Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 31/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 855\2022 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti FRANCIONI MORENA e BIASCO ISABELLA, come da procura in atti;
-Attore-
E
RO DI TA ) rapp.ta e difesa dall' P.IVA_1
avv.to CARNEVALI GIORGIO, come da procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025:
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Provincia di Macerata in ordine alla produzione del sinistro meglio descritto in premessa e, per l'effetto, condannare la medesima, per le suesposte causali, al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € Parte_1
24.699,75 (di cui € 870,00 per i danni materiali riportati dal velocipede da corsa di sua proprietà, ed € 23.829,75, per i danni fisici, patrimoniali e non, da egli subìti) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che
verrà accertata in corso di causa anche a mezzo dell'espletamento di apposite CTU (estimativa sul velocipede attoreo e medicolegale sulla persona del o che il Giudicante riterrà più di giustizia, e/o da Pt_1 liquidarsi anche in via equitativa, a titolo di integrale ristoro dei danni patrimoniali e non, subìti e subendi dal suddetto ed analiticamente indicati nella superiore narrativa, oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla prefata somma dalla data del sinistro fino alla data di proposizione della presente domanda giudiziale applicando all'uopo il criterio di calcolo indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite (nn. 1712/95 e 557/09), nonché a quelli di cui alle transazioni commerciali a decorrere dal momento della introduzione di quest'ultima al saldo effettivo in ossequio alle previsioni di cui al quarto comma dell'art. 1284cc introdotto dall'art. 17 del D.L.132/2014; il tutto, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese e compensi di lite da liquidarsi anche in considerazione della antecedente fase stragiudiziale e da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari”. Precisa altresì di riproporre “tutte le eccezioni e richieste, anche di natura istruttoria, formulate in atti (in particolare, di queste ultime, reitera la richiesta di ammissione della prova testi sui capitoli articolati nella seconda memoria ex art. 183-6° comma cpc datata 27.11.2022 e non ammessi dal GI, previa parziale revoca dell'ordinanza del 9.05.2023) e segnatamente nelle memorie ex art. 183/6° comma cpc datate rispettivamente 30.10.2022, 27.11.2022 e 19.12.2022, da intendersi quivi integralmente richiamate e trascritte”;
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente accertare e dichiarare la mancata prova del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso di causalità con i lamentati danni;
nel merito accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità del custode per riconducibilità dell'evento alla condotta del danneggiato e, per l'effetto rigettare la domanda attorea;
sempre nel merito, ma in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiarare una corresponsabilità dell'attore nella percentuale ritenuta di giustizia e, per l'effetto, ridurre il risarcimento nella misura ritenuta congrua;
in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare il quantum ex adverso richiesto eccessivamente oneroso, non provato e non dovuto, riducendo l'eventuale risarcimento secondo giustizia”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'ente Provincia di Macerata per sentirlo
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condannare ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, per un importo complessivo di euro 24.699,75, in conseguenza delle lesioni riportate dal medesimo attore per essere caduto con la propria bicicletta da corsa marca modello , CP_1 CP_2 alle ore 10:00 circa del 20.7.2020, mentre percorreva la Strada Provinciale
180 nel territorio comunale del comune di Belforte del Chienti (MC) con direzione di marcia Tolentino – Belforte del Chienti, in uscita da una curva volgente a destra, prima di giungere in corrispondenza del passo di accesso al B&B “La Pinturetta”.
Parte attrice assume che la propria caduta è da addebitare unicamente alla presenza sull'asfalto di una fenditura lunga e stretta, profonda alcuni centimetri, non segnalata e non visibile in quanto oscurata dall'ombra sia dell'autovelox che delle piante insistenti su entrambi i lati della carreggiata;
trasportato con l'ambulanza del Servizio del 118 presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata, è stato diagnosticato
“…frattura dell'arco medio-anteriore della VIII, IX e X costa sn…” e di
“…sottile rima radiotrasparente compatibile con infrazione ossea a carico del pisiforme della mano sn”.
Il deduce altresì che a causa del predetto sinistro la propria Pt_1 bicicletta ha subito un danno pari ad euro 870,00, già ricompreso nella suddetta somma complessiva di euro 24.699,75.
Costituitosi in giudizio, l'ente Provincia di Macerata ha contestato la dinamica dell'evento come dedotta da parte attrice, nonché la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia;
sostiene altresì che vi è stato un comportamento imprudente e disattento dell'attore, tale da integrare in via esclusiva il caso fortuito, in considerazione dell'orario diurno in cui è avvenuto il sinistro (la mattina alle ore 10:00 circa), della natura rettilinea e pianeggiante del tratto stradale e della evincibile velocità spropositata tenuta dall'attore, contestando infine la percentuale di invalidità del danno fisico denunciata dal e indicate nella perizia di parte a firma del ctp dott. Pt_1 Per_1 del 26.10.2020.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.9.2022, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
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Esperiti i mezzi istruttori ammessi (interrogatorio formale di
[...]
ed esame dei testi di parte attrice e convenuta) ed espletata Parte_1 una C.T.U. medico-legale a firma del dott. la causa è Persona_2 stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Va premesso, anzitutto, che risultano pacifiche tra le parti la titolarità della strada sede dell'evento dannoso in capo alla Provincia convenuta e la circostanza che in data 20.7.2020, sulla S.P. 180 Parte_1 nel territorio di Belforte di Chienti (MC), sia caduto dalla bicicletta e che dalla stessa siano derivate le lesioni riscontrate al pronto soccorso dell'Ospedale di Macerata, di cui alla documentazione medica ex doc. 4 prodotta da parte attrice, stante anche il difetto di specifica e puntuale contestazione sul punto da parte della convenuta.
Risulta invece controverso il motivo della caduta e l'attribuibilità della caduta alla condotta di guida tenuta dal ovvero alla condizione Pt_1 insidiosa del fondo stradale e se quest'ultima sia imputabile alla Provincia convenuta.
Sul punto va rilevato che il teste , escusso all'udienza de Testimone_1
20.11.2023, dopo aver confermato la sua presenza nel tempo e nel luogo del sinistro come dedotto da parte attrice: “io stavo dietro alla bici, stavo dietro alla curva e quindi non l'ho sorpassato” (risposta a quesito lett. D), ha precisato che “lui andava avanti a me, poi ho visto che la bici ha sbandato e poi lui è caduto lì vicino alla buca, a quel punto l'ho tirato su. Io la buca l'ho vista quando sono sceso per soccorrerlo. La bici stava nel quadratino più scuro dell'asfalto e lì ci sta ai lati la fenditura-buca che vedo in foto” (il riferimento è alla foto di cui al doc. 2 di parte attrice). Il medesimo teste ha confermato, pertanto, la dinamica del sinistro come dedotta dall'attore nonché la presenza della fenditura sul manto stradale:
“Quando l'ho soccorso c'era la fenditura […] sì è vero che l'ho soccorso, io la fenditura non l'ho misurata, comunque c'era”.
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Quanto al soccorso dell'attore e al suo trasporto presso il Pronto Soccorso del nosocomio di Macerata, anche in considerazione della “scheda di intervento per trauma” redatta dagli operatori del Servizio 118 di
Macerata il 20.7.2020 intervenuti sul luogo del sinistro (v. doc. 20 di parte attrice prodotto con la prima memoria istruttoria), il teste Tes_2
ha confermato la circostanza in oggetto precisando: “Sì è vero,
[...] quando siamo arrivati c'erano varie persone, non chiediamo il nome, c'erano altre persone che dicevano della buca e ci hanno fatto vedere la buca. Ricordo l'intervento, la scheda che mi viene mostrata in aiuto alla memoria la redige il medico però ricorso l'intervento. La strada è questa, la buca è questa, di fronte c'è il tabaccaio a cui abbiamo affidato la biciletta, un signore che abita lì […]”.
Orbene, è noto che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza della pericolosità della cosa inerte e/o per l'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della Pubblica Amministrazione, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Tale prova consiste nella dimostrazione della verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche mediante presunzioni, giacché la verificazione del danno è, di per sé, un concreto indice della sussistenza di una situazione
«anomala», e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (cfr. ad esempio
Cass. civ., 22 febbraio 2012, n. 2562).
Sul punto va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che pure l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il suddetto nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con
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certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto (cfr. Cass.
n.9140/2013).
Nel caso di specie, il teste ha fornito una puntuale ed Testimone_1 esaustiva descrizione della dinamica della caduta che può attribuirsi sicuramente alla condizione in cui versava il fondo stradale in oggetto, ossia la “cosa” in custodia, stante la presenza della fenditura sulla careggiata, la quale risultava altresì poco visibile, considerando che anche il teste ha dichiarato di averla vista solo quando è sceso dalla propria autovettura per prestare soccorso al ma anche in considerazione Pt_1 del fatto che almeno uno dei due pneumatici risultava scoppiato, come confermato dal medesimo teste “io non lo so se sono scoppiati i Tes_1 pneumatici finendo nella buca, io posso dire che dopo erano scoppiati, non ricorso se entrambi o solo uno”.
La presenza della fenditura è confermata altresì dalle dichiarazioni del teste , recatosi sul posto del sinistro per prestare i Testimone_2 necessari soccorsi (“la strada è quella, la buca è quella”), nonché dal teste (escusso in sede di udienza del 20.11.2023), il Testimone_3 quale ha dichiarato di essersi recato sul luogo del sinistro il giorno successivo al verificarsi di quest'ultimo -per ritirare la bici dell'attore lasciata in custodia presso un signore dimorante in loco- confermando che
“[…] ho fatto pure le foto alla buca” e, mostrate le foto di cui al doc. 2 di parte attrice, “la buca è quella” (risposta a quesito “N”).
Quanto al fatto che l'evento sia stato provocato dalla cosa, in particolare, risulta confermato (per effetto della prova orale) lo stato dei luoghi era quello di cui alle produzioni fotografiche in atti (doc. 2 parte attrice), non avendo l'ente provinciale convenuto negato l'esistenza della fenditura/buca, il che fa ritenere provato che quel tratto di pavimentazione non fosse correttamente livellato e, anzi, presentasse l'anzidetta insidia.
Del resto, la Provincia neanche ha contestato (con ogni valore ex art. 115
c.p.c.) di aver, successivamente, come allegato da parte attrice, provveduto ad un rattoppo della pavimentazione stradale (come visibile dal fatto che nelle foto di cui al doc. 15 di parte attrice è presente del
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catrame sul punto del manto stradale ove in precedenza era presente la fenditura in oggetto).
Si deve, pertanto, ritenere sussistente, anche sulla base della condotta serbata dalla Provincia (che ha rattoppato col catrame la fenditura in oggetto), un nesso eziologico fra l'evento, per come verificatosi, e la cosa in custodia, atteso che dalla documentazione fotografica di parte attrice si vede chiaramente l'esistenza di una buca nella pavimentazione stradale.
Inoltre, constatata la titolarità della strada in oggetto in capo all'odierna convenuta, va osservato che, trattandosi di una strada comunque rientrante nel territorio di competenza del medesimo ente convenuto, si deve ritenere che quest'ultimo fosse nella posizione di prestare un controllo adeguato sulle condizioni della suddetta strada provinciale così che, all'evenienza, potesse operare i necessari interventi di manutenzione e/o di segnalazione di pericolo agli utenti, come richiesto dall'art. 2051 c.c. al custode del medesimo bene;
sul punto, va rilevato invece che la Provincia convenuta nulla ha dedotto in merito alla presenza di segnaletica stradale di pericolo in relazione alla predetta buca, mentre è emerso in sede testimoniale che detta segnaletica fosse del tutto assente, come dichiarato dal teste
“segnalazioni non ce n'erano […]” (risposta quesito “K”, Tes_1 udienza 20.11.2023).
In ogni caso, va rilevato che la Provincia non ha né dedotto, né provato, che l'insidia presente sul detto manto stradale fosse dovuta da una improvvisa ed imprevedibile alterazione dello stato dei luoghi e, per tale ragione, impossibile da rimuovere tempestivamente o, in ogni caso, in tempi brevi, pertanto, il caso fortuito non può definirsi in ogni caso integrato.
Sul punto, difatti, la giurisprudenza ha specificato che: “il custode si libera della responsabilità se prova che l'evento dannoso si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla
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straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi;
non spetta in particolare al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c.” (cft.
Cassazione civile sez. III, 03/04/2023, n.9172).
Alla luce di quanto precede, non risulta che parte convenuta abbia dato prova circa l'esonero di responsabilità derivante dal caso fortuito, nemmeno deducendo, assurgendola ad esimente, la condotta imprudente e disattenta del viste anche le “capacità sportive del danneggiato” Pt_1
(v. pag. 5, comparsa), circa il difetto di attenzione di quest'ultimo allo stato dei luoghi in cui versava il suddetto manto stradale (ovvero, la presenza di una buca).
Difatti, seppure parte convenuta abbia dedotto nella propria comparsa che
“Il dichiarato dislivello appariva pertanto ben visibile in quanto anche di colore diverso rispetto al restante asfalto, non potendosene addurre la non visibilità.”, in realtà, dalle foto prodotte dall'attrice, si rileva la presenza di un'area di pavimentazione -sembrerebbe rattoppata- di forma quadrata, di colore diverso rispetto al resto del manto stradale, nella quale è presente la predetta fenditura, la quale risulta “confondersi” all'interno di detta area di pavimentazione, stante la propria forma (stretta e longilinea) e il colore uguale all'anzidetta area, e quindi difficilmente visibile se non nell'immediata vicinanza, come anche emerso in sede testimoniale, nella quale il teste ha affermato (come già sopra Tes_1 riportato) che “io la buca l'ho vista quando sono sceso per soccorrerlo. La bici stava nel quadratino più scuro dell'asfalto e lì ci sta ai lati la fenditura-buca che vedo in foto” (risposta quesito “E”, udienza
20.11.2023), pertanto non è possibile affermare che il avesse Pt_1 piena visibilità di detta fenditura sulla strada se non al momento in cui si trovava a passarci sopra e, quindi, troppo tardi per adottare qualsivoglia manovra sicura di arresto del proprio mezzo così da evitare il danno.
Inoltre, sebbene il alla presenza di detta “area rattoppata”, Pt_1 avrebbe potuto tenere una condotta più prudente nell'attraversamento della medesima con la propria bicicletta (magari, evitandola passandole a lato), non può comunque affermarsi che detto attraversamento con la bicicletta rappresenti causa esclusiva dell'evento, atteso che la condotta
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tenuta dal danneggiato non costituisce un anomalia rispetto allo stato dei luoghi in considerazione del fatto che, essendo una strada posta al passo carrabile, l'attraverso della medesima posto in essere sulla sella di una bicicletta rappresenta un fatto prevedibile e normale.
In merito a quanto precede, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (cft. Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n.9315).
Ciò premesso, va rilevato che la condotta tenuta dall'odierno danneggiato non può rappresentare di per sé causa escludente della responsabilità della
Provincia convenuta, quale custode del luogo sede del sinistro in oggetto, data la pericolosità della cosa custodita, vale a dire, una fenditura presente lungo una strada posta al servizio della pubblica viabilità (e, quindi, non inibita all'attraversamento di mezzi di trasposto, come la bicicletta nel caso di specie).
La condotta dell'odierno danneggiato può rilevare solo come causa concorrente del sinistro, in considerazione del fatto che, comunque, era visibile un'area sulla pavimentazione di colorazione diversa riconducibile
-probabilmente- ad un rattoppo effettuato sulla medesima, così da far presumere la presenza di un -seppur minimo- dislivello rispetto al piano
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ordinario della pavimentazione stradale, e ciononostante, il ha Pt_1 attraversato detta area non evitandola. Inoltre, quanto alla circostanza, dedotta da parte attrice, circa la presenza di ombra sul luogo del sinistro tale da impedire di vedere detta buca, il nulla ha allegato sul Pt_1 punto, in quanto le foto di cui al doc. 2 (atto di citazione) sono state scattate il giorno seguente da figlio dell'attore, come Testimone_3 dallo stesso dichiarato in sede di prova testimoniale del 20.11.2023 rispondendo al quesito “N” ("Sì è vero, sono andato e ho fatto pure le foto alla buca”) in orario non meglio specificato dall'attore (nell'atto di citazione, alla nota n. 2, viene genericamente indicato che: “Vedasi, a tal proposito, alcune riproduzioni fotografiche del luogo del sinistro e, segnatamente, della anomalia stradale responsabile dello stesso, scattate all'epoca dei fatti di causa e che si producono in allegato al presente atto”), mentre il teste (udienza 20.11.2023), rispondendo Testimone_1 al quesito “K”, ha affermato che “[…] all'ombra non ci ho fatto caso, non ricordo se la buca era ombreggiata”.
La situazione di pericolo connessa alla presenza di un'area di rattoppo del manto stradale era suscettibile di essere prevista e diversamente gestita dal danneggiato con l'adozione di normali cautele e quindi la sua condotta di guida non propriamente accorta deve considerarsi concausa efficiente - seppur lieve- nella produzione del danno subito.
Sulla base delle rilevazioni e considerazioni che precedono, va di conseguenza accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato che si ritiene di stimare nella misura del 10%.
Di conseguenza, in applicazione degli artt. 2056 e 1227 primo comma c.c., vanno determinati i danni subiti dal e gravanti sull'ente Pt_1
Provincia di Macerata, ferma comunque la decurtazione del 10%, la cui porzione residua rimane a carico dello stesso attore.
Passando al quantum debeatur si condividono le conclusioni del c.t.u., riportate nella propria relazione peritale depositata il 22.10.2024, che ha accertato che: “• il signor , a seguito dell'evento Parte_1 traumatico in cui restava vittima in data 20 luglio 2020, riportava un trauma cranico non commotivo, un trauma contusivo del polso sinistro
(con infrazione del pisiforme) ed un trauma contusivo toracico chiuso
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(con frattura dell'arco medio-anteriore della VIII°, IX° e X° costa a sinistra); • tale lesività è da ritenersi compatibile con la dinamica dell'infortunio occorso, così come risultante dalle notizie anamnestiche disponibili, ed appare ad esso riferibile con rapporto di causa-effetto; • il danno biologico temporaneo va complessivamente frazionato in 30 giorni di parziale al 75%, 20 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 20 giorni di parziale al 25%; • le menomazioni permanenti consistono in “esiti algo- disfunzionali di un trauma contusivo del polso sinistro (con infrazione del pisiforme) di trauma contusivo toracico chiuso (con frattura dell'arco medioanteriore della VIII°, IX° e X° costa a sinistra)”; • in conseguenza delle lesioni subite residua un danno permanente valutabile nella misura del 6% (seipercento)”.
Le risultanze tecnico-peritali sopra trascritte, che comunque sono state condivise dai consulenti delle parti, come dichiarato dallo stesso c.t.u. nella propria relazione (“Entro i termini stabiliti giungevano le risposte dei consulenti i quali concordavano con le conclusioni cui ero pervenuto nella bozza preliminare inviata.”), vengono condivise ai fini della decisione dell'odierna controversia, data la tecnicità della questione
(accertamento medico-legale della lesione riportata dal e relativa Pt_1 quantificazione) e in considerazione della giurisprudenza di legittimità sul punto: “Nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, nella cui esclusiva competenza rientra pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in sede di legittimità, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (cft. Cass. 23362/2012).
In ragione e considerazione dei parametri indicati dal c.t.u. nella propria perizia, si procede alla quantificazione del danno non patrimoniale applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, come aggiornate al 2024,
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Considerato che il c.t.u. ha ravvisato un'invalidità temporanea parziale di
30 giorni al 75%, 20 giorni di parziale al 50% e 20 giorni di parziale al
25%, e un danno biologico permanente del 6%, ne deriva che, assumendo il valore base in euro 115,00/giorno può essere liquidata in complessivi euro 4.312,50 così determinati: euro 2.587,50 per il periodo di inabilità al
75%, euro 1.150,00 per il tempo di invalidità temporanea parziale al 50%
e euro 575,00 per un'invalidità temporanea parziale al 25%.
Va, inoltre, determinato il danno da invalidità permanente, calcolato sempre in base alle tabelle meneghine, senza alcuna maggiorazione (in assenza di prove di fatti specifici in punto di danno morale), tenuto conto che il c.t.u. ha accertato che “in conseguenza delle lesioni subite residua un danno permanente valutabile nella misura del 6% (seipercento)”.
Considerando quale punto di danno biologico di euro 1.915,76 (non comprensivo della normale sofferenza correlata), l'età di 70 anni del danneggiato al momento del fatto (atteso che il sinistro si verificava il
20.7.2020, mentre il è nato a [...] 1950) e la percentuale di Pt_1 menomazione permanente alla salute indicata nel 6%, il quantum risarcitorio per il danno biologico permanente risulta pari a complessivi euro 9.411,00.
Non si ritiene, invece, di operare alcuna personalizzazione nel caso di specie, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie del sinistro su specifiche attività relazionali dell'attore o interessi, mancando anche l'allegazione e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
In definitiva, sommando le due voci di danno biologico (temporaneo + permanente), l'importo totale del danno biologico risarcibile ammonta ad euro 13.723,50.
Quanto invece al danno patrimoniale, va anzitutto rilevato che il c.t.u. ha dichiarato nella propria perizia la congruità delle spese mediche prodotte agli atti dall'attore per un complessivo ammontare pari ad euro 677,00.
Parte attrice inoltre ha chiesto la condanna della Provincia convenuta al pagamento dei danni subiti alla propria bicicletta da corsa a seguito del
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suddetto sinistro per un ammontare complessivo di euro 870,00
(comprensivo altresì dell'acquisto di un nuovo completino da ciclista per sostituire quello danneggiato dal sinistro, come da preventivo di spesa redatto in data 5.8.2020 dalla Cycling srls di Macerata e confermato dal teste escusso all'udienza del 8.4.2024 nella cui sede ha Tes_4 confermato di aver redatto detto preventivo di spesa precisando che la bicicletta in oggetto non è stata poi riparata dal medesimo testimone), oltre al pagamento di euro 499,00 per il danneggiamento subito alle proprie scarpe da corsa.
In merito alla circostanza se la bicicletta utilizzata dal il giorno Pt_1 del sinistro fosse la medesima di quella danneggiata oggetto delle foto di cui al doc. 9 e del preventivo del 5.8.2020, va rilevato che il teste Tes_3
-escusso in data 20.11.2023 sui capitoli di prova orale formulati
[...] da parte attrice nella propria memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c.- ha confermato la circostanza rispondendo positivamente al quesito “M” aggiungendo che: “la bici sono andata a prenderla io il giorno dopo, la sera, l'aveva tenuta in custodia un signore che abita a 30 metri circa dal luogo dell'incidente. In quel periodo mio padre aveva quella bici”. Parimenti, il teste ha confermato all'udienza del 20.11.2023 che Pt_1
l'abbigliamento tecnico indossato dal la mattina del Parte_1
20.7.2020, e segnatamente la tuta e le scarpe avevano riportato danni in conseguenza del sinistro e che le stesse non erano più utilizzabili (risposta a quesito “O”, della cui circostanza ne era a conoscenza in quanto era
“passato a casa e le ho viste”).
La circostanza che la bicicletta in oggetto ha subito dei danni a seguito del sinistro, deducibile anche dalle foto di cui al doc. 9 di parte attrice, nonché anche la tuta e le scarpe del risulta pacifica tra le parti dato che CP_3 parte convenuta non ha contestato in via puntuale e precisa le suddette deduzioni attoree così come va ritenuto pacifico il relativo ammontare del danno patrimoniale pari ad euro 870,00 per il danno alla bicicletta e alla tuta ed euro 499,00 per le scarpe (in merito al valore di queste ultime, lo stesso è stato confermato dal teste il quale ha dichiarato Testimone_5 all'udienza del 5.4.2024: “le vendiamo questo tipo di scarpe e confermo che costano quasi 500 euro”).
13 Nr. 855\2022 R.G.
Considerando il concorso di colpa del danneggiato (decurtazione del 10%) il danno complessivo (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) liquidabile in favore dell'attore è di euro 14.192,55, (15.769,50 detratto il 10% pari ad euro 1.576,95, così distinto: euro 12.351,15 per danno biologico, euro 609,30 per danno patrimoniale da spese mediche, euro
783,00 per danno alla bicicletta e alla tuta ed infine euro 449,10 per danno alle scarpe).
Vertendosi in tema di debito di valore la suddetta somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 co. 1°
c.c. sul capitale, annualmente rivalutato, dalla data del sinistro alla sentenza ed oltre interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma
1°, c.c. dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il danno sopra calcolato è a carico della Provincia di Macerata.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. compensate nella misura del 10%, per il ritenuto concorso di colpa, prendendo come riferimento i valori minimi di fase dello scaglione 5.201-
26.000 euro.
Ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le spese della CTU medico legale vanno poste in via definitiva a carico solidale dell'attore e dell'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree;
- accerta e dichiara il concorso di colpa dell'attore e della Provincia di
Macerata e, per l'effetto, condanna la Provincia di Macerata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 14.192,55, oltre interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
14 Nr. 855\2022 R.G.
- pone le spese della CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, a carico solidale dell'attore e della Provincia di Macerata;
- condanna la Provincia di Macerata al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, da liquidarsi in favore degli avv.ti Morena Francioni e
Isabella Biascho dichiaratesi antistatari, pari ad euro 237,60 per spese e ad euro 2.286,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 31/05/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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