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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile
nella persona del dott.ssa ON MA TÌ, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis), alla scadenza dei termini assegnati alle parti, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 425 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016
TRA
(C.F.: ) nato a [...], il [...] residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Monreale, via M33 n. 25, ed ivi elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Monreale (PA) via Venero n. 67, presso lo studio professionale dell'Avv.
FR NC (pec: che lo rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
attore
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente nella via CP_1
Provinciale n. 595 Pioppo, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Gaetano
Daita n. 33, presso lo studio dell'Avv. SC La Iuppa (pec: Email_2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato, ha convenuto in Parte_2
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, , per ivi per sentirlo condannare CP_1
al pagamento della somma di € 64.856,00 oltre spese in misura pari ad euro 3.202,50, ovvero della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, ai sensi dell'art. 936 co. II c.c., o, in subordine, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A fondamento delle domande spese in giudizio, l'attore ha dedotto:
- di avere effettuato personalmente, ed a mezzo di maestranze da egli reperite e retribuite, nel periodo intercorso tra il 2011 ed il 2014, lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'immobile di proprietà del convenuto, sito in
Monreale – Contrada Caculla strada provinciale 131 n. 53/1, avente accesso dalla vi
S.P. 131;
- di possedere competenze tecniche necessarie per la direzione dei lavori, in quanto geometra con pregressa esperienza lavorativa nel settore edile;
- di avere retribuito le maestranze esterne impiegate ed acquistato i materiali necessari con proprio denaro;
- che i lavori edili, dettagliatamente descritti in atto di citazione, nel computo metrico e nello schizzo planimetrico allegati, avevano interessato sia l'interno che l'esterno dell'immobile, nonché il circostante terreno pertinenziale, senza modificare la sagoma dell'edificio, e costituiscono significative migliorie del cespite;
- che la ristrutturazione del cespite è stata eseguita in buona fede dall'attore, e senza opposizione alcuna da parte del proprietario, in vista del futuro matrimonio tra ed figlia del proprietario, il quale, come da Parte_1 CP_2
consuetudine, si era offerto di mettere a disposizione il cespite, a titolo gratuito, per destinarlo, dopo le nozze, a casa coniugale della coppia;
2 - che tuttavia a dicembre 2013 essendosi interrotta la relazione sentimentale con
, il programma sopra divisato era venuto meno e gli esborsi effettuati CP_2
dall'attore erano divenuti sine causa;
Sulla scorta degli elementi di fatto sopra rassegnati, ha Parte_2
invocato il diritto a conseguire dal proprietario del cespite, ai sensi dell'art. 936 co.
II c.c., un indennizzo commisurato al costo dei materiali e della mano d'opera da egli sostenuto per le migliorie stabilmente incorporate al cespite, importo quantificato in complessivi euro 64.856,29alla stregua del computo metrico prodotto dall'attore;
o alternativamente corrispondente all'aumento di valore conseguito dall'immobile.
In subordine, ricorrendo i presupposti dell'ingiustificato arricchimento del proprietario e del contemporaneo impoverimento dell'attore che aveva sostenuto i costi delle migliorie acquisite stabilmente al cespite del primo, ha chiesto il riconoscimento del chiesto indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Costituitosi in giudizio, ha ricostruito in modo del tutto diverso CP_1
la vicenda, assumendo la totale infondatezza della domanda proposta da parte attrice e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha affermato: - di avere curato personalmente, durante il tempo libero, a proprie spese, piccoli lavori di natura edile, idraulici ed elettrici di manutenzione dell'immobile per cui è causa, adibito a residenza estiva del proprio nucleo familiare, giovandosi della collaborazione del proprio figlio, e di quella saltuaria e spontaneamente offerta da amici, senza avvalersi di maestranze esterne,
- di possedere le competenze per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del proprio cespite per essere perito industriale e dipendente della società da oltre quarant'anni, avendo svolto personalmente mansioni anche CP_3
di natura tecnica;
e coltivando l'hobby dell'esecuzione di lavori di “bricolage”; - di avere sostenuto interamente i costi delle opere eseguite, tanto in relazione alle necessarie attrezzature, invero di sua proprietà, quanto in relazione ai materiali acquistati esclusivamente con l'impiego di proprie risorse finanziarie;
- di avere
3 eseguito detti lavori nei fine settimana nell'arco di otto mesi (tra il 2012 ed il 2013), tenuto anche conto delle disponibilità economiche del proprio nucleo familiare;
- che, l'attore diversamente da quanto da costui sostenuto, aveva offerto Parte_1
la propria collaborazione sporadica saltuaria e accessoria all'esecuzione dei modesti lavori di miglioramento del cespite durante il periodo in cui aveva frequentato, come amico, la figlia del convenuto - che in particolare l'attore, che disponeva CP_2
di maggiore tempo libero, era stato incaricato in talune occasioni di effettuare gli ordini di acquisto ed il ritiro dei materiali presso i relativi fornitori, previa corresponsione della provvista esclusivamente da parte del convenuto;
- che la collaborazione occasionalmente offerta dall'attore nei termini sopra spiegati si era anzi rivelata dannosa laddove il proprietario era stato costretto a rinnovare talune lavorazioni intraprese autonomamente dall'attore, ed era stato altresì costretto a far fronte a debiti, per l'importo di euro 6.100,00, verso i fornitori di materiali ordinati e ritirati dal il quale non aveva corrisposto ai fornitori il relativo Pt_1
prezzo, nonostante la provvista gli fosse stata integralmente fornita dal convenuto.
Il convenuto ha poi contestato il computo metrico allegato dall'attore, sia in ragione della incongruenza delle opere ivi indicate rispetto all'elencazione dei lavori contenuto nella diffida inoltrata dall'attore in via stragiudiziale (invero ivi limitati ad opere di demolizione); sia con riguardo all'esattezza delle quantità riportate nel computo metrico. Ha contestato la corrispondenza a quelle effettivamente realizzate sul proprio immobile soltanto di alcune specifiche lavorazioni indicate nel computo metrico prodotto da parte attrice e segnatamente quelle relative: al rifacimento degli intonaci del soffitto;
ai lavori di rifacimento del bagno;
all'estensione dell'area esterna interessata da scavi di sbancamento e allo smaltimento del relativo materiale di risulta, invero ricollocato in altra porzione del terreno.
Ha in ogni caso contestato il quantum della pretesa economica determinata da parte attrice.
4 Assegnati termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con cui le parti hanno precisato le rispettive prospettazioni e articolato mezzi di prova, la causa è stata istruita documentalmente mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti. Indi, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata spedita in decisione sulle conclusioni precisate dai loro procuratori, e con assegnazione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
*°*°*
È innanzitutto a dirsi, che la prospettazione di fatto rassegnata da parte attrice in ordine alle vicende ed ai rapporti sottostanti tra le parti, risulta confermata da parte convenuta con la prima memoria depositata i sensi dell'art. 183 comma VI n. I
c.p.c. (cfr: il fidanzamento dell'attore con è durato dal 2009 al dicembre 2013” ), CP_2
come dai testimoni di parte convenuta (che, sentito all'udienza del 4 luglio Tes_1
2023, ha dichiarato: “è vera la circostanza che i il sig. e sono stati Parte_2 CP_2
fidanzati, non ricordo a partire da quando, ma se non ricordo male il rapporto è cessato tra il 2012
ed 2013”) e (che, sentito all'udienza del 14 settembre 2023, ha Controparte_4
riferito: “la casa veniva rifinita indifferentemente per entrambi i figli, mancavano ancora ad
esempio i sanitari nei bagni, almeno sino all'ultima volta in cui io mi trovai suoi luoghi. Dopo la
CP rottura del fidanzamento della figlia si sono fermati i lavori, e credo l'anno successivo, quando
si è deciso che la casa sarebbe andata al figlio sono ripresi i lavori di rifinitura interna di cui ho
detto”). Alla luce delle circostanze di fatto sottostanti la vicenda dedotta in giudizio,
concernenti: - il rapporto di fidanzamento tra l'attore e , figlia del CP_2
convenuto; - e la programmata destinazione dell'immobile ad abitazione familiare della coppia dopo il matrimonio, la fattispecie concreta dedotta in giudizio, e la relativa pretesa indennitaria esercitata dall'attore, non possano essere ricondotte all''istituto invocato in via principale, recato dall'art. 936 c.c..
La disposizione citata, sebbene ispirata all'applicazione del principio di accessione di ogni opera fatta al suolo, ne contempera tuttavia le conseguenze patrimoniali, che altrimenti sarebbero sproporzionalmente vantaggiose per il 5 proprietario del suolo, richiamandosi alla contemporanea osservanza del divieto generale dell'indebito arricchimento per il quale a nessuno è consentito accrescere il patrimonio proprio con danno altrui (Cass. S.U. , n. 740/1963).
Secondo l'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimità, la disciplina dell'art. 936 c.c. è applicabile esclusivamente alle ipotesi in cui le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo (Cass. II, n. 11835/2003; Cass. II, n. 4623/2001; Cass. II, n.
9872/2000.
Nel caso di specie, la prospettazione di parte attrice secondo cui Parte_1
terzo rispetto alla proprietà dell'immobile di cui si tratta, abbia contribuito all'esecuzione di opere di ristrutturazione incorporate al cespite (con il consenso del proprietario e della figlia) in vista della programmata concessione del cespite un comodato gratuito ad uso familiare anche nell'interesse dell'attore, rende la fattispecie assimilabile, pur restando da quella diversa, all'ipotesi che ricorre allorquando il convivente more uxorio esegua opere sul sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro convivente (esorbitanti rispetto le proprie ordinarie capacità finanziarie), adibito a residenza della coppia, pacificamente ricondotta al disposto di cui all'art. 2041 c.c. (si veda ex multis: Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, n.5086, che esclude l'applicazione a tali fattispecie del disposto di cui all'art. 936 c.c.).
Così individuato il parametro normativo di riferimento, si ricorda che la norma richiamata attribuisce all'impoverito, non il pieno corrispettivo della prestazione resa, bensì solo un indennizzo evidentemente non corrispondente al lucro cessante del fornitore della prestazione.
Com'è noto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se a fondamento della vicenda vi fosse stato un valido ed efficace
6 rapporto negoziale. È pacifico, infine, che l'indennizzo, laddove ne ricorrano i presupposti, può liquidarsi anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno in via equitativa (Corte di Cass. n. 7178 del 18/03/2024).
,*°*°*
Tanto precisato, alla luce delle rispettive prospettazioni delle parti, non è controverso, ed è dunque pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'immobile sito in
Monreale (PA) c/da Caculla, strada provinciale 131, n.53/1 di proprietà di CP_1
sia stato interessato, in un certo arco temporale, da modifiche migliorative che
[...]
hanno interessato gli spazi interni, il rifacimento della facciata ed il terreno circostante.
Invero, parte convenuta ha contestato la corrispondenza del computo metrico ai lavori che di fatto hanno interessato il proprio immobile, soltanto con riferimento ad alcune specifiche lavorazioni. La trasformazione dell'immobile risulta poi confermata dalle deposizioni rese dai testimoni di entrambe le parti, e di seguito esaminate.
Costituiscono, invece circostanze controverse tra le parti, (oltre che la consistenza di talune lavorazioni), la collocazione temporale di parte degli interventi edili (precedentemente dicembre al 2013, ovvero successivamente), e soprattutto quale delle parti in causa li abbia eseguiti personalmente, o comunque mediante impiego di manovalanze esterne sopportandone i costi.
L'istruttoria svolta ha confermato, seppure nei limiti di seguito specificati,
l'apporto dell'attore all'esecuzione degli interventi ed all'acquisto dei necessari materiali, svoltosi in via non occasionale e accessoria, come invece sostenuto da parte convenuta.
Il testimone , sentito all'udienza del 21 luglio 2022, in risposta ai Testimone_2
capitolati della memoria istruttoria di parte attrice, ha confermato di avere lavorato,
a partire dal mese di settembre 2011 e fino al periodo di Natale 2013, come muratore
7 e gessista presso l'immobile in questione, normalmente di pomeriggio, con interruzione di soli tre mesi, unitamente al fratello, , e talvolta Persona_1
anche il sig. su incarico di che si occupava del Persona_2 Parte_2
reclutamento delle maestranze dallo stesso retribuite, e dell'acquisto dei materiali necessari. Ha affermato di essere stato retribuito da in contante, al pari Parte_1
del proprio fratello, in misura di euro 65,00 al giorno, precisando di essere stato inizialmente incaricato della sola regolarizzazione di una parete del corridoio, e poi gradualmente dell'esecuzione degli ulteriori lavori edili dallo stesso descritti.
Il testimone in particolare ha affermato: “confermo che i lavori sono stati effettuati da
me, da mio fratello, e dal signor sig. assunti e pagati dal Persona_1 Persona_2 Pt_1
che ci pagava complessivamente 65 € al giorno a me e a mio fratello (….) non rilasciavo ricevuta dei
pagamenti ricevuti” (cap. 28); nonché in risposta al capitolato n. 15: “i lavori sono stati
effettuati da me, mio fratello e e i materiali erano di prima scelta”, in risposta al citato Per_2
cap. n. 9) ha poi riferito: “per la maggior parte i lavori venivano effettuati di pomeriggio. Io
spesso vedevo che il signor agava i camion che portavano i materiali. A me e a mio fratello Pt_1
ci pagava giornalmente vedevo che pagava anche un altro ragazzo che mi sembra si chiamasse
.”. In risposta al n. 27) il testimone ha ribadito: “confermo che i lavori sono Per_2
CP_ proseguiti dal 2011 al 2013 fino alla rottura del fidanzamento con la figlia del signor ,
nonchè: “abbiamo lavorato tutti i pomeriggi dal settembre 2011 a dicembre 2013 con un
interruzione di circa tre mesi”. Il testimone ha ancora precisato che: il signor i ha Pt_1
chiamato, all'inizio per fare una parete di un corridoio che si doveva regolarizzare e gessare e poi
mano, mano si sono aggiunti gli altri incarichi e il lavoro è proseguito fino al 2013”, nonché: “il
signor veniva spesso in cantiere e anche la figlia di quest'ultimo, che ci portava il CP_1
caffè”.
Quanto alle modifiche alla distribuzione degli spazi interni dell'immobile di parte convenuta, secondo lo schizzo planimetrico esibitogli (cap. 17) ha riferito che:
8 “i lavori svolti dal anno interessato sia la casa che il terreno circostante. La sagoma esterna Pt_1
è rimasta uguale, è cambiata la divisione interna, per es. nel salone è stata ristretta la veranda”.
In risposta al cap. 19) concernente l'elencazione dei lavori eseguiti all'interno dell'immobile (descritti nel capitolato come di seguito: “Vero è che le opere interne
eseguite dal sig. personalmente, ma anche avvalendosi di maestranze esterne, Parte_1
consistono sommariamente nella manutenzione, risanamento, e/o miglioramento di parte della
costruzione (fondazione e solaio a quota zero nella camera da letto n. 1), nella ridistribuzione degli
ambienti, con demolizione e costruzione di tramezzi, collocazione di telai per porte scrigno, nel
rinnovamento ed adattamento parziale degli impianti, degli intonaci, nella esecuzione delle
migliorie volute dalla sig. na senza opposizione del padre che le CP_2 CP_1
ha autorizzate, quali la realizzazione di piano cottura in muratura, di piano lavabo bagno in
muratura, di pavimentazione e rivestimento bagni e zona cottura con mattonelle decorate,
costruzione di piccolo soppalco nel ripostiglio, etc., con acquisto dei relativi materiali effettuato
direttamente dal sig. presso i diversi fornitori”), il testimone ha descritto le Parte_1
specifiche lavorazioni da egli direttamente eseguite su incarico di come Parte_2
di seguito: “nella stanza da letto è stato rifatto il controsoffitto, la pavimentazione è stata
abbassata, essendo stata ritrovata acqua proveniente dal terreno che portava umidità. Abbiamo
messo soltanto un piano di marmo in cucina, un lavabo in muratura in bagno e un piccolo soppalco
nel ripostiglio, non abbiamo fatto pavimentazione e rivestimento dei bagni”.
Con riguardo ai lavori relativi all'impianto idrico e alla collazione dei sanitari, ha confermato il relativo capitolato di prova (n. 37) affermando: “che i lavori idraulici sono
stati effettuati tutti dall'idraulico, , pagato dal signor in mia Controparte_5 Pt_1
presenza”.
Con riguardo ai lavori di sistemazione esterna del fabbricato ha riferito: - “abbiamo
fatto una camera d'aria e poi abbiamo fatto dei muretti per evitare le infiltrazioni di acqua e li
abbiamo rivestiti con un materiale impermeabile. Sulle pareti esterne della casa abbiamo rifatto
9 l'intonaco. Abbiamo foderato la parete di fronte della casa con pietra fino a circa 60 cm da terra”
(cap. 22). non ha invece confermato di essersi occupato della Testimone_2
pavimentazione interna ed esterna, del rivestimento dei bagni.
Per quanto riguarda le lavorazioni di sistemazione del circostante terreno pertinenziale, il testimone ha dichiarato: “il signor ha effettuato dei lavori di Pt_1
miglioramento del terreno intorno alla casa. Ha ripristinato il manto stradale, ha spostato il
cancello di accesso facendo una travata con dei pilastri di ferro. Ha fatto un passaggio pedonale in
cemento per un venti o venticinque metri fino alla casa” (risposta al cap. n. 4); nonché: “non
ricordo che siano stati estirpati AL, né effettuati scavi nel terreno, ricordo che la terra estratta
dalla casa veniva spianata sul terreno con un escavatore. Non so se appartenesse alla ditta
[...]
. So che questi lavori sono stati pagati dal signor Ho visto che il signor Controparte_6 Pt_1
agava direttamente al signore che manovrava l'escavatore”; Pt_1
Rispetto alle lavorazioni di estirpazione AL, bonifica terreno, escavazione, spianamento, movimenti terra, spostamento terra di riporto, le dichiarazioni di sono state confermate, seppure nei termini di seguito precisati, dal Testimone_2
testimone , il quale ha dichiarato di avere eseguito, su incarico e Controparte_6
secondo le direttive di lavorazioni consistenti nell'esecuzione di scavi a Parte_1
sezione obbligata, nello spianamento e movimentazione terra alle spalle dell'abitazione, ma per un'area ridotta e in ragione di non più di cinquanta metri cubi di terra, riferendo di non ricordare se si fosse anche occupato di estirpare degli
AL (cfr: “il signor mi ha chiesto di fare dei drenaggi, anche per dei canali di inverno Parte_1
ovvero degli scavi a sezione obbligata, ho levato della terra e ho spianato dietro la casa del signor
CP_
non ricordo se ho estirpato AL, essendo passato molto tempo”), affermando però di non avere ancora ricevuto il compenso di euro 700,00 “Non sono stato pagato né dal signor
CP_ é dal signor aspetto ancora. Ho effettuato il lavoro su indicazione del signor Pt_1 Pt_1
(…) avrò lavorato due o tre giorni per un importo di circa 700,00 euro).
10 Del pari, per quanto riguarda lo stesso ambito di lavorazioni, anche il testimone
(sentito all'udienza del 27 ottobre 2022) ha confermato solo in Testimone_3
parte le dichiarazioni rese dal testimone confermando di essersi occupato Tes_2
del getto del cemento impastato con sabbia con attrezzatura di cantiere denominata
“MERLO” nel terreno pertinenziale all'abitazione per cui è causa, nei seguenti termini: -Ho fatto due mezze giornate di lavoro in contrada Caculla. Ho portato la betoniera per
impastare il cemento. Ho fatto il nolo della betoniera. Non sono stato ancora pagato, perché non so
a chi intestare la fattura. Mi ha chiamato per questo lavoro il signor Non mi hanno Pt_1
comunicato a chi intestare la fattura per la somma dovutami di €500,00. Ho eseguito il lavoro
insieme al signor io impastavo con la betoniera e lui stendeva il cemento”. Pt_1
Se con riguardo ai lavori di sistemazione esterna del terreno pertinenziale, i testimoni che se ne sono occupati direttamente hanno confermato di avere ricevuto l'incarico da e hanno riportato la circostanza che questi abbia partecipato Parte_1
all'esecuzione delle relative lavorazioni materialmente, ovvero fornendo le relative direttive;
è pur vero che, oltre a riferire di lavorazioni più circoscritte rispetto a quelle indicate dall'attore; gli stessi hanno entrambi affermato di non essere stati retribuiti per l'attività svolta. Con conseguente irrilevanza di tali lavori, in disparte il contributo personale offerto da parte del ai fini della domanda da costui Pt_1
spiegata in giudizio.
Con riguardo ai pagamenti, come visto, il testimone ha affermato Testimone_2
di essere stato retribuito, unitamente al fratello, nella misura di cui sopra per l'attività da egli direttamente svolta, affermando anche di avere assistito a pagamenti effettuati da in favore delle maestranze che si sono occupate dei lavori Pt_1
idraulici , nonché della sistemazione del terreno Testimone_4
pertinenziale (circostanza quest'ultima smentita dal contenuto della deposizione tanto di che di , che se ne sono personalmente Testimone_3 Controparte_6
occupati ed hanno dichiarato di non avere ricevuto alcun compenso per i lavori eseguiti), per il resto dichiarando che i materiali erano stati pagati dal ma Pt_1
11 senza riferire circostanze specifiche (non oggetto di capitolati di prova ad egli sottoposti).
In merito al pagamento del corrispettivo dell'acquisto dei materiali impiegati nella ristrutturazione, dal punto di vista documentale, ha prodotto Parte_2
esclusivamente una quietanza di pagamento per euro 7.00,00 “PER MATERIALE DI
FERRAMENTA ED IDROSANITARIO IMPIEGATI PER LA RISTRUTTURAZIONE IN
ECONOMIA DI UN IMMOBILE SITO A MONREALE LOCALITÀ PIOPPO VIA SP131 N. 53
CONTRADA CACULLA”, datata 22 maggio 2012, e sottoscritta da Per_3
in qualità di titolare della ditta individuale AM.GI. Ferramenta di
[...]
DA SC, contenente altresì accordo per apertura di linea di credito sino alla concorrenza di euro 3.000,00 per futuri acquisti, per la medesima causale, da pagare in rate mensili di euro 500,00.
Con riguardo al medesimo fornitore, parte convenuta ha depositato un elenco di acquisti di materiale edile e idraulico presso l'esercizio MA.GI. Ferramenta del
2.01.2014 (documento n. 16 della memoria istruttoria depositata da parte convenuta del 5.01.2017), di valore complessivo ad euro 2.680,00, rispetto al quale è coerente un mastrino intestato al suddetto esercizio commerciale concernente la ratizzazione in quattro pagamenti mensili dal 3/01/2014 a 31/03/2014 di importo ciascuno di euro
625,00 ciascuno, del complessivo importo di euro 2.500,00 siglato dal titolare esclusivamente in corrispondenza alla rata del 3.3.2014, e recante la medesima data
(doc. 17-18-19-20 prodotto da parte convenuta in allegato alla memoria depositata in data 5.01.2017).
Sentito in sede di audizione testimoniale (sentito all'udienza del 22 luglio 2022),
il predetto titolare della ditta ha dichiarato: “è vero che il signor Persona_3
ha acquistato il suindicato materiale presso il mio negozio ed ha pagato in contanti, non Parte_1
so se fosse denaro proprio. So che stava ristrutturando una casa. Non so dove si trovasse questa
12 casa. Confermo che il signor a speso la somma di euro diecimila come da fattura che mi viene Pt_1
esibita e che riconosco.
A.D.R. confermo le date dei pagamenti successivi effettuati a rate dal ome indicati nella Pt_1
fattura esibitami.
A.D.R. non so e non sono tenuto a sapere da dove provenisse il denaro con cui il a pagato Pt_1
i materiali.
CP_ A.D.R. una piccola parte di questa fattura è stata pagata anche dal signor
CP_ Non ricordo di preciso la proporzione di somme pagate dal signor Preciso che la somma
CP_ di € 3.000,00 è stata pagata a rate dal invece i settemila euro li ha pagati anche il non Pt_1
CP_ ricordo in che proporzione. Il signor pagava i materiali per la stessa ristrutturazione per la
quale pagava i materiali il signor Non so di chi fosse l'immobile da ristrutturare”. Pt_1
Venendo l'esame dei testimoni di parte convenuta, (sentito Tes_5
all'udienza del 4 luglio 2023) frequentatore dell'abitazione di proprietà della famiglia poichè amico sin dall'infanzia di (figlio del CP_2 Persona_4
convenuto), e titolare di impresa edile (ed in precedenza dipendete di altra ditta del settore) ha innanzitutto confermato che l'immobile in questione è stato interessato da una complessiva ristrutturazione a partire dal 2011 “quando sono stati avviati dei
lavori di demolizione e realizzazione traccia pe rimpianti” seppure nei seguenti termini:
“Prima della ristrutturazione la distribuzione interna della casa era la seguente: entrando c'era un
salone di circa 25 mq sulla destra c'era una porta di accesso alla cucina di circa mq 12, dall'interno
della cucina si snoda un corridoio che conduce alle camere da letto (n. 2) e al bagno ed al doppio
servizio. Questa distribuzione è la rimasta invariata. I lavori hanno riguardo gli impianti e le
finiture dei muri, della pavimentazione e dei servizi. All'interno è stato realizzato un soppalco nel
corridoio. E preciso che la cucina in muratura di cui alle foto che mi sono state esibite realizzata
dopo il rifacimento degli impianti è stata realizzata appunto, in questo contesto di ristrutturazione,
e precisamente dopo il 2013. Non ho visto lavori di drenaggio. E se non ricordo male l'edificio aveva
già la coibentazione del tipo “a capotto. Non ricordo se ci fosse o se c'è un'indiana” Dopo una 13 riflessione il teste dichiara: pensandoci meglio mi sovviene che dietro la casa, lato sud c'è un'indiana
di circa m. 7 di lunghezza. Non so dire se è stata realizzata nel corso dei lavori di ristrutturazione
avviati a decorrere dal 2011 o se era preesistente” nonché: “Ricordo la pavimentazione. Gli impianti
elettrici e idraulici, la sistemazione del rivestimento basso della facciata, e la sistemazione della
stradella e la realizzazione dei cancelli di accesso”.
In ordine all'epoca di talune lavorazioni, ha dichiarato: “Ricordo che la facciata è
stata rifinita come la cucina in muratura ed il bagno, come da foto che mi vendono esibite, dopo il
2013, alla fine dei lavori conclusisi circa quando si è sposato , circa nel 2014/2015”. CP_4
In ordine alla loro esecuzione, ha dichiarato di avere constatato personalmente che il sig. lavorasse alla realizzazione della pavimentazione degli CP_1
spazi interni ed esterni, al rifacimento dell'impianto elettrico, ed al rivestimento della facciata;
in assenza di manovalanze esterne e di collaboratori terzi al di fuori del figlio , dichiarando altresì di non avere mai constatato in queste Persona_4
circostanze la presenza di né di maestranze esterne. Sebbene più oltre Parte_1
ha invece affermato: “ricordo l'escavatore, se non ricordo male ho riconosciuto qualcuno della
ditta “Farnesi”, non ne sono sicuro. Ma non so dire nulla sul compenso o sulla circostanza di cuia l
capitolato”, “è vera la circostanza il materiale di risulta della realizzazione della stradella è stato
versato per spianare una porzione del medesimo terreno, adiacente alla villetta”).
Ha inoltre specificato di avere constatato le circostanze riferite in occasione di visite saltuarie e svolte prevalentemente di domenica e nel pomeriggio dopo il lavoro.
Nello specifico ha dichiarato: - da quello che ricordo capitava che andassi a trovare il sabato
la domenica in questa villetta sita sotto la zona Giacolone tra Monreale e Pioppo. CP_4
Spesso suo padre era intento a fave dei lavori di miglioramento della villetta, come la
pavimentazione sia dell'interno che dell'esterno, che la sistemazione dell'impianto elettrico. In
queste circostanze non ho mai visto il sig. Preciso che se non ricordo male in quel periodo Parte_1
CP_ la famiglia non si era trasferita ancora in questa villetta”. - “. Riconosco nella foto che mi
viene esibita la pa-rete in pietra realizzata da ”; “posso dire di avere visto i sig. Persona_4
14 CP_ collocare i marmi delle soglie delle aperture. Ma non dire nulla in ordine a costi e pagamenti”;
CP_
“per quello che mi consta i lavori di cui si tratta sono stati realizzati dal sig. e dal figlio. Io ho
visto lavorare soltanto loro. Non ricordo di avere visto mai ponteggi. Ricordo la presenza di
cavalletti da appartamento”, precisando: “io ci passavo dal luogo saltuariamente di Sabato di
CP_ Domenica o di pomeriggio dopo il lavoro, anche perché i sig. che mi chiedevano dei consigli,
essendo io del mestiere”.
. Quanto ai relativi oneri economici, il testimone non ha riferito di avere assistito a pagamenti concernenti l'acquisto del materiale, riportando circostanze apprese de relato da – figlio del proprietario convenuto - (cfr: “posso solo dire Persona_4
che quando con parlavamo dei prezzi dei materiali, argomento che mi interessava CP_4
perché anche io ero in procinto di costruire casa, da ho appreso che le spese dei materiali CP_4
li aveva sostenuti suo padre”; sul cap. 15): “posso dire che mi ha detto che il padre aveva CP_4
incaricato di pagare un fornitore del materiale, e di avergli dato il denaro per il Parte_2
pagamento, e che poi aveva scoperto che invece il sig. non aveva pagato. Per questo me lo Pt_1
raccontò, altrimenti non conversavamo delle questioni economiche. Ma non so dire né il fornitore
CP_ né le somme”; sul cap. 16): “da quello che io ricordo, che mi riferì , andò il sig. Persona_4
a pagare i fornitori, poi non so se mediante il sig. direttamente”). Pt_1
Il testimone di parte convenuta (sentito all'udienza sentito Controparte_4
all'udienza del 26.10.2023), premesso di essere in grado di riferire circostanze avvenute durante il weekend o durante le vacanze e festività, ha dichiarato: “Conosco
la casa di campagna del sig. perché il terreno è limitrofo a quello in cui si trova la casa CP_1
dei miei suoceri e dunque della sorella di , per l'appunto mia suocera . CP_1 Persona_5
Preciso che sono coniugato con dal 2007, ma eravamo fidanzati da circa due Parte_3
CP_ anni prima. Quando ho cominciato a frequentare la famiglia ricordo che la casa era una
casetta di campagna rustica non rifinita, e ricordo che ha iniziato a ristrutturata CP_1
circa nel 2012 quando mia figlia, che è nata nel 2009 era piccola. Sono vere le circostanze sia
15 relativamente alle sue esperienze lavorative che ai suoi hobby. E mi risulta che i lavori di elettrici
idraulici e di piccola muratura li ha svolti lui personalmente. Per i lavori di movimentazione terra,
non disponendo di attrezzature a ciò necessarie mi risulta che si è rivolto a ditte sterne. Sono a
conoscenza di queste circostanze perchè le constatavo personalmente quando mi trovavo dai miei
suoceri, essendo i terreni come detto limitrofi”, nonché: “posso dire che mi consta che i lavori sono
CP_ stati fatti saltuariamente, cioè sabato e domenica e nella disponibilità di tempo del sig. senza
affidare l'intero appalto ad una ditta esterna. Non sono a conoscenza delle finanze impiegate, gli
CP_ unici discorsi al riguardo fatti con il sig. sono stati relativi ai materiali, come le porte. Io mi
informavo dei prezzi con lui perché anche io dovevo ristrutturare casa. Dalle modalità in economia
CP_ della ristrutturazione posso desumere che stante il fidanzamento dei figli il sig. abbia voluto
per tempo avviare in economia i lavori per ristrutturare la casetta di campagna adeguata ad un uso
saltuario, in abitazione stabile per quello dei figli che me avesse esigenza, senza dovere affrontare
poi una ri-strutturazione a mezzo di una ditta”.
Il testimone ha confermato l'esecuzione di un piccolo scavo lateralmente alla casa per realizzare un'indiana, sia per il ripristino di una stradella, riferendo che il materiale di risulta era stato utilizzato per creare un livellamento del terrazzamento presente attorno alla casa, nonché di avere potuto constatare
In ordine alla collocazione temporale delle lavorazioni di finitura degli interni ha dichiarato: “è vero che dopo che dopo il 2013, l'immobile è stato ulteriormente modificato
soprattutto all'interno secondo le esigenze e le preferenze del figlio , all'esterno dopo si è CP_4
provveduto, per quanto è a mia conoscenza alla sistemazione delle grondaie ed alla realizzazione di
un barbecue. Nelle foto nn. 5 e 6 che mi vengono esibite riconosco la cucina nelle condizioni attuali,
realizzate dopo il 2013. Preciso al riguardo che nel 2013 l'interno dell'immobile non era rifinito, e
che gli sportelli di legno della cucina sono stati successivamente commissionati ad un artigiano,
presumo da . Nelle foto esibitemi n. 7 e 8 riconosco nell'ultima l'attuale salotto, ma Persona_4
non la foto precedente. Ricordo che il caminetto che si vede nella foto n. 8 del salotto è stato
realizzato dal sig. dopo essersi trasferito nell'immobile stabilmente con la sua Persona_4 16 famiglia, e dunque successivamente al 2014, se non ricordo male vi si è trasferito alla fine del 2014.
Molte finiture interne sono state eseguite dopo che si decise che la casa venisse usata da Persona_4
dopo che era andato il sig. Posso dire che fino a quando c'era il sig. e la casa
[...] Pt_1 Pt_1
veniva rifinita indifferentemente per entrambi i figli, mancavano ancora ad esempio i sanitari nei
bagni, almeno sino all'ultima volta in cui io mi tro-vai suoi luoghi. Dopo la rottura del
CP fidanzamento della figlia si sono fermati i lavori, e credo l'anno successivo, quando si è deciso
che la casa sarebbe andata al figlio sono ripresi i lavori di rifinitura interna di cui ho detto”.
Quanto all'apporto dell'attore, ha confermato di avere constatato che in alcune occasioni veniva aiutato nella sistemazione della facciata anche da CP_1 Pt_2
e di avere assistito in un'unica circostanza alla consegna a costui della
[...]
provvista per l'acquisto di materiale necessario alla ristrutturazione (cfr: “Ricordo
CP_ soltanto che un sabato o una domenica in cui eravamo tutti non ricordo se a casa del sig. nella
CP_ sua abitazione principale, o a casa di mia suocera, ho assistito alla richiesta del sig. rivolta al
sig, i andare a pa-gare il corrispettivo del PO, perché evidentemente lui non poteva Pt_1
andare personalmente, e l'ho visto consegnargli del denaro a questo fine, non so dire quale fosse la
somma. E non so riferire sulle altre circostanze”).
Infine, il testimone , figlio del convenuto (sentito all'udienza del Persona_4
26.10.2023), ha affermato che la rifinitura dei locali interni è avvenuta dopo il 2013 in vista del suo prossimo trasferimento nell'immobile, unitamente al proprio nucleo familiare. Ha affermato altresì che le altre lavorazioni, temporalmente collocate prima del 2013, sono state eseguite esclusivamente dal padre con il suo aiuto, e quello spontaneo, ma accessorio, di dichiarando che in sua presenza il padre Parte_1
forniva a quest'ultimo la provvista per l'acquisto dei materiali. Ha poi riferito che::“Ne sono a conoscenza perché presente sia al momento della consegna della provvista da parte
di mio padre al sig. ia nella circostanza in cui recatici con mio padre presso i fornitori, per Pt_1
acquisto di altri materiali, questi ci dicevano che quei pagamenti mancavano” “se non ricordo male
ciò è avvenuto con riguardo all'ordine di acquisto di un PO, per il quale dunque mio padre
17 ha preferito ridare incarico al si g la relativa provvista perché provvedesse al pagamento Pt_1
mancante nonostante già come detto gli fosse stata data la provvista . Non so neanche io il perché,
posso pensare che mio padre gli volesse dare fiducia. Preciso che conosco le circostanze di fatto di
cui ho riferito perché ero presente alla conversazione e alla consegna delle ulteriori somme. Non
ricordo chi abbia contattato la persona che ci ha fornito l'escavatore”
Con specifico riferimento all'acquisto del PO, (in risposta al cap. 17) ha dichiarato: “ricordo che è stata consegnata la somma al sig.. ricordo quattro pezzi da 50 Pt_1
euro ricordo che è stato preso a noleggio con chi lo guidava un escavatore, non ricordo se il lavoro
sia stato completato in un giorno o più. Anche perché ricordo che è stato svolto in giorni feriali ed
io non ero pertanto presente. .È stato utilizzato per la realizza zione degli scavi di c ho detto ai fini
del drenaggio delle acque”.
Le dichiarazioni del testimone, figlio del convenuto, concernenti la sistematica fornitura della provvista degli acquisti di materiale, non supportata documentalmente (avendo al riguardo parte convenuta prodotto gli estratti conti evidenziando ai presenti fini prelievi in contante non riconducibili a specifichi pagamenti relativi alla presente vicenda) è circostanziata limitatamente alla provvista relativa ai lavori di scavo ed all'acquisto del PO (seppure in merito a tale ultimo pagamento è indeterminata in relazione all'importo). La circostanza della sistematica consegna della provvista per ogni acquisto relativo alla ristrutturazione non trova poi adeguata conferma nelle deposizioni dei testimoni estranei al nucleo familiare, se non de relato. Risulta poi poco credibile con riguardo all'episodio relativo all'acquisto del PO che, nonostante avesse appreso del mancato impiego della provvista per il concordato acquisto, abbia CP_1
nuovamente incaricato di effettuare il pagamento omesso, Parte_1
consegnandogli nuovamente il denaro necessario.
Al riguardo in senso contrario depongono le due ricevute sottoscritte da Pt_1
elative al pagamento, un due trance, da parte di del prezzo
[...] CP_1
complessivo pari ad euro 1.350,00, del PO di ingresso, ancora depositato 18 presso il fabbro per l'esecuzione di modifiche richieste da , recanti CP_1
date rispettivamente 20 febbraio e 4 marzo 2014, e dunque di epoca successiva alla diffida stragiudiziale inoltrata da (dopo la rottura dei rapporti Parte_1
sottostanti tra le parti). Dal contenuto e dall'epoca delle ricevute non appare plausibile si riferiscano alla provvista data dal proprietario in vista di un successivo ordine, quanto piuttosto del rimborso, dopo la rottura del fidanzamento con
[...]
, di una spesa già effettuata dal CP_2 Pt_1
È infine, a dirsi che parte convenuta ha prodotto due ricevute di pagamento, per acquisto elettrodomestici (piano cottura e forno) e lavello per una somma di importo complessivo di euro 988,00, risalenti al 2012, nonché, come detto, un elenco di acquisti di materiale edile e idraulico presso la ferramenta MA.GI. del 2.01.2014
(documenti dal n. 14 al n. 16 della memoria istruttoria depositata da parte convenuta del 5.01.2017); mentre la copia degli estratti conto con l'evidenziazione dei prelievi contanti rimane neutra rispetto ai pagamenti delle maestranze e del materiale impiegati per la ristrutturazione.
*°*°*
In altri termini, dalle complessive deposizioni sopra esaminate risulta per un verso confermata la contribuzione dell'attore all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del cespite, anche sul piano economico, seppure nei termini più limitati rispetto a quelli da egli affermati;
restando escluso che lo stesso si sia occupato personalmente dell'intera ristrutturazione sostenendone interamente i relativi costi, tra l'altro non documentati da alcuna delle parti.
Dall'istruttoria emerge piuttosto che i costi della manutenzione straordinaria del cespite sia stati ripartiti tra le parti, in misura non predeterminata e non nota.
In particolare, delle prove assunte, le dichiarazioni dei testimoni di parte attrice e convenuta convergono in ordine alla circostanza che l'immobile di parte convenuta
è stato interessato da una complessiva opera di manutenzione a partire dal 2011; mentre in parte si integrano a vicenda, piuttosto che sconfessarsi, in ordine a quale
19 delle parti se ne è fatta carico. Invero le circostanze riferite, in modo circostanziato, dal testimone con riguardo all'esecuzione, da parte di maestranze Testimone_2
incaricate, dirette e retribuite da , di lavori interni (così circostanziati: “è Parte_2
stato rifatto il controsoffitto, la pavimentazione è stata abbassata, essendo stata ritrovata acqua
proveniente dal terreno che portava umidità. Abbiamo messo soltanto un piano di marmo in cucina,
un lavabo in muratura in bagno e un piccolo soppalco nel ripostiglio) e di quelli di realizzazione dell'indiana esterna e di muretti, nonché con riguardo al pagamento delle maestranze occupatesi dei lavori idraulici non sono smentite dalle deposizioni dei testimoni di parte convenuta (taluni dei quali amici dei componenti il nucleo familiare hanno dichiarato di frequentare l'abitazione in questione saltuariamente,
e principalmente di domenica) che hanno reso dichiarazioni circostanziate limitatamente all'esecuzione in via diretta da parte di dei lavori di CP_1
pavimentazione e sistemazione dell'impianto elettrico, che il testimone Tes_2
ha escluso espressamente di avere eseguito;
mentre per quanto riguarda il
[...]
rivestimento in pietra della facciata esterna (sulle quali vi è contrasto tra le parti),
l'interruzione dei rapporti che legavano al nucleo familiare dei sigg.ri Parte_1
a dicembre 2013 rende plausibile che dette lavorazioni siano state avviate e CP_2
completate in momenti diversi;
al pari delle finiture interne (in ordine alle quali non ha trovato riscontro specifico la prospettazione di parte attrice circa il rifacimento più volte dei servizi igienici) in relazione ai quali tutti i testimoni di parte convenuta hanno affermato il relativo completamento dopo il dicembre 2013, conseguentemente dopo l'interruzione dei rapporti con tra e Parte_2 CP_2
mentre nulla di specifico, a parte il posizionamento del piano in marmo della
[...]
cucina in muratura ha riferito Testimone_6
Infine, le maestranze esterne incaricate da della sistemazione della Parte_1
parte esterna, e da costui dirette o coadiuvate, sentite come testimoni hanno dichiarato di non avere ricevuto alcun corrispettivo per le lavorazioni svolte né dal né tantomeno dal proprietario (con la conseguenza che le lavorazioni da Pt_1
20 costoro direttamente eseguite non può ritenersi fonte di depauperamento del
; mentre l'unico fornitore sentito come testimone ) ha Pt_1 Persona_3
dichiarato di avere ricevuto il corrispettivo del materiale venduto, in gran parte da ma in parte anche da . Parte_1 CP_1
Del resto la contribuzione non accessoria del alla manutenzione Pt_1
straordinaria del cespite, seppure nei termini sopra specificati, trova giustificazione,
e dunque conforto, nella conferma del rapporto di fidanzamento tra l'attore e la figlia del convenuto che rende credibile, secondo consuetudine, un apporto non accessorio dell'attore alla ristrutturazione del cespite in vista della programmata adibizione a casa coniugale di costui e della figlia del proprietario , CP_2
e dunque in vista della costituzione in via di fatto di un comodato a titolo gratuito dell'immobile per scopi familiari anche nell'interesse dell'attore.
Ciò posto, la mancanza di prove dettagliate prove documentali degli esborsi complessivamente sostenuti da ciascuna delle parti per l'esecuzione di lavori, svolti in economia, il tempo trascorso dall'esecuzione della prestazione già all'epoca di introduzione del giudizio (circa due anni dopo i fatti di causa) e della conseguente difficoltà di ricostruire la ripartizione delle diverse lavorazioni e dei relativi costi tra le parti, impediscono una determinazione esatta dei costi sostenuti dall'attore e dunque dell'impoverimento da egli subito, dovendosi fare ricorso al criterio di liquidazione dell'indennizzo secondo equità.
Orbene, muovendo dal computo metrico relativo all'esecuzione dei lavori prodotto da parte attrice, limitatamente ai lavori non contestati, epurando le voci relative alle spese generali ed a quelle relative ai guadagni, come delle porzioni di lavorazioni e relativi costi non ascrivibili a (perché risultate non ancora CP_7
retribuite oppure più verosimilmente completate successivamente alla rottura del fidanzamento con si ritiene congruo liquidare, in favore dell'attore Controparte_8
un indennizzo pari ad euro 15.000,00, già attualizzato e comprensivo delle spese allegate.
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A fronte dell'accoglimento della domanda, sia pure in parte notevolmente ridotta rispetto all'importo preteso dall'attore (Cass. SS. UU. n. 32061/2022), le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo valori tendenti ai medi recati dai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (in cui rientra il valore della domanda accolta), tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella controversia introdotta come in epigrafe:
Condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 15.000,00, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 comma I c.c., dalla data di deposito del presente provvedimento sino al soddisfo.
Condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1
liquida in € 237,00 per compensi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Palermo li, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa ON MA TÌ
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