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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 50/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa AB MA Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 11.1.2023 al numero 50/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3407/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 5.12.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela D'Evant (C.F. e dall'Avv. Antonio Giancola C.F._2
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il primo C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria con rappresentanza, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TO AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
1
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Appello respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, e in totale riforma della sentenza n. 3407/2022 del Tribunale di Firenze. 1) dichiarare la tardività dell'intervento di nella procedura esecutiva di RGE Controparte_3
384/2016 pendente avanti codesto Tribunale;
2) dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque invalidare e privare di efficacia l'intervento di CP_3
quale mandataria di nella procedura esecutiva di
[...] Controparte_1
RGE 384/2016 per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto coincidenti con quelle dell'atto di citazione in primo grado, e comunque per difetto di legittimazione attiva di ovvero di per Controparte_4 Controparte_1 difetto della titolarità del credito e/o del contratto in capo a detti soggetti, per la sussistenza, la validità e l'efficacia del contratto BA PM/ OR RG 24 settembre 2018 che ha superato e sostituito i precedenti contratti bancari, per inesistenza della prova dell'ammontare del credito preteso;
3) respingere le domande, le eccezioni, le istanze e le argomentazioni dedotte ex adverso;
4) in via istruttoria: A – ordinare ex art. 210 cpc a quale Controparte_3 mandataria con rappresentanza di oppure alla stessa Controparte_1 CP_1 di esibire in giudizio il contratto di cessione dei crediti in blocco BA PM/
[...] unitamente a tutti gli allegati nonché alle intese e ai contratti Controparte_1 preliminari, sempre con i relativi allegati;
B – ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: a) Vero che l'avv. Massimo Platania per conto di a Parte_2 metà marzo 2019 contattava BA PM spa nella persona della funzionaria dott.ssa facendole presente la necessità di una rimodulazione dei Testimone_1 termini circa l'esecuzione dei pagamenti previsti nel contratto BA PM/
[...] precisando che il residuo importo di € 330.000,00 da versare alle Parte_2 scadenze di fine marzo, aprile e maggio 2019 sarebbe invece stato corrisposto in undici rate ciascuna da € 33.000,00 da fine marzo a fine dicembre 2019; b) Vero che la dott.ssa faceva presente all'avv. Massimo Platani che con Testimone_1 riferimento alla richiesta di rideterminazione dei termini di pagamento di cui al precedente capitolo stava predisponendo per la banca una delibera autorizzativa e che i tempi per ottenerla non sarebbero stati brevissimi e non avrebbe potuto indicargli una data di definizione;
c) Vero che a metà maggio 2019 la dott.ssa funzionaria di BA PM spa contattava l'avv. Massimo Testimone_2
2 Platania chiedendogli con riferimento alla richiesta di rimodulazione dei termini di pagamento di cui al capitolo sub a) se avesse accantonato ed Parte_2 era pronta a versare la somma di € 99.000,00 corrispondente alle rate di fine marzo, aprile e maggio 2019 così come proposte e che in caso di risposta positiva la banca avrebbe emesso la delibera autorizzativa alla rimodulazione dei termini;
d) Vero che l'avv. Massimo Platania dopo aver informato della Parte_2 richiesta ed aver ottenuto la disponibilità dalla società ad eseguire immediatamente il versamento di € 99.000,00 contattava la dott.ssa Tes_2
e le riferiva che era pronta a versare l'importo di € 99.000,00 e Parte_2 pertanto attendeva la delibera autorizzativa di cui la stessa dott.ssa Tes_2 aveva parlato per procedere al pagamento. Si indica come teste l'avv. Massimo
Platania con studio in Firenze, via Bolognese 55. 5) condannare controparte alla rifusione delle spese di lite dei due gradi''.
Parte appellata: ““Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere siccome infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ha adito avanti al Tribunale di Firenze la Parte_1
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 CP_1
al fine di sentire dichiarare la tardività, la nullità, l'annullabilità, la
[...] revoca e comunque l'inefficacia del suo intervento nella procedura esecutiva RGE
384/2016 pendente avanti al medesimo Tribunale.
Ha dedotto che, nella procedura esecutiva RGE 384/2016 instaurata su iniziativa di davanti al Tribunale di Firenze a seguito Parte_3 di pignoramento immobiliare delle proprie unità immobiliari ubicate in Firenze, e nella quale erano intervenuti quali creditori Controparte_5 Controparte_6
Agenzia delle Entrate e Red Sea il medesimo aveva proposto
[...] CP_1 istanza di conversione del pignoramento con istanza datata 21.6.2019, ammessa dal G.E. con ordinanza del 27.6.2019.
Con ricorso per intervento del 5.3.2020 quale Controparte_3 procuratrice di era intervenuta nella procedura esecutiva per Controparte_1 il credito complessivo di € 421.628,00, affermandosi cessionaria ed acquirente, a far data da dicembre 2018, dei crediti ceduti in blocco da BA PM, quest'ultimo risultante dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e BA Popolare, il quale in
3 precedenza aveva incorporato la , che Controparte_7 aveva erogato a di cui era il legale Parte_2 Parte_1 rappresentante e terzo datore d'ipoteca, la somma di € 556.000,00 da rimborsare in 180 rate, in virtù di contratto di mutuo ipotecario del 4.2.2010. ha dedotto di aver proposto in data 11.5.2020 opposizione ex Parte_1 art. 615, secondo comma c.p.c., contestando la pretesa di in Controparte_1 quanto totalmente infondata e che, con l'ordinanza datata 22.7.2020, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione concedendo sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
il successivo reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c. ed ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del
22.7.2020, era stato anch'esso respinto.
Con l'opposizione proposta da avverso l'intervento formulato da Parte_1 del 5.3.2020, il medesimo ha contestato: la tardività Controparte_3 dell'intervento, formulato in un momento successivo al deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, avvenuto il 24.6.2019, ed all'ordinanza ex art. 495
c.p.c. del 2.7.2019 con la quale il G.E. aveva accertato la tempestività e l'ammissibilità dell'istanza di conversione;
l'assenza di legittimazione di CP_1
in assenza della prova che la cessione in blocco da BA PM
[...] ricomprendesse anche il credito nei confronti di Parte_2
l'insussistenza del credito vantato da alla luce del Controparte_3 contratto transattivo datato 28.9.2018 tra BA PM e con Parte_2 il quale le parti si accordavano per il versamento di € 900.000,00 entro e non oltre il 31.12.2018, a saldo e stralcio delle posizioni debitorie della società, poi oggetto di ulteriore transazione a titolo novativo con la quale venivano rimodulati i termini del pagamento.
Si è costituita in giudizio quale mandataria Controparte_3 di chiedendo di respingere la domanda avversaria. Controparte_1
Ha premesso: che aveva stipulato con Parte_2 [...]
, in data 17.11.2008, il contratto di conto corrente Controparte_7
n.223 (all. 3 fascicolo di primo grado appellata), in data 4.2.2010 il contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio rep. 92227 (all. 6 fascicolo di primo Per_1 grado appellata), relativamente al quale aveva concesso ipoteca Parte_1 volontaria di secondo grado su immobili di sua proprietà e, sempre in data
4.2.2010, il contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio rep. 92228 Per_1
(all. 8 fascicolo di primo grado appellata), relativamente al quale Controparte_8
[...] aveva concesso ipoteca volontaria di primo grado su immobili di sua
[...] proprietà; che in data 14.9.2012 si era costituito garante di Parte_1 [...] per ogni credito della banca fino alla concorrenza di € 930.000,00 Parte_2
(all. 11 fascicolo di primo grado appellata).
Ha precisato che, conseguentemente all'inadempimento di Parte_2
con raccomandata del 5.8.2015 (all. 12 fascicolo di primo grado appellata)
[...] aveva esercitato il diritto di recesso da tutti i contratti, ed aveva intimato alla debitrice di pagare il residuo credito, quantificato complessivamente in €
1.621.361,61; con lettera del 24.9.2018 (all.16 fascicolo di primo grado appellata), la Banca aveva accettato la proposta dell'appellante di pagamento a saldo e stralcio della somma di 900.000,00 entro il 31.12.2018, precisando che in caso di mancato adempimento l'accordo si sarebbe risolto e la Banca avrebbe potuto richiedere il proprio intero credito utilizzando i titoli originari. Con successiva lettera del
18.12.2018 (all. 18 fascicolo di primo grado appellata), il BA PM aveva accettato la dilazione di pagamento in tre rate richiesta da Parte_1
Ha dedotto che con atto di fusione del 22.12.2011 il Controparte_9
aveva incorporato la
[...] Parte_4
(all. 10 fascicolo di primo grado appellata), e che con atto di fusione del 13.12.2016 il BA Popolare e la avevano costituito il BA Controparte_10
PM (all. 13 fascicolo di primo grado appellata); infine, con contratto del
28.12.2018 il BA PM aveva ceduto i crediti in blocco a (all. Controparte_11
19 fascicolo di primo grado appellata); al fine di recuperare i crediti relativi al mutuo fondiario del 4.2.2010, rep. 92227, per mezzo della Controparte_1 propria mandataria, aveva depositato intervento nell'esecuzione immobiliare n.
384/2016 pendente davanti al Tribunale di Firenze.
Circa il merito della controversia, ha dedotto: che il creditore aveva il diritto di intervenire nell'esecuzione fino a che questa non fosse conclusa con l'approvazione da parte del G.E. del riparto finale e con l'estinzione del procedimento, dal che ne conseguiva l'ammissibilità dell'intervento non essendo stati all'epoca ancora determinati gli importi della conversione;
che la prova della titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla risultava Controparte_1 dall'atto di deposito dell'elenco dei crediti ceduti del 28.12.2018, con indicazione del codice identificativo NDG dei singoli debitori oggetto di cessione (all. 19 fascicolo di primo grado , dalla copia dell'allegato con Controparte_1 indicazione del codice identificativo NDG n. 11594654, a pagina 318 dell'elenco dei
5 rapporti ceduti (all. 20 fascicolo di primo grado , dalla Controparte_1 dichiarazione di cessione del credito oggetto dell'esecuzione dal BA PM S.p.a.
a del 6.2.2020 (all. 21 fascicolo di primo grado Controparte_1 CP_1
con indicazione delle parti e dello stesso codice identificativo NDG, e
[...] dall'avviso pubblicato il 5.1.2019 in Gazzetta Ufficiale (all. 22 fascicolo di primo grado con menzione dell'atto di deposito dell'elenco dei crediti Controparte_1 ceduti.
Ha dedotto altresì che non risultava agli atti la prova di una transazione intercorsa tra le parti, quanto piuttosto la proposta di un pagamento a stralcio del maggior credito, con indicazione della relativa tempistica, il che legittimava prima
BA PM S.p.a., e poi a richiedere l'intero credito vantato in Controparte_1 origine, trattenendo in acconto le somme ricevute;
che, anche a voler qualificare la documentazione versata in atti quale accordo transattivo, BA PM S.p.a., a fronte dell'inadempimento di e del garante Parte_2 Parte_1 aveva il diritto a richiedere il saldo dell'intero credito, e che detto diritto fosse stato trasferito alla cessionaria in quanto il suddetto accordo Controparte_1 transattivo non poteva avere carattere novativo perché avrebbe comportato, in caso di inadempimento dei debitori, la reviviscenza degli originari contratti e del debito iniziale;
che, anche volendo qualificare l'accordo quale transazione novativa, questa comunque si sarebbe risolta ex art. 1976 c.c., essendo stata pattuita una clausola risolutiva espressa a fronte dell'inadempimento dei debitori, rinnovata anche in data 18.12.2018, quando il BA PM S.p.a. concesse una dilazione ulteriore nel pagamento del debito alla e ad Parte_2 Pt_1
[...]
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.3407/2022 del 5.12.2022, così decideva: “Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n.
RG 10154/2020: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in euro 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Ha argomentato il primo giudice che l'art. 495 c.p.c. prevede un termine finale per la presentazione dell'istanza di conversione individuato nella pronuncia dell'ordinanza con cui il G.E. dispone l'assegnazione o la vendita ai sensi degli artt.
530, 552 e 569 c.p.c. e che, nel determinare la somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, non si potesse non tenere in considerazione il
6 credito degli intervenuti nella procedura esecutiva, anche se successivo alla presentazione dell'istanza, purché anteriore alla udienza per provvedere sulla stessa domanda di conversione (Cass. civ. n. 411/2020); nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, il G.E. aveva determinato gli importi di conversione con ordinanza del 15.3.2021 ammettendo, tra gli altri, anche il credito della quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_1
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto carattere novativo all'accordo transattivo intercorso nel dicembre del 2018 tra e BA PM;
Parte_2 ha argomentato che in data 24.9.2108 si era concluso un accordo transattivo tra le parti che prevedeva il pagamento, da parte del debitore, della somma di €
900.000,00 in unica soluzione, che il 6.12.2018 aveva chiesto Parte_2 una dilazione di pagamento del precedente accordo, e che tale richiesta era stata accolta da BA PM il successivo 18.12.2018, con conferma della precedente clausola risolutiva;
infine la società debitrice, con lettera del 18.3.2019, aveva chiesto una ulteriore dilazione, richiesta rimasta priva di risposta da parte di BA
PM il quale, nelle more, aveva ceduto il credito a Controparte_1
Alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinché la transazione abbia carattere novativo, deve risultare un'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù del quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi oggettivamente diverse (Cass. civ. n. 7194/2019 e n.
21371/2020), il giudice di primo grado ha ritenuto che, nella transazione conclusasi il 18.12.2018, non si riscontrassero nè l'elemento oggettivo rappresentato dall'aliquid novi, in quanto risultavano invariati sia la prestazione dovuta dalla debitrice, sia il titolo posto a fondamento dell'obbligazione di pagamento, né l'elemento soggettivo dell'animus novandi atteso che le parti si erano limitate ad una diversa modalità di adempimento (dilazione, termini e scadenze) apportando modifiche solo “quantitative” dell'originario rapporto obbligatorio, consistenti in una ridefinizione delle opposte pretese, né una espressa manifestazioni di volontà dalla quale potesse dedursi che le parti avessero inteso addivenire alla conclusione di un rapporto nuovo, costitutivo di obbligazioni autonome e diverse rispetto alle originarie.
Pertanto, qualificata la transazione come conservativa, di fronte all'inadempimento della debitrice, il credito vantato da BA PM si era trasferito
7 alla che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa Controparte_1 contenuta nell'accordo del 24.9.2018 con riviviscenza dei rapporti originari.
Circa l'eccezione di carenza di legittimazione di ad Controparte_1 intervenire nell'esecuzione immobiliare RGE 384/2016 per difetto di titolarità del credito, il giudice di primo grado ha dedotto che, dagli atti e dalla documentazione prodotta, risultasse provato che in data 28.12.2018 il BA PM S.p.a. e la società veicolo avessero concluso un contratto di cessione dei crediti Controparte_1 in blocco grazie al quale quest'ultima aveva acquistato dalla cedente tutti i crediti indicati nell'elenco depositato, in pari data, presso il notaio , rep. n. 5238, Per_2 con indicazione del codice identificativo di ogni debitore ceduto;
risultava, inoltre, che il credito oggetto di causa fosse quello indicato con NDG n. 11594654 a pagina
318 dell'elenco dei rapporti ceduti, e che la cessione fosse avvenuta ai sensi dell'art. 58 TUB, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che dispensava il cessionario dall'obbligo di notifica al debitore ceduto (Cass. civ. n. 10200/2021).
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza ed ha rassegnato le istanze, anche Parte_1 istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Sulla tardività dell'intervento di nella Controparte_3 procedura esecutiva di RGE 384/2016.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, pur riportando principi giurisprudenziali corretti, avrebbe errato nella propria decisione, in quanto il medesimo appellante aveva indicato come momento limite per compiere un valido intervento in una procedura esecutiva, avvenuto nel caso di specie in data
19.3.2020, non quello del deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, bensì quello dell'ordinanza del G.E. del 2.7.2019 che ne aveva dichiarato l'ammissibilità cristallizzando a tale data i soggetti (creditore procedente, debitore, intervenuti) presenti nella procedura esecutiva al momento di tale decisione;
ciò anche ai sensi dell'art. 495, terzo comma, c.p.c. che sancisce che il G.E. debba decidere sull'istanza di conversione del pignoramento in contraddittorio tra le parti e soprattutto nel termine di “non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione”, che segna il limite delle facoltà di intervenire nel procedimento esecutivo.
2) Sulla errata ricostruzione dei fatti riguardanti la causa ad opera del
Tribunale che si è posto in contrasto con i documenti prodotti.
8 Ha lamentato l'appellante che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore laddove aveva ritenuto che il primo accordo transattivo stipulato tra le parti, consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di € 900.000,00 a saldo e stralcio di ogni credito vantato, fosse sottoposto “a condizione risolutiva del pagamento del suddetto importo entro il termine del 31 dicembre 2018 con la precisazione che, in difetto l'accordo si sarebbe risolto e la banca avrebbe proceduto al recupero dell'intero credito con i titoli originari” (sentenza Tribunale di Firenze, pag. 4) laddove, invece, dalla proposta del 7.9.2018 e dall'accettazione del 24.9.2018 (all.ti 15 e 16 fascicolo di primo grado non risultava Parte_1 inserita alcuna condizione risolutiva, e non vi era alcuna precisazione nel senso indicato in sentenza.
Ha precisato che, in virtù del successivo accordo del dicembre 2018 che rideterminava il termine e le modalità di pagamento, a fronte del debito pattuito in complessivi € 900.000,00, effettuava versamenti al BA Parte_2
PM per un totale di € 570.000,00 ignara che, nelle more, fosse intervenuta la cessione dei crediti in blocco a Controparte_1
Ha dedotto che la sentenza di primo grado, laddove alla pagina 4, riportava che “Il 6 dicembre del 2018 la debitrice principale chiedeva dilazione del pagamento dell'importo di euro 900.000,00, richiesta accettata dal BA PM che tuttavia ribadiva la clausola risolutiva di reviviscenza dei contratti e degli importi originari in caso di mancato adempimento di quanto proposto dal debitore” avrebbe errato riportando dichiarazioni di e di BA PM Parte_2 circa la conclusione del contratto e la sua esecuzione non corrispondenti al dato letterale di cui alle email scambiate, con particolare riferimento alla riviviscenza dei contratti e degli importi originali in caso di inadempimento dell'appellante.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'indicare, sempre a pagina 4 della sentenza, che “il successivo 28 dicembre 2018 BA PM cedeva in blocco alla società veicolo una serie di crediti”, in quanto la circostanza Controparte_1 sarebbe in realtà contestata e non sarebbe dimostrato che tra i crediti ceduti vi fossero quelli dell'odierno appellante.
Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe erronea laddove ha statuito, a pagina 4 e 5, che “Nel marzo 2019 la debitrice principale, trovandosi in condizioni di difficoltà finanziaria, si rivolgeva nuovamente al BA PM chiedendo un'ulteriore dilazione ma senza ottenere riscontro alcuno le somme sino ad allora versate, a seguito degli accordi conclusi con BA PM, venivano così trattenute
9 dal cessionario a titolo di acconto e, atteso il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, la creditrice agiva per la reviviscenza dei contratti e dei crediti originari”. Tale ricostruzione sarebbe errata, atteso che con corrisponderebbe al vero che la richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro da parte del BA PM, ma anzi fu riscontrata con le comunicazioni del 4.4.2019 e del 13.5.2019; che le somme versate in forza del contratto del 24.9.2018 non furono pagate a titolo di acconto;
che non vi fu il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, in quanto entro tale data la aveva versato quanto concordato, ovvero Parte_2 la somma di € 350.000,00; che di conseguenza, tale evento non potrebbe mettersi in correlazione con le iniziative successive della creditrice.
3) Sulla omessa pronuncia e sulla sussistenza del carattere novativo del contratto di transazione 24 settembre 2018.
L'appellante, pur condividendo che l'accordo intervenuto in data 18.12.2018 non avesse carattere novativo rispetto alla transazione del 24.9.2018, ha lamentato che il Tribunale non sia espresso in merito al carattere novativo dell'accordo del 24.9.2018, che avrebbe innovato in via transattiva i precedenti contratti bancari, sostituiti da una nuova obbligazione in via generale e unitaria a favore della banca.
La transazione del 24.9.2018 infatti, presenterebbe le caratteristiche della mutazione dell'oggetto, del titolo e dell'animus novandi, anche se non espresso, tali da integrare i caratteri della transazione novativa previsti dagli artt. 1965 e
1230 c.c., con conseguente estinzione dei precedenti contratti bancari.
4) Sulla validità e sul valore del contratto BA PM/ OR RG
S.r.l. 24 settembre 2018 anche al sorgere della cessione in blocco di crediti
BA PM/ Leviticus.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto automatico l'acquisto da parte di dei crediti derivati dai contratti bancari verso Controparte_1 [...] senza prendere in considerazione che gli stessi crediti erano stati Parte_2 oggetto del contratto di transazione del 24.9.2018, precedente la cessione dei crediti in blocco ed ancora in essere al momento della detta cessione;
alla data del
28.12.2018, pertanto, il credito derivante dal mutuo fondiario contratto da
[...]
e per il quale aveva concesso ipoteca era inesistente Parte_2 Parte_1 in quanto detto mutuo fondiario (unitamente agli altri due contratti bancari) era stato superato ed estinto a seguito della transazione del 24.9.2018.
10 5) Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i tre contratti bancari superati dalla transazione fossero legittimamente oggetto della cessione ex art. 58 TUB, e tra questi anche quello fatto valere con l'intervento.
Ha lamentato l'appellante che al 28.12.2018 i crediti derivanti dai tre contratti bancari non avrebbero potuto essere oggetto di cessione, poiché detti crediti erano stati estinti e superati dalla transazione.
Ha rilevato come l'odierna appellata non avesse prodotto in giudizio il contratto di cessione in blocco, nonostante la richiesta di esibizione dell'appellante e che l'elenco dei crediti ceduti, formato da oltre 700 fogli, non sarebbe chiaro né intellegibile, e comunque non riporterebbe l'indicazione del credito ceduto, né il suo ammontare.
6) Sulla non imputabilità a del mancato Parte_2 completamento del pagamento pattuito.
Ha eccepito l'appellante che, pur non essendovi stato il completamento del pagamento dell'importo pattuito, di cui residuavano da saldare € 330.000,00,
l'inadempimento non sarebbe imputabile a in quanto BA Parte_2
PM aveva fatto sorgere un concreto affidamento che la nuova dilazione di pagamento sarebbe stata formalmente accettata, previa adozione di apposita delibera bancaria;
le dichiarazioni di BA PM avrebbero autorizzato
[...]
a sospendere l'adempimento, in attesa della delibera bancaria. Parte_2
7) Sul mancato esercizio della clausola risolutiva espressa.
Secondo l'appellante, solamente BA PM avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione del 24.9.2018, e non in quanto quest'ultima non era stata parte contraente Controparte_1 dell'accordo e non aveva quindi il potere di provocare la risoluzione della transazione con reviviscenza del contratto di mutuo.
8) Sulla mancata ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione del contratto BA PM/ di cessione dei Controparte_1 crediti in blocco.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza appellata nulla avrebbe detto circa le istanze istruttorie (prove testimoniali e ordine di esibizione) richieste con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., istanze istruttorie non accolte dal primo giudice senza specificare la ragione, e che invece avrebbero dovuto essere ammesse, sia con riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco tra BA PM e
11 utile per conoscere la regolamentazione di situazione come Controparte_1 quella oggetto di causa, sia con riferimento alle prove testimoniali inerenti i comportamenti di BA PM in relazione alla richiesta di rideterminazione dei termini del marzo 2019 ed a conferma delle dichiarazioni rese mediante email dalle funzionarie della banca.
2.2 Si è costituita in giudizio , quale Controparte_2 mandataria di con comparsa di costituzione e risposta con la Controparte_1 quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le difese svolte dinanzi al Tribunale.
Premessa una breve ricostruzione dei fatti di causa, circa il primo motivo di impugnazione, relativo alla tardività dell'intervento, ha dedotto che il G.E. aveva ritenuto tempestivo l'intervento dell'odierna appellante e, con ordinanza del
15.3.2021, aveva ammesso la medesima a partecipare alla conversione;
non aveva dunque alcun rilievo il fatto che l'intervento fosse successivo all'ordinanza di fissazione dell'udienza per la determinazione del credito da convertire, essendo sufficiente che l'intervento fosse precedente all'ordinanza di determinazione dell'importo con cui convertire il pignoramento.
Circa il secondo motivo d'appello, relativo all'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione dei documenti operata dal giudice di primo grado, ha dedotto che la sentenza fosse adeguatamente dettagliata nella disamina delle produzioni di parte;
inoltre, la clausola risolutiva dell'accordo inserita dalla Banca era inequivocabilmente stata accettata da che infatti aveva Parte_2 utilizzato la comunicazione del settembre 2018 come prova dell'accordo a saldo e stralcio intercorso tra le parti.
Circa il terzo motivo di appello, inerente la natura novativa della transazione intercorsa tra le parti nel settembre 2018, ha argomentato che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna transazione, dal momento che mancherebbero le reciproche concessioni e la contestazione del credito da parte della debitrice;
si tratterebbe, invece, di un accordo per dilazionare il pagamento con rinuncia del creditore alla differenza in caso di esatto adempimento.
Anche a voler qualificare l'accordo quale transazione, la cessionaria CP_12 avrebbe avuto comunque il diritto di richiedere ai debitori il saldo del
[...] credito, in quanto l'accordo di pagamento a saldo e stralcio non poteva considerarsi avente carattere novativo ed avrebbe comportato, in caso di inadempimento dei debitori, la reviviscenza degli originari contratti e del debito iniziale.
12 Circa il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la cessione del credito tra
BA PM e ha eccepito che l'odierno appellante non aveva Controparte_1 mai contestato il contratto di cessione del 28.12.2018 in sé; aveva invece contestato che questo comprendesse il credito oggetto del mutuo fondiario o, comunque, che questo fosse da intendere come l'importo derivante dalla transazione novativa stipulata tra le parti, e non quello del titolo iniziale. La titolarità del credito oggetto dell'odierno giudizio in capo alla Controparte_1 risultava invece chiaramente dalle prove documentali già prodotte in primo grado quali documenti n. 19, 20, 21 e 22.
Circa il quinto motivo di appello, inerente il supposto inadempimento alle condizioni previste dalla transazione da parte dell'appellante in attesa di riscontro da parte della Banca ha argomentato che, non avendo il debitore adempiuto ai propri obblighi di pagamento alle scadenze concordate, la Controparte_1 avesse conseguentemente il diritto di invocare la risoluzione del contratto;
sarebbe stato sufficiente, di fronte al silenzio della Banca alle richieste di ulteriore dilazione, che l'appellante avesse onorato i pagamenti alle scadenze stabilite, per evitare la reviviscenza degli originari rapporti giuridici con crediti più consistenti.
Circa il sesto motivo di appello, inerente il diritto di invocare la risoluzione del contratto solamente ad opera del BA PM, e non della ha Controparte_1 dedotto che quest'ultima era intervenuta nell'esecuzione sulla base del titolo originario, per il quale era stato stipulato l'accordo di saldo e stralcio e, in virtù della cessione, aveva legittimamente invocato la risoluzione.
Infine, si è opposta all'ammissione delle prove riproposte in appello, riportandosi ai motivi dedotti in primo grado.
2.3 Con ordinanza del 20.12.2024, la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante, in mancanza di uno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza di rigetto del primo giudice del 12.7.2021, che appariva comunque condivisibile;
all'udienza del 17.6.2025, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
13 Ritiene la Corte che la ricostruzione effettuata ad opera del giudice di primo grado sia corretta alla luce dei principi giurisprudenziali sanciti dalla Suprema
Corte, richiamati nella pronuncia di primo grado, con particolare riferimento alla
Sentenza della Corte di Cassazione n. 411/2020: “Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento il giudice deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del debitore e fino all'udienza in cui egli provvede sulla medesima istanza”, che si pone in linea di continuità con il precedente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 940/2012, nel senso della necessità di includere nella somma quantificata dal provvedimento di conversione anche i creditori intervenuti a seguito della presentazione dell'istanza: “In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art.
495, comma 3, c.p.c.”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza e fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, c.p.c.; tale conclusione è infatti coerente con il principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti, ed esprime un atteggiamento di favore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quale mezzo volto a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori.
La conversione del pignoramento, inteso come strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non potrebbe quindi non tener conto del credito per il quale è intervenuto un atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determina l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.
Dall'analisi degli eventi e dei provvedimenti che si sono susseguiti nella procedura esecutiva R.G.E. 384/2016, pendente avanti al Tribunale di Firenze, si
14 può agilmente desumere che l'istanza di conversione del pignoramento depositata da in data 24.6.2019 è stata dichiarata in prima battuta tempestiva Parte_1 ed ammissibile con l'ordinanza del 2.7.2019 con la quale, peraltro, il G.E. non si è pronunciato sui termini di rateazione, come dedotto dall'appellante, né si è riservato di pronunciare l'ordinanza di conversione del pignoramento, ma si è limitato a fissare udienza “per sentire le parti in ordine alla determinazione delle somme da versarsi per la conversione”; l'istanza di conversione è stata poi rigettata con l'ordinanza del 21.7.2020, ed infine ritenuta definitivamente ammissibile con l'ordinanza del 15.3.2021, che ha riconosciuto i crediti, tra cui quello di quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_1 nei termini ivi indicati.
È dunque quest'ultimo provvedimento del 15.3.2021, e non quello del
2.7.2019 che, nel caso di specie, ha determinato il termine della facoltà di intervenire nel procedimento esecutivo, con la conseguenza che l'intervento dell'odierna appellata del 5.3.2020 debba considerarsi tempestivo ed ammissibile.
3.2 Il secondo motivo è infondato.
L'appellante ha contestato come erronea la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado in sentenza, laddove ha dichiarato che il primo accordo transattivo stipulato tra le parti, consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di
€ 900.000,00 a saldo e stralcio di ogni credito vantato, fosse sottoposto “a condizione risolutiva del pagamento del suddetto importo entro il termine del 31 dicembre 2018 con la precisazione che, in difetto l'accordo si sarebbe risolto e la banca avrebbe proceduto al recupero dell'intero credito con i titoli originari” (cfr. pag. 4 sentenza Tribunale di Firenze) laddove, invece, dalla proposta del 7.9.2018
e dall'accettazione del 24.9.2018 (all.ti 15 e 16 fascicolo di primo grado Pt_1
non risulterebbe inserita alcuna condizione risolutiva, e non vi sarebbe
[...] alcuna precisazione nel senso indicato in sentenza (cfr. pag. 16 atto di appello).
La doglianza dell'appellante è presto smentita dal testo della comunicazione del 24.9.2018 del BA PM S.p.a. il cui contenuto, anche se non testualmente riportato, è chiaramente quello indicato dal giudice di primo grado per quanto riguarda la somma oggetto dell'accordo, il termine di scadenza e l'inserimento della clausola risolutiva espressa.
L'appellante ha contestato come arbitraria ed errata anche la ricostruzione del giudice di primo grado laddove ha dedotto, nella sentenza di primo grado (cfr. pag.
4), che “Il 6 dicembre del 2018 la debitrice principale chiedeva dilazione del
15 pagamento dell'importo di euro 900.000,00, richiesta accettata dal BA PM che tuttavia ribadiva la clausola risolutiva di reviviscenza dei contratti e degli importi originari in caso di mancato adempimento di quanto proposto dal debitore”, con particolare riferimento all'assenza del riferimento, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, alla riviviscenza dei contratti e degli importi originali in caso di inadempimento dell'appellante.
Anche in questo caso, dall'analisi della comunicazione di BA PM del
6.12.2018 (all. 17 fascicolo di primo grado , si evince la concessione Parte_1 della dilazione di pagamento richiesta dall'appellante, con conferma della clausola risolutiva espressa, la cui giuridica conseguenza, in caso di inadempimento del debitore, è proprio la riviviscenza dei contratti e degli importi originali, come meglio argomentato nel proseguo.
Priva di pregio appare poi la doglianza per cui il Tribunale avrebbe errato nell'indicare, sempre a pagina 4 della sentenza, che “il successivo 28 dicembre
2018 BA PM cedeva in blocco alla società veicolo una serie Controparte_1 di crediti”, alla luce della contestazione dell'odierno appellante della suddetta circostanza;
infatti, il giudice di primo grado ha risolto l'eccezione concludendo nel senso della legittimità della cessione in blocco dei crediti e della titolarità dei medesimi in capo all'odierna appellata.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche laddove, a pagina
4 e 5, ha statuito che “Nel marzo 2019 la debitrice principale, trovandosi in condizioni di difficoltà finanziaria, si rivolgeva nuovamente al BA PM chiedendo un'ulteriore dilazione ma senza ottenere riscontro alcuno le somme sino ad allora versate, a seguito degli accordi conclusi con BA PM, venivano così trattenute dal cessionario a titolo di acconto e, atteso il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, la creditrice agiva per la reviviscenza dei contratti e dei crediti originari”, lamentando come non corrispondente al vero che la richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro da parte del BA PM, ma che anzi fu riscontrata con le comunicazioni del 4.4.2019 e del 13.5.2019; che le somme versate in forza del contratto del 24.9.2018 non furono pagate a titolo di acconto;
che non vi fu il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, in quanto entro tale data la
[...] aveva versato quanto concordato, ovvero la somma di € 350.000,00; Parte_2 che di conseguenza, tale evento non potrebbe mettersi in correlazione con le iniziative successive della creditrice.
16 La ricostruzione operata dal giudice di primo grado appare emendabile solo laddove cita il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, atteso che con il successivo accordo del 18.12.2018, il piano di rientro prevedeva come scadenza finale la data del 31.5.2019; tuttavia, atteso che l'intervento nella procedura esecutiva di è datato 5.3.2020, e quindi successivo anche alla Controparte_11 scadenza di quest'ultimo termine, la doglianza sul punto appare irrilevante.
Il motivo di appello, inoltre, appare infondato anche alla luce di quanto argomentato nel proseguo, nell'analisi del terzo e del sesto motivo di appello.
3.3 Il terzo motivo, è infondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non si sarebbe espresso in merito al carattere novativo dell'accordo del 24.9.2018 rispetto ai precedenti contratti bancari, sostituiti da una nuova obbligazione in via generale e unitaria a favore della banca;
la transazione del 24.9.2018 infatti, presenterebbe le caratteristiche della mutazione dell'oggetto, del titolo e dell'animus novandi, anche se non espresso, tali da integrare i caratteri della transazione novativa previsti dagli artt.
1965 e 1230 c.c., con conseguente estinzione dei precedenti contratti bancari.
Invero, il primo giudice si è pronunciato espressamente sul carattere - non novativo ma conservativo - dell'accordo intercorso tra le parti nel dicembre 2018, senza menzionare espressamente l'accordo del 24.9.2018. Tuttavia, le stesse considerazioni debbono intendersi riferite anche a tale precedente accordo, per cui valgono le stesse, condivisibili, valutazioni.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza che la novazione debba essere connotata non solo dall'animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, ma anche dalla causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo, e dall'aliquid novi, inteso come sostituzione all'obbligazione originaria, di una nuova obbligazione diversa nel titolo o nell'oggetto.
Ne consegue che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, differendone la scadenza per il suo adempimento, non possa costituire in sé novazione e non comporti l'estinzione dell'obbligazione originaria (in tal senso: Cass. civ. n. 1218/2008).
La giurisprudenza più recente ha inoltre statuito che l'efficacia novativa della transazione presuppone l'oggettiva incompatibilità fra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo: “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
17 e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cass. civ. n.32655/2021).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che, per aversi transazione novativa, debbano coesistere due elementi, ovvero la rinuncia reciproca alle pretese, e la manifestazione inequivoca della volontà delle parti di instaurare un nuovo rapporto: “Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva:
- sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto
e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati”
(Cass. civ. n. 5565/2025).
Nella specie, né l'accordo del 24.9.2018 nè, tantomeno, quello del dicembre
2018 hanno inciso sul titolo o sull'oggetto dell'originaria obbligazione, avendo introdotto soltanto una diversa modalità di adempimento dell'obbligo medesimo, che è rimasto immutato;
ed infatti, è del tutto assente nell'accordo la manifestazione di volontà delle parti di sostituire la precedente situazione negoziale con un nuovo rapporto.
Osserva peraltro la Corte che la sopra esposta interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte d'appello di Milano n. 471/2022 (all. 48 fascicolo primo grado appellata) e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2024 (all. 6 fascicolo secondo grado appellata), depositate da Controparte_2 in allegato alla propria comparsa conclusionale in appello ed emesse nel giudizio
18 avente origine dall'opposizione promossa da ex art. 615 c.p.c. Parte_2 avanti al Tribunale di Milano R.G. 15378/2020 avverso l'atto di precetto fondato sul mutuo fondiario 4.2.2010, rep. 92228; nel suddetto giudizio, avente ad oggetto quasi integralmente le stesse questioni che formano oggetto della presente causa, sia la Corte d'appello di Milano sia la Suprema Corte hanno escluso il carattere novativo, concludendo per la natura meramente conservativa dell'accordo del
24.9.2024.
Si legge infatti nella parte motiva della Sentenza della Corte di Cassazione n.
9479/2024: “In applicazione della regola per cui la transazione novativa presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, cosicché solo nell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, deve accertarsi se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass., sez.
6 -1, 06-10-2020, n. 21371; Cass., sez. 1, 11-11-2016, n. 23064; Cass., sez. 3,
14-07-2011, n. 15444), i giudici d'appello hanno, del tutto correttamente, ravvisato elementi che deponevano per la natura conservativa della transazione.
A tale riguardo, hanno spiegato, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che, nella specie, difettava sia l'elemento oggettivo dell'aliquid novi, essendo rimasto immutato l'oggetto della prestazione dovuta dalla debitrice o il titolo del rapporto, sia l'elemento soggettivo dell'animus novandi, non contenendo l'accordo la manifestazione di volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, sostitutivo di quello originario, essendosi piuttosto le parti limitate a concordare nuove modalità di pagamento del debito (nel senso di articolate diversamente rispetto a quelle originariamente pattuite), come desumibile dalla espressione "versamento a saldo e stralcio" contenuta nella missiva del 24 settembre 2018, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente obbligazione produca, se non altro di per sé sola, novazione (Cass., sez. L, 26-02-2009, n. 4670; Cass., sez. L, 29-10-
2018, n. 27390; Cass., sez. 2, 14-09-2022, n. 27028; Cass., sez. 2, 05-04-2023,
n. 9347). Tanto è sufficiente ad escludere che si abbia transazione novativa, per la quale è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti, per quanto non regolamentato dal più
19 recente accordo, una transazione conservativa del pregresso rapporto (Cass., sez.
1, 13-03-2019, n. 7194), esclusivamente finalizzata ad apportare modifiche meramente quantitative e, quindi, a ridurre le reciproche pretese mediante una rimodulazione dell'importo del debito originariamente previsto ed a concedere una dilazione nei pagamenti” .
3.4 Il quarto ed il quinto motivo, sono entrambi infondati.
Il quarto ed il quinto motivo di appello possono essere analizzati congiuntamente, essendo parzialmente connessi tra loro.
Con il quarto motivo d'appello, ha lamentato che, alla data della Parte_1 cessione dei crediti in blocco (28.12.2018), il credito derivante dal mutuo fondiario contratto da e per il quale aveva concesso Parte_2 Parte_1 ipoteca era inesistente, e dunque non poteva ricadere nella suddetta cessione, in quanto detto mutuo fondiario (unitamente agli altri due contratti bancari) era stato superato ed estinto a seguito della transazione del 24.9.2018.
Con il quinto motivo d'appello, ha lamentato che al 28.12.2018 i crediti stessi derivanti dai tre contratti bancari non avrebbero potuto essere oggetto di cessione, poiché crediti estinti e superati dalla transazione del 24.9.2018.
Ha aggiunto che l'odierna appellata non avesse prodotto in giudizio il contratto di cessione in blocco, nonostante la richiesta di esibizione dell'appellante; che l'elenco dei crediti ceduti, formato da oltre 700 fogli, non sarebbe chiaro né intellegibile, e comunque non riporterebbe l'indicazione del credito ceduto, né il suo ammontare.
Entrambi i motivi non possono essere accolti in conseguenza dell'infondatezza del terzo motivo di appello: qualificato l'accordo del 24.9.2018 come avente carattere conservativo, in assenza di animus novandi, e di manifesta intenzione di sostituire la precedente situazione negoziale con un nuovo rapporto, di fronte all'inadempimento del debitore, il credito originario ben poteva essere oggetto di cessione alla luce dell'inadempimento della parte debitrice e della conseguente reviviscenza dei rapporti originari.
Ritiene il Collegio che sia infondata anche la doglianza relativa alla mancata produzione in giudizio da parte dell'appellata del contratto di cessione in blocco e della mancata chiarezza e intellegibilità dell'elenco dei crediti ceduti;
i documenti prodotti dall'odierna appellata sono infatti idonei a comprovare che il compendio dei crediti ceduti comprenda anche il credito oggetto dell'odierno giudizio: la prova della titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla risulta Controparte_1
20 infatti dall'atto di deposito dell'elenco dei crediti ceduti del 28.12.2018, con indicazione del codice identificativo NDG dei singoli debitori oggetto di cessione
(all. 19 fascicolo di primo grado , dalla copia dell'allegato con Controparte_1 indicazione del codice identificativo NDG n. 11594654, a pagina 318 dell'elenco dei rapporti ceduti (all. 20 fascicolo di primo grado , dalla Controparte_1 dichiarazione di cessione del credito oggetto dell'esecuzione dal BA PM S.p.a.
a del 6.2.2020 (all. 21 fascicolo di primo grado Controparte_1 CP_1
con indicazione delle parti e del codice identificativo NDG 011594654, e
[...] dall'avviso pubblicato il 5.1.2019 in Gazzetta Ufficiale (all. 22 fascicolo di primo grado con menzione dell'atto di deposito dell'elenco dei crediti Controparte_1 ceduti.
3.5 Il sesto motivo è infondato.
L'appellante ha eccepito che, pur non essendovi stato il completamento del pagamento dell'importo pattuito, di cui residuavano da saldare € 330.000,00,
l'inadempimento non sarebbe imputabile a in quanto BA Parte_2
PM aveva fatto sorgere un concreto affidamento che la nuova dilazione di pagamento sarebbe stata formalmente accettata, previa adozione di apposita delibera bancaria;
le dichiarazioni di BA PM avrebbero autorizzato
[...]
a sospendere l'adempimento, in attesa della delibera bancaria. Parte_2
Il motivo di doglianza non è condivisibile, atteso che la condotta inadempiente della parte debitrice risulta comprovata;
la parte debitrice era infatti edotta delle scadenze previste prima con l'accordo del 24.9.2018, successivamente rinegoziate nell'accordo del 18.12.2018, e della previsione, in entrambi gli accordi, della clausola risolutiva espressa che avrebbe fatto rivivere i titoli originari.
3.5 Il settimo motivo è infondato.
Ha lamentato l'appellante che solamente BA PM avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione del 24.9.2018, e non in quanto quest'ultima non era stata parte contraente Controparte_1 dell'accordo e non aveva quindi il potere di provocare la risoluzione della transazione con reviviscenza del contratto di mutuo.
La recente giurisprudenza di legittimità ha pacificamente statuito che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., nell'oggetto della cessione del credito e degli “altri accessori” rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto ceduto, ivi compreso il potere relativo alla tutela del credito (cfr. Cass. civ. n. 21275/2024).
21 Con la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2024, resa in una fattispecie aderente a quella in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che nell'oggetto della cessione sia ricompresa ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso che integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, come la clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice:“In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli
"altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito)”.
Peraltro, va ricordato che, conseguentemente all'inadempimento di
[...]
con raccomandata del 3.8.2015 (all. 12 fascicolo di primo grado Parte_2 appellata), BA PM aveva già esercitato il diritto di recesso da tutti i contratti, ed aveva intimato alla parte debitrice di pagare il residuo credito, quantificato complessivamente in € 1.621.361,61; ne erano seguiti gli accordi di dilazione di pagamento per la somma di € 900.000,00 sopra descritti.
3.5 L'ottavo motivo è infondato.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza appellata nulla avrebbe argomentato circa le istanze istruttorie (prove testimoniali e ordine di esibizione) richieste con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Invero, le istanze istruttorie sono state rigettate dal primo giudice con ordinanza motivata del 12.7.2021, in parte perché irrilevanti ai fini del decidere, in parte perché formulate su capitoli attinenti circostanze da provarsi documentalmente. Tale decisione appare pienamente condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni sopra esposte che depongono per l'infondatezza dell'appello.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio seguono la soccombenza.
22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n.
3407/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 5.12.2022
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.239.00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa AB MA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa AB MA Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 11.1.2023 al numero 50/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3407/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 5.12.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniela D'Evant (C.F. e dall'Avv. Antonio Giancola C.F._2
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il primo C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria con rappresentanza, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TO AN (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
1
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Piaccia a codesta Ill.ma Corte di Appello respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, e in totale riforma della sentenza n. 3407/2022 del Tribunale di Firenze. 1) dichiarare la tardività dell'intervento di nella procedura esecutiva di RGE Controparte_3
384/2016 pendente avanti codesto Tribunale;
2) dichiarare nullo, annullare, revocare e comunque invalidare e privare di efficacia l'intervento di CP_3
quale mandataria di nella procedura esecutiva di
[...] Controparte_1
RGE 384/2016 per le ragioni indicate nella narrativa del presente atto coincidenti con quelle dell'atto di citazione in primo grado, e comunque per difetto di legittimazione attiva di ovvero di per Controparte_4 Controparte_1 difetto della titolarità del credito e/o del contratto in capo a detti soggetti, per la sussistenza, la validità e l'efficacia del contratto BA PM/ OR RG 24 settembre 2018 che ha superato e sostituito i precedenti contratti bancari, per inesistenza della prova dell'ammontare del credito preteso;
3) respingere le domande, le eccezioni, le istanze e le argomentazioni dedotte ex adverso;
4) in via istruttoria: A – ordinare ex art. 210 cpc a quale Controparte_3 mandataria con rappresentanza di oppure alla stessa Controparte_1 CP_1 di esibire in giudizio il contratto di cessione dei crediti in blocco BA PM/
[...] unitamente a tutti gli allegati nonché alle intese e ai contratti Controparte_1 preliminari, sempre con i relativi allegati;
B – ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: a) Vero che l'avv. Massimo Platania per conto di a Parte_2 metà marzo 2019 contattava BA PM spa nella persona della funzionaria dott.ssa facendole presente la necessità di una rimodulazione dei Testimone_1 termini circa l'esecuzione dei pagamenti previsti nel contratto BA PM/
[...] precisando che il residuo importo di € 330.000,00 da versare alle Parte_2 scadenze di fine marzo, aprile e maggio 2019 sarebbe invece stato corrisposto in undici rate ciascuna da € 33.000,00 da fine marzo a fine dicembre 2019; b) Vero che la dott.ssa faceva presente all'avv. Massimo Platani che con Testimone_1 riferimento alla richiesta di rideterminazione dei termini di pagamento di cui al precedente capitolo stava predisponendo per la banca una delibera autorizzativa e che i tempi per ottenerla non sarebbero stati brevissimi e non avrebbe potuto indicargli una data di definizione;
c) Vero che a metà maggio 2019 la dott.ssa funzionaria di BA PM spa contattava l'avv. Massimo Testimone_2
2 Platania chiedendogli con riferimento alla richiesta di rimodulazione dei termini di pagamento di cui al capitolo sub a) se avesse accantonato ed Parte_2 era pronta a versare la somma di € 99.000,00 corrispondente alle rate di fine marzo, aprile e maggio 2019 così come proposte e che in caso di risposta positiva la banca avrebbe emesso la delibera autorizzativa alla rimodulazione dei termini;
d) Vero che l'avv. Massimo Platania dopo aver informato della Parte_2 richiesta ed aver ottenuto la disponibilità dalla società ad eseguire immediatamente il versamento di € 99.000,00 contattava la dott.ssa Tes_2
e le riferiva che era pronta a versare l'importo di € 99.000,00 e Parte_2 pertanto attendeva la delibera autorizzativa di cui la stessa dott.ssa Tes_2 aveva parlato per procedere al pagamento. Si indica come teste l'avv. Massimo
Platania con studio in Firenze, via Bolognese 55. 5) condannare controparte alla rifusione delle spese di lite dei due gradi''.
Parte appellata: ““Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere siccome infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ha adito avanti al Tribunale di Firenze la Parte_1
quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 CP_1
al fine di sentire dichiarare la tardività, la nullità, l'annullabilità, la
[...] revoca e comunque l'inefficacia del suo intervento nella procedura esecutiva RGE
384/2016 pendente avanti al medesimo Tribunale.
Ha dedotto che, nella procedura esecutiva RGE 384/2016 instaurata su iniziativa di davanti al Tribunale di Firenze a seguito Parte_3 di pignoramento immobiliare delle proprie unità immobiliari ubicate in Firenze, e nella quale erano intervenuti quali creditori Controparte_5 Controparte_6
Agenzia delle Entrate e Red Sea il medesimo aveva proposto
[...] CP_1 istanza di conversione del pignoramento con istanza datata 21.6.2019, ammessa dal G.E. con ordinanza del 27.6.2019.
Con ricorso per intervento del 5.3.2020 quale Controparte_3 procuratrice di era intervenuta nella procedura esecutiva per Controparte_1 il credito complessivo di € 421.628,00, affermandosi cessionaria ed acquirente, a far data da dicembre 2018, dei crediti ceduti in blocco da BA PM, quest'ultimo risultante dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e BA Popolare, il quale in
3 precedenza aveva incorporato la , che Controparte_7 aveva erogato a di cui era il legale Parte_2 Parte_1 rappresentante e terzo datore d'ipoteca, la somma di € 556.000,00 da rimborsare in 180 rate, in virtù di contratto di mutuo ipotecario del 4.2.2010. ha dedotto di aver proposto in data 11.5.2020 opposizione ex Parte_1 art. 615, secondo comma c.p.c., contestando la pretesa di in Controparte_1 quanto totalmente infondata e che, con l'ordinanza datata 22.7.2020, il G.E. aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione concedendo sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito;
il successivo reclamo ex art. 624, secondo comma, c.p.c. ed ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso l'ordinanza del
22.7.2020, era stato anch'esso respinto.
Con l'opposizione proposta da avverso l'intervento formulato da Parte_1 del 5.3.2020, il medesimo ha contestato: la tardività Controparte_3 dell'intervento, formulato in un momento successivo al deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, avvenuto il 24.6.2019, ed all'ordinanza ex art. 495
c.p.c. del 2.7.2019 con la quale il G.E. aveva accertato la tempestività e l'ammissibilità dell'istanza di conversione;
l'assenza di legittimazione di CP_1
in assenza della prova che la cessione in blocco da BA PM
[...] ricomprendesse anche il credito nei confronti di Parte_2
l'insussistenza del credito vantato da alla luce del Controparte_3 contratto transattivo datato 28.9.2018 tra BA PM e con Parte_2 il quale le parti si accordavano per il versamento di € 900.000,00 entro e non oltre il 31.12.2018, a saldo e stralcio delle posizioni debitorie della società, poi oggetto di ulteriore transazione a titolo novativo con la quale venivano rimodulati i termini del pagamento.
Si è costituita in giudizio quale mandataria Controparte_3 di chiedendo di respingere la domanda avversaria. Controparte_1
Ha premesso: che aveva stipulato con Parte_2 [...]
, in data 17.11.2008, il contratto di conto corrente Controparte_7
n.223 (all. 3 fascicolo di primo grado appellata), in data 4.2.2010 il contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio rep. 92227 (all. 6 fascicolo di primo Per_1 grado appellata), relativamente al quale aveva concesso ipoteca Parte_1 volontaria di secondo grado su immobili di sua proprietà e, sempre in data
4.2.2010, il contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio rep. 92228 Per_1
(all. 8 fascicolo di primo grado appellata), relativamente al quale Controparte_8
[...] aveva concesso ipoteca volontaria di primo grado su immobili di sua
[...] proprietà; che in data 14.9.2012 si era costituito garante di Parte_1 [...] per ogni credito della banca fino alla concorrenza di € 930.000,00 Parte_2
(all. 11 fascicolo di primo grado appellata).
Ha precisato che, conseguentemente all'inadempimento di Parte_2
con raccomandata del 5.8.2015 (all. 12 fascicolo di primo grado appellata)
[...] aveva esercitato il diritto di recesso da tutti i contratti, ed aveva intimato alla debitrice di pagare il residuo credito, quantificato complessivamente in €
1.621.361,61; con lettera del 24.9.2018 (all.16 fascicolo di primo grado appellata), la Banca aveva accettato la proposta dell'appellante di pagamento a saldo e stralcio della somma di 900.000,00 entro il 31.12.2018, precisando che in caso di mancato adempimento l'accordo si sarebbe risolto e la Banca avrebbe potuto richiedere il proprio intero credito utilizzando i titoli originari. Con successiva lettera del
18.12.2018 (all. 18 fascicolo di primo grado appellata), il BA PM aveva accettato la dilazione di pagamento in tre rate richiesta da Parte_1
Ha dedotto che con atto di fusione del 22.12.2011 il Controparte_9
aveva incorporato la
[...] Parte_4
(all. 10 fascicolo di primo grado appellata), e che con atto di fusione del 13.12.2016 il BA Popolare e la avevano costituito il BA Controparte_10
PM (all. 13 fascicolo di primo grado appellata); infine, con contratto del
28.12.2018 il BA PM aveva ceduto i crediti in blocco a (all. Controparte_11
19 fascicolo di primo grado appellata); al fine di recuperare i crediti relativi al mutuo fondiario del 4.2.2010, rep. 92227, per mezzo della Controparte_1 propria mandataria, aveva depositato intervento nell'esecuzione immobiliare n.
384/2016 pendente davanti al Tribunale di Firenze.
Circa il merito della controversia, ha dedotto: che il creditore aveva il diritto di intervenire nell'esecuzione fino a che questa non fosse conclusa con l'approvazione da parte del G.E. del riparto finale e con l'estinzione del procedimento, dal che ne conseguiva l'ammissibilità dell'intervento non essendo stati all'epoca ancora determinati gli importi della conversione;
che la prova della titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla risultava Controparte_1 dall'atto di deposito dell'elenco dei crediti ceduti del 28.12.2018, con indicazione del codice identificativo NDG dei singoli debitori oggetto di cessione (all. 19 fascicolo di primo grado , dalla copia dell'allegato con Controparte_1 indicazione del codice identificativo NDG n. 11594654, a pagina 318 dell'elenco dei
5 rapporti ceduti (all. 20 fascicolo di primo grado , dalla Controparte_1 dichiarazione di cessione del credito oggetto dell'esecuzione dal BA PM S.p.a.
a del 6.2.2020 (all. 21 fascicolo di primo grado Controparte_1 CP_1
con indicazione delle parti e dello stesso codice identificativo NDG, e
[...] dall'avviso pubblicato il 5.1.2019 in Gazzetta Ufficiale (all. 22 fascicolo di primo grado con menzione dell'atto di deposito dell'elenco dei crediti Controparte_1 ceduti.
Ha dedotto altresì che non risultava agli atti la prova di una transazione intercorsa tra le parti, quanto piuttosto la proposta di un pagamento a stralcio del maggior credito, con indicazione della relativa tempistica, il che legittimava prima
BA PM S.p.a., e poi a richiedere l'intero credito vantato in Controparte_1 origine, trattenendo in acconto le somme ricevute;
che, anche a voler qualificare la documentazione versata in atti quale accordo transattivo, BA PM S.p.a., a fronte dell'inadempimento di e del garante Parte_2 Parte_1 aveva il diritto a richiedere il saldo dell'intero credito, e che detto diritto fosse stato trasferito alla cessionaria in quanto il suddetto accordo Controparte_1 transattivo non poteva avere carattere novativo perché avrebbe comportato, in caso di inadempimento dei debitori, la reviviscenza degli originari contratti e del debito iniziale;
che, anche volendo qualificare l'accordo quale transazione novativa, questa comunque si sarebbe risolta ex art. 1976 c.c., essendo stata pattuita una clausola risolutiva espressa a fronte dell'inadempimento dei debitori, rinnovata anche in data 18.12.2018, quando il BA PM S.p.a. concesse una dilazione ulteriore nel pagamento del debito alla e ad Parte_2 Pt_1
[...]
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.3407/2022 del 5.12.2022, così decideva: “Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n.
RG 10154/2020: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in euro 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Ha argomentato il primo giudice che l'art. 495 c.p.c. prevede un termine finale per la presentazione dell'istanza di conversione individuato nella pronuncia dell'ordinanza con cui il G.E. dispone l'assegnazione o la vendita ai sensi degli artt.
530, 552 e 569 c.p.c. e che, nel determinare la somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, non si potesse non tenere in considerazione il
6 credito degli intervenuti nella procedura esecutiva, anche se successivo alla presentazione dell'istanza, purché anteriore alla udienza per provvedere sulla stessa domanda di conversione (Cass. civ. n. 411/2020); nel caso di specie, in applicazione del suddetto principio, il G.E. aveva determinato gli importi di conversione con ordinanza del 15.3.2021 ammettendo, tra gli altri, anche il credito della quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_1
Il giudice di primo grado non ha riconosciuto carattere novativo all'accordo transattivo intercorso nel dicembre del 2018 tra e BA PM;
Parte_2 ha argomentato che in data 24.9.2108 si era concluso un accordo transattivo tra le parti che prevedeva il pagamento, da parte del debitore, della somma di €
900.000,00 in unica soluzione, che il 6.12.2018 aveva chiesto Parte_2 una dilazione di pagamento del precedente accordo, e che tale richiesta era stata accolta da BA PM il successivo 18.12.2018, con conferma della precedente clausola risolutiva;
infine la società debitrice, con lettera del 18.3.2019, aveva chiesto una ulteriore dilazione, richiesta rimasta priva di risposta da parte di BA
PM il quale, nelle more, aveva ceduto il credito a Controparte_1
Alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, affinché la transazione abbia carattere novativo, deve risultare un'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù del quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi oggettivamente diverse (Cass. civ. n. 7194/2019 e n.
21371/2020), il giudice di primo grado ha ritenuto che, nella transazione conclusasi il 18.12.2018, non si riscontrassero nè l'elemento oggettivo rappresentato dall'aliquid novi, in quanto risultavano invariati sia la prestazione dovuta dalla debitrice, sia il titolo posto a fondamento dell'obbligazione di pagamento, né l'elemento soggettivo dell'animus novandi atteso che le parti si erano limitate ad una diversa modalità di adempimento (dilazione, termini e scadenze) apportando modifiche solo “quantitative” dell'originario rapporto obbligatorio, consistenti in una ridefinizione delle opposte pretese, né una espressa manifestazioni di volontà dalla quale potesse dedursi che le parti avessero inteso addivenire alla conclusione di un rapporto nuovo, costitutivo di obbligazioni autonome e diverse rispetto alle originarie.
Pertanto, qualificata la transazione come conservativa, di fronte all'inadempimento della debitrice, il credito vantato da BA PM si era trasferito
7 alla che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa Controparte_1 contenuta nell'accordo del 24.9.2018 con riviviscenza dei rapporti originari.
Circa l'eccezione di carenza di legittimazione di ad Controparte_1 intervenire nell'esecuzione immobiliare RGE 384/2016 per difetto di titolarità del credito, il giudice di primo grado ha dedotto che, dagli atti e dalla documentazione prodotta, risultasse provato che in data 28.12.2018 il BA PM S.p.a. e la società veicolo avessero concluso un contratto di cessione dei crediti Controparte_1 in blocco grazie al quale quest'ultima aveva acquistato dalla cedente tutti i crediti indicati nell'elenco depositato, in pari data, presso il notaio , rep. n. 5238, Per_2 con indicazione del codice identificativo di ogni debitore ceduto;
risultava, inoltre, che il credito oggetto di causa fosse quello indicato con NDG n. 11594654 a pagina
318 dell'elenco dei rapporti ceduti, e che la cessione fosse avvenuta ai sensi dell'art. 58 TUB, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che dispensava il cessionario dall'obbligo di notifica al debitore ceduto (Cass. civ. n. 10200/2021).
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza ed ha rassegnato le istanze, anche Parte_1 istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Sulla tardività dell'intervento di nella Controparte_3 procedura esecutiva di RGE 384/2016.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, pur riportando principi giurisprudenziali corretti, avrebbe errato nella propria decisione, in quanto il medesimo appellante aveva indicato come momento limite per compiere un valido intervento in una procedura esecutiva, avvenuto nel caso di specie in data
19.3.2020, non quello del deposito dell'istanza di conversione del pignoramento, bensì quello dell'ordinanza del G.E. del 2.7.2019 che ne aveva dichiarato l'ammissibilità cristallizzando a tale data i soggetti (creditore procedente, debitore, intervenuti) presenti nella procedura esecutiva al momento di tale decisione;
ciò anche ai sensi dell'art. 495, terzo comma, c.p.c. che sancisce che il G.E. debba decidere sull'istanza di conversione del pignoramento in contraddittorio tra le parti e soprattutto nel termine di “non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione”, che segna il limite delle facoltà di intervenire nel procedimento esecutivo.
2) Sulla errata ricostruzione dei fatti riguardanti la causa ad opera del
Tribunale che si è posto in contrasto con i documenti prodotti.
8 Ha lamentato l'appellante che il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore laddove aveva ritenuto che il primo accordo transattivo stipulato tra le parti, consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di € 900.000,00 a saldo e stralcio di ogni credito vantato, fosse sottoposto “a condizione risolutiva del pagamento del suddetto importo entro il termine del 31 dicembre 2018 con la precisazione che, in difetto l'accordo si sarebbe risolto e la banca avrebbe proceduto al recupero dell'intero credito con i titoli originari” (sentenza Tribunale di Firenze, pag. 4) laddove, invece, dalla proposta del 7.9.2018 e dall'accettazione del 24.9.2018 (all.ti 15 e 16 fascicolo di primo grado non risultava Parte_1 inserita alcuna condizione risolutiva, e non vi era alcuna precisazione nel senso indicato in sentenza.
Ha precisato che, in virtù del successivo accordo del dicembre 2018 che rideterminava il termine e le modalità di pagamento, a fronte del debito pattuito in complessivi € 900.000,00, effettuava versamenti al BA Parte_2
PM per un totale di € 570.000,00 ignara che, nelle more, fosse intervenuta la cessione dei crediti in blocco a Controparte_1
Ha dedotto che la sentenza di primo grado, laddove alla pagina 4, riportava che “Il 6 dicembre del 2018 la debitrice principale chiedeva dilazione del pagamento dell'importo di euro 900.000,00, richiesta accettata dal BA PM che tuttavia ribadiva la clausola risolutiva di reviviscenza dei contratti e degli importi originari in caso di mancato adempimento di quanto proposto dal debitore” avrebbe errato riportando dichiarazioni di e di BA PM Parte_2 circa la conclusione del contratto e la sua esecuzione non corrispondenti al dato letterale di cui alle email scambiate, con particolare riferimento alla riviviscenza dei contratti e degli importi originali in caso di inadempimento dell'appellante.
Il Tribunale avrebbe altresì errato nell'indicare, sempre a pagina 4 della sentenza, che “il successivo 28 dicembre 2018 BA PM cedeva in blocco alla società veicolo una serie di crediti”, in quanto la circostanza Controparte_1 sarebbe in realtà contestata e non sarebbe dimostrato che tra i crediti ceduti vi fossero quelli dell'odierno appellante.
Inoltre, la sentenza di primo grado sarebbe erronea laddove ha statuito, a pagina 4 e 5, che “Nel marzo 2019 la debitrice principale, trovandosi in condizioni di difficoltà finanziaria, si rivolgeva nuovamente al BA PM chiedendo un'ulteriore dilazione ma senza ottenere riscontro alcuno le somme sino ad allora versate, a seguito degli accordi conclusi con BA PM, venivano così trattenute
9 dal cessionario a titolo di acconto e, atteso il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, la creditrice agiva per la reviviscenza dei contratti e dei crediti originari”. Tale ricostruzione sarebbe errata, atteso che con corrisponderebbe al vero che la richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro da parte del BA PM, ma anzi fu riscontrata con le comunicazioni del 4.4.2019 e del 13.5.2019; che le somme versate in forza del contratto del 24.9.2018 non furono pagate a titolo di acconto;
che non vi fu il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, in quanto entro tale data la aveva versato quanto concordato, ovvero Parte_2 la somma di € 350.000,00; che di conseguenza, tale evento non potrebbe mettersi in correlazione con le iniziative successive della creditrice.
3) Sulla omessa pronuncia e sulla sussistenza del carattere novativo del contratto di transazione 24 settembre 2018.
L'appellante, pur condividendo che l'accordo intervenuto in data 18.12.2018 non avesse carattere novativo rispetto alla transazione del 24.9.2018, ha lamentato che il Tribunale non sia espresso in merito al carattere novativo dell'accordo del 24.9.2018, che avrebbe innovato in via transattiva i precedenti contratti bancari, sostituiti da una nuova obbligazione in via generale e unitaria a favore della banca.
La transazione del 24.9.2018 infatti, presenterebbe le caratteristiche della mutazione dell'oggetto, del titolo e dell'animus novandi, anche se non espresso, tali da integrare i caratteri della transazione novativa previsti dagli artt. 1965 e
1230 c.c., con conseguente estinzione dei precedenti contratti bancari.
4) Sulla validità e sul valore del contratto BA PM/ OR RG
S.r.l. 24 settembre 2018 anche al sorgere della cessione in blocco di crediti
BA PM/ Leviticus.
L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto automatico l'acquisto da parte di dei crediti derivati dai contratti bancari verso Controparte_1 [...] senza prendere in considerazione che gli stessi crediti erano stati Parte_2 oggetto del contratto di transazione del 24.9.2018, precedente la cessione dei crediti in blocco ed ancora in essere al momento della detta cessione;
alla data del
28.12.2018, pertanto, il credito derivante dal mutuo fondiario contratto da
[...]
e per il quale aveva concesso ipoteca era inesistente Parte_2 Parte_1 in quanto detto mutuo fondiario (unitamente agli altri due contratti bancari) era stato superato ed estinto a seguito della transazione del 24.9.2018.
10 5) Il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che i tre contratti bancari superati dalla transazione fossero legittimamente oggetto della cessione ex art. 58 TUB, e tra questi anche quello fatto valere con l'intervento.
Ha lamentato l'appellante che al 28.12.2018 i crediti derivanti dai tre contratti bancari non avrebbero potuto essere oggetto di cessione, poiché detti crediti erano stati estinti e superati dalla transazione.
Ha rilevato come l'odierna appellata non avesse prodotto in giudizio il contratto di cessione in blocco, nonostante la richiesta di esibizione dell'appellante e che l'elenco dei crediti ceduti, formato da oltre 700 fogli, non sarebbe chiaro né intellegibile, e comunque non riporterebbe l'indicazione del credito ceduto, né il suo ammontare.
6) Sulla non imputabilità a del mancato Parte_2 completamento del pagamento pattuito.
Ha eccepito l'appellante che, pur non essendovi stato il completamento del pagamento dell'importo pattuito, di cui residuavano da saldare € 330.000,00,
l'inadempimento non sarebbe imputabile a in quanto BA Parte_2
PM aveva fatto sorgere un concreto affidamento che la nuova dilazione di pagamento sarebbe stata formalmente accettata, previa adozione di apposita delibera bancaria;
le dichiarazioni di BA PM avrebbero autorizzato
[...]
a sospendere l'adempimento, in attesa della delibera bancaria. Parte_2
7) Sul mancato esercizio della clausola risolutiva espressa.
Secondo l'appellante, solamente BA PM avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione del 24.9.2018, e non in quanto quest'ultima non era stata parte contraente Controparte_1 dell'accordo e non aveva quindi il potere di provocare la risoluzione della transazione con reviviscenza del contratto di mutuo.
8) Sulla mancata ammissione delle prove orali e dell'ordine di esibizione del contratto BA PM/ di cessione dei Controparte_1 crediti in blocco.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza appellata nulla avrebbe detto circa le istanze istruttorie (prove testimoniali e ordine di esibizione) richieste con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., istanze istruttorie non accolte dal primo giudice senza specificare la ragione, e che invece avrebbero dovuto essere ammesse, sia con riferimento al contratto di cessione dei crediti in blocco tra BA PM e
11 utile per conoscere la regolamentazione di situazione come Controparte_1 quella oggetto di causa, sia con riferimento alle prove testimoniali inerenti i comportamenti di BA PM in relazione alla richiesta di rideterminazione dei termini del marzo 2019 ed a conferma delle dichiarazioni rese mediante email dalle funzionarie della banca.
2.2 Si è costituita in giudizio , quale Controparte_2 mandataria di con comparsa di costituzione e risposta con la Controparte_1 quale ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le difese svolte dinanzi al Tribunale.
Premessa una breve ricostruzione dei fatti di causa, circa il primo motivo di impugnazione, relativo alla tardività dell'intervento, ha dedotto che il G.E. aveva ritenuto tempestivo l'intervento dell'odierna appellante e, con ordinanza del
15.3.2021, aveva ammesso la medesima a partecipare alla conversione;
non aveva dunque alcun rilievo il fatto che l'intervento fosse successivo all'ordinanza di fissazione dell'udienza per la determinazione del credito da convertire, essendo sufficiente che l'intervento fosse precedente all'ordinanza di determinazione dell'importo con cui convertire il pignoramento.
Circa il secondo motivo d'appello, relativo all'erronea ricostruzione dei fatti e valutazione dei documenti operata dal giudice di primo grado, ha dedotto che la sentenza fosse adeguatamente dettagliata nella disamina delle produzioni di parte;
inoltre, la clausola risolutiva dell'accordo inserita dalla Banca era inequivocabilmente stata accettata da che infatti aveva Parte_2 utilizzato la comunicazione del settembre 2018 come prova dell'accordo a saldo e stralcio intercorso tra le parti.
Circa il terzo motivo di appello, inerente la natura novativa della transazione intercorsa tra le parti nel settembre 2018, ha argomentato che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna transazione, dal momento che mancherebbero le reciproche concessioni e la contestazione del credito da parte della debitrice;
si tratterebbe, invece, di un accordo per dilazionare il pagamento con rinuncia del creditore alla differenza in caso di esatto adempimento.
Anche a voler qualificare l'accordo quale transazione, la cessionaria CP_12 avrebbe avuto comunque il diritto di richiedere ai debitori il saldo del
[...] credito, in quanto l'accordo di pagamento a saldo e stralcio non poteva considerarsi avente carattere novativo ed avrebbe comportato, in caso di inadempimento dei debitori, la reviviscenza degli originari contratti e del debito iniziale.
12 Circa il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la cessione del credito tra
BA PM e ha eccepito che l'odierno appellante non aveva Controparte_1 mai contestato il contratto di cessione del 28.12.2018 in sé; aveva invece contestato che questo comprendesse il credito oggetto del mutuo fondiario o, comunque, che questo fosse da intendere come l'importo derivante dalla transazione novativa stipulata tra le parti, e non quello del titolo iniziale. La titolarità del credito oggetto dell'odierno giudizio in capo alla Controparte_1 risultava invece chiaramente dalle prove documentali già prodotte in primo grado quali documenti n. 19, 20, 21 e 22.
Circa il quinto motivo di appello, inerente il supposto inadempimento alle condizioni previste dalla transazione da parte dell'appellante in attesa di riscontro da parte della Banca ha argomentato che, non avendo il debitore adempiuto ai propri obblighi di pagamento alle scadenze concordate, la Controparte_1 avesse conseguentemente il diritto di invocare la risoluzione del contratto;
sarebbe stato sufficiente, di fronte al silenzio della Banca alle richieste di ulteriore dilazione, che l'appellante avesse onorato i pagamenti alle scadenze stabilite, per evitare la reviviscenza degli originari rapporti giuridici con crediti più consistenti.
Circa il sesto motivo di appello, inerente il diritto di invocare la risoluzione del contratto solamente ad opera del BA PM, e non della ha Controparte_1 dedotto che quest'ultima era intervenuta nell'esecuzione sulla base del titolo originario, per il quale era stato stipulato l'accordo di saldo e stralcio e, in virtù della cessione, aveva legittimamente invocato la risoluzione.
Infine, si è opposta all'ammissione delle prove riproposte in appello, riportandosi ai motivi dedotti in primo grado.
2.3 Con ordinanza del 20.12.2024, la Corte ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie avanzate dalla parte appellante, in mancanza di uno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza di rigetto del primo giudice del 12.7.2021, che appariva comunque condivisibile;
all'udienza del 17.6.2025, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
13 Ritiene la Corte che la ricostruzione effettuata ad opera del giudice di primo grado sia corretta alla luce dei principi giurisprudenziali sanciti dalla Suprema
Corte, richiamati nella pronuncia di primo grado, con particolare riferimento alla
Sentenza della Corte di Cassazione n. 411/2020: “Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento il giudice deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del debitore e fino all'udienza in cui egli provvede sulla medesima istanza”, che si pone in linea di continuità con il precedente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione n. 940/2012, nel senso della necessità di includere nella somma quantificata dal provvedimento di conversione anche i creditori intervenuti a seguito della presentazione dell'istanza: “In materia di espropriazione forzata, ai fini della conversione del pignoramento immobiliare, il giudice dell'esecuzione deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti fino al momento dell'udienza in cui è pronunciata (ovvero, in cui il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art.
495, comma 3, c.p.c.”.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell'istanza e fino all'udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l'ordinanza di cui dell'art. 495, terzo comma, c.p.c.; tale conclusione è infatti coerente con il principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti, ed esprime un atteggiamento di favore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quale mezzo volto a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori.
La conversione del pignoramento, inteso come strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non potrebbe quindi non tener conto del credito per il quale è intervenuto un atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'istanza, determina l'ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti.
Dall'analisi degli eventi e dei provvedimenti che si sono susseguiti nella procedura esecutiva R.G.E. 384/2016, pendente avanti al Tribunale di Firenze, si
14 può agilmente desumere che l'istanza di conversione del pignoramento depositata da in data 24.6.2019 è stata dichiarata in prima battuta tempestiva Parte_1 ed ammissibile con l'ordinanza del 2.7.2019 con la quale, peraltro, il G.E. non si è pronunciato sui termini di rateazione, come dedotto dall'appellante, né si è riservato di pronunciare l'ordinanza di conversione del pignoramento, ma si è limitato a fissare udienza “per sentire le parti in ordine alla determinazione delle somme da versarsi per la conversione”; l'istanza di conversione è stata poi rigettata con l'ordinanza del 21.7.2020, ed infine ritenuta definitivamente ammissibile con l'ordinanza del 15.3.2021, che ha riconosciuto i crediti, tra cui quello di quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_1 nei termini ivi indicati.
È dunque quest'ultimo provvedimento del 15.3.2021, e non quello del
2.7.2019 che, nel caso di specie, ha determinato il termine della facoltà di intervenire nel procedimento esecutivo, con la conseguenza che l'intervento dell'odierna appellata del 5.3.2020 debba considerarsi tempestivo ed ammissibile.
3.2 Il secondo motivo è infondato.
L'appellante ha contestato come erronea la ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado in sentenza, laddove ha dichiarato che il primo accordo transattivo stipulato tra le parti, consistente nel pagamento in unica soluzione della somma di
€ 900.000,00 a saldo e stralcio di ogni credito vantato, fosse sottoposto “a condizione risolutiva del pagamento del suddetto importo entro il termine del 31 dicembre 2018 con la precisazione che, in difetto l'accordo si sarebbe risolto e la banca avrebbe proceduto al recupero dell'intero credito con i titoli originari” (cfr. pag. 4 sentenza Tribunale di Firenze) laddove, invece, dalla proposta del 7.9.2018
e dall'accettazione del 24.9.2018 (all.ti 15 e 16 fascicolo di primo grado Pt_1
non risulterebbe inserita alcuna condizione risolutiva, e non vi sarebbe
[...] alcuna precisazione nel senso indicato in sentenza (cfr. pag. 16 atto di appello).
La doglianza dell'appellante è presto smentita dal testo della comunicazione del 24.9.2018 del BA PM S.p.a. il cui contenuto, anche se non testualmente riportato, è chiaramente quello indicato dal giudice di primo grado per quanto riguarda la somma oggetto dell'accordo, il termine di scadenza e l'inserimento della clausola risolutiva espressa.
L'appellante ha contestato come arbitraria ed errata anche la ricostruzione del giudice di primo grado laddove ha dedotto, nella sentenza di primo grado (cfr. pag.
4), che “Il 6 dicembre del 2018 la debitrice principale chiedeva dilazione del
15 pagamento dell'importo di euro 900.000,00, richiesta accettata dal BA PM che tuttavia ribadiva la clausola risolutiva di reviviscenza dei contratti e degli importi originari in caso di mancato adempimento di quanto proposto dal debitore”, con particolare riferimento all'assenza del riferimento, nella corrispondenza intercorsa tra le parti, alla riviviscenza dei contratti e degli importi originali in caso di inadempimento dell'appellante.
Anche in questo caso, dall'analisi della comunicazione di BA PM del
6.12.2018 (all. 17 fascicolo di primo grado , si evince la concessione Parte_1 della dilazione di pagamento richiesta dall'appellante, con conferma della clausola risolutiva espressa, la cui giuridica conseguenza, in caso di inadempimento del debitore, è proprio la riviviscenza dei contratti e degli importi originali, come meglio argomentato nel proseguo.
Priva di pregio appare poi la doglianza per cui il Tribunale avrebbe errato nell'indicare, sempre a pagina 4 della sentenza, che “il successivo 28 dicembre
2018 BA PM cedeva in blocco alla società veicolo una serie Controparte_1 di crediti”, alla luce della contestazione dell'odierno appellante della suddetta circostanza;
infatti, il giudice di primo grado ha risolto l'eccezione concludendo nel senso della legittimità della cessione in blocco dei crediti e della titolarità dei medesimi in capo all'odierna appellata.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche laddove, a pagina
4 e 5, ha statuito che “Nel marzo 2019 la debitrice principale, trovandosi in condizioni di difficoltà finanziaria, si rivolgeva nuovamente al BA PM chiedendo un'ulteriore dilazione ma senza ottenere riscontro alcuno le somme sino ad allora versate, a seguito degli accordi conclusi con BA PM, venivano così trattenute dal cessionario a titolo di acconto e, atteso il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, la creditrice agiva per la reviviscenza dei contratti e dei crediti originari”, lamentando come non corrispondente al vero che la richiesta sarebbe rimasta priva di riscontro da parte del BA PM, ma che anzi fu riscontrata con le comunicazioni del 4.4.2019 e del 13.5.2019; che le somme versate in forza del contratto del 24.9.2018 non furono pagate a titolo di acconto;
che non vi fu il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, in quanto entro tale data la
[...] aveva versato quanto concordato, ovvero la somma di € 350.000,00; Parte_2 che di conseguenza, tale evento non potrebbe mettersi in correlazione con le iniziative successive della creditrice.
16 La ricostruzione operata dal giudice di primo grado appare emendabile solo laddove cita il mancato rispetto del termine del 31.12.2018, atteso che con il successivo accordo del 18.12.2018, il piano di rientro prevedeva come scadenza finale la data del 31.5.2019; tuttavia, atteso che l'intervento nella procedura esecutiva di è datato 5.3.2020, e quindi successivo anche alla Controparte_11 scadenza di quest'ultimo termine, la doglianza sul punto appare irrilevante.
Il motivo di appello, inoltre, appare infondato anche alla luce di quanto argomentato nel proseguo, nell'analisi del terzo e del sesto motivo di appello.
3.3 Il terzo motivo, è infondato.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non si sarebbe espresso in merito al carattere novativo dell'accordo del 24.9.2018 rispetto ai precedenti contratti bancari, sostituiti da una nuova obbligazione in via generale e unitaria a favore della banca;
la transazione del 24.9.2018 infatti, presenterebbe le caratteristiche della mutazione dell'oggetto, del titolo e dell'animus novandi, anche se non espresso, tali da integrare i caratteri della transazione novativa previsti dagli artt.
1965 e 1230 c.c., con conseguente estinzione dei precedenti contratti bancari.
Invero, il primo giudice si è pronunciato espressamente sul carattere - non novativo ma conservativo - dell'accordo intercorso tra le parti nel dicembre 2018, senza menzionare espressamente l'accordo del 24.9.2018. Tuttavia, le stesse considerazioni debbono intendersi riferite anche a tale precedente accordo, per cui valgono le stesse, condivisibili, valutazioni.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza che la novazione debba essere connotata non solo dall'animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, ma anche dalla causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo, e dall'aliquid novi, inteso come sostituzione all'obbligazione originaria, di una nuova obbligazione diversa nel titolo o nell'oggetto.
Ne consegue che l'atto con il quale le parti abbiano convenuto semplicemente di modificare il quantum di una precedente obbligazione, differendone la scadenza per il suo adempimento, non possa costituire in sé novazione e non comporti l'estinzione dell'obbligazione originaria (in tal senso: Cass. civ. n. 1218/2008).
La giurisprudenza più recente ha inoltre statuito che l'efficacia novativa della transazione presuppone l'oggettiva incompatibilità fra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo: “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
17 e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cass. civ. n.32655/2021).
Ancora più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che, per aversi transazione novativa, debbano coesistere due elementi, ovvero la rinuncia reciproca alle pretese, e la manifestazione inequivoca della volontà delle parti di instaurare un nuovo rapporto: “Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva:
- sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto
e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati”
(Cass. civ. n. 5565/2025).
Nella specie, né l'accordo del 24.9.2018 nè, tantomeno, quello del dicembre
2018 hanno inciso sul titolo o sull'oggetto dell'originaria obbligazione, avendo introdotto soltanto una diversa modalità di adempimento dell'obbligo medesimo, che è rimasto immutato;
ed infatti, è del tutto assente nell'accordo la manifestazione di volontà delle parti di sostituire la precedente situazione negoziale con un nuovo rapporto.
Osserva peraltro la Corte che la sopra esposta interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte d'appello di Milano n. 471/2022 (all. 48 fascicolo primo grado appellata) e nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2024 (all. 6 fascicolo secondo grado appellata), depositate da Controparte_2 in allegato alla propria comparsa conclusionale in appello ed emesse nel giudizio
18 avente origine dall'opposizione promossa da ex art. 615 c.p.c. Parte_2 avanti al Tribunale di Milano R.G. 15378/2020 avverso l'atto di precetto fondato sul mutuo fondiario 4.2.2010, rep. 92228; nel suddetto giudizio, avente ad oggetto quasi integralmente le stesse questioni che formano oggetto della presente causa, sia la Corte d'appello di Milano sia la Suprema Corte hanno escluso il carattere novativo, concludendo per la natura meramente conservativa dell'accordo del
24.9.2024.
Si legge infatti nella parte motiva della Sentenza della Corte di Cassazione n.
9479/2024: “In applicazione della regola per cui la transazione novativa presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente
e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, cosicché solo nell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, deve accertarsi se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass., sez.
6 -1, 06-10-2020, n. 21371; Cass., sez. 1, 11-11-2016, n. 23064; Cass., sez. 3,
14-07-2011, n. 15444), i giudici d'appello hanno, del tutto correttamente, ravvisato elementi che deponevano per la natura conservativa della transazione.
A tale riguardo, hanno spiegato, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, che, nella specie, difettava sia l'elemento oggettivo dell'aliquid novi, essendo rimasto immutato l'oggetto della prestazione dovuta dalla debitrice o il titolo del rapporto, sia l'elemento soggettivo dell'animus novandi, non contenendo l'accordo la manifestazione di volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, sostitutivo di quello originario, essendosi piuttosto le parti limitate a concordare nuove modalità di pagamento del debito (nel senso di articolate diversamente rispetto a quelle originariamente pattuite), come desumibile dalla espressione "versamento a saldo e stralcio" contenuta nella missiva del 24 settembre 2018, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente obbligazione produca, se non altro di per sé sola, novazione (Cass., sez. L, 26-02-2009, n. 4670; Cass., sez. L, 29-10-
2018, n. 27390; Cass., sez. 2, 14-09-2022, n. 27028; Cass., sez. 2, 05-04-2023,
n. 9347). Tanto è sufficiente ad escludere che si abbia transazione novativa, per la quale è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti, per quanto non regolamentato dal più
19 recente accordo, una transazione conservativa del pregresso rapporto (Cass., sez.
1, 13-03-2019, n. 7194), esclusivamente finalizzata ad apportare modifiche meramente quantitative e, quindi, a ridurre le reciproche pretese mediante una rimodulazione dell'importo del debito originariamente previsto ed a concedere una dilazione nei pagamenti” .
3.4 Il quarto ed il quinto motivo, sono entrambi infondati.
Il quarto ed il quinto motivo di appello possono essere analizzati congiuntamente, essendo parzialmente connessi tra loro.
Con il quarto motivo d'appello, ha lamentato che, alla data della Parte_1 cessione dei crediti in blocco (28.12.2018), il credito derivante dal mutuo fondiario contratto da e per il quale aveva concesso Parte_2 Parte_1 ipoteca era inesistente, e dunque non poteva ricadere nella suddetta cessione, in quanto detto mutuo fondiario (unitamente agli altri due contratti bancari) era stato superato ed estinto a seguito della transazione del 24.9.2018.
Con il quinto motivo d'appello, ha lamentato che al 28.12.2018 i crediti stessi derivanti dai tre contratti bancari non avrebbero potuto essere oggetto di cessione, poiché crediti estinti e superati dalla transazione del 24.9.2018.
Ha aggiunto che l'odierna appellata non avesse prodotto in giudizio il contratto di cessione in blocco, nonostante la richiesta di esibizione dell'appellante; che l'elenco dei crediti ceduti, formato da oltre 700 fogli, non sarebbe chiaro né intellegibile, e comunque non riporterebbe l'indicazione del credito ceduto, né il suo ammontare.
Entrambi i motivi non possono essere accolti in conseguenza dell'infondatezza del terzo motivo di appello: qualificato l'accordo del 24.9.2018 come avente carattere conservativo, in assenza di animus novandi, e di manifesta intenzione di sostituire la precedente situazione negoziale con un nuovo rapporto, di fronte all'inadempimento del debitore, il credito originario ben poteva essere oggetto di cessione alla luce dell'inadempimento della parte debitrice e della conseguente reviviscenza dei rapporti originari.
Ritiene il Collegio che sia infondata anche la doglianza relativa alla mancata produzione in giudizio da parte dell'appellata del contratto di cessione in blocco e della mancata chiarezza e intellegibilità dell'elenco dei crediti ceduti;
i documenti prodotti dall'odierna appellata sono infatti idonei a comprovare che il compendio dei crediti ceduti comprenda anche il credito oggetto dell'odierno giudizio: la prova della titolarità del credito oggetto di cessione in capo alla risulta Controparte_1
20 infatti dall'atto di deposito dell'elenco dei crediti ceduti del 28.12.2018, con indicazione del codice identificativo NDG dei singoli debitori oggetto di cessione
(all. 19 fascicolo di primo grado , dalla copia dell'allegato con Controparte_1 indicazione del codice identificativo NDG n. 11594654, a pagina 318 dell'elenco dei rapporti ceduti (all. 20 fascicolo di primo grado , dalla Controparte_1 dichiarazione di cessione del credito oggetto dell'esecuzione dal BA PM S.p.a.
a del 6.2.2020 (all. 21 fascicolo di primo grado Controparte_1 CP_1
con indicazione delle parti e del codice identificativo NDG 011594654, e
[...] dall'avviso pubblicato il 5.1.2019 in Gazzetta Ufficiale (all. 22 fascicolo di primo grado con menzione dell'atto di deposito dell'elenco dei crediti Controparte_1 ceduti.
3.5 Il sesto motivo è infondato.
L'appellante ha eccepito che, pur non essendovi stato il completamento del pagamento dell'importo pattuito, di cui residuavano da saldare € 330.000,00,
l'inadempimento non sarebbe imputabile a in quanto BA Parte_2
PM aveva fatto sorgere un concreto affidamento che la nuova dilazione di pagamento sarebbe stata formalmente accettata, previa adozione di apposita delibera bancaria;
le dichiarazioni di BA PM avrebbero autorizzato
[...]
a sospendere l'adempimento, in attesa della delibera bancaria. Parte_2
Il motivo di doglianza non è condivisibile, atteso che la condotta inadempiente della parte debitrice risulta comprovata;
la parte debitrice era infatti edotta delle scadenze previste prima con l'accordo del 24.9.2018, successivamente rinegoziate nell'accordo del 18.12.2018, e della previsione, in entrambi gli accordi, della clausola risolutiva espressa che avrebbe fatto rivivere i titoli originari.
3.5 Il settimo motivo è infondato.
Ha lamentato l'appellante che solamente BA PM avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione del 24.9.2018, e non in quanto quest'ultima non era stata parte contraente Controparte_1 dell'accordo e non aveva quindi il potere di provocare la risoluzione della transazione con reviviscenza del contratto di mutuo.
La recente giurisprudenza di legittimità ha pacificamente statuito che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., nell'oggetto della cessione del credito e degli “altri accessori” rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto ceduto, ivi compreso il potere relativo alla tutela del credito (cfr. Cass. civ. n. 21275/2024).
21 Con la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2024, resa in una fattispecie aderente a quella in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che nell'oggetto della cessione sia ricompresa ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso che integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, come la clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice:“In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli
"altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito)”.
Peraltro, va ricordato che, conseguentemente all'inadempimento di
[...]
con raccomandata del 3.8.2015 (all. 12 fascicolo di primo grado Parte_2 appellata), BA PM aveva già esercitato il diritto di recesso da tutti i contratti, ed aveva intimato alla parte debitrice di pagare il residuo credito, quantificato complessivamente in € 1.621.361,61; ne erano seguiti gli accordi di dilazione di pagamento per la somma di € 900.000,00 sopra descritti.
3.5 L'ottavo motivo è infondato.
Ha lamentato l'appellante che la sentenza appellata nulla avrebbe argomentato circa le istanze istruttorie (prove testimoniali e ordine di esibizione) richieste con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. Invero, le istanze istruttorie sono state rigettate dal primo giudice con ordinanza motivata del 12.7.2021, in parte perché irrilevanti ai fini del decidere, in parte perché formulate su capitoli attinenti circostanze da provarsi documentalmente. Tale decisione appare pienamente condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni sopra esposte che depongono per l'infondatezza dell'appello.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n.
3407/2022 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 5.12.2022
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 14.239.00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa AB MA
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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