Art. 4. (Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, e' stabilito in 420.
3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall' articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n 146 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unita' previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.
4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all' articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di completamento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, e' stabilito in 420.
3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall' articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n 146 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Entrate" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unita' previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.
4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unita' previsionali di base del centro di responsabilita' "Provveditorato generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all' articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).