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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG 736 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/02/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza 29.5.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FALAVIGNA MARCO presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente chiede la conferma dei provvedimenti già assunti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/08/2015 in Romania e dalla loro unione è nato il figlio a Negrar di Valpolicella (VR) in data 26/07/2018. Persona_1
Giurisdizione e legge applicabile
In relazione alla nazionalità rumena delle parti sussiste la giurisdizione italiana in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i del regolamento 1111 del 2019 UE visto che in Italia si trova la residenza abituale di entrambe e per lo stesso motivo la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a reg.
UE 1259/2010.
In considerazione della residenza abituale del minore in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale italiana anche in ordine alla domanda di affido del minore alla luce dell'articolo 7 regolamento Ue
1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della
Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento, infine, alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile del figlio oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Allo stesso modo con riferimento alla richiesta di un contributo al mantenimento per la ricorrente.
Domande delle parti
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa del sig. Controparte_1
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra affidando alla stessa il figlio minore Parte_1 Per_1
[...]
Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile di euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio oltre ad un assegno mensile di euro 300,00 in Persona_1 favore della moglie.
In sede di udienza di remissione in decisione ha invece concluso in sede di discussione orale chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti già assunti.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
Con ordinanza depositata in data 19.4.2024 sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati.
2. Affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, con conseguente potere per la ricorrente di prendere da sola ogni decisione riguardante il minore, compreso il rilascio del documento valido per l'espatrio, con il solo obbligo di informare a posteriori il padre.
3. Assegnazione casa familiare sita in Bussolengo (VR), Via Polda, 1 alla ricorrente.
4. Diritto di visita del genitore non collocatario in forma protetta in relazione alle allegazioni di violenza in ambito domestico da organizzarsi da parte dei servizi sociali all'esito dell'indagine socio ambientale assegnata e tenuto conto delle risultanze del procedimento penale.
5. Contributo al mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 250,00 mensili, rivalutabili Pt_2 da versarsi con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento dalla casa famigliare e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Contributo al mantenimento a carico del resistente per la ricorrente di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento dalla casa famigliare e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
7. Assegno unico per il figlio in favore della sola ricorrente.
Inoltre, nella contumacia del resistente nonostante la regolarità della notifica, alla luce della gravità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc in punto di violenze psicologiche e minacce subite dal resistente in presenza del figlio minore, è stato emesso ordine di protezione ex art. 473 bis n. 69 ss cpc con ordine a di Controparte_1 cessazione immediata dei comportamenti di violenza e minaccia finora assunti nei confronti di
, il suo allontanamento immediato dall'intero immobile costituente la casa Parte_1 familiare, facendo altresì divieto allo stesso di avvicinarsi all'abitazione familiare, nonché al luogo di lavoro della ricorrente, dalla scuola del minore e ad ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla ricorrente e dal figlio.
Il resistente è rimasto contumace nel presente procedimento nonostante la regolarità delle notifiche eseguite.
Nel procedimento penale iscritto a carico del resistente sub RG PM 1210/2024 e RG GIP 953/24 per il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dalla norma dell'art. 572 cp, la richiesta di emissione di misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla ricorrente avanzata dalla Procura della
Repubblica in data 10.2.2024 è stata rigettata dal GIP in data 14.2.2024 per assenza di riscontri alle sole dichiarazioni della persona offesa. Successivamente, in data 6.3.2024, la ricorrente ha rimesso la querela e il procedimento è stato infine archiviato.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 35, svolge la professione di collaboratrice domestica e non ha documentato le sue condizioni economico patrimoniali al di là delle dichiarazioni di assunzione da parte di due datori di lavoro e di una poco chiara sintesi di patrimonio per nucleo allegata alla memoria depositata in data 4.3.2024 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Non ha allegato né documentato spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 37, secondo le allegazioni della ricorrente svolge da anni attività lavorativa con la qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici. La sua contumacia non ha consentito di accertare le sue effettive condizioni economico patrimoniali.
Decisione sulla domanda di separazione
La domanda di separazione va accolta, in quanto dalle allegazioni di parte ricorrente emerge con chiarezza una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Decisione sull'addebito
A fondamento della richiesta di addebito sono state allegate dalla ricorrente plurimi episodi di minacce di morte e lesioni gravi nei suoi confronti anche in presenza del figlio minore che avrebbero reso intollerabile la convivenza e che sarebbero la causa della fine del loro rapporto.
Tali dichiarazioni sono state confermate dall'indagine sociale in atti quanto alla paura della ricorrente che ha preferito, alla notizia del rientro in Italia del resistente (per mesi invece recatosi all'estero) lasciare la Regione per recarsi altrove con il minore.
Tali allegazioni di violenza, tuttavia, non hanno avuto adeguato riscontro nel procedimento, sia per la sorte del procedimento penale che ha visto la remissione della querela e la fine del procedimento;
sia per l'assenza di indicazione di persone informate sui fatti da sentire nel corso del presente procedimento nell'applicazione dei poteri ufficiosi del Tribunale previsti dalla norma dell'art. 473 bis n. 44 cpc.
Tale domanda non può, pertanto, trovare accoglimento. Decisone in ordine al regime dell'affido
L'indagine dei Servizi sociali svolta su mandato del Tribunale ha accertato che punto di riferimento esclusivo per il figlio minore delle parti di anni 7 è la madre che si occupa di tutte le sue necessità, a fronte del disinteresse manifestato dal padre che, più volte contattato dai Servizi sociali, non ha aderito alle richieste di approfondimento e si è sottratto all'indagine delegata (cfr. relazione Servizi sociali depositata in data 29.10.2024 in atti).
Alla luce di tale accertamento, emerge in maniera chiara come la sottrazione da parte del padre alle proprie responsabilità sia in punto di mantenimento del figlio, che di accudimento materiale, con conseguente integrale onere in capo alla madre, costituisca motivo sufficiente per derogare alla previsione legale dell'affido condiviso.
Gli stessi Servizi riportano inoltre lo stesso sentimento di abbandono provato dal minore che non ha più notizie da tempo del padre.
In presenza di tale situazione deve confermarsi l'affido esclusivo alla madre, con conseguente possibilità per la stessa di adottare ogni decisione per il figlio, comprensiva della richiesta di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicarli a posteriori al padre.
Al collocamento del minore alla madre segue l'assegnazione alla stessa della casa famigliare.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Alla luce della già riscontrata interruzione dei rapporti tra padre e figlio, anche considerata la tenera età del minore, va confermata la possibilità di ripresa dei rapporti solo attraverso il passaggio per un periodo di visite protette da attivarsi nel momento in cui il resistente manifesterà la sua reale adesione.
Infatti, appare imprescindibile verificare le condizioni del minore nel momento della nuova instaurazione di un rapporto con il padre, assente da tempo nella sua vita.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti carente per i motivi sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età della minore (7anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 250,00 rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona. In considerazione dell'affido esclusivo, l'assegno unico andrà percepito in via integrale dalla madre affidataria.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
L'assenza di una stabile occupazione lavorativa per la ricorrente che ha potuto solo di recente immettersi sul mercato del lavoro come evidenziato dalla documentazione in atti, unitamente alla circostanza che le risorse economiche del nucleo famigliare provenivano in larga misura dal reddito da lavoro dipendente del resistente, fanno propendere per la previsione a carico dello stesso di un contributo al mantenimento della moglie nella misura stabilita in sede di provvedimenti temporanei e urgenti. A ciò si aggiunge che la necessità per la ricorrente di occuparsi in via esclusiva della cura del figlio alla luce dell'assenza del padre, le impediscono di mettere completamente a frutto la propria capacità lavorativa.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza della ricorrente in ordine alla decisione sull'addebito, le spese di lite vanno compensate per un terzo ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 15/08/2015 in Romania.
2. Dispone l'affido esclusivo del figlio delle parti alla madre, con collocamento presso la stessa, con il conseguente potere per la stessa di assumere ogni decisione inerente al minore, comprensiva della richiesta di documenti validi per l'espatrio.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi esclusivamente in forma protetta previa attivazione del resistente e accertate le condizioni di rispetto del benessere del minore.
4. Pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio un Controparte_1 contributo mensile di euro 250,00 rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Stabilisce il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio. 6. Pone a carico del sig. a titolo del mantenimento del Controparte_1 coniuge un contributo mensile di euro 200,00 rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
7. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente liquidate Controparte_1 nel complessivo importo di euro 1.334,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/02/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza 29.5.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FALAVIGNA MARCO presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente chiede la conferma dei provvedimenti già assunti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio e figli nati dall'unione Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/08/2015 in Romania e dalla loro unione è nato il figlio a Negrar di Valpolicella (VR) in data 26/07/2018. Persona_1
Giurisdizione e legge applicabile
In relazione alla nazionalità rumena delle parti sussiste la giurisdizione italiana in base all'articolo 3 lettera a ipotesi i del regolamento 1111 del 2019 UE visto che in Italia si trova la residenza abituale di entrambe e per lo stesso motivo la legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a reg.
UE 1259/2010.
In considerazione della residenza abituale del minore in Italia, sussiste la competenza giurisdizionale italiana anche in ordine alla domanda di affido del minore alla luce dell'articolo 7 regolamento Ue
1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della
Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento, infine, alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile del figlio oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Allo stesso modo con riferimento alla richiesta di un contributo al mantenimento per la ricorrente.
Domande delle parti
Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto e colpa del sig. Controparte_1
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra affidando alla stessa il figlio minore Parte_1 Per_1
[...]
Porre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile di euro 400,00 Controparte_1
a titolo di mantenimento del figlio oltre ad un assegno mensile di euro 300,00 in Persona_1 favore della moglie.
In sede di udienza di remissione in decisione ha invece concluso in sede di discussione orale chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti già assunti.
Provvedimenti presidenziali, sentenze parziali e proposte conciliative del Giudice
Con ordinanza depositata in data 19.4.2024 sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati.
2. Affido in via esclusiva del minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa, con conseguente potere per la ricorrente di prendere da sola ogni decisione riguardante il minore, compreso il rilascio del documento valido per l'espatrio, con il solo obbligo di informare a posteriori il padre.
3. Assegnazione casa familiare sita in Bussolengo (VR), Via Polda, 1 alla ricorrente.
4. Diritto di visita del genitore non collocatario in forma protetta in relazione alle allegazioni di violenza in ambito domestico da organizzarsi da parte dei servizi sociali all'esito dell'indagine socio ambientale assegnata e tenuto conto delle risultanze del procedimento penale.
5. Contributo al mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 250,00 mensili, rivalutabili Pt_2 da versarsi con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento dalla casa famigliare e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
6. Contributo al mantenimento a carico del resistente per la ricorrente di euro 200,00 mensili, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal mese successivo all'allontanamento dalla casa famigliare e successivamente entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
7. Assegno unico per il figlio in favore della sola ricorrente.
Inoltre, nella contumacia del resistente nonostante la regolarità della notifica, alla luce della gravità delle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente in sede di udienza ex art. 473 bis n. 21 cpc in punto di violenze psicologiche e minacce subite dal resistente in presenza del figlio minore, è stato emesso ordine di protezione ex art. 473 bis n. 69 ss cpc con ordine a di Controparte_1 cessazione immediata dei comportamenti di violenza e minaccia finora assunti nei confronti di
, il suo allontanamento immediato dall'intero immobile costituente la casa Parte_1 familiare, facendo altresì divieto allo stesso di avvicinarsi all'abitazione familiare, nonché al luogo di lavoro della ricorrente, dalla scuola del minore e ad ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla ricorrente e dal figlio.
Il resistente è rimasto contumace nel presente procedimento nonostante la regolarità delle notifiche eseguite.
Nel procedimento penale iscritto a carico del resistente sub RG PM 1210/2024 e RG GIP 953/24 per il reato di maltrattamenti in famiglia previsto dalla norma dell'art. 572 cp, la richiesta di emissione di misura cautelare personale di divieto di avvicinamento alla ricorrente avanzata dalla Procura della
Repubblica in data 10.2.2024 è stata rigettata dal GIP in data 14.2.2024 per assenza di riscontri alle sole dichiarazioni della persona offesa. Successivamente, in data 6.3.2024, la ricorrente ha rimesso la querela e il procedimento è stato infine archiviato.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 35, svolge la professione di collaboratrice domestica e non ha documentato le sue condizioni economico patrimoniali al di là delle dichiarazioni di assunzione da parte di due datori di lavoro e di una poco chiara sintesi di patrimonio per nucleo allegata alla memoria depositata in data 4.3.2024 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Non ha allegato né documentato spese fisse abitative.
Parte resistente, di anni 37, secondo le allegazioni della ricorrente svolge da anni attività lavorativa con la qualifica di addetto alla posa di cavi elettrici. La sua contumacia non ha consentito di accertare le sue effettive condizioni economico patrimoniali.
Decisione sulla domanda di separazione
La domanda di separazione va accolta, in quanto dalle allegazioni di parte ricorrente emerge con chiarezza una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Decisione sull'addebito
A fondamento della richiesta di addebito sono state allegate dalla ricorrente plurimi episodi di minacce di morte e lesioni gravi nei suoi confronti anche in presenza del figlio minore che avrebbero reso intollerabile la convivenza e che sarebbero la causa della fine del loro rapporto.
Tali dichiarazioni sono state confermate dall'indagine sociale in atti quanto alla paura della ricorrente che ha preferito, alla notizia del rientro in Italia del resistente (per mesi invece recatosi all'estero) lasciare la Regione per recarsi altrove con il minore.
Tali allegazioni di violenza, tuttavia, non hanno avuto adeguato riscontro nel procedimento, sia per la sorte del procedimento penale che ha visto la remissione della querela e la fine del procedimento;
sia per l'assenza di indicazione di persone informate sui fatti da sentire nel corso del presente procedimento nell'applicazione dei poteri ufficiosi del Tribunale previsti dalla norma dell'art. 473 bis n. 44 cpc.
Tale domanda non può, pertanto, trovare accoglimento. Decisone in ordine al regime dell'affido
L'indagine dei Servizi sociali svolta su mandato del Tribunale ha accertato che punto di riferimento esclusivo per il figlio minore delle parti di anni 7 è la madre che si occupa di tutte le sue necessità, a fronte del disinteresse manifestato dal padre che, più volte contattato dai Servizi sociali, non ha aderito alle richieste di approfondimento e si è sottratto all'indagine delegata (cfr. relazione Servizi sociali depositata in data 29.10.2024 in atti).
Alla luce di tale accertamento, emerge in maniera chiara come la sottrazione da parte del padre alle proprie responsabilità sia in punto di mantenimento del figlio, che di accudimento materiale, con conseguente integrale onere in capo alla madre, costituisca motivo sufficiente per derogare alla previsione legale dell'affido condiviso.
Gli stessi Servizi riportano inoltre lo stesso sentimento di abbandono provato dal minore che non ha più notizie da tempo del padre.
In presenza di tale situazione deve confermarsi l'affido esclusivo alla madre, con conseguente possibilità per la stessa di adottare ogni decisione per il figlio, comprensiva della richiesta di documenti validi per l'espatrio, con il solo obbligo di comunicarli a posteriori al padre.
Al collocamento del minore alla madre segue l'assegnazione alla stessa della casa famigliare.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Alla luce della già riscontrata interruzione dei rapporti tra padre e figlio, anche considerata la tenera età del minore, va confermata la possibilità di ripresa dei rapporti solo attraverso il passaggio per un periodo di visite protette da attivarsi nel momento in cui il resistente manifesterà la sua reale adesione.
Infatti, appare imprescindibile verificare le condizioni del minore nel momento della nuova instaurazione di un rapporto con il padre, assente da tempo nella sua vita.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario
In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti carente per i motivi sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla totale assenza della frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età della minore (7anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 250,00 rivalutabili Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo
Famiglia del Tribunale di Verona. In considerazione dell'affido esclusivo, l'assegno unico andrà percepito in via integrale dalla madre affidataria.
Decisione in ordine alla richiesta di contributo al mantenimento per il coniuge
L'assenza di una stabile occupazione lavorativa per la ricorrente che ha potuto solo di recente immettersi sul mercato del lavoro come evidenziato dalla documentazione in atti, unitamente alla circostanza che le risorse economiche del nucleo famigliare provenivano in larga misura dal reddito da lavoro dipendente del resistente, fanno propendere per la previsione a carico dello stesso di un contributo al mantenimento della moglie nella misura stabilita in sede di provvedimenti temporanei e urgenti. A ciò si aggiunge che la necessità per la ricorrente di occuparsi in via esclusiva della cura del figlio alla luce dell'assenza del padre, le impediscono di mettere completamente a frutto la propria capacità lavorativa.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo e della soccombenza della ricorrente in ordine alla decisione sull'addebito, le spese di lite vanno compensate per un terzo ex art. 92 comma 2 cpc. Il residuo, invece, liquidato come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta, va invece posto a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 15/08/2015 in Romania.
2. Dispone l'affido esclusivo del figlio delle parti alla madre, con collocamento presso la stessa, con il conseguente potere per la stessa di assumere ogni decisione inerente al minore, comprensiva della richiesta di documenti validi per l'espatrio.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi esclusivamente in forma protetta previa attivazione del resistente e accertate le condizioni di rispetto del benessere del minore.
4. Pone a carico del sig. per il mantenimento del figlio un Controparte_1 contributo mensile di euro 250,00 rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
5. Stabilisce il diritto della madre a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio. 6. Pone a carico del sig. a titolo del mantenimento del Controparte_1 coniuge un contributo mensile di euro 200,00 rivalutabili Istat, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
7. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig.
[...]
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente liquidate Controparte_1 nel complessivo importo di euro 1.334,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra