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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17666 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17276/23 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
(P.I. ) in persona dell'Amministratore p.t., difesa e Parte_1 P.IVA_1 rappresentata nel presente giudizio dall'Avv. Claudio De Fenu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Alfredo Fusco n. 41, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro
(P. I. in persona dell'Amministratore unico e legale NTroparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli
Avv.ti Carlo Filippo Pompili e Alberto Maria Sciacca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via Francesco Satolli n. 45, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1750/23 (R.G. 75506/22) emesso dal
Tribunale di Roma il 23.01.2023.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9 dicembre 2025.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 3 gennaio 2025.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO Parte_ (di seguito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1750/23 (R.G. 75506/22) con il quale il Tribunale di Roma, il 23.01.2023, le aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 24.416,00, in favore della CP_1
NT (di seguito quale debito portato dalle fatture n. 21 del 27.12.2021, di euro
[...]
4.760,00; n. 36 del 31.12.2021 di euro 7.160,00; n. 2 del 13.09.2021, di euro 7.230,00 e n. 35 del 31.12.2021, di euro 6.496,00, relative al contratto di subappalto intercorso tra le parti per la realizzazione di lavori edili nei cantieri di Via Valledoria n. 77 – località Passoscuro
(RM), Via del Pianeta Urano n. 18 – Roma, Via Emilio Praga n. 26 – Casa di Cura Villa
Tiberia – Roma, Via Aurelia n. 275 – Ospedale San Carlo di Nancy – Roma. (cfr. contratto
e fatture in fascicolo monitorio). Parte_ La proponeva opposizione sostenendo di aver già effettuato i pagamenti richiesti mediante disposizioni di bonifico, che produceva, e di non dover pagare parte dei lavori in ragione della sussistenza di vizi e difformità e della non completa realizzazione degli stessi;
NT in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della al pagamento dell'importo complessivo di euro 2.344,00 quale differenza tra quanto richiesto da controparte e quanto già versato. NT Si costituiva la chiedendo la conferma del decreto in ragione dell'erronea imputazione dei pagamenti da parte dell'opponente e sulla base della documentazione, depositata in atti, comprovante il proprio credito e la completa realizzazione dei lavori a regola d'arte.
Con ordinanza del 17.01.2024, il precedente assegnatario della causa concedeva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo rilevando che “allo stato, non risulta che i pagamenti allegati dalla parte opponente siano riferibili alle fatture azionate, in quanto quattro riferibili ad altre fatture ed i residui bonifici aventi imputazione di pagamento generica ed imputati da parte opposta a pagamento di altre fatture, nonché rilevato che i vizi o la mancanza di esecuzione di lavori contestati dalla parte opponente, subappaltante, non sono univocamente riconducibili alla parte opposta subappaltatrice, ritenuto che
l'opposizione non è, quindi, fondata su idonea prova scritta né è di pronta soluzione, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1750/2023 del 25.1.2023 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.75506/2022;” (cfr. ordinanza
Giudice Dott. Alfredo Landi del 17.01.2024).
La causa, istruita per via documentale, veniva rinviata all'udienza di discussione orale, ex art. 281-sexies, c.p.c., del 9 dicembre 2025 e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va, innanzitutto, premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi. Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi.
Ciò posto, va 0sservato che anche in materia di contratto di appalto, e di subappalto, si applica la disciplina generale sull'inadempimento delle obbligazioni e, di conseguenza, gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatori stabiliti dall'art. 2697 c.c. e dalle Sezioni Unite del 2001 in base ai quali: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Parte_ Nel caso in esame la a fondato la propria opposizione, e la domanda riconvenzionale, NT sull'asserito pagamento delle fatture azionate e sull'inadempimento della er non aver completato e realizzato a regola d'arte i lavori oggetto del contratto di subappalto.
Tali circostanze, tuttavia, non hanno trovato riscontro nel processo.
Dalle allegazioni documentali di entrambe le parti, i pagamenti eseguiti riguardano fatture diverse da quelle azionate in monitorio e lavori precedentemente svolti;
la asserita mancata realizzazione o difformità delle opere è, in primo luogo, contestata in modo generico e, in secondo luogo, non addebitabile a parte opposta che ha documentalmente dimostrato di non aver svolto direttamente alcuna attività nei cantieri in contestazione. Parte_ In relazione ai bonifici depositati dalla e asseritamente comprovanti l'avvenuto pagamento, va rilevato che quattro dei 6 allegati, per complessivi euro 15.760,00, si riferiscono a fatture emesse per lavorazioni diverse, come provano le causali riportate sui versamenti, o sono relativi a cantieri diversi o riferibili a periodi diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture azionate in via monitoria;
quanto agli ulteriori due bonifici, di euro
3.000,00 ed euro 4.000,00, la loro causale generica "pagamento fatture lavori edili” non consente di riferire detti pagamenti ai fatti di causa anche per la presenza di ulteriori fatture precedentemente emesse e per le quali non è stata data prova di pagamento. (cfr. fatture in fasc. monitorio e bonifici in doc. 1 atto di citazione). Parte_ Quanto, infine, alle contestazioni avanzate dalla circa la mancata o inesatta realizzazione dei lavori, le doglianze, oltremodo generiche, sono rimaste sprovviste di prova NT
o sconfessate per tabulas posto che, da un lato, la a provato di non aver lavorato in Parte_ alcuni cantieri o di aver subappaltando i lavori a terzi, dall'altro la on ha provato che NT le contestazioni ricevute dalla committente fossero imputabili all'attività svolta dalla manca, infine, un verbale di verifica in contraddittorio dei vizi o della parziarietà delle opere.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione e della stessa domanda riconvenzionale
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 17276/23 così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1750/23 (R.G. 75506/22);
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 NTroparte_1 spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina