Ordinanza cautelare 24 gennaio 2014
Sentenza 20 dicembre 2014
Decreto cautelare 6 novembre 2019
Ordinanza cautelare 28 novembre 2019
Ordinanza collegiale 27 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07737/2025REG.PROV.COLL.
N. 05915/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2015, proposto da
DO AN e DA DI La ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana 63;
contro
Comune di Matera, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 871/2014, resa tra le parti, concernente l’annullamento d’ufficio di alcuni titoli edilizi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellanti l’avvocato Pier Paolo Polese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne parti appellanti hanno impugnato dinnanzi al TAR per la Basilicata il provvedimento prot. n. 10437 del 3.7.2013 con cui il Comune di Maratea aveva disposto l’annullamento d’ufficio delle seguenti concessioni edilizie:
- n. 111 del 22.6.2001 relativa ai lavori di “ ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato per civile abitazione ”;
- n. 77 dell’8.5.2003 concessione edilizia in sanatoria (ex art. 13 - legge 47/1985), relativamente alle opere realizzate in difformità alla citata concessione n. 111/2001 relativa alla diversa ubicazione e realizzazione dell'accesso carrabile nonché parziale demolizione del vecchio fabbricato;
- n. 47 del 9.10.2003, permesso di costruire in variante relativamente ai lavori di “ variante in corso d'opera alla citata concessione n. 111/2001 consistente nella demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato per civile abitazione e completamento accesso carrabile ”.
2. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno gravato anche il provvedimento di diniego dell’11.7.2013 riguardante l’istanza di permesse di costruire in sanatoria.
3. L’adito TAR per la Basilicata, con sentenza n. 871/2014, ha rigettato il ricorso introduttivo relativo al provvedimento prot. n. 10437 del 3.7.2013 riguardante l’annullamento d’ufficio delle concessioni edilizie precedentemente elencati ed anche i motivi aggiunti contro l’istanza dell’accertamento in sanatoria.
4. Hanno proposto appello contro tale sentenza n. 817 del 2014 i signori DO AN e DA DI La ON, chiedendone la riforma e l’accoglimento del loro ricorso.
5. L’intimato Comune di Maratea non si è costituito nel giudizio d’appello.
6. Con ordinanza n. 5921/2019 la Sezione ha respinto l’incidentale istanza cautelare.
7. Con successiva ordinanza collegiale n. 4262/2022 è stata disposta una verificazione da eseguirsi dalla Regione Basilicata, Direzione Generale dell’ambiente, del territorio, dell’energia (con facoltà di delega), con i seguenti quesiti: “ 1) se il citato permesso di costruire in sanatoria n. 68/2008 del 17.5.2008 ed i relativi dati progettuali siano identici a quelli di cui all’annullamento delle concessioni oggetto del presente gravame; 2) quali sia lo stato di realizzazione dell’immobile attuale nonché quello riferibile a momenti antecedenti tenendo conto degli atti prodotti da parte appellante e di quelli risultanti dal fascicolo processuale; 3) in relazione al piano territoriale paesistico di area vasta della Regione Basilicata, se la realizzazione del fabbricato comporti una violazione degli artt. 19 punto 2 e 16 par h) del PTP (disposizioni richiamate dal provvedimento di annullamento de qua) ovvero se il fabbricato sia soggetto all’applicazione di altre disposizioni (art. 16 lett. b) del medesimo piano ed in tal caso se siano rispettati i vincoli degli articoli 61 e 62; 4) se la realizzazione del fabbricato sia conforme alle prescrizioni delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico; 5) se le concessioni sub a), b) e c), oggetto del provvedimento di annullamento qui all’esame, nonché la concessione 68/2008, sub e), rispettino i limiti volumetrici di cui all’art. 13. 8 delle norme di attuazione della variante del Piano di fabbricazione del Comune di Maratea; 6) in relazione al regolamento edilizio del Comune di Maratea se le concessioni sub a) b) e c) nonché quella n. 68/2008, sub e), violino gli artt. 26 e 29, comma 2, del regolamento edilizio indicati dal provvedimento di annullamento de qua. ”
8. Con il medesimo ordine istruttorio è anche stato fissato un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di 2.000 € a carico delle parti appellanti.
9. Con nota depositata nel PAT il 4.10.2023 la Regione Basilicata ha comunicato la nomina del geom. Maria Grazia Santoro quale verificatrice.
10. Non essendo mai stata depositata la relazione di verificazione, alla camera di consiglio del 18 settembre 2025 è stata convocata la verificatrice per chiedere chiarimenti e per eventuali provvedimenti conseguenziali.
11. In vista dell’udienza camerale predetta, gli appellanti il 2.9.2025 hanno depositato una memoria con la quale hanno rappresentato che:
a) medio tempore i lavori sono stati legittimamente ultimati;
b) “ il silenzio del Comune (peraltro non costituito nel presente giudizio) mantenuto anche negli ultimi anni, conferma, ancora una volta, il soddisfacimento dell’interesse degli appellanti, che hanno potuto legittimamente concludere i lavori sull’immobile in forza della CILA prot. n.
16648 del 16.11.2017, così da poter ritenere superflua oramai, la verificazione a suo tempo disposta da TO Giudice ma mai eseguita dall’Amministrazione ”;
c) “ alla luce delle circostanze sopra descritte, che hanno comportato l’integrale soddisfazione dell'interesse dedotto nel presente giudizio successivamente alla sua proposizione, considerato che sono ampiamente scaduti i termini per la verificazione disposta a suo tempo da TO Giudice e stante il tempo trascorso e la condotta dell’Amministrazione appellata, non si rinvengono i presupposti per una rinnovazione del suddetto adempimento istruttorio, e pertanto si chiede
che venga dichiarata l’avvenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni innanzi chiarite ”.
12. All’udienza camerale, dopo breve discussione, alla quale ha partecipato anche la verificatrice – confermando che la verificazione non è stata eseguita e che l’acconto disposto con l’ordinanza istruttoria non è mai stato a lei versato, nonché parzialmente giustificando il tempo trascorso dalla nomina senza avere dato corso all’incombente – la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il Collegio, in considerazione della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse, non può che prendere atto che l’appello è divenuto improcedibile e che è da revocare l’ordine istruttorio, mai eseguito. Non si ravvisano, tuttavia, gli estremi per una pronuncia di cessata materia del contendere, che presupporrebbe il pieno soddisfacimento della pretesa di parte, il che nel caso di specie avrebbe significato il ripristino delle originarie concessioni edilizie ovvero il rilascio di un titolo equipollente. Laddove la situazione determinatasi per effetto della CILA allegata da parte appellante, per quanto dalla stessa ritenuta satisfattiva, presenta pur sempre delle differenze significative.
14. Nulla è da decidere sulle spese, non essendo stata eseguita la verificazione, non essendo stato pagato l’acconto dispostosi con l’ordinanza n. 4262/2022 e considerando che l’appellato Comune non si è costituito. Il contributo unificato resta a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e revoca l’ordinanza istruttoria n. 4262/2022. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO