Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 24075 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 03/07/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNO DANIELA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...] rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato GALEANO NICOLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 2/9/2024
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parti: come da conclusioni congiunte depositate con note scritte
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 03/07/2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a Milano in data 7/2/1999 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Milano - A. 1999 -N 97- P II – S A) con dalla cui CP_1
Per_ unione sono nate il 19/2/1999, il 25/10/2002 e il 4/4/2010, nonché di essersi Per_1 Per_3
separata come da sentenza del Tribunale di Milano N. 5492/2018 , ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 26/8/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 20/1/2025 il Giudice delegato ha sentito le parti, ha preso atto dell'accordo già maturato tra le parti e ha rimesso al collegio per la decisione, dopo avere acquisito relazione di aggiornamento dei servizi competenti.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/03/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 5492/2018
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale La coppia ha un'unica figlia minorenne che è affidata all'Ente Comune di Rho ed è collocata presso famiglia affidataria. Le parti da subito hanno concordato per il mantenimento della situazione attuale non essendovi, tra loro, alcun conflitto. L'instaurazione del giudizio contenzioso ha avuto quale esclusiva ragione il fatto che, essendo appunto necessario mantenere l'affido all'Ente, le parti non avrebbero potuto procedere ai sensi dell'articolo 473-bis.51 c.p.c.
Fatta questa premessa, i servizi sociali dell'Ente hanno aggiornato il tribunale, riferendo che la collocazione attuale di è ottimale, che la ragazza è ben inserita nella famiglia affidataria, è Per_3
serena e incontra regolarmente i genitori secondo un calendario redatto dal servizio. Ad oggi il servizio svolge, essenzialmente, attività di monitoraggio e di intermediazione tra la ragazzina e la famiglia di origine. Non vi è ragione per modificare questa risalente situazione. L'audizione della minore è del tutto superflua.
Aspetti economici, tra le parti, non ve ne sono.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a
Milano in data 7/2/1999 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano -
A. 1999 -N 97- P II – S A) da E Parte_1 CP_1
2) AFFIDA la figlia minore all'Ente Comune di Rho per la durata di anni due, con Per_3
limitazione della responsabilità dei genitori rispetto alle decisioni in tema di istruzione, educazione, residenza e salute. Almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
3) DISPONE che i servizi sociali dell'Ente mantengano collocata la minore presso l'attuale famiglia affidataria, provvedendo a calendarizzare gli incontri di con i genitori con i Per_3
tempi e le modalità meglio ritenute e tenendo conto dei desideri della ragazza;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
5) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge e al Comune di Rho per quanto delegato. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/03/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato