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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°1290 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione V° Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°1290 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , col ministero dell'Avv.to Daniele
[...] C.F._2
Giglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E
cf. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] col ministero dell'Avv.to Massimo De Felice Ciccoli, che Controparte_1 la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
27 maggio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. L'opposizione di e avverso il d.i. del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Palermo n. 5115 del 6.12.2022, con cui è stato loro ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 74.535,14 (oltre interessi e spese), Controparte_1 quale saldo negativo, al 05/08/2020, del conto corrente n. 11389, acceso da Pt_2 presso l'allora il 25.1.2005, garantito da
[...] Controparte_2 Pt_3 con fideiussione del 26.1.2005 (sino alla concorrenza di € 45.000,00), è
[...] parzialmente fondata.
2. Assolutamente generica risulta la deduzione di usurarietà dell'interesse praticato dall'istituto di credito originario contraente, non venendo precisato a quali tassi e costi essa si riferisca, né le ragioni tecniche dell'asserto. Per quel che si evince ex actis, a monte del credito vantato dalla banca v'è un contratto di apertura di conto (n. 11389) stipulato il 25.1.2005 (doc. 7 fasc. monitorio), assistito da affidamento per scoperto di conto concesso in pari data (v. doc. 6 accluso alla comparsa di costituzione) al tasso effettivo del 14,089%, ben inferiore al tasso soglia operante, nel I trimestre 2005, per le aperture di credito in conto corrente
(ch'era del 18,66%).
3. Del pari infondata l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta Contr prescrizione ex art. 2946 c.c.: l'esercizio del diritto di recesso da parte di
(incorporante va riportato alla missiva del 20.7.2016 Controparte_2
(doc. 7 fasc. monitorio), ricevuta da l'1.8.2016, che fece seguito a Parte_2 una precedente lettera di revoca del 26.4.2016 (non rinvenuta in atti) ed alla chiusura del conto (temporalmente riferita dalla banca recedente al 12.5.2016). Ne consegue che in alcuna perenzione è incorso il credito dell'opposta verso il debitore principale (quanto alla posizione della Burrosi v. infra), agitato in monitorio nel corso del 2022, dunque (abbondantemente) entro il decennio (da computare a partire dal 1.8.2016).
4. Quanto all'eccezione di abusività per contrasto con la disciplina in tema di consumo, dettagliata nella memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c. di parte opponente, in disparte il rilievo ufficioso notoriamente operante in tale settore, è decisivo il difetto della qualità di consumatore in capo al avendo egli Pt_2 contrattato con la banca per scopi non estranei alla sua attività professionale, come si evince sia dal contratto di affidamento su menzionato (dove egli agiva quale titolare di ditta), che dal contratto di apertura del conto corrente (dove un timbro a suo nome richiama la sua attività professionale di vetraio).
5. L'opposizione in argomento è di contro fondata relativamente alla posizione di per mancata produzione del contratto di fideiussione da Parte_3 costei stipulato con l'allora L'opposta lo indica, in verità, Controparte_2 prodotto al doc. 8 del fasc. monitorio ma, visionando gli allegati acclusi a tale fascicolo, non si rinviene alcun contratto di fideiussione, come ben osservano gli opponenti a pag. 4 della loro memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.; né il contratto è stato prodotto con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. dell'opposta. Perciò, in difetto di allegazione e prova del titolo posto a fondamento dell'agire creditorio contro la il decreto monitorio va revocato con Pt_3 riferimento alla detta opponente, mentre l'opposizione va rigettata con riguardo a
Parte_2
6. Alla luce della soccombenza reciproca le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e e per l'effetto: Parte_2 Parte_3
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5115 del 6.12.2022 emesso dal Tribunale di
Palermo limitatamente a rigettando l'opposizione nel resto;
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°1290 /2023
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 maggio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 28/05/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione V° Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°1290 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. e Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , col ministero dell'Avv.to Daniele
[...] C.F._2
Giglio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E
cf. , e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...] col ministero dell'Avv.to Massimo De Felice Ciccoli, che Controparte_1 la rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
27 maggio 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO
1. L'opposizione di e avverso il d.i. del Parte_2 Parte_3
Tribunale di Palermo n. 5115 del 6.12.2022, con cui è stato loro ingiunto di pagare in favore di l'importo di € 74.535,14 (oltre interessi e spese), Controparte_1 quale saldo negativo, al 05/08/2020, del conto corrente n. 11389, acceso da Pt_2 presso l'allora il 25.1.2005, garantito da
[...] Controparte_2 Pt_3 con fideiussione del 26.1.2005 (sino alla concorrenza di € 45.000,00), è
[...] parzialmente fondata.
2. Assolutamente generica risulta la deduzione di usurarietà dell'interesse praticato dall'istituto di credito originario contraente, non venendo precisato a quali tassi e costi essa si riferisca, né le ragioni tecniche dell'asserto. Per quel che si evince ex actis, a monte del credito vantato dalla banca v'è un contratto di apertura di conto (n. 11389) stipulato il 25.1.2005 (doc. 7 fasc. monitorio), assistito da affidamento per scoperto di conto concesso in pari data (v. doc. 6 accluso alla comparsa di costituzione) al tasso effettivo del 14,089%, ben inferiore al tasso soglia operante, nel I trimestre 2005, per le aperture di credito in conto corrente
(ch'era del 18,66%).
3. Del pari infondata l'eccezione di estinzione del credito per intervenuta Contr prescrizione ex art. 2946 c.c.: l'esercizio del diritto di recesso da parte di
(incorporante va riportato alla missiva del 20.7.2016 Controparte_2
(doc. 7 fasc. monitorio), ricevuta da l'1.8.2016, che fece seguito a Parte_2 una precedente lettera di revoca del 26.4.2016 (non rinvenuta in atti) ed alla chiusura del conto (temporalmente riferita dalla banca recedente al 12.5.2016). Ne consegue che in alcuna perenzione è incorso il credito dell'opposta verso il debitore principale (quanto alla posizione della Burrosi v. infra), agitato in monitorio nel corso del 2022, dunque (abbondantemente) entro il decennio (da computare a partire dal 1.8.2016).
4. Quanto all'eccezione di abusività per contrasto con la disciplina in tema di consumo, dettagliata nella memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c. di parte opponente, in disparte il rilievo ufficioso notoriamente operante in tale settore, è decisivo il difetto della qualità di consumatore in capo al avendo egli Pt_2 contrattato con la banca per scopi non estranei alla sua attività professionale, come si evince sia dal contratto di affidamento su menzionato (dove egli agiva quale titolare di ditta), che dal contratto di apertura del conto corrente (dove un timbro a suo nome richiama la sua attività professionale di vetraio).
5. L'opposizione in argomento è di contro fondata relativamente alla posizione di per mancata produzione del contratto di fideiussione da Parte_3 costei stipulato con l'allora L'opposta lo indica, in verità, Controparte_2 prodotto al doc. 8 del fasc. monitorio ma, visionando gli allegati acclusi a tale fascicolo, non si rinviene alcun contratto di fideiussione, come ben osservano gli opponenti a pag. 4 della loro memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.; né il contratto è stato prodotto con la memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. dell'opposta. Perciò, in difetto di allegazione e prova del titolo posto a fondamento dell'agire creditorio contro la il decreto monitorio va revocato con Pt_3 riferimento alla detta opponente, mentre l'opposizione va rigettata con riguardo a
Parte_2
6. Alla luce della soccombenza reciproca le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da e e per l'effetto: Parte_2 Parte_3
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5115 del 6.12.2022 emesso dal Tribunale di
Palermo limitatamente a rigettando l'opposizione nel resto;
Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi