Sentenza 18 dicembre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 18/12/2009, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02165/2009 REG.SEN.
N. 02057/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2006, proposto da:
CH AH, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caruso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Toscano in Catania, via della Scogliera, 1;
contro
Ministero dell'Interno,
Questura di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto Cat. A.12/Imm./06 Div. PAS n. 18/06 del 06.04.2006, notificato il 12.04.2006, con il quale il Questore di Ragusa ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/11/2009 il dott. Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il provvedimento di diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno in Italia, emesso dalla Questura di Ragusa con la motivazione che lo straniero, in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, avrebbe già fruito del periodo massimo di permanenza in Italia consentito da tale tipologia di titolo, e non avrebbe potuto ottenerne il rinnovo senza prima aver fatto rientro nel proprio paese di origine e avere nuovamente attivato la procedura di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998.
Avverso detto diniego di rinnovo il ricorrente ha sollevato censure di violazione dell’art. 24 del D.lgs. n. 286/1998, nonché di travisamento dei fatti, violazione della l. n. 241/90 e carenza di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, avversando il gravame e chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il sig. CH AH, cittadino marocchino, faceva ingresso in Italia in data 11.05.2005, munito di visto d'ingresso, ed otteneva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato con scadenza 10.02.2006, a seguito dell’atto autorizzativo per lavoro stagionale (9 mesi) rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Ragusa.
Avendo documentato lo svolgimento di attività lavorativa presso la ditta "Aziende Agricole Associate" di Ispica, in data 10.02.2006 chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno, che veniva negato dal Questore di Ragusa con decreto in data 06.04.2006, sul rilievo che il rapporto di lavoro doveva limitarsi ai nove mesi previsti dall'autorizzazione e già fruiti dallo straniero, essendo escluso che lo stesso potesse fruire di analoga autorizzazione, e quindi di un altro permesso di soggiorno, senza aver fatto rientro nel proprio paese di origine e senza avere nuovamente attivato la procedura di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998.
Le censure proposte sono destituite di fondamento.
Osserva il Collegio che in base alla vigente normativa (cfr. artt. 24 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 38 del D.P.R. n. 349 del 1999), l'autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell'impiego in funzione delle esigenze di manodopera del settore agricolo e che, al termine del periodo lavorativo e quindi alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale e solo rientrando nel suo paese acquisisce il diritto di precedenza nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale ottenendo così, al secondo ingresso in Italia, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, titolo quest'ultimo rinnovabile in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti (visto d'ingresso ed atto autorizzativo rilasciato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Ragusa) si evince che l'ingresso ed il soggiorno del ricorrente nel territorio dello Stato italiano sono stati autorizzati per motivi di lavoro stagionale e non di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, sicché il ricorrente non può dolersi del mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno; egli infatti, dato l'inequivoco tenore del visto d'ingresso e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del Lavoro di Ragusa con validità limitata a 9 mesi, non poteva ignorare che l'ingresso nel territorio dello Stato italiano gli era stato consentito per l'assunzione con contratto di lavoro stagionale della durata di nove mesi, decorsi i quali avrebbe dovuto fare ritorno nel Paese di origine, non essendo consentito, in base alla vigente normativa, il rinnovo automatico del titolo di soggiorno in suo possesso, dovendo egli seguire la più complessa procedura specificata nell'art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98 e nell'art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/99.
Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto rientro nel suo Paese di origine prima di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo.
Per quanto illustrato il ricorso deve dunque essere rigettato.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. Quarta, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Biagio Campanella, Presidente
Ettore Leotta, Consigliere
Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO