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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/03/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.
all'udienza del 29.2.2024, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN. RG. 786/2022 e 795/2022
pendenti
tra Parte_1
Avv. Paolo Bastianini contro Controparte_1
Avv. Mauro Amitrano CP_2
Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta e Lorenzo Casoni Controparte_3
[...]
Controparte_4
Controparte_5
[...] contumaci
Avente ad oggetto: appelli avverso la sentenza n. 154/2022 del Tribunale di Grosseto giudice del lavoro, pubblicata il 9.11.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Grosseto aveva allegato: a) Parte_1 di essere stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 4.9.2017 dalla società Org_1 Parte_2
Con con l'incarico di promuovere i servizi di telefonia di e la ricerca di nuovi clienti;
b) di essere stato poi assunto dal 27.2.2018 da CP_3 per lo svolgimento delle medesime mansioni, con contratto a tempo
[...] indeterminato e qualifica di impiegato liv. 5 per 16 ore Org_2 settimanali;
c) di essersi dimesso nel dicembre 2018, aderendo alla richiesta della datrice di lavoro che gli avrebbe garantito l'assunzione da parte di un'altra società, per lo svolgimento della stessa attività lavorativa;
d) di essere stato effettivamente assunto, il 27.12.2018, da con qualifica di impiegato liv. 4 Controparte_3 Org_2 per 16 ore settimanali, poi aumentate a 24; e) di essere stato licenziato dalla formale datrice di lavoro con lettera del 31.7.2019, asseritamente per cessazione definitiva dell'attività aziendale, restando creditore delle retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2019.
2. Ancora, nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio, il lavoratore aveva affermato di avere eseguito la propria prestazione, almeno dal marzo 2018, secondo modalità operative del tutto analoghe, di avere lavorato ben oltre l'orario formalizzato nei contratti in atti e di avere svolto mansioni superiori all'inquadramento attribuitogli.
3. Premessi questi fatti, l'originario ricorrente aveva quindi argomentato l'unicità del rapporto di lavoro nell'ambito del quale aveva eseguito la sua prestazione, per quanto formalmente alle dipendenze di vari datori di lavoro, e l'imputazione di tale rapporto, in tesi alla committente Pt_3
in ipotesi ad cui avrebbe appaltato l'attività
[...] Controparte_1 Pt_3 di promozione dei servizi di telefonia, attesa la dedotta fittizietà degli appalti ai quali egli era stato addetto.
4. In subordine aveva assunto la responsabilità solidale di Controparte_6
e di a norma dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs.
[...] Controparte_1
276/2003, quanto a tutti i crediti che aveva affermato di avere maturato nel corso del rapporto de quo, compresi quelli derivanti dal superiore inquadramento e dal maggior orario asseritamente osservato.
2 5. Aveva inoltre impugnato il licenziamento intimatogli, affermandone l'inefficacia e comunque l'illegittimità, sotto vari profili.
6. Convenute in giudizio le società , , , CP_1 CP_6 CP_3
e (che, a suo dire, avrebbe proseguito CP_3 Controparte_4
l'attività di quanto all'appalto ), aveva svolto CP_3 Pt_3 Pt_1 quindi le seguenti conclusioni: “
1. Accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unitario a tempo indeterminato del Sig. Parte_1 alle dipendenze di e/o quale/i
[...] Controparte_6 Controparte_1 datore/i di lavoro effettivo ovvero quali co-datori, ovvero alle dipendenze delle altre società resistenti, a far data dal marzo 2018 compreso ad oggi, ovvero, in subordine, costituire un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l'inquadramento di cui ultra con . CP_1 CP_7 accertare il diritto del ricorrente, alla luce delle mansioni effettivamente svolte, ad essere inquadrato, per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro dal marzo 2018 compreso ad oggi, nella qualifica di Dirigente di cui al CCNL per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ovvero, in subordine, nella qualifica di Quadro di 1° livello di cui al
CCNL Commercio;
3. per l'effetto, condannare, con sentenza di condanna generica, in solido tra di loro, per le ragioni dedotte in narrativa, la
[...]
la la la CP_6 Controparte_1 Controparte_8 [...]
e la a corrispondere al ricorrente Controparte_9 Controparte_4 le differenze retributive e contributive dovute in ragione dell'accertando diverso inquadramento, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva omessa ed al pagamento delle intere retribuzioni non pagate dal maggio 2019 ad oggi;
4. accertare il maggior orario di lavoro quotidianamente svolto dal ricorrente rispetto a quanto previsto dai contratti di assunzione, avendo il predetto lavorato per 8/9 ore giornaliere,
6 giorni su 7, per il periodo che va dal marzo 2018 ad oggi;
5. per l'effetto, condannare, con sentenza di condanna generica, in solido tra di loro, per le ragioni dedotte in narrativa, la la la Controparte_6 Controparte_1
3 la e la Controparte_8 Controparte_9
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive e Controparte_4 contributive dovute in ragione del maggior orario di lavoro effettivamente svolto, ivi comprese l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese sostenute;
6. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in parte narrativa: 6.1- ln tesi, l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in quanto intimato da soggetto diverso dal datore di lavoro effettivo,
e/o e conseguentemente condannare, Controparte_6 Controparte_1 con sentenza generica, e/o a Controparte_6 Controparte_1 corrispondere al ricorrente le retribuzioni maturate dal maggio 2019 ad oggi;
6.2- in ipotesi la nullità del licenziamento in quanto intimato in elusione alla normativa prevista in tema di licenziamento collettivo e per
l'effetto - ordinare alla ovvero alla Controparte_4 CP_3 Controparte_3
La reintegra del Sig. nel posto di lavoro, Parte_1 nell'inquadramento che sarà accertato in corso di causa;
- condannare, con sentenza generica, in solido tra di loro, la la Controparte_6 CP_1
la la
[...] Controparte_8 Controparte_9
e la a risarcire il danno patito dal ricorrente in
[...] Controparte_4 ragione del licenziamento;
6.3- in ulteriore subordine, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per difetto di giustificato motivo oggettivo e per l'effetto, - condannare, con sentenza di condanna generica, in solido tra di loro, la la la Controparte_6 Controparte_1 [...]
, la e la Controparte_9 Controparte_8 CP_4
a corrispondere al ricorrente l'indennità di preavviso ex art. 39,
[...] comma 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ovvero, in subordine,
l'indennità ex art. 3 D.Lgs. 04/03/2015, n. 23; - il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla debenza al saldo;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
4 7. Avevano resistito davanti al Tribunale , (cui Pt_3 Controparte_5
l'attore aveva notificato il ricorso nella qualità di legale rappresentante di e . Quest'ultima aveva chiesto inoltre la chiamata CP_3 CP_1 in causa della società chiedendo di esserne manlevata di ogni CP_5 somma che fosse stata condannata a pagare in favore di Pt_1
8. Costituitasi anche per resistere, con sentenza 9.11.2022, il CP_5
Tribunale di Grosseto ha parzialmente accolto il ricorso e respinto la domanda di manleva di . Più specificamente ha deciso come CP_1 segue: a) ha ritenuto accertata la sussistenza di un'interposizione illegittima e quindi dichiarato in essere “un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il e la resistente sin dal marzo Pt_1 Controparte_1
2018, con la qualifica di impiegato di liv. 5 del (così il Org_2 dispositivo); b) ha dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente da con raccomandata del 28.6.2019; c) Controparte_3 ha condannato a corrispondere al ricorrente “le retribuzioni Controparte_1 che questi avrebbe avuto diritto di percepire dalla data del maggio 2019 a tutt'oggi, con interessi e rivalutazione di legge, in forza del contratto stipulato con (ancora il dispositivo); c) ha Controparte_3 condannato semplificata, Controparte_1 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, “a corrispondere Controparte_10 al ricorrente le differenze retributive e contributive in ragione del maggior orario svolto nella misura invocata di 9 ore al giorno, sei giorni su sette, dal marzo 2018 alla data del licenziamento, oltre al diritto all'indennità di trasferta e al rimborso delle spese di viaggio e vitto” (così ancora il dispositivo); d) ha respinto le domande proposte nei confronti di
[...]
quella di superiore inquadramento e infine, come detto, la CP_2 domanda di manleva svolta da . CP_1
9. e hanno impugnato il decisum davanti a questa Corte Pt_1 CP_1 con separati ricorsi, la società chiedendo il rigetto di tutte le domande
5 svolte in suo confronto e il lavoratore riproponendo quella di superiore inquadramento. Con 10. Riuniti i giudizi, in entrambi si è costituita solo , mentre gli altri soggetti, già parti del processo di primo grado, sono rimasti contumaci.
11. Nel corso del presente grado e hanno conciliato la Pt_1 CP_1 lite tra loro in essere, dando atto espressamente del carattere satisfattivo dell'accordo raggiunto rispetto alle domande oggetto di causa.
12. All'udienza indicata in epigrafe poi l'unica parte costituita rimasta estranea a quell'accordo, , ha dichiarato di prenderne atto CP_6
e di “aderire a una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali” (così il suo difensore a verbale).
13. La Corte ha quindi deciso nei termini che seguono.
14. Così riassunta, per quanto ancora interessa, la presente vicenda processuale, deve chiudersi il giudizio, come richiesto, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
15. Risulta infatti dal verbale della conciliazione giudiziale intervenuta tra e l'idoneità dell'accordo a definire integralmente le Pt_1 CP_1 loro opposte ragioni, così che, in esito, deve dirsi venuta meno la controversia in essere tra dette parti, sottoposta all'esame di questa Corte per effetto delle impugnazioni da loro proposte, e quindi anche la necessità di una decisione diretta a dirimerla.
16. Quanto alle altre parti, deve rilevarsi come nessuna domanda risulti proposta in confronto di e mentre CP_2 CP_5 CP_5
Co l'unica ad essersi costituita in questo grado è stata , che, come si è detto in narrativa, ha dichiarato di aderire alla richiesta delle altre parti costituite di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
17. Deve quindi concludersi che, conciliata la lite tra , Pt_1 CP_1 entrambi reciprocamente appellanti, questa Corte non sia più tenuta, né autorizzata ad assumere alcuna decisione, non avendo le altre parti
6 contestato la sentenza di primo grado che, quindi, quanto alle statuizioni che le riguardavano, è divenuta definitiva (salve le rinunce portate ai punti 4 dell'accordo sottoscritto da e , alcune delle quali Pt_1 CP_1 riferite anche a “tutte le società costituite nel giudizio di primo grado”, esse comunque idonee, per altro verso, a far venir meno la controversia in confronto delle parti cui si riferiscono).
18. Deve quindi chiudersi il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
19. Le spese di pertinenza delle parti costituite devono essere Con compensate come da loro richiesto (da all'udienza di discussione, da e nel verbale di conciliazione). Non vi è luogo a Pt_1 CP_1 provvedere sulle spese delle altre parti, rimaste contumaci.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti costituite e compensate le spese processuali di loro pertinenza. Nulle sulle spese delle parti contumaci. Firenze, 29.2.2024
La Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
La consigliera rel. Dott. Elisabetta Tarquini
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