TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 15561/2019 R.G., promosso
DA
nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano C.F._1
Sapuppo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Germana C.F._2
Galvagno, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2019 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dalla moglie CP_1
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con la resistente a Catania
in data 9.10.2008 – trascritto in detto Comune al n. 359, parte 2, serie C, anno 2008) – non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte della moglie, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie.
Si è costituita la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dal coniuge ma ha chiesto di porre a carico di quest'ultimo un assegno di € 1000,00 per il di lei mantenimento e, con domanda avanzata in seno alla memoria integrativa, di addebitare la separazione al marito.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza emessa in data 20.7.2020 è stata rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta
(provvedimento confermato anche dalla Corte D'Appello in sede di reclamo proposto dalla resistente).
Istruita la causa mediante escussione dei testi, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
pagina 2 di 8 Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie per inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
Nel caso di specie, con prospettazione coerente, il ricorrente ha compiutamente allegato ciascuno degli elementi costitutivi dell'addebito
(la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della moglie, pagina 3 di 8 in specie la violazione del dovere di fedeltà, la sussistenza di un nesso eziologico, anche temporalmente congruo, tra dette violazione e la frattura del sodalizio).
In particolare, l'attore ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con altro uomo in costanza di matrimonio.
Ha, altresì, allegato che tale condotta, contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbe causalmente collegata alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbe stata grave a tal punto da creare una frattura insanabile tra i coniugi - dapprima inesistente - che avrebbe comportato il venir meno della “affectio maritalis”.
Le circostanze appena esposte in ordine alle cause della rottura del matrimonio non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta.
La resistente, infatti, nella prima difesa utile (ovverosia la memoria di costituzione del 29/05/2020) non ha contestato specificamente le puntuali allegazioni di controparte circa la dedotta relazione extraconiugale da cui sarebbe scaturita la crisi coniugale.
Più nello specifico, nella comparsa di Controparte_1
costituzione del 29/05/2020 non ha preso in alcun modo posizione, pur potendo farlo, sulle allegazioni di parte ricorrente, essendosi limitata a contestare sommariamente le deduzioni del marito e ad affermare che non sarebbe mai esistita tra essi coniugi una comunione materiale e spirituale;
tant'è che con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. - confermata
dalla Corte d'Appello in sede di reclamo - è stata rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla moglie proprio sulla scorta della mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
La valutazione di tale condotta processuale agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è pagina 4 di 8 consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).
A seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l. n. 69 del 2009), infatti, che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova,
ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cassazione civile, Sez. VI-3,
ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie,
non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Nella specie, come sopra osservato, la resistente non ha contestato in modo specifico le puntuali deduzioni di controparte riguardanti i comportamenti a lei addebitati e la causa della rottura del sodalizio coniugale, essendosi limitata a contestare genericamente tutte le deduzioni di parte attrice, senza tuttavia prendere in alcun modo una specifica posizione sulle ascritte condotte di infedeltà allegate dal coniuge.
Parimenti, resta irrilevante ai fini processuali la circostanza che la convenuta abbia preso posizione solo tardivamente sulle condotte di infedeltà, considerato che - per giurisprudenza costante - l'onere di contestazione si deve intendere “tempestivo”, ossia deve avvenire nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi pacifico il fatto non contestato e, di conseguenza, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. civ. n. 1540/2007; Cass. civ. n. 5191/2008; pagina 5 di 8 Cass. n.13079/2008).
A ciò si aggiunga che le puntuali deduzioni formulate a sostegno della domanda di addebito per condotta fedifraga della moglie hanno anche trovato riscontro negli elementi probatori forniti dall'attore.
Più nello specifico, il ricorrente ha prodotto relazione investigativa corredata da riproduzioni fotografiche, nella quale è stato riversato l'esito di diverse giornate di appostamento nei luoghi frequentati dalla resistente.
All'esito degli appostamenti è emerso che la moglie in diverse occasioni incontrava e trascorreva del tempo con un altro uomo, insieme al quale effettuava spostamenti con l'autovettura di quest'ultima; che ella si scambiava delle effusioni (segnatamente, “un bacio sulle labbra”, cfr., pag. 10 relazione investigativa); che in alcune circostanze si recavano insieme presso un appartamento dove trascorrevano del tempo.
Il contenuto dettagliato della relazione è stato confermato in sede testimoniale dall'investigatore, il quale ha ribadito l'esito degli appostamenti per come riversati nella relazione e gli incontri della resistente con l'uomo raffigurato nelle fotografie versate in atti.
Di contro, le deduzioni formulate dalla resistente al fine di confutare in qualche modo la veridicità di quanto documentato nella suddetta relazione sono rimaste prive di riscontro probatorio, essendo stata la resistente dichiarata decaduta dalla prova testimoniale con ordinanza del
14.3.2024.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere della parte convenuta, autrice della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dalla resistente.
Per quanto esposto, da un lato è acclarata la relazione extraconiugale intrattenuta dalla convenuta, dall'altro quest'ultima non ha dimostrato la preesistenza d'una crisi già irrimediabilmente in atto, pagina 6 di 8 tale da indurre ad escludere la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico della moglie per Controparte_1
aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
La pronuncia di addebito a carico della moglie comporta il rigetto della domanda di mantenimento formulata da . Controparte_1
E invero, in base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è, dunque, disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
In applicazione dei superiori principi, la domanda di mantenimento formulata da deve essere rigettata, atteso che la Controparte_1
separazione è addebitata alla medesima e che la non addebitabilità
costituisce requisito imprescindibile alla concessione del beneficio.
Va, infine, rigettata la domanda proposta da di Controparte_1
addebito della separazione al marito.
A sostegno della domanda ella ha allegato condotte prevaricatrici del marito, tali da ingenerare nella stessa una forma di “sudditanza pagina 7 di 8 materiale e psicologica” nei di lui confronti, anche in ragione della mancata indipendenza economica di costei.
Tali deduzioni, tuttavia, contestate dal ricorrente, sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio.
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
In considerazione dell'esito del giudizio, concluso con addebito della separazione alla resistente e rigetto di tutte domande da questa formulate (di addebito al marito e di mantenimento) le spese di lite vanno poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15561/2019 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto Catania in data 9.10.2008 e Controparte_1
trascritto in detto Comune al n. 359, parte 2, serie C, anno 2008), con addebito a carico di;
Controparte_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rigetta per il resto;
Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio liquidate in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e
IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 15561/2019 R.G., promosso
DA
nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano C.F._1
Sapuppo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Germana C.F._2
Galvagno, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 8 Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2019 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dalla moglie CP_1
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con la resistente a Catania
in data 9.10.2008 – trascritto in detto Comune al n. 359, parte 2, serie C, anno 2008) – non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte della moglie, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie.
Si è costituita la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di separazione avanzata dal coniuge ma ha chiesto di porre a carico di quest'ultimo un assegno di € 1000,00 per il di lei mantenimento e, con domanda avanzata in seno alla memoria integrativa, di addebitare la separazione al marito.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione tra le parti esperito all'udienza presidenziale, con ordinanza emessa in data 20.7.2020 è stata rigettata la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta
(provvedimento confermato anche dalla Corte D'Appello in sede di reclamo proposto dalla resistente).
Istruita la causa mediante escussione dei testi, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c..
________
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
pagina 2 di 8 Merita, altresì, accoglimento la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie per inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ. n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse
(v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n. 10823).
Nel caso di specie, con prospettazione coerente, il ricorrente ha compiutamente allegato ciascuno degli elementi costitutivi dell'addebito
(la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte della moglie, pagina 3 di 8 in specie la violazione del dovere di fedeltà, la sussistenza di un nesso eziologico, anche temporalmente congruo, tra dette violazione e la frattura del sodalizio).
In particolare, l'attore ha dedotto di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con altro uomo in costanza di matrimonio.
Ha, altresì, allegato che tale condotta, contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, sarebbe causalmente collegata alla irreversibilità della crisi coniugale, atteso che sarebbe stata grave a tal punto da creare una frattura insanabile tra i coniugi - dapprima inesistente - che avrebbe comportato il venir meno della “affectio maritalis”.
Le circostanze appena esposte in ordine alle cause della rottura del matrimonio non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della convenuta.
La resistente, infatti, nella prima difesa utile (ovverosia la memoria di costituzione del 29/05/2020) non ha contestato specificamente le puntuali allegazioni di controparte circa la dedotta relazione extraconiugale da cui sarebbe scaturita la crisi coniugale.
Più nello specifico, nella comparsa di Controparte_1
costituzione del 29/05/2020 non ha preso in alcun modo posizione, pur potendo farlo, sulle allegazioni di parte ricorrente, essendosi limitata a contestare sommariamente le deduzioni del marito e ad affermare che non sarebbe mai esistita tra essi coniugi una comunione materiale e spirituale;
tant'è che con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. - confermata
dalla Corte d'Appello in sede di reclamo - è stata rigettata la domanda di mantenimento proposta dalla moglie proprio sulla scorta della mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito.
La valutazione di tale condotta processuale agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è pagina 4 di 8 consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 31402 del 2 dicembre 2019).
A seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (introdotta dalla l. n. 69 del 2009), infatti, che ha sancito l'introduzione del principio di "non contestazione" il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova,
ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (Cassazione civile, Sez. VI-3,
ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020).
Pertanto, alla luce di quanto disposto dall'art 115 c.p.c. i fatti solo genericamente contestati, o comunque, come nel caso di specie,
non affatto contestati, costituiscono prova su cui il giudice può fondare la propria decisione.
Nella specie, come sopra osservato, la resistente non ha contestato in modo specifico le puntuali deduzioni di controparte riguardanti i comportamenti a lei addebitati e la causa della rottura del sodalizio coniugale, essendosi limitata a contestare genericamente tutte le deduzioni di parte attrice, senza tuttavia prendere in alcun modo una specifica posizione sulle ascritte condotte di infedeltà allegate dal coniuge.
Parimenti, resta irrilevante ai fini processuali la circostanza che la convenuta abbia preso posizione solo tardivamente sulle condotte di infedeltà, considerato che - per giurisprudenza costante - l'onere di contestazione si deve intendere “tempestivo”, ossia deve avvenire nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi pacifico il fatto non contestato e, di conseguenza, non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. civ. n. 1540/2007; Cass. civ. n. 5191/2008; pagina 5 di 8 Cass. n.13079/2008).
A ciò si aggiunga che le puntuali deduzioni formulate a sostegno della domanda di addebito per condotta fedifraga della moglie hanno anche trovato riscontro negli elementi probatori forniti dall'attore.
Più nello specifico, il ricorrente ha prodotto relazione investigativa corredata da riproduzioni fotografiche, nella quale è stato riversato l'esito di diverse giornate di appostamento nei luoghi frequentati dalla resistente.
All'esito degli appostamenti è emerso che la moglie in diverse occasioni incontrava e trascorreva del tempo con un altro uomo, insieme al quale effettuava spostamenti con l'autovettura di quest'ultima; che ella si scambiava delle effusioni (segnatamente, “un bacio sulle labbra”, cfr., pag. 10 relazione investigativa); che in alcune circostanze si recavano insieme presso un appartamento dove trascorrevano del tempo.
Il contenuto dettagliato della relazione è stato confermato in sede testimoniale dall'investigatore, il quale ha ribadito l'esito degli appostamenti per come riversati nella relazione e gli incontri della resistente con l'uomo raffigurato nelle fotografie versate in atti.
Di contro, le deduzioni formulate dalla resistente al fine di confutare in qualche modo la veridicità di quanto documentato nella suddetta relazione sono rimaste prive di riscontro probatorio, essendo stata la resistente dichiarata decaduta dalla prova testimoniale con ordinanza del
14.3.2024.
Dimostrata l'infedeltà, pertanto, sarebbe stato onere della parte convenuta, autrice della condotta contraria ai doveri coniugali, dimostrare i fatti posti a fondamento della eccezione, ovverosia l'esistenza di un matrimonio effimero o formale.
Tale prova, tuttavia, non è stata fornita dalla resistente.
Per quanto esposto, da un lato è acclarata la relazione extraconiugale intrattenuta dalla convenuta, dall'altro quest'ultima non ha dimostrato la preesistenza d'una crisi già irrimediabilmente in atto, pagina 6 di 8 tale da indurre ad escludere la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, va pronunciata la separazione con addebito a carico della moglie per Controparte_1
aver violato il dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
La pronuncia di addebito a carico della moglie comporta il rigetto della domanda di mantenimento formulata da . Controparte_1
E invero, in base all'art. 156, co. 1 e 2, c. c., “1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non
sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri.
2. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è, dunque, disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova.
In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi di detto diritto, ovverosia: la non addebitabilità della separazione all'istante; la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi.
In applicazione dei superiori principi, la domanda di mantenimento formulata da deve essere rigettata, atteso che la Controparte_1
separazione è addebitata alla medesima e che la non addebitabilità
costituisce requisito imprescindibile alla concessione del beneficio.
Va, infine, rigettata la domanda proposta da di Controparte_1
addebito della separazione al marito.
A sostegno della domanda ella ha allegato condotte prevaricatrici del marito, tali da ingenerare nella stessa una forma di “sudditanza pagina 7 di 8 materiale e psicologica” nei di lui confronti, anche in ragione della mancata indipendenza economica di costei.
Tali deduzioni, tuttavia, contestate dal ricorrente, sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio.
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte resistente.
In considerazione dell'esito del giudizio, concluso con addebito della separazione alla resistente e rigetto di tutte domande da questa formulate (di addebito al marito e di mantenimento) le spese di lite vanno poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15561/2019 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto Catania in data 9.10.2008 e Controparte_1
trascritto in detto Comune al n. 359, parte 2, serie C, anno 2008), con addebito a carico di;
Controparte_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rigetta per il resto;
Condanna al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio liquidate in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. e
IVA se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott.ssa Lidia Greco
pagina 8 di 8