Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 27 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/01/2022, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 00147/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2021, proposto da
AN IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, Unione dei Comuni "Jonica Salentina", non costituiti in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Ministero della Cultura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 72 del 08.02.2021 a firma del Responsabile del Procedimento dell'Unione dei Comuni “Jonica Salentina”, recante il diniego di autorizzazione paesaggistica ex artt. 167 e 181 d.lgs n. 42/2004;
- del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto del 30.11.2018;
- dell'ordinanza n. 14 dell’11.02.2021 con la quale il Dirigente del 3 Settore Assetto del territorio” del Comune di Racale intima la demolizione delle opere oggetto della richiesta di sanatoria;
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota prot. n. 50 del 25.01.2021 resa ex art. 10 bis L n. 241/1990, a firma del responsabile del procedimento dell'Unione dei Comuni “Jonica Salentina”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. IA, in qualità di proprietario dei terreni ubicati in agro di Racale, località “Li Specchi”, identificati in catasto al foglio 10, p.lle 273, 163, 104, e 364 ha impugnato il provvedimento prot. n. 72 del 08.02.2021, con cui l’Unione dei Comuni “Jonica Salentina” ha denegato l’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs n. 42/2004 per la sanatoria delle opere realizzate sui predetti suoli, nonché il presupposto parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto del 30.11.2018 e la conseguente ordinanza dirigenziale n. 14 dell’11.02.2021, con cui il Comune di Racale ha intimato la demolizione delle opere oggetto della richiesta di sanatoria.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- i terreni di proprietà del sig. IA “costituiscono parte integrante di un contesto territoriale a vocazione prettamente agricola che si qualifica quale paesaggio rurale tradizionale, appartenente al mosaico dell'Ambito Paesaggistico "Salento delle Serre"”;
- “la zona oggetto di intervento è interessata dal seguente sistema di tutele: - beni paesaggistici: Boschi e Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; - ulteriori contesti paesaggistici: Versanti, Vincolo idrogeologico e Aree di rispetto dei boschi”;
- in data 04.05.2017 “i carabinieri del reparto Forestale della stazione di Gallipoli procedevano ad un accertamento dello stato dei luoghi all’esito del quale veniva … veniva ravvisata la realizzazione, in assenza di titolo, di interventi inerenti lavori di ripristino e diserbo sia manuale che meccanico di alcuni tratti di stradone esistente e il rifacimento con relativo consolidamento di alcuni tratti di muratura a secco, costituenti terrazzamenti lungo lo stesso stradone, in buona parte crollati”;
- in data 6.6.2017 “parte ricorrente ha presentato al Comune di Racale domanda di legittimazione edilizia e paesaggistica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 DPR n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004”, precisando che “le opere per le quali si chiedeva legittimazione postuma consistevano in interventi di ripristino e risagomatura di un vecchio stradone di accesso da sempre esistente, posizionato sul versante Est del promontorio “Specchia li Specchi” , oltre al ripristino, anche con demolizione e ricostruzione dei tratti rimasti, di alcuni muretti a secco di contenimento posizionati lungo il predetto stradone e la realizzazione ex novo di due scalinate in conci di tufo di cave locali”;
- con nota acquisita al protocollo generale dell'Unione dei Comuni Jonica Salentina in data 11.12.2017, “il Comune di Racale trasmetteva gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai fin del rilascio della valutazione di competenza da parte della Commissione Locale Paesaggio”, che “rilasciava parere favorevole senza prescrizioni, con la sola condizione che venisse applicata la sanzione di cui al co. 5 dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004”;
- con nota del 25.01.2018 “l'Unione dei Comuni Jonica Salentina ha poi trasmesso la pratica alla Soprintendenza di Lecce, la quale solo con provvedimento acquisito al protocollo generale dell'Unione del 17.01.2020 ha reso parere negativo ritenendo le opere abusivamente realizzate non compatibili con i valori e con la qualità paesaggistica del contesto tutelato di riferimento e della specifica area di intervento, dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 26/03/1970”;
- con nota prot. n. 50 del 25.01.2021, “l'Unione dei Comuni Jonica Salentina, previo richiamo del parere soprintendentizio, comunicava il preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 7 agosto 1990, al quale, in assenza di osservazioni nel termine concesso, è seguito in data 08.02.2021 definito provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria”;
- con ordinanza del 11.02.2021, notificata in data 14.02.2021, il Comune di Racale “ha intimato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre gg. 90, con avvertimento che, in caso contrario, saranno applicate le più gravose sanzioni previste dall’art. 31 DPR n. 380/2001”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- il diniego di sanatoria “muove e si poggia sul negativo parere reso dalla Soprintendenza che però è giunto a valle di un iter procedimentale nel quale si era cristallizzata una situazione di assenso tacito, ex art. 17 bis L. n. 241/1990”, dal momento che “la pratica è pervenuta alla Soprintendenza, per il tramite dell’Unione dei Comuni, in data 25.01.2018 e nel termine prescritto ope legis la stessa non ha assunto alcun provvedimento, poi pervenuto in senso negativo solo in data 30.11.2018 (ovvero oltre 10 mesi dopo)” (primo motivo);
- “in ogni caso, anche volendo considerare valido il parere soprintendentizio, lo stesso, come in più occasioni evidenziato dalla giurisprudenza, in quanto reso oltre il termine prescritto dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 doveva considerarsi privato del proprio valore vincolante e doveva essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione preposta al rilascio del titolo” (primo motivo);
- “all’esito della definizione della fase procedurale inerente la valutazione di compatibilità paesaggistica, il Comune di Racale non ha mai chiuso il procedimento attraverso l’adozione del provvedimento conclusivo, ma ha proceduto in via conseguenziale ed immediata ad assumere ordinanza di demolizione sulla scorta del solo diniego opposto dall’Unione dei Comuni” (secondo motivo);
- quelle “espresse dalla Soprintendenza si configurano quali valutazioni superficiali sotto il profilo istruttorio, in parte scaturite da una parziale (e come tale fuorviante) lettura delle prescrizioni paesaggistiche che regolano le possibilità di intervento all’interno della zona in trattazione, come emerge anche dai rilievi contenuti nella relazione di parte … che si produce a corredo del presente atto” (terzo motivo).
4. Si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 12.01.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile.
6.1. Innanzi tutto, si osserva che non possono ravvisarsi i presupposti per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis della legge 241/1990, dal momento che “ Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del d. lgs. n. 42 del 2004, non diversamente rispetto a quanto accade nella ipotesi di cui all'art. 146 del medesimo decreto, non individua un rapporto orizzontale tra Amministrazioni ai fini della adozione di una decisione pluristrutturata, ma prevede il coinvolgimento della Soprintendenza in sede istruttoria a seguito della istanza del privato, ciò che esclude che possa configurarsi la fattispecie di cui all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 ” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 24/06/2021 n. 967).
6.2. È invece fondata la censura con cui parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di diniego sotto il profilo della carenza della relativa motivazione.
Con il provvedimento prot. n. 72 del 08.02.2021, l’Unione dei Comuni “Jonica Salentina”, senza esaminare funditus la questione e senza valutare la specificità del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi e alla interazione dell'intervento in rapporto al contesto di riferimento, ha denegato l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con esclusivo riferimento alla ritenuta rilevanza “ ostativa ” della “ nota protocollo n. 22824 del 29/11/2018 acquisita al protocollo generale dell'Unione dei Comuni Jonica Salentina al n. 29 del 17/01/2020 ”, con cui la Soprintendenza “ ha comunicato che le opere abusivamente realizzate non sono compatibili con i valori e con la qualità paesaggistica del contesto tutelato di riferimento e della specifica area di intervento e dichiarati di notevole interesse pubblico con D.M. 26/03/1970 ”.
Sta di fatto però che la predetta nota è stata adottata in violazione del termine di novanta giorni di cui all’art. 167, co. 5, d.lgs. 42/2004, sicché alla stessa non poteva essere accordata rilevanza vincolante rispetto alla decisione finale di competenza della Unione di Comuni.
In definitiva, l'illegittimità dell'azione amministrativa va ravvisata nel fatto che: " il Comune si è limitato a dare atto dell'emissione di tale parere (per quanto innanzi detto, non vincolante), omettendo una doverosa autonoma valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, eventualmente condividendo motivatamente il parere stesso, da valere quale semplice elemento dell'istruttoria procedimentale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2013, n. 1561)" (TAR Napoli, Sez. VIII, 7.5.2021 n. 3067) ” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 14/06/2021 n. 921).
6.3. L'illegittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica si trasmette in via derivata alla conseguenziale sanzione demolitoria, ciò da cui consegue l’annullamento dell'ordinanza n. 14 dell’11.02.2021.
6.4. Per ciò che si è detto, il parere (tardivo e non vincolante) della Soprintendenza non è idoneo a incidere in senso immediatamente lesivo sulla posizione della ricorrente, la qual cosa comporta l'inammissibilità del ricorso in parte qua per carenza di interesse al suo accoglimento.
7. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento di diniego prot. n. 72 del 08.02.2021 a firma del Responsabile del Procedimento dell'Unione dei Comuni “Jonica Salentina”, e l’ordinanza di demolizione n. 14 dell’11.02.2021;
- lo dichiara inammissibile quanto alla impugnazione del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto del 30.11.2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO