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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 530 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE 100 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FAZIO MARCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, , bracciante agricola, ha adito Parte_1 questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere svolto attività lavorativa agricola nell'anno 2014 alle dipendenze della società “Vittoria
Società Cooperativa Agricola” per complessive 102 giornate, come da DMAG, buste paga e dichiarazioni rese dalla datrice di lavoro, e di essere stata, per tale anno, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici e nominativi dei lavoratori agricoli, con conseguente erogazione, da parte dell' , delle prestazioni di CP_1 legge.
Riferisce la ricorrente che, con provvedimento del 26.07.2016, l' le ha CP_1 comunicato un indebito pari ad euro 3.629,70, relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2014, motivando la richiesta di restituzione con l'asserita mancanza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero con l'intervenuta cancellazione dagli stessi.
Avverso tale provvedimento la lavoratrice ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito favorevole, e quindi ricorso giudiziale, chiedendo: in via principale, dichiararsi la nullità dell'atto di indebito per indeterminatezza ed erroneità delle somme richieste;
in via subordinata, accertarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro per 102 giornate nell'anno 2014, con conseguente iscrizione o reiscrizione negli elenchi e declaratoria di illegittimità del provvedimento del 26.07.2016, con ordine all' di restituire le somme eventualmente trattenute;
CP_1 ancora in subordine, dichiararsi la prescrizione del diritto dell' alla CP_1 ripetizione delle somme;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' convenuto – da ultimo a mezzo dell'Avv. CP_2
RC FA, con memoria di costituzione di nuovo difensore – che ha fatto proprie tutte le difese, eccezioni e conclusioni già svolte nei precedenti atti e verbali di causa.
In particolare, l' ha eccepito la decadenza della ricorrente ex art. 22 d.l. n. CP_1
7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), assumendo che l'azione giudiziaria è stata proposta oltre il termine di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento presupposto, e comunque oltre un anno dalla data del 26.07.2016 indicata nel ricorso come data dell'atto impugnato, essendo il ricorso giurisdizionale stato depositato in data 13.02.2017.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. del 29.05.2025, l' ha ribadito integralmente le CP_1 eccezioni già formulate – in particolare quella di decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970 – opponendosi all'ammissione di nuove istanze istruttorie e/o allegazioni documentali tardive.
L'Avv. Bonina, per la ricorrente, con note depositate il 03.06.2025, si è riportata agli atti e ai verbali di causa, ha insistito per l'escussione dei testimoni già ammessi, rilevando, quanto alla sollevata decadenza, che “non sussiste decadenza stante che non risulta prodotto l'elenco di variazione con il quale sarebbe stata comunicata la cancellazione”. Ha quindi chiesto la fissazione di udienza per l'assunzione delle prove testimoniali e l'accoglimento delle domande di ricorso.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione, con previa riserva sull'eccezione preliminare di decadenza.
DIRITTO
L' ha eccepito la decadenza della ricorrente dal potere di far valere in CP_1 giudizio le proprie pretese, richiamando l'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 – conv. con modif. dalla l. 30 aprile 1970, n. 83 – disposizione che prevede un termine perentorio di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti relativi all'iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Com'è noto, la disciplina della decadenza è stata incisa dalla successiva evoluzione normativa: abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif. dalla l. n. 133/2008, è stata poi ripristinata dall'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98/2011, conv. con modif. dalla l. n. 111/2011, che ha riaffermato la vigenza dell'art. 22 d.l. n. 7/1970 per i provvedimenti adottati dopo il 06.07.2011.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che: il termine di 120 giorni ha natura sostanziale e perentoria;
esso decorre dalla definitività del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione (normalmente individuata nella data di pubblicazione dell'elenco di variazione ovvero nella comunicazione individuale che dia conto del provvedimento stesso); la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di cancellazione preclude, in via definitiva, la possibilità di rimetterne in discussione la legittimità in sede giudiziale, incidendo sulla stessa proponibilità delle domande dirette a ottenere le prestazioni previdenziali o a trattenere quanto già corrisposto.
In tal senso si sono espresse, tra le altre, Cass. 5.06.2009, n. 13092, in tema di decorrenza del termine dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
Cass. 24.12.2021, n. 41470, che ha ribadito la portata preclusiva della decadenza in materia di collocamento dei lavoratori agricoli;
Cass.
4.12.2023, n. 33835; nonché la più recente ord. Cass. 1.02.2024, n. 3009, che ha ulteriormente chiarito la distinzione tra il termine di decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970 e i termini relativi al silenzio-rifiuto formatosi sul ricorso amministrativo.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha, poi, ritenuto non irragionevole il sistema di notificazione collettiva mediante pubblicazione telematica degli elenchi di variazione sul sito dell' , affermando che tale CP_1 modalità è idonea a far decorrere il termine decadenziale, ferma restando la necessità di un'adeguata conoscibilità per il lavoratore interessato.
Sul piano di merito, numerose pronunce – tra cui Trib. Cosenza 28.03.2025, n.
611; Trib. Lamezia Terme 31.03.2025, n. 119; Trib. Patti 01.07.2025, n. 1287 e
14.10.2025, n. 1771; Trib. Catania 12.06.2025, n. 2493 – hanno fatto applicazione di tali principi, dichiarando inammissibili i ricorsi proposti oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione o dalla comunicazione individuale del disconoscimento delle giornate, anche quando le domande erano formalmente dirette al riconoscimento o al mantenimento delle prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia, ecc.) o alla restituzione di somme trattenute dall' . CP_1
Nel caso di specie, il petitum sostanziale del ricorso – pur formalmente articolato in termini di nullità del provvedimento di indebito, accertamento del rapporto di lavoro e reiscrizione negli elenchi – è strettamente connesso al provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014.
La stessa ricorrente, infatti, da un lato afferma di essere stata originariamente iscritta negli elenchi e di avere percepito regolarmente le prestazioni, dall'altro dà atto che l' ha successivamente disconosciuto la legittimità di tali prestazioni CP_1 proprio per “mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero per l'avvenuta cancellazione dagli stessi”, richiedendo la restituzione di euro 3.629,70.
Ne discende che, per poter accogliere le domande della lavoratrice, il giudice dovrebbe necessariamente rimettere in discussione – sia pure in via incidentale – il provvedimento amministrativo che ha comportato la cancellazione o il mancato riconoscimento delle giornate lavorative in questione. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, tuttavia, una simile verifica è preclusa ove il lavoratore abbia lasciato decorrere il termine di 120 giorni senza proporre azione giudiziaria avverso il provvedimento medesimo;
in tal caso, infatti, la decadenza incide sul diritto sostanziale e impedisce non solo l'impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, ma anche l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo ai fini previdenziali e della legittimità delle prestazioni già erogate.
Dagli atti di causa risulta che:
l'atto con cui l' ha comunicato alla ricorrente l'indebito di euro 3.629,70 CP_1 reca la data del 26.07.2016 ed è espressamente richiamato in ricorso quale provvedimento impugnato;
il ricorso giurisdizionale è stato depositato in data 13.02.2017, come dedotto dall' nelle note ex art. 127-ter c.p.c. e non specificamente contestato nel CP_1 relativo profilo temporale dalla parte ricorrente.
Alla luce degli arresti di legittimità più recenti, il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 decorre, nei casi in cui il disconoscimento delle giornate e la richiesta di indebito siano contenuti in un atto individuale rivolto al lavoratore, dalla data in cui tali determinazioni vengono portate a conoscenza dell'interessato, non essendo necessario che lo stesso provvedimento sia nuovamente riprodotto in un elenco di variazione, ove la comunicazione individuale ne consenta piena conoscibilità.
La difesa della ricorrente ha osservato che l' non ha prodotto in giudizio CP_1
l'elenco di variazione da cui risulterebbe la cancellazione, traendone argomento per escludere la maturazione della decadenza.
Tale rilievo non può essere condiviso. Nel caso concreto: il provvedimento presupposto (disconoscimento delle giornate e richiesta di restituzione) è stato comunicato direttamente alla lavoratrice con la lettera del
26.07.2016, che individua chiaramente le ragioni del recupero e il periodo interessato;
la stessa ricorrente fonda su tale comunicazione il proprio ricorso giurisdizionale, che si pone, dunque, in rapporto immediato con quel provvedimento;
la parte non ha allegato, né provato, di avere avuto conoscenza del provvedimento in data diversa e successiva rispetto a quella risultante dall'atto stesso, limitandosi a contestare in modo generico la sussistenza della decadenza.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che, già alla data del
26.07.2016, la lavoratrice fosse posta in grado di conoscere il disconoscimento delle giornate lavorative e le relative conseguenze sul piano previdenziale e restitutorio, con conseguente decorrenza da tale momento del termine decadenziale di 120 giorni.
Orbene, tra il 26.07.2016 e il 13.02.2017 è decorso un lasso di tempo ampiamente superiore ai 120 giorni previsti dall'art. 22 d.l. n. 7/1970; la proposizione del ricorso giurisdizionale risulta, pertanto, tardiva.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' , peraltro rilevabile anche d'ufficio, CP_1 deve dunque essere accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di decadenza rende superflua ogni ulteriore indagine in ordine:
alla dedotta nullità del provvedimento di indebito per asserita indeterminatezza delle somme e delle causali;
alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2014 e al numero delle giornate lavorate;
alla legittimità della cancellazione o mancata iscrizione negli elenchi;
alla prospettata prescrizione del diritto dell' alla ripetizione delle somme. CP_1
Tali questioni restano, pertanto, assorbite dalla rilevata preclusione decadenziale.
Sussistono, nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo: alla complessità della vicenda amministrativa sottesa, con pluralità di atti e provvedimenti susseguitisi nel tempo;
alla non immediata percepibilità della portata decadenziale del provvedimento impugnato, come dimostrato dalle articolate difese svolte da entrambe le parti;
nonché al consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, che ha chiarito in modo definitivo l'operatività della decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l' Parte_1 [...]
ogni diversa domanda, eccezione e Controparte_3 conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n.
7, conv. con modif. dalla l. 30 aprile 1970, n. 83;
2. Spese compensate .
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo