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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/04/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 130/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
22 novembre 2023, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bosco del foro Parte_1 CP_1 di Cosenza ed elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via G. Poerio n. 16, presso lo studio dell'Avv.
Carlo Rotundo, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTI
E in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma quale CP_2 mandataria di elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via Tagliamento n. Controparte_3
15, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Testa che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: come da note di trattazione scritta presentate telematicamente il 21 novembre 2023:
“L'avv. Bosco, pertanto, conclude chiedendo, in via preliminare, che la causa venga rimessa sul ruolo
e che venga rinnovata la C.T.U. tecnico - contabile chiedendo al consulente, Dott. , di Persona_1 rideterminare il saldo finale dei rapporti dare / avere tra le parti, tenendo in considerazione i versamenti sopra indicati, non contabilizzati nella ricostruzione del rapporto.
Chiede, inoltre, che venga ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla ovvero Controparte_4 all'odierna convenuta, di esibire e/o produrre tutti gli estratti del conto corrente n. 402/115089 (poi trasformato nel n. 401/302082), intestato ai sig.ri ed , dalla data Parte_1 CP_5 dell'1.7.2007 fino alla chiusura del conto corrente.
1 L'avv. Marco Bosco, in subordine, disattesa e respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello ed in tutti gli atti e scritti successivi, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
In particolare, l'odierno deducente conclude facendo proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U., dott. , con riferimento al calcolo alternativo ovvero di considerare, quale saldo finale Persona_1 del conto corrente, l'importo di € 109.119,07. In tale ricalcolo il predetto consulente ha accertato che gl'interessi di mora, conteggiati dalla banca a partire dal 28/04/2009, risultano sistematicamente superiori al tasso legale tempo per tempo vigente.
Dalla predetta somma dovrà essere decurtata quella di € 7.127,16 (differenza tra € 9.000,00 ed €
1.872,84) e quella di € 3.380,00 (versamenti eseguiti dal 15/05/2012 fino al 13/02/2013), poiché non contabilizzate dal C.T.U. nella relazione peritale, per come sopra evidenziato.
L'avv. Bosco chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in persona del Giudice dott.ssa
Raschellà, rigettare l'appello proposto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la sentenza di primo grado e condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del costituito procuratore”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1 e , con atto di citazione del 30 maggio 2017, hanno proposto Parte_1 CP_5 opposizione al precetto loro notificato in data 12 maggio 2017 a istanza della
[...]
nella qualità di procuratrice con rappresentanza di Controparte_6 [...]
con cui veniva loro intimato il pagamento della Organizzazione_1 somma di € 128.521,08, di cui € 103.321,02 per quota capitale residua, € 4.706,86 per quota capitale rate scadute e non pagate, € 16.646,93 per quota rate scadute e non pagate più mora ed € 25.885,17 per interessi al 31 dicembre 2016, oltre € 590,94 per spese e compensi di precetto, in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato il 10 luglio 2007, a rogito del notaio dott. (rep. n. Persona_2
56962 – racc. n. 9983), stipulato fra il e l'allora , in cui la Pt_1 Controparte_7 CP_5 figurava quale terza datrice di ipoteca e fideiussore.
Gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di Cosenza l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità parziale dell'atto di precetto per essere state richieste due volte le somme per quota capitale rate scadute e, conseguentemente, dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 21.353,79 (di cui € 4.706,86 per quota capitale rate scadute ed € 16.646,93 sempre per quota rate scadute e non pagate); - accertare che sono stati applicati interessi usurari e dichiarare, per i motivi esposti al punto n. 2, la nullità e/o illegittimità della clausola contrattuale relativa agli interessi convenzionali e di mora;
- conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto alla banca a
2 titolo di interessi, convenzionali e di mora, e che la somma di € 29.028,72, versata dagli attori, dovrà essere imputata alla sorte capitale di € 110.000,00 che, quindi, dovrà essere ridotta;
- accertare e dichiarare, inoltre, la illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati e dichiarare anche la nullità della clausola relativa agli interessi di mora, per i motivi esposti ai punti n. 3 e n. 4; - accertata, infine, la violazione degli obblighi di buona fede contrattuale condannare la convenuta, per tutto quanto sopra esposto, al risarcimento dei danni subiti dagli attori da liquidarsi in via equitativa ovvero nella somma che sarà ritenuta di giustizia.
1.2 Costituitasi in giudizio, la Organizzazione_2
nella qualità di procuratrice con rappresentanza di
[...] Organizzazione_1
ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso e chiesto, previo rigetto della
[...] richiesta di sospensione, il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
1.3 Nelle more del giudizio, si è costituita in giudizio, ex art. 111 c.p.c., la (già Controparte_8 CP_9
, nella sua qualità di procuratrice di la quale, nel subentrare al posto
[...] Controparte_3 della ha insistito nelle proprie richieste. Organizzazione_1
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e disattese, altresì, le richieste istruttorie, la controversia è stata decisa con sentenza n. 1328/2020 resa e pubblicata il giorno 25 luglio
2020, con la quale il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione e dichiarato integralmente compensate le spese di lite.
Nel rigettare l'opposizione esecutiva, il Tribunale ha statuito che:
il primo motivo di opposizione all'esecuzione (col quale gli opponenti hanno eccepito che nell'atto di precetto vi è stata una doppia richiesta di pagamento per quote di rate scadute, essendo stata precettata la somma di € 4.706,86 per quota capitale rate scadute e non pagate,
e quella di € 16.646,93 per quota rate scadute e non pagate più mora;
e che nell'atto di precetto e nella certificazione ex art. 50 TUB non risultano indicati i mesi ed i periodi ai quali le predette rate, scadute e non pagate, si dovrebbero riferire), è infondato posto che “sul punto, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il principio di diritto, che qui si ribadisce, per il quale
l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c. non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. 19 febbraio 2013, n. 4008)” (cfr. sentenza, pag. 3);
che, quanto alla doglianza secondo cui la banca ha richiesto il pagamento della somma di €
25.885,17 per interessi al 31 dicembre 2016, sebbene la certificazione ex art. 50 T.U.B. riporta, quale somma dovuta a titolo di interessi alla data del 31 dicembre 2016 quella di € 22.469,85, quindi minore rispetto all'importo precettato di € 25.885,17, essa è infondata poiché “va detto, invece, che nella certificazione ex art. 50 TUB è riportata, quale somma dovuta a titolo di interessi alla data del 31.12.2016 quella di € 25.885,17, e non già quella inferiore di € 22.469,85,
3 a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, come si evince dalla stessa certificazione, che nella parte che qui interessa si ripropone” (cfr. sentenza, pag. 3);
che l'affermazione degli opponenti secondo cui nel precetto non si dà atto del versamento di €
3.415,32 eseguito dagli opponenti, è assunto smentito dalla certificazione ex art. 50 TUB;
che, del pari, non risulta condivisibile l'affermazione degli opponenti secondo cui nel precetto non si tiene conto dei versamenti effettuati per complessive € 36.008,72, di cui € 6.228,72 dal mese di agosto 2007 fino al mese di marzo 2008, € 29.780,00 dal 5 febbraio 2010 fino al 25 gennaio 2013, e tanto dacché “dal momento che la quota di capitale complessivamente azionata nel precetto sulla scorta della certificazione ex art. 50 di € 108.027,88 () è inferiore al saldo finale riportato nel dedotto estratto movimenti al 23.08.2013 dell;
segno Organizzazione_3 evidente che nel certificazione ex art. 50 e quindi nel precetto si è tenuto conto dei versamenti effettuati dagli opponenti” (cfr. sentenza, pag. 4);
ha disatteso l'eccezione di nullità e/o illegittimità della clausola contrattuale relativa agli interessi e la conseguente usura, evidenziando che, nel caso in esame, nel contratto di mutuo per cui è causa l'interesse di mora convenuto nella misura dell'8,85% non supera il tasso soglia anti- usura vigente al momento della pattuizione;
ha dichiarato la infondatezza della eccezione di illegittimità del piano di ammortamento adottato c.d. alla francese, atteso che, al contrario di quanto opinato dagli opponenti, l'ammortamento c.d. alla francese non implica, di per sé, alcuna automatica capitalizzazione degli interessi, in quanto gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e che non comporta incertezza sul quantum, essendo espressamente indicato l'importo complessivo degli interessi corrispettivi;
ha disposto la compensazione delle spese “atteso che l'orientamento giurisprudenziale in materia di usura con riferimento agli interessi moratori si è consolidato successivamente all'introduzione del presente giudizio” (cfr. sentenza, pag. 9).
§ 2. L'appello
2.1 Avverso la detta sentenza, non notificata, sono insorti e , i quali, Parte_1 CP_5 con citazione notificata il 22 gennaio 2021, hanno interposto appello per i motivi che si esamineranno.
2.2 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, non in proprio ma quale mandataria di la quale Controparte_3 ha eccepito la inammissibilità e la infondatezza dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto.
2.3 Con ordinanza del 28 giugno 2021 la Corte ha disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio contabile.
2.4 Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 novembre 2023, poi, sostituita col deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 Indi, la Corte – viste le note –, con ordinanza del 23 novembre 2023, ha assegnato la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 28 novembre 2023.
Appellante e appellato hanno depositato, con modalità telematiche, gli scritti conclusivi.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Col primo motivo di appello, deducendo “Difetto e/o omessa motivazione sul rigetto della richiesta di ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado”, le parti appellanti censurano la sentenza impugnata per omessa motivazione in merito al rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti in primo grado. Deducono che, con l'atto di citazione e con le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., essi avevano richiesto, al Tribunale, l'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile volta ad accertare i rapporti dare/avere tra le parti e quindi il credito eventualmente vantato dalla banca opposta, tenuto conto dei versamenti effettivamente eseguiti dai mutuatari e decurtati di tutti gli interessi del mutuo ovvero, in subordine, solo quelli di mora, essendo questi superiori al tasso soglia. Hanno anche richiesto di far eseguire al C.T.U. il ricalcolo della somma eventualmente dovuta alla banca, epurata dagli interessi anatocistici, per la verifica del tasso d'interesse effettivamente applicato anche in relazione ai limiti di cui alla legge 108/96. Gli appellanti, inoltre, hanno anche richiesto di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla di esibire tutti gli estratti del conto corrente n. Organizzazione_1
402/115089 (poi trasformato nel n. 401/302082), intestato ai sig.ri e , Parte_1 CP_5
a partire dall'1 luglio 2007 fino alla chiusura del conto corrente.
Il primo Giudice, però, non ha accolto le predette richieste e con provvedimento del 15 novembre 2018 ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni rigettando sia la richiesta C.T.U. che quella di acquisizione documentale. Orbene, seppure gli opponenti abbiano ribadito la loro richiesta anche in sede di comparsa conclusionale, il Tribunale non si è pronunciato in sentenza e non ha nemmeno indicato i motivi per i quali non ha ritenuto necessario ammettere le prove anzidette, la cui ammissione viene pertanto reiterata ai giudici dell'appello.
In merito si osserva quanto segue.
È indubbiamente vero che la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di esibizione gli estratti del conto corrente n. 402/115089 (poi trasformato nel n. 401/302082), intestato ai sig.ri ed , a partire dall'1 luglio 2007 fino alla chiusura Parte_1 CP_5 del conte corrente, era stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che sul punto la sentenza non ha statuito alcunché, d'onde l'ammissibilità della riproposizione della richiesta istruttoria in appello.
L'istanza però non merita accoglimento.
L'art.119, comma 4, T.U.B., stabilisce che che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
5 operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione>>.
Come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, il diritto del cliente di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio – ivi inclusi gli estratti conto ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi – ha, dunque, natura di diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario;
da una siffatta natura discende, da un lato, che la banca non è tenuta ad alcuna prestazione sino a che il cliente non eserciti tale diritto e, dall'altro, che quest'ultimo può chiedere direttamente alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al giudice. In effetti, il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.; con la precisazione che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (cfr. Cass. 8 ottobre 2021, n. 27412; Cass. 1° aprile 2019, n. 9020; Cass.
21 febbraio 2017, n. 4504). Da ciò consegue che “il diritto del cliente a ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 cod. proc. civ., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (cfr. Cass. civ., 1 agosto 2022, n. 23861; v. altresì 13 settembre 2021, n.
24641)).
Ebbene, nel caso in ispecie, i signori e non hanno dimostrato, né, per la verità, allegato, Pt_1 CP_5 di avere precedentemente richiesto alla banca la documentazione de qua e che siano decorsi novanta giorni da tale richiesta – tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, quarto comma, T.U.B., per ottemperare alla richiesta – senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, ingiustificatamente.
Da qui l'inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. riproposta in appello.
Le doglianze in ordine alla mancata disposizione di C.T.U. contabile finalizzata al ricalcolo della somma eventualmente dovuta alla banca, epurata degli interessi anatocisti, per la verifica del tasso effettivamente applicato anche in relazione ai limiti di cui alla legge 108/96, sono certamente superate avendo la Corte disposto procedersi a consulenza tecnica d'ufficio contabile, sui seguenti quesiti: “a. accerti il c.t.u. a quanto ammonta il tasso degli interessi corrispettivi applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
b. verifichi il c.t.u. il superamento del tasso soglia nell'applicazione del tasso degli interessi corrispettivi;
c. accerti il c.t.u. a quanto ammonta il tasso di mora applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;
d. verifichi il c.t.u. il superamento del tasso soglia
6 nella applicazione della mora in occasione dei pagamenti ritardati;
e. determini il c.t.u. il saldo dovuto dal cliente all'esito delle verifiche che precedono”.
3.2 Con il secondo motivo di appello, deducendo “Erroneità della sentenza appellata per errata valutazione dei fatti di causa e dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado. Illegittimità e/o invalidità, quantomeno, parziale dell'atto di precetto”, ripropongono la questione della duplicazione, nell'atto di precetto, di somme aventi medesimo titolo ovvero quote di rate scadute e non pagate, con conseguente illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità totale, o quantomeno parziale, dell'atto di precetto, non essendo dovuta la somma complessiva di € 21.353,79, di cui € 4.706,86, per quota capitale rate scadute e non pagate, ed € 16.646,93 sempre per quota rate scadute e non pagate.
Rappresentano che la conclusione del Tribunale sul punto – ovverosia che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ex art. 480 c.p.c. non richiede, quale requisito formale l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti pe determinare la somma precettata – è erronea poiché gli opponenti non hanno contestato il procedimento logico- giuridico seguito per determinare la somma precettata ma hanno contestato le singole voci e la doppia richiesta di pagamento di somme che quindi non sono dovute. A nulla rileva, infine, il richiamo in sentenza alla certificazione ex art. 50 TUB della poiché “quanto indicato in Organizzazione_1 quest'ultimo documento, impugnato e contestato dagli opponenti, non coincide con quanto riportato e richiesto con l'atto di precetto opposto” (cfr. citazione in appello, pag. 6). In ogni caso, le somme sopra indicate di € 4.706,86 e di € 16.646,93 “risultano essere state già pagate dagli odierni appellanti … per come si evince dall'estratto movimenti al 23.08.2013 dell Organizzazione_4
(cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione e n. 14 allegato alla memoria ex art. 183, comma
[...]
6, n. 2 c.p.c.)” (cfr. citazione in appello, pag. 6).
Ancora, la richiesta di € 25.885,17, avanzata con il precetto a titolo di interessi, non è dovuta non essendoci corrispondenza con l'importo indicato nella certificazione ex art. 50 T.U.B., che è di €
22.469,85, e non essendo stati considerati tutti i versamenti eseguiti negli anni dagli opponenti.
3.3 Con il terzo motivo, deducendo “Difetto di motivazione della sentenza appellata per erroneità nel calcolo delle somme dovute e dell'importo precettato”, si dolgono di mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, dei versamenti eseguiti, per complessive € 29.780,16, non contabilizzati nell'importo precettato.
Rappresentano che l'importo del versamento di € 29.780,16, non considerato dalla nel calcolo Org_1 dell'importo precettato, risulta dall'estratto movimenti al 23.08.2013 dell Organizzazione_4
(doc. n. 3 allegato all'atto di citazione e n. 14 allegato alla memoria ex art.
[...]
183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Ancora, dall'estratto movimenti al 23 agosto 2013 risulta che in data 1 marzo 2010 è stato effettuato un versamento di € 9.000,00 mentre, invece, la Banca ne ha contabilizzato solo il minore importo di €
1.872,84. Ebbene, “se si considera il predetto versamento di € 9.000,00, anziché quello minore di €
7 1.872,84, ne consegue che all'importo di € 29.780,00 dovrà essere aggiunta anche l'ulteriore somma di € 7.127,16 per un totale di € 36.907,16. Fatti tutti questi portati all'attenzione del Giudice di primo grado ma non considerati e valutati ai fini della decisione della causa e della pronuncia della sentenza oggi appellata” (cfr. citazione in appello, pag. 9).
Chiedono, pertanto, che la Corte in primo luogo riesamini e faccia il confronto tra gli importi indicati nell'atto di precetto del 2 maggio 2017 e quelli riportati nell'estratto movimenti del 23 agosto 2013 dell e, per l'effetto, riformi la sentenza appellata riconoscendo che sono Organizzazione_3 stati eseguiti dagli opponenti versamenti per complessive € 29.780,16 non contabilizzati nell'importo precettato. In secondo luogo, proceda ad accertare che dall'estratto movimenti al 23 agosto 2013 risulta che in data 1 marzo 2010 è stato effettuato un versamento di € 9.000,00 mentre, invece, la banca ne ha contabilizzato solo il minore importo di € 1.872,84. Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, ridurre la quota capitale residua dovuta alla banca dell'importo complessivo di € 36.907,16, dichiarando inefficace e/o illegittimo, quantomeno parzialmente, l'atto di precetto opposto.
Il secondo e il terzo motivo si possono esaminare congiuntamente poiché, entrambi, hanno ad oggetto contestazioni afferenti il calcolo dell'importo precettato.
Essi non sono fondati.
Nell'atto di precetto risulta in effetti indicata la somma finale pretesa dalla banca (euro 128.521,08 oltre interessi di mora al tasso contrattuale sulla sorte capitale sino al definitivo soddisfo dall'1.1.2017), con la precisazione dell'importo imputabile al capitale residuo (euro 103.321,02), alla quota rate scadute e non pagate (euro 4.706,86), alla quota rate scadute e non pagate più mora (euro 16.646,93) e dell'importo imputabile agli interessi al 31.12.2016 (euro 25.885,17), nonché dell'importo relativo alle spese di precetto (dettagliatamente esposte, per un totale di euro 590,94): in esso vi è anche l'espressa dichiarazione che dai debitori erano stati <
Manca invece, nell'atto, lo sviluppo del relativo conteggio, con l'indicazione dell'esatto importo e della data di tutti i pagamenti ricevuti in acconto.
Ebbene, come peraltro correttamente osservato dal Tribunale di Cosenza, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui intende darsi continuità) “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 – 01; conf.: Sez. 3,
Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 – 01)” (cfr. Cass. civ., 18 marzo 2022, n. 8906).
In ogni caso, si osserva che, di vero, nessuna doppia richiesta di pagamento di somme è stata avanzata dalla se, infatti, si confronta il precetto con la certificazione ex art. 50 T.U.B. (in atti), è agevole Org_1 rilevare come l'importo di € 4.706,86 sia dovuto a titolo di quota rate scadute e non pagate e l'importo
8 di € 16.646,93 a titolo di quota interessi rate scadute e non pagate + mora. È evidente pertanto che, per mero lapsus calami, l'importo di € 16.646,93 è stato indicato come dovuto a titolo di “quota rate scadute e non pagate più mora”, anziché, correttamente a titolo di “quota interessi rate scadute e non pagate più mora”.
I debitori adducono, poi, che la banca non avrebbe tenuto conto di taluni pagamenti da essi effettuati,
e, nello specifico:
- € 29.780,00 versati dal 5 febbraio 2010 fino al 25 gennaio 2013;
- € 9.000,00 versati in data 1 marzo 2010 (ma contabilizzati per la minor somma di € 1.872,84).
Ora, la circostanza è smentita in primo luogo dal tenore letterale del precetto opposto, nel quale, come sopradetto, si dà espressamente atto che dai debitori erano stati <
In secondo luogo, è sconfessata dagli accertamenti dell'ausiliario della Corte, che, sulla scorta della documentazione in atti, ha analiticamente ricostruito i versamenti eseguiti dai debitori (cfr. allegato 5
“Dettagli pagamenti ”), dando atto che nel periodo successivo al 13 agosto 2009, Parte_1 il Sig. ha effettuato dei versamenti, che vengono riepilogati in avere nel saldaconto, e di cui, Pt_1 evidentemente, la banca ha tenuto conto nel determinare l'importo da intimare col precetto.
Con specifico riferimento al versamento di € 9.000,00, il C.t.u. ha rilevato che tale versamento risulta dal saldaconto depositato dall'istituto di credito. In particolare, esso risulta così annotato: “01.03.2010
() 1872,84 (Versamento di 9.000)”.
Stante il tipo di annotazione si deve allora convenire con il C.t.u. che, in realtà, dal saldaconto emerge come alla data del 1 marzo 2010 vi sia stato un versamento imputato per € 1.872,84, mentre, in assenza della ricevuta del versamento e della prova della relativa causale, non è stato possibile per il consulente
– né, in difetto di documentazione, da fornirsi a cura dei debitori, è ora possibile per la Corte – verificare con certezza se tale versamento sia stato effettuato quale acconto della posizione del mutuo scaduto oppure a saldo di altre posizioni intrattenute dall'appellante con il medesimo istituto di credito quali ad esempio il saldo del conto corrente.
Quanto, poi, alla obiezione secondo cui, relativamente alla richiesta di pagamento degli interessi al 31 dicembre 2016, la banca ha richiesto il pagamento della somma di € 25.885,17 quando, invece, la certificazione ex art. 50 TUB riporta, quale somma che sarebbe dovuta a titolo di interessi alla predetta data, l'importo di € 22.469,85, quindi minore rispetto a quello precettato di € 25.885,17, è sufficiente osservare che dalla certificazione ex art. 50 TUB riproposta nella parte di interesse nella sentenza impugnata, è evidente che la somma dovuta alla banca dagli opponenti a titolo di interessi alla data del
31.12.2016 è esattamente quella indicata nell'atto di precetto opposto, i.e. € 25.885,17, e non già quella inferiore di € 22.469,85, indicata dagli opponenti-appellanti.
3.4 Con il quarto motivo, deducendo “Erroneità della sentenza impugnata e difetto di motivazione con riferimento al superamento del tasso soglia degli interessi di mora”, gli appellanti censurano la sentenza
9 di primo grado nella parte in cui rigetta l'eccezione di usurarietà del tasso globale ottenuto sommando gli interessi di mora e corrispettivi ed afferma la necessità di procedere alla verifica dell'eccepito superamento del tasso soglia in maniera distinta con riferimento agli interessi corrispettivi e a quelli moratori. Obiettano che, stante il tenore dell'art. 3 del contratto, il quale recita testualmente che:
“sull'importo delle rate convenute per l'ammortamento del mutuo che non fossero puntualmente pagate nei termini stabiliti, la parte mutuataria assume l'obbligo di corrispondergli interessi di mora nella misura di 3 (tre) punti in più di quello oggi convenuto” – stante il tenore dell'art. 3 “è la stessa clausola contrattuale a prevedere la sommatoria degli interessi ai fini del calcolo di quelli di mora ne consegue che, anche ai fini del calcolo dell'usura, è necessario aumentare il saggio degli interessi corrispettivi, previsti dal rapporto, con un certo numero di punti percentuali in più ed è al valore complessivo risultante da tale somma che occorre avere riguardo” (cfr. citazione in appello, pag. 13).
3.5 Con il quinto motivo, deducendo “Difetto ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente all'eccepita usura sopravvenuta ed alla relativa nullità e/o illegittimità della clausola contrattuale con la quale sono stati pattuiti, promessi e poi concretamente applicati gli interessi corrispettivi e quelli di mora”, rappresentano di avere eccepito anche l'usura sopravvenuta che si è quindi verificata nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo, eccezione in merito alla quale il
Giudice di primo grado non si è pronunciato.
Chiedono, pertanto, che la Corte, accertata e dichiarata la omessa pronuncia, dichiari gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non sono dovuti per i periodi relativi ai trimestri da luglio-settembre
2009 fino ad aprile-giugno 2011.
3.6 Con il sesto motivo, deducendo “Illegittimità della sentenza appellata per difetto di prova del credito azionato e della diversa misura degli interessi di mora applicati”, ribadiscono che l'istituto di credito non ha dato prova e certezza dell'importo del credito azionato con l'atto di precetto per sorta capitale e interessi.
I tre motivi, che, per l'intima connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
A base del precetto notificato alle parti è posto il contratto di mutuo sottoscritto dal Parte_1 in data 10 luglio 2007, il quale prevedeva: l'erogazione della somma di euro 110.000,00 a titolo di mutuo assistito da garanzia ipotecaria;
che il mutuo (della durata ventennale) dovrà essere rimborsato con rate mensili, secondo il piano di ammortamento allegato, al tasso di interesse variabile pari 5,85% su base annua, mediante corresponsione di n. 240 rate consecutive, posticipate di euro 778,59 ciascuna, comprensiva di capitale ed interessi.
Quanto agli interessi di mora, l'art. 3 del contratto prevedeva che per l'ammontare del mutuo che non fossero puntualmente pagate nel termine stabilito, la parte mutuataria assume l'obbligo di corrispondergli interessi di mora nella misura di 3 (tre) punti in più di
10 quello oggi convenuto salvo aumento in relazione all'andamento del mercato monetario, senza bisogno di costituzione in mora […]>>.
Orbene, in linea generale, non è superfluo osservare che, com'è noto, vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta. L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria. Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno.
Il secondo comma dell'art. 1224 c.c. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento.
Di conseguenza, è evidente che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.
Con specifico riferimento al cd. “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali, la Suprema Corte ha chiarito che, di vero, “quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema. Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali del tasso convenzionale di mora (…). Pertanto, non vi è dubbio che gli interessi corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori” (cfr. Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26286).
Va poi rammentato che la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (ex purimis Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26286, cit.; Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. civ., 6 marzo 2017, n. 5598) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte cost., Sentenza n. 29 del 2002), con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall'art. 2 della legge
7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Si tratta di orientamento recentemente riaffermato dalla Suprema Corte, che ha ribadito che la normativa antiusura “non si applica soltanto agli interessi corrispettivi e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto, ma anche agli interessi di mora e ai costi che il contratto pone a carico della parte finanziata nel caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico” (cfr. Cass. civ., 5 maggio 2022, n. 14214, che richiama espressamente i principi di diritto dettati da Cass. S.U., 18 settembre 2020, n. 19597).
In ogni caso i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mentre affermano la sensibilità del tasso di mora alla normativa antiusura, presuppongono una valutazione separata e distinta dei due tassi (corrispettivo e di mora) e sono, quindi, “del tutto incompatibili con la tesi secondo cui l'eventuale
11 usura in un contratto di finanziamento dovrebbe essere apprezzata come un fenomeno unitario, ovverosia ricostruendo un unico tasso di interesse – frutto di una sintesi tra tasso degli interessi compensativi e tasso di mora – da valutare, poi, confrontandolo con la soglia antiusura posta dalla normativa per quel determinato tipo di contratto di finanziamento. Siffatta incompatibilità è coerente con la constatazione che interessi corrispettivi e interessi di mora sono destinati ad essere applicati
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gli altri in caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (…). Il <
31615)” (cfr. Cass. civ., 5 maggio 2022, n. 14214, cit.).
Si deve pertanto escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
Orbene, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha accertato che, nel periodo riferito alla Persona_1 stipula del contratto (10 luglio 2007) il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti la e l contenuto nel decreto Org_5 Organizzazione_6 ministeriale del 20 giugno 2007, per la categoria di operazioni in cui il finanziamento in questione è compreso (mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile) era pari al 5,58 %; pertanto risultano usurari tutti i tassi di interesse che superano la soglia del 8,37 % (ossia T.e.g.m. 5,58 % + il suo 50%).
È evidente che - alla data del mutuo (10 luglio 2007) – non vi era superamento del tasso soglia del
8,37%, avuto riguardo al tasso nominale corrispettivo iniziale del 5,85%, per come correttamente rilevato dal Tribunale, ovvero al tasso effettivo del mutuo rideterminato dal dott. , pari al Pt_2
6,041754% lievemente inferiore a quello indicato nel documento di sintesi allegato al contratto pari al
6,13%.
Passando agli interessi moratori, va rimarcato che, la recente Cass. Sez. Un., Sentenza n. 19597 del
18 settembre 2020 ha precisato i criteri che devono presiedere alla verifica, nel senso che il tasso- soglia applicabile agli interessi di mora sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108 del 996.
In tal modo ha riconosciuto la fondatezza di quell'orientamento secondo il quale per l'applicazione del tasso soglia agli interessi di mora il parametro di riferimento deve tenere conto della specifica funzione di tali interessi e della fisiologica presenza sul mercato del credito di una maggiorazione rivolta a liquidare anticipatamente il danno e a compensare il maggior rischio pe l'intermediario.
12 Per accertare se il saggio degli interessi moratori pattuito incorra (oppure no) nella disciplina antiusura, dunque, occorre raffrontare la sua entità (come determinata nel contratto) “ al tasso - soglia, dato dal
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.), incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (praticati dagli operatori professionali e rilevata sin dal d.m. 25 marzo 2003), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista” (cfr. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n.
19597; conf. Cass. civ., 22 marzo 2022, n. 9229).
Più in particolare, per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo
2003) al 30 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.e.g.m. il valore del 2,1%
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
La formula diviene la seguente: (T.e.g.m. + 2,1) x 1,5.
Atteso che il T.e.g.m. per il terzo trimestre 2007 è pari al 5,58% la soglia è pari:
(5,58 + 2,1) x 1,5= 11,52%
È pertanto evidente che nel mutuo per cui è causa (nel quale gli interessi di mora sono stabiliti nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di tre punti) l'interesse di mora convenuto nella misura del 8,85% non supera il tasso-soglia anti-usura vigente al momento della pattuizione pari al 11,52%.
L'ausiliario della Corte ha infine motivatamente escluso la possibilità di ritenere dimostrato che il contratto concluso con T.e.g.m. contenuto nei limiti del tasso soglia si sia evoluto, in corso di esecuzione, in contratto usurario, per effetto dell'applicazione degli interessi moratori, ed ha, pertanto, convincentemente concluso nel senso che il credito coincide con la somma portata dal precetto (cfr. relazione, pag. 34: “Per quanto precede, l'analisi svolta non ha mai evidenziato il superamento oltre la soglia usura e pertanto il debito del mutuatario nei confronti dell'istituto di credito coincide con l'importo del capitale ingiunto e pari a complessive Euro 127.907,14”.
3.7 Va, infine, rilevato che il C.t.u., muovendo dal presupposto che il contratto di mutuo è stato risolto alla data del 28 aprile 2009, con il passaggio a sofferenza della quota capitale alla data del 10 marzo
2008, e che dal 28 aprile 2009 al 31 dicembre 2016, la banca, in mancanza di pattuizioni non avrebbe potuto applicare l'interesse di mora convenzionale ma quello legale – ha ricalcolato, autonomamente, gli interessi di mora riconducendoli alla misura legale e quantificandoli in euro 7.081,45, anziché in euro
25.885,17, come richiesti dalla banca con l'atto di precetto.
Senonché, premesso che la questione della misura (legale anziché convenzionale) degli interessi di mora non era stata posta dagli opponenti e che, di conseguenza, questa Corte non ha formulato uno specifico quesito in tal senso, vi è che – in ogni caso – per granitico insegnamento della Suprema Corte
13 a Sezioni Unite (cfr. Sentenza n. 12639 del 19 maggio 2008), reiteratamente ribadito dalle Sezioni semplici (tra le tante, Cass. civ., 4 gennaio 2022, n. 96 e Cass. civ., 12 novembre 2013, n. 25412), nell'ipotesi di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del mutuatario, gli interessi moratori vanno calcolati ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., che è esattamente il caso di specie, in cui l'interesse convenzionale è superiore al tasso legale.
L'appello è dunque rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 37/2018, come aggiornati con D.M. n. 147/2022
(valore della causa € 128.521,08), scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale.
4.2 Definitivamente a carico degli appellanti soccombenti, in solido fra loro, vanno poste le spese di
CTU.
4.3 In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del D.P.R.
115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per le parti appellanti dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di in Parte_1 CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma quale mandataria di
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1328/2020 resa e pubblicata il 25 CP_3 luglio 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado che si liquidano in € 14.317,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli appellanti soccombenti, in solido fra loro;
4) dà atto che ricorrono i presupposti per imporre alle parti appellanti il raddoppio del contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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