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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31754/2023 RG promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pizzuti ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Toscani n. 4 presso lo studio del predetto legale giusta delega in atti
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 95, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Celletti che la rappresenta e difende giusta delega conferita su separato atto al ricorso per Decreto Ingiuntivo n. RG
26688/2023
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 11/10/2023 e ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5091/2023,
[...]
emesso in data 1.09.2023 dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, per la somma di € 8926,17 oltre interessi, rivalutazione e spese, asseritamente dovuta a a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto, settembre e Controparte_1
novembre 2022, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Al proposito ha rilevato che il calcolo del dovuto è stato effettuato dalla lavoratrice sulla base delle buste paga antecedenti a quelle contestate senza considerare le assenze ingiustificate della stessa dall'1.10.2022 al 17.10.2022
e che, alla luce delle buste paga delle mensilità contestate e messe a disposizione della lavoratrice, il credito è della minor somma di € 6269,05.
Tanto premesso, ha chiesto la revoca e/o la dichiarazione della nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
nel costituirsi in giudizio, ha precisato, con riguardo alle Controparte_1
contestazioni disciplinari che hanno ad oggetto assenze ingiustificate, di non essersi presentata a lavoro su espressa indicazione del datore di lavoro, il quale,
interpellato in merito dalla stessa, aveva risposto che tali contestazioni servivano solamente a produrre buste paga con retribuzione pari a € 0,00. Ha
chiesto il rigetto dell'opposizione e in via subordinata la condanna della società
opponente alla minor somma di € 6269,05 riconosciuta come ancora dovuta.
Con ordinanza del 12.06.2024 il Giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata dalla società ed ha rinviato all'udienza del 28.01.2025 per l'escussione dei testi di parte opponente;
all'udienza così fissata, il difensore della opposta ha circoscritto la domanda ad € 6269,05 oltre accessori come da ordinanza del
2 12.06.2024 e, a fronte di tale rinuncia, il difensore della società, ha rinunciato a sua volta a sentire i testimoni intimati.
Il Giudice, preso atto delle reciproche rinunce, ha fissato per la discussione l'udienza cartolare del 12.02.2025, all'esito della quale la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della sola è stata trattenuta in CP_1
decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. La società opponente, nel proprio atto introduttivo, ha contestato i conteggi effettuati dalla lavoratrice, ricalcolando il dovuto nella minor somma di €
6269,05, quale risultante dalle buste paga dei mesi in contestazione.
La parte opposta, dal canto suo, ha rinunciato per il tramite del suo procuratore, al maggior importo azionato in sede monitoria, limitando la domanda alla somma non contestata ed oggetto di provvisoria esecuzione con ordinanza del 12.06.2024.
In questa situazione, stante la rinuncia all'importo controverso, il decreto ingiuntivo n. 5091/2023 deve essere revocato e la società deve Parte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , della minor Controparte_1
somma non contestata di € 6.269,05, oltre accessori dal dì del dovuto al saldo.
Deve essere respinta la domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in difetto dei presupposti e in considerazione del riconoscimento di un minor credito.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale importo riconosciuto, per disporre la compensazione per 1/3 delle spese di lite, mentre la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della opposta, dei residui 2/3, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale). Con
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 31754/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
5091/2023 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del minor importo di € 6.269,05, oltre accessori di legge dal dì del CP_1
dovuto al saldo;
-compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, Parte_1
in favore di dei residui 2/3, che liquida in € 1800,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 12.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/02/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31754/2023 RG promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Pizzuti ed elettivamente domiciliato in
Roma, Via Toscani n. 4 presso lo studio del predetto legale giusta delega in atti
Opponente
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 95, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Celletti che la rappresenta e difende giusta delega conferita su separato atto al ricorso per Decreto Ingiuntivo n. RG
26688/2023
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato in data 11/10/2023 e ritualmente notificato, Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5091/2023,
[...]
emesso in data 1.09.2023 dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, per la somma di € 8926,17 oltre interessi, rivalutazione e spese, asseritamente dovuta a a titolo di retribuzione per le mensilità di agosto, settembre e Controparte_1
novembre 2022, TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Al proposito ha rilevato che il calcolo del dovuto è stato effettuato dalla lavoratrice sulla base delle buste paga antecedenti a quelle contestate senza considerare le assenze ingiustificate della stessa dall'1.10.2022 al 17.10.2022
e che, alla luce delle buste paga delle mensilità contestate e messe a disposizione della lavoratrice, il credito è della minor somma di € 6269,05.
Tanto premesso, ha chiesto la revoca e/o la dichiarazione della nullità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
nel costituirsi in giudizio, ha precisato, con riguardo alle Controparte_1
contestazioni disciplinari che hanno ad oggetto assenze ingiustificate, di non essersi presentata a lavoro su espressa indicazione del datore di lavoro, il quale,
interpellato in merito dalla stessa, aveva risposto che tali contestazioni servivano solamente a produrre buste paga con retribuzione pari a € 0,00. Ha
chiesto il rigetto dell'opposizione e in via subordinata la condanna della società
opponente alla minor somma di € 6269,05 riconosciuta come ancora dovuta.
Con ordinanza del 12.06.2024 il Giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata dalla società ed ha rinviato all'udienza del 28.01.2025 per l'escussione dei testi di parte opponente;
all'udienza così fissata, il difensore della opposta ha circoscritto la domanda ad € 6269,05 oltre accessori come da ordinanza del
2 12.06.2024 e, a fronte di tale rinuncia, il difensore della società, ha rinunciato a sua volta a sentire i testimoni intimati.
Il Giudice, preso atto delle reciproche rinunce, ha fissato per la discussione l'udienza cartolare del 12.02.2025, all'esito della quale la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte della sola è stata trattenuta in CP_1
decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
II. La società opponente, nel proprio atto introduttivo, ha contestato i conteggi effettuati dalla lavoratrice, ricalcolando il dovuto nella minor somma di €
6269,05, quale risultante dalle buste paga dei mesi in contestazione.
La parte opposta, dal canto suo, ha rinunciato per il tramite del suo procuratore, al maggior importo azionato in sede monitoria, limitando la domanda alla somma non contestata ed oggetto di provvisoria esecuzione con ordinanza del 12.06.2024.
In questa situazione, stante la rinuncia all'importo controverso, il decreto ingiuntivo n. 5091/2023 deve essere revocato e la società deve Parte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , della minor Controparte_1
somma non contestata di € 6.269,05, oltre accessori dal dì del dovuto al saldo.
Deve essere respinta la domanda di responsabilità ex art. 96 c.p.c. in difetto dei presupposti e in considerazione del riconoscimento di un minor credito.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione del parziale importo riconosciuto, per disporre la compensazione per 1/3 delle spese di lite, mentre la società opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della opposta, dei residui 2/3, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale). Con
distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 31754/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
5091/2023 e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
del minor importo di € 6.269,05, oltre accessori di legge dal dì del CP_1
dovuto al saldo;
-compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, Parte_1
in favore di dei residui 2/3, che liquida in € 1800,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 12.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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