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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7266/2018 RG riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.25 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Giorgio, Parte_1
come da mandato in atti, ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Donvito, Controparte_1
come da mandato in atti, CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 12.10.2018, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Massafra (TA) in data 22.04.1993 con
1 e che dalla loro unione erano nati in data 16.2.1998 e Controparte_1
12.8.2002 i figli e , chiedeva pronunziarsi la separazione Per_1 Per_2
dalla moglie, deducendo che quest'ultima aveva a un tratto inopinatamente deciso di lasciare la casa coniugale, andando a vivere da sola e disinteressandosi dei figli.
Instauratosi il contraddittorio, la non si opponeva alla CP_1
separazione, addebitando tuttavia la fine del matrimonio al comportamento freddo, scontroso e distaccato del marito.
Con sentenza non definitiva n. 1882/2020 veniva pronunziata della separazione.
Rimessa la causa in istruttoria, espletata prova per testi ed acquisite informative presso l' ed il Centro per l'Impiego di Taranto, all'udienza CP_2
del 5.3.2025 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Passando all'esame del merito della controversia, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale, attesa la rinunzia alla domanda di addebito.
Per quanto concerne invece gli aspetti economici della separazione, osserva il collegio con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente che persiste una significativa sperequazione tra la capacità di produrre reddito del dipendente regolarmente stipendiato del Parte_1
Consorzio Terre d'Apulia, e della la quale, tuttora priva della CP_1
capacità di produrre redditi continuativi, appare di recente aver anche perso i
2 sussidi precedentemente percepiti dallo Stato.
Benché possa presumersi che la resistente, in passato impiegata in agricoltura,
eserciti saltuariamente attività che le consentano almeno in parte di sostenersi,
non vi sono agli atti seri indizi da cui poter desumere l'esistenza di sue significative responsabilità nel mancato raggiungimento della piena indipendenza economica.
Non vi è inoltre prova che le parti siano proprietarie di immobili produttivi di reddito.
Ciò premesso, vertendosi in materia di separazione, occorre richiamare quel consolidato orientamento del Supremo Collegio secondo il quale “la
separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale
situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi
di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione” (Cass. n.
8254/2023).
Valutate le condizioni economico-patrimoniale delle parti, ritiene pertanto equo il Tribunale porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, importo che può ritenersi oggi congruo per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Quanto alla figlia maggiorenne , ancora ventiduenne, occorre Per_2
3 evidenziare che non vi è prova sufficiente agli atti che ella abbia del tutto raggiunto la piena indipendenza economica, atteso che nel corso del giudizio
è risultato provato solo che si sia di recente affacciata nel mondo del lavoro in virtù di contratti a tempo determinato, pur non essendo ancora titolare di redditi regolari e continuativi.
Alla luce di tali premesse, può ritenersi congruo, almeno allo stato, porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 150 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento;
nulla osta a tal proposito, in accoglimento delle richieste rassegnate negli scritti difensivi finali da entrambe le parti, per disporre il versamento di tale somma direttamente in favore della figlia.
Così come già previsto, il dovrà inoltre contribuire in ragione della Parte_1
metà al pagamento delle spese sanitarie ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva
[...] Controparte_1
del Tribunale di Taranto n. 1882/2020, così provvede:
1) pone a carico del con decorrenza dalla data della presente Parte_1
pronunzia l'obbligo di versare a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 300,00 alla e la somma CP_1
4 mensile di euro 150,00 direttamente alla figlia;
oltre alla Per_2
rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 16.7.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7266/2018 RG riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.25 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Giorgio, Parte_1
come da mandato in atti, ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Donvito, Controparte_1
come da mandato in atti, CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 12.10.2018, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in Massafra (TA) in data 22.04.1993 con
1 e che dalla loro unione erano nati in data 16.2.1998 e Controparte_1
12.8.2002 i figli e , chiedeva pronunziarsi la separazione Per_1 Per_2
dalla moglie, deducendo che quest'ultima aveva a un tratto inopinatamente deciso di lasciare la casa coniugale, andando a vivere da sola e disinteressandosi dei figli.
Instauratosi il contraddittorio, la non si opponeva alla CP_1
separazione, addebitando tuttavia la fine del matrimonio al comportamento freddo, scontroso e distaccato del marito.
Con sentenza non definitiva n. 1882/2020 veniva pronunziata della separazione.
Rimessa la causa in istruttoria, espletata prova per testi ed acquisite informative presso l' ed il Centro per l'Impiego di Taranto, all'udienza CP_2
del 5.3.2025 la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Passando all'esame del merito della controversia, va rilevato che la separazione dei coniugi indicati in epigrafe va pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale, attesa la rinunzia alla domanda di addebito.
Per quanto concerne invece gli aspetti economici della separazione, osserva il collegio con riferimento all'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente che persiste una significativa sperequazione tra la capacità di produrre reddito del dipendente regolarmente stipendiato del Parte_1
Consorzio Terre d'Apulia, e della la quale, tuttora priva della CP_1
capacità di produrre redditi continuativi, appare di recente aver anche perso i
2 sussidi precedentemente percepiti dallo Stato.
Benché possa presumersi che la resistente, in passato impiegata in agricoltura,
eserciti saltuariamente attività che le consentano almeno in parte di sostenersi,
non vi sono agli atti seri indizi da cui poter desumere l'esistenza di sue significative responsabilità nel mancato raggiungimento della piena indipendenza economica.
Non vi è inoltre prova che le parti siano proprietarie di immobili produttivi di reddito.
Ciò premesso, vertendosi in materia di separazione, occorre richiamare quel consolidato orientamento del Supremo Collegio secondo il quale “la
separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione
ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di
assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale
situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi
di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione” (Cass. n.
8254/2023).
Valutate le condizioni economico-patrimoniale delle parti, ritiene pertanto equo il Tribunale porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla Parte_1
la somma mensile di euro 300,00 a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, importo che può ritenersi oggi congruo per regolamentare tra le parti le conseguenze della separazione.
Quanto alla figlia maggiorenne , ancora ventiduenne, occorre Per_2
3 evidenziare che non vi è prova sufficiente agli atti che ella abbia del tutto raggiunto la piena indipendenza economica, atteso che nel corso del giudizio
è risultato provato solo che si sia di recente affacciata nel mondo del lavoro in virtù di contratti a tempo determinato, pur non essendo ancora titolare di redditi regolari e continuativi.
Alla luce di tali premesse, può ritenersi congruo, almeno allo stato, porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma mensile di euro 150 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento;
nulla osta a tal proposito, in accoglimento delle richieste rassegnate negli scritti difensivi finali da entrambe le parti, per disporre il versamento di tale somma direttamente in favore della figlia.
Così come già previsto, il dovrà inoltre contribuire in ragione della Parte_1
metà al pagamento delle spese sanitarie ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio,
tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva
[...] Controparte_1
del Tribunale di Taranto n. 1882/2020, così provvede:
1) pone a carico del con decorrenza dalla data della presente Parte_1
pronunzia l'obbligo di versare a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di euro 300,00 alla e la somma CP_1
4 mensile di euro 150,00 direttamente alla figlia;
oltre alla Per_2
rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 16.7.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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