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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AM TO, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_Ricorrente_2 Limited -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 3 - Sede Vicenza
1 Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUV190012297U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente: l'avv. si richiama alle note già depositate con rinunzia ai motivi e riconoscimento della debenza dell'imposta e in caso di non accoglimento chiede la trasmissione alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale. Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Società_1
” (quale obbligato principale, Centro Trasmissione Dati – CTD) e Ricorrente_2
Ricorrente_2 Limited (di seguito solo ) con sede legale in Malta, hanno impugnato l'avviso di accertamento esattamente indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accertato per l'anno d'imposta 2019 la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, quantificata in euro 98.307,57, oltre ad applicare sanzioni per euro 117.969,08 e interessi per euro 19.456,82..
L'impugnazione è fondata sui seguenti motivi:
I – “Ricorrente_2 è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64”, perché l'avviso è stato emesso in forza di una normativa (la l. n. 220 del 2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività
Ricorrente_2illecita mentre il bookmaker “svolge attività lecita nel territorio italiano”, anzi,
“gode di un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità della sua esclusione dalle procedure indette per l'affidamento delle concessioni”;
II – “Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014 per contrarietà al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento”, perché
2 la normativa del 2014 è applicabile solo nei confronti dei centri trasmissione dati che risultavano
“attivi alla data del 2014”; inoltre, la pendenza di procedimenti penali (per il reato di esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa ma anche per “associazione a delinquere finalizzata all'omessa dichiarazione dei redditi e all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e, a seguire, notizia
Ricorrente_2di reato contro il board per associazione a delinquere finalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro”) non avrebbe consentito l'adesione alla procedura prevista dal comma 643 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014;
III – “l'imposta unica dal 2016 è divenuta un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 945, della l. n.
208 del 2015”, perché l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta è divenuta imposta diretta applicabile sui ricavi dell'attività economica, quindi sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica (mentre l'Agenzia ha fatto applicazione dell'abrogata disciplina di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014);
IV – “incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali”, perché “Ricorrente_2 non può essere assimilata alla generalità indistinta dei bookmaker svolgenti attività illecita, essendo stata destinataria di una copiosa serie di sentenze della CGUE e della Magistratura nazionale che ne hanno definitivamente accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive”; “proprio in ragione dei suddetti illegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano - e non già per effetto di una libera scelta - Ricorrente_2 si è vista costretta a operare in modo transfrontaliero da
Malta e, conseguentemente, a ivi assolvere l'imposizione specifica sulle attività di gioco”; ne deriva che “i servizi di scommessa oggetti del presente giudizio sono già gravati da imposizione specifica a
Malta, ma per fatti o scelte imputabili a Ricorrente_2 ma per effetto di misure normative e provvedimentali dello Stato italiano contrarie al diritto dell'Unione Europea”; sul punto chiede di sospendere il presente giudizio per: - rinviare l'interpretazione giudiziale alla
CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, al fine di appurare se i principi di parità di trattamento e non discriminazione ostino alla normativa italiana di cui agli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e all'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014; - sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
3 V – “illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dalla Contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile d'imposta”, in quanto l'Ufficio ha determinato la base imponibile d'imposta in via induttiva, utilizzando i valori medi provinciali, e “ignorando la documentazione prodotta dalla Parte”; VI – “violazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, 6, comma 2, della l. n. 472 del
1997, 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, inerenti l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza”, perché sarebbe “indubitabile che, nel caso di specie, sussistano 'obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria', le quali valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria”.
Le Ricorrenti concludono chiedendo la sospensione del giudizio per un rinvio per l'interpretazione giudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE;
la sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998
n. 504 e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per confutare tutti i motivi di ricorso, anche richiamando precedenti di questa Corte di Giustizia, e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna delle Parti alle spese del giudizio.
3. In data 29 dicembre 2025 le Ricorrenti hanno depositato “note illustrative” per ribadire che “il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta”, per menzionare giurisprudenza a sé favorevole e per ri-presentare la questione pregiudiziale euro-unitaria e la questione di legittimità costituzionale.
4. In data 2 gennaio 2026 l'Agenzia ha depositato una memoria per presentare giurisprudenza a favore della tesi da essa sostenuta.
5. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice, e la posizione delle Rappresentanti l'Agenzia, l'Avvocata delle Parti ricorrenti ha dichiarato di “rinunciare ai motivi di ricorso” riconoscendo la debenza dell'imposta “ai sensi della l. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma
945, della l. n. 208 del 2015”, quindi la tassazione solamente “sui ricavi” a partire dall'anno 2016; ha poi ampiamente esposto le sue tesi. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel corso della pubblica udienza l'Avvocata dei Ricorrenti ha “rinunciato ai motivi di ricorso” (senza, tuttavia, indicare quali) e, come anticipato nelle precisazioni scritte depositate prima dell'udienza, ha riconosciuto la debenza dell'imposta unica calcolata sui ricavi della raccolta delle scommesse in Italia, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'Ufficio non ha applicato l'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 e, in via pregiudiziale, ha chiesto la sospensione del presente giudizio per un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE e per sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa applicata dall'Ufficio, nonché di dichiarare la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% che, per l'effetto, ha chiesto di disapplicare.
3.1. Conseguenza di tale argomentare e che la “rinuncia ai motivi” non può che essere riferita ai primi due di essi, con i quali era stato lamentato che la disciplina fiscale che sorregge l'avviso di accertamento impugnato non sarebbe applicabile a Ricorrente_2 a causa delle “discriminazioni” da essa subite nell'accesso al sistema concessorio italiano, discriminazioni che sarebbero state riconosciute dalla giurisprudenza tanto che le sarebbe stato attribuito “un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità della sua esclusione dalle procedure indette per
l'affidamento delle concessioni”. 3.2. È evidente che la “rinuncia” è intervenuta perché, medio tempore, tute queste argomentazioni sono state giudicate infondate dal Giudice amministrativo. Difatti il Consiglio di Stato, in quanto giurisdizione competente investita della questione ed esaminando proprio la vicenda presentata
Ricorrente_2dall'odierna (quindi l'asserita “discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano” e il preteso “godimento di un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione dalle procedure indette per l'affidamento delle concessioni”), ha disatteso tutte le tesi di Parte statuendo che:
- Ricorrente_2 ha “deciso non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla l. n. 190 del
2014, sulla scorta di una precisa scelta che ess[a] ha coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente 'sanati dalla
5 giurisprudenza', che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)”;
- Ricorrente_2 “non [ha] dimostrato - né avrebbe potuto in qualche modo dimostrare, anche richiamando fuori contesto sentenze della Corte di Giustizia UE - di avere diritto al rilascio della concessione o al riconoscimento della regolarizzazione senza prendere parte alla procedura prevista dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 alla 2014, alla quale avrebbe potuto e, anzi, dovuto prendere parte per potere legittimamente esercitare la propria attività in Italia”.
Ricorrente_2Quanto all'affermazione che non ha potuto aderire alla regolarizzazione perché condizione necessaria era il rilascio della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., mentre i suoi titolari erano sottoposti a innumerevoli procedimenti penali per reati squalificanti secondo le disposizioni dello stesso T.U.L.P.S., sempre il Giudice amministrativo ha spiegato che “l'adesione alla regolarizzazione avrebbe consentito alle appellanti proprio di superare le criticità connesse all'impossibilità di ottenere la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. per le pregresse vicende, così regolarizzando definitivamente la propria posizione anche con riferimento alle pendenze penali che in alcun modo avrebbero potuto precludere la regolarizzazione, che anzi è stata introdotta anche per dare soluzione anche a tale questione” (C.d.S., sez. VII, 14.2.2024, n. 1498; id., sez. VI, 7.10.2025, n. 7837; in termini, C.d.S., sez.
VI, 18.3.2025, n. 2245).
4.1. Il Collegio passa ora all'esame del merito delle questioni qui sollevate, introdotto col terzo e col quinto motivo - che possono essere esaminati congiuntamente – con i quali le Ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, disposizione in base alla quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 “si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte”, e che ha dunque trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta “calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica”. E si dolgono che l'Agenzia abbia “completamente ignorato tale intervento legislativo ed emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della l. n. 220 del 2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014”. Lamentano pure che l'Ufficio avrebbe “ignorato” la documentazione da loro prodotta dalla quale emergerebbe “inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate”. 6 4.2. I motivi non hanno pregio.
4.3. In primo luogo, vale ricordare che la soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, è in capo a chiunque, con o senza concessione, gestisce concorsi pronostici o scommesse (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. VI - 5, 8.9.2022, n. 26478; id., sez. V, 6.9.2024, n. 24042, secondo cui “l'imposta unica sulle scommesse ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.
504 del 1998, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, è dovuta anche da chi, ancorché privo di concessione, gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, inclusi i bookmakers esteri operanti tramite ricevitorie in Italia”; id., sez. V, 6.8.2024, n. 22276).
4.4. Poi, si osserva che l'art. 1, comma 945, della l n. 208 del 2015 – disposizione della quale le
Ricorrenti, che non sono collegate al totalizzatore unico nazionale, chiedono l'applicazione – prevede che il calcolo dell'imposta unica avvenga sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18% se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22% se la raccolta avviene a distanza.
Ebbene, tale disposizione, univocamente, non disciplina i casi di operatori non collegati alla filiera legale e che non hanno regolarizzato la loro posizione, per i quali, pertanto, l'imposta continua a essere calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 1, commi 643 e 664, lett. g), della l. n. 190 del 2014.
4.5. Difatti, l'art. 1, comma 643, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è
l'offerente e che il contratto di gioco è, pertanto, perfezionato in Italia e, conseguentemente, regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione” a prescritte condizioni. Per i soggetti di cui al riportato comma 643 che non hanno aderito al regime di regolarizzazione (così come i soggetti che, pur avendo aderito a quel regime, ne sono decaduti), il successivo comma 644, alla lett. g), ha stabilito che “l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 540 del 1998 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro, ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998. Per i
7 periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011”.
4.6. La univocità del testo di tali disposizioni comprova la volontà del Legislatore di far convivere le due discipline al verificarsi dei due diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori come chiaramente individuati: ossia la regolarizzazione, o meno, dell'attività, in ragione delle differenti e più stringenti possibilità di controllo dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati.
Ne consegue che l'invocato art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 si applica unicamente ai soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni ai fini della raccolta del gioco. All'opposto, per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale - e che dunque non possono essere trattati alla stessa stregua degli operatori regolarmente collegati al totalizzatore nazionale che hanno preventivamente aderito alle regole di comportamento che la legge impone agli operatori del settore - è stata confermata l'applicabilità del sistema previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l.
n. 190 del 2014 in quanto la mancata trasmissione di dati rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati fondato sul calcolo della base imponibile come differenza tra incassi e poste pagate.
4.7. Su tale questione questa Corte ha già affermato, condivisibilmente, che la “assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso rispetto agli operatori regolarizzati. La disciplina fiscale
è normalmente diretta anche al fine di indirizzare a finalità pubbliche l'attività dei privati;
si pensi agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie che sono dirette espressamente ad indurre alla riqualificazione energetica, al recupero edilizio ed anche alla emersione del sommerso nel settore dell'edilizia; chi volontariamente sceglie di rendere controllabile la propria attività gode di un vantaggio economico che è corretto non sia attribuito a chi, pur svolgendo la stessa identica attività diretta alla riqualificazione energetica o al recupero edilizio, non si sottopone ai controlli previsti dalla normativa. Persino le molte normative di favore emanate negli ultimi vent'anni con pagamenti di imposte in misura di gran lunga inferiori a quelle pure regolarmente pagate da cittadini ligi ai doveri fiscali, possono essere inquadrate nell'ambito di quelle scelte discrezionali volte a favorire determinati soggetti per ridurre fenomeni evasivi e per ricondurre alla trasparenza fiscale categorie di soggetti che, invece, preferivano operare occultamente. Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via 8 d'uscita dall'area grigia del 'non vietato, non autorizzato' che aveva caratterizzato il settore” (sentenza 2.1.2024, n. 3/2024; sentenze 17.10.2024, n. 393/2024 e n. 394/2024).
5.1. Nemmeno possono essere apprezzate le doglianze delle Ricorrenti sull'omessa considerazione, da parte dell'Agenzia, della documentazione da loro offerta ai fini della ricostruzione dell'imponibile.
5.2. Infatti, l'Ufficio resistente ha adeguatamente giustificato, in motivazione dell'atto gravato,
l'inutilizzabilità della documentazione presentata in sede istruttoria dalla Parte. In particolare, si legge che “dalla documentazione prodotta non si evince, in alcun modo, nessuno dei dati utili alla ricostruzione di una pressoché realistica base imponibile che permetta un calcolo altrettanto realistico dell'imposta dovuta;
non risultano ricevute con indicato il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa;
il numero della gara;
il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa;
la posta accettata;
l'importo da pagare in caso di vincita;
la data e l'ora del rilascio della ricevuta;
non si conoscono gli importi erogati a titoli di vincite;
… l'ammontare delle vincite dipende dalle quote e dalla politica commerciale praticata dal bookmaker, es. quote di benvenuto, palinsesto complementare, bonus e altro;
quindi, solo la presenza dei singoli biglietti vincenti può assicurare, in assenza di collegamento al totalizzatore o di tenuta della contabilità ai sensi d.P.R. n. 66 del 08/03/2002 - art. 2, un parametro oggettivo utile a valutare l'attendibilità del dato;
non si possono quantificare le provvigioni corrisposte al CTD in quanto le differenti percentuali di
Ricorrente_2provvigione, ancorché definite da in sede di stipula del contratto di ricevitoria del 29/09/2014, del successivo accordo di partecipazione al servizio giochi e dell'ulteriore accordo di partecipazione al servizio V-SPORT, questi ultimi risalenti al 02/10/2014, non permettono un calcolo realistico della commissione pagata al CTD, in quanto le aliquote differiscono a seconda che vengano applicate per le scommesse su eventi differiti o per le scommesse su eventi in corso (cc.dd. scommesse live) ed il loro calcolo varia in rapporto all'entità della puntata ed al numero delle 'selezioni' di cui si
Ricorrente_2compone la proposta di scommessa effettuata dal cliente ed accettata da . Per selezione
s'intende la scelta effettuata da un cliente fra più previsioni alternative relative all'esito dell'evento o degli eventi pronosticabili;
l'Ufficio, non essendo in possesso di documentazione volta a conoscere la tipologia di eventi sui quali lo scommettitore ha puntato, la loro entità ed il numero delle 'selezioni', non può ricostruire o ritenere congrui i dati comunicati quali provvigioni/corrispettivi”.
5.3. Nessuno di tali puntuali rilievi è stato specificatamente contestato dalle Ricorrenti, che a fronte della ripotata articolata motivazione non hanno presentato alcuna controdeduzione nel merito, e che
9 anche in questa sede si sono limitate a sostenere, del tutto genericamente, che “dalla documentazione prodotta in fase di verifica fiscale emerge inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate”.
6. Il Collegio condivide qui anche un'ulteriore giudizio già espresso da questa Corte, ossia che è errato ritenere – come mostrano le Ricorrenti – che il criterio forfettario ipotizzato dalla normativa applicata dall'Ufficio e qui contestata sia privo di riscontri oggettivi con la realtà: “innanzitutto, l'aliquota applicata agli operatori regolarizzati è del 18% sulla differenza tra gli incassi e le vincite pagate.
L'imposta applicata sul triplo della media degli incassi è del 8%, quindi, meno della metà rispetto a quella ordinaria anche se su una base imponibile certamente maggiore. Ma lo svantaggio è fortemente ridotto se si considera che la presunzione di legge considera un rapporto di vincite/incassi del 20%, probabilmente non lontano dalla realtà ove si consideri che il margine fisso (detto lavagna) si colloca intorno al 20% e che è del tutto improbabile che gli scommettitori puntino su tutte le possibili varianti del risultato del gioco, così incrementando il margine del bookmaker.
Inoltre va considerato che la regolarizzazione ha dei costi diretti e indiretti che evidentemente il soggetto non regolarizzato non sostiene;
la scelta di non regolarizzarsi dipende anche da scelte economiche che si fondono sulla convenienza a non assoggettarsi a controlli. Ne consegue che il parametro (che ha certamente una legittima valenza incentivante verso la regolarizzazione) appare corretto e fondato e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali. Altrettanto dicasi per il sistema di tassazione che colpisce anche i centri di raccolta delle scommesse.
Ricordato in proposito che per pacifica giurisprudenza soggetto passivo della imposizione è anche il mero raccoglitore di scommesse, non appare certamente irragionevole, e quindi risulta costituzionalmente corretta, la circostanza che la tassazione colpisca solo il bookmaker quando questi si sia regolarizzato e invece solidalmente il centro raccolta scommesse e il bookmaker quando non vi sia stata regolarizzazione. Ancora una volta la regolarizzazione costituisce un adeguato e giustificato discrimen poiché il controllo, che dipende dall'assoggettamento pieno alle regole statali, costituisce lo strumento per poter adeguare le politiche volte alla tutela dei giovani, alla mitigazione degli effetti del gioco d'azzardo ed alla lotta alle infiltrazioni criminali. Invero, il diritto all'esercizio di attività economiche non esclude l'assoggettamento a regole quando soprattutto sono rivolte a tutela di interessi generali quali la tutela dei minori, delle persone fragili, del proficuo esercizio della politica anticriminale e conseguentemente risultano perfettamente tollerabili, sono sotto il profilo costituzionale, differenziazioni che si fondono su difformità di posizioni” (sentenze n. 3/2024, n.
393/2024, n. 394/2024, cit.). 10 Dunque, la pretesa delle Ricorrenti di svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale a essi riservata è insostenibile in fatto e infondata in diritto.
7.1. Non sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(argomento e richiesta di cui al quarto motivo, prima parte, di ricorso).
7.2. Per un primo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito la compatibilità eurounitaria del complessivo sistema dei giochi in Italia. In particolare, con la pronuncia del 22.1.2015, sez. III, n.
463/13, la Corte di Giustizia ha espressamente confermato la compatibilità del sistema concessorio italiano rispetto ai principi eurounitari, in ragione del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale”, con la conseguenza che “in assenza di un'armonizzazione in materia a livello dell'Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta”. E in questo specifico settore le autorità nazionali “dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell'ordine sociale comporta e, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità”.
Nello stesso senso si sono espresse le successive sentenze del 19.12.2018, sez. II, n. 375/17, e del
26.2.2020, sez. I, n. 788/18, con le quali è stato ribadito che la Corte aveva già “approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti”. E con la sentenza del
16.3.2023, sez. IX, n. 517/2020, la Corte di Giustizia ha ancora una volta precisato che “gli obiettivi della protezione dei consumatori, della prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco, nonché della prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte come rientranti tra i motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare restrizioni alle libertà fondamentali sancite dagli artt. 49 e 56
TFUE”.
In sintesi, poiché il legislatore nazionale ha dichiarato che rientra tra i suoi obiettivi “la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e 11 le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco”, e di “recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore” (art. 1, comma 64, della l. n. 220 del 2010), nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro tali obiettivi costituiscono motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi. Per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni
Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi predetti implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità. Ciò comporta anche che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di Giustizia, n. 788/18, cit.). Per cui consegue, come ha già statuito la Corte di legittimità, che “la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. Anzi, come ha pure sottolineato la
Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018), la scelta legislativa risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione” (Cass. civ., sez. V, 21.9.2021, n. 25450). E
l'ulteriore scelta del Legislatore di utilizzare criteri forfettari per la determinazione dell'imposta a carico dei soggetti non collegati al nuovo sistema di collegamento al totalizzatore nazionale non è né illogica né irrazionale bensì “frutto della necessità di trovare un criterio per il calcolo dell'imposta facile da applicare e sufficientemente fondato” (questa Corte, sentenze n. 3/2024, n. 393/2024, n.
394/2024, cit.).
7.3. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e considerati anche i precedenti della Corte di legittimità in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. civ., sez. V, 4.3.2024, n. 5770, e la giurisprudenza da essa citata, e, da ultimo, id., sez. V, 11.7.2025, n. 19074; id., sez. V, 23.12.2025, n. 33739).
8.1. Non sussistono neppure i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale (argomento e richiesta di cui al quarto motivo, seconda parte, di ricorso).
8.2. Per un aspetto, ossia la dedotta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, tale profilo è stato vagliato dalla Corte delle leggi con la sentenza 23.1.2018, n. 27, che ha chiaramente sancito che “non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell'assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per 12 bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario. Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, tale scelta legislativa risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo”. E ha inoltre evidenziato, rispondendo alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, come “la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria”.
8.3. Inoltre, la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione - sia perché sarebbero state trattate in modo diverso situazioni oggettivamente comparabili (la situazione delle ricevitorie dei bookmaker
Ricorrente_2nazionali e quella dei centri dei bookmaker comunitari discriminati quali ) sia perché sarebbero state trattate in modo analogo situazioni radicalmente diverse (il concessionario nazionale e il CTD) – è manifestamente infondata.
Lo schema logico del sindacato di eguaglianza è triangolare. Infatti, il controllo di una disposizione ipotizzata in violazione dell'art. 3 della Costituzione deve avvenire in relazione a un elemento assunto come termine di raffronto, per verificare se è ragionevole il medesimo o il diverso trattamento normativo (sul punto vedasi le sentenze della Corte costituzionale n. 10/1980 e n. 89/1996). In altri termini, si è eguali rispetto a qualcuno o qualcosa e, reciprocamente, si è diversi da qualcuno o da qualcosa, per cui il giudizio di eguaglianza è necessariamente un giudizio di carattere relazionale. Ne deriva che la Parte che solleva un dubbio di costituzionalità di un atto legislativo per violazione del principio di eguaglianza deve allegare il tertium comparationis che deve presentare caratteristiche 13 essenziali quali: - una situazione giuridicamente rilevante;
- una situazione omogenea rispetto alla situazione oggetto del giudizio della Corte, dato che un'eguaglianza può essere stabilita solo tra due situazioni che presentano taluni elementi comuni o, meglio, che gli elementi comuni alle due situazioni raffrontate siano rilevanti per stabilire il pari trattamento. Orbene come sin qui visto non è stato presentato alcun tertium comparationis omogeneo dato che la situazione degli operatori non collegati alla filiera legale è differente in punto di fatto - si pensi solo al regime dei controlli, anche sui ricavi - rispetto alla situazione degli operatori che raccolgono scommesse, pur in maniera lecita, senza collegamento al totalizzatore nazionale.
8.4. Per l'ultimo aspetto, ossia la denunciata illegittimità degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione all'artt. 97 della Costituzione, essa
è inammissibile perché priva di argomentazioni giuridiche a suo supporto.
9.1. Resta da esaminare l'ultimo motivo, sulle sanzioni, che a detta delle Ricorrenti non sarebbero applicabili per la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” data “la difficoltà di determinazione del significato del dato normativo”.
9.2. Sul punto è sufficiente ricordare – perché condivisibile e perché non sono state offerte argomentazioni idonee a disattendere tale posizione – l'insegnamento della Corte di legittimità:
- dopo aver ricordato, citando precedenti pronunce, i c.d. “fatti indice” rilevati dalla giurisprudenza per individuare il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva, ha precisato che “la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del
1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione”;
- la stessa sentenza ha anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)”, dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della 14 disposizione interpretata” e che “la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa”;
- in sostanza, “la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva”;
- consegue a tale ricostruzione che “l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del
2010” e che, quindi, può legittimamente essere evocata solo per gli anni d'imposta antecedenti al
2011” (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. V, 23.5.2025, n. 13818; id., sez. V, 8.8.2025, n. 22906).
10. In definitiva, sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, di conseguenza, liquidate in dispositivo, sono poste a carico, in solido, a Ricorrente_1 e Ricorrente_2 Limited e a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 8.000, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
15
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AM TO, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 P.IVA_Ricorrente_2 Limited -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 3 - Sede Vicenza
1 Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUV190012297U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Difensore_1Ricorrente: l'avv. si richiama alle note già depositate con rinunzia ai motivi e riconoscimento della debenza dell'imposta e in caso di non accoglimento chiede la trasmissione alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale. Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1, in qualità di titolare dell'impresa individuale “Società_1
” (quale obbligato principale, Centro Trasmissione Dati – CTD) e Ricorrente_2
Ricorrente_2 Limited (di seguito solo ) con sede legale in Malta, hanno impugnato l'avviso di accertamento esattamente indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accertato per l'anno d'imposta 2019 la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, quantificata in euro 98.307,57, oltre ad applicare sanzioni per euro 117.969,08 e interessi per euro 19.456,82..
L'impugnazione è fondata sui seguenti motivi:
I – “Ricorrente_2 è stata discriminata nell'accesso al sistema concessorio italiano: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione della l. n. 220 del 2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64”, perché l'avviso è stato emesso in forza di una normativa (la l. n. 220 del 2010) applicabile unicamente agli operatori che svolgono attività
Ricorrente_2illecita mentre il bookmaker “svolge attività lecita nel territorio italiano”, anzi,
“gode di un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità della sua esclusione dalle procedure indette per l'affidamento delle concessioni”;
II – “Ricorrente_2 è stata discriminata nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014: disapplicazione dell'art 1, comma 644, della l. n. 190 del 2014 per contrarietà al diritto dell'Unione Europea ex artt. 49 e 56 e ss. TFUE e, per l'effetto, illegittimità dell'avviso di accertamento”, perché
2 la normativa del 2014 è applicabile solo nei confronti dei centri trasmissione dati che risultavano
“attivi alla data del 2014”; inoltre, la pendenza di procedimenti penali (per il reato di esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa ma anche per “associazione a delinquere finalizzata all'omessa dichiarazione dei redditi e all'esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa e, a seguire, notizia
Ricorrente_2di reato contro il board per associazione a delinquere finalizzate alle minacce contro i pubblici ufficiali e altro”) non avrebbe consentito l'adesione alla procedura prevista dal comma 643 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014;
III – “l'imposta unica dal 2016 è divenuta un'imposta diretta, calcolata sui ricavi: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 945, della l. n.
208 del 2015”, perché l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta è divenuta imposta diretta applicabile sui ricavi dell'attività economica, quindi sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica (mentre l'Agenzia ha fatto applicazione dell'abrogata disciplina di cui all'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014);
IV – “incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali”, perché “Ricorrente_2 non può essere assimilata alla generalità indistinta dei bookmaker svolgenti attività illecita, essendo stata destinataria di una copiosa serie di sentenze della CGUE e della Magistratura nazionale che ne hanno definitivamente accertato l'illegittima esclusione dalle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni nazionali in materia di scommesse sportive”; “proprio in ragione dei suddetti illegittimi ostacoli al suo ingresso nel sistema concessorio italiano - e non già per effetto di una libera scelta - Ricorrente_2 si è vista costretta a operare in modo transfrontaliero da
Malta e, conseguentemente, a ivi assolvere l'imposizione specifica sulle attività di gioco”; ne deriva che “i servizi di scommessa oggetti del presente giudizio sono già gravati da imposizione specifica a
Malta, ma per fatti o scelte imputabili a Ricorrente_2 ma per effetto di misure normative e provvedimentali dello Stato italiano contrarie al diritto dell'Unione Europea”; sul punto chiede di sospendere il presente giudizio per: - rinviare l'interpretazione giudiziale alla
CGUE, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, al fine di appurare se i principi di parità di trattamento e non discriminazione ostino alla normativa italiana di cui agli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e all'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014; - sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
3 V – “illegittimità dell'avviso di accertamento per erronea valutazione della documentazione contabile prodotta dalla Contribuente e conseguente errata quantificazione della base imponibile d'imposta”, in quanto l'Ufficio ha determinato la base imponibile d'imposta in via induttiva, utilizzando i valori medi provinciali, e “ignorando la documentazione prodotta dalla Parte”; VI – “violazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, comma 1, 6, comma 2, della l. n. 472 del
1997, 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, inerenti l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza”, perché sarebbe “indubitabile che, nel caso di specie, sussistano 'obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria', le quali valgono ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria”.
Le Ricorrenti concludono chiedendo la sospensione del giudizio per un rinvio per l'interpretazione giudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE;
la sospensione del giudizio per sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998
n. 504 e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.; nel merito, di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti.
2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per confutare tutti i motivi di ricorso, anche richiamando precedenti di questa Corte di Giustizia, e concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna delle Parti alle spese del giudizio.
3. In data 29 dicembre 2025 le Ricorrenti hanno depositato “note illustrative” per ribadire che “il criterio di determinazione dell'imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta”, per menzionare giurisprudenza a sé favorevole e per ri-presentare la questione pregiudiziale euro-unitaria e la questione di legittimità costituzionale.
4. In data 2 gennaio 2026 l'Agenzia ha depositato una memoria per presentare giurisprudenza a favore della tesi da essa sostenuta.
5. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice, e la posizione delle Rappresentanti l'Agenzia, l'Avvocata delle Parti ricorrenti ha dichiarato di “rinunciare ai motivi di ricorso” riconoscendo la debenza dell'imposta “ai sensi della l. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma
945, della l. n. 208 del 2015”, quindi la tassazione solamente “sui ricavi” a partire dall'anno 2016; ha poi ampiamente esposto le sue tesi. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel corso della pubblica udienza l'Avvocata dei Ricorrenti ha “rinunciato ai motivi di ricorso” (senza, tuttavia, indicare quali) e, come anticipato nelle precisazioni scritte depositate prima dell'udienza, ha riconosciuto la debenza dell'imposta unica calcolata sui ricavi della raccolta delle scommesse in Italia, ha chiesto di dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché l'Ufficio non ha applicato l'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 e, in via pregiudiziale, ha chiesto la sospensione del presente giudizio per un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE e per sollevare la questione di legittimità costituzionale della normativa applicata dall'Ufficio, nonché di dichiarare la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni violate o comunque, la sproporzione delle sanzioni applicate pari al 120% che, per l'effetto, ha chiesto di disapplicare.
3.1. Conseguenza di tale argomentare e che la “rinuncia ai motivi” non può che essere riferita ai primi due di essi, con i quali era stato lamentato che la disciplina fiscale che sorregge l'avviso di accertamento impugnato non sarebbe applicabile a Ricorrente_2 a causa delle “discriminazioni” da essa subite nell'accesso al sistema concessorio italiano, discriminazioni che sarebbero state riconosciute dalla giurisprudenza tanto che le sarebbe stato attribuito “un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità della sua esclusione dalle procedure indette per
l'affidamento delle concessioni”. 3.2. È evidente che la “rinuncia” è intervenuta perché, medio tempore, tute queste argomentazioni sono state giudicate infondate dal Giudice amministrativo. Difatti il Consiglio di Stato, in quanto giurisdizione competente investita della questione ed esaminando proprio la vicenda presentata
Ricorrente_2dall'odierna (quindi l'asserita “discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano” e il preteso “godimento di un regime peculiare in virtù delle vicende giudiziarie che hanno riconosciuto l'illegittimità dell'esclusione dalle procedure indette per l'affidamento delle concessioni”), ha disatteso tutte le tesi di Parte statuendo che:
- Ricorrente_2 ha “deciso non prendere parte alla procedura di regolarizzazione, di cui alla l. n. 190 del
2014, sulla scorta di una precisa scelta che ess[a] ha coltivato, anche parallelamente e successivamente alla proposizione del ricorso avanti al Tribunale, basandosi sull'assunto, del tutto infondato, di appartenere ad un tertium genus, in realtà inesistente, di soggetti asseritamente 'sanati dalla
5 giurisprudenza', che sarebbero stati discriminati dalle scelte del legislatore, anche da quelle, qui avversate, della l. n. 190 del 2014, i cui atti applicativi sono stati contestati nel presente giudizio senza che in nessun modo ne sia stata allegata, prima ancor che dimostrata, la natura lesiva (discriminatoria o, a tutto concedere, escludente se non sulla base di una appunto inammissibile petizione di principio)”;
- Ricorrente_2 “non [ha] dimostrato - né avrebbe potuto in qualche modo dimostrare, anche richiamando fuori contesto sentenze della Corte di Giustizia UE - di avere diritto al rilascio della concessione o al riconoscimento della regolarizzazione senza prendere parte alla procedura prevista dall'art. 1, comma 643, della l. n. 190 alla 2014, alla quale avrebbe potuto e, anzi, dovuto prendere parte per potere legittimamente esercitare la propria attività in Italia”.
Ricorrente_2Quanto all'affermazione che non ha potuto aderire alla regolarizzazione perché condizione necessaria era il rilascio della licenza prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., mentre i suoi titolari erano sottoposti a innumerevoli procedimenti penali per reati squalificanti secondo le disposizioni dello stesso T.U.L.P.S., sempre il Giudice amministrativo ha spiegato che “l'adesione alla regolarizzazione avrebbe consentito alle appellanti proprio di superare le criticità connesse all'impossibilità di ottenere la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. per le pregresse vicende, così regolarizzando definitivamente la propria posizione anche con riferimento alle pendenze penali che in alcun modo avrebbero potuto precludere la regolarizzazione, che anzi è stata introdotta anche per dare soluzione anche a tale questione” (C.d.S., sez. VII, 14.2.2024, n. 1498; id., sez. VI, 7.10.2025, n. 7837; in termini, C.d.S., sez.
VI, 18.3.2025, n. 2245).
4.1. Il Collegio passa ora all'esame del merito delle questioni qui sollevate, introdotto col terzo e col quinto motivo - che possono essere esaminati congiuntamente – con i quali le Ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, disposizione in base alla quale l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 “si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte”, e che ha dunque trasformato l'imposta sulle scommesse da imposta indiretta a imposta diretta “calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker, unico ed esclusivo titolare dell'attività economica”. E si dolgono che l'Agenzia abbia “completamente ignorato tale intervento legislativo ed emesso l'odierno avviso di accertamento ai sensi della l. n. 220 del 2010 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014”. Lamentano pure che l'Ufficio avrebbe “ignorato” la documentazione da loro prodotta dalla quale emergerebbe “inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate”. 6 4.2. I motivi non hanno pregio.
4.3. In primo luogo, vale ricordare che la soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, è in capo a chiunque, con o senza concessione, gestisce concorsi pronostici o scommesse (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. VI - 5, 8.9.2022, n. 26478; id., sez. V, 6.9.2024, n. 24042, secondo cui “l'imposta unica sulle scommesse ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.
504 del 1998, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, è dovuta anche da chi, ancorché privo di concessione, gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, inclusi i bookmakers esteri operanti tramite ricevitorie in Italia”; id., sez. V, 6.8.2024, n. 22276).
4.4. Poi, si osserva che l'art. 1, comma 945, della l n. 208 del 2015 – disposizione della quale le
Ricorrenti, che non sono collegate al totalizzatore unico nazionale, chiedono l'applicazione – prevede che il calcolo dell'imposta unica avvenga sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nella misura del 18% se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22% se la raccolta avviene a distanza.
Ebbene, tale disposizione, univocamente, non disciplina i casi di operatori non collegati alla filiera legale e che non hanno regolarizzato la loro posizione, per i quali, pertanto, l'imposta continua a essere calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 1, commi 643 e 664, lett. g), della l. n. 190 del 2014.
4.5. Difatti, l'art. 1, comma 643, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è
l'offerente e che il contratto di gioco è, pertanto, perfezionato in Italia e, conseguentemente, regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione” a prescritte condizioni. Per i soggetti di cui al riportato comma 643 che non hanno aderito al regime di regolarizzazione (così come i soggetti che, pur avendo aderito a quel regime, ne sono decaduti), il successivo comma 644, alla lett. g), ha stabilito che “l'imposta unica di cui al d.lgs. n. 540 del 1998 è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro, ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del citato d.lgs. n. 504 del 1998. Per i
7 periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011”.
4.6. La univocità del testo di tali disposizioni comprova la volontà del Legislatore di far convivere le due discipline al verificarsi dei due diversi presupposti di applicazione previsti per gli operatori come chiaramente individuati: ossia la regolarizzazione, o meno, dell'attività, in ragione delle differenti e più stringenti possibilità di controllo dei soggetti regolarizzati rispetto a quelli non regolarizzati.
Ne consegue che l'invocato art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015 si applica unicamente ai soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni ai fini della raccolta del gioco. All'opposto, per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale - e che dunque non possono essere trattati alla stessa stregua degli operatori regolarmente collegati al totalizzatore nazionale che hanno preventivamente aderito alle regole di comportamento che la legge impone agli operatori del settore - è stata confermata l'applicabilità del sistema previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l.
n. 190 del 2014 in quanto la mancata trasmissione di dati rende inapplicabile il sistema previsto per gli operatori regolarizzati fondato sul calcolo della base imponibile come differenza tra incassi e poste pagate.
4.7. Su tale questione questa Corte ha già affermato, condivisibilmente, che la “assenza di profili penali nell'attività svolta dagli operatori non regolarizzati non fa venir meno l'esigenza che tali soggetti siano sottoposti ad un regime diverso rispetto agli operatori regolarizzati. La disciplina fiscale
è normalmente diretta anche al fine di indirizzare a finalità pubbliche l'attività dei privati;
si pensi agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie che sono dirette espressamente ad indurre alla riqualificazione energetica, al recupero edilizio ed anche alla emersione del sommerso nel settore dell'edilizia; chi volontariamente sceglie di rendere controllabile la propria attività gode di un vantaggio economico che è corretto non sia attribuito a chi, pur svolgendo la stessa identica attività diretta alla riqualificazione energetica o al recupero edilizio, non si sottopone ai controlli previsti dalla normativa. Persino le molte normative di favore emanate negli ultimi vent'anni con pagamenti di imposte in misura di gran lunga inferiori a quelle pure regolarmente pagate da cittadini ligi ai doveri fiscali, possono essere inquadrate nell'ambito di quelle scelte discrezionali volte a favorire determinati soggetti per ridurre fenomeni evasivi e per ricondurre alla trasparenza fiscale categorie di soggetti che, invece, preferivano operare occultamente. Quindi, la pretesa di essere trattati alla stessa stregua non può prescindere dalla preventiva adesione alle regole di comportamento che la legge impone agli operatori di determinati settori soprattutto quando (esattamente come nella specie) si ipotizza una via 8 d'uscita dall'area grigia del 'non vietato, non autorizzato' che aveva caratterizzato il settore” (sentenza 2.1.2024, n. 3/2024; sentenze 17.10.2024, n. 393/2024 e n. 394/2024).
5.1. Nemmeno possono essere apprezzate le doglianze delle Ricorrenti sull'omessa considerazione, da parte dell'Agenzia, della documentazione da loro offerta ai fini della ricostruzione dell'imponibile.
5.2. Infatti, l'Ufficio resistente ha adeguatamente giustificato, in motivazione dell'atto gravato,
l'inutilizzabilità della documentazione presentata in sede istruttoria dalla Parte. In particolare, si legge che “dalla documentazione prodotta non si evince, in alcun modo, nessuno dei dati utili alla ricostruzione di una pressoché realistica base imponibile che permetta un calcolo altrettanto realistico dell'imposta dovuta;
non risultano ricevute con indicato il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa;
il numero della gara;
il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa;
la posta accettata;
l'importo da pagare in caso di vincita;
la data e l'ora del rilascio della ricevuta;
non si conoscono gli importi erogati a titoli di vincite;
… l'ammontare delle vincite dipende dalle quote e dalla politica commerciale praticata dal bookmaker, es. quote di benvenuto, palinsesto complementare, bonus e altro;
quindi, solo la presenza dei singoli biglietti vincenti può assicurare, in assenza di collegamento al totalizzatore o di tenuta della contabilità ai sensi d.P.R. n. 66 del 08/03/2002 - art. 2, un parametro oggettivo utile a valutare l'attendibilità del dato;
non si possono quantificare le provvigioni corrisposte al CTD in quanto le differenti percentuali di
Ricorrente_2provvigione, ancorché definite da in sede di stipula del contratto di ricevitoria del 29/09/2014, del successivo accordo di partecipazione al servizio giochi e dell'ulteriore accordo di partecipazione al servizio V-SPORT, questi ultimi risalenti al 02/10/2014, non permettono un calcolo realistico della commissione pagata al CTD, in quanto le aliquote differiscono a seconda che vengano applicate per le scommesse su eventi differiti o per le scommesse su eventi in corso (cc.dd. scommesse live) ed il loro calcolo varia in rapporto all'entità della puntata ed al numero delle 'selezioni' di cui si
Ricorrente_2compone la proposta di scommessa effettuata dal cliente ed accettata da . Per selezione
s'intende la scelta effettuata da un cliente fra più previsioni alternative relative all'esito dell'evento o degli eventi pronosticabili;
l'Ufficio, non essendo in possesso di documentazione volta a conoscere la tipologia di eventi sui quali lo scommettitore ha puntato, la loro entità ed il numero delle 'selezioni', non può ricostruire o ritenere congrui i dati comunicati quali provvigioni/corrispettivi”.
5.3. Nessuno di tali puntuali rilievi è stato specificatamente contestato dalle Ricorrenti, che a fronte della ripotata articolata motivazione non hanno presentato alcuna controdeduzione nel merito, e che
9 anche in questa sede si sono limitate a sostenere, del tutto genericamente, che “dalla documentazione prodotta in fase di verifica fiscale emerge inequivocabilmente l'ammontare delle giocate effettuate”.
6. Il Collegio condivide qui anche un'ulteriore giudizio già espresso da questa Corte, ossia che è errato ritenere – come mostrano le Ricorrenti – che il criterio forfettario ipotizzato dalla normativa applicata dall'Ufficio e qui contestata sia privo di riscontri oggettivi con la realtà: “innanzitutto, l'aliquota applicata agli operatori regolarizzati è del 18% sulla differenza tra gli incassi e le vincite pagate.
L'imposta applicata sul triplo della media degli incassi è del 8%, quindi, meno della metà rispetto a quella ordinaria anche se su una base imponibile certamente maggiore. Ma lo svantaggio è fortemente ridotto se si considera che la presunzione di legge considera un rapporto di vincite/incassi del 20%, probabilmente non lontano dalla realtà ove si consideri che il margine fisso (detto lavagna) si colloca intorno al 20% e che è del tutto improbabile che gli scommettitori puntino su tutte le possibili varianti del risultato del gioco, così incrementando il margine del bookmaker.
Inoltre va considerato che la regolarizzazione ha dei costi diretti e indiretti che evidentemente il soggetto non regolarizzato non sostiene;
la scelta di non regolarizzarsi dipende anche da scelte economiche che si fondono sulla convenienza a non assoggettarsi a controlli. Ne consegue che il parametro (che ha certamente una legittima valenza incentivante verso la regolarizzazione) appare corretto e fondato e non manifestamente contrastante con i parametri costituzionali. Altrettanto dicasi per il sistema di tassazione che colpisce anche i centri di raccolta delle scommesse.
Ricordato in proposito che per pacifica giurisprudenza soggetto passivo della imposizione è anche il mero raccoglitore di scommesse, non appare certamente irragionevole, e quindi risulta costituzionalmente corretta, la circostanza che la tassazione colpisca solo il bookmaker quando questi si sia regolarizzato e invece solidalmente il centro raccolta scommesse e il bookmaker quando non vi sia stata regolarizzazione. Ancora una volta la regolarizzazione costituisce un adeguato e giustificato discrimen poiché il controllo, che dipende dall'assoggettamento pieno alle regole statali, costituisce lo strumento per poter adeguare le politiche volte alla tutela dei giovani, alla mitigazione degli effetti del gioco d'azzardo ed alla lotta alle infiltrazioni criminali. Invero, il diritto all'esercizio di attività economiche non esclude l'assoggettamento a regole quando soprattutto sono rivolte a tutela di interessi generali quali la tutela dei minori, delle persone fragili, del proficuo esercizio della politica anticriminale e conseguentemente risultano perfettamente tollerabili, sono sotto il profilo costituzionale, differenziazioni che si fondono su difformità di posizioni” (sentenze n. 3/2024, n.
393/2024, n. 394/2024, cit.). 10 Dunque, la pretesa delle Ricorrenti di svolgere attività al pari dei soggetti registrati al fine di invocare l'applicazione della disciplina fiscale a essi riservata è insostenibile in fatto e infondata in diritto.
7.1. Non sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
(argomento e richiesta di cui al quarto motivo, prima parte, di ricorso).
7.2. Per un primo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito la compatibilità eurounitaria del complessivo sistema dei giochi in Italia. In particolare, con la pronuncia del 22.1.2015, sez. III, n.
463/13, la Corte di Giustizia ha espressamente confermato la compatibilità del sistema concessorio italiano rispetto ai principi eurounitari, in ragione del “carattere peculiare della disciplina dei giochi d'azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale”, con la conseguenza che “in assenza di un'armonizzazione in materia a livello dell'Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta”. E in questo specifico settore le autorità nazionali “dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell'ordine sociale comporta e, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità”.
Nello stesso senso si sono espresse le successive sentenze del 19.12.2018, sez. II, n. 375/17, e del
26.2.2020, sez. I, n. 788/18, con le quali è stato ribadito che la Corte aveva già “approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti”. E con la sentenza del
16.3.2023, sez. IX, n. 517/2020, la Corte di Giustizia ha ancora una volta precisato che “gli obiettivi della protezione dei consumatori, della prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco, nonché della prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte come rientranti tra i motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare restrizioni alle libertà fondamentali sancite dagli artt. 49 e 56
TFUE”.
In sintesi, poiché il legislatore nazionale ha dichiarato che rientra tra i suoi obiettivi “la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e 11 le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco”, e di “recuperare base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore” (art. 1, comma 64, della l. n. 220 del 2010), nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro tali obiettivi costituiscono motivi imperativi d'interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi. Per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni
Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi predetti implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità. Ciò comporta anche che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte di Giustizia, n. 788/18, cit.). Per cui consegue, come ha già statuito la Corte di legittimità, che “la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri. Anzi, come ha pure sottolineato la
Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018), la scelta legislativa risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione” (Cass. civ., sez. V, 21.9.2021, n. 25450). E
l'ulteriore scelta del Legislatore di utilizzare criteri forfettari per la determinazione dell'imposta a carico dei soggetti non collegati al nuovo sistema di collegamento al totalizzatore nazionale non è né illogica né irrazionale bensì “frutto della necessità di trovare un criterio per il calcolo dell'imposta facile da applicare e sufficientemente fondato” (questa Corte, sentenze n. 3/2024, n. 393/2024, n.
394/2024, cit.).
7.3. Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alle intervenute pronunce della Corte di giustizia e considerati anche i precedenti della Corte di legittimità in relazione a controversie aventi il medesimo contenuto, non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale ex art. 267, secondo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia (cfr., Cass. civ., sez. V, 4.3.2024, n. 5770, e la giurisprudenza da essa citata, e, da ultimo, id., sez. V, 11.7.2025, n. 19074; id., sez. V, 23.12.2025, n. 33739).
8.1. Non sussistono neppure i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale (argomento e richiesta di cui al quarto motivo, seconda parte, di ricorso).
8.2. Per un aspetto, ossia la dedotta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, tale profilo è stato vagliato dalla Corte delle leggi con la sentenza 23.1.2018, n. 27, che ha chiaramente sancito che “non è ravvisabile alcuna irragionevolezza nell'assoggettamento ad imposta del ricevitore operante per 12 bookmaker sfornito di concessione, con conseguente parificazione dello stesso ricevitore al bookmaker concessionario. Come è già stato rilevato dalla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto, tale scelta legislativa risponde a un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non avere ottenuto la necessaria concessione, ovvero di operare per conto di chi ne sia privo”. E ha inoltre evidenziato, rispondendo alla denunciata violazione del principio della capacità contributiva, come “la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte delle valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa. Con riferimento ai rapporti successivi al 2011, ossia alla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), non sussiste, pertanto, la denunciata impossibilità di traslazione dell'imposta da parte del titolare della ricevitoria”.
8.3. Inoltre, la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione - sia perché sarebbero state trattate in modo diverso situazioni oggettivamente comparabili (la situazione delle ricevitorie dei bookmaker
Ricorrente_2nazionali e quella dei centri dei bookmaker comunitari discriminati quali ) sia perché sarebbero state trattate in modo analogo situazioni radicalmente diverse (il concessionario nazionale e il CTD) – è manifestamente infondata.
Lo schema logico del sindacato di eguaglianza è triangolare. Infatti, il controllo di una disposizione ipotizzata in violazione dell'art. 3 della Costituzione deve avvenire in relazione a un elemento assunto come termine di raffronto, per verificare se è ragionevole il medesimo o il diverso trattamento normativo (sul punto vedasi le sentenze della Corte costituzionale n. 10/1980 e n. 89/1996). In altri termini, si è eguali rispetto a qualcuno o qualcosa e, reciprocamente, si è diversi da qualcuno o da qualcosa, per cui il giudizio di eguaglianza è necessariamente un giudizio di carattere relazionale. Ne deriva che la Parte che solleva un dubbio di costituzionalità di un atto legislativo per violazione del principio di eguaglianza deve allegare il tertium comparationis che deve presentare caratteristiche 13 essenziali quali: - una situazione giuridicamente rilevante;
- una situazione omogenea rispetto alla situazione oggetto del giudizio della Corte, dato che un'eguaglianza può essere stabilita solo tra due situazioni che presentano taluni elementi comuni o, meglio, che gli elementi comuni alle due situazioni raffrontate siano rilevanti per stabilire il pari trattamento. Orbene come sin qui visto non è stato presentato alcun tertium comparationis omogeneo dato che la situazione degli operatori non collegati alla filiera legale è differente in punto di fatto - si pensi solo al regime dei controlli, anche sui ricavi - rispetto alla situazione degli operatori che raccolgono scommesse, pur in maniera lecita, senza collegamento al totalizzatore nazionale.
8.4. Per l'ultimo aspetto, ossia la denunciata illegittimità degli artt.
1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione all'artt. 97 della Costituzione, essa
è inammissibile perché priva di argomentazioni giuridiche a suo supporto.
9.1. Resta da esaminare l'ultimo motivo, sulle sanzioni, che a detta delle Ricorrenti non sarebbero applicabili per la sussistenza di “obiettive condizioni di incertezza” data “la difficoltà di determinazione del significato del dato normativo”.
9.2. Sul punto è sufficiente ricordare – perché condivisibile e perché non sono state offerte argomentazioni idonee a disattendere tale posizione – l'insegnamento della Corte di legittimità:
- dopo aver ricordato, citando precedenti pronunce, i c.d. “fatti indice” rilevati dalla giurisprudenza per individuare il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva, ha precisato che “la sopra citata sentenza della Corte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del
1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolge l'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione”;
- la stessa sentenza ha anche evidenziato che “il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all'estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)”, dando poi atto del fatto che “con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della 14 disposizione interpretata” e che “la stessa Agenzia autonoma dei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa”;
- in sostanza, “la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 si prestava ad una duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva”;
- consegue a tale ricostruzione che “l'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del
2010” e che, quindi, può legittimamente essere evocata solo per gli anni d'imposta antecedenti al
2011” (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. V, 23.5.2025, n. 13818; id., sez. V, 8.8.2025, n. 22906).
10. In definitiva, sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza e, di conseguenza, liquidate in dispositivo, sono poste a carico, in solido, a Ricorrente_1 e Ricorrente_2 Limited e a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 8.000, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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