo di euro 6.076.118,10;
- che egli aveva tentato di notificare il precetto alla , ma tutte le CP_3 notifiche avevano avuto esito negativo;
- che, a causa del mancato incasso di tale credito, egli aveva subito un'espropriazione immobiliare da parte di (R.G.E. n. Controparte_4
34/2009 Tribunale di Lucca), all'esito della quale era stata venduto all'asta un immobile cointestato alla moglie (come da decreto di trasferimento del
13.3.2012 depositato dall'attore in primo grado).
Ritenendo sussistente la responsabilità della per il danno da egli subito - CP_1 danno che era stato riconosciuto anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Verona, che aveva escluso una responsabilità disciplinare dell'avv. Miracolo ritenendo che l'errore dovesse essere addebitato all'avv. e che tale danno CP_1 si fosse concretizzato solo a seguito del verificarsi della impossibilità di recupero delle somme dovute dalla l'attore chiedeva la condanna Controparte_3
pagina 5 di 15 della convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi “sulla base di quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia, e così come da atto di precetto” oltre a un'ulteriore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di maggior danno patito a seguito della esecuzione immobiliare da egli subita.
1.1 , costituitasi in giudizio, si difendeva eccependo, in via CP_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto in capo a parte attrice, in quanto il aveva conferito mandato unicamente Parte_1 all'avv. Fabrizio Miracolo. Nel merito, deduceva l'assenza della sua responsabilità professionale in riferimento all'asserito danno patito dall'attore in quanto:
- nel procedimento R.G. n. 958/2004 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, circostanza che, ancora prima della concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 184
c.p.c., aveva impedito al agire in via esecutiva sui beni della Parte_1 CP_3
;
[...]
- in quel giudizio la seconda memoria ex art. 184 c.p.c. era stata depositata tempestivamente (il 30.3.2005) dalla parte convenuta opposta che aveva prodotto documenti e citato dei testi che il Tribunale aveva ammesso a prova contraria;
- la motivazione della sentenza con cui il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto si era basata sull'interpretazione dei documenti prodotti in atti e la Corte di appello di Venezia aveva riformato la sentenza di primo grado in base a una diversa interpretazione di quegli stessi documenti già presi in esame dal primo Giudice;
- il aveva tentato la notifica dell'atto di precetto indirizzandola alla Parte_1
e al suo liquidatore nel 2019 e nel 2020, ad anni di distanza CP_3 dalla sentenza di appello (risalente al 2016) e dalla cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice (risalente al 2010);
- una eventuale sentenza favorevole al nel giudizio di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo non avrebbe consentito il recupero del credito, in quanto la versava in perdita già nel 2004 (anno di inizio di quel giudizio), CP_3 era stata messa in liquidazione nel 2005 e nel 2008, alla data della sentenza di pagina 6 di 15 primo grado n. 2423/2008, presentava perdite ingenti (doc. 6 convenuta in primo grado);
- l'attore non aveva dimostrato che, a determinare la sua situazione debitoria e la conseguente procedura esecutiva conclusasi con la vendita all'asta dell'immobile cointestato alla moglie, fosse stato il mancato incasso del credito vantato nei confronti di , tanto più che dal decreto di CP_3 trasferimento del predetto immobile risultava che il fosse gravato, Parte_1 già prima della sentenza n. 2423/2008 del Tribunale di Verona, di debiti di importo superiore al credito vantato nei confronti di . CP_3
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. a causa della ritenuta colpa grave insita nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa azionata.
1.2 Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., il contestava Parte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto fatto valere e, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione, chiedeva al
Giudice l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario avv. Fabrizio Miracolo, richiesta di cui la convenuta eccepiva la tardività nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
1.3 Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1986/2023, il Tribunale di
Verona, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, rigettava le domande attoree ritenendo che:
- non risultando alcuna prova del titolo in virtù del quale la aveva CP_1 eseguito l'attività di domiciliazione, non si potesse far valere una responsabilità della predetta, in assenza di mandato diretto o di autorizzazione della domiciliazione da parte sua, in quanto in tal caso, in mancanza di mandato conferito dal cliente al sostituto, l'attività processuale svolta da quest'ultimo è integralmente riconducibile al sostituito (Cass. n. 289/1999);
- non fosse provata la responsabilità della per difetto di prova del nesso CP_1 causale tra il danno asseritamente subito da parte attrice e la condotta della professionista. Infatti, la soccombenza del nella causa di primo grado Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo, intentata da , non era stata CP_3
pagina 7 di 15 determinata dal mancato deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c. (ratione temporis applicabile), tanto che, in appello, la sentenza era stata riformata sulla base del medesimo compendio probatorio presente nel giudizio di primo grado, dimostrando ciò la sua esaustività. Inoltre, l'attore in primo grado non aveva neppure indicato quale materiale istruttorio avrebbe potuto essere portato all'attenzione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo al fine di giungere a un diverso esito della lite.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , quale titolare Parte_1 della ditta LA CH TI, formulando le conclusioni sopra indicate.
2.1 si è costituita in giudizio chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità CP_1 ex art. 345 c.p.c. del deposito dei documenti 3, 4 e 5, stante la loro novità, e di respingere l'appello siccome infondato;
in via subordinata, per l'ipotesi di riforma della sentenza, ha chiesto di respingere le domande formulate dall'appellante e di accogliere le proprie conclusioni di primo grado.
2.3 All'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi.
Con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ditta ritenendo che i diritti dalla stessa fatti valere in giudizio le Parte_1 appartenessero e, dall'altro, ha ritenuto insussistente la responsabilità professionale della in assenza di mandato o autorizzazione alla CP_1 domiciliazione, in quanto il mandato era stato conferito esclusivamente all'avv.
Miracolo. Secondo l'appellante, rientrando il contratto di prestazione d'opera professionale tra cliente ed avvocato nell'ambito del contratto di mandato, in applicazione dell'art. 1717, IV comma, c.c., il cliente-mandante ben potrebbe agire non solo nei confronti dell'avvocato incaricato-mandatario (nella specie l'avv. Miracolo) ma anche nei confronti dell'avvocato incaricato dal mandante pagina 8 di 15 quale sostituto (l'avv. ) (Cass. 1580/2018). Nella fattispecie, la procura alle CP_1 liti conferita all'avv. Miracolo da parte del (prodotta dall'appellante sub Parte_1 doc. 4) conferiva al primo la facoltà di nominare avvocati o sostituti, che dovrebbero ritenersi a tutti gli effetti “rappresentanti processuali della parte”
(Cass. 1756/2012). Peraltro, anche a prescindere dal conferimento al difensore di tale facoltà, dovrebbe ritenersi la responsabilità del sostituto sulla base dell'art. 1228 c.c., che attribuirebbe al creditore la facoltà di scegliere se agire nei confronti del debitore o del terzo.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Giudice abbia ritenuto non provato il nesso di causa tra il danno asseritamente da esso patito e l'errore pacificamente commesso dalla . In realtà la lettura della sentenza del CP_1
Tribunale di Verona n. 2423/2008 dimostrerebbe il contrario, in quanto in essa il
Giudice aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo evidenziando che la
[...]
“non ha precisato in quale momento sarebbe stato concordato il Parte_2 corrispettivo per i lavori in questione...e nemmeno ha chiarito in virtù di quali criteri ha potuto redigere la specifica che ha prodotto come documento 3”.
Secondo l'appellante, se fosse stata depositata la prima memoria, ex art. 184
c.p.c., si sarebbe sopperito alle carenze probatorie evidenziate dal Giudice in sentenza;
al contrario, solo nella memoria di replica autorizzata (depositata il
30.3.2005, prodotta dall'appellante sub doc. 5), erano stati inseriti i capitoli di prova testimoniale, che tuttavia erano stati rigettati dal Tribunale in quanto tardivi. Il tempestivo deposito della memoria ex art. 184 c.p.c., dunque, avrebbe reso inutile il giudizio d'appello, permettendo di iniziare l'esecuzione nei confronti della già nel 2008. CP_3
Il terzo motivo d'appello è diretto a rinnovare la richiesta, proposta in via subordinata, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Fabrizio Miracolo.
Con il quarto motivo d'appello, si chiede che, revocata l'ordinanza del Tribunale del 9.3.2023, vengano ammessi i capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.c.
3.1 , costituitasi in giudizio, per quanto qui di interesse: CP_1
pagina 9 di 15 - eccepisce l'inammissibilità dei documenti 3, 4, e 5 (la comparsa di costituzione, la memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. e la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositate dalla difesa nel procedimento dinanzi al Parte_1
Tribunale di Verona R.G. n. 958/2004) allegati all'atto d'appello in quanto documenti nuovi, mai prodotti in primo grado dall'appellante;
- deduce l'infondatezza nel merito dell'appello. Invero, nel primo motivo l'appellante confonderebbe tra loro i diversi profili della sua legittimazione attiva quale condizione all'azione, considerata sussistente dal Tribunale, e della fondatezza nel merito della sua domanda, ritenuta invece insussistente dal primo Giudice a causa della mancanza di incarico professionale conferitole dal
. In ogni caso, sarebbe dirimente l'assenza di prova da parte del Parte_1
del titolo in base al quale ella aveva svolto tale attività. Il secondo Parte_1 motivo sarebbe infondato in quanto nel procedimento R.G. n. 958/2004 il
Tribunale di Verona aveva revocato il decreto ingiuntivo non per carenza di prove ma per erronea interpretazione delle stesse;
l'impossibilità di recupero del credito nei confronti della era dipesa da fattori estranei CP_3 all'attività svolta dalla;
con la prima memoria ex art. 184 c.p.c. non si CP_1 sarebbe, comunque, potuto offrire circostanze nuove relative ai rapporti contrattuali (in particolare quella, relativa al momento in cui le parti avrebbe concordato il corrispettivo, ritenuta manchevole dal Tribunale che in primo grado accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo), né dedurre nuovi mezzi di prova in relazioni a tali temi;
la prova testimoniale richiesta nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. era stata ammessa ed assunta a prova contraria dal
Tribunale di Verona nel giudizio R.G. n. 958/2004;
- contesta altresì la fondatezza delle istanze di prova, eccepisce l'inammissibilità per tardività della chiamata in causa dell'avv. Miracolo e chiede la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
4.1 Va anzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti dall'appellante, n. 3 e n. 4, nel presente grado di giudizio.
pagina 10 di 15 Si tratta, infatti, di documenti che, sebbene siano di formazione antecedente rispetto al giudizio di primo grado, non sono mai stati sottoposti al primo Giudice nel giudizio di primo grado.
L'affermazione dell'appellante di non aver potuto produrre prima tali documenti per indisponibilità degli stessi, che si sarebbero trovati presso l'avv. Miracolo, non coglie nel segno in quanto la ditta , in primo grado, non ha neppure Parte_1 formulato istanza ex art. 210 c.p.c. per ottenere dall'avv. Miracolo l'esibizione di tali documenti. La richiesta di prova orale, articolata dall'appellante nel presente grado di giudizio, volta a dimostrare la indisponibilità, da parte della ditta nel giudizio di primo grado, dei predetti documenti allegati all'atto Parte_1
d'appello deve essere, dunque, rigettata.
Quanto al documento n. 5 (memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata il
30.3.2005 nel giudizio R.G. 958/2004 dinanzi al Tribunale di Verona), anch'esso prodotto solo nel presente grado dal , si tratta di un documento già Parte_1 prodotto dalla in primo grado (sub doc. 2 allegato alla seconda memoria ex CP_1 art. 183, VI comma, c.p.c.) e dunque ormai acquisito al presente giudizio.
4.2 Il primo motivo d'appello è infondato.
Va anzitutto premesso che l'appellante non ha mai ammissibilmente provato il titolo che avrebbe legittimato la a porre in essere l'attività di domiciliataria CP_1 dell'avv. Miracolo. Il documento 3, costituito dalla procura alle liti conferita dal all'avv. Miracolo ai fini della costituzione nel procedimento R.G. n. Parte_1
958/2004 recante l'autorizzazione a quest'ultimo a nominare avvocati e procuratori, essendo stato prodotto solo in appello, è, come si è detto, inammissibile.
Orbene, in mancanza di prova dell'autorizzazione del sostituto ad agire quale domiciliataria del difensore di fiducia o ad agire direttamente per conto del cliente, l'azione diretta del cliente nei confronti del sostituto ex art. 1717, IV comma, c.c. sarebbe ammissibile solo nel caso in cui quest'ultimo avesse assunto la rappresentanza processuale del cliente stesso, come nel caso esaminato da
Cass. n. 1580/2018. Al contrario, in casi come quello di specie -in cui la è CP_1 stata solo incaricata dall'avv. Miracolo di sostituirla in udienza- si deve pagina 11 di 15 condividere il richiamo del primo Giudice all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte a sezioni unite nella sentenza n. 289/1999, secondo il quale, in caso di delega da parte del difensore incaricato dal cliente ad un collega al fine di farsi sostituire in udienza ed in assenza di mandato del cliente al sostituto, quest'ultimo agisce “quale longa manus” del difensore sostituito, al quale è riconducibile l'attività processuale svolta dal sostituto.
Alla luce di tale giurisprudenza, appare inconferente il richiamo dell'appellante alla possibilità di agire “indifferentemente” nei confronti del difensore di fiducia o del sostituto sulla base dell'art. 1228 c.c.
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante, l'affermazione -fatta dal Tribunale
e condivisa dal Collegio- dell'assenza di titolarità attiva del rapporto fatto valere in giudizio da parte della , che riguarda il merito della questione, non Parte_2
è contraddetta dalla corretta affermazione del primo Giudice in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva all'azione della , che riguarda Parte_2 invece la cosiddetta legitimatio ad causam, che trova fondamento nell'art. 81
c.p.c. e che ricorre quando -come nel caso di specie- il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore e dunque vi sia astratta coincidenza dell'attore con il soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 10551/2003; Cass. n. 24594/2005).
4.3 Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il Collegio condivide la decisione del primo Giudice riguardo al difetto di nesso di causa tra l'errore commesso dalla e l'asserito danno subito dall'appellante. CP_1
Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2423/2008, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3643/2003 emesso in favore della ditta sul presupposto Parte_1 che quest'ultima non avesse precisato il momento in cui era stato pattuito il corrispettivo per i lavori eseguiti nei capannoni industriali (corrispettivo che secondo la stessa non era stato stabilito nel contratto con la ma CP_3 determinato a posteriori) e che quanto previsto al punto 5 del contratto di cui era causa (la modalità di determinazione dei prezzi e i relativi importi) corrispondesse a quanto previsto nel preventivo inviato il 10 giugno 2002 dal alla Parte_1
. CP_3
pagina 12 di 15 La Corte di appello di Venezia, con sentenza 2476/2016, aveva diversamente valutato quella stessa documentazione, giungendo alla conclusione secondo cui il primo Giudice aveva errato nel considerare il contenuto del punto 5 del contratto corrispondente al contenuto del preventivo della e nel non valorizzare il Parte_1 fatto che il contratto stesso menzionasse espressamente la necessità di un accordo tra le parti in ordine a tutto quanto non fosse stato espressamente specificato nel contratto. Tali elementi, unitamente alla deposizione testimoniale del teste in primo grado, che aveva confermato l'esecuzione da parte Tes_1 della ditta di “ulteriori opere e lavori in economia extra contratto”, Parte_1 avevano portato alla condanna della in appello. CP_3
È evidente, dunque, che l'accoglimento dell'impugnazione si sia basato su una riconsiderazione e differente valutazione degli elementi probatori, documentali e testimoniali, già a disposizione del primo Giudice.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il tempestivo deposito della prima memoria ex art. 184 c.p.c. avrebbe condotto all'emissione, nel procedimento R.G. n.
958/2004, di una sentenza a lui favorevole, non è corroborato da alcuna prova.
In particolare, non prova nulla la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata il 30.3.2005 nel giudizio R.G. n. 958/2004 Tribunale di Verona (depositata sub doc. 2 dalla convenuta in primo grado e ridepositata dall'appellante nel presente giudizio), in quanto alcuni dei testi citati in tale memoria vennero sentiti a prova contraria dal Giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 ) ma, dato il mancato deposito da parte della degli atti di CP_1 Parte_1 quel giudizio, non è possibile ricostruire la consistenza di quelle deposizioni, così come l'intero andamento di quel giudizio.
In ogni caso, l'appellante non ha dato prova che un diverso esito del giudizio R.G.
n. 958/2004 avrebbe permesso la soddisfazione del suo credito nei confronti della
, né che tale soddisfacimento avrebbe evitato l'esecuzione CP_3 immobiliare R.G.E. n. 34/2009 subita da . Parte_1
Da un lato, infatti, come dedotto dalla stessa appellante, la è stata CP_3 posta in liquidazione già nel 2005, tre anni prima della sentenza del Tribunale di
Verona che aveva revocato il decreto ingiuntivo e, considerato che il bilancio pagina 13 di 15 finale di liquidazione aveva evidenziato un passivo di euro 6.076.118,10, è altamente probabile che la debitrice fosse già insolvibile all'epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado.
E, d'altro canto, non risulta neppure provato che, se la ditta avesse Parte_1 ottenuto il riconoscimento del suo credito nei confronti della fin dal CP_3 primo grado, avrebbe potuto evitare l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 34/2009 presso il Tribunale di Lucca. Anzi, la consistente esposizione debitoria documentata risultante dal decreto di trasferimento 13.3.2012 induce a ritenere probabile il contrario.
4.4 Il Collegio condivide la decisione del Tribunale in merito al rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla ditta nella seconda memoria ex art. Parte_1
183, VI comma, c.c. Infatti: i capitoli a) e b) hanno ad oggetto circostanze già provate documentalmente, il capitolo c) è valutativo, mentre il capitolo d), oltre ad essere valutativo, richiede al teste di svolgere una valutazione di merito che spetta al giudicante.
4.5 La richiesta di chiamata in causa dell'avv. Fabrizio Miracolo, già proposta in primo grado e riproposta, nel presente grado di giudizio, nel terzo motivo di appello è inammissibile in quanto tardiva. In primo grado, infatti, la stessa era stata formulata solo nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza (art. 269, III comma, c.p.c. ratione temporis applicabile).
4.6 Non può, infine, essere accolta la domanda di di condanna CP_1 dell'appellante al pagamento di una somma, anche equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, l'accoglimento di tale domanda, per avere la parte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nella fattispecie, sebbene l'appello sia infondato, dagli atti di causa non emergono elementi tali da sorreggere l'affermazione della di temerarietà della lite in termini di colpa CP_1 grave dell'appellante.
pagina 14 di 15 5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza del e vengono Parte_1 liquidate in favore di come in dispositivo, secondo parametri medi, in CP_1 base allo scaglione di riferimento (euro da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria non espletata.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1986/2023 del Tribunale di Verona così pronuncia:
- dichiara inammissibile la produzione dei documenti n. 3 e n.4 depositati dall'appellante in allegato all'atto d'appello;
- rigetta l'appello proposto da , titolare della ditta LA Parte_1
CH TI, e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa dell'avv. Miracolo proposta dall'appellante;
- condanna , quale titolare della alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 9.991,00 CP_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2111 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale LA CH TI (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaello Cecchetti ed elettivamente domiciliato a
Viareggio, piazza Garibaldi n. 19, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Lonardi ed elettivamente domiciliata a
Verona, vicolo San Bernardino n. 6/B, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1986/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 20 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 15 Voglia la Corte d'Appello di Venezia,
pregiudizialmente dichiarare ammissibile la produzione dei documenti n. 3, 4, 5 allegati all'atto di appello e comunque già prodotti nella prima fase del giudizio innanzi al Tribunale di Verona del proc. n. 958/2004 RG (causa Parte_1
; CP_2 nel merito, ogni contraria eccezione respinta, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
1). In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avv. CP_1 nella causazione dei danni tutti lamentati dalla LA CH TI
e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni tutti subiti CP_1 dalla predetta LA CH TI a seguito dell'occorso, quantificati sulla base di quanto deciso dalla Corte d'Appello di Venezia nel proc.
n. 2404/2009 RGA, vale dire € 91.605,00 oltre interessi legali e spese di cause, e così come da atto di precetto, per € 138.030,76, oltre ad altra somma derivante dal maggior danno verificatosi a seguito dell'esecuzione immobiliare subita dal
Sig. , in misura da determinarsi ovvero, in ipotesi, da Parte_1 liquidarsi anche in via equitativa;
ovvero in altra somma corrispondente al danno che sarà ritenuta di giustizia e di legge. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dal fatto al saldo.
2) In subordine autorizzare parte attrice all'integrazione del litisconsorte necessario Avv. Fabrizio Miracolo, ferme restando le conclusioni rassegnate al punto precedente da intendersi qui integralmente riportate.
3) In via istruttoria ammettersi le prove dedotte da parte attrice in seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. innanzi al Tribunale di Verona. Con revoca dell'ordinanza riservata del 09.03.2023.
Con ogni ulteriore conseguenza di ragione e di legge. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Sul punto della produzione dei documenti in appello, per quanto occorrer possa, in via di ulteriore ipotesi, si chiede comunque ammettersi la seguente prova per testi:
pagina 2 di 15 CV che i documenti n. 3, 4, 5 allegati all'atto di appello erano stati a suo tempo prodotti nel giudizio n. 958/2004 Tribunale di Verona, ma non erano nella disponibilità del;
A teste Avv. Fabrizio Miracolo (Viareggio). Parte_1
Per CP_1
B) In via pregiudiziale
Per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., della produzione documentale di cui ai documenti 3, 4 e 5 allegati all'atto di citazione d'appello, in quanto tardiva essendo avvenuta per la prima volta in appello, e per l'effetto disporsi l'espunzione dei suddetti documenti dagli atti di causa.
C) Nel merito
Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, rigettarsi l'appello proposto dalla , in Parte_2 persona dell'omonimo titolare , e per l'effetto confermarsi la Parte_1 sentenza n.1986/2023 emessa dal Tribunale di Verona nel giudizio n.3872/22 Rg in data 19 ottobre 2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023
D) In subordine nel merito
1) Nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza di appello, rigettarsi in ogni caso le domande formulate nell'atto di citazione d'appello, per i motivi tutti dedotti nella presente comparsa di costituzione, nonché per i motivi tutti dedotti, anche quali eccezioni, in primo grado in atti e verbali di causa, da intendersi integralmente riproposti in appello.
2) Nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza di appello, accogliersi in ogni caso le conclusioni formulate in primo grado, di seguito riportate:
I Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, accertarsi e dichiararsi in capo a parte attrice la carenza di legittimazione attiva
e/o di titolarità attiva in relazione ai diritti azionati con le domande formulate nell'atto di citazione.
In via subordinata
Nel merito
pagina 3 di 15 II. Accertati i fatti di cui in narrativa, rigettarsi le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa medesima
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto delle suestese domande, accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, accertarsi e dichiararsi
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati nell'atto di citazione per l'effetto rigettarsi le domande attoree.
In ogni caso
II. Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi ex art. 96 cpc la ditta in persona Parte_3 dell'omonimo titolare , al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'avv. , da quantificarsi nella misura che risulterà di giustizia in CP_1 corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 cc
IV. Con vittoria di competenze, 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA.
E) In ogni caso
1. Accertati i fatti di cui in narrativa, per i motivi di cui alla narrativa medesima, condannarsi ex art. 96 cpc la ditta in persona Parte_3 dell'omonimo titolare , al risarcimento dei danni subiti e Parte_1 subendi dall'avv. , da quantificarsi nella misura che risulterà di CP_1 giustizia in corso di causa anche in via equitativa ex art. 1226 cc
2. Con vittoria di competenze, 15% spese generali, IVA se dovuta e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 18 marzo 2022, , quale Parte_1 titolare della ditta individuale LA CH TI, conveniva in giudizio l'avv. esponendo: CP_1
- di avere ottenuto dal Tribunale di Verona il decreto ingiuntivo n. 3643/2003 contro per l'importo di euro 102.852,00, pari al Controparte_3 corrispettivo da quest'ultima dovutogli per alcuni lavori da egli eseguiti;
- che, poiché la aveva proposto opposizione al decreto Controparte_3
pagina 4 di 15 ingiuntivo, egli aveva conferito mandato all'avv. Fabrizio Miracolo del Foro di
Lucca per costituirsi in quel procedimento (Tribunale di Verona R.G. n.
958/2004), il quale aveva eletto domicilio presso l'avv. di Verona. CP_1
Quest'ultima, dopo aver sostituito l'avv. Miracolo all'udienza del 18.11.2004, aveva errato nell'annotazione dei termini delle memorie istruttorie ex art. 184
c.p.c. ratione temporis applicabile, indicando le relative scadenze nel 15 marzo e 15 aprile 2005 anziché nel 5 marzo e 5 aprile 2005. Tale errore, determinando il mancato deposito della prima memoria ex art. 184 c.p.c., aveva di fatto causato la revoca del decreto ingiuntivo disposta con la sentenza n. 2423/2008;
- di avere, a mezzo di altro difensore, proposto appello avverso la sentenza di primo grado (procedimento R.G. n. 2404/2009 Corte di appello di Venezia), appello accolto con sentenza n. 2476/2016, che aveva condannato
[...]
a pagargli la somma di euro 91.605,00, oltre spese e accessori;
CP_3
- che era stata messa in liquidazione volontaria il Controparte_3
14.2.2005, aveva trasferito la sede sociale a Benevento e il 10.3.2010 aveva cessato l'attività con un bilancio finale di liquidazione che evidenziava un passivo di euro 6.076.118,10;
- che egli aveva tentato di notificare il precetto alla , ma tutte le CP_3 notifiche avevano avuto esito negativo;
- che, a causa del mancato incasso di tale credito, egli aveva subito un'espropriazione immobiliare da parte di (R.G.E. n. Controparte_4
34/2009 Tribunale di Lucca), all'esito della quale era stata venduto all'asta un immobile cointestato alla moglie (come da decreto di trasferimento del
13.3.2012 depositato dall'attore in primo grado).
Ritenendo sussistente la responsabilità della per il danno da egli subito - CP_1 danno che era stato riconosciuto anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Verona, che aveva escluso una responsabilità disciplinare dell'avv. Miracolo ritenendo che l'errore dovesse essere addebitato all'avv. e che tale danno CP_1 si fosse concretizzato solo a seguito del verificarsi della impossibilità di recupero delle somme dovute dalla l'attore chiedeva la condanna Controparte_3
pagina 5 di 15 della convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi “sulla base di quanto deciso dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia, e così come da atto di precetto” oltre a un'ulteriore somma, da liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di maggior danno patito a seguito della esecuzione immobiliare da egli subita.
1.1 , costituitasi in giudizio, si difendeva eccependo, in via CP_1 preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto in capo a parte attrice, in quanto il aveva conferito mandato unicamente Parte_1 all'avv. Fabrizio Miracolo. Nel merito, deduceva l'assenza della sua responsabilità professionale in riferimento all'asserito danno patito dall'attore in quanto:
- nel procedimento R.G. n. 958/2004 il Tribunale aveva rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, circostanza che, ancora prima della concessione dei termini per le memorie istruttorie ex art. 184
c.p.c., aveva impedito al agire in via esecutiva sui beni della Parte_1 CP_3
;
[...]
- in quel giudizio la seconda memoria ex art. 184 c.p.c. era stata depositata tempestivamente (il 30.3.2005) dalla parte convenuta opposta che aveva prodotto documenti e citato dei testi che il Tribunale aveva ammesso a prova contraria;
- la motivazione della sentenza con cui il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto si era basata sull'interpretazione dei documenti prodotti in atti e la Corte di appello di Venezia aveva riformato la sentenza di primo grado in base a una diversa interpretazione di quegli stessi documenti già presi in esame dal primo Giudice;
- il aveva tentato la notifica dell'atto di precetto indirizzandola alla Parte_1
e al suo liquidatore nel 2019 e nel 2020, ad anni di distanza CP_3 dalla sentenza di appello (risalente al 2016) e dalla cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice (risalente al 2010);
- una eventuale sentenza favorevole al nel giudizio di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo non avrebbe consentito il recupero del credito, in quanto la versava in perdita già nel 2004 (anno di inizio di quel giudizio), CP_3 era stata messa in liquidazione nel 2005 e nel 2008, alla data della sentenza di pagina 6 di 15 primo grado n. 2423/2008, presentava perdite ingenti (doc. 6 convenuta in primo grado);
- l'attore non aveva dimostrato che, a determinare la sua situazione debitoria e la conseguente procedura esecutiva conclusasi con la vendita all'asta dell'immobile cointestato alla moglie, fosse stato il mancato incasso del credito vantato nei confronti di , tanto più che dal decreto di CP_3 trasferimento del predetto immobile risultava che il fosse gravato, Parte_1 già prima della sentenza n. 2423/2008 del Tribunale di Verona, di debiti di importo superiore al credito vantato nei confronti di . CP_3
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. a causa della ritenuta colpa grave insita nella consapevolezza dell'infondatezza della pretesa azionata.
1.2 Con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., il contestava Parte_1
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva del diritto fatto valere e, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione, chiedeva al
Giudice l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario avv. Fabrizio Miracolo, richiesta di cui la convenuta eccepiva la tardività nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
1.3 Rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 1986/2023, il Tribunale di
Verona, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, rigettava le domande attoree ritenendo che:
- non risultando alcuna prova del titolo in virtù del quale la aveva CP_1 eseguito l'attività di domiciliazione, non si potesse far valere una responsabilità della predetta, in assenza di mandato diretto o di autorizzazione della domiciliazione da parte sua, in quanto in tal caso, in mancanza di mandato conferito dal cliente al sostituto, l'attività processuale svolta da quest'ultimo è integralmente riconducibile al sostituito (Cass. n. 289/1999);
- non fosse provata la responsabilità della per difetto di prova del nesso CP_1 causale tra il danno asseritamente subito da parte attrice e la condotta della professionista. Infatti, la soccombenza del nella causa di primo grado Parte_1 di opposizione a decreto ingiuntivo, intentata da , non era stata CP_3
pagina 7 di 15 determinata dal mancato deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c. (ratione temporis applicabile), tanto che, in appello, la sentenza era stata riformata sulla base del medesimo compendio probatorio presente nel giudizio di primo grado, dimostrando ciò la sua esaustività. Inoltre, l'attore in primo grado non aveva neppure indicato quale materiale istruttorio avrebbe potuto essere portato all'attenzione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo al fine di giungere a un diverso esito della lite.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello , quale titolare Parte_1 della ditta LA CH TI, formulando le conclusioni sopra indicate.
2.1 si è costituita in giudizio chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità CP_1 ex art. 345 c.p.c. del deposito dei documenti 3, 4 e 5, stante la loro novità, e di respingere l'appello siccome infondato;
in via subordinata, per l'ipotesi di riforma della sentenza, ha chiesto di respingere le domande formulate dall'appellante e di accogliere le proprie conclusioni di primo grado.
2.3 All'udienza del 14 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
3. L'appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base di quattro motivi.
Con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ditta ritenendo che i diritti dalla stessa fatti valere in giudizio le Parte_1 appartenessero e, dall'altro, ha ritenuto insussistente la responsabilità professionale della in assenza di mandato o autorizzazione alla CP_1 domiciliazione, in quanto il mandato era stato conferito esclusivamente all'avv.
Miracolo. Secondo l'appellante, rientrando il contratto di prestazione d'opera professionale tra cliente ed avvocato nell'ambito del contratto di mandato, in applicazione dell'art. 1717, IV comma, c.c., il cliente-mandante ben potrebbe agire non solo nei confronti dell'avvocato incaricato-mandatario (nella specie l'avv. Miracolo) ma anche nei confronti dell'avvocato incaricato dal mandante pagina 8 di 15 quale sostituto (l'avv. ) (Cass. 1580/2018). Nella fattispecie, la procura alle CP_1 liti conferita all'avv. Miracolo da parte del (prodotta dall'appellante sub Parte_1 doc. 4) conferiva al primo la facoltà di nominare avvocati o sostituti, che dovrebbero ritenersi a tutti gli effetti “rappresentanti processuali della parte”
(Cass. 1756/2012). Peraltro, anche a prescindere dal conferimento al difensore di tale facoltà, dovrebbe ritenersi la responsabilità del sostituto sulla base dell'art. 1228 c.c., che attribuirebbe al creditore la facoltà di scegliere se agire nei confronti del debitore o del terzo.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Giudice abbia ritenuto non provato il nesso di causa tra il danno asseritamente da esso patito e l'errore pacificamente commesso dalla . In realtà la lettura della sentenza del CP_1
Tribunale di Verona n. 2423/2008 dimostrerebbe il contrario, in quanto in essa il
Giudice aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo evidenziando che la
[...]
“non ha precisato in quale momento sarebbe stato concordato il Parte_2 corrispettivo per i lavori in questione...e nemmeno ha chiarito in virtù di quali criteri ha potuto redigere la specifica che ha prodotto come documento 3”.
Secondo l'appellante, se fosse stata depositata la prima memoria, ex art. 184
c.p.c., si sarebbe sopperito alle carenze probatorie evidenziate dal Giudice in sentenza;
al contrario, solo nella memoria di replica autorizzata (depositata il
30.3.2005, prodotta dall'appellante sub doc. 5), erano stati inseriti i capitoli di prova testimoniale, che tuttavia erano stati rigettati dal Tribunale in quanto tardivi. Il tempestivo deposito della memoria ex art. 184 c.p.c., dunque, avrebbe reso inutile il giudizio d'appello, permettendo di iniziare l'esecuzione nei confronti della già nel 2008. CP_3
Il terzo motivo d'appello è diretto a rinnovare la richiesta, proposta in via subordinata, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'avv. Fabrizio Miracolo.
Con il quarto motivo d'appello, si chiede che, revocata l'ordinanza del Tribunale del 9.3.2023, vengano ammessi i capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.c.
3.1 , costituitasi in giudizio, per quanto qui di interesse: CP_1
pagina 9 di 15 - eccepisce l'inammissibilità dei documenti 3, 4, e 5 (la comparsa di costituzione, la memoria difensiva ex art. 183 c.p.c. e la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositate dalla difesa nel procedimento dinanzi al Parte_1
Tribunale di Verona R.G. n. 958/2004) allegati all'atto d'appello in quanto documenti nuovi, mai prodotti in primo grado dall'appellante;
- deduce l'infondatezza nel merito dell'appello. Invero, nel primo motivo l'appellante confonderebbe tra loro i diversi profili della sua legittimazione attiva quale condizione all'azione, considerata sussistente dal Tribunale, e della fondatezza nel merito della sua domanda, ritenuta invece insussistente dal primo Giudice a causa della mancanza di incarico professionale conferitole dal
. In ogni caso, sarebbe dirimente l'assenza di prova da parte del Parte_1
del titolo in base al quale ella aveva svolto tale attività. Il secondo Parte_1 motivo sarebbe infondato in quanto nel procedimento R.G. n. 958/2004 il
Tribunale di Verona aveva revocato il decreto ingiuntivo non per carenza di prove ma per erronea interpretazione delle stesse;
l'impossibilità di recupero del credito nei confronti della era dipesa da fattori estranei CP_3 all'attività svolta dalla;
con la prima memoria ex art. 184 c.p.c. non si CP_1 sarebbe, comunque, potuto offrire circostanze nuove relative ai rapporti contrattuali (in particolare quella, relativa al momento in cui le parti avrebbe concordato il corrispettivo, ritenuta manchevole dal Tribunale che in primo grado accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo), né dedurre nuovi mezzi di prova in relazioni a tali temi;
la prova testimoniale richiesta nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. era stata ammessa ed assunta a prova contraria dal
Tribunale di Verona nel giudizio R.G. n. 958/2004;
- contesta altresì la fondatezza delle istanze di prova, eccepisce l'inammissibilità per tardività della chiamata in causa dell'avv. Miracolo e chiede la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
4.1 Va anzitutto accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti dall'appellante, n. 3 e n. 4, nel presente grado di giudizio.
pagina 10 di 15 Si tratta, infatti, di documenti che, sebbene siano di formazione antecedente rispetto al giudizio di primo grado, non sono mai stati sottoposti al primo Giudice nel giudizio di primo grado.
L'affermazione dell'appellante di non aver potuto produrre prima tali documenti per indisponibilità degli stessi, che si sarebbero trovati presso l'avv. Miracolo, non coglie nel segno in quanto la ditta , in primo grado, non ha neppure Parte_1 formulato istanza ex art. 210 c.p.c. per ottenere dall'avv. Miracolo l'esibizione di tali documenti. La richiesta di prova orale, articolata dall'appellante nel presente grado di giudizio, volta a dimostrare la indisponibilità, da parte della ditta nel giudizio di primo grado, dei predetti documenti allegati all'atto Parte_1
d'appello deve essere, dunque, rigettata.
Quanto al documento n. 5 (memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata il
30.3.2005 nel giudizio R.G. 958/2004 dinanzi al Tribunale di Verona), anch'esso prodotto solo nel presente grado dal , si tratta di un documento già Parte_1 prodotto dalla in primo grado (sub doc. 2 allegato alla seconda memoria ex CP_1 art. 183, VI comma, c.p.c.) e dunque ormai acquisito al presente giudizio.
4.2 Il primo motivo d'appello è infondato.
Va anzitutto premesso che l'appellante non ha mai ammissibilmente provato il titolo che avrebbe legittimato la a porre in essere l'attività di domiciliataria CP_1 dell'avv. Miracolo. Il documento 3, costituito dalla procura alle liti conferita dal all'avv. Miracolo ai fini della costituzione nel procedimento R.G. n. Parte_1
958/2004 recante l'autorizzazione a quest'ultimo a nominare avvocati e procuratori, essendo stato prodotto solo in appello, è, come si è detto, inammissibile.
Orbene, in mancanza di prova dell'autorizzazione del sostituto ad agire quale domiciliataria del difensore di fiducia o ad agire direttamente per conto del cliente, l'azione diretta del cliente nei confronti del sostituto ex art. 1717, IV comma, c.c. sarebbe ammissibile solo nel caso in cui quest'ultimo avesse assunto la rappresentanza processuale del cliente stesso, come nel caso esaminato da
Cass. n. 1580/2018. Al contrario, in casi come quello di specie -in cui la è CP_1 stata solo incaricata dall'avv. Miracolo di sostituirla in udienza- si deve pagina 11 di 15 condividere il richiamo del primo Giudice all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte a sezioni unite nella sentenza n. 289/1999, secondo il quale, in caso di delega da parte del difensore incaricato dal cliente ad un collega al fine di farsi sostituire in udienza ed in assenza di mandato del cliente al sostituto, quest'ultimo agisce “quale longa manus” del difensore sostituito, al quale è riconducibile l'attività processuale svolta dal sostituto.
Alla luce di tale giurisprudenza, appare inconferente il richiamo dell'appellante alla possibilità di agire “indifferentemente” nei confronti del difensore di fiducia o del sostituto sulla base dell'art. 1228 c.c.
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante, l'affermazione -fatta dal Tribunale
e condivisa dal Collegio- dell'assenza di titolarità attiva del rapporto fatto valere in giudizio da parte della , che riguarda il merito della questione, non Parte_2
è contraddetta dalla corretta affermazione del primo Giudice in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva all'azione della , che riguarda Parte_2 invece la cosiddetta legitimatio ad causam, che trova fondamento nell'art. 81
c.p.c. e che ricorre quando -come nel caso di specie- il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore e dunque vi sia astratta coincidenza dell'attore con il soggetto destinatario degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 10551/2003; Cass. n. 24594/2005).
4.3 Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Il Collegio condivide la decisione del primo Giudice riguardo al difetto di nesso di causa tra l'errore commesso dalla e l'asserito danno subito dall'appellante. CP_1
Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 2423/2008, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 3643/2003 emesso in favore della ditta sul presupposto Parte_1 che quest'ultima non avesse precisato il momento in cui era stato pattuito il corrispettivo per i lavori eseguiti nei capannoni industriali (corrispettivo che secondo la stessa non era stato stabilito nel contratto con la ma CP_3 determinato a posteriori) e che quanto previsto al punto 5 del contratto di cui era causa (la modalità di determinazione dei prezzi e i relativi importi) corrispondesse a quanto previsto nel preventivo inviato il 10 giugno 2002 dal alla Parte_1
. CP_3
pagina 12 di 15 La Corte di appello di Venezia, con sentenza 2476/2016, aveva diversamente valutato quella stessa documentazione, giungendo alla conclusione secondo cui il primo Giudice aveva errato nel considerare il contenuto del punto 5 del contratto corrispondente al contenuto del preventivo della e nel non valorizzare il Parte_1 fatto che il contratto stesso menzionasse espressamente la necessità di un accordo tra le parti in ordine a tutto quanto non fosse stato espressamente specificato nel contratto. Tali elementi, unitamente alla deposizione testimoniale del teste in primo grado, che aveva confermato l'esecuzione da parte Tes_1 della ditta di “ulteriori opere e lavori in economia extra contratto”, Parte_1 avevano portato alla condanna della in appello. CP_3
È evidente, dunque, che l'accoglimento dell'impugnazione si sia basato su una riconsiderazione e differente valutazione degli elementi probatori, documentali e testimoniali, già a disposizione del primo Giudice.
L'assunto dell'appellante, secondo cui il tempestivo deposito della prima memoria ex art. 184 c.p.c. avrebbe condotto all'emissione, nel procedimento R.G. n.
958/2004, di una sentenza a lui favorevole, non è corroborato da alcuna prova.
In particolare, non prova nulla la memoria di replica ex art. 184 c.p.c. depositata il 30.3.2005 nel giudizio R.G. n. 958/2004 Tribunale di Verona (depositata sub doc. 2 dalla convenuta in primo grado e ridepositata dall'appellante nel presente giudizio), in quanto alcuni dei testi citati in tale memoria vennero sentiti a prova contraria dal Giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc. 3 ) ma, dato il mancato deposito da parte della degli atti di CP_1 Parte_1 quel giudizio, non è possibile ricostruire la consistenza di quelle deposizioni, così come l'intero andamento di quel giudizio.
In ogni caso, l'appellante non ha dato prova che un diverso esito del giudizio R.G.
n. 958/2004 avrebbe permesso la soddisfazione del suo credito nei confronti della
, né che tale soddisfacimento avrebbe evitato l'esecuzione CP_3 immobiliare R.G.E. n. 34/2009 subita da . Parte_1
Da un lato, infatti, come dedotto dalla stessa appellante, la è stata CP_3 posta in liquidazione già nel 2005, tre anni prima della sentenza del Tribunale di
Verona che aveva revocato il decreto ingiuntivo e, considerato che il bilancio pagina 13 di 15 finale di liquidazione aveva evidenziato un passivo di euro 6.076.118,10, è altamente probabile che la debitrice fosse già insolvibile all'epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado.
E, d'altro canto, non risulta neppure provato che, se la ditta avesse Parte_1 ottenuto il riconoscimento del suo credito nei confronti della fin dal CP_3 primo grado, avrebbe potuto evitare l'esecuzione immobiliare R.G.E. n. 34/2009 presso il Tribunale di Lucca. Anzi, la consistente esposizione debitoria documentata risultante dal decreto di trasferimento 13.3.2012 induce a ritenere probabile il contrario.
4.4 Il Collegio condivide la decisione del Tribunale in merito al rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla ditta nella seconda memoria ex art. Parte_1
183, VI comma, c.c. Infatti: i capitoli a) e b) hanno ad oggetto circostanze già provate documentalmente, il capitolo c) è valutativo, mentre il capitolo d), oltre ad essere valutativo, richiede al teste di svolgere una valutazione di merito che spetta al giudicante.
4.5 La richiesta di chiamata in causa dell'avv. Fabrizio Miracolo, già proposta in primo grado e riproposta, nel presente grado di giudizio, nel terzo motivo di appello è inammissibile in quanto tardiva. In primo grado, infatti, la stessa era stata formulata solo nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza (art. 269, III comma, c.p.c. ratione temporis applicabile).
4.6 Non può, infine, essere accolta la domanda di di condanna CP_1 dell'appellante al pagamento di una somma, anche equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infatti, l'accoglimento di tale domanda, per avere la parte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) e dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nella fattispecie, sebbene l'appello sia infondato, dagli atti di causa non emergono elementi tali da sorreggere l'affermazione della di temerarietà della lite in termini di colpa CP_1 grave dell'appellante.
pagina 14 di 15 5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza del e vengono Parte_1 liquidate in favore di come in dispositivo, secondo parametri medi, in CP_1 base allo scaglione di riferimento (euro da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e senza fase istruttoria non espletata.
6. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 1986/2023 del Tribunale di Verona così pronuncia:
- dichiara inammissibile la produzione dei documenti n. 3 e n.4 depositati dall'appellante in allegato all'atto d'appello;
- rigetta l'appello proposto da , titolare della ditta LA Parte_1
CH TI, e conferma la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di chiamata in causa dell'avv. Miracolo proposta dall'appellante;
- condanna , quale titolare della alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in euro 9.991,00 CP_1 oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
CP_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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