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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNAE DI TORINO Sezione Sesta civile Nelle persone dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice
nel procedimento unitario n.646 /2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente a [...]
- debitore istante Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 04.12.2024 da con l'ausilio dell'OCC MO.TO. in persona del Parte_1
Gestore della Crisi avv. Rosario Saccà; esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC nonché la relazione complementare prodotta a seguito delle osservazioni e conseguenti richieste integrative formulate dal giudice relatore in fase istruttoria;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex artt. 27 e 28 CCI, atteso che il debitore ha trasferito la propria residenza dal comune di Torino alla provincia di Asti in data 11.10.2024 ed essendo tale trasferimento irrilevante poiché intervenuto entro l'anno dal deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI per le considerazioni che seguono.
1. Indebitamento.
Dalla relazione (pag. 5 e segg.), corredata dai documenti e lettere di precisazione del credito
(docc. da 11 a 26 ricorso) risulta un complessivo indebitamento di per € Parte_1
275.770,93 nei confronti dei seguenti creditori:
Creditore Importo Agenzia Entrate Riscossione 143.363,83 American Express Italia srl 3.028,00 Societe Meriodionale De 5.687,92 Contentiuex S.A. Cofidis 1.415,53 Deutsche Bank s.p.a. 1.500,00 KRUK Investimenti srl 24.182,69
12.826,51 Persona_1
1.765,84 Persona_1 Gestin s.p.a. 3.510,23 IBL Banca s.p.a. 18.603,06 Rubicon SPV s.r.l. 42.211,67
9,25 Controparte_1 Best Capital Italy s.r.l. 4.843,06 NPL Management s.p.a. 2.323,60 IFIS NPL Investing s.p.a. 6.858,85 TIM s.p.a. 20,33 BANCA IFIS s.p.a. 3.620,54
Di quest'esposizione, la più importante riguarda, secondo la colorita narrazione non documentata del ricorrente, i debiti del ricorrente maturati nei confronti di Ag. Delle Entrate- Riscossione
(€.143.363,83). Si tratta di un debito erariale scaturito dall'esperienza imprenditoriale svolta dal ricorrente tra il 2005 e il 2007, quando – su infelice suggerimento del suocero – il ricorrente costituì un'impresa individuale per occuparsi di costruzioni e ristrutturazioni edili: Pt_1 avrebbe supervisionato l'impresa e continuato a fare l'autista per GTT, mentre il suocero avrebbe gestito operai e cantieri. Sennonché, l'impresa individuale non ebbe il riscontro atteso giacché i cantieri restavano abbandonati, le commesse ineseguite, gli operai non regolarizzati e le imposte non pagate. L'impresa è stata quindi cancellata dal Registro delle Imprese dopo due anni di attività infruttuosa e mal gestita.
La restante parte del debito afferisce a finanziamenti contratti con istituti finanziari e banche, oltre che a un pignoramento presso terzi intentato dalla ex moglie per mantenimento non versato e ad una cessione del quinto in favore di Banca IBL.
I debiti di cui il sig. deve rispondere devono, pertanto, intendersi tutti scaduti Parte_1 ed esigibili nonché sufficienti a determinare il ricorrere di una situazione di insolvenza.
2. Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale o altre procedure liquidatorie
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 lett. c) può accedere alle procedure del sovraindebitamento ogni
“debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale” (o altre procedure liquidatorie). Tale formulazione deve intendersi comprensiva della situazione del debitore persona fisica ex titolare di ditta individuale cessata da oltre un anno.
Nella specie, è stato titolare della IMPRESA EDILE DI BARTUCCA Parte_1
AN PI, impresa individuale iscritta nella sezione speciale delle imprese artigiane nel
2005 e cancellata dal Registro delle Imprese nel 2007.
Nessun documento contabile è stato recuperato dall'OCC per poter procedere alle verifiche circa la qualifica o meno di imprenditore minore. In ogni caso, la cancellazione della ditta è intervenuta da oltre un anno è ciò è sufficiente ad escludere l'assoggettamento del debitore a procedure liquidatorie diverse da quella per la quale insta.
3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio
2 Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente per le ragioni che seguono.
Al ricorso è allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC la quale, a seguito delle molteplici integrazioni richieste e fornite, esamina tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare:
- formula una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda;
- illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attesta – come richiesto ex art 268 n.3 quarto periodo CCII – che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
Il debitore ha presentato il ricorso dichiarando di essere residente, alla data del 21.10.2024 in
Torino, via Visconti n.1 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Senonché, è emerso dall'istruttoria che tale immobile apparteneva alla figlia del ricorrente, , che lo aveva acquistato Controparte_2 nel 2020 dalla madre e dalla zia per 44.251,65 euro e che lo ha, quindi, venduto nel 2024 per
47.000 euro. Sicché risultava importante capire quale fosse, ad oggi, la residenza aggiornata del ricorrente.
Su richiesta del GD, l'OCC ha prodotto un certificato di residenza attuale sia quanto a
[...]
sia quanto a . È così emerso che entrambi risiedono dall'11 Parte_1 Controparte_2 ottobre 2024 in Camerano CO (AT) presso la residenza di (madre di Persona_1
ed ex moglie del ricorrente). Controparte_2
Sennonché, le integrazioni prodotte dall'OCC a seguito dei chiarimenti chiesti dl GD allegano, pur senza documentarle, le seguenti, diverse circostanze di fatto:
- abiterebbe stabilmente in Torino, c.so san Maurizio n.16, presso l'alloggio Parte_1 di titolarità ATC locato alla di lui madre. Tuttavia, la circostanza non è provata;
- sarebbe studentessa e vivrebbe, di fatto, a Siena, a spese dei genitori, in un Controparte_2 appartamento ivi locato. A prescindere dal fatto che viva presso la ex moglie o presso la madre,
l'OCC riferisce che il debitore non è tenuto a corrispondere alcun canone di locazione, ma solo un contributo alle spese relative alle utenze. In effetti, si legge nella relazione (pag.7) che il debitore verserebbe euro 200,00 a titolo di contributo “spese convivenza debitore con la madre”.
Sulla base di tali premesse, la quota di reddito necessario al mantenimento del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, può essere determinata in € 1.040,00 mensili, come da relazione (a fronte di uno stipendio medio mensile 1.640,00 euro).
3 La somma di 1.040,00 euro risulta nettamente inferiore alla spesa mediana indicata dagli indicatori ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (per persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni sono previsti €.1794,62 mensili). Tuttavia, deve considerarsi che la spesa con maggiore incidenza (882 euro) riguarda precisamente l'abitazione con spese condominiali e riscaldamento, utenze energia elettrica e gas, che sono a carico del ricorrente per la minor somma di 200 euro, come lo stesso ha dichiarato all'OCC. Alla luce di tale circostanza, la quota di reddito indicata come necessaria al mantenimento appare ragionevolmente in linea con la spesa mediana di cui agli indicatori ISTAT e si assesta al di sopra della soglia di povertà assoluta ISTAT, che per tipologia familiare (nucleo composto da un adulto di età compresa tra 30 è 59 anni) e ambito territoriale (Piemonte- area metropolitana)
è pari a 931,92 euro.
Allo stato, il debitore non risulta possedere alcun bene mobile o immobile al di là del proprio reddito da lavoro dipendente né appare dotato di alcuna capacità di accantonamento o risparmio, tant'è che dall'esame dell'estratto conto Banco POSTA (doc.31) e di quello CR ASTI (doc.37) risulta un uso massiccio della carta di credito e la registrazione di movimenti effettuati in scoperto di conto. Sicché, le risorse finanziarie del possono definirsi prossime allo zero e, per Pt_1 conseguenza, l'unica risorsa che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori consiste nella differenza tra il reddito mensile e il fabbisogno mensile.
La liquidità corrente del sig. deriva dall'attività di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato con mansioni di autista addetto al trasporto di persone – con orario ad oggi full time – presso G.T.T. spa con sede in Torino, Corso Turati n° 19/6 (doc. 28 ricorso). Dalle buste paga a disposizione (doc. 11 ricorso) emerge una retribuzione tabellare lorda contrattualmente prevista pari ad € 2.213,31 mensili, come da contratto collettivo nazionale applicato
(Autoferrotranvieri - Internavigatori) che prevede anche il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
La retribuzione concretamente spettante al sig. e documentata dalle tre buste paga Pt_1 prodotte sub doc. 11 appare compatibile con quella indicata dall'OCC al lordo delle trattenute per cessione del quinto e pignoramento (circa euro 1640,00 ut supra).
Dal momento che si tratta di famiglia unipersonale (non si tiene conto né della figlia che di fatto risiederebbe a Siena, né della madre che è mera ospitante;
né a maggior ragione della ex moglie che ha permesso all'ex marito di fissare la residenza presso di sé) e che le spese di mantenimento del nucleo su base annua sono ripartite e soddisfatte consentendo al debitore di trattenere la somma di € 1.040,00 euro sulle dodici mensilità di stipendio, ne consegue che la tredicesima, ogni mensilità aggiuntiva e altra forma di retribuzione straordinaria (ad es. premi) deve intendersi a disposizione dei creditori per l'intero.
In termini generali, la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che
4 sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett.
b) CCII. Pertanto, fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al nominando Liquidatore l'intera differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il
Liquidatore provvederà a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore che sarà nominato. ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto, alla luce dell'istruttoria, di dover procedere alla sostituzione del liquidatore proposto;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
CO (AT), via Cinaglio n.11/A
nomina
Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina
Liquidatore l'avv. , che risulta iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati CP_3
5 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.040,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone che il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
6
nel procedimento unitario n.646 /2024 R.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente a [...]
- debitore istante Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato in data 04.12.2024 da con l'ausilio dell'OCC MO.TO. in persona del Parte_1
Gestore della Crisi avv. Rosario Saccà; esaminati i documenti allegati e la relazione art. 269, comma 2, CCII redatta dall'OCC nonché la relazione complementare prodotta a seguito delle osservazioni e conseguenti richieste integrative formulate dal giudice relatore in fase istruttoria;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex artt. 27 e 28 CCI, atteso che il debitore ha trasferito la propria residenza dal comune di Torino alla provincia di Asti in data 11.10.2024 ed essendo tale trasferimento irrilevante poiché intervenuto entro l'anno dal deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI per le considerazioni che seguono.
1. Indebitamento.
Dalla relazione (pag. 5 e segg.), corredata dai documenti e lettere di precisazione del credito
(docc. da 11 a 26 ricorso) risulta un complessivo indebitamento di per € Parte_1
275.770,93 nei confronti dei seguenti creditori:
Creditore Importo Agenzia Entrate Riscossione 143.363,83 American Express Italia srl 3.028,00 Societe Meriodionale De 5.687,92 Contentiuex S.A. Cofidis 1.415,53 Deutsche Bank s.p.a. 1.500,00 KRUK Investimenti srl 24.182,69
12.826,51 Persona_1
1.765,84 Persona_1 Gestin s.p.a. 3.510,23 IBL Banca s.p.a. 18.603,06 Rubicon SPV s.r.l. 42.211,67
9,25 Controparte_1 Best Capital Italy s.r.l. 4.843,06 NPL Management s.p.a. 2.323,60 IFIS NPL Investing s.p.a. 6.858,85 TIM s.p.a. 20,33 BANCA IFIS s.p.a. 3.620,54
Di quest'esposizione, la più importante riguarda, secondo la colorita narrazione non documentata del ricorrente, i debiti del ricorrente maturati nei confronti di Ag. Delle Entrate- Riscossione
(€.143.363,83). Si tratta di un debito erariale scaturito dall'esperienza imprenditoriale svolta dal ricorrente tra il 2005 e il 2007, quando – su infelice suggerimento del suocero – il ricorrente costituì un'impresa individuale per occuparsi di costruzioni e ristrutturazioni edili: Pt_1 avrebbe supervisionato l'impresa e continuato a fare l'autista per GTT, mentre il suocero avrebbe gestito operai e cantieri. Sennonché, l'impresa individuale non ebbe il riscontro atteso giacché i cantieri restavano abbandonati, le commesse ineseguite, gli operai non regolarizzati e le imposte non pagate. L'impresa è stata quindi cancellata dal Registro delle Imprese dopo due anni di attività infruttuosa e mal gestita.
La restante parte del debito afferisce a finanziamenti contratti con istituti finanziari e banche, oltre che a un pignoramento presso terzi intentato dalla ex moglie per mantenimento non versato e ad una cessione del quinto in favore di Banca IBL.
I debiti di cui il sig. deve rispondere devono, pertanto, intendersi tutti scaduti Parte_1 ed esigibili nonché sufficienti a determinare il ricorrere di una situazione di insolvenza.
2. Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale o altre procedure liquidatorie
Ai sensi dell'art. 2 n. 1 lett. c) può accedere alle procedure del sovraindebitamento ogni
“debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale” (o altre procedure liquidatorie). Tale formulazione deve intendersi comprensiva della situazione del debitore persona fisica ex titolare di ditta individuale cessata da oltre un anno.
Nella specie, è stato titolare della IMPRESA EDILE DI BARTUCCA Parte_1
AN PI, impresa individuale iscritta nella sezione speciale delle imprese artigiane nel
2005 e cancellata dal Registro delle Imprese nel 2007.
Nessun documento contabile è stato recuperato dall'OCC per poter procedere alle verifiche circa la qualifica o meno di imprenditore minore. In ogni caso, la cancellazione della ditta è intervenuta da oltre un anno è ciò è sufficiente ad escludere l'assoggettamento del debitore a procedure liquidatorie diverse da quella per la quale insta.
3. Apertura della liquidazione controllata del patrimonio
2 Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente per le ragioni che seguono.
Al ricorso è allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC la quale, a seguito delle molteplici integrazioni richieste e fornite, esamina tutti i punti previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare:
- formula una valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda;
- illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attesta – come richiesto ex art 268 n.3 quarto periodo CCII – che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
Il debitore ha presentato il ricorso dichiarando di essere residente, alla data del 21.10.2024 in
Torino, via Visconti n.1 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Senonché, è emerso dall'istruttoria che tale immobile apparteneva alla figlia del ricorrente, , che lo aveva acquistato Controparte_2 nel 2020 dalla madre e dalla zia per 44.251,65 euro e che lo ha, quindi, venduto nel 2024 per
47.000 euro. Sicché risultava importante capire quale fosse, ad oggi, la residenza aggiornata del ricorrente.
Su richiesta del GD, l'OCC ha prodotto un certificato di residenza attuale sia quanto a
[...]
sia quanto a . È così emerso che entrambi risiedono dall'11 Parte_1 Controparte_2 ottobre 2024 in Camerano CO (AT) presso la residenza di (madre di Persona_1
ed ex moglie del ricorrente). Controparte_2
Sennonché, le integrazioni prodotte dall'OCC a seguito dei chiarimenti chiesti dl GD allegano, pur senza documentarle, le seguenti, diverse circostanze di fatto:
- abiterebbe stabilmente in Torino, c.so san Maurizio n.16, presso l'alloggio Parte_1 di titolarità ATC locato alla di lui madre. Tuttavia, la circostanza non è provata;
- sarebbe studentessa e vivrebbe, di fatto, a Siena, a spese dei genitori, in un Controparte_2 appartamento ivi locato. A prescindere dal fatto che viva presso la ex moglie o presso la madre,
l'OCC riferisce che il debitore non è tenuto a corrispondere alcun canone di locazione, ma solo un contributo alle spese relative alle utenze. In effetti, si legge nella relazione (pag.7) che il debitore verserebbe euro 200,00 a titolo di contributo “spese convivenza debitore con la madre”.
Sulla base di tali premesse, la quota di reddito necessario al mantenimento del ricorrente, la quale non sarà compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, può essere determinata in € 1.040,00 mensili, come da relazione (a fronte di uno stipendio medio mensile 1.640,00 euro).
3 La somma di 1.040,00 euro risulta nettamente inferiore alla spesa mediana indicata dagli indicatori ISTAT per un nucleo familiare analogo a quello del ricorrente (per persona sola di età compresa tra 35 e 64 anni sono previsti €.1794,62 mensili). Tuttavia, deve considerarsi che la spesa con maggiore incidenza (882 euro) riguarda precisamente l'abitazione con spese condominiali e riscaldamento, utenze energia elettrica e gas, che sono a carico del ricorrente per la minor somma di 200 euro, come lo stesso ha dichiarato all'OCC. Alla luce di tale circostanza, la quota di reddito indicata come necessaria al mantenimento appare ragionevolmente in linea con la spesa mediana di cui agli indicatori ISTAT e si assesta al di sopra della soglia di povertà assoluta ISTAT, che per tipologia familiare (nucleo composto da un adulto di età compresa tra 30 è 59 anni) e ambito territoriale (Piemonte- area metropolitana)
è pari a 931,92 euro.
Allo stato, il debitore non risulta possedere alcun bene mobile o immobile al di là del proprio reddito da lavoro dipendente né appare dotato di alcuna capacità di accantonamento o risparmio, tant'è che dall'esame dell'estratto conto Banco POSTA (doc.31) e di quello CR ASTI (doc.37) risulta un uso massiccio della carta di credito e la registrazione di movimenti effettuati in scoperto di conto. Sicché, le risorse finanziarie del possono definirsi prossime allo zero e, per Pt_1 conseguenza, l'unica risorsa che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori consiste nella differenza tra il reddito mensile e il fabbisogno mensile.
La liquidità corrente del sig. deriva dall'attività di lavoro subordinato a tempo Pt_1 indeterminato con mansioni di autista addetto al trasporto di persone – con orario ad oggi full time – presso G.T.T. spa con sede in Torino, Corso Turati n° 19/6 (doc. 28 ricorso). Dalle buste paga a disposizione (doc. 11 ricorso) emerge una retribuzione tabellare lorda contrattualmente prevista pari ad € 2.213,31 mensili, come da contratto collettivo nazionale applicato
(Autoferrotranvieri - Internavigatori) che prevede anche il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
La retribuzione concretamente spettante al sig. e documentata dalle tre buste paga Pt_1 prodotte sub doc. 11 appare compatibile con quella indicata dall'OCC al lordo delle trattenute per cessione del quinto e pignoramento (circa euro 1640,00 ut supra).
Dal momento che si tratta di famiglia unipersonale (non si tiene conto né della figlia che di fatto risiederebbe a Siena, né della madre che è mera ospitante;
né a maggior ragione della ex moglie che ha permesso all'ex marito di fissare la residenza presso di sé) e che le spese di mantenimento del nucleo su base annua sono ripartite e soddisfatte consentendo al debitore di trattenere la somma di € 1.040,00 euro sulle dodici mensilità di stipendio, ne consegue che la tredicesima, ogni mensilità aggiuntiva e altra forma di retribuzione straordinaria (ad es. premi) deve intendersi a disposizione dei creditori per l'intero.
In termini generali, la retribuzione è vincolata al soddisfacimento dei creditori nella misura che
4 sopravanza la quota che il debitore può trattenere ogni mese ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett.
b) CCII. Pertanto, fino a nuova determinazione del giudice il debitore è autorizzato a incassare direttamente l'intera retribuzione, comprese le mensilità aggiuntive (tredicesima ecc.) e emolumenti ulteriori percepiti a qualsiasi titolo (premi aziendali ecc.), con l'obbligo di rimettere al nominando Liquidatore l'intera differenza, sotto pena della perdita del beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII e la revoca dell'autorizzazione all'incasso diretto.
Il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII. Il
Liquidatore provvederà a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro stesso il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura.
Eventuali modifiche delle entrate o delle spese del nucleo familiare saranno valutate all'occorrenza previa istanza del debitore e parere del Liquidatore che sarà nominato. ritenuto che i tempi e le modalità della liquidazione del patrimonio del debitore saranno individuate dal Liquidatore nominato dal Tribunale nel programma di liquidazione redatto, previo inventario, ai sensi dell'art. 272 CCII e sottoposto all'approvazione del G.D., che i creditori concorsuali verranno individuati nei modi previsti dall'art. 273 CCII, e che le somme ricavate dalla liquidazione saranno distribuite ai creditori secondo il piano di riparto che sarà formato nei modi previsti dall'art. 275 CCII, con ciò potendosi presentare discostamenti anche rilevanti rispetto a quanto ipotizzato nel ricorso e nella relazione particolareggiata del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
ritenuto, alla luce dell'istruttoria, di dover procedere alla sostituzione del liquidatore proposto;
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI;
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
CO (AT), via Cinaglio n.11/A
nomina
Giudice Delegato il dott. Enrico Astuni;
nomina
Liquidatore l'avv. , che risulta iscritta nell'Albo dei soggetti incaricati CP_3
5 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII;
invita il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo
201 CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), che il debitore possa trattenere le somme di denaro percepite a qualsiasi titolo nel limite sopra indicato (€ 1.040,00 al mese), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti tale limite;
dispone che il Liquidatore provveda a notificare la sentenza per estratto al datore di lavoro al fine di rendere noto al datore di lavoro il vincolo di indisponibilità sulle somme dovute a titolo di TFR, con l'avvertimento che, per effetto dell'apertura della liquidazione controllata il debitore ha perduto il potere di incassare personalmente il TFR e di chiedere anticipazioni senza autorizzazione del giudice, sentito il Liquidatore, e che il pagamento eventualmente fatto al debitore e non debitamente autorizzato è inefficace nei confronti della Procedura;
dispone che il Liquidatore
- inserisca la sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
- se il debitore svolge attività di impresa, pubblichi la sentenza anche presso il Registro delle imprese;
- qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, trascriva la sentenza presso gli uffici competenti;
- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Enrico Astuni)
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