Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano

    Le tesi relative alla discriminazione nell'accesso al sistema concessorio italiano e al presunto regime peculiare sono state disattese dal Consiglio di Stato, il quale ha statuito che Ricorrente_2 ha deciso di non partecipare alla procedura di regolarizzazione basandosi su un assunto infondato di appartenere a un 'tertium genus' inesistente e non ha dimostrato di avere diritto al rilascio della concessione o al riconoscimento della regolarizzazione senza partecipare alla procedura prevista.

  • Rigettato
    Discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014

    Le argomentazioni relative alla discriminazione nell'adesione alla regolarizzazione fiscale del 2014 sono state disattese dal Consiglio di Stato, il quale ha chiarito che l'adesione alla regolarizzazione avrebbe consentito di superare le criticità connesse all'impossibilità di ottenere la licenza per le pregresse vicende, anche con riferimento alle pendenze penali.

  • Rigettato
    Imposta unica divenuta imposta diretta calcolata sui ricavi

    La disposizione invocata (art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015) si applica unicamente ai soggetti muniti delle prescritte autorizzazioni ai fini della raccolta del gioco. Per i soggetti che raccolgono scommesse senza collegamento al totalizzatore nazionale, è confermata l'applicabilità del sistema previsto dall'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014.

  • Rigettato
    Incompatibilità della disciplina nazionale con diritto comunitario e principi costituzionali

    Non sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea poiché la giurisprudenza ha già chiarito la compatibilità del sistema dei giochi in Italia con i principi eurounitari. Non sussistono neppure i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale, in quanto già vagliata dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per erronea valutazione della documentazione contabile

    L'Ufficio ha adeguatamente giustificato l'inutilizzabilità della documentazione presentata, in quanto mancavano dati essenziali per la ricostruzione della base imponibile e per il calcolo realistico dell'imposta dovuta.

  • Rigettato
    Violazione norme su esimente obiettiva condizione di incertezza

    L'obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero sussiste solo fino al momento dell'entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, e può legittimamente essere evocata solo per gli anni d'imposta antecedenti al 2011.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 22
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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