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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3101/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15123/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021245224 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1790/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente accogliere il ricorso. Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259021245224, notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione il 22/07/2025, limitatamente alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica anni 2003 – 2009 – 2010 - 2018, per un importo di euro 1.074,54; nonché del diritto camerale anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 per un importo di euro 1.555,73. Il tutto per un totale complessivo di euro 2.630,27.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
3) il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-RIscossione che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che, contrariamente a quanto assunto dalla contribuente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha regolarmente notificato tutte le cartelle richiamate nell'atto di intimazione impugnato, relative alla tassa automobilistica per gli anni 2003, 2009, 2010 e 2018, nonché tutte le cartelle relative al diritto camerale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Nello specifico: cartella di pagamento n. 07120110109515832000, notificata il 23/05/2011; cartella di pagamento n.
07120140089494792000, notificata il 12/02/2015; cartella di pagamento n. 07120150053847168000, notificata il 23/04/2015; cartella di pagamento n. 07120160042656827001, notificata il 28/07/2016; cartella di pagamento n. 07120170095381540001, notificata il 12/06/2018; cartella di pagamento n.
07120190021116655001, notificata il 15/07/2019; cartella di pagamento n. 07120200008646752000, notificata il 06/11/2021; cartella di pagamento n. 07120220128148478000, notificata il 16/01/2023; cartella di pagamento n. 07120240028768745000, notificata il 11/03/2024. Alla regolare notifica delle cartelle ha fatto seguito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la notifica di svariate intimazioni di pagamento, da ultimo l'intimazione di pagamento n. 07120239028201860000, regolarmente notificata in data 08/03/2023.
L'omessa opposizione di detti atti, nei modi e nei termini di legge, ha determinato la definitività dei crediti richiesti in pagamento, che sono divenuti titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale sono maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, i cui termini, nel caso di specie, non risultano decorsi, stante la regolare notifica di atti interruttivi. Il motivo di doglianza è pertanto infondato e va rigettato. È, infine, infondata l'eccezione di illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. Come chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., ordinanza n. 21065/2022), l'atto di intimazione di pagamento è a contenuto vincolato. Nel caso in esame, l'intimazione impugnata non si discosta dal modello ministeriale approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. Va, altresì, osservato che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, per effetto del mancato pagamento degli atti esecutivi già notificati, avrà inizio l'esecuzione coattiva, assolvendo in tal caso una funzione equivalente a quella del precetto;
sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, ma si provveda anche a intimare al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte affermato (cfr. Cass., ordinanza n. 22018/2017) la legittimità di una motivazione basata sul richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che si liquidano in complessivi euro 400,00 ( quattrocento,00).
Il Giudice Monocratico
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15123/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021245224 BOLLO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1790/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente accogliere il ricorso. Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259021245224, notificata dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione il 22/07/2025, limitatamente alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica anni 2003 – 2009 – 2010 - 2018, per un importo di euro 1.074,54; nonché del diritto camerale anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 per un importo di euro 1.555,73. Il tutto per un totale complessivo di euro 2.630,27.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifica degli atti presupposti;
2) la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati;
3) il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-RIscossione che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che, contrariamente a quanto assunto dalla contribuente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha regolarmente notificato tutte le cartelle richiamate nell'atto di intimazione impugnato, relative alla tassa automobilistica per gli anni 2003, 2009, 2010 e 2018, nonché tutte le cartelle relative al diritto camerale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Nello specifico: cartella di pagamento n. 07120110109515832000, notificata il 23/05/2011; cartella di pagamento n.
07120140089494792000, notificata il 12/02/2015; cartella di pagamento n. 07120150053847168000, notificata il 23/04/2015; cartella di pagamento n. 07120160042656827001, notificata il 28/07/2016; cartella di pagamento n. 07120170095381540001, notificata il 12/06/2018; cartella di pagamento n.
07120190021116655001, notificata il 15/07/2019; cartella di pagamento n. 07120200008646752000, notificata il 06/11/2021; cartella di pagamento n. 07120220128148478000, notificata il 16/01/2023; cartella di pagamento n. 07120240028768745000, notificata il 11/03/2024. Alla regolare notifica delle cartelle ha fatto seguito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la notifica di svariate intimazioni di pagamento, da ultimo l'intimazione di pagamento n. 07120239028201860000, regolarmente notificata in data 08/03/2023.
L'omessa opposizione di detti atti, nei modi e nei termini di legge, ha determinato la definitività dei crediti richiesti in pagamento, che sono divenuti titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale sono maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione, i cui termini, nel caso di specie, non risultano decorsi, stante la regolare notifica di atti interruttivi. Il motivo di doglianza è pertanto infondato e va rigettato. È, infine, infondata l'eccezione di illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. Come chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass., ordinanza n. 21065/2022), l'atto di intimazione di pagamento è a contenuto vincolato. Nel caso in esame, l'intimazione impugnata non si discosta dal modello ministeriale approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. Va, altresì, osservato che lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che, per effetto del mancato pagamento degli atti esecutivi già notificati, avrà inizio l'esecuzione coattiva, assolvendo in tal caso una funzione equivalente a quella del precetto;
sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario, ma si provveda anche a intimare al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata. Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte affermato (cfr. Cass., ordinanza n. 22018/2017) la legittimità di una motivazione basata sul richiamo agli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione che si liquidano in complessivi euro 400,00 ( quattrocento,00).
Il Giudice Monocratico