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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
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RG Nr. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3.04.2025
Da
in persona del Ministro pt, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. P.IVA_1
), presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la P.IVA_2 disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta
Elettronica Certificata: Email_1 appellante
Contro
C.F. rappresentato e difeso anche disgiuntamente Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ventura, C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Elisa Amadeo, C.F. , pec: Email_2 C.F._3
che richiedono di ricevere comunicazioni e notifiche agli indicati Email_3
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indirizzi pec, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste, via del Coroneo 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si rinnova allegata al presente atto, appellato
appello avverso la sentenza n. 22/2025 ( rg. Nr. 225/2024) del tribunale di Trieste pubblicata il
18.03.2025 e notificata il 31.03.2025
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Tutto ciò premesso si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'appello di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro voglia riformare integralmente la qui appellata sentenza del Tribunale di Trieste n 22/25
RG 225/24 dd notificata il 31 marzo 2025 e quindi rigettare in toto in quanto infondato in fatto e in diritto l'originario ricorso avversario con condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in ragione dell'esecutività della sentenza di primo grado e riserva di proporre istanza di sospensione degli atti esecutivi;
spese rifuse. Tuzioristicamente disporsi ctu contabile sui compensi da attribuirsi al ricorrente tenuto conto del già percepito per gli anni in contestazione e del raggiungimento o meno dei limiti retributivi descritti.
Per parte appellata:
Concludendo, la sentenza impugnata appare del tutto esente dalle generiche ed infondate censure su cui si basa l'atto d'appello. Alla luce della complessità contabile, non giuridica, della fattispecie si riassumono per scrupolo anche in questa sede gli elementi ed i presupposti della somma complessiva che il Tribunale ha stabilito essere di spettanza del ricorrente in primo grado, rinunciando alla richiesta consulenza contabile.
In via principale:
1) Rigettarsi il proposto appello e confermarsi totalmente la sentenza impugnata.
2) Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accoglieva la domanda di pagamento azionata da nei confronti del d'ora in poi per brevità Controparte_1 Parte_1 Parte_1
. di cui era stato dipendente come dirigente di seconda fascia, fino al 2019( cfr. in pensione CP_2 con decorrenza 1/20).
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La domanda di pagamento aveva ad oggetto gli incentivi maturati ex art. 18 legge 109/94 e art. 92 decreto legislativo n.163/06 per il periodo dal 1995 al 2008 e per il periodo dal 2009 al 2014, lamentando il ricorrente in primo grado che nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di IA n. 541/2016, consolidatasi a seguito di conciliazione giudiziale in grado di appello nella quale il dichiarava di rinunciare all'appello e i convenuti rinunciavano agli Parte_1 accessori maturati sui crediti riconosciuti dal giudice, l'Amministrazione era rimasta inottemperante e non aveva neppure consentito alla parte di accedere alla documentazione utile a verificare esattamente le somme maturate a credito.
Il tribunale richiamando il principio del giudicato diretto e riflesso riconosceva in favore dell'interessato gli importi azionati per il periodo 2009-2013 e parte del 2014 ( fino al 19 agosto 2014 tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conv. del DL 90/14 art. 13 bis che ha eliminato la deroga prevista per gli incentivi), estendendo il riconoscimento della quota non corrisposta- in ragione anche per il periodo antecedente al 2009, considerato che l'interessato era stato comunque destinatario di somme- seppure ridotte- a questo titolo e che le somme azionate anche nel quantum non erano state specificatamente contestate dal CP_2
Da ultimo con riferimento al 2014 il tribunale osservava che il limite opposto dal ( cfr. Parte_1
Per direttiva del 2007), non poteva valere nel caso di specie in relazione ad attività che era stata Tes_1 prestata in plurime annualità e rispetto alla quale il mero principio di cassa sarebbe risultato del tutto irrazionale.
Pertanto condannava il al pagamento della somma di euro 348.194,82 oltre alle spese di Parte_1 lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il instando per la riforma integrale della decisione. CP_2
Si costituiva l'appellato che eccepiva l'infondatezza manifesta dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ha contestato la sentenza di primo grado con una Parte_2 serie di motivi.
Con il primo motivo di appello lamenta l'errore commesso dal primo giudice nell'applicazione del giudicato considerato che la sentenza del tribunale di IA n. 541/16 copriva il limitato periodo temporale dal 2009 al 2013: pertanto l'estensione temporale realizzata dal tribunale con riferimento al periodo dal 1995 al 2014 era errata. Anche in punto fatto evidenziava che il dal 2005 era CP_1
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applicato ad interim all'ufficio di Trieste e quindi mancava la prova dell'attività svolta quale necessario presupposto per l'incentivo.
Con secondo motivo lamentava la violazione della direttiva Di Pietro relativamente all'anno 2014, tenuto conto della produzione documentale ed in particolare del doc. 11 da cui emergeva il superamento del limite reddituale sia per il 2014 che per il 2013.
In via ulteriore il contestava il diritto del alla percezione di importi quale componente CP_2 CP_1 del Comitato Tecnico di ST poi confluito nel comitato tecnico amministrativo i cui componenti per legge non potevano ricevere alcun compenso per il ruolo rivestito. Lamentava quindi trattarsi di somme che, qualora riconosciute in ragione di norme della contrattazione decentrata, erano indebite in quanto versate in pieno contrasto con quanto previsto dalla normativa primaria inderogabile. In estremo subordine instava per una consulenza contabile al fine di verificare gli eventuali crediti ancora esistenti in favore del CP_1
5. L'appellato si è costituito in giudizio e ha contrastato l'appello eccependo l'inammissibilità del primo motivo in ragione del principio del giudicato che ha effetti diretti e indiretti ed evidenziando che tutte le somme azionate in primo grado erano già state riconosciute a titolo di incentivo dall'Amministrazione appellante, anche se corrisposte in misura ridotta in ragione del principio di onnicomprensività che il tribunale di IA , con la sentenza n. 541/2016- passata in giudicato a seguito di conciliazione giudiziale avanti alla Corte di Appello di IA- aveva ritenuto inapplicabile e illegittimo fino all'entrata in vigore della novella del 2014..
Contestava anche il secondo motivo di appello poiché l'appellante aveva invocato un limite normativo introdotto nel 2008 e previsto dalla legge limitatamente all'attività di progettazione;
per contro gli incentivi azionati dal gli erano stati corrisposti e riconosciuti dal – seppure CP_1 Parte_1 in forma ridotta- in ragione del suo ruolo di collaboratore del Rup per il quale non sussisteva il limite normativo invocato.
L'appellato contrastava anche il terzo motivo osservando che gli incentivi azionati riguardavano l'attività di collaborazione svolta per le opere pubbliche e quindi a titolo di incentivo ex legge n.
109/94 e 163/06 a nulla rilevando pertanto la legge che disciplinava l'incarico come componente del comitato tecnico della ST.
Contrastava anche l'eccezione di ripetizione dell'indebito osservando che trattavasi di incentivi inseriti nella tabella delle somme da corrispondere ai dipendenti da parte dell'Amministrazione pubblica che si era riconosciuta debitrice nei suoi confronti.
In udienza l'appellato evidenziava che pur essendosi reso conto ( mediante l'accesso postumo agli atti del Provveditorato alle opere di IA), che le somme di cui era creditore potevano essere superiori a quanto azionato in giudizio, tuttavia rinunciava alla consulenza contabile richiesta in
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primo grado limitandosi, in questa sede, a chiedere la conferma della decisione del Tribunale di
Trieste.
6. Il proposto appello va rigettato per le seguenti ragioni.
In primo grado il già dirigente di seconda fascia del presso il CP_1 CP_2 [...]
, Trentino Alto Adige e Friuli IA Giulia, Controparte_3 assegnato alla sede di Trieste, allegava di avere partecipato a tutta l'attività relativa alla programmazione e pianificazione degli interventi di competenza dell'amministrazione di appartenenza, effettuati sia direttamente che mediante concessione, occupandosi della fase tecnica e amministrativa propedeutica all'approvazione dei singoli progetti esecutivi, oltre che dell'esame tecnico amministrativo dei progetti stessi e della loro approvazione definitiva, dell'attività di sorveglianza sui lavori e di collaudo delle opere.
Lamentava il ricorrente di essere stato beneficiario degli incentivi previsti per i dipendenti pubblici con riferimento alle attività svolte per opere svolte direttamente dall'Amministrazione ovvero in concessione ex art. 18 legge 109/94 e successivamente art. 92 decreto legislativo n. 163/06, anche se in misura ridotta, in ragione del principio generale applicato dal della onnicomprensività della CP_2 retribuzione percepita dal dirigente.
Il ricorrente allegava pertanto di aver promosso causa a IA, insieme ad altri dipendenti del per ottenere l'accertamento del diritto al godimento degli incentivi previsti dal codice degli CP_2 appalti del 2006 in misura piena, con riferimento alle opere date in concessione al Consorzio IA
NU nell'ambito del cd. Progetto ( cfr. doc. 49 parte ricorrente in primo grado). Pt_3
Somme che il aveva erogato quanto meno fino al 2012, salvo poi opporre l'inapplicabilità Parte_1 dell'incentivo a fronte del rapporto di concessione in essere con il Consorzio premenzionato.
6.1. Il Tribunale di IA con la sentenza n. 541/2016 ( cfr. allegato 1 parte ricorrente in primo grado), riconosceva il diritto dei ricorrenti - compreso il per il periodo 2009-2013- al compenso CP_1 di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 163/06 qualificando comunque la posizione dell'Amministrazione come stazione appaltante anche a fronte della concessione.
Il tribunale riteneva che la decurtazione operata dal dal credito di somme in ragione del CP_2 principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. art. 24 TU 165/01), reintrodotto dalla legge nel 2014 con decorrenza 14.08.14 ( cfr. art. 13 bis DL 90/14 conv. In legge 114/14), non potesse trovare applicazione per questo tipo di incentivo.
Sentenza passata in giudicato a seguito di conciliazione giudiziale raggiunta dalle parti durante il giudizio di appello ( cfr. doc. 5 parte ricorrente in primo grado).
6.2.Conseguentemente il in mancanza di ottemperanza spontanea da parte del CP_1 CP_2 promuoveva l'odierno giudizio in primo grado al fine di ottenere il pagamento non soltanto delle
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Cont somme accertate con il giudicato, ma anche degli ulteriori importi corrisposti nel tempo dal , sempre a titolo di incentivo ex lege 163/06 ovvero legge Merloni antecedente, in misura ridotta a causa del principio della onnicomprensività, per opere pubbliche diverse e in periodo temporale ulteriore rispetto agli anni dal 2009 al 2013.
Il agiva in primo grado anche per il pagamento del credito relativo agli anni 2013 e 2014 ( fino CP_1 all'entrata in vigore della legge 114/14) di cui il Provveditorato alle opere di IA si riconosceva ancora debitore nei confronti del CP_2
Nel costituirsi in giudizio il non aveva contestato in modo specifico le somme azionate, CP_2 opponendosi per carenza di giudicato;
secondo la parte convenuta infatti, il riconoscimento giudiziale era stato limitato al periodo dal 2009 al 2013 e non poteva essere esteso alle richieste del che CP_1 aveva azionato anche somme ulteriori.
7. Il tribunale di Trieste applicando il principio generale del giudicato atto, in caso di ulteriore vertenza tra le parti, a dispiegare la propria efficacia sia in forma diretta che riflessa, accoglieva quindi la domanda nei seguenti termini:”.. Ebbene, da ciò deriva che, contrariamente a quanto ritiene
l'Amministrazione, non può porsi in dubbio che il ricorrente avesse diritto all'incentivo, avendo svolto attività di R.U.P. o di collaboratore del R.U.P., per quanto riguarda le annualità 2009-2013; tale affermazione non può che valere anche per il residuo periodo del 2014 precedente al 19 agosto, data la chiara statuizione del Tribunale di IA relativamente alla continuità normativa e date le immutate situazioni di fatto (non smentite e, dunque, non contestate neppure dall'Amministrazione resistente). Ne deriva che, certamente, è dovuta al ricorrente la quota degli incentivi Controparte_1 maturati dal 2009 al 2014 senza il limite dell'onnicomprensività della retribuzione, compresa la quota. Al riguardo, non vi è contestazione circa i conteggi presentati dalla ricorrente da parte del
peraltro elaborati sulla base della stessa Parte_2 documentazione fornita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il periodo precedente, posto che la normativa che si è succeduta in tema di incentivi era, per quel che interessa, del tutto identica nei presupposti e divergente solo per la percentuale di calcolo dell'incentivo (cfr. art. 18 della L.
109/1994 e art. 92 del D.Lgs. 163/2006), non possono che valere gli stessi principi di diritto già espressi dal Tribunale di IA, condivisi da questo Giudice, basati anche su precedenti della Corte dei Conti, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., sia con riguardo alla equiparabilità tra lavori relativi a prestazioni eseguite da personale interno-dipendente e lavori relativi a prestazioni date in concessioni, sia relativamente alla deroga al principio di onnicomprensività. Né può essere messo in discussione il diritto agli incentivi del ricorrente anche per il periodo antecedente al 2009, dato che la stessa Amministrazione ha sempre erogato l'incentivo in questione, seppur nella quota “limitata” dal vincolo del principio di onnicomprensività, senza mai chiedere, neppure in
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giudizio, la ripetizione delle somme già versate in precedenza, tanto che i conteggi effettuati dalla parte ricorrente sono stati elaborati e sostenuti documentalmente da comunicazioni del , il Parte_1 quale ha peraltro prodotto, in allegato alla memoria, i provvedimenti di riparto degli incentivi proprio per tali annualità, come correttamente sottolineato dalla parte ricorrente nelle proprie note conclusive. Pertanto, l'accertamento in questione è senz'altro implicito in tali provvedimenti. Ne deriva che, anche in relazione a tale periodo, la domanda è fondata e deve essere accolta, nella misura di cui ai conteggi di parte ricorrente, non specificamente contestati dal resistente. Parte_1
Infine, il ha rilevato che l'incentivo, quanto meno per il 2014, non rispetterebbe il limite Parte_1 dell'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo della dipendente, stabilito dall'art.
92, comma 5, considerando altresì la Direttiva del Infrastrutture prot. 7263 del 25 Parte_2 maggio 2007, secondo cui “ad uno stesso dipendente non possono essere conferiti ovvero autorizzati, in uno stesso anno, incarichi che cumulativamente gli assicurano, per competenza nell'anno, un provento lordo complessivo superiore alla retribuzione annua lorda, esclusi i compensi accessori spettanti oltre gli emolumenti fissi mensili”. In ordine al plafond per l'incentivo, va chiarito come non si debba fare riferimento al criterio di cassa, e dunque al solo momento del pagamento, ma alla maturazione del credito, con la conseguenza che, per le attività che si svolgono lungo un certo arco di tempo, superiore ad un'annualità, deve considerarsi la frazione temporale di attività compiuta.
Peraltro, se si volesse invece accedere al criterio di cassa, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti dell'Amministrazione, i quali si troverebbero ad essere remunerati in maniera proporzionalmente inferiore qualora impegnati in lavori molto lunghi e complessi, di durata anche di molti anni, rispetto ai casi in cui siano chiamati ad eseguire più opere che si svolgono in un arco temporale più concentrato e, dunque, più semplici dal punto di vista tecnico “ ( cfr. sentenza impugnata).
8. Questo Collegio condivide le conclusioni del primo giudice.
Esaminando il primo motivo relativo alla sussistenza o meno di un giudicato anche per le annualità diverse da quelle comprese nel periodo oggetto del giudizio di primo grado di IA, questa Corte ricorda che la sentenza n. 541/16 del tribunale di IA nel proprio decisum riportava quanto segue
PQ :“ accerta il diritto al pagamento delle provvidenze di cui all'art. 92 L. 193/2006 in relazione al ruolo svolto quali RUP, ovvero collaboratori di questi, nell'espletamento dei compiti svolti ed afferente alla fattispecie della salvaguardia di IA operata dal C.V.N.; 2. Accerta il diritto dei ricorrenti di percepire quanto sopra in deroga al principio di onnicomprensività.” .
Pertanto il giudice aveva accertato il diritto del a percepire i compensi di cui all'art. 92 ( cfr. CP_1 incentivi per opere pubbliche) anche in relazione alle opere date in concessione al Consorzio IA
NU (CVN) e l'inapplicabilità, in relazione a queste somme previste dal codice degli appalti, del
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principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 TU 165/01, attesa la natura accessoria e incentivante delle somme garantite dalle previsioni normative di cui all'art. 92 decreto legislativo 163/06; importi che anche i dirigenti avevano diritto di percepire ( limitatamente alla quota loro spettante), in misura piena e senza la falcidia operata dall'Amministrazione di appartenenza ( che aveva trattenuto le somme in misura piena per i dipendenti e al 50% per i soggetti già pensionati).
9.A fronte di ciò le somme azionate nel presente giudizio- come evidenziato negli atti di causa – comprendevano quanto già versato a tale titolo dal Consorzio nelle casse del M. I.T. nel capitolo di spesa individuato delle cd. opere pubbliche ( capitolo n.3411) e che era stato corrisposto parzialmente al dipendente in ragione del principio di onnicomprensività sopra riportato, oltre alle ulteriori somme
( per gli anni 2013 e 2014), di cui l'Amministrazione si riconosceva ancora debitrice al come CP_1 da corrispondenza versata in atti1 ( cfr. docc.11, 12, 18 parte ricorrente in primo grado), insieme all'ulteriore credito derivante dall'applicazione del diritto all'incentivo di cui all'art. 92, senza la Part falcidia del 50% su tutti gli incentivi corrisposti durante l'attività di collaborazione del
9.1.Il credito azionato - che il non aveva mai contestato in forma specifica in primo grado Parte_1
e che risultava anche dalle contabili dimesse dalla parte convenuta in primo grado ( cfr. doc. 7 e docc.
4,5,6 e 7 allegati alle note di discussione parte ricorrente in primo grado)-comprendeva in primo grado la somma riconosciuta come dovuta dal Provveditorato e non ancora corrisposta di cui alla nota del
15.07.21 ( cfr. docc. 11 e 12 di parte ricorrente confermata anche dalla successiva di novembre di cui al doc. 18 cit.), pari ad euro 152.605,87, oltre agli ulteriori importi versati sempre allo stesso titolo negli anni di causa e non corrisposti, insieme ai crediti per incentivi di cui all'art. 18 legge 109/94 e art. 92 legge 193/06 versatigli nel tempo in misura ridotta in ragione del principio di onnicomprensività ritenuto dal giudice illegittimo e pari all'importo di euro 103.024,48 ( di cui ai capitoli 12 ss di pag. 14 del ricorso di primo grado). Somma questa azionata in virtù dell'efficacia indiretta che il giudicato riverbera nelle controversie promosse tra le stesse parti ( cfr. Cass. 2024 n.
16618).
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9.2.Il credito per cui è causa ha dunque ad ogetto l'incentivo di cui all'art. 92 cit. relativo agli anni
2013 e 2014; somme che secondo l'appellante non sarebbero coperte dal giudicato perché esulanti dalla domanda di cui alla sentenza cit. del tribunale di IA.
10. Censura che il Collegio ritiene infondata poiché il mancato pagamento di questi incentivi emerge dalla documentazione citata al punto che precede;
comunicazioni dirette al in cui il soggetto CP_1 tenuto al versamento nel capitolo di spesa del bilancio dello Stato n. 3411 ( ossia il Provveditorato) si riconosceva espressamente ancora debitore nei suoi confronti della somma complessiva di euro
152.605,87 ( cfr. allegato 18 ricorso di primo grado).
Documentazione che deve essere valorizzata anche come prova dell'ulteriore credito azionato dal relativo agli importi corrisposti dal Provveditorato al sempre a titolo di incentivo ma CP_1 CP_2 trattenuti dal ( cfr. tre pagamenti pari all'importo complessivo lordo di euro 185.128,94); Parte_1 importi di cui il chiede il versamento in misura pari al 50% tenuto conto del principio di CP_1
Cont onnicomprensività applicatogli dal .
Da ciò la somma di euro 92.564,47 che aggiunta alle due indicate al punto 9 che precede, consente di pervenire all'importo complessivo riconosciuto dal primo giudice pari ad euro 348.194,82.
Importo- quello di euro 92.564.47- che insieme a quello di euro 152.605,87, discende come diritto di credito direttamente dal giudicato ( cfr. PQ della sentenza 541/16 del tribunale di IA).
Ogni eccezione in merito era preclusa al che avrebbe dovuto sollevarla nel precedente giudizio CP_2
( per il principio del dedotto e deducibile che comprende anche le eccezioni cfr. Cass. 1259/2024).
Pertanto l'effetto diretto del giudicato era il credito di euro 245.170,34 derivante dalla somma di euro
152.605,87 più l'importo di cui 92,564,47.
11. Residua la questione dell'ulteriore credito di cui al punto 9 della presente motivazione ( di euro
103.024,48 ), azionato in ragione della efficacia riflessa del giudicato, che l'appellante ha contestato lamentando la mancata prova dell'incentivo.
In particolare il ha lamentato la mancanza di prova del presupposto del credito, ossia lo CP_2 svolgimento di attività rilevante ai fini del riconoscimento dell'incentivo che, come è noto, era riconosciuto in capo ai dipendenti che ricoprivano funzioni inerenti i lavori pubblici ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie e che consentivano alla datrice di lavoro di ottenere un risparmio di spesa, non dovendo ricorrere a figure specializzate esterne.
Eccezione infondata poiché trattasi di credito relativo a somme già corrisposte al come CP_1 collaboratore del Rup, seppure in forma ridotta in ragione del principio di onnicomprensività( cfr. docc. Prodotta e riprodotta in allegato alle note di discussione di primo grado). Conseguentemente trattasi di somme inerenti ad attività già riconosciute come rilevanti e meritevoli di incentivo da parte
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del ( cfr. docc. Allegata sub. 27 parte ricorrente e conteggio di cui al docc. 33a e 33b parte CP_2 ricorrente in primo grado).
L'importo complessivo di euro 103.024,48, peraltro non era stato contestato in modo specifico dal in primo grado come suo onere ( cfr. art. 416 c.p.c.). Parte_1
Trattasi di credito sussistente in ragione della portata espansiva del giudicato ( cfr. giudicato riflesso, in tema Cass. 16618/2024): il tribunale di IA aveva accertato l'inapplicabilità del limite retributivo con riferimento alle somme di natura incentivante di cui all'art. 92 cit.in via generale e con una interpretazione estensibile anche alle attività di lavoro pubblico ulteriori rispetto a quelle relative al Consorzio IA NU.
11.1. Né appare fondata l'obiezione che trattasi di incentivi per lavori pubblici fondati su norma diversa ( art. 18 legge cd. Merloni).
Infatti trattasi del disposto normativo antecedente all'art. 92, ma il compenso incentivante per cui è causa è sempre di natura accessoria differendo le normative soltanto sotto il profilo delle quote ma non della ratio né della natura premiale dell'incentivo che non poteva rientrare nel divieto di cui all'art. 24 TU pubblico impiego.
12. Analogamente va rigettato il terzo motivo relativo alla cosiddetta direttiva ( cfr. nota del Per_2
7263 del 2007); parte appellante nell'invocare il disposto normativo di cui all'art. 92 Parte_1 comma 5 decreto legislativo 163/06 nella versione vigente dal 20082, non considera che il Parte_1
con una nota meramente interpretativa introduceva un limite non previsto dalla disposizione iniziale del 2006 modificata successivamente con legge.22.12.2008, n. 201 (conversione del DL 23.10. 2008,
n. 162) all'art. 1 comma 10 quater.
Inoltre come si evince chiaramente dal testo normativo, il limite riguardava soltanto le attività di progettazione;
attività che il non aveva mai svolto trattandosi di soggetto che aveva sempre CP_1
Part realizzato attività amministrative e di collaborazione del ( cfr. docc. Allegata e allegazioni ricorso 2 La quota del 2% del valore dell'opera “ “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente all'attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima (…) costituiscono economie”. 10 11
di primo grado subb. Docc. 1 a 7). Tanto più che- come si evince anche dalla sentenza del tribunale di IA- l'attività di progettazione era demandata al Consorzio e quindi non poteva essere svolta dai dipendenti interni del CP_2
Peraltro trattandosi di importo annuo lordo va da sé che il richiamo della norma non poteva essere applicato ad un dipendente che è in pensione dal 2020 e che non aveva percepito nel periodo di pertinenza l'importo dovuto.
13. Da ultimo quanto all'eccezione di non debenza delle somme in quanto inerenti al ruolo di componente del Comitato tecnico di ST ( cfr. pag. 33 atto di appello), trattasi di eccezione che non ha pregio ritenuto che le somme azionate hanno ad oggetto importi dovuti a titolo di incentivo Part per i lavori pubblici e riguardanti il ruolo svolto dal come collaboratore del CP_1
Somme parzialmente già corrisposte in favore dell'ex dipendente e rispetto alle quali l'eccezione sollevata in giudizio non è rilevante non essendo supportata da allegazioni specifiche che consentissero al primo giudice e a questo Collegio di apprezzare l'eventuale nullità delle norme collettive decentrate con cui era stato disposta la corresponsione di somme in suo favore.
Inoltre – ad ulteriore prova del credito- va ricordato che gli importi azionati erano stati inseriti nei prospetti e nelle tabelle di ripartizione del Provveditorato allegati agli atti di causa, quale riconoscimento ulteriore del credito azionato dal CP_1
Pertanto anche sotto questo profilo l'appello va rigettato siccome infondato.
14. Al rigetto dell'appello consegue il diritto dell'appellato alla rifusione delle spese del grado che sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni in ragione del valore della domanda per le cause di III fascia alta, tenuto conto della mancanza della fase istruttoria.
15. Nonostante l'infondatezza dell'appello non può essere applicata all'appellante la sanzione del raddoppio del versamento del contributo unificato trattandosi di Amministrazione dello Stato per la quale sussiste il diritto della prenotazione a debito.
Come osservato dalla giurisprudenza legittimità con sentenza n. 1778/2016, condivisa da questa
Corte e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.:”.. .Inoltre, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, «a norma dell'art. 115 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, nel processo in cui, come nella specie, è parte l'amministrazione pubblica - intendendosi per tale ai sensi dell'art. 3 lett. q) dello stesso d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica - "sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: (a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario", non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012 secondo cui "quando l'impugnazione, anche
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incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale". 18 .La prenotazione a debito, infatti, concretandosi, ex art. 3 lett.$) del citato d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, "nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero", rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo. 19.E', invero, principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che
l'obbligazione non sorge. Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica. 21. Difatti nella ipotesi cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa. 22. L'istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi quelli afferenti al contributo unificato - che gravano sul processo, assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese. 23. Né può sottacersi che il contributo unificato, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005, ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dal citato art.1, comma
17, della Legge n.228 del 2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'tr. 13 del DPR n. 115 del
2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo. 24. Stante, pertanto, la non debenza della amministrazione pubblica ricorrente del versamento del contributo unificato darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile» (così Cass., SU, 9938/2014 cit.).”.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
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- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 9990,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per notizia e salvo verifica finale dei conteggi, desunti dai tabulati all'uopo predisposti, da effettuarsi in sede di liquidazione delle somme, la S.V. vanterebbe un credito a saldo, con riferimento a tutto il 2014, di €. 152.605,87 (importo lordissimo da assoggettare a tutte le ritenute di legge e all'IRPEF) che costituisce la differenza tra la somma complessiva spettante, per tutta l'attività svolta, in qualità di relatore CTM e supporto al RUP, corrispondente ad €. 462.410,23 (lordissimo) egli acconti già precedentemente corrisposti per complessivi €. 309.804,36. Della somma totale in acconto sono state versate al , per l'allora presunto principio di omnicomprensività, tre Parte_1 trance di pagamenti rispettivamente di: €. 76.403,55 (12.12.2012); €. 52.600,00 (19.12.2013); 56.125,39 (3.06.2014) e quindi per il complessivo importo di €. 185.128,94”.
RG Nr. 41/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3.04.2025
Da
in persona del Ministro pt, Parte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. P.IVA_1
), presso i cui uffici in Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la P.IVA_2 disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta
Elettronica Certificata: Email_1 appellante
Contro
C.F. rappresentato e difeso anche disgiuntamente Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ventura, C.F. pec: C.F._2
e dall'avv. Elisa Amadeo, C.F. , pec: Email_2 C.F._3
che richiedono di ricevere comunicazioni e notifiche agli indicati Email_3
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indirizzi pec, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trieste, via del Coroneo 17, come da delega in calce al ricorso di primo grado e che si rinnova allegata al presente atto, appellato
appello avverso la sentenza n. 22/2025 ( rg. Nr. 225/2024) del tribunale di Trieste pubblicata il
18.03.2025 e notificata il 31.03.2025
In punto: pagamento somma
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Tutto ciò premesso si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'appello di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro voglia riformare integralmente la qui appellata sentenza del Tribunale di Trieste n 22/25
RG 225/24 dd notificata il 31 marzo 2025 e quindi rigettare in toto in quanto infondato in fatto e in diritto l'originario ricorso avversario con condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in ragione dell'esecutività della sentenza di primo grado e riserva di proporre istanza di sospensione degli atti esecutivi;
spese rifuse. Tuzioristicamente disporsi ctu contabile sui compensi da attribuirsi al ricorrente tenuto conto del già percepito per gli anni in contestazione e del raggiungimento o meno dei limiti retributivi descritti.
Per parte appellata:
Concludendo, la sentenza impugnata appare del tutto esente dalle generiche ed infondate censure su cui si basa l'atto d'appello. Alla luce della complessità contabile, non giuridica, della fattispecie si riassumono per scrupolo anche in questa sede gli elementi ed i presupposti della somma complessiva che il Tribunale ha stabilito essere di spettanza del ricorrente in primo grado, rinunciando alla richiesta consulenza contabile.
In via principale:
1) Rigettarsi il proposto appello e confermarsi totalmente la sentenza impugnata.
2) Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste accoglieva la domanda di pagamento azionata da nei confronti del d'ora in poi per brevità Controparte_1 Parte_1 Parte_1
. di cui era stato dipendente come dirigente di seconda fascia, fino al 2019( cfr. in pensione CP_2 con decorrenza 1/20).
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La domanda di pagamento aveva ad oggetto gli incentivi maturati ex art. 18 legge 109/94 e art. 92 decreto legislativo n.163/06 per il periodo dal 1995 al 2008 e per il periodo dal 2009 al 2014, lamentando il ricorrente in primo grado che nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di IA n. 541/2016, consolidatasi a seguito di conciliazione giudiziale in grado di appello nella quale il dichiarava di rinunciare all'appello e i convenuti rinunciavano agli Parte_1 accessori maturati sui crediti riconosciuti dal giudice, l'Amministrazione era rimasta inottemperante e non aveva neppure consentito alla parte di accedere alla documentazione utile a verificare esattamente le somme maturate a credito.
Il tribunale richiamando il principio del giudicato diretto e riflesso riconosceva in favore dell'interessato gli importi azionati per il periodo 2009-2013 e parte del 2014 ( fino al 19 agosto 2014 tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conv. del DL 90/14 art. 13 bis che ha eliminato la deroga prevista per gli incentivi), estendendo il riconoscimento della quota non corrisposta- in ragione anche per il periodo antecedente al 2009, considerato che l'interessato era stato comunque destinatario di somme- seppure ridotte- a questo titolo e che le somme azionate anche nel quantum non erano state specificatamente contestate dal CP_2
Da ultimo con riferimento al 2014 il tribunale osservava che il limite opposto dal ( cfr. Parte_1
Per direttiva del 2007), non poteva valere nel caso di specie in relazione ad attività che era stata Tes_1 prestata in plurime annualità e rispetto alla quale il mero principio di cassa sarebbe risultato del tutto irrazionale.
Pertanto condannava il al pagamento della somma di euro 348.194,82 oltre alle spese di Parte_1 lite.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il instando per la riforma integrale della decisione. CP_2
Si costituiva l'appellato che eccepiva l'infondatezza manifesta dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ha contestato la sentenza di primo grado con una Parte_2 serie di motivi.
Con il primo motivo di appello lamenta l'errore commesso dal primo giudice nell'applicazione del giudicato considerato che la sentenza del tribunale di IA n. 541/16 copriva il limitato periodo temporale dal 2009 al 2013: pertanto l'estensione temporale realizzata dal tribunale con riferimento al periodo dal 1995 al 2014 era errata. Anche in punto fatto evidenziava che il dal 2005 era CP_1
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applicato ad interim all'ufficio di Trieste e quindi mancava la prova dell'attività svolta quale necessario presupposto per l'incentivo.
Con secondo motivo lamentava la violazione della direttiva Di Pietro relativamente all'anno 2014, tenuto conto della produzione documentale ed in particolare del doc. 11 da cui emergeva il superamento del limite reddituale sia per il 2014 che per il 2013.
In via ulteriore il contestava il diritto del alla percezione di importi quale componente CP_2 CP_1 del Comitato Tecnico di ST poi confluito nel comitato tecnico amministrativo i cui componenti per legge non potevano ricevere alcun compenso per il ruolo rivestito. Lamentava quindi trattarsi di somme che, qualora riconosciute in ragione di norme della contrattazione decentrata, erano indebite in quanto versate in pieno contrasto con quanto previsto dalla normativa primaria inderogabile. In estremo subordine instava per una consulenza contabile al fine di verificare gli eventuali crediti ancora esistenti in favore del CP_1
5. L'appellato si è costituito in giudizio e ha contrastato l'appello eccependo l'inammissibilità del primo motivo in ragione del principio del giudicato che ha effetti diretti e indiretti ed evidenziando che tutte le somme azionate in primo grado erano già state riconosciute a titolo di incentivo dall'Amministrazione appellante, anche se corrisposte in misura ridotta in ragione del principio di onnicomprensività che il tribunale di IA , con la sentenza n. 541/2016- passata in giudicato a seguito di conciliazione giudiziale avanti alla Corte di Appello di IA- aveva ritenuto inapplicabile e illegittimo fino all'entrata in vigore della novella del 2014..
Contestava anche il secondo motivo di appello poiché l'appellante aveva invocato un limite normativo introdotto nel 2008 e previsto dalla legge limitatamente all'attività di progettazione;
per contro gli incentivi azionati dal gli erano stati corrisposti e riconosciuti dal – seppure CP_1 Parte_1 in forma ridotta- in ragione del suo ruolo di collaboratore del Rup per il quale non sussisteva il limite normativo invocato.
L'appellato contrastava anche il terzo motivo osservando che gli incentivi azionati riguardavano l'attività di collaborazione svolta per le opere pubbliche e quindi a titolo di incentivo ex legge n.
109/94 e 163/06 a nulla rilevando pertanto la legge che disciplinava l'incarico come componente del comitato tecnico della ST.
Contrastava anche l'eccezione di ripetizione dell'indebito osservando che trattavasi di incentivi inseriti nella tabella delle somme da corrispondere ai dipendenti da parte dell'Amministrazione pubblica che si era riconosciuta debitrice nei suoi confronti.
In udienza l'appellato evidenziava che pur essendosi reso conto ( mediante l'accesso postumo agli atti del Provveditorato alle opere di IA), che le somme di cui era creditore potevano essere superiori a quanto azionato in giudizio, tuttavia rinunciava alla consulenza contabile richiesta in
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primo grado limitandosi, in questa sede, a chiedere la conferma della decisione del Tribunale di
Trieste.
6. Il proposto appello va rigettato per le seguenti ragioni.
In primo grado il già dirigente di seconda fascia del presso il CP_1 CP_2 [...]
, Trentino Alto Adige e Friuli IA Giulia, Controparte_3 assegnato alla sede di Trieste, allegava di avere partecipato a tutta l'attività relativa alla programmazione e pianificazione degli interventi di competenza dell'amministrazione di appartenenza, effettuati sia direttamente che mediante concessione, occupandosi della fase tecnica e amministrativa propedeutica all'approvazione dei singoli progetti esecutivi, oltre che dell'esame tecnico amministrativo dei progetti stessi e della loro approvazione definitiva, dell'attività di sorveglianza sui lavori e di collaudo delle opere.
Lamentava il ricorrente di essere stato beneficiario degli incentivi previsti per i dipendenti pubblici con riferimento alle attività svolte per opere svolte direttamente dall'Amministrazione ovvero in concessione ex art. 18 legge 109/94 e successivamente art. 92 decreto legislativo n. 163/06, anche se in misura ridotta, in ragione del principio generale applicato dal della onnicomprensività della CP_2 retribuzione percepita dal dirigente.
Il ricorrente allegava pertanto di aver promosso causa a IA, insieme ad altri dipendenti del per ottenere l'accertamento del diritto al godimento degli incentivi previsti dal codice degli CP_2 appalti del 2006 in misura piena, con riferimento alle opere date in concessione al Consorzio IA
NU nell'ambito del cd. Progetto ( cfr. doc. 49 parte ricorrente in primo grado). Pt_3
Somme che il aveva erogato quanto meno fino al 2012, salvo poi opporre l'inapplicabilità Parte_1 dell'incentivo a fronte del rapporto di concessione in essere con il Consorzio premenzionato.
6.1. Il Tribunale di IA con la sentenza n. 541/2016 ( cfr. allegato 1 parte ricorrente in primo grado), riconosceva il diritto dei ricorrenti - compreso il per il periodo 2009-2013- al compenso CP_1 di cui all'art. 92 decreto legislativo n. 163/06 qualificando comunque la posizione dell'Amministrazione come stazione appaltante anche a fronte della concessione.
Il tribunale riteneva che la decurtazione operata dal dal credito di somme in ragione del CP_2 principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. art. 24 TU 165/01), reintrodotto dalla legge nel 2014 con decorrenza 14.08.14 ( cfr. art. 13 bis DL 90/14 conv. In legge 114/14), non potesse trovare applicazione per questo tipo di incentivo.
Sentenza passata in giudicato a seguito di conciliazione giudiziale raggiunta dalle parti durante il giudizio di appello ( cfr. doc. 5 parte ricorrente in primo grado).
6.2.Conseguentemente il in mancanza di ottemperanza spontanea da parte del CP_1 CP_2 promuoveva l'odierno giudizio in primo grado al fine di ottenere il pagamento non soltanto delle
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Cont somme accertate con il giudicato, ma anche degli ulteriori importi corrisposti nel tempo dal , sempre a titolo di incentivo ex lege 163/06 ovvero legge Merloni antecedente, in misura ridotta a causa del principio della onnicomprensività, per opere pubbliche diverse e in periodo temporale ulteriore rispetto agli anni dal 2009 al 2013.
Il agiva in primo grado anche per il pagamento del credito relativo agli anni 2013 e 2014 ( fino CP_1 all'entrata in vigore della legge 114/14) di cui il Provveditorato alle opere di IA si riconosceva ancora debitore nei confronti del CP_2
Nel costituirsi in giudizio il non aveva contestato in modo specifico le somme azionate, CP_2 opponendosi per carenza di giudicato;
secondo la parte convenuta infatti, il riconoscimento giudiziale era stato limitato al periodo dal 2009 al 2013 e non poteva essere esteso alle richieste del che CP_1 aveva azionato anche somme ulteriori.
7. Il tribunale di Trieste applicando il principio generale del giudicato atto, in caso di ulteriore vertenza tra le parti, a dispiegare la propria efficacia sia in forma diretta che riflessa, accoglieva quindi la domanda nei seguenti termini:”.. Ebbene, da ciò deriva che, contrariamente a quanto ritiene
l'Amministrazione, non può porsi in dubbio che il ricorrente avesse diritto all'incentivo, avendo svolto attività di R.U.P. o di collaboratore del R.U.P., per quanto riguarda le annualità 2009-2013; tale affermazione non può che valere anche per il residuo periodo del 2014 precedente al 19 agosto, data la chiara statuizione del Tribunale di IA relativamente alla continuità normativa e date le immutate situazioni di fatto (non smentite e, dunque, non contestate neppure dall'Amministrazione resistente). Ne deriva che, certamente, è dovuta al ricorrente la quota degli incentivi Controparte_1 maturati dal 2009 al 2014 senza il limite dell'onnicomprensività della retribuzione, compresa la quota. Al riguardo, non vi è contestazione circa i conteggi presentati dalla ricorrente da parte del
peraltro elaborati sulla base della stessa Parte_2 documentazione fornita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il periodo precedente, posto che la normativa che si è succeduta in tema di incentivi era, per quel che interessa, del tutto identica nei presupposti e divergente solo per la percentuale di calcolo dell'incentivo (cfr. art. 18 della L.
109/1994 e art. 92 del D.Lgs. 163/2006), non possono che valere gli stessi principi di diritto già espressi dal Tribunale di IA, condivisi da questo Giudice, basati anche su precedenti della Corte dei Conti, che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., sia con riguardo alla equiparabilità tra lavori relativi a prestazioni eseguite da personale interno-dipendente e lavori relativi a prestazioni date in concessioni, sia relativamente alla deroga al principio di onnicomprensività. Né può essere messo in discussione il diritto agli incentivi del ricorrente anche per il periodo antecedente al 2009, dato che la stessa Amministrazione ha sempre erogato l'incentivo in questione, seppur nella quota “limitata” dal vincolo del principio di onnicomprensività, senza mai chiedere, neppure in
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giudizio, la ripetizione delle somme già versate in precedenza, tanto che i conteggi effettuati dalla parte ricorrente sono stati elaborati e sostenuti documentalmente da comunicazioni del , il Parte_1 quale ha peraltro prodotto, in allegato alla memoria, i provvedimenti di riparto degli incentivi proprio per tali annualità, come correttamente sottolineato dalla parte ricorrente nelle proprie note conclusive. Pertanto, l'accertamento in questione è senz'altro implicito in tali provvedimenti. Ne deriva che, anche in relazione a tale periodo, la domanda è fondata e deve essere accolta, nella misura di cui ai conteggi di parte ricorrente, non specificamente contestati dal resistente. Parte_1
Infine, il ha rilevato che l'incentivo, quanto meno per il 2014, non rispetterebbe il limite Parte_1 dell'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo della dipendente, stabilito dall'art.
92, comma 5, considerando altresì la Direttiva del Infrastrutture prot. 7263 del 25 Parte_2 maggio 2007, secondo cui “ad uno stesso dipendente non possono essere conferiti ovvero autorizzati, in uno stesso anno, incarichi che cumulativamente gli assicurano, per competenza nell'anno, un provento lordo complessivo superiore alla retribuzione annua lorda, esclusi i compensi accessori spettanti oltre gli emolumenti fissi mensili”. In ordine al plafond per l'incentivo, va chiarito come non si debba fare riferimento al criterio di cassa, e dunque al solo momento del pagamento, ma alla maturazione del credito, con la conseguenza che, per le attività che si svolgono lungo un certo arco di tempo, superiore ad un'annualità, deve considerarsi la frazione temporale di attività compiuta.
Peraltro, se si volesse invece accedere al criterio di cassa, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti dell'Amministrazione, i quali si troverebbero ad essere remunerati in maniera proporzionalmente inferiore qualora impegnati in lavori molto lunghi e complessi, di durata anche di molti anni, rispetto ai casi in cui siano chiamati ad eseguire più opere che si svolgono in un arco temporale più concentrato e, dunque, più semplici dal punto di vista tecnico “ ( cfr. sentenza impugnata).
8. Questo Collegio condivide le conclusioni del primo giudice.
Esaminando il primo motivo relativo alla sussistenza o meno di un giudicato anche per le annualità diverse da quelle comprese nel periodo oggetto del giudizio di primo grado di IA, questa Corte ricorda che la sentenza n. 541/16 del tribunale di IA nel proprio decisum riportava quanto segue
PQ :“ accerta il diritto al pagamento delle provvidenze di cui all'art. 92 L. 193/2006 in relazione al ruolo svolto quali RUP, ovvero collaboratori di questi, nell'espletamento dei compiti svolti ed afferente alla fattispecie della salvaguardia di IA operata dal C.V.N.; 2. Accerta il diritto dei ricorrenti di percepire quanto sopra in deroga al principio di onnicomprensività.” .
Pertanto il giudice aveva accertato il diritto del a percepire i compensi di cui all'art. 92 ( cfr. CP_1 incentivi per opere pubbliche) anche in relazione alle opere date in concessione al Consorzio IA
NU (CVN) e l'inapplicabilità, in relazione a queste somme previste dal codice degli appalti, del
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principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 TU 165/01, attesa la natura accessoria e incentivante delle somme garantite dalle previsioni normative di cui all'art. 92 decreto legislativo 163/06; importi che anche i dirigenti avevano diritto di percepire ( limitatamente alla quota loro spettante), in misura piena e senza la falcidia operata dall'Amministrazione di appartenenza ( che aveva trattenuto le somme in misura piena per i dipendenti e al 50% per i soggetti già pensionati).
9.A fronte di ciò le somme azionate nel presente giudizio- come evidenziato negli atti di causa – comprendevano quanto già versato a tale titolo dal Consorzio nelle casse del M. I.T. nel capitolo di spesa individuato delle cd. opere pubbliche ( capitolo n.3411) e che era stato corrisposto parzialmente al dipendente in ragione del principio di onnicomprensività sopra riportato, oltre alle ulteriori somme
( per gli anni 2013 e 2014), di cui l'Amministrazione si riconosceva ancora debitrice al come CP_1 da corrispondenza versata in atti1 ( cfr. docc.11, 12, 18 parte ricorrente in primo grado), insieme all'ulteriore credito derivante dall'applicazione del diritto all'incentivo di cui all'art. 92, senza la Part falcidia del 50% su tutti gli incentivi corrisposti durante l'attività di collaborazione del
9.1.Il credito azionato - che il non aveva mai contestato in forma specifica in primo grado Parte_1
e che risultava anche dalle contabili dimesse dalla parte convenuta in primo grado ( cfr. doc. 7 e docc.
4,5,6 e 7 allegati alle note di discussione parte ricorrente in primo grado)-comprendeva in primo grado la somma riconosciuta come dovuta dal Provveditorato e non ancora corrisposta di cui alla nota del
15.07.21 ( cfr. docc. 11 e 12 di parte ricorrente confermata anche dalla successiva di novembre di cui al doc. 18 cit.), pari ad euro 152.605,87, oltre agli ulteriori importi versati sempre allo stesso titolo negli anni di causa e non corrisposti, insieme ai crediti per incentivi di cui all'art. 18 legge 109/94 e art. 92 legge 193/06 versatigli nel tempo in misura ridotta in ragione del principio di onnicomprensività ritenuto dal giudice illegittimo e pari all'importo di euro 103.024,48 ( di cui ai capitoli 12 ss di pag. 14 del ricorso di primo grado). Somma questa azionata in virtù dell'efficacia indiretta che il giudicato riverbera nelle controversie promosse tra le stesse parti ( cfr. Cass. 2024 n.
16618).
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9.2.Il credito per cui è causa ha dunque ad ogetto l'incentivo di cui all'art. 92 cit. relativo agli anni
2013 e 2014; somme che secondo l'appellante non sarebbero coperte dal giudicato perché esulanti dalla domanda di cui alla sentenza cit. del tribunale di IA.
10. Censura che il Collegio ritiene infondata poiché il mancato pagamento di questi incentivi emerge dalla documentazione citata al punto che precede;
comunicazioni dirette al in cui il soggetto CP_1 tenuto al versamento nel capitolo di spesa del bilancio dello Stato n. 3411 ( ossia il Provveditorato) si riconosceva espressamente ancora debitore nei suoi confronti della somma complessiva di euro
152.605,87 ( cfr. allegato 18 ricorso di primo grado).
Documentazione che deve essere valorizzata anche come prova dell'ulteriore credito azionato dal relativo agli importi corrisposti dal Provveditorato al sempre a titolo di incentivo ma CP_1 CP_2 trattenuti dal ( cfr. tre pagamenti pari all'importo complessivo lordo di euro 185.128,94); Parte_1 importi di cui il chiede il versamento in misura pari al 50% tenuto conto del principio di CP_1
Cont onnicomprensività applicatogli dal .
Da ciò la somma di euro 92.564,47 che aggiunta alle due indicate al punto 9 che precede, consente di pervenire all'importo complessivo riconosciuto dal primo giudice pari ad euro 348.194,82.
Importo- quello di euro 92.564.47- che insieme a quello di euro 152.605,87, discende come diritto di credito direttamente dal giudicato ( cfr. PQ della sentenza 541/16 del tribunale di IA).
Ogni eccezione in merito era preclusa al che avrebbe dovuto sollevarla nel precedente giudizio CP_2
( per il principio del dedotto e deducibile che comprende anche le eccezioni cfr. Cass. 1259/2024).
Pertanto l'effetto diretto del giudicato era il credito di euro 245.170,34 derivante dalla somma di euro
152.605,87 più l'importo di cui 92,564,47.
11. Residua la questione dell'ulteriore credito di cui al punto 9 della presente motivazione ( di euro
103.024,48 ), azionato in ragione della efficacia riflessa del giudicato, che l'appellante ha contestato lamentando la mancata prova dell'incentivo.
In particolare il ha lamentato la mancanza di prova del presupposto del credito, ossia lo CP_2 svolgimento di attività rilevante ai fini del riconoscimento dell'incentivo che, come è noto, era riconosciuto in capo ai dipendenti che ricoprivano funzioni inerenti i lavori pubblici ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie e che consentivano alla datrice di lavoro di ottenere un risparmio di spesa, non dovendo ricorrere a figure specializzate esterne.
Eccezione infondata poiché trattasi di credito relativo a somme già corrisposte al come CP_1 collaboratore del Rup, seppure in forma ridotta in ragione del principio di onnicomprensività( cfr. docc. Prodotta e riprodotta in allegato alle note di discussione di primo grado). Conseguentemente trattasi di somme inerenti ad attività già riconosciute come rilevanti e meritevoli di incentivo da parte
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del ( cfr. docc. Allegata sub. 27 parte ricorrente e conteggio di cui al docc. 33a e 33b parte CP_2 ricorrente in primo grado).
L'importo complessivo di euro 103.024,48, peraltro non era stato contestato in modo specifico dal in primo grado come suo onere ( cfr. art. 416 c.p.c.). Parte_1
Trattasi di credito sussistente in ragione della portata espansiva del giudicato ( cfr. giudicato riflesso, in tema Cass. 16618/2024): il tribunale di IA aveva accertato l'inapplicabilità del limite retributivo con riferimento alle somme di natura incentivante di cui all'art. 92 cit.in via generale e con una interpretazione estensibile anche alle attività di lavoro pubblico ulteriori rispetto a quelle relative al Consorzio IA NU.
11.1. Né appare fondata l'obiezione che trattasi di incentivi per lavori pubblici fondati su norma diversa ( art. 18 legge cd. Merloni).
Infatti trattasi del disposto normativo antecedente all'art. 92, ma il compenso incentivante per cui è causa è sempre di natura accessoria differendo le normative soltanto sotto il profilo delle quote ma non della ratio né della natura premiale dell'incentivo che non poteva rientrare nel divieto di cui all'art. 24 TU pubblico impiego.
12. Analogamente va rigettato il terzo motivo relativo alla cosiddetta direttiva ( cfr. nota del Per_2
7263 del 2007); parte appellante nell'invocare il disposto normativo di cui all'art. 92 Parte_1 comma 5 decreto legislativo 163/06 nella versione vigente dal 20082, non considera che il Parte_1
con una nota meramente interpretativa introduceva un limite non previsto dalla disposizione iniziale del 2006 modificata successivamente con legge.22.12.2008, n. 201 (conversione del DL 23.10. 2008,
n. 162) all'art. 1 comma 10 quater.
Inoltre come si evince chiaramente dal testo normativo, il limite riguardava soltanto le attività di progettazione;
attività che il non aveva mai svolto trattandosi di soggetto che aveva sempre CP_1
Part realizzato attività amministrative e di collaborazione del ( cfr. docc. Allegata e allegazioni ricorso 2 La quota del 2% del valore dell'opera “ “è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;
limitatamente all'attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;
le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima (…) costituiscono economie”. 10 11
di primo grado subb. Docc. 1 a 7). Tanto più che- come si evince anche dalla sentenza del tribunale di IA- l'attività di progettazione era demandata al Consorzio e quindi non poteva essere svolta dai dipendenti interni del CP_2
Peraltro trattandosi di importo annuo lordo va da sé che il richiamo della norma non poteva essere applicato ad un dipendente che è in pensione dal 2020 e che non aveva percepito nel periodo di pertinenza l'importo dovuto.
13. Da ultimo quanto all'eccezione di non debenza delle somme in quanto inerenti al ruolo di componente del Comitato tecnico di ST ( cfr. pag. 33 atto di appello), trattasi di eccezione che non ha pregio ritenuto che le somme azionate hanno ad oggetto importi dovuti a titolo di incentivo Part per i lavori pubblici e riguardanti il ruolo svolto dal come collaboratore del CP_1
Somme parzialmente già corrisposte in favore dell'ex dipendente e rispetto alle quali l'eccezione sollevata in giudizio non è rilevante non essendo supportata da allegazioni specifiche che consentissero al primo giudice e a questo Collegio di apprezzare l'eventuale nullità delle norme collettive decentrate con cui era stato disposta la corresponsione di somme in suo favore.
Inoltre – ad ulteriore prova del credito- va ricordato che gli importi azionati erano stati inseriti nei prospetti e nelle tabelle di ripartizione del Provveditorato allegati agli atti di causa, quale riconoscimento ulteriore del credito azionato dal CP_1
Pertanto anche sotto questo profilo l'appello va rigettato siccome infondato.
14. Al rigetto dell'appello consegue il diritto dell'appellato alla rifusione delle spese del grado che sono liquidate secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni in ragione del valore della domanda per le cause di III fascia alta, tenuto conto della mancanza della fase istruttoria.
15. Nonostante l'infondatezza dell'appello non può essere applicata all'appellante la sanzione del raddoppio del versamento del contributo unificato trattandosi di Amministrazione dello Stato per la quale sussiste il diritto della prenotazione a debito.
Come osservato dalla giurisprudenza legittimità con sentenza n. 1778/2016, condivisa da questa
Corte e richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.:”.. .Inoltre, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, «a norma dell'art. 115 del DPR 30 maggio 2002 n. 115, nel processo in cui, come nella specie, è parte l'amministrazione pubblica - intendendosi per tale ai sensi dell'art. 3 lett. q) dello stesso d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 l'amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica - "sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: (a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario", non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 introdotto dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012 secondo cui "quando l'impugnazione, anche
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incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale". 18 .La prenotazione a debito, infatti, concretandosi, ex art. 3 lett.$) del citato d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, "nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero", rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo. 19.E', invero, principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che
l'obbligazione non sorge. Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica. 21. Difatti nella ipotesi cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa. 22. L'istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi quelli afferenti al contributo unificato - che gravano sul processo, assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese. 23. Né può sottacersi che il contributo unificato, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011 sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005, ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dal citato art.1, comma
17, della Legge n.228 del 2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'tr. 13 del DPR n. 115 del
2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale a certamente modificarne la sostanziale natura di tributo. 24. Stante, pertanto, la non debenza della amministrazione pubblica ricorrente del versamento del contributo unificato darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 201, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile» (così Cass., SU, 9938/2014 cit.).”.
PER QUESTI MOTIVI
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
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- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi euro 9990,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere relatore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per notizia e salvo verifica finale dei conteggi, desunti dai tabulati all'uopo predisposti, da effettuarsi in sede di liquidazione delle somme, la S.V. vanterebbe un credito a saldo, con riferimento a tutto il 2014, di €. 152.605,87 (importo lordissimo da assoggettare a tutte le ritenute di legge e all'IRPEF) che costituisce la differenza tra la somma complessiva spettante, per tutta l'attività svolta, in qualità di relatore CTM e supporto al RUP, corrispondente ad €. 462.410,23 (lordissimo) egli acconti già precedentemente corrisposti per complessivi €. 309.804,36. Della somma totale in acconto sono state versate al , per l'allora presunto principio di omnicomprensività, tre Parte_1 trance di pagamenti rispettivamente di: €. 76.403,55 (12.12.2012); €. 52.600,00 (19.12.2013); 56.125,39 (3.06.2014) e quindi per il complessivo importo di €. 185.128,94”.