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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8740/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8740/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2176/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 26/06/17, depositato il 04/07/17
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gaetano Di Sirio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F.P. Volpe n.
36, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
[...] come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Giannattasio, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 23
OPPOSTA
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di atto per notaio dall'avv. Persona_1
, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto CP_4
n. 144
TERZA INTERVENTRICE
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/10/17, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2176 del 26/06/17, notificato il 31/07/17, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della Controparte_5 della somma di € 8.839,86, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 05.30100303, acceso il 17/12/02, e della successiva apertura di credito.
La società opponente, in particolare, deduceva che: 1) il contratto di c/c e quello di apertura di credito non risultavano sottoscritti da essa opponente, con conseguente nullità degli stessi, e comunque tali contratti non regolamentavano, in forma chiara e specifica, le condizioni economiche a valere sugli affidamenti in essere;
2) non risultavano prodotti tutti gli estratti conto;
3) era stata indebitamente prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dall'art. 120, co. 2, T.U.B., come modificato dalla l. n. 147/13, che aveva vietato ogni forma di anatocismo;
4) erano state applicate commissioni di massimo scoperto e valute non preventivamente pattuite in forma scritta, con l'utilizzo della illegittima prassi dell'antergazione delle valute di addebito e della postergazione di quelle di accredito;
5) la commissione di massimo scoperto era anche nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo contenuto;
6) gli interessi debitori ultralegali andavano sostituiti con quelli legali ex art. 1284 c.c.; 7) risultavano unilateralmente modificate le condizioni contrattuali in senso peggiorativo per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; 8) il TEG del rapporto aveva superato la soglia usuraria ex l. n. 108/96, sicchè, ex art. 1815 co. 2 c.c., andava eliminato qualsivoglia interesse applicato;
9) dal ricalcolo operato dal ctp emergeva un saldo a credito di essa opponente, sicchè, in via riconvenzionale, la banca opposta andava condannata al pagamento della somma di €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
10) illegittima risultava la segnalazione in Centrale
Rischi, per mancanza dei relativi presupposti, non avendo, peraltro, la banca opposta valutato correttamente la sussistenza di un effettivo stato di insolvenza della società correntista;
dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati doveva rispondere la stessa opposta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che, in ragione delle evidenziate nullità contrattuali, venisse rigettata l'avversa domanda, con revoca del decreto ingiuntivo;
che, in via riconvenzionale, la banca opposta, accertato l'effettivo saldo del rapporto di c/c, venisse condannata al pagamento della somma di € 20.000,00, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, nonché alla cancellazione della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed al risarcimento dei relativi danni pagina 2 di 12 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinare in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/02/18, si costituiva la
[...]
incorporante per fusione la Controparte_1 CP_5
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per genericità del
[...] suo contenuto;
nel merito assumeva che i contratti di c/c e di apertura di credito, regolarmente sottoscritti e timbrati dalla società opponente, contenevano l'indicazione di tutte le condizioni ed i tassi applicati;
che l'andamento del rapporto risultava dagli estratti conto integrali e scalari dal
17/12/02 all'08/03/17, mai oggetto di contestazione e, quindi, idonei a dimostrare il saldo passivo del c/c; che le domande riconvenzionali erano infondate in quanto non provate. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e delle domande riconvenzionali spiegate dalla controparte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con ordinanza del 21/06/18 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con comparsa di intervento, depositata il 18/07/19, si costituiva la quale Controparte_6 mandataria della divenuta cessionaria del credito, la quale si riportava alle Controparte_2 domande ed eccezioni dell'originaria opposta.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con comparsa di intervento, depositata il 21/09/22, si costituiva la quale Controparte_3 nuova mandataria della Controparte_2
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolare partecipazione della banca opposta all'incontro di mediazione dell'11/09/18 e per l'assenza della stessa opposta al successivo incontro di mediazione del 10/10/18.
1.1 Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza immediatamente successiva all'espletamento della mediazione, bensì, per la prima volta, nella seconda memoria istruttoria depositata il 28/09/20, sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale secondo cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza pagina 3 di 12 o difesa immediatamente successiva, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie, l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n.
25155/20; Cass. n. 32797/19).
1.2 Nella specie, nella nota d'udienza del 26/05/20 l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione (e lo stesso nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa in data 03/06/20, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
2. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, atteso che in tale atto risultano chiaramente delineati sia il
“petitum” (revoca del decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito e risarcimento danni), che la “causa petendi” (nullità totale e/o parziale dei rapporti bancari intercorsi tra le parti). D'altra parte, le analitiche difese spiegate dalla banca opposta lasciano presumere che questa abbia ben compreso il tenore delle avverse argomentazioni, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa.
3. Occorre poi verificare la legittimazione della terza interventrice, contestata dall'opponente, in relazione al credito oggetto di causa.
In proposito, la ha dichiarato, tramite le proprie mandatarie, di essersi resa Controparte_2 cessionaria, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data
08/04/19 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla banca opposta nei confronti della società opponente e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto” pubblicato nella G.U., Parte Seconda, n. 54 del 09/05/19.
3.1 Ebbene, l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) dell'interventrice è infondata.
Deve, invero, rammentarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pagina 4 di 12 pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
3.2 Tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo alla società opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 09/05/19, riguardava “ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dalla Cedente nei confronti di soggetti debitori…e derivante dai, ed in relazione ai, finanziamenti che soddisfino cumulativamente i seguenti Criteri (come di seguito definiti) alla Data di Riferimento: a) contratti di prestito personale, di mutui chirografari ed ipotecari e/o rapporti di conto corrente e/o da altre forme tecniche, disciplinate dalla legge della Repubblica italiana di proprietà della Cedente;
b) contratti denominati in Euro;
c) che sono classificati in sofferenza, con data di voltura a sofferenza fino al 31/12/2018 classificati dalla ex
; d) riferiti a finanziamenti e/o concessioni erogati a favore Controparte_5 di soggetti di nazionalità italiana e residenti in Italia;
e) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per la Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto;
f) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pagina 5 di 12 pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali) o a più persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie, nonchè soggetti collettivi, anche non personificati;
g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile o fisso, di commissioni e spese;
h) nel caso di crediti ipotecari, che gli stessi siano garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo
e/o oggetto di ipoteca giudiziale;
i) crediti della già ”: è Controparte_5 evidente che il credito oggetto di causa, derivante da rapporto di c/c del 2002 e da apertura di credito in c/c del 2004, rientra nei predetti parametri.
In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
3.3 Per quanto attiene all'effettiva esistenza del contratto di cessione di cui al predetto avviso, assume rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza dell'abbandono del giudizio da parte della banca originariamente opposta a seguito dell'intervenuta cessione del credito, evidentemente in ragione del sopravvenuto difetto di interesse conseguente al venir meno della titolarità del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. e la condotta processuale della banca cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della salvo ogni accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di Controparte_2 tale credito.
4. Venendo al merito, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. Persona_2 risulta che la società opponente instaurava, presso la filiale di Salerno della , ora Controparte_5
il rapporto di conto corrente n. 05/030100303, in Controparte_7 ordine al quale risultano depositati la lettera di apertura del 17/12/02, il documento di pari data contenente le condizioni economiche relative al rapporto di c/c, la copia del documento di reciprocità degli interessi riportante il numero di conto 30100303 e datato anch'esso 17/12/02.
In particolare, risultano sottoscritti da entrambe le parti sia il documento del 17/12/02 contenente le condizioni economiche relative al rapporto di c/c, che la copia del documento di reciprocità degli interessi.
pagina 6 di 12 Sono state prodotte anche la copia della richiesta di concessione di fido del 15/10/04 ed il
“documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito” recante pari data, per l'importo di
€ 5.000,00, con scadenza fino a revoca, a valere sul conto corrente n. 05/030100303.
La Banca opposta ha, altresì, prodotto, per il conto corrente oggetto di causa, gli estratti conto e scalari dal 17/12/02 al 31/12/16, nonchè l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. dal 29/06/16 al
14/04/17, con un saldo finale, alla data dell'08/03/17, di € 8.839,86 a debito della società correntista.
Il CTU ha rilevato che:
a) il documento contenente le condizioni economiche del c/c n. 05/030100303 del 17/12/02 non indica il TAE per gli interessi sia attivi che passivi, né il criterio di capitalizzazione per i conti creditori;
b) il “documento di reciprocità interessi” del 17/12/02 non indica il TAN ed il TAE sia in riferimento ai tassi di interesse creditori che debitori;
c) il documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito del 15/10/04 non indica il TAN ed il TAE in riferimento ai tassi di interesse creditori, né il TAE in riferimento ai tassi di interesse debitori, e neppure il criterio di capitalizzazione adottato.
4.1 Alla luce di tali lacune, non può ritenersi rispettata la previsione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/00 (secondo cui “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), sicchè, nella rielaborazione del saldo del c/c per cui è causa è stata applicata la capitalizzazione semplice degli interessi creditori e debitori per tutto il periodo oggetto di analisi.
4.2 In merito all'usura originaria, il CTU ha escluso che il TEG dei rapporti di c/c e di apertura di credito fosse superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96. Non può, invero, tenersi conto, in relazione contratto di apertura di credito del 15/10/04, dello sforamento del tasso soglia ottenuto includendo nel TEG la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, posto che, come statuito da Cass. n.
33964/22 (conf. Cass. n. 5282/24), tale capitalizzazione deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia solo se legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 09/02/00: poiché, nella specie, la capitalizzazione trimestrale non è stata legittimamente pattuita, come già rilevato, non può tenersi conto della stessa pagina 7 di 12 nel calcolo del TEG, trattandosi di costo che, nel ricalcolo del saldo del rapporto, va espunto proprio perché non oggetto di valida pattuizione (sicchè lo stesso non incide sul TEG).
4.3 Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i singoli addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c n. 30100303 fino all'08/03/17, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B.;
b) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla luce delle lacune contrattuali già rilevate;
c) eliminazione sia della commissione di massimo scoperto, atteso che nel contratto in esame veniva indicata esclusivamente la misura percentuale e non anche la modalità di calcolo e di contabilizzazione, manifestandosi in tal modo l'indeterminatezza del predetto onere (cfr.
Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”), sia della commissione onnicomprensiva e di quella di istruttoria veloce, in quanto trattasi di costi non oggetto di alcuna pattuizione tra le parti, e considerato che non è presente in atti alcuna comunicazione della banca in merito all'adeguamento alle previsioni dell'art. 117-bis
T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 20/06/12.
Operato il ricalcolo, il saldo finale del rapporto, alla data dell'08/03/17, risulta pari ad € 6.467,57 a credito della società correntista, a fronte di un saldo contabile da estratto conto pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della banca, con una differenza di € 15.307,43.
4.4 Ciò comporta che, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domanda di pagamento formulata nei confronti della Parte_1
5. Nel contempo, tuttavia, non può accogliersi la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033
c.c. formulata in via riconvenzionale dell'opponente, in quanto alla data dell'08/03/17, in relazione pagina 8 di 12 alla quale è stato ricalcolato il saldo del c/c, tale rapporto era ancora aperto, come si desume dal fatto che risultano prodotti ulteriori estratti conto fino al 31/12/08.
5.1 In proposito, va rammentato che, in caso di azione di accertamento negativo del credito e condanna alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., la circostanza che i rapporti bancari contestati siano stati chiusi (sia che ciò avvenga per effetto del recesso del cliente, sia che ciò accada per il recesso esercitato dalla banca) costituisce un elemento costitutivo della domanda di ripetizione, rispetto al quale incombe in capo a chi agisce l'onere di dimostrarne l'esistenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., in mancanza del quale, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c. Invero, la pendenza del rapporto di conto corrente costituisce fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito di interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Se, quindi, il rapporto di conto corrente bancario è ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, non è esperibile l'azione di ripetizione d'indebito, bensì la sola domanda di accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti
“contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca, alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare “a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n. 9756/24; Cass. n. 22007/23; Cass. n. 21646/18).
E' pur vero che, in senso contrario al tradizionale orientamento della inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito in costanza di rapporto, la Suprema Corte ha recentemente statuito che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un pagina 9 di 12 suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria (Cass. n. 11056/2024; Cass. n. 4214/2024).
Tuttavia, l'apparente contrasto giurisprudenziale è stato chiarito da Cass. n. 13586/2024, secondo cui il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, co. 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
5.2 Pertanto, va dichiarato che, alla data dell'08/03/17, il saldo del rapporto di c/c n. 05/30100303 era pari ad € 6.467,57 a credito della società correntista, in luogo del saldo contabile da estratto conto pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della banca.
6. In ordine alle ulteriori domande riconvenzionali proposte dall'opponente, deve, in primo luogo, disporsi la cancellazione, a cura della cessionaria della segnalazione a sofferenza Controparte_2 della presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante l'illegittimità di tale Parte_1 segnalazione in ragione dell'insussistenza della paventata debitoria.
7. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dalla stessa opponente in ragione della predetta segnalazione a sofferenza, posto che di tali pregiudizi non è stata offerta alcuna prova.
In proposito, occorre rammentare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla C.R., l'onere della prova è ripartito secondo le regole ordinarie, sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui rifiutò il pagamento, sia la colpa del creditore, così come l'esistenza del danno ed il nesso di causa tra colpa e danno (Cass. n. 3130/21).
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n.
6589/23, n. 7594/18), mentre il danno patrimoniale può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione pagina 10 di 12 del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. n. 3133/20).
Nella specie, la società opponente ha dedotto, del tutto genericamente, una serie di danni patrimoniali e non, senza tuttavia offrire alcuna prova al riguardo, atteso che:
a) non risulta dedotto e dimostrato alcun danno che sarebbe conseguito, in relazione all'attività imprenditoriale svolta, nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, né è stata prodotta documentazione attestante una contrazione del reddito per fatti eziologicamente riconducibili alla segnalazione in C.R. effettuata fin dal 2017;
b) non risulta provata l'eventuale perdita di occasioni di investimento, a causa dell'impossibilità di accesso al credito;
c) non è stata fornita prova della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o dell'accesso al sistema di archivio della Centrale Rischi da parte di operatori interessati;
d) il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione professionale dell'opponente, inteso come danno-conseguenza, non è stato neppure specificamente allegato, prima ancora che dimostrato.
La mancata dimostrazione dell' “an” del danno esclude anche la possibilità di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che richiede pur sempre l'accertamento della sussistenza del pregiudizio e del relativo nesso di causalità.
8. Considerato l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della banca opposta e della terza interventrice, in solido, al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà di tali spese, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico dell'opponente e per metà a carico delle altre parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8740/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2176/17, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 26/06/17, depositato il 04/07/17;
2) rigetta la domanda di pagamento proposta nei confronti della Parte_1
pagina 11 di 12 3) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito proposta, in via riconvenzionale, dalla Parte_1
4) dichiara che, alla data dell'08/03/17, il saldo del rapporto di c/c n. 05/30100303 era pari ad
€ 6.467,57 a credito della in luogo del saldo contabile da estratto conto Parte_1 pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della
[...]
già ; Controparte_8 Controparte_5
5) condanna la a provvedere alla cancellazione della segnalazione del Controparte_2 nominativo della dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in Parte_1 relazione alla debitoria per cui è causa;
6) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla Parte_1
7) compensa per metà le spese processuali e condanna la
[...]
e la in solido, al pagamento, in favore Controparte_8 Controparte_2 della della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € Parte_1
300,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Di Sirio.
Pone le spese di CTU per metà a carico della società opponente e per metà a carico dell'opposta e della terza interventrice in solido.
Salerno, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8740/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2176/17, emesso dal Tribunale di Salerno in data 26/06/17, depositato il 04/07/17
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Gaetano Di Sirio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F.P. Volpe n.
36, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,
[...] come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Giannattasio, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, al Corso Garibaldi n. 23
OPPOSTA
E tramite la mandataria in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di atto per notaio dall'avv. Persona_1
, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Cava de' Tirreni (SA), al Corso Umberto CP_4
n. 144
TERZA INTERVENTRICE
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 06/10/17, la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2176 del 26/06/17, notificato il 31/07/17, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato il pagamento, in favore della Controparte_5 della somma di € 8.839,86, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto di c/c n. 05.30100303, acceso il 17/12/02, e della successiva apertura di credito.
La società opponente, in particolare, deduceva che: 1) il contratto di c/c e quello di apertura di credito non risultavano sottoscritti da essa opponente, con conseguente nullità degli stessi, e comunque tali contratti non regolamentavano, in forma chiara e specifica, le condizioni economiche a valere sugli affidamenti in essere;
2) non risultavano prodotti tutti gli estratti conto;
3) era stata indebitamente prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione di quanto disposto dall'art. 120, co. 2, T.U.B., come modificato dalla l. n. 147/13, che aveva vietato ogni forma di anatocismo;
4) erano state applicate commissioni di massimo scoperto e valute non preventivamente pattuite in forma scritta, con l'utilizzo della illegittima prassi dell'antergazione delle valute di addebito e della postergazione di quelle di accredito;
5) la commissione di massimo scoperto era anche nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo contenuto;
6) gli interessi debitori ultralegali andavano sostituiti con quelli legali ex art. 1284 c.c.; 7) risultavano unilateralmente modificate le condizioni contrattuali in senso peggiorativo per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; 8) il TEG del rapporto aveva superato la soglia usuraria ex l. n. 108/96, sicchè, ex art. 1815 co. 2 c.c., andava eliminato qualsivoglia interesse applicato;
9) dal ricalcolo operato dal ctp emergeva un saldo a credito di essa opponente, sicchè, in via riconvenzionale, la banca opposta andava condannata al pagamento della somma di €
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
10) illegittima risultava la segnalazione in Centrale
Rischi, per mancanza dei relativi presupposti, non avendo, peraltro, la banca opposta valutato correttamente la sussistenza di un effettivo stato di insolvenza della società correntista;
dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati doveva rispondere la stessa opposta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva che, in ragione delle evidenziate nullità contrattuali, venisse rigettata l'avversa domanda, con revoca del decreto ingiuntivo;
che, in via riconvenzionale, la banca opposta, accertato l'effettivo saldo del rapporto di c/c, venisse condannata al pagamento della somma di € 20.000,00, ovvero della diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, nonché alla cancellazione della illegittima segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ed al risarcimento dei relativi danni pagina 2 di 12 patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinare in corso di causa, anche in via equitativa, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/02/18, si costituiva la
[...]
incorporante per fusione la Controparte_1 CP_5
, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per genericità del
[...] suo contenuto;
nel merito assumeva che i contratti di c/c e di apertura di credito, regolarmente sottoscritti e timbrati dalla società opponente, contenevano l'indicazione di tutte le condizioni ed i tassi applicati;
che l'andamento del rapporto risultava dagli estratti conto integrali e scalari dal
17/12/02 all'08/03/17, mai oggetto di contestazione e, quindi, idonei a dimostrare il saldo passivo del c/c; che le domande riconvenzionali erano infondate in quanto non provate. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, e delle domande riconvenzionali spiegate dalla controparte, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con ordinanza del 21/06/18 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Con comparsa di intervento, depositata il 18/07/19, si costituiva la quale Controparte_6 mandataria della divenuta cessionaria del credito, la quale si riportava alle Controparte_2 domande ed eccezioni dell'originaria opposta.
Veniva ammessa ed espletata CTU, nonché acquisita documentazione varia.
Con comparsa di intervento, depositata il 21/09/22, si costituiva la quale Controparte_3 nuova mandataria della Controparte_2
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita irregolare partecipazione della banca opposta all'incontro di mediazione dell'11/09/18 e per l'assenza della stessa opposta al successivo incontro di mediazione del 10/10/18.
1.1 Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata alla prima udienza immediatamente successiva all'espletamento della mediazione, bensì, per la prima volta, nella seconda memoria istruttoria depositata il 28/09/20, sicchè, essendo mancato anche il tempestivo rilievo ufficioso del giudice, la questione deve ritenersi definitivamente superata.
Invero, il co. 1-bis dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nella formulazione “ratione temporis” vigente) dispone che “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”: da tale previsione normativa si ricava il principio generale secondo cui è necessario eccepire o rilevare tempestivamente, ossia entro la prima udienza pagina 3 di 12 o difesa immediatamente successiva, il vizio di procedibilità della domanda per l'omesso o irregolare svolgimento della procedura di mediazione, dovendosi altrimenti tale vizio ritenere superato, tanto che anche la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto (nella specie, l'opponente quale convenuto in senso sostanziale), ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 12896/21; Cass. n.
25155/20; Cass. n. 32797/19).
1.2 Nella specie, nella nota d'udienza del 26/05/20 l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in ordine all'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione (e lo stesso nella prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ragion per cui, essendo anche mancato il rilievo d'ufficio da parte del giudice con l'ordinanza resa in data 03/06/20, il vizio lamentato deve ritenersi sanato.
2. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di nullità dell'atto di opposizione per genericità ed indeterminatezza del suo contenuto, atteso che in tale atto risultano chiaramente delineati sia il
“petitum” (revoca del decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito e risarcimento danni), che la “causa petendi” (nullità totale e/o parziale dei rapporti bancari intercorsi tra le parti). D'altra parte, le analitiche difese spiegate dalla banca opposta lasciano presumere che questa abbia ben compreso il tenore delle avverse argomentazioni, con conseguente inconfigurabilità della lesione del suo diritto di difesa.
3. Occorre poi verificare la legittimazione della terza interventrice, contestata dall'opponente, in relazione al credito oggetto di causa.
In proposito, la ha dichiarato, tramite le proprie mandatarie, di essersi resa Controparte_2 cessionaria, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data
08/04/19 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla banca opposta nei confronti della società opponente e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto” pubblicato nella G.U., Parte Seconda, n. 54 del 09/05/19.
3.1 Ebbene, l'eccezione di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) dell'interventrice è infondata.
Deve, invero, rammentarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pagina 4 di 12 pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
3.2 Tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo alla società opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 09/05/19, riguardava “ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dalla Cedente nei confronti di soggetti debitori…e derivante dai, ed in relazione ai, finanziamenti che soddisfino cumulativamente i seguenti Criteri (come di seguito definiti) alla Data di Riferimento: a) contratti di prestito personale, di mutui chirografari ed ipotecari e/o rapporti di conto corrente e/o da altre forme tecniche, disciplinate dalla legge della Repubblica italiana di proprietà della Cedente;
b) contratti denominati in Euro;
c) che sono classificati in sofferenza, con data di voltura a sofferenza fino al 31/12/2018 classificati dalla ex
; d) riferiti a finanziamenti e/o concessioni erogati a favore Controparte_5 di soggetti di nazionalità italiana e residenti in Italia;
e) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per la Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto;
f) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pagina 5 di 12 pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali) o a più persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie, nonchè soggetti collettivi, anche non personificati;
g) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile o fisso, di commissioni e spese;
h) nel caso di crediti ipotecari, che gli stessi siano garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo
e/o oggetto di ipoteca giudiziale;
i) crediti della già ”: è Controparte_5 evidente che il credito oggetto di causa, derivante da rapporto di c/c del 2002 e da apertura di credito in c/c del 2004, rientra nei predetti parametri.
In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n.
21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
3.3 Per quanto attiene all'effettiva esistenza del contratto di cessione di cui al predetto avviso, assume rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza dell'abbandono del giudizio da parte della banca originariamente opposta a seguito dell'intervenuta cessione del credito, evidentemente in ragione del sopravvenuto difetto di interesse conseguente al venir meno della titolarità del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. e la condotta processuale della banca cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame da parte della salvo ogni accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di Controparte_2 tale credito.
4. Venendo al merito, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. Persona_2 risulta che la società opponente instaurava, presso la filiale di Salerno della , ora Controparte_5
il rapporto di conto corrente n. 05/030100303, in Controparte_7 ordine al quale risultano depositati la lettera di apertura del 17/12/02, il documento di pari data contenente le condizioni economiche relative al rapporto di c/c, la copia del documento di reciprocità degli interessi riportante il numero di conto 30100303 e datato anch'esso 17/12/02.
In particolare, risultano sottoscritti da entrambe le parti sia il documento del 17/12/02 contenente le condizioni economiche relative al rapporto di c/c, che la copia del documento di reciprocità degli interessi.
pagina 6 di 12 Sono state prodotte anche la copia della richiesta di concessione di fido del 15/10/04 ed il
“documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito” recante pari data, per l'importo di
€ 5.000,00, con scadenza fino a revoca, a valere sul conto corrente n. 05/030100303.
La Banca opposta ha, altresì, prodotto, per il conto corrente oggetto di causa, gli estratti conto e scalari dal 17/12/02 al 31/12/16, nonchè l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. dal 29/06/16 al
14/04/17, con un saldo finale, alla data dell'08/03/17, di € 8.839,86 a debito della società correntista.
Il CTU ha rilevato che:
a) il documento contenente le condizioni economiche del c/c n. 05/030100303 del 17/12/02 non indica il TAE per gli interessi sia attivi che passivi, né il criterio di capitalizzazione per i conti creditori;
b) il “documento di reciprocità interessi” del 17/12/02 non indica il TAN ed il TAE sia in riferimento ai tassi di interesse creditori che debitori;
c) il documento di sintesi relativo al contratto di apertura di credito del 15/10/04 non indica il TAN ed il TAE in riferimento ai tassi di interesse creditori, né il TAE in riferimento ai tassi di interesse debitori, e neppure il criterio di capitalizzazione adottato.
4.1 Alla luce di tali lacune, non può ritenersi rispettata la previsione dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/00 (secondo cui “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), sicchè, nella rielaborazione del saldo del c/c per cui è causa è stata applicata la capitalizzazione semplice degli interessi creditori e debitori per tutto il periodo oggetto di analisi.
4.2 In merito all'usura originaria, il CTU ha escluso che il TEG dei rapporti di c/c e di apertura di credito fosse superiore al tasso soglia ex l. n. 108/96. Non può, invero, tenersi conto, in relazione contratto di apertura di credito del 15/10/04, dello sforamento del tasso soglia ottenuto includendo nel TEG la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, posto che, come statuito da Cass. n.
33964/22 (conf. Cass. n. 5282/24), tale capitalizzazione deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia solo se legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 09/02/00: poiché, nella specie, la capitalizzazione trimestrale non è stata legittimamente pattuita, come già rilevato, non può tenersi conto della stessa pagina 7 di 12 nel calcolo del TEG, trattandosi di costo che, nel ricalcolo del saldo del rapporto, va espunto proprio perché non oggetto di valida pattuizione (sicchè lo stesso non incide sul TEG).
4.3 Ebbene, considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i singoli addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto di c/c n. 30100303 fino all'08/03/17, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione dei tassi d'interesse contrattualmente pattuiti, senza tener conto delle variazioni peggiorative unilateralmente disposte dalla banca in violazione dell'art. 118
T.U.B.;
b) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla luce delle lacune contrattuali già rilevate;
c) eliminazione sia della commissione di massimo scoperto, atteso che nel contratto in esame veniva indicata esclusivamente la misura percentuale e non anche la modalità di calcolo e di contabilizzazione, manifestandosi in tal modo l'indeterminatezza del predetto onere (cfr.
Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”), sia della commissione onnicomprensiva e di quella di istruttoria veloce, in quanto trattasi di costi non oggetto di alcuna pattuizione tra le parti, e considerato che non è presente in atti alcuna comunicazione della banca in merito all'adeguamento alle previsioni dell'art. 117-bis
T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 20/06/12.
Operato il ricalcolo, il saldo finale del rapporto, alla data dell'08/03/17, risulta pari ad € 6.467,57 a credito della società correntista, a fronte di un saldo contabile da estratto conto pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della banca, con una differenza di € 15.307,43.
4.4 Ciò comporta che, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domanda di pagamento formulata nei confronti della Parte_1
5. Nel contempo, tuttavia, non può accogliersi la domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033
c.c. formulata in via riconvenzionale dell'opponente, in quanto alla data dell'08/03/17, in relazione pagina 8 di 12 alla quale è stato ricalcolato il saldo del c/c, tale rapporto era ancora aperto, come si desume dal fatto che risultano prodotti ulteriori estratti conto fino al 31/12/08.
5.1 In proposito, va rammentato che, in caso di azione di accertamento negativo del credito e condanna alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c., la circostanza che i rapporti bancari contestati siano stati chiusi (sia che ciò avvenga per effetto del recesso del cliente, sia che ciò accada per il recesso esercitato dalla banca) costituisce un elemento costitutivo della domanda di ripetizione, rispetto al quale incombe in capo a chi agisce l'onere di dimostrarne l'esistenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c., in mancanza del quale, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, deve ritenersi inammissibile la domanda ex art. 2033 c.c. Invero, la pendenza del rapporto di conto corrente costituisce fatto ostativo alla ripetizione, fondato sulla considerazione che, prima della chiusura del rapporto, l'illegittimo addebito di interessi a carico del correntista comporta un incremento del debito di quest'ultimo o una riduzione del credito di cui egli dispone, ma non si traduce in un pagamento suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ai fini del quale occorre che si verifichi uno spostamento patrimoniale in favore della banca, configurabile esclusivamente nel caso di una rimessa affluita su un conto corrente non assistito da un'apertura di credito o destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Se, quindi, il rapporto di conto corrente bancario è ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, non è esperibile l'azione di ripetizione d'indebito, bensì la sola domanda di accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti
“contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca, alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare “a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n. 9756/24; Cass. n. 22007/23; Cass. n. 21646/18).
E' pur vero che, in senso contrario al tradizionale orientamento della inammissibilità dell'azione di ripetizione d'indebito in costanza di rapporto, la Suprema Corte ha recentemente statuito che, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un pagina 9 di 12 suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria (Cass. n. 11056/2024; Cass. n. 4214/2024).
Tuttavia, l'apparente contrasto giurisprudenziale è stato chiarito da Cass. n. 13586/2024, secondo cui il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, co. 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
5.2 Pertanto, va dichiarato che, alla data dell'08/03/17, il saldo del rapporto di c/c n. 05/30100303 era pari ad € 6.467,57 a credito della società correntista, in luogo del saldo contabile da estratto conto pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della banca.
6. In ordine alle ulteriori domande riconvenzionali proposte dall'opponente, deve, in primo luogo, disporsi la cancellazione, a cura della cessionaria della segnalazione a sofferenza Controparte_2 della presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, stante l'illegittimità di tale Parte_1 segnalazione in ragione dell'insussistenza della paventata debitoria.
7. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dalla stessa opponente in ragione della predetta segnalazione a sofferenza, posto che di tali pregiudizi non è stata offerta alcuna prova.
In proposito, occorre rammentare che, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla C.R., l'onere della prova è ripartito secondo le regole ordinarie, sicché, trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui rifiutò il pagamento, sia la colpa del creditore, così come l'esistenza del danno ed il nesso di causa tra colpa e danno (Cass. n. 3130/21).
In particolare, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (Cass. n.
6589/23, n. 7594/18), mentre il danno patrimoniale può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione pagina 10 di 12 del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. n. 3133/20).
Nella specie, la società opponente ha dedotto, del tutto genericamente, una serie di danni patrimoniali e non, senza tuttavia offrire alcuna prova al riguardo, atteso che:
a) non risulta dedotto e dimostrato alcun danno che sarebbe conseguito, in relazione all'attività imprenditoriale svolta, nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, né è stata prodotta documentazione attestante una contrazione del reddito per fatti eziologicamente riconducibili alla segnalazione in C.R. effettuata fin dal 2017;
b) non risulta provata l'eventuale perdita di occasioni di investimento, a causa dell'impossibilità di accesso al credito;
c) non è stata fornita prova della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o dell'accesso al sistema di archivio della Centrale Rischi da parte di operatori interessati;
d) il danno non patrimoniale all'immagine ed alla reputazione professionale dell'opponente, inteso come danno-conseguenza, non è stato neppure specificamente allegato, prima ancora che dimostrato.
La mancata dimostrazione dell' “an” del danno esclude anche la possibilità di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che richiede pur sempre l'accertamento della sussistenza del pregiudizio e del relativo nesso di causalità.
8. Considerato l'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della banca opposta e della terza interventrice, in solido, al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà di tali spese, che sono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione in favore del difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste per metà a carico dell'opponente e per metà a carico delle altre parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8740/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2176/17, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 26/06/17, depositato il 04/07/17;
2) rigetta la domanda di pagamento proposta nei confronti della Parte_1
pagina 11 di 12 3) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito proposta, in via riconvenzionale, dalla Parte_1
4) dichiara che, alla data dell'08/03/17, il saldo del rapporto di c/c n. 05/30100303 era pari ad
€ 6.467,57 a credito della in luogo del saldo contabile da estratto conto Parte_1 pari ad € 8.839,86, alla medesima data, a credito della
[...]
già ; Controparte_8 Controparte_5
5) condanna la a provvedere alla cancellazione della segnalazione del Controparte_2 nominativo della dalla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia in Parte_1 relazione alla debitoria per cui è causa;
6) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla Parte_1
7) compensa per metà le spese processuali e condanna la
[...]
e la in solido, al pagamento, in favore Controparte_8 Controparte_2 della della restante metà di tali spese, che si liquidano per intero in € Parte_1
300,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gaetano Di Sirio.
Pone le spese di CTU per metà a carico della società opponente e per metà a carico dell'opposta e della terza interventrice in solido.
Salerno, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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