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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 31/07/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1963 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente/opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti. Salvatore Sanci e Loredana Mazzarella e
– , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 parte resistente elettivamente domiciliata in Trapani, via Scontrino 28, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità art 12 L.118/71 – assegno invalidità civile art.13 L. 118/71
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato il 16/10/20223 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/71 e dell'art.9 DL 509/1988. nonché il CP_2 riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e condannarsi l' al pagamento della relativa prestazione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' convenuto eccependo l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste di cui all' art. 13 L.118/71. In particolare, il CTU nominato, valutando le infermità, coesistenti e concorrenti fra loro, e la loro incidenza sulla capacità lavorativa dell'odierna ricorrente ha rilevato che “L'applicazione del calcolo riduzionistico espressamente previsto dalle tabelle per le invalidità multiple coesistenti (formula a scalare di Balthazard) restituisce un risultato pari al 77%”. Il C.T.U. ha pertanto concluso che “la periziata ha subito una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, pari al 77%, a
1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11 ottobre 2022)”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal giorno 11 ottobre 2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dei procuratori Sanci Salvatore e Mazzarella Loredana;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 in separato decreto.
Trapani, 30.7.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente/opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti. Salvatore Sanci e Loredana Mazzarella e
– , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 parte resistente elettivamente domiciliata in Trapani, via Scontrino 28, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Rizzo
OGGETTO: pensione inabilità art 12 L.118/71 – assegno invalidità civile art.13 L. 118/71
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso depositato il 16/10/20223 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la CTU espletata in fase di ATP chiedendo il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71 ovvero, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge 118/71 e dell'art.9 DL 509/1988. nonché il CP_2 riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e condannarsi l' al pagamento della relativa prestazione. CP_1
Si è costituito in giudizio l' convenuto eccependo l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa. MOTIVAZIONE Il ricorso va accolto sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste di cui all' art. 13 L.118/71. In particolare, il CTU nominato, valutando le infermità, coesistenti e concorrenti fra loro, e la loro incidenza sulla capacità lavorativa dell'odierna ricorrente ha rilevato che “L'applicazione del calcolo riduzionistico espressamente previsto dalle tabelle per le invalidità multiple coesistenti (formula a scalare di Balthazard) restituisce un risultato pari al 77%”. Il C.T.U. ha pertanto concluso che “la periziata ha subito una Parte_1 riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, pari al 77%, a
1 decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (11 ottobre 2022)”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal giorno 11 ottobre 2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidandole in CP_1 complessivi € 2.800,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dei procuratori Sanci Salvatore e Mazzarella Loredana;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate CP_1 in separato decreto.
Trapani, 30.7.2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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