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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RE P LICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Consigliere rel. Dr. Francesca Tritto
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 3.2.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 63/2024
TRA Pt 1 rappresentato e difeso dall' avv.to MARITATO LELIO e presso il cui studio elettivamente domicilia in CORSO GARIBALDI 38 SALERNO
- appellante -
E
in persona del 1.r. p.t. Controparte 1
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. BOVE ANTONIO GERARDO
e dom.to VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 4 84073 SAPRI
pubblicata in Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 244/2024
data 8.2.2024 (R.G. 2944/2013)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.5.2023 dinanzi al Tribunale di Salerno, la società "[...]
proponeva opposizione avversoParte_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI 000432618, notificata il 28.4.2023, con la quale era stato intimato il pagamento, in favore dell' Pt 1 della complessiva somma di
10.000,00 euro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2,
comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83 originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dell'anno 2016.
Parte ricorrente contestava, in primo luogo, la “violazione dell'art. 14 della legge n.
689/81" e la conseguente “estinzione dell'obbligazione”, asserendo che l' Pt1 non aveva rispettato il termine di gg 90 previsto dalla citata disposizione ai fini della contestazione della violazione.
Deduceva, inoltre, la “decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/99", "la genericità e indeterminatezza” dell'impugnata ordinanza, nonché la prescrizione del credito ex adverso azionato.
La società opponente rimarcava, poi, che 1'Pt 1 non aveva in alcun modo
dimostrato la fondatezza della propria pretesa, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione richiamata nell'ordinanza ingiunzione impugnata. Invocava infine, in via gradata, l'applicazione del più mite trattamento sanzionatorio introdotto dal d.l. n. 48 del 2023, convertito dalla legge n. 85/2023.
Concludeva quindi, la società ricorrente per la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell'impugnata ordinanza ingiunzione, ovvero, in via subordinata, che ne fosse rideterminato l'importo in applicazione dello ius superveniens, con vittoria delle spese di lite".
Si costituiva l' Pt 1 che contro deduceva alle doglianze di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, dichiarava estinta l'obbligazione pecuniaria sulla base della “ragione più liquida” costituita dalla decadenza in cui sarebbe incorso Pt 1 . Più in particolare il giudice di prime cure riteneva applicabile al caso la previsione normativa di cui all'art. 14 della legge 681/81 che impone a pena di decadenza il termine di 90 gg per la contestazione da parte dell' Pt_1
dell'omesso versamento, con conseguente, in caso di mancato rispetto del predetto termine, estinzione dell' obbligazione.
Ricorre ora in appello Pt 1 con un unico motivo di gravame.
Contesta in punto diritto le argomentazioni del giudice di prime cure laddove ha ritenuto l'applicabilità della norma sopra citata e, quindi, la perentorietà del termine di 90 gg per la contestazione della violazione, escludendo la possibilità di far rientrare la fattispecie nella previsione di cui all'art. 9 del d.l.vo n.8 del 2016
che, al contrario, non impone il predetto termine a pena di decadenza.
Parte appellante sostiene l'applicabilità al caso in esame della nuova disciplina prevista dal D.L.vo predetto sulla scorta della formulazione dell'art. 8 dello stesso decreto laddove, estende l'ambito di applicazione “... anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Parte appellata si è costituita argomentando a sostegno della interpretazione del giudice di prime cure, concludendo per il rigetto del ricorso.
L'appello non può essere accolto.
Il Giudice di prime cure scrive:" Giova innanzitutto precisare che la violazione contestata alla prefata società attiene ad omissioni poste in essere dal settembre al novembre del 2016, vale a dire in epoca successiva alla depenalizzazione dell'originaria fattispecie criminosa, disposta con il decreto legislativo n. 8 del 2016
(cfr. al riguardo l'atto di accertamento dell'8.11.2017, allegato al fascicolo telematico dell' Pt 1).
Alla fattispecie in esame, dunque, non è applicabile la previsione di cui all'art. 9 del testo normativo da ultimo citato, che, pur avendo ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n. 689/81 (disponendo, in particolare,
che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”
e stabilendo, poi, che “entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà
della sanzione, oltre alle spese del procedimento"), non ha previsto, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Ne consegue che la violazione ascritta alla S. Commisso Controparte_1
non rientrando nel novero di quelle originariamente costituenti reato
[ …..]
e successivamente attinte dalla depenalizzazione disposta con il decr. leg.vo n. 8/2016, rimane assoggettata alla disciplina delineata dalla legge n. 689/81, anche in relazione allo specifico profilo della tempestività della contestazione, ai sensi del richiamato art. 14.
Tanto chiarito, rileva ora il decidente che la norma testé citata così dispone: “1. La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si della ricezione;
....
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
La giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro,
qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 (così.
Cass. Civ., Sez. Lav., 30 ottobre 2019, n. 27903).
Nella specie, la violazione da cui ha tratto origine l'impugnata ordinanza ingiunzione,
che - ripetesi - ha ad oggetto fatti verificatisi dal settembre al novembre del 2016, è
stata contestata alla Parte 2 il 4.12.2017, allorquando, cioè, il termine decadenziale previsto dalla disposizione summenzionata era ampiamente decorso.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte, diviene, quindi,
l'accoglimento dell'opposizione, cui consegue la declaratoria di estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma portata dall'impugnata ordinanza ingiunzione".
Il Tribunale ha ritenuto che, il caso sottoposto al suo esame, non rientri nella nuova disciplina in quanto le omissioni, risalenti al periodo settembre-novembre 2016,
sono successive alla entrata in vigore del D L.vo 8 del 2016, pertanto non rientrerebbero nella depenalizzazione di una originaria fattispecie criminosa. Da
qui, l'applicabilità dell'art. 14 della legge 681/81 che indica il termine di 90 gg a pena di decadenza con la conseguenza, se non rispettato, della estinzione dell'obbligazione.
L Pt 1 contesta tale ricostruzione.
In particolare, scrive parte appellante "l'art. 8 appare chiaro nell'affermare come le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino "...anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Dal testo su enucleato di deriva, a chiare lettere, come la novella legislativa del 2016 debba applicarsi a tutte le fattispecie illecite, per cui è stata prevista la depenalizzazione, sia a quelle precedenti che a quelle successive all'entrata in vigore del decreto legislativo in discorso, altrimenti non si spiegherebbe la locuzione adottata dal legislatore “le disposizioni si applicano anche...".
Da tale locuzione discenderebbe, secondo l'appellante, l'applicabilità a tutti i casi della previsione di cui all'art. 9 citato, pertanto il termine di 90 gg non sarebbe perentorio. Conclude pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, per l'esclusione del carattere di perentorietà del termine di 90 giorni e, di conseguenza,
per il rigetto del ricorso della società.
Ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Correttamente il giudice di prime cure ha preso le mosse da un punto fermo: l'art. 9 del D.vo 8/2016 ha ricalcato quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 della legge n. 689/81 (disponendo, in particolare, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti" e stabilendo, poi, che
"entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento” e che “il pagamento determina l'estinzione de procedimento”), non ha previsto però, a differenza dell'art. 14 legge 689/81 quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta.
Dopodiché ha ritenuto applicabile la precedente disciplina in tema di termine decadenziale, ratione temporis, in quanto la violazione, successiva al D.L.vo 9 del
2016, non rientra nel novero di quelle depenalizzate.
Orbene, l'art. 8 invocato dall' Pt_1 a base della propria tesi difensiva è intitolato:
"Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse"
recita al primo comma:
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ebbene, la norma già dal titolo si riferisce alle sanzioni amministrative e non ai termini procedurali. L'espressione “si applicano anche" invocata dall' Pt_1 per estendere l'applicabilità delle norme al caso in questione, si riferisce espressamente alle sanzioni amministrative e non al termine di decadenza di 90 gg. per la contestazione. Ciò è confermato dalla lettura combinata dell'art. 8 con l'art. 9 che testualmente recita:
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è
disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto,
annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129
del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.".
Risalta ictu oculi che, mentre al primo comma vi è espresso richiamo alle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 8 allo scopo di indicare un termine per la trasmissione degli atti dalla sede penale a quella amministrativa, lo stesso richiamo non v'è al quarto comma laddove la norma indica il termine di 90 gg per la contestazione. In altri termini laddove il legislatore ha inteso estendere l'efficacia della modifica legislativa lo ha fatto espressamente.
Appare evidente pertanto che la previsione di cui all'art. 9 comma 4 non può
considerarsi applicabile alle violazioni successive all'entrata in vigore della norma sopra riportata, in tali casi, nulla è mutato e si applica la previsione di cui all'art. 14 legge 689/81 che indica a pena di decadenza il termine di gg 90 per la contestazione della violazione, così come correttamente ha statuito il giudice di prime cure.
La sentenza di primo grado pertanto va confermata.
Le spese seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa R.G. 63/2024,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di "[...]
avverso la sentenza n. 244/2024Parte_2
emessa dal Tribunale di Salerno in data 8.2.2024, ogni diversa istanza reietta,
comunque disattesa così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2161,00 oltre IVA, CPA, RF e spese vive come per legge. Dichiara astrattamente applicabile alla fattispecie la sanzione erariale ex art. 13 co.1 quater del DPR n. 115 del 2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Salerno il 3.2.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano