TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO PAOLO e dell'avv. DELL'OSSO BENEDETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto. ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Lucera Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare la non debenza dell'importo complessivo di euro 385,58 addebitato a suo carico dalla società di telefonia nelle fatture nn. 1531643616, 1533785237 e 15358861157 con scadenza rispettivamente al 7.2.2015, 7.4.2015 e 7.6.2015.
La società di telefonia si è costituita in primo grado eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione e deducendo nel merito l'intervenuta cessazione della materia del contendere per aver emesso una nota di credito a storno degli insoluti di cui alle fatture contestate.
Il Giudice di Pace, preso atto dell'emissione della nota di credito a storno degli addebiti contestati, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha compensato le spese di lite, ritenendo al riguardo la sussistenza di “giusti motivi” in relazione all'avvenuta emissione della nota di credito appena 11 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di compensazione Parte_1 delle spese processuali, lamentando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la mancata applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
pagina 1 di 3 La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. CP_1 chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Orbene in via preliminare è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
E'sufficiente osservare al riguardo che, dopo la pronuncia della Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, non vi è più alcun dubbio sul principio (per il vero già affermato da Cass. ord. 2017/n. 10916 e
Cass. 2017/n. 21336) secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianza afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente gravame contiene specifiche doglianze in ordine alla valutazione in fatto ed al ragionamento giuridico compiuti dal giudice di primo grado, perfettamente enucleabili ed intese anche dalla controparte che ha, del resto, avuto modo di interloquire sulle stesse;
contiene altresì la sufficiente indicazione delle modifiche che vengono richieste in relazione alla pronuncia gravata, di cui è chiesto la riforma limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali.
Nel merito è incontroversa la non debenza degli importi addebitati a carico del nelle fatture Parte_1 nn. 1531643616, 1533785237 e 15358861157, accertata con la sentenza n. 444/17 emessa dal Giudice di Pace di Lucera all'esito di un precedente giudizio civile intercorso tra le stesse parti.
E' altresì incontroverso che ha emesso la nota di credito a storno degli importi non dovuti CP_1 soltanto dopo l'esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria e la notifica dell'atto introduttivo del nuovo giudizio di accertamento negativo.
Ora, l'avvenuta emissione della nota di credito ha determinato la cessazione della materia del contendere, attesa l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal
, ma non ha precluso all'attore la possibilità di iscrivere a ruolo la causa al fine di ottenere Parte_1 legittimamente il rimborso delle spese processuali in base al principio della cd. soccombenza virtuale, oltre che in base al principio generale di causalità, essendo stato costretto alla reazione processuale dall'illegittimo addebito di somme non dovute (cfr. Cass. 351/23 relativa ad una fattispecie simile in tema di opposizione a precetto viziato).
La statuizione di compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure è dunque errata, non sussistendo in concreto “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a consentire una deroga ai principi generali di causalità e soccombenza.
Il ha pertanto diritto alla rifusione delle spese di primo grado relative alle fasi di studio ed Parte_1 introduttiva, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 37/18.
L'appellante ha inoltre diritto alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
a rimborsare alla controparte le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 70,00 per
[...] spese ed € 130,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
condanna a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 91,50 per spese ed € 462,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LIOIA FRANCESCO PAOLO e dell'avv. DELL'OSSO BENEDETTA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto. ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Lucera Parte_1 CP_1 chiedendo di accertare la non debenza dell'importo complessivo di euro 385,58 addebitato a suo carico dalla società di telefonia nelle fatture nn. 1531643616, 1533785237 e 15358861157 con scadenza rispettivamente al 7.2.2015, 7.4.2015 e 7.6.2015.
La società di telefonia si è costituita in primo grado eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione e deducendo nel merito l'intervenuta cessazione della materia del contendere per aver emesso una nota di credito a storno degli insoluti di cui alle fatture contestate.
Il Giudice di Pace, preso atto dell'emissione della nota di credito a storno degli addebiti contestati, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha compensato le spese di lite, ritenendo al riguardo la sussistenza di “giusti motivi” in relazione all'avvenuta emissione della nota di credito appena 11 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione a ruolo della causa.
Il ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione di compensazione Parte_1 delle spese processuali, lamentando l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione e la mancata applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale.
pagina 1 di 3 La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. CP_1 chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Orbene in via preliminare è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
E'sufficiente osservare al riguardo che, dopo la pronuncia della Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, non vi è più alcun dubbio sul principio (per il vero già affermato da Cass. ord. 2017/n. 10916 e
Cass. 2017/n. 21336) secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianza afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente gravame contiene specifiche doglianze in ordine alla valutazione in fatto ed al ragionamento giuridico compiuti dal giudice di primo grado, perfettamente enucleabili ed intese anche dalla controparte che ha, del resto, avuto modo di interloquire sulle stesse;
contiene altresì la sufficiente indicazione delle modifiche che vengono richieste in relazione alla pronuncia gravata, di cui è chiesto la riforma limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali.
Nel merito è incontroversa la non debenza degli importi addebitati a carico del nelle fatture Parte_1 nn. 1531643616, 1533785237 e 15358861157, accertata con la sentenza n. 444/17 emessa dal Giudice di Pace di Lucera all'esito di un precedente giudizio civile intercorso tra le stesse parti.
E' altresì incontroverso che ha emesso la nota di credito a storno degli importi non dovuti CP_1 soltanto dopo l'esperimento della procedura di conciliazione obbligatoria e la notifica dell'atto introduttivo del nuovo giudizio di accertamento negativo.
Ora, l'avvenuta emissione della nota di credito ha determinato la cessazione della materia del contendere, attesa l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal
, ma non ha precluso all'attore la possibilità di iscrivere a ruolo la causa al fine di ottenere Parte_1 legittimamente il rimborso delle spese processuali in base al principio della cd. soccombenza virtuale, oltre che in base al principio generale di causalità, essendo stato costretto alla reazione processuale dall'illegittimo addebito di somme non dovute (cfr. Cass. 351/23 relativa ad una fattispecie simile in tema di opposizione a precetto viziato).
La statuizione di compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di prime cure è dunque errata, non sussistendo in concreto “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a consentire una deroga ai principi generali di causalità e soccombenza.
Il ha pertanto diritto alla rifusione delle spese di primo grado relative alle fasi di studio ed Parte_1 introduttiva, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/14 come modificato dal d.m. 37/18.
L'appellante ha inoltre diritto alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
a rimborsare alla controparte le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 70,00 per
[...] spese ed € 130,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
condanna a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si CP_1 liquidano in € 91,50 per spese ed € 462,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari.
Foggia, 20.3.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3