TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 9372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9372 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CO Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note scritte in sostituzione dell'odierna udienza con le quali si sono riportate ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19569/2024 R.G., vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Mario d'Argenio, Parte_1 Parte_2
Email_1
Ricorrenti
E
; Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come rassegnati in atti.
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2024, e – premesso di essere Parte_1 Parte_2
comproprietarie dell'immobile sito in Napoli alla Via Terracina, 357/b, IV° piano e di averlo concesso in locazione a con contratto ad uso transitorio del 20/10/2021, con scadenza al Controparte_1
20/10/2022 – hanno rappresentato che alla scadenza del contratto il conduttore non ha rilasciato l'immobile, senza più corrispondere il canone pattuito e pagare gli oneri condominiali e che ha anche abusivamente occupato il lastrico di copertura condominiale, sovrapposto al cespite immobiliare locato, con propri beni mobili e altri oggetti personali, stazionandovi personalmente e/o con terzi, nonostante si tratti di un'area comune non calpestabile. Hanno dedotto che, nonostante le diffide ricevute, il non ha rilasciato l'immobile e hanno concluso, chiedendone la condanna al CP_1
rilascio immediato e al pagamento di euro 5.200,00, a titolo di canoni non corrisposti, comprensivi di oneri condominiali.
Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, sono stati ritualmente notificati a il 7 ottobre 2024, per compiuta Controparte_1
giacenza, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova testimoniale, è stata rinviata per la decisione al
15 ottobre 2025, udienza sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie per cui è causa, va evidenziato che l'occupazione del cespite risulta pacificamente documentata dalla documentazione prodotta e dall'esame testimoniale. In particolare, le ricorrenti hanno prodotto il contratto di locazione del
20/10/2021, debitamente registrato, che ha determinato la consegna dell'appartamento al Il CP_1
testimone escusso, , madre delle ricorrenti, ha dichiarato di essersi recata recentemente Testimone_1
sul posto e di avervi rinvenuto ancora il convenuto che, in un primo momento, aveva dichiarato di voler acquistare l'immobile, senza poi dar seguito al suo intento. L'azione di rilascio in esame è da qualificare, quindi, come azione personale di restituzione, perché , una volta Controparte_1
scaduto il termine di durata della locazione, il 20/10/2022, è venuto meno all'obbligo, posto dall'art. 1590 c.c., di riconsegnare alle locatrici l'immobile locato. La sua permanenza nell'immobile configura, quindi, una occupazione senza titolo e lo stesso deve essere condannato al rilascio dello stesso, libero da persone e cose. In ragione della scadenza da ben tre anni del contratto e del fatto che il primo invito al rilascio è stato fatto con raccomandata del 21/12/2023, seguita da diffida stragiudiziale dell'08/02/2024, la data dell'esecuzione deve essere fissata al 30 novembre 2025.
Il convenuto deve, altresì, essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, a titolo di risarcimento del danno, ex art. 1591 c.c., secondo cui “il conduttore in mora a restituite la cosa locata
è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. La norma in esame prevede una predeterminazione legale del danno da mancata riconsegna dell'immobile, laddove il conduttore continui ad utilizzare lo stesso senza averne più titolo. E, cioè, il danno trova la sua predeterminazione “ordinaria”, la sua misura certa nel corrispettivo periodico stabilito contrattualmente (“in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora
e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Al riguardo, inoltre, la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore” cfr. Cass. 78/2025).
E', quindi, fondata la domanda di condanna al pagamento dei canoni, intesi quali corrispettivo per il godimento del cespite nel perdurare della sua occupazione (quantificati nella stessa misura del canone contrattuale ai sensi dell'art. 1591 c.c.), quantificati nell'importo di euro 520,00 da ottobre 2023 a settembre 2024, per un totale di euro 6.240,00, come precisato nella memoria conclusiva. Va, però, detto che sia nell'atto introduttivo, che nella memoria depositata il 3/10/2025, pur individuandosi i mesi di mancato pagamento in quelli da ottobre 2023 a settembre 2024, e, quindi, in dodici mesi, la domanda – limitata a questo periodo – pur riportando l'importo mensile di euro 520,00, come previsto in contratto, viene quantificata espressamente solo in euro 5.200,00, senza nessuna altra specificazione. La condanna, quindi, non può che essere al pagamento di euro 5.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla Via Controparte_1
Terracina, 357/b, IV° piano, meglio descritto nell'atto introduttivo;
c) condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, fissando la Controparte_1
data del 30/11/2025 per l'esecuzione;
d) condanna al pagamento di euro 5.200,00, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1
scadenze al saldo;
e) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
liquidandole in euro 70,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025.
Il giudice
dott. CO Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. CO Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.;
considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note scritte in sostituzione dell'odierna udienza con le quali si sono riportate ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
CO Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 19569/2024 R.G., vertente
TRA
e , rappresentate e difese dall'avv. Mario d'Argenio, Parte_1 Parte_2
Email_1
Ricorrenti
E
; Controparte_1
Convenuto contumace
CONCLUSIONI Come rassegnati in atti.
DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/8/2024, e – premesso di essere Parte_1 Parte_2
comproprietarie dell'immobile sito in Napoli alla Via Terracina, 357/b, IV° piano e di averlo concesso in locazione a con contratto ad uso transitorio del 20/10/2021, con scadenza al Controparte_1
20/10/2022 – hanno rappresentato che alla scadenza del contratto il conduttore non ha rilasciato l'immobile, senza più corrispondere il canone pattuito e pagare gli oneri condominiali e che ha anche abusivamente occupato il lastrico di copertura condominiale, sovrapposto al cespite immobiliare locato, con propri beni mobili e altri oggetti personali, stazionandovi personalmente e/o con terzi, nonostante si tratti di un'area comune non calpestabile. Hanno dedotto che, nonostante le diffide ricevute, il non ha rilasciato l'immobile e hanno concluso, chiedendone la condanna al CP_1
rilascio immediato e al pagamento di euro 5.200,00, a titolo di canoni non corrisposti, comprensivi di oneri condominiali.
Va, preliminarmente, evidenziato che il ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, sono stati ritualmente notificati a il 7 ottobre 2024, per compiuta Controparte_1
giacenza, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio. Ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova testimoniale, è stata rinviata per la decisione al
15 ottobre 2025, udienza sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come sia ormai pacifico, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
7305/2014, che mentre, da un lato, “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale”; dall'altro lato “l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica”. Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza 19872/2022 ha ribadito che “in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa.
In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare
l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della rivendica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta”.
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie per cui è causa, va evidenziato che l'occupazione del cespite risulta pacificamente documentata dalla documentazione prodotta e dall'esame testimoniale. In particolare, le ricorrenti hanno prodotto il contratto di locazione del
20/10/2021, debitamente registrato, che ha determinato la consegna dell'appartamento al Il CP_1
testimone escusso, , madre delle ricorrenti, ha dichiarato di essersi recata recentemente Testimone_1
sul posto e di avervi rinvenuto ancora il convenuto che, in un primo momento, aveva dichiarato di voler acquistare l'immobile, senza poi dar seguito al suo intento. L'azione di rilascio in esame è da qualificare, quindi, come azione personale di restituzione, perché , una volta Controparte_1
scaduto il termine di durata della locazione, il 20/10/2022, è venuto meno all'obbligo, posto dall'art. 1590 c.c., di riconsegnare alle locatrici l'immobile locato. La sua permanenza nell'immobile configura, quindi, una occupazione senza titolo e lo stesso deve essere condannato al rilascio dello stesso, libero da persone e cose. In ragione della scadenza da ben tre anni del contratto e del fatto che il primo invito al rilascio è stato fatto con raccomandata del 21/12/2023, seguita da diffida stragiudiziale dell'08/02/2024, la data dell'esecuzione deve essere fissata al 30 novembre 2025.
Il convenuto deve, altresì, essere condannato al pagamento dell'indennità di occupazione, a titolo di risarcimento del danno, ex art. 1591 c.c., secondo cui “il conduttore in mora a restituite la cosa locata
è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”. La norma in esame prevede una predeterminazione legale del danno da mancata riconsegna dell'immobile, laddove il conduttore continui ad utilizzare lo stesso senza averne più titolo. E, cioè, il danno trova la sua predeterminazione “ordinaria”, la sua misura certa nel corrispettivo periodico stabilito contrattualmente (“in materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente, l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora
e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Al riguardo, inoltre, la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore” cfr. Cass. 78/2025).
E', quindi, fondata la domanda di condanna al pagamento dei canoni, intesi quali corrispettivo per il godimento del cespite nel perdurare della sua occupazione (quantificati nella stessa misura del canone contrattuale ai sensi dell'art. 1591 c.c.), quantificati nell'importo di euro 520,00 da ottobre 2023 a settembre 2024, per un totale di euro 6.240,00, come precisato nella memoria conclusiva. Va, però, detto che sia nell'atto introduttivo, che nella memoria depositata il 3/10/2025, pur individuandosi i mesi di mancato pagamento in quelli da ottobre 2023 a settembre 2024, e, quindi, in dodici mesi, la domanda – limitata a questo periodo – pur riportando l'importo mensile di euro 520,00, come previsto in contratto, viene quantificata espressamente solo in euro 5.200,00, senza nessuna altra specificazione. La condanna, quindi, non può che essere al pagamento di euro 5.200,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara occupante sine titulo dell'immobile sito in Napoli alla Via Controparte_1
Terracina, 357/b, IV° piano, meglio descritto nell'atto introduttivo;
c) condanna al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, fissando la Controparte_1
data del 30/11/2025 per l'esecuzione;
d) condanna al pagamento di euro 5.200,00, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1
scadenze al saldo;
e) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
liquidandole in euro 70,00 per spese ed euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 16 ottobre 2025.
Il giudice
dott. CO Ardituro